RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
MARCONI
Via Negrone, 1A - 16153 Genova Cornigliano

 

ACCORDO DEL 25/10/1988

VERBALE DI ACCORDO

Addì 25 ottobre 1988 presso l'associazione degli Industriali della Provincia di Genova,

tra

Marconi Italiana S.p.A. in persona (omissis)

- assistiti da (omissis) dell'Assindustria di Genova

e

il Coordinamento Nazionale Marconi in persona (omissis);

- assistiti da FIOM-CGIL, in persona (omissis); FIM-CISL, in persona (omissis); UILM-UIL, in persona (omissis);

a conclusione di una serie di incontri per l'esame della piattaforma rivendicativa a suo tempo avanzata, che si intende qui integralmente trascritta, si conviene e stipula quanto segue:

1) Informazione: linee di sviluppo e prospettive produttive

  1. L'Azienda, sulla base di quanto in precedenza affermato in materia, ribadisce la propria linea di sviluppo volta ad una sempre maggiore partecipazione, sia a livello nazionale che internazionale, a programmi consoni alle proprie necessita e caratteristiche nel settore delle telecomunicazioni civili, della telematica e in quello delle telecomunicazioni e dei sistemi militari.
  2. In questo programma assume determinante rilevanza:

    a) - L'attività di ricerca e sviluppo necessaria per poter mantenere l'Azienda competitiva sui mercati nazionali e internazionali ai più alti livelli tecnologici;

    b)- L'impegno nella diversificazione dei prodotti, dei mercati e della stessa struttura organizzazione aziendale.

    In particolare, a breve e medio termine l'Azienda sarà impegnata:

    a) - Nell'area delle telecomunicazioni civili, ad importanti progetti nel settore delle apparecchiatura digitali ad altissima velocità, per collegamenti a lunga distanza di grandi fasci supportati in rame soprattutto in fibra ottica per applicazioni terrestri e sottomarine (sistemi a 565 Mb/s), nonché‚ allo sviluppo di sistemi per le reti di distribuzione telefonica d'abbonato, reti intelligenti e per la radiomobile.

    b) - Nell'area dei prodotti telematici e consolidare e sviluppare i settori Videotex pubblico (Videotel), video-conferenza e reti private.

    c) - Nell'area delle telecomunicazioni e dei sistemi militari, nella continua elaborazione di nuovi progetti adeguati alle esigenze dei mercato.

  3. Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi si rivelano condizioni fondamentali:

- effettuazione di cospicui investimenti aziendali tanto in R&D quanto in attrezzature e impianti;

- pieno ed integrale rispetto dei previsti piani disposti dalla SIP, dall'ASST e da altre amministrazioni nazionali ed estere;

- rafforzamento della competitività aziendale mediante il raggiungimento di più elevati livelli di produttività globale, di qualità e di efficienza dei processo produttivo, tenuto conto che l'aumento dei costi aziendali unicamente ad una preoccupante riduzione dei prezzi nel mercato italiano internazionale, costituisce elemento fondamentale ai fini della programmazione, anche in vista della ormai prossima liberalizzazione dei mercati.

2) - Diritti sindacali

Per quanto riguarda la rappresentanza sindacale dei lavoratori, le parti convengono quanto segue:

  1. La Direzione della S.p.A. MARCONI ITALIANA riconosce i C.d.F. di Genova e Latina quali unici organismi di rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori dipendenti.
  2. I C.d.F. di cui sopra sono composti dai delegati eletti dai lavoratori con voto libero e segreto, secondo le norme concordate tra le OO.SS.LL..
  3. I C.d.F. assorbendo i compiti attribuiti alle Commissioni Interne dall'accordo interconfederale 18.4.66 e quelli dei R.A.S. previsti dal CCNL 18.1.1987 e dallo Statuto dei Lavoratori, hanno la funzione di coordinare e contrattare i vari aspetti dei rapporto di lavoro per la problematico aziendale e di contribuire alle scelte più generali dei Sindacato.
  4. Ferma restando l'attuale composizione numerica dei C.d.F., gli stessi, entro la prossima rielezione uniformati a quanto previsto dagli accordi nazionali e/o comprensoriali delle OO.SS.LL. in materia. Ogni eventuale mutamento dei numero dei componenti dei C.d.F. sarà oggetto di esame congiunto fra Direzione e i C.d.F. stessi.
  5. All'interno dei C.d.F. viene costituito un esecutivo di sette membri a Genova e quattro a Latina, integrabili in caso di necessità con il compito di mantenere i rapporti con la Direzione.
  6. La composizione dell'esecutivo sarà definita in conformità con quanto stabilito dalle OO.SS. nazionali e/o comprensoriali.

