RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
MARCONI
Via Negrone, 1A - 16153 Genova Cornigliano

 

ACCORDO DEL 11/09/1995

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 11 Settembre 1995, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Genova, si sono incontrati:

La MARCONI S.P.A. in persona (omissis), assistiti da (omissis) dell'Assindustria;

e

La R.S.U. in persona (omissis),

assistiti da

FIM CISL in persona (omissis);

FIOM CGIL in persona (omissis)

UILM UIL in persona (omissis);

per l'esame delle:

 

problematiche del reparto 'produzione circuiti stampati'

relative a:

rapido aumento della capacità produttiva, al fine di far fronte alla crescente necessità di circuiti stampati;
diminuzione del fatturato presso terzi, riassorbendo il lavoro affidato all'esterno e riducendo i costi di produzione;
maggiore utilizzo degli impianti a fronte dei massicci investimenti effettuati ed in corso di effettuazione.

Per il perseguimento di tali finalità, le parti hanno concordemente individuato uno strumento operativo consistente in una diversa articolazione dell’orario di lavoro che interesserà gradualmente i sottoelencati settori del reparto "produzione circuiti stampati": galvanica presse - stampe e sviluppo interni - ispezione ottica automatica meccanica ( forature, scontornature) - solder/resist - test elettrico.

A decorrere dal 11.10.95 il personale addetto a tali settori verrà suddiviso in tre squadre che svolgeranno il seguente orario di lavoro:

orario della squadra n°1

36 ore settimanali suddivise in:

sabato 10 ore con inizio a scorrimento nelle prime due ore dei turni

domenica 10 ore con inizio a scorrimento nelle prime due ore dei turni

due giorni infrasettimanali da 8 ore ciascuno secondo turni tradizionali ( 6-14 14-22 22-06)

Tale scorrimento viene attuato al fine di contenere l'orario individuale del sabato e della domenica nel limite di 10 ore giornaliere con copertura comunque delle 24 ore.

La mezz'ora retribuita per la refezione verrà fruita dagli interessati in modo scaglionato per garantire la continuità di funzionamento delle macchine e degli impianti.

orario delle squadre n° 2 e n° 3

turni avvicendati da lunedì a venerdì di otto ore giornaliere ( 06-14 14-22 22-06)

Le tre squadre ruoteranno semestralmente sugli orari sopra indicati. Dopo tre semestri, le parti si incontreranno per verificare l’opportunità di modificare la periodicità delle turnazioni nonché l'ammontare dell'importo di cui al seguente punto 2).

A seguito di quanto sopra, le parti concordano sulle seguenti condizioni economico normative:

  1. La riduzione dell'orario settimanale a 36 ore per la squadra n. 1 non comporta alcuna diminuzione della retribuzione rispetto a quella prevista per le 40 ore settimanali e non è comprensiva della R.O.L. contrattuale.
  2. A fronte della effettiva prestazione nelle giornate di sabato e domenica verrà corrisposto l'importo di L. 75.000 lorde per ogni fine settimana lavorato.
  3. L'importo di cui sopra verrà erogato anche in caso di assenza per ferie - ROL - festività abolite.

    Detto importo non verrà erogato in caso di malattia e assenza per maternità.

    In caso di malattia cadente in un solo giorno del week-end, l'importo di cui sopra verrà corrisposto al 50%.

  4. In caso di infortunio sul lavoro si provvederà alla sostituzione con personale di altra squadra.
  5. L'Azienda si adopererà per fornire al personale interessato al turno di week-end un adeguato servizio di refezione.

  6. Le parti si incontreranno entro il 15 del mese di dicembre per verificare il corretto andamento dell'organizzazione del lavoro di cui sopra ed in occasione di tale verifica verrà erogata al personale addetto ai settori citati in premessa, un importo lordo una tantum" di £. 250.000 pro-capite.
  7. Con il presente accordo si conviene di rimuovere espressamente il divieto di cui all'art. 5 della legge 9.12.1977, n. 903. Pertanto, tale rimozione ha validità per tutto il personale femminile in forza e occupato nei settori oggetto del presente accordo.
  8. A fronte dell'orario di lavoro come sopra definito l'organico dei suddetti settori del reparto "circuiti-stampati" dovrà essere opportunamente implementato. Tale circostanza consentirà di riassorbire personale della Sede di Genova oggi in esubero. Tale opportunità, unitamente ad un adeguato programma di corsi di formazione definirà completamente le misure per la gestione delle eccedenze di personale a suo tempo denunciate.

Letto confermato e sottoscritto

 

ALLEGATO ALL'ACCORDO 11/9/95

 

L'Azienda, in ordine all'applicazione dell'Accordo 11/9/95, fornisce le seguenti precisazioni:

  1. Al personale interessato al turno di week-end verrà fornito, dall’inizio della nuova turnazione, un adeguato servizio di refezione nei locali della mensa.
  2. Il personale a part-time non sarà coinvolto dalle turnazioni citate salvo in caso di specifiche ed urgenti necessità. In tale caso l'informazione verrà data con congruo preavviso.
  3. Il personale impegnato nei turni compresi fra le ore 16 del Sabato e le ore 06 del Lunedì successivo potrà accedere, con la propria autovettura, al parcheggio interno dello stabilimento.
  4. Le parti si adopereranno congiuntamente nei confronti delle Istituzioni competenti per chiedere il potenziamento del servizio di trasporto nelle ore notturne.

  5. Viene istituita una Commissione permanente paritetica composta da sei componenti (tre di parte aziendale e tre di parte sindacale) con il compito di verificare le problematiche riguardanti l'applicazione dell'accordo citato in premessa e di adottare unitariamente le conseguenti decisioni operative.
  6. La Commissione, in particolare, procederà all'esame dei temi:

    corretto andamento dell'organizzazione del lavoro;

    valutazione delle problematiche derivanti dalla turnazione concordata, esaminando l’eventualità di procedere, con tempi diversi da quanto previsto in accordo, alla verifica circa l’opportunità di modificare la periodicità della turnazione; esame di casi che presentino gravi ed eccezionali motivi di impedimento alle citate turnazioni;

  7. Con il presente accordo si conviene di rimuovere espressamente il divieto di cui all'art. 5 della legge 9.12.1977, n. 903. Pertanto, tale rimozione ha validità per tutto il personale femminile in forza e occupato nei settori oggetto del presente accordo.
  8. A fronte dell'orario di lavoro come sopra definito, l'organico dei suddetti settori del reparto "circuiti stampati" dovrà essere opportunamente implementato.

Tale circostanza consentirà di riassorbire personale della Sede di Genova oggi in esubero. Tale opportunità, unicamente ad un adeguato programma di corsi di formazione, definirà completamente le misure per la gestione delle eccedenze di personale a suo tempo denunciate.

Letto confermato e sottoscritto.

 

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Aggiornamento: 23-nov-2001