RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
MARCONI
Via Negrone, 1A - 16153 Genova Cornigliano

 

ACCORDO DEL 13/06/1996

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 13 Giugno 1996, presso la sede dell'Associazione degli industriali della Provincia di Genova, si sono incontrati:

La MARCONI S.P.A. in persona (omissis), assistita da (omissis) dell'Associazione Industriali di Genova, da (omissis) dell'Associazione Industriali di Latina, da (omissis) dell'Unione Industriali di Caserta;

Il Coordinamento Nazionale delle R.S.U. Marconi S.p.A., Marconi Software e Componenti S.r.l. e Marconi Sud S.p.A. in persona (omissis).

FIM CISL in persona (omissis);

FIOM CGIL in persona (omissis);

UILM UIL in persona (omissis);

per concludere l'esame delle richieste sindacali relative alla contrattazione di secondo livello di cui alla piattaforma presentata all'Azienda e all'Associazione Industriali in data 15/1/1996 e per definire il documento conclusivo di accordo in merito alla piattaforma presentata.

Premesso:

che le parti, nello spirito del protocollo 23/7/1993 Governo e Parti Sociali sullo sviluppo delle relazioni industriali in fabbrica, riconfermato dal vigente CCNL 517/1994, hanno concordato di sviluppare e migliorare il sistema di relazioni industriali finalizzato anche all'incremento della competitività dell'azienda sui mercati di sua pertinenza attraverso strumenti partecipativi;
che l'azienda è impegnata in una azione continua di potenziamento tecnologico e che la stessa persegue altresì il continuo aggiornamento della sua struttura organizzativa rispetto alle sempre più pressanti esigenze del mercato nazionale ed internazionale;
che a tal fine l'azienda è impegnata in un costante programma di investimenti così come ampiamente illustrato nelle riunioni tenutesi per l'informativa contrattuale;
che le Organizzazioni Sindacali e le R.S.U. valutano positivamente l'impegno dell'azienda sui temi sopra indicati e si dichiarano disponibili a favorire la partecipazione attiva dei lavoratori alla realizzazione degli obiettivi concordati nel presente accordo 

Le parti

dopo ampia discussione su tutti i punti della piattaforma presentata e sulla illustrazione fatta dall'azienda

 

concordano quanto segue:

Premio di Risultato:

Viene istituito il premio di risultato di cui all'art. 9 D.G. sez. III del vigente CCNL, con la finalità di creare uno strumento partecipativo idoneo a migliorare la competitività aziendale.

A tal fine è stato individuato un risultato di redditività articolata sui seguenti quattro obiettivi al raggiungimento dei quali saranno collegate quote di retribuzione nelle misure indicate:

  1. Alla chiusura dell’esercizio finanziario con un utile netto di bilancio, verrà erogato un importo lordo pro-capite come da tabella allegata.
  2. Alla chiusura dell'esercizio finanziario con un valore di Margine Operativo Lordo, (MOL) superiore, per qualsiasi ammontare, al valore del Margine Operativo Lordo dell'esercizio finanziario 1994-95. verrà erogato un importo lordo pro-capite come da tabella allegata.
  3. Viene presa a riferimento per determinare l'obiettivo da raggiungere negli anni di vigenza del PDR, l'incremento del MOL di ogni singolo anno rispetto al valore base di riferimento e cioè il MOL dell'esercizio finanziario 1995.
  4. A tal fine viene stabilito l'obiettivo massimo di 25 miliardi di incremento rispetto al valore di 92.888.905.016, MOL dell'esercizio 1994-95.Per ogni miliardo di incremento del MOL rispetto al valore base di cui sopra , fino alla cifra di 25 miliardi come sopra indicati, verrà erogato un importo lordo pro-capite come da tabella allegata.

  5. Viene preso a riferimento per la determinazione dell’obiettivo. L'incremento percentuale del rapporto MOL/fatturato rispetto allo stesso rapporto verificatosi nell'esercizio finanziario 1994-95.A tal fine viene stabilito un obiettivo massimo di incremento di dieci punti percentuali dal 14,0% al 24,0%) del valore base sopra indicato.

