Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno
2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato
interno («Direttiva sul commercio elettronico»)
Gazzetta ufficiale n. L 178 del 17/07/2000 PAG. 0001 - 0016
Testo:
Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'8 giugno 2000
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato
interno ("Direttiva sul commercio elettronico")
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione(1)
visto il parere del Comitato economico e sociale(2)
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del
trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) L'Unione europea intende stabilire legami sempre più stretti tra gli
Stati ed i popoli europei, garantire il progresso economico e sociale.
Secondo l'articolo 14, paragrafo 2, del trattato, il mercato interno
implica uno spazio senza frontiere interne, in cui sono garantiti la
libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché il diritto di
stabilimento. Lo sviluppo dei servizi della società dell'informazione
nello spazio senza frontiere interne è uno strumento essenziale per
eliminare le barriere che dividono i popoli europei.
(2) Lo sviluppo del commercio elettronico nella società dell'informazione
offre grandi opportunità per l'occupazione nella Comunità, in particolare
nelle piccole e medie imprese. Esso faciliterà la crescita delle imprese
europee, nonché gli investimenti nell'innovazione ed è tale da rafforzare
la competitività dell'industria europea a condizione che Internet sia
accessibile a tutti.
(3) Il diritto comunitario e le caratteristiche dell'ordinamento giuridico
comunitario costituiscono una risorsa essenziale affinché i cittadini e
gli operatori europei possano usufruire appieno e al di là delle frontiere
delle opportunità offerte dal commercio elettronico. La presente direttiva
si prefigge pertanto di garantire un elevato livello di integrazione
giuridica comunitaria al fine di instaurare un vero e proprio spazio senza
frontiere interne per i servizi della società dell'informazione.
(4) È importante assicurare che il commercio elettronico possa beneficiare
pienamente del mercato interno e pertanto che venga raggiunto un alto
livello di integrazione comunitaria, come con la direttiva 89/552/CEE del
Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti l'esercizio delle attività televisive(4).
(5) Lo sviluppo dei servizi della società dell'informazione nella Comunità
è limitato da numerosi ostacoli giuridici al buon funzionamento del
mercato interno, tali da rendere meno attraente l'esercizio della libertà
di stabilimento e la libera circolazione dei servizi. Gli ostacoli
derivano da divergenze tra le normative nazionali, nonché dall'incertezza
sul diritto nazionale applicabile a tali servizi. In assenza di un
coordinamento e adeguamento delle legislazioni nei settori interessati,
gli ostacoli possono essere giustificati secondo la giurisprudenza della
Corte di giustizia delle Comunità europee. Non vi è certezza del diritto
sull'ampiezza del controllo che gli Stati membri possono esercitare sui
servizi provenienti da un altro Stato membro.
(6) È opportuno, tenendo conto degli obiettivi comunitari, degli articoli
43 e 49 del trattato e del diritto comunitario derivato, sopprimere tali
ostacoli coordinando determinati diritti nazionali e chiarendo a livello
comunitario una serie di concetti giuridici, nella misura necessaria al
buon funzionamento del mercato interno. La presente direttiva, riguardante
solo alcune questioni specifiche che creano problemi per il mercato
interno, è del tutto coerente con il rispetto del principio di
sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato.
(7) Per garantire la certezza del diritto e la fiducia dei consumatori, la
presente direttiva deve stabilire un quadro generale chiaro per taluni
aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno.
(8) La presente direttiva si prefigge di creare un quadro giuridico inteso
ad assicurare la libera circolazione dei servizi della società
dell'informazione tra gli Stati membri, e non di armonizzare il settore
del diritto penale in quanto tale.
(9) La libera circolazione dei servizi della società dell'informazione può
in numerosi casi riflettere specificamente nel diritto comunitario un
principio più generale, e cioè la libertà di espressione prevista
all'articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che è stata ratificata da
tutti gli Stati membri. Per questo motivo, le direttive che si riferiscono
alla prestazione di servizi della società dell'informazione devono
assicurare che questa attività possa essere svolta liberamente alle luce
di tale articolo, sottoposta soltanto alle restrizioni di cui al paragrafo
2 di tale articolo e all'articolo 46, paragrafo 1, del trattato. La
presente direttiva non è volta ad incidere sui principi e sulle norme
fondamentali nazionali in materia di libertà di espressione.
(10) In conformità con il principio di proporzionalità, le misure previste
dalla presente direttiva si limitano al minimo necessario per raggiungere
l'obiettivo del buon funzionamento del mercato interno. La presente
direttiva, nei casi in cui si deve intervenire a livello comunitario per
far sì che lo spazio interno sia veramente libero da frontiere per il
commercio elettronico, deve garantire un alto livello di tutela degli
obiettivi di interesse generale, come la protezione dei minori e della
dignità umana, la tutela del consumatore e della sanità pubblica. Secondo
l'articolo 152 del trattato la tutela della salute è una componente
essenziale delle altre politiche della Comunità.
(11) Le presente direttiva lascia impregiudicato il livello di tutela, in
particolare, della sanità pubblica e dei consumatori garantito dagli
strumenti comunitari. Tra le altre la direttiva 93/13/CEE del Consiglio,
del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati
con i consumatori(5), e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori a
distanza(6), costituiscono un acquisizione essenziale per la tutela del
consumatore in materia contrattuale e devono continuare ad applicarsi
integralmente ai servizi della società dell'informazione. Fanno parte
dell'acquis comunitario anche la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del
10 settembre 1984, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa(7),
la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo(8), la
direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi
di investimento nel settore dei valori mobiliari(9), la direttiva
90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le
vacanze ed i circuiti "tutto compreso"(10), la direttiva 98/6/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla
protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei
prodotti offerti ai consumatori(11), la direttiva 92/59/CEE del Consiglio,
del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti(12), la
direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre
1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei
contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo
parziale di beni immobili(13), la direttiva 98/27/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti
inibitori a tutela degli interessi dei consumatori(14), la direttiva
85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti
difettosi(15), la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle
garanzie dei beni di consumo(16), la futura direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la vendita a distanza di servizi
finanziari ai consumatori e la direttiva 92/28/CE del Consiglio, del 31
marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano(17). La
presente direttiva dovrebbe far salvo il disposto della direttiva 98/43/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di
sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco(18), adottata
nell'ambito del mercato interno, e delle direttive sulla protezione della
sanità pubblica. La presente direttiva integra gli obblighi di
informazione stabiliti dalle suddette direttive e, in particolare, dalla
direttiva 97/7/CE.
(12) È necessario escludere dal campo d'applicazione della presente
direttiva talune attività, dal momento che in questa fase la libera
circolazione dei servizi in tali ambiti non può essere garantita dal
trattato o dal diritto comunitario derivato in vigore. Questa esclusione
deve far salvi gli eventuali strumenti che possono rivelarsi necessari per
il buon funzionamento del mercato interno. La materia fiscale, soprattutto
l'IVA che colpisce numerosi servizi contemplati dalla presente direttiva,
deve essere esclusa dal campo di applicazione della presente direttiva.
