DIRETTIVA 2000/31/CE dell' 8 giugno 2000 ("Direttiva sul commercio elettronico").


La direttiva è volta a contemplare taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, considerando che il suo sviluppo offre grandi opportunità per l'occupazione nella Comunità, in particolare nelle medie e piccole imprese.
I punti cardine che la direttiva si prefigge sono i seguenti:


1) La direttiva si prefigge una più libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra Stati membri e "garantire un elevato livello di integrazione giuridica comunitaria"; lo sviluppo dei servizi della società dell'informazione è limitato da numerosi ostacoli giuridici, derivanti da divergenze tra le normative nazionali e dall'incertezza sul diritto nazionale applicabile a tali servizi.
2) La direttiva vuole stabilire un quadro generale per taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno, senza incidere sui principi e sulle norme fondamentali nazionali in materia di libertà di espressione (art. 21 Cost.)
3) La direttiva deve garantire un alto livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come la protezione dei minori e della dignità unama, la tutela del consumatore e della sanità pubblica. L'applicazione della presente direttiva deve essere conforme ai princìpi sulla protezione dei dati personali (privacy).
4) La direttiva NON è volta a definire norme in materia di obblighi fiscali.
5) La direttiva dà la definizione di "servizi della società di informazione" (vedi direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998) e cioè: "qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica, [...] (vedi testo integrale direttiva 2000/31/CE)
6) La direttiva dà la definizione di "luogo di stabilimento" e cioè: implica l'esercizio effettivo di una attività economica per una durata di tempo indeterminata mediante l'insediamento in pianta stabile. Il luogo di stabilimento per le società che forniscono servizi tramite siti internet, non è dove si trova la tecnologia ma il luogo dove esercitano la loro attività economica.
7) Per garantire la certezza del diritto, questi servizi devono essere sottoposti alla normativa dello stato membro nel quale il prestatore dei servizi è stabilito.


CAMPO DI APPLICAZIONE:

mercato interno,stabilimento dei prestatori, comunicazioni commerciali, contratti per via elettronica, responsabilità degli intermediari, codici di condotta, composizione extragiudiziale delle controversie, i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra gli stati membri. La direttiva NON si applica al campo tributario.


ASSENZA DELL'AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA:

Il prestatore deve rendere facilmente accessibile ogni informazione sulla società, sui prodotti e sui prezzi che devono essere indicati in modo chiaro e inequivocabile e se comprendono le imposte ed i costi di consegna.


COMUNICAZIONI COMMERCIALI:

Garantire la massima chiarezza nelle comunicazioni commerciali.



CONTRATTI PER VIA ELETTRONICA:

vedi art. 9 della dir. 2000/31/CE
vedi anche art.10 dir. 2000/31/CE concernente le informazioni che il prestatore deve fornire prima dell'inoltro dell'ordine.



Testo integrale della Direttiva 2000/31/CE
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