Per ogni punto percentuale di incremento verrà erogato un importo lordo pro-capite secondo la tabella allegata

Gli importi del PDR di cui sopra verranno erogati alle seguenti scadenze:

L'erogazione di cui al punto A sarà corrisposta a luglio di ogni anno:

La prima erogazione avverrà con la retribuzione del mese di luglio 1996

Le erogazioni di cui ai punti B, C e D saranno corrisposte con le retribuzioni di ottobre di ogni anno.

La prima erogazione avverrà a ottobre 1996.

Ciascuna erogazione sarà corrisposta al raggiungimento di ogni singolo obiettivo come sopra specificato.

I dati di bilancio a cui sono collegati gli obiettivi sopra indicati sono quelli relativi al bilancio Marconi S.p.A.

Resta inteso che le erogazioni sopra definite riguardano, oltre ai dipendenti della Marconi S.p.A.. anche i dipendenti di Marconi Software e Componenti s.r.l., e Marconi Sud S.p.A.

Il premio come sopra definito e come precisato dall'art. 9 D.G. sez. III del CCNL sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle parti quale parametro di definizione per individuarne l’ammontare .

Le parti si danno atto che il premio di risultato di cui presente accordo, spettante in ragione di anno, è complessivo e onnicomprensivo di ogni propria incidenza sugli istituti contrattuali e pertanto detto premio non avrà incidenza su alcun istituto contrattuale e/o di legge.

Le parti confermano la validità del presente premio di risultato, ai sensi del vigente CCNL, fino al 31/12/1999.

Il Premio di risultato come sopra concordato sarà corrisposto al personale in forza al momento delle singole erogazioni e sarà proporzionale all'effettivo servizio prestato nei singoli anni di riferimento.

Nel caso di part-time la misura del premio sarà proporzionale all'orario singolarmente prestato.

Il PDR come sopra definito ha le caratteristiche per l’ammissione alla decontribuzione ai sensi del D.L. 27 maggio 1996 n. 295.

Nel mese di ottobre di ogni anno si terrà un incontro con le RSU in merito all'informativa sulle risultanze dell'esercizio concluso con riferimento all’andamento degli obiettivi concordati.

Nel mese di aprile di ogni anno si terrà un incontro con le RSU in merito ad un primo consuntivo sull’andamento dell'esercizio appena concluso.

In caso di mutamento dell'attuale situazione/assetto societario, le parti si incontreranno per un esame ed un eventuale revisione dell'istituto come sopra definito.

Orario di lavoro:

Le parti concordano di attuare, a titolo sperimentale, una effettiva riduzione dell'orario settimanale di lavoro di quattro ore da attuarsi in tutti i venerdì dei mesi di maggio, giugno, luglio e settembre 1997 per un totale di 17 venerdì.

Il suddetto orario è realizzato attraverso:

  1. L'assorbimento di 64 ore di riduzione d'orario di cui all'art. 5 D.G. sez. .III del vigente CCNL.
  2. L'utilizzo di 4 ore annuali pro-capite che l'azienda anticipa e che procederà ad assorbire in caso di future ulteriori riduzioni di orario derivanti da provvedimenti di legge e/o contrattuali.

Le parti concordano che a decorrere dall'1.1.1998, verrà attuata, a titolo sperimentale, per la durata di un anno, una effettiva riduzione dell'orario settimanale di lavoro, articolato come segue:

da lunedì a giovedì compreso: 8 ore giornaliere
venerdì: 6,5 ore giornaliere
per un totale di 38,5 ore settimanali.

Il suddetto orario è realizzato attraverso:

  1. l'assorbimento di 64 ore di riduzione di orario di cui all'art. 5 D.G. Sez. III del vigente CCNL
  2. l’utilizzo di 5 ore annuali pro-capite che l'azienda anticipa e che procederà ad assorbire in caso di future ulteriori riduzioni di orario derivanti da provvedimenti legge e/o contrattuali.