(13) La presente direttiva non è volta a definire norme in materia di
obblighi fiscali. Né osta all'elaborazione di strumenti comunitari
riguardanti gli aspetti fiscali del commercio elettronico.
(14) La protezione dei singoli relativamente al trattamento dei dati
personali è disciplinata unicamente dalla direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(19), e dalla
direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre
1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata
nel settore delle telecomunicazioni(20), che sono integralmente
applicabili ai servizi della società dell'informazione. Dette direttive
già istituiscono un quadro giuridico comunitario nel campo della
protezione dei dati personali e pertanto non è necessario includere tale
aspetto nella presente direttiva per assicurare il buon funzionamento del
mercato interno, in particolare la libera circolazione dei dati personali
tra gli Stati membri. L'applicazione della presente direttiva deve essere
pienamente conforme ai principi relativi alla protezione dei dati
personali, in particolare per quanto riguarda le comunicazioni commerciali
non richieste e il regime di responsabilità per gli intermediari. La
presente direttiva non può impedire l'utilizzazione anonima di reti aperte
quali Internet.
(15) La riservatezza delle comunicazioni è assicurata dall'articolo 5
della direttiva 97/66/CE. In base a tale direttiva, gli Stati membri
devono vietare qualsiasi forma di intercettazione o di sorveglianza non
legalmente autorizzata di tali comunicazioni da parte di chi non sia il
mittente o il destinatario.
(16) L'esclusione dei giochi d'azzardo dal campo d'applicazione della
presente direttiva riguarda soltanto i giochi di fortuna, le lotterie e le
scommesse che comportano una posta pecuniaria. Essa non riguarda le gare
promozionali o i giochi che hanno l'obiettivo di incoraggiare la vendita
di beni o servizi e in cui gli eventuali pagamenti servono unicamente ad
acquisire i beni o servizi promossi.
(17) La definizione di "servizi della società dell'informazione" già
esiste nel diritto comunitario, nella direttiva 98/34/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche(21), e nella direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso
condizionato e dei servizi di accesso condizionato(22). Tale definizione
ricopre qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a
distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di
elaborazione (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di
dati, e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. I servizi
di cui all'elenco indicativo figurante nell'allegato V della direttiva
98/34/CE, non essendo forniti attraverso sistemi elettronici di
trattamento e memorizzazione di dati, non sono compresi in tale
definizione.
(18) I servizi della società dell'informazione abbracciano una vasta gamma
di attività economiche svolte in linea (on line). Tali attività possono
consistere, in particolare, nella vendita in linea di merci. Non sono
contemplate attività come la consegna delle merci in quanto tale o la
prestazione di servizi non in linea. Non sempre si tratta di servizi che
portano a stipulare contratti in linea ma anche di servizi non remunerati
dal loro destinatario, nella misura in cui costituiscono un'attività
economica, come l'offerta di informazioni o comunicazioni commerciali in
linea o la fornitura di strumenti per la ricerca, l'accesso e il
reperimento di dati. I servizi della società dell'informazione comprendono
anche la trasmissione di informazioni mediante una rete di comunicazione,
la fornitura di accesso a una rete di comunicazione o lo stoccaggio di
informazioni fornite da un destinatario di servizi. La radiodiffusione
televisiva, ai sensi della direttiva 89/552/CEE, e la radiodiffusione
sonora non sono servizi della società dell'informazione perché non sono
prestati a richiesta individuale. I servizi trasmessi "da punto a punto",
quali i servizi video a richiesta o l'invio di comunicazioni commerciali
per posta elettronica, sono invece servizi della società
dell'informazione. L'impiego della posta elettronica o di altre
comunicazioni individuali equivalenti, ad esempio, da parte di persone
fisiche che operano al di fuori della loro attività commerciale,
imprenditoriale o professionale, quand'anche usate per concludere
contratti fra tali persone, non costituisce un servizio della società
dell'informazione. Le relazioni contrattuali fra lavoratore e datore di
lavoro non sostituiscono un servizio della società dell'informazione. Le
attività che, per loro stessa natura, non possono essere esercitate a
distanza o con mezzi elettronici, quali la revisione dei conti delle
società o le consulenze mediche che necessitano di un esame fisico del
paziente, non sono servizi della società dell'informazione.
(19) Il luogo di stabilimento del prestatore va determinato in base alla
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo la
quale la nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di
un'attività economica per una durata di tempo indeterminata mediante
l'insediamento in pianta stabile. Tale condizione è soddisfatta anche nel
caso in cui una società sia costituita a tempo determinato. Il luogo di
stabilimento, per le società che forniscono servizi tramite siti Internet,
non è là dove si trova la tecnologia di supporto del sito né là dove esso
è accessibile, bensì il luogo in cui tali società esercitano la loro
attività economica. Se uno stesso prestatore ha più luoghi di
stabilimento, è importante determinare da quale luogo di stabilimento è
prestato il servizio in questione. Nel caso in cui sia difficile
determinare da quale dei vari luoghi di stabilimento un determinato
servizio è prestato, tale luogo è quello in cui il prestatore ha il centro
delle sue attività per quanto concerne tale servizio specifico.
(20) La definizione di "destinatario di servizi" copre ogni tipo di
impiego dei servizi della società dell'informazione, sia da parte di
persone che forniscono informazioni su reti aperte quali Internet, sia da
parte di persone che cercano informazioni su Internet per motivi privati o
professionali.
(21) Il campo d'applicazione dell'ambito regolamentato lascia
impregiudicata un'eventuale armonizzazione futura all'interno della
Comunità dei servizi della società dell'informazione e la futura
legislazione adottata a livello nazionale in conformità della normativa
comunitaria. L'ambito regolamentato comprende unicamente requisiti
riguardanti le attività in linea, quali l'informazione in linea, la
pubblicità in linea, la vendita in linea, i contratti in linea, e non
comprende i requisiti legali degli Stati membri relativi alle merci, quali
le norme in materia di sicurezza, gli obblighi di etichettatura e la
responsabilità per le merci, o i requisiti degli Stati membri relativi
alla consegna o al trasporto delle merci, compresa la distribuzione di
prodotti medicinali. L'ambito regolamentato non comprende l'esercizio dei
diritti di prelazione su taluni beni, quali le opere d'arte, da parte
delle autorità pubbliche.
(22) Il controllo dei servizi della società dell'informazione deve essere
effettuato all'origine dell'attività, al fine di assicurare una protezione
efficace degli obiettivi di interesse pubblico, ed è pertanto necessario
garantire che l'autorità competente assicuri questa tutela non soltanto
per i cittadini del suo paese ma anche per tutti cittadini della Comunità.
