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COMUNICAZIONE AI CLIENTI

 

Condoni, riapertura dei termini

 

Con il D.L. 143/2003 sono stati prorogati i seguenti termini, distinguendo fra:

 

• contribuenti che nel periodo fra il 17 aprile 2003 e la data di entrata in vigore del decreto stesso (giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U.) hanno effettuato i versamenti utili per la definizione degli adempimenti ed obblighi tributari di cui agli artt. 8 (Dichiarazione integrativa), 9 (Condono tombale), 9-bis (Omessi versamenti) e 14 (Regolarizzazione delle scritture contabili) della Legge 289/2002 e successive modificazioni   potevano inoltrare in via telematica all’Agenzia dell e Entrate, fino al 30 giugno 2003, le relative dichiarazioni;

 

• contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto (data di pubblicazione in G.U.) versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli artt. 8 (Dichiarazione integrativa), 9 (Condono tombale), 9-bis (Omessi versamenti), 11 (Definizione delle imposte indirette), 12 (Ruoli), 14 (Regolarizzazione delle scritture contabili), 15 (Definizione delle liti potenziali) e 16 (Definizione delle liti pendenti) della Legge 289/2002 e successive modificazioni, nonché di cui agli artt. 5 (Chiusura delle partite Iva inattive) 5-quinquies (Definizione della tassa automobilistica erariale) del D.L. 282/2002   possono provvedervi entro il 16 ottobre 2003.

Resta, inoltre, ferma la proroga di due anni dei termini dell’accertamento per i soggetti che non si siano avvalsi del condono (art. 10, Legge 289/2002), mentre per quanto riguarda gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle predette disposizioni, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle suddette definizioni sono rideterminati con decreti, rispettivamente del Ministero dell’Economia e Finanze e del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

Sospensione delle liti che possono formare oggetto di chiusura

 

Il decreto legge in commento, inoltre, stabilisce la proroga al 30 novembre 2003 del termine di sospensione per le liti che possono formare oggetto di definizione.

Vengono pertanto sospesi al 30 novembre 2003 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, nonché i termini per la costituzione in giudizio.