  7. Ai componenti dei C.d.F. si applica la tutela prevista dal CCNL 18.1.1987 all'art. 5 Disc. Gen. Sez. lI In caso di richiesta di trasferimento avanzata dall'Azienda verrà applicato il 1° comma dell'art. 22 della L. 20.5.1970 n. 300.
  8. I nominativi dei componenti i C.d.F. verranno comunicati per iscritto dalle OO.SS. firmatarie alla Direzione, come pure qualsiasi altra variazione degli stessi.
  9. La Direzione della MARCONI ITALIANA pone a disposizione dei C.d.F. un locale idoneo allo svolgimento dell'attività degli stessi.
  10. I componenti dei C.d.F. per poter svolgere le proprie funzioni hanno a disposizione n. 4.300 ore a Genova e 2.000 a Latina annue retribuite. Tale monte ore comprende quanto disposto dalla legge e dal CCNL in materia di permessi retribuiti alle R.S.A. e comprende altresì quanto disposto dall'accordo aziendale 6 maggio 1969 art. 7.
  11. Quanto sopra convenuto ha decorrenza dalla sottoscrizione dei presente verbale. Gli attuali C.d.F. resteranno tuttavia in carica fino alle prossime rielezioni che avranno comunque luogo entro il 1989.
  12. Qualora i componenti dei Coordinamento nazionale dei C.d.F. Marconi venissero convocati per incontri con la Direzione, agli stessi sarà riconosciuto il trattamento di trasferta vigente in Azienda.

Analogo trattamento verrà altresì riconosciuto per un incontro annuo dei Coordinamento Nazionale.

3) - Formazione

La Marconi Italiana ribadisce il proprio indirizzo volto a facilitare la formazione a livelli di studi superiori confermando l'accordo 22.7.1981 a favore dei lavoratori studenti universitari, riconoscendo un'ulteriore attribuzione di 8 ore retribuite agli studenti universitari per il terzo e quarto esame positivamente sostenuto entro l'anno accademico.

L'azienda si dichiara disponibile all'utilizzo parziale delle 150 ore di diritto allo studio per organizzare corsi di riqualificazione con particolare riferimento al personale femminile previo esame congiunto con il C.d.F. e ciò nell'ambito dei criteri previsti dall'art. 29 D.G. sez. III del vigente CCNL 18.1.1987 cui si fa espresso rinvio.

4) - Occupazione

Nel quadro dei costante indirizzo aziendale volto allo sviluppo e al consolidamento dell'occupazione, la MARCONI ITALIANA conferma il proprio interesse allo strumento dei contratti di formazione e lavoro, sviluppando una azione formativa che favorisca il maggior numero possibile di conferme a tempo indeterminato.

Oltre a ciò l'Azienda conferma il proprio interesse ai reperimento di professionalità disponibili in ordine alle proprie esigenze, utilizzando ogni strumento esistente che faciliti tale ricerca.

5) - Ambiente

L'Azienda riconosce il ruolo e le competenze delle Commissioni ambiente di stabilimento e si impegna a proseguire l'azione svolta su opportune indicazioni di tali organismi per l'adeguata e costante manutenzione dei servizi e dell'ambiente di lavoro nelle varie unità. Ciò si è concretato e continuerà a realizzarsi in interventi di climatizzazione, ricambio e distribuzione aria nei locali di volta in volta individuati.

Per quanto riguarda il problema della rumorosità, con particolare riferimento ai reparti meccanici dello stabilimento di Cisterna di Latina, l'Azienda nei termini e modalità previsti dall'Accordo 3/3/1980 proseguirà lo studio delle condizioni volte ad un ulteriore miglioramento della situazione ambientale, riservandosi ogni migliore valutazione qualora le condizioni, anche logistiche dei reparti avessero a mutare.

L'Azienda continuerà inoltre nell'azione volta a dotare tutti i videoterminali degli opportuni schermi e delle migliori condizioni di posizionamento.

A tale proposito l'Azienda si impegna ad un esame congiunto con la Commissione ambiente dell'intero problema dei videoterminali alla luce delle conclusioni che al riguardo emergeranno dallo studio in materia intrapreso dall'istituto Superiore di Sanità.

6) - Orario di lavoro

L'Azienda in adesione a quanto richiesto conferma l'indirizzo già in precedenza espresso circa il pieno utilizzo delle 20 ore di riduzione orario per i turnisti, evitando, quindi, ogni possibile monetizzazione al riguardo.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle ulteriori 16 ore di R.O.L., per l'anno 1989, sarà anticipata l'uscita di 4 ore nei quattro venerdì del mese di luglio. Per gli anni successivi, l'Azienda esaminerà con il C.d.F. le modalità di fruizione con particolare riguardo al periodo estivo, in sede di definizione del calendario annuo delle chiusure collettive.