Per migliorare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, è indispensabile
specificare chiaramente questa responsabilità dello Stato membro in cui i
servizi hanno origine. Inoltre, per garantire efficacemente la libera
circolazione dei servizi e la certezza del diritto per i prestatori e i
loro destinatari, questi servizi devono in linea di principio essere
sottoposti alla normativa dello Stato membro nel quale il prestatore è
stabilito.
(23) La presente direttiva non è volta a introdurre norme supplementari di
diritto internazionale privato sui conflitti di leggi, né tratta della
competenza degli organi giurisdizionali. Le disposizioni della legge
applicabile in base alle norme del diritto internazionale privato non
limitano la libertà di fornire servizi della società dell'informazione
come stabilito dalla presente direttiva.
(24) Nel contesto della presente direttiva, nonostante il principio del
controllo alla fonte dei servizi della società dell'informazione, è
legittimo, alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, che gli
Stati membri adottino misure per limitare la libera circolazione dei
servizi della società dell'informazione.
(25) Le giurisdizioni nazionali, anche civili, chiamate a dirimere
controversie di diritto privato possono adottare provvedimenti per
derogare alla libertà di fornire servizi della società dell'informazione
conformemente alle condizioni stabilite nella presente direttiva.
(26) Gli Stati membri, conformemente alle condizioni stabilite nella
presente direttiva, possono applicare le rispettive norme nazionali di
diritto penale e di procedura penale al fine di adottare tutti i
provvedimenti di carattere investigativo, nonché di altro tipo, necessari
per l'individuazione e il perseguimento di reati penali, senza che vi sia
la necessità di notificare alla Commissione siffatti provvedimenti.
(27) La presente direttiva, unitamente alla futura direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la vendita a distanza di
servizi finanziari ai consumatori, contribuisce alla creazione di un
quadro giuridico per la fornitura di servizi finanziari in linea. La
presente direttiva non pregiudica future iniziative nel settore dei
servizi finanziari, in particolare per quanto riguarda l'armonizzazione
delle regole di condotta in tale settore. La possibilità, che la presente
direttiva conferisce agli Stati membri, di limitare in determinate
circostanze la libertà di fornire servizi della società dell'informazione
al fine di tutelare i consumatori comprende anche misure nel settore dei
servizi finanziari, in particolare intese a tutelare gli investitori.
(28) L'obbligo degli Stati membri di non subordinare l'accesso
all'attività di prestatore di un servizio della società dell'informazione
ad un'autorizzazione preventiva non riguarda i servizi postali contemplati
nella direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
dicembre 1997, concernente le regole comuni per lo sviluppo del mercato
interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità
del servizio(23), consistenti nella consegna fisica di un messaggio di
posta elettronica stampato, e lascia impregiudicati i sistemi volontari di
accreditamento, in particolare per i prestatori di servizi di
certificazione della firma elettronica.
(29) Le comunicazioni commerciali sono essenziali per il finanziamento dei
servizi della società dell'informazione e per lo sviluppo di un'ampia
gamma di nuovi servizi gratuiti. Nell'interesse dei consumatori e della
correttezza delle operazioni, le comunicazioni commerciali, come gli
sconti, le offerte e i giochi promozionali, devono ottemperare a numerosi
obblighi di trasparenza. L'applicazione di tali obblighi deve far salvo il
disposto della direttiva 97/7/CE. La presente direttiva deve parimenti far
salvo il disposto delle direttive vigenti relative alle comunicazioni
commerciali, in particolare la direttiva 98/43/CE.
(30) L'invio per posta elettronica di comunicazioni commerciali non
sollecitate può risultare inopportuno per i consumatori e per i fornitori
di servizi della società dell'informazione e perturbare il buon
funzionamento delle reti interattive. La questione del consenso dei
destinatari di talune forme di comunicazione commerciale non sollecitata
non è disciplinata dalla presente direttiva bensì, in particolare, dalla
direttiva 97/7/CE e dalla direttiva 97/66/CE. Negli Stati membri che
autorizzano l'invio per posta elettronica di comunicazioni commerciali non
sollecitate dovrebbero essere incoraggiate e agevolate appropriate
iniziative di filtraggio da parte delle imprese del settore. Inoltre, le
comunicazioni commerciali non sollecitate devono in ogni caso essere
chiaramente identificabili in quanto tali al fine di promuovere la
trasparenza ed agevolare il funzionamento di tali iniziative. L'invio per
posta elettronica di comunicazioni commerciali non sollecitate non
dovrebbe dar luogo a costi supplementari di comunicazione per il
destinatario.
(31) Gli Stati membri che consentono l'invio per via elettronica, da parte
di prestatori stabiliti nel loro territorio, di comunicazioni commerciali
non sollecitate senza previo consenso del destinatario devono garantire
che i prestatori consultino periodicamente e rispettino i registri
negativi in cui possono iscriversi le persone fisiche che non desiderano
ricevere tali comunicazioni commerciali.
(32) Per sopprimere gli ostacoli allo sviluppo dei servizi transnazionali
nella Comunità che possono essere offerti dalle professioni regolamentate
su Internet, è necessario garantire il rispetto a livello comunitario
delle regole professionali, in particolare quelle a tutela dei consumatori
o della sanità pubblica. I codici di condotta a livello comunitario sono
lo strumento privilegiato per enunciare le regole deontologiche sulla
comunicazione commerciale. Occorre incoraggiare la loro elaborazione, o il
loro eventuale aggiornamento, fatta salva l'autonomia delle organizzazioni
e associazioni professionali.
(33) La presente direttiva integra il diritto comunitario e il diritto
nazionale per quanto riguarda le professioni regolamentate mantenendo una
serie coerente di norme applicabili in questo campo.
(34) Gli Stati membri dovrebbero adeguare le parti della propria
legislazione relative soprattutto ai requisiti di forma che potrebbero
ostacolare il ricorso ai contratti per via elettronica. L'esame delle
legislazioni che richiedono tale adeguamento dovrebbe essere sistematico e
comprendere tutte le fasi e gli atti necessari alla formazione del
contratto, compresa l'archiviazione del medesimo. Il risultato di tale
adeguamento dovrebbe rendere possibili i contratti per via elettronica.
L'effetto giuridico delle firme elettroniche è disciplinato dalla
direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 1999, relativa a regole comunitarie sulle firme elettroniche(24).
La ricevuta di ritorno di un prestatore può essere costituita dalla
prestazione su rete di un servizio remunerato.
(35) La presente direttiva non pregiudica le possibilità per gli Stati
membri di mantenere o definire per i contratti requisiti generali o
specifici che possono essere soddisfatti con strumenti elettronici, in
particolare i requisiti relativi alle firme elettroniche sicure.
(36) Gli Stati membri possono mantenere restrizioni all'uso di contratti
elettronici relativamente ai contratti che richiedono l'intervento di
organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano
pubblici poteri. Tale possibilità riguarda anche i contratti che
richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici
poteri o professioni che esercitano pubblici poteri al fine di avere
effetto nei confronti di terzi. Nonché i contratti che richiedono per
legge la certificazione o l'attestazione di un notaio.