Le giornate lavorative per le quali è prevista una prestazione inferiore a 8 ore saranno considerate pari a 8 ore in caso di ferie e/o altra causa di assenza con diritto alla retribuzione. Negli altri casi si farà riferimento all'orario di lavoro previsto.

La riduzione di cui sopra si applicherà nelle 52 settimane annuali. escluse quelle del mese di agosto e del ponte invernale coincidente con le festività natalizie

Il sistema di riduzione d'orario non modifica la normativa sul lavoro straordinario che continuerà a decorrere oltre la quarantesima ora settimanale.

Dall'1.1.1998 e per la durata della presente sperimentazione al personale che non percepisce maggiorazione per lavoro straordinario verrà riconosciuto a titolo compensativo di eventuali presenze tra le 38,5 e le 40 ore settimanali un importo lordo forfetario di L. 50.000 mensili non assorbibili per 12 mensilità.

Dopo il primo trimestre di sperimentazione, le parti si incontreranno per valutare l'andamento della stessa e per individuare modalità finalizzate all'effettiva fruizione.

Il regime di orario di cui sopra non riguarda il personale interessato dall'accordo 11/9/95 ed i lavoratori con orario di lavoro part-time per i quali restano in vigore gli attuali regimi.

Quanto sopra sarà ovviamente superato ed assorbito da eventuali disposizioni di legge e/o di contratto in tema di riduzione dell'orario di lavoro.

Nella fase finale delle sperimentazioni, le parti si incontreranno per valutare l'esito della stesse ed assumere le opportune determinazioni in ordine alle decisioni da adottare per il futuro.

Part-time:

Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la percentuale del 4% fissata con accordo aziendale, verrà calcolata sull'intero organico Marconi Spa (Genova - Latina - Roma - Milano) con conseguente compensazione tra i vari siti.

Si ribadisce, comunque, la disciplina del part-time prevista dagli accordi aziendali e si concorda di elevare al 13% la maggiorazione per lavoro supplementare.

Mensa:

Per la sede di Genova verranno istituiti 4 turni mensa come sottoindicato:

Turnisti del primo turno (6-14) dalle 11,45 alle 12,15

lavoratori giornalieri:

I gruppo pausa mensa dalle 12 alle 13

II gruppo pausa mensa dalle 12,30 alle 13,30

III gruppo pausa mensa dalle 13 alle 14.

Flessibilità orario di lavoro:

Con l'introduzione del sistema di rilevazione automatica delle presenze verrà attuata, con esclusione del personale appartenente alla Direzione Stabilimenti e dei lavoratori turnisti e degli addetti al reparto circuiti stampati, a titolo sperimentale per la durata di un anno, una flessibilità massima di orario di trenta minuti all'entrata del mattino, a decorrere dalle 8 del mattino o dalle 8,30 a seconda del reparto/ufficio di appartenenza, con integrale recupero nella giornata stessa o nella settimana cui si riferiscono i ritardi, in unica soluzione.

Con l’introduzione del suddetto istituto sono superati analoghi istituti aziendali quali tolleranza, ritardi per esigenze familiari lavoratori pendolari che, peraltro, resteranno in vigore per il personale a cui non si applica tale istituto.

Nei confronti di detto personale, contemporaneamente all'avvio della flessibilità, la tolleranza viene fissata in quaranta minuti mensili.

Permessi retribuiti:

Si concorda che l'istituto delle ex festività potrà essere fruito, dopo la prima mezz'ora e sino alla durata massima di 3,5 ore con un frazionamento minimo di 15 minuti.

Quanto sopra vale solamente per le 16 ore di ex festività e decorre dall'1.1.1997.

Lavoratori studenti:

Restano in vigore i trattamenti migliorativi previsti dagli accordi vigenti per la Marconi SpA.