Per quanto riguarda il rapporto a prestazione ridotte l'Azienda, ferme restando modalità e condizioni di cui all'accordo 22 luglio 1981, estenderà tale possibilità fino ad un massimo del 4% della forza di ciascun Stabilimento.

Eventuali casi futuri di particolare gravità ed urgenza oltre il suddetto limite percentuale, verranno esaminati compatibilmente con le esigenze aziendali.

Eventuali richieste di reintegrazione a tempo pieno saranno esaminate compatibilmente con le esigenze tecnico organizzativi aziendali, facendo salvo il caso di contemporanea richiesta di rapporto a prestazioni parziali da parte di altro lavoratore svolgente analoghe mansioni nell'ambito dello stesso reparto e/o ufficio.

Circa il regime giornaliero dell'orario di entrata, l'Azienda, nel confermare la tolleranza prevista dall'accordo 6.3.1985, opererà nei confronti di tutti i ritardatari oltre tale limite, la corrispondente trattenuta economica riferita all'effettivo tempo di ritardo.

7) - Inquadramento

L'azienda conferma la piena omogeneità nei criteri seguiti per la verifica dell'inquadramento dei personale delle varie unità produttive.

Circa la categoria giuridica dei quadri, l'Azienda conferma la piena attuazione di quanto contrattualmente previsto i n materia secondo il dettato della L. 190/86, avendo provveduto all'individuazione dei quadri medesimi in conformità ai profili relativi alla 7° categoria.

In proposito l'Azienda si dichiara disponibile ad ulteriori individuazioni anche secondo quanto potrà essere stabilito in sede di Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori ed in funzione delle proprie esigenze organizzativi.

Ribadisce, inoltre, il proprio interesse alla specifica formazione dei quadri aziendali mediante opportune iniziative in Italia e all'estero.

8) - Trasporti

In considerazione della particolare situazione logistica dello stabilimento di Cisterna di Latina, ed allo scopo di assicurare la piena continuità dei turni di lavoro, l'Azienda metterà a disposizione dei lavoratori turnisti ulteriori 4 automezzi entro il corrente anno finanziario, ferme restando le modalità e condizioni d'uso previste dall'Accordo 23/11/79.

9) - Trattamenti economici

A far data dal 1° aprile 1988 il superminimo collettivo aziendale attualmente in vigore sarà incrementato nella misura di L. 50.000 mensili lorde al 5° livello (parametro 150) opportunamente parametrate in base ai vigenti parametri contrattuali (100-200) secondo la tabella che si allega.

A far data dal 1° Aprile 1989 tale istituto subirà un ulteriore incremento di L. 45.000 mensili lorde al 5° livello, come sopra parametrate.

A far data dal 1° aprile 1990 tale istituto verrà ulteriormente incrementato di L. 40.000 mensili lorde al 5° livello analogamente parametrate.

A far data dall'anno 1988 la quota annua del premio di produzione aziendale, erogata nel mese di luglio, ed attualmente di L. 498.000 viene elevata a L. 700.000 annue lorde pro-capite

Tale quota per l'anno 1989 sarà ulteriormente incrementata di L. 100.000 annue lorde pro-capite.

Nell'anno 1990 il premio di produzione aziendale raggiungerà l'importo di L. 900.000 annue lorde pro-capite.

A decorrere dal 1° aprile 1991, le parti torneranno ad incontrarsi in sede sindacale per definire il premio di produzione relativo al medesimo anno 1991 sulla base dell'incremento intervenuto dell'indice relativo al costo della vita e ad altri parametri aziendali (quali ad esempio anche l'utile netto aziendale) da stabilirsi in tale occasione.

Con quanto sopra convenuto le parti riconoscono superato ogni motivo di contendere.

Letto, confermato e sottoscritto.

 

ALLEGATO ALL'ACCORDO DEL 25/10/1988 (A)

 

Incrementi del superminimo collettivo aziendale

dal 1 aprile 1988

7 ° 67.000

6° 60.000

5°s 54.000

5° 50.000

4° 44.500

3° 41.500

2° 38.000

1° 33.500

 

dal 1 aprile 1989

7 ° 60.000

6° 54.000

5°s 49.000

5° 45.000

4° 40.000

3° 37.500

2° 34.500

1° 30.000

 

dal 1 aprile 1990

7 ° 54.000

6° 48.000

5°s 43.500

5° 40.000

4° 35.000

3° 33.500

2° 30.500

1° 27.500

 

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Aggiornamento: 23-nov-2001