(37) L'obbligo degli Stati membri di abolire gli ostacoli all'uso di
contratti elettronici riguarda unicamente gli ostacoli risultanti da norme
giuridiche e non gli ostacoli pratici dovuti all'impossibilità di
utilizzare strumenti elettronici in determinati casi.
(38) Gli Stati membri ottemperano all'obbligo di abolire gli ostacoli
all'uso di contratti elettronici in conformità delle norme giuridiche in
materia di contratti sanciti dal diritto comunitario.
(39) Le deroghe alle disposizioni relative ai conclusi esclusivamente
mediante posta elettronica o altre comunicazioni individuali equivalenti
previste dalla presente direttiva, in materia di informazioni da fornire e
inoltre di ordini, non dovrebbero consentire di eludere tali disposizioni
da parte dei prestatori dei servizi della società dell'informazione.
(40) Le attuali o emergenti divergenze tra le normative e le
giurisprudenze nazionali, nel campo della responsabilità dei prestatori di
servizi che agiscono come intermediari, impediscono il buon funzionamento
del mercato interno, soprattutto ostacolando lo sviluppo dei servizi
transnazionali e introducendo distorsioni della concorrenza. In taluni
casi, i prestatori di servizi hanno il dovere di agire per evitare o per
porre fine alle attività illegali. La presente direttiva dovrebbe
costituire la base adeguata per elaborare sistemi rapidi e affidabili
idonei a rimuovere le informazioni illecite e disabilitare l'accesso alle
medesime. Tali sistemi potrebbero essere concordati tra tutte le parti
interessate e andrebbero incoraggiati dagli Stati membri. È nell'interesse
di tutte le parti attive nella prestazione di servizi della società
dell'informazione istituire e applicare tali sistemi. Le disposizioni
dalla presente direttiva sulla responsabilità non dovrebbero impedire ai
vari interessati di sviluppare e usare effettivamente sistemi tecnici di
protezione e di identificazione, nonché strumenti tecnici di sorveglianza
resi possibili dalla tecnologia digitale, entro i limiti fissati dalle
direttive 95/46/CE e 97/66/CE.
(41) La direttiva rappresenta un equilibrio tra i vari interessi in gioco
e istituisce principi su cui possono essere basati gli accordi e gli
standard delle imprese del settore.
(42) Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva
riguardano esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di
servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di
attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono
trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a
disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la
trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico
e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società
dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o
memorizzate.
(43) Un prestatore può beneficiare delle deroghe previste per il semplice
trasporto ("mere conduit") e per la memorizzazione temporanea detta
"caching" se non è in alcun modo coinvolto nell'informazione trasmessa. A
tal fine è, tra l'altro, necessario che egli non modifichi l'informazione
che trasmette. Tale requisito non pregiudica le manipolazioni di carattere
tecnico effettuate nel corso della trasmissione in quanto esse non
alterano l'integrità dell'informazione contenuta nella trasmissione.
(44) Il prestatore che deliberatamente collabori con un destinatario del
suo servizio al fine di commettere atti illeciti non si limita alle
attività di semplice trasporto ("mere conduit") e di "caching" e non può
pertanto beneficiare delle deroghe in materia di responsabilità previste
per tali attività.
(45) Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermedi previste
nella presente direttiva lasciano impregiudicata la possibilità di azioni
inibitorie di altro tipo. Siffatte azioni inibitorie possono, in
particolare, essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità
amministrative che obbligano a porre fine a una violazione o impedirla,
anche con la rimozione dell'informazione illecita o la disabilitazione
dell'accesso alla medesima.
(46) Per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di
un servizio della società dell'informazione consistente nella
memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le
informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime non appena sia
informato o si renda conto delle attività illecite. La rimozione delle
informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime devono essere
effettuate nel rispetto del principio della libertà di espressione e delle
procedure all'uopo previste a livello nazionale. La presente direttiva non
pregiudica la possibilità per gli Stati membri di stabilire obblighi
specifici da soddisfare sollecitamente prima della rimozione delle
informazioni o della disabilitazione dell'accesso alle medesime.
(47) Gli Stati membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di
sorveglianza di carattere generale. Tale disposizione non riguarda gli
obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia
impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le
rispettive legislazioni.
(48) La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati
membri di chiedere ai prestatori di servizi, che detengono informazioni
fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di
diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto
nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività
illecite.
(49) Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di
codici di condotta; ciò lascia impregiudicati il carattere volontario di
siffatti codici e la possibilità per le parti interessate di decidere
liberamente se aderirvi.
(50) È importante che la proposta di direttiva sull'armonizzazione di
taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società
dell'informazione e la presente direttiva entrino in vigore secondo un
calendario simile, per creare un quadro normativo chiaro a livello
comunitario sulla responsabilità degli intermediari per le violazioni dei
diritti d'autore e dei diritti connessi.
(51) Ogni Stato membro dovrebbe adeguare, se necessario, le parti della
propria legislazione che possono ostacolare l'uso, attraverso le vie
elettroniche appropriate, degli strumenti di composizione extragiudiziale
delle controversie. Il risultato di tale adeguamento deve rendere
realmente ed effettivamente possibile, di fatto e di diritto, il
funzionamento di tali strumenti, anche in situazioni transfrontaliere.
(52) L'esercizio effettivo delle libertà del mercato interno rende
necessario garantire alle vittime un accesso efficace alla soluzione delle
controversie. I danni che possono verificarsi nell'ambito dei servizi
della società dell'informazione sono caratterizzati sia dalla loro
rapidità che dalla loro estensione geografica. Stante questa peculiarità,
oltre che la necessità di vigilare affinché le autorità nazionali non
rimettano in questione la fiducia che esse dovrebbero reciprocamente
avere, la presente direttiva dispone che gli Stati membri garantiscano la
possibilità di azioni giudiziarie appropriate. Gli Stati membri dovrebbero
esaminare la necessità di dare accesso ai procedimenti giudiziari mediante
appropriati strumenti elettronici.
(53) La direttiva 98/27/CE, applicabile ai servizi della società
dell'informazione, prevede un meccanismo relativo a provvedimenti
inibitori a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Tale
meccanismo contribuirà alla libera circolazione dei servizi della società
dell'informazione garantendo un livello elevato di tutela dei consumatori.
(54) Le sanzioni previste nella presente direttiva lasciano impregiudicati
le altre sanzioni o mezzi di tutela previsti dal diritto nazionale. Gli
Stati membri non sono tenuti a prevedere sanzioni di tipo penale per la
violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della
presente direttiva.