In aggiunta a quanto sopra, nel caso di superamento di tre quarti degli esami previsti dal corso di laurea, verranno attribuite 16 ore nel caso di superamento di un solo esame.

Verranno inoltre riconosciute 8 ore per la discussione della tesi di laurea.

Ambiente di lavoro:

Premesso che l'Azienda sta adempiendo puntualmente alle disposizioni della nuova normativa in materiali stessa riconferma anche per il futuro l'impegno al continuo aggiornamento tecnico ed organizzativo nel campo dell'ambiente e sicurezza sul lavoro in stretto contatto con i rappresentanti dei lavori per la sicurezza come previsto dal Dlgs. 626/94 segg.

Le parti si danno infine atto che il presente accordo definisce compiutamente quanto previsto dell’art. 9 D. G. sez. III del CCNL fino al 31/12/1999, e che pertanto, fino a tale data nessun altro onere economico potrà essere posto a carico dell'azienda per effetto di contrattazione integrativa.

Previdenza complementare:

Resta confermato, in deroga a quanto previsto al punto precedente che le parti si incontreranno in relazione agli eventuali accordi nazionali che interverranno sulla previdenza integrativa e, comunque, fanno riferimento a quanto contenuto nel "Protocollo per la costituzione del Fondo Nazionale di Previdenza complementare" di cui al CCNL 5/7/1994.

Username:

Viene concessa la possibilità di fruire di una username vax per le RSU.

Coordinamento Nazionale RSU:

Ad integrazione dell'accordo sindacale 25/10/1988 e successive modifiche, viene riconosciuto l'ingresso nel Coordinamento nazionale della RSU Marconi Sud.

Qualora i componenti del Coordinamento nazionale vengano convocati per incontri con la Direzione, agli stessi sarà riconosciuto il trattamento di trasferta vigente in azienda.

Analogo trattamento verrà altresì riconosciuto per due incontri annui del Coordinamento nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

 

ALLEGATO ALL'ACCORDO DEL 13/06/1996 (A)

TABELLA PREMIO DI RISULTATO

 

Eser. finanziari

95/96

96/97

97/98

98/99

Obiettivo A

300.000

350.000

400.000

400.000

Obiettivo B

200.000

200.000

250.000

250.000

Obiettivo C

Val. punto 10.000

250.000

Val. punto 15.000

375.000

Val. punto 20.000

500.000

Val. punto 22.000

550.000

Obiettivo D

Val. punto 30.000

300.000

Val. punto 40.000

400.000

Val. punto 50.000

500.000

Val. punto 65.000

650.000

Totali

1.050.000

1.325.000

1.650.000

1.850.000

 

 

ALLEGATO ALL'ACCORDO DEL 13/06/1996 (B)

Genova, 13 Giugno 1996

Spettabili

RSU

Marconi Spa

Marconi Software e Componenti S.r.l.

Marconi Sud SpA

In relazione all'accordo in data 13 Giugno 1996, Vi confermiamo quanto segue:

  1. Le erogazioni di cui ai punti b) c) e d) della tabella allegata all'accordo stesso verranno corrisposte ovviamente nel caso di raggiungimento degli obiettivi, al personale cui siano stati corrisposti superminimi individuali a titolo anticipativo, nelle seguenti percentuali

- 95/96 25% dell'importo

- 96/97 50% dell'importo

- 97/98 75% dell'importo

- 98/99 100% dell'importo

La differenza verrà assorbita fino a concorrenza dell’anticipazione concessa.

L'erogazione di cui al punto a) sarà corrisposta secondo le modalità e le prassi vigenti in azienda.

In caso di raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto a) sopracitato nei quattro anni di vigenza dell'accordo, verrà consolidato l'importo di £. 400.000 lorde pro-capite che continuerà ad essere erogato secondo le modalità e le prassi vigenti in azienda sempre a titolo di P.d.R.

 

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Aggiornamento: 23-nov-2001