(55) La presente direttiva non pregiudica la legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai
consumatori. Pertanto la presente direttiva non può avere l'effetto di
privare il consumatore della tutela di cui gode in virtù di norme
obbligatorie in materia di obbligazioni contrattuali previste dalla legge
dello Stato membro in cui ha la residenza abituale.
(56) Per quanto riguarda la deroga prevista dalla presente direttiva per
le obbligazioni derivanti da contratti conclusi dai consumatori, queste
devono essere interpretate come inclusive delle informazioni sugli
elementi essenziali del contenuto del contratto, compresi i diritti dei
consumatori, che influiscono in modo determinante sulla decisione di
sottoscriverlo.
(57) La Corte di giustizia ha costantemente affermato che uno Stato membro
ha il diritto di adottare provvedimenti contro il prestatore di servizi
stabilito in un altro Stato membro che indirizzi tutta la sua attività o
la maggior parte di essa verso il territorio del primo Stato membro nel
caso in cui il luogo di stabilimento sia stato scelto al fine di eludere
la legge che si sarebbe applicata al prestatore se questi fosse stato
stabilito nel territorio del primo Stato membro.
(58) La presente direttiva non deve applicarsi ai servizi di prestatori
stabiliti in un paese terzo. Tuttavia, data la dimensione globale del
commercio elettronico, è opportuno garantire la coerenza della normativa
comunitaria con quella internazionale. La presente direttiva deve far
salvi i risultati delle discussioni sugli aspetti giuridici in corso
presso le organizzazioni internazionali (tra le altre, OMC, OCSE,
Uncitral).
(59) Nonostante la natura globale delle comunicazioni elettroniche, il
coordinamento delle misure nazionali di regolamentazione a livello di
Unione europea è necessario per evitare la frammentazione del mercato
interno e per istituire un idoneo quadro normativo europeo. Tale
coordinamento contribuirebbe anche a creare una forte posizione comune di
negoziato nelle sedi internazionali.
(60) Per assicurare uno sviluppo senza ostacoli del commercio elettronico,
il quadro giuridico deve essere chiaro e semplice, prevedibile e coerente
con le regole vigenti a livello internazionale, in modo da non
pregiudicare la competitività dell'industria europea e da non ostacolare
l'innovazione nel settore.
(61) Il funzionamento effettivo del mercato per via elettronica in un
contesto di mondializzazione esige la concertazione tra l'Unione europea e
le principali aree non europee al fine di rendere compatibili il diritto e
le procedure.
(62) Andrebbe rafforzata la cooperazione nel campo del commercio
elettronico con paesi terzi, in particolare con i paesi candidati
all'adesione, con i paesi in via di sviluppo e con gli altri partner
commerciali dell'Unione europea.
(63) L'adozione della presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati
membri di tener conto delle varie implicazioni socioculturali inerenti
all'avvento della società dell'informazione, in particolare non dovrebbe
ostacolare le misure che gli Stati membri potrebbero adottare
conformemente al diritto comunitario per raggiungere obiettivi sociali,
culturali e democratici, tenuto conto delle loro diversità linguistiche,
delle specificità nazionali e regionali e del loro patrimonio culturale,
nonché per garantire e mantenere l'accesso del pubblico alla più ampia
gamma possibile di servizi della società dell'informazione. Lo sviluppo
della società dell'informazione deve garantire in ogni caso l'accesso dei
cittadini europei al patrimonio culturale europeo fornito in ambiente
digitale.
(64) La comunicazione elettronica offre agli Stati membri uno strumento
eccellente per fornire servizi pubblici nei settori culturale,
dell'instruzione e linguistico.
(65) Il Consiglio, nella risoluzione del 19 gennaio 1999 sulla dimensione
del consumo della società dell'informazione(25), ha sottolineato che la
tutela dei consumatori merita particolare attenzione nell'ambito di
quest'ultima. La Commissione studierà se e in che misura le norme vigenti
a tutela dei consumatori non forniscono adeguata tutela rispetto alla
società dell'informazione e identificherà, se necessario, possibili lacune
normative e gli aspetti per i quali potrebbero essere necessarie misure
aggiuntive. La Commissione dovrebbe formulare, se necessario, ulteriori
specifiche proposte per colmare le lacune così individuate,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivi e campo d'applicazione
1. La presente direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del
mercato garantendo la libera circolazione dei servizi della società
dell'informazione tra Stati membri.
2. La presente direttiva ravvicina, nella misura necessaria alla
realizzazione dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, talune norme nazionali
sui servizi della società dell'informazione che interessano il mercato
interno, lo stabilimento dei prestatori, le comunicazioni commerciali, i
contratti per via elettronica, la responsabilità degli intermediari, i
codici di condotta, la composizione extragiudiziaria delle controversie, i
ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra Stati membri.
3. La presente direttiva completa il diritto comunitario relativo ai
servizi della società dell'informazione facendo salvo il livello di
tutela, in particolare, della sanità pubblica e dei consumatori, garantito
dagli strumenti comunitari e dalla legislazione nazionale di attuazione
nella misura in cui esso non limita la libertà di fornire servizi della
società dell'informazione.
4. La presente direttiva non introduce norme supplementari di diritto
internazionale privato, né tratta delle competenze degli organi
giurisdizionali.
5. La presente direttiva non si applica:
a) al settore tributario,
b) alle questioni relative ai servizi della società dell'informazione
oggetto delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE,
c) alle questioni relative a accordi o pratiche disciplinati dal diritto
delle intese,
d) alle seguenti attività dei servizi della società dell'informazione:
- le attività dei notai o di altre professioni equivalenti, nella misura
in cui implicano un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei pubblici
poteri;
- la rappresentanza e la difesa processuali;
- i giochi d'azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di
fortuna, comprese le lotterie e le scommesse.
6. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure adottate a
livello comunitario, o nazionale nel rispetto del diritto comunitario, per
promuovere la diversità linguistica e culturale e garantire la
salvaguardia del pluralismo.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
a) "servizi della società dell'informazione": i servizi ai sensi
dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla
direttiva 98/48/CE;
b) "prestatore": la persona fisica o giuridica che presta un servizio
della società dell'informazione;
c) "prestatore stabilito": il prestatore che esercita effettivamente e a
tempo indeterminato un'attività economica mediante un'installazione
stabile. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie
necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno
stabilimento del prestatore;
d) "destinatario del servizio": la persona fisica o giuridica che, a scopi
professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione,
in particolare per ricercare o rendere accessibili delle informazioni;
e) "consumatore": qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non
rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale;
f) "comunicazioni commerciali": tutte le forme di comunicazione destinate,
in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l'immagine di
un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che esercita un'attività
commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. Non sono
di per sé comunicazioni commerciali:
- le indicazioni necessarie per accedere direttamente all'attività di tale
impresa, organizzazione o persona, come un nome di dominio ("domain name")
o un indirizzo di posta elettronica,
- le comunicazioni relative a beni, servizi o all'immagine di tale
impresa, organizzazione o persona elaborate in modo da essa indipendente,
in particolare se a titolo gratuito;
g) "professione regolamentata": professione ai sensi dell'articolo 1,
lettera d), della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988,
relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di
istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata
minima di tre anni(26), o dell'articolo 1, lettera f), della direttiva
92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo
sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che
integra la direttiva 89/48/CEE(27);
h) "ambito regolamentato": le prescrizioni degli ordinamenti degli Stati
membri e applicabili ai prestatori di servizi della società
dell'informazione o ai servizi della società dell'informazione,
indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro
specificamente destinati.
i) l'ambito regolamentato riguarda le prescrizioni che il prestatore deve
soddisfare per quanto concerne:
- l'accesso all'attività di servizi della società dell'informazione, quali
ad esempio le prescrizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di
autorizzazione o notifica;
- l'esercizio dell'attività di servizi della società dell'informazione,
quali ad esempio le prescrizioni riguardanti il comportamento del
prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le
prescrizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, oppure la
responsabilità del prestatore;
ii) l'ambito regolamentato non comprende le norme su:
- le merci in quanto tali,
- la consegna delle merci,
- i servizi non prestati per via elettronica.
Articolo 3
Mercato interno
1. Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società
dell'informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio,
rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro
nell'ambito regolamentato.
2. Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell'ambito
regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi società
dell'informazione provenienti da un altro Stato membro.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai settori di cui all'allegato.
4. Gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo
2, per quanto concerne un determinato servizio della società
dell'informazione, in presenza delle seguenti condizioni:
a) i provvedimenti sono:
i) necessari per una delle seguenti ragioni:
- ordine pubblico, in particolare per l'opera di prevenzione,
investigazione individuazione e perseguimento in materie penali, quali la
tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio razziale,
sessuale, religioso o etnico, nonché violazioni della dignità umana della
persona;
- tutela della sanità pubblica;
- pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza, e della
difesa nazionale;
- tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;
ii) relativi a un determinato servizio della società dell'informazione
lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio
serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;
iii) proporzionati a tali obiettivi;
b) prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i
procedimenti giudiziari, anche istruttori, e gli atti compiuti nell'ambito
di un'indagine penale, lo Stato membro ha:
- chiesto allo Stato membro di cui al paragrafo 1 di prendere
provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati;
- notificato alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1 la
sua intenzione di prendere tali provvedimenti.
5. In caso di urgenza, gli Stati membri possono derogare alle condizioni
di cui al paragrafo 4, lettera b). I provvedimenti vanno allora notificati
al più presto alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1,
insieme ai motivi dell'urgenza.
6. Salva la possibilità degli Stati membri di procedere con i
provvedimenti in questione, la Commissione verifica con la massima
rapidità la compatibilità dei provvedimenti notificati con il diritto
comunitario; nel caso in cui giunga alla conclusione che i provvedimenti
sono incompatibili con il diritto comunitario, la Commissione chiede allo
Stato membro in questione di astenersi dall'adottarli o di revocarli con
urgenza.
CAPO II
PRINCIPI
Sezione 1: Regime di stabilimento e di informazione
Articolo 4
Principio dell'assenza di autorizzazione preventiva
1. Gli Stati membri garantiscono che l'accesso all'attività di un
prestatore di un servizio della società dell'informazione ed il suo
esercizio non siano soggetti ad autorizzazione preventiva o ad altri
requisiti di effetto equivalente.
2. Il paragrafo 1 fa salvi i sistemi di autorizzazione che non riguardano
specificatamente ed esclusivamente i servizi della società
dell'informazione, o i sistemi di cui alla direttiva 97/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una
disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze
individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione(28).
Articolo 5
Informazioni generali da fornire
1. Oltre agli altri obblighi di informazione previsti dal diritto
comunitario, gli Stati membri provvedono affinché il prestatore renda
facilmente accessibili in modo diretto e permanente ai destinatari del
servizio e alle competenti autorità almeno le seguenti informazioni:
a) il nome del prestatore;
b) l'indirizzo geografico dove il prestatore è stabilito;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di
comunicare direttamente ed efficacemente con lui, compreso l'indirizzo di
posta elettronica;
d) qualora il prestatore sia iscritto in un registro del commercio o
analogo pubblico registro, il registro presso il quale è iscritto ed il
relativo numero di immatricolazione o mezzo equivalente di identificazione
contemplato nel detto registro;
e) qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della
competente autorità di controllo;
f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
- l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il fornitore
sia iscritto;
- il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
- un riferimento alle norme professionali vigenti nello Stato membro di
stabilimento nonché le modalità di accesso alle medesime;
g) se il prestatore esercita un'attività soggetta ad IVA, il numero di
identificazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva
77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di
affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile
uniforme(29).
2. Oltre agli altri obblighi di informazione posti dal diritto
comunitario, gli Stati membri provvedono affinché, ogniqualvolta i servizi
della società dell'informazione facciano riferimento ai prezzi, questi
siano indicati in modo chiaro ed inequivocabile, e sia segnalato in
particolare se comprendano le imposte e i costi di consegna.
Sezione 2: Comunicazioni commerciali
Articolo 6
Informazioni da fornire
Oltre agli altri obblighi di informazione posti dal diritto comunitario,
gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali che
costituiscono un servizio della società dell'informazione o ne sono parte
integrante rispettino le seguenti condizioni minime:
a) la comunicazione commerciale è chiaramente identificabile come tale;
b) la persona fisica o giuridica per conto della quale viene effettuata la
comunicazione commerciale à chiaramente identificabile;
c) le offerte promozionali, come ribassi, premi od omaggi, qualora
permesse dallo Stato membro in cui è stabilito il prestatore, devono
essere chiaramente identificabili come tali; le condizioni per
beneficiarne devono essere facilmente accessibili e presentate in modo
chiaro e inequivocabile;
d) i concorsi o giochi promozionali, qualora siano permessi dallo Stato
membro in cui è stabilito il prestatore, devono essere chiaramente
identificabili come tali; le condizioni di partecipazione devono essere
facilmente accessibili e presentate in modo chiaro ed inequivocabile.
Articolo 7
Comunicazione commerciale non sollecitata
1. Oltre agli altri obblighi posti dal diritto comunitario, gli Stati
membri che permettono comunicazioni commerciali non sollecitate per posta
elettronica provvedono affinché tali comunicazioni commerciali trasmesse
da un prestatore stabilito nel loro territorio siano identificabili come
tali, in modo chiaro e inequivocabile, fin dal momento in cui il
destinatario le riceve.
2. Fatte salve la direttiva 97/7/CE e la direttiva 97/66/CE, gli Stati
membri adottano i provvedimenti necessari per far sì che i prestatori che
inviano per posta elettronica comunicazioni commerciali non sollecitate
consultino regolarmente e rispettino i registri negativi in cui possono
iscriversi le persone fisiche che non desiderano ricevere tali
comunicazioni commerciali.
Articolo 8
Professioni regolamentate
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'impiego di comunicazioni
commerciali che costituiscono un servizio della società dell'informazione
o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata,
siano autorizzate nel rispetto delle regole professionali relative, in
particolare, all'indipendenza, alla dignità, all'onore della professione,
al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi.
2. Fatta salva l'autonomia delle associazioni e organizzazioni
professionali, gli Stati membri e la Commissione le incoraggiano a
elaborare codici di condotta a livello comunitario che precisino le
informazioni che possono essere fornite a fini di comunicazioni
commerciali, nel rispetto del paragrafo 1.
3. Nell'elaborare proposte di iniziative comunitarie eventualmente
necessarie per il buon funzionamento del mercato interno relativamente
alle informazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene in debito
conto i codici di condotta applicabili a livello comunitario, e agisce in
stretta cooperazione con le pertinenti associazioni e organizzazioni
professionali.
4. La presente direttiva integra le direttive comunitarie concernenti
l'accesso alle attività delle professioni regolamentate e il loro
esercizio.
Sezione 3: Contratti conclusi per via elettronica
Articolo 9
Disciplina dei contratti per via elettronica
1. Gli Stati membri provvedono affinché il loro ordinamento giuridico
renda possibili i contratti per via elettronica. Essi, in particolare,
assicurano a che la normativa relativa alla formazione del contratto non
osti all'uso effettivo dei contratti elettronici e non li privi di
efficacia e validità in quanto stipulati per via elettronica.
2. Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applichi a
tutti o a taluni contratti delle seguenti categorie:
a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni
immobili, diversi da quelli in materia di locazione;
b) contratti che richiedono per legge l'intervento di organi
giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano pubblici
poteri;
c) contratti di fideiussione o di garanzia prestate da persone che
agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali,
imprenditoriali o professionali;
d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le categorie di cui al
paragrafo 2 a cui essi non applicano il paragrafo 1. Ogni cinque anni gli
Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione
del paragrafo 2 in cui indicano per quali motivi considerano necessario
mantenere la categoria di cui al paragrafo 2, lettera b) a cui non
applicano il paragrafo 1.
Articolo 10
Informazioni da fornire
1. Oltre agli altri obblighi di informazioni posti dal diritto
comunitario, gli Stati membri provvedono affinché, salvo diverso accordo
tra parti diverse da consumatori, il prestatore fornisca in modo chiaro,
comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte
del destinatario del servizio, almeno le seguenti informazioni:
a) le varie fasi tecniche della conclusione del contratto;
b) se il contratto concluso sarà archiviato dal prestatore e come si potrà
accedervi;
c) i mezzi tecnici per individuare e correggere gli errori di inserimento
dei dati prima di inoltrare l'ordine;
d) le lingue a disposizione per concludere il contratto.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, salvo diverso accordo tra parti
diverse da consumatori, il prestatore indichi gli eventuali codici di
condotta pertinenti cui adarisce nonché come accedervi per via
elettronica.
3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al
destinatario devono essere messe a sua disposizione in un modo che gli
permetta di memorizzarle e riprodurle.
4. I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili ai contratti conclusi
esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o
comunicazioni individuali equivalenti.
Articolo 11
Inoltro dell'ordine
1. Gli Stati membri provvedono affinché, salvo diverso accordo tra parti
diverse da consumatori, nel caso in cui il destinatario di un servizio
inoltri il proprio ordine mediante strumenti tecnologici, si applichino i
seguenti principi:
- il prestatore deve accusare ricevuta dell'ordine del destinatario del
servizio senza ingiustificato ritardo e per via elettronica;
- l'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti cui sono
indirizzati hanno la possibilità di accedervi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, salvo diverso accordo tra parti
diverse da consumatori, il prestatore metta a disposizione del
destinatario del servizio strumenti tecnici adeguati, efficaci ed
accessibili tali da permettere a quest'ultimo di individuare e correggere
errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine.
3. Il paragrafo 1, primo trattino, ed il paragrafo 2 non sono applicabili
ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta
elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
Sezione 4: Responsabilità dei prestatori intermediari
Articolo 12
Semplice trasporto ("mere conduit")
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio
della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete
di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o
nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia
responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che egli:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e
c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.
2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al
paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e
transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva
solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non
ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli
ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o
un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine
ad una violazione.
Articolo 13
Memorizzazione temporanea detta "caching"
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio
della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete
di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il
prestatore non sia responsabile della memorizzazione automatica,
intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di
rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro
richiesta, a condizione che egli:
a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in
un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore,
d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta
e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle
informazioni, e
e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o
per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza
del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si
trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è
stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità
amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione
dell'accesso.
2. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli
ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o
un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine
ad una violazione.
Articolo 14
"Hosting"
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio
della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di
informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non
sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un
destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o
l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie,
non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta
l'illegalità dell'attività o dell'informazione, o
b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per
rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce
sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un
organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, in conformità agli
ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore
ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli
Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o
la disabilitazione dell'accesso alle medesime.
Articolo 15
Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza
1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli
Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di
sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un
obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che
indichino la presenza di attività illecite.
2. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della
società dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio la
pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite
dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti,
a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei
destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei
dati.
CAPO III
APPLICAZIONE
Articolo 16
Codici di condotta
1. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano:
a) l'elaborazione, da parte di associazioni o organizzazioni
imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta a
livello comunitario volti a contribuire all'efficace applicazione degli
articoli da 5 a 15;
b) la trasmissione volontaria dei progetti di codici di condotta a livello
nazionale o comunitario alla Commissione;
c) l'accessibilità per via elettronica ai codici di condotta nelle lingue
comunitarie;
d) la comunicazione agli Stati membri e alla Commissione, da parte di
associazioni o organizzazioni professionali e di consumatori, della
valutazione dell'applicazione dei codici di condotta e del loro impatto
sulle pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico;
e) l'elaborazione di codici di condotta riguardanti la protezione dei
minori e della dignità umana.
2. Gli Stati membri e la Commissione favoriscono la partecipazione delle
associazioni che rappresentano i consumatori al processo di elaborazione e
di applicazione dei codici di condotta di cui al paragrafo 1, lettera a),
che riguardano i loro interessi. Per tener conto delle loro esigenze
specifiche, dovrebbero essere consultate, ove opportuno, le associazioni
che rappresentano i non vedenti, gli ipovedenti e i disabili.
Articolo 17
Composizione extragiudiziale delle controversie
1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di dissenso tra
prestatore e destinatario del servizio della società dell'informazione, la
loro legislazione non ostacoli l'uso, anche per vie elettroniche adeguate,
degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie
previsti dal diritto nazionale.
2. Gli Stati membri incoraggiano gli organi di composizione
extragiudiziale delle controversie, in particolare di quelle relative ai
consumatori, ad operare con adeguate garanzie procedurali per le parti
coinvolte.
3. Gli Stati membri incoraggiano gli organi di composizione
extragiudiziale delle controversie a comunicare alla Commissione le
decisioni significative che adottano sui servizi della società
dell'informazione nonché ogni altra informazione su pratiche, consuetudini
od usi relativi al commercio elettronico.
Articolo 18
Ricorsi giurisdizionali
1. Gli Stati membri provvedono affinché i ricorsi giurisdizionali previsti
dal diritto nazionale per quanto concerne le attività dei servizi della
società dell'informazione consentano di prendere rapidamente
provvedimenti, anche provvisori, atti a porre fine alle violazioni e a
impedire ulteriori danni agli interessi in causa.
2. L'allegato della direttiva 98/27/CE è completato come segue:
"11. Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato
interno ('direttiva sul commercio elettronico'). (GU L 178 del 17.7.2000,
pag. 1)."
Articolo 19
Cooperazione
1. Gli Stati membri dispongono di adeguati poteri di controllo e di
indagine per applicare efficacemente la presente direttiva e provvedono
affinché i prestatori comunichino loro le informazioni prescritte.
2. Gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri. A tal fine
essi designano uno o più punti di contatto, di cui comunicheranno gli
estremi agli altri Stati membri e alla Commissione.
3. Gli Stati membri forniscono quanto prima, a norma del diritto
nazionale, anche per via elettronica, l'assistenza e le informazioni
richieste dagli altri Stati membri o dalla Commissione.
4. Gli Stati membri istituiscono dei punti di contatto accessibili almeno
per via elettronica ai quali possano rivolgersi destinatari e fornitori di
servizi per:
a) ottenere informazioni generali sui diritti ed obblighi contrattuali e
sui meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie,
compresi gli aspetti pratici dell'uso di siffatti meccanismi;
b) ottenere gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni
presso le quali possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza
pratica.
5. Gli Stati membri incoraggiano la comunicazione alla Commissione delle
decisioni amministrative e giudiziarie significative prese nel loro
territorio riguardo a controversie sui servizi della società
dell'informazione nonché su pratiche, consuetudini od usi relativi al
commercio elettronico. La Commissione comunica tali decisioni agli altri
Stati membri.
Articolo 20
Sanzioni
Gli Stati membri comminano sanzioni per la violazione delle norme
nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i
provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono
essere effettive, proporzionate e dissuasive.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 21
Riesame
1. Entro il 17 luglio 2000, e in seguito ogni due anni, la Commissione
presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e
sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva,
corredata, se necessario, di proposte per adeguarla all'evoluzione
giuridica, tecnica ed economica dei servizi della società
dell'informazione, in particolare per quanto concerne la prevenzione dei
reati, la protezione dei minori, la tutela dei consumatori e il corretto
funzionamento del mercato interno.
2. Nell'esaminare la necessità di adeguamento della presente direttiva, la
relazione analizza, segnatamente, la necessità di proposte relative alla
responsabilità dei fornitori di collegamenti ipertestuali e di servizi di
motori di ricerca, alle procedure di "notifica e rimozione" ("notice and
take down") e alla determinazione della responsabilità a seguito della
rimozione del contenuto. La relazione esaminerà anche la necessità di
condizioni ulteriori per l'esonero dalla responsabilità, di cui agli
articoli 12 e 13, tenuto conto dell'evoluzione tecnica, nonché la
possibilità di applicare i principi del mercato interno alle comunicazioni
commerciali non sollecitate per posta elettronica.
Articolo 22
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 17 gennaio 2000. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del
riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 23
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 24
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 8 giugno 2000.
Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. Fontaine
Per il Consiglio
Il Presidente
G. d'Oliveira Martins
(1) GU C 30 del 5.2.1999, pag. 4.
(2) GU C 169 del 16.6.1999, pag. 36.
(3) Parere del Parlamento europeo del 6 maggio 1999 (GU C 279
dell'1.10.1999, pag. 389), posizione comune del Consiglio del 28 febbraio
2000 (GU C 138 del 8.5.2000, pag. 32) e decisione del Parlamento europeo
del 4 maggio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva
97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997,
pag. 60).
(5) GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.
(6) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.
(7) GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata dalla direttiva
97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 23.10.1997,
pag. 18).
(8) GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101
dell'1.4.1998, pag. 17).
(9) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del
26.3.1997, pag. 22).
(10) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(11) GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27.
(12) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.
(13) GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.
(14) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51. Direttiva modificata dalla
direttiva 1999/44/CE (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).
(15) GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva
1999/34/CE (GU L 141 del 4.6.1999, pag. 20).
(16) GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.
(17) GU L 113 del 30.4.1992, pag. 13.
(18) GU L 213 del 30.7.1998, pag. 9.
(19) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(20) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.
(21) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva
98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).
(22) GU L 320 del 28.11.1998, pag. 54.
(23) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.
(24) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.
(25) GU C 23 del 28.1.1999, pag. 1.
(26) GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.
(27) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 97/38/CE della Commissione (GU L 184 del 12.7.1997, pag. 31).
(28) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 15.
(29) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 1999/85/CE (GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34).
ALLEGATO
DEROGHE ALL'ARTICOLO 3
Come previsto all'articolo 3, paragrafo 3, i paragrafi 1 e 2 dell'articolo
3 non si applicano ai seguenti settori:
- i diritti d'autore, diritti vicini e i diritti di cui alle direttive
87/54/CEE(1) e 96/9/CEE(2), nonché i diritti di proprietà industriale;
- l'emissione di moneta elettronica da parte di istituti per i quali gli
Stati membri hanno applicato una delle deroghe di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, della direttiva 2000/46/CE(3);
- l'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE(4);
- l'articolo 30 e il titolo IV della direttiva 92/49/CEE(5), il titolo IV
della direttiva 92/96/CEE(6), gli articoli 7 e 8 della direttiva
88/357/CEE(7) e l'articolo 4 della direttiva 90/619/CEE(8);
- la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile al loro
contratto;
- le obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai
consumatori;
- la validità formale dei contratti che istituiscono o trasferiscono
diritti relativi a beni immobili nel caso in cui tali contratti debbano
soddisfare requisiti formali imperativi previsti dalle legge dello Stato
membro in cui il bene immobile è situato;
- l'ammissibilità delle comunicazioni commerciali non sollecitate per
posta elettronica.
(1) GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36.
(2) GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.
(3) Non ancora pubblicata nella Gazetta ufficiale.
(4) GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 95/26/CE (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7).
(5) GU L 228 dell' 11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 92/26/CE.
(6) GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 95/26/CE.
(7) GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 92/49/CE.
(8) GU L 330 del 29.11.1990, pag. 50. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 92/96/CE.
Fine del documento
Documento fornito in: 23/10/2000

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