Onorevoli Colleghi! - In una
riforma globale della scuola, comprendente, peraltro, l'autonomia scolastica,
non possono non essere revisionati gli organi collegiali che, dai primi decreti
delegati del 1974, escono certamente con un bilancio fallimentare.
Il sistema degli organi
collegiali d'istituto e territoriali deve essere necessariamente collegato al
modello di autonomia scolastica, dovendo coerentemente contribuire alle finalità
che lo stesso disegno autonomistico persegue; per tale motivo la presente
proposta di legge ne offre una nuova denominazione: organismi di partecipazione
e di responsabilità.
La revisione degli organi
collegiali si rende necessaria anche al fine di evitare genericità, ambiguità,
duplicazione, sovrapposizione dei vari organi e per contenere i rispettivi e
derivati rischi di svuotamento e di conflittualità alcune volte registratisi.
La ridefinizione degli organi
collegiali deve delineare un impianto che sia coerente con i nuovi ipotizzati
assetti autonomistici delle istituzioni scolastiche, che avranno a livello
locale il loro momento decisionale e deliberativo ed il baricentro gestionale e
necessitano, perciò, di un maggiore raccordo con il territorio e con la comunità
civile che su esso insiste.
La presente proposta di legge si
compone di 26 articoli suddivisi in quattro capi.
Il capo I individua gli
organismi di partecipazione e di responsabilità a livello d'istituto; il capo
II individua gli stessi organismi a livello distrettuale; il capo III individua
quelli a livello nazionale; il capo IV individua, invece, le strutture di
supporto all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo.
1. Gli organismi di
partecipazione e di responsabilità hanno il compito di coinvolgere le
componenti interne ed esterne all'attività e alla gestione delle istituzioni
scolastiche.
2. Ciascuna istituzione
scolastica è rappresentata dal direttore didattico ed istituisce i seguenti
organismi:
a)
consiglio di presidenza;
b)
consiglio di amministrazione;
c)
collegio dei docenti;
d)
organismo partecipativo di intersezione, di interclasse e di classe;
e)
commissione di verifica e di valutazione.
Art. 2.
(Direttore didattico).
1. Il direttore didattico
rappresenta la singola istituzione scolastica, presiede il consiglio di
presidenza, il consiglio di amministrazione e tutti gli organismi di
partecipazione e di responsabilità d'istituto, tranne quelli costituiti da soli
alunni o da soli genitori; svolge funzioni di direzione, gestione e controllo;
cura i rapporti con le famiglie e gli studenti, nonché le relazioni esterne con
gli enti e le agenzie operanti sul territorio.
2. Il direttore didattico è
tenuto a presentare trimestralmente al consiglio di amministrazione e al
collegio dei docenti i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati
dal piano didattico d'istituto.
3. Il direttore didattico
amministra, organizza e gestisce il servizio secondo criteri di efficienza ed
efficacia; stipula contratti e convenzioni, indice le gare, acquisisce i
preventivi di spesa, conduce le trattative, effettua gli acquisti, sottoscrive i
contratti di fornitura di beni e servizi.
4. Ferme restando le
responsabilità civili, penali, amministrative e disciplinari previste dalle
vigenti disposizioni di legge, il direttore didattico è altresì responsabile
dei risultati complessivi raggiunti nella gestione del servizio scolastico reso
dall'istituto.
Art. 3.
(Consiglio di presidenza).
1. Il consiglio di presidenza è
formato dal direttore didattico e dai collaboratori, nonché dal coordinatore
amministrativo.
2. Il consiglio di presidenza
funge da supporto all'attività del direttore didattico.
Art. 4.
(Consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di
amministrazione elabora gli indirizzi generali, approva e verifica il piano
didattico d'istituto, predisposto dal collegio dei docenti, delibera il
regolamento interno dell'istituto, determina i criteri di partecipazione degli
studenti e delle famiglie alla vita scolastica, delibera gli indirizzi generali
e le risorse da destinare alla realizzazione delle attività, determina le forme
di autofinanziamento, approva il bilancio e il conto consuntivo.
2. Il consiglio di
amministrazione svolge le specifiche funzioni per l'esercizio dell'autonomia
didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo.
3. Il consiglio di
amministrazione è formato da nove membri, di cui tre docenti, quattro genitori
nella scuola primaria e secondaria di primo grado, e due genitori e due studenti
nella scuola secondaria di secondo grado.
4. Fanno parte di diritto del
consiglio di amministrazione il direttore didattico, che lo presiede, e il
coordinatore amministrativo, che cura anche la verbalizzazione delle sedute.
5. Quando l'istituzione è
costituita da scuole di diverso ordine, grado e tipo, il numero dei seggi ai
fini delle elezioni di cui al comma 6 è attribuito proporzionalmente al numero
dei componenti del corpo elettorale delle differenti scuole, garantendo comunque
la presenza di tutte le rappresentanze dei diverse ordini, gradi e tipi di
scuola.
6. Il consiglio di
amministrazione è eletto da tutte le componenti di ruolo delle istituzioni
scolastiche chiamate a farne parte, ciascuna per la propria rappresentanza.
7. Il consiglio di
amministrazione dura in carica tre anni.
Art. 5.
(Collegio dei docenti).
1. Il collegio dei docenti è
composto da tutti i docenti, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso
ciascuna istituzione scolastica.
2. Il collegio dei docenti è
presieduto dal direttore didattico.
3. Il collegio dei docenti è
l'organo di programmazione didattica e di valutazione interna dell'azione
educativa dell'istituto. Sulla base degli indirizzi generali proposti dal
consiglio di amministrazione, delle risorse disponibili, e tenuto conto delle
proposte delle famiglie e degli studenti, nonché degli obiettivi e degli
indirizzi nazionali, elabora il piano didattico d'istituto. Esso esercita tale
potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente.
4. Il collegio dei docenti,
inoltre:
a)
formula proposte al direttore didattico per la formazione, la composizione
delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione
dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività
scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di
amministrazione;
b)
valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica;
c)
provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse
o di classe;
d)
promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o
dell'istituto;
e)
elegge, in numero non superiore a quattro e proporzionalmente al numero
degli alunni della singola istituzione scolastica, i docenti incaricati di
collaborare con il direttore didattico;
f)
elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione;
g)
elegge i suoi rappresentanti in seno alla commissione di verifica e di
valutazione;
h)
esprime al direttore didattico parere in ordine alla sospensione dal
servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano
ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506 del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
5. Il collegio dei docenti si
insedia all'inizio di ciascun anno scolastico.
6. Le funzioni di segretario del
collegio dei docenti sono attribuite dal direttore didattico ad uno dei docenti
collaboratori facenti parte del consiglio di presidenza.
Art. 6.
(Consiglio di intersezione, di interclasse
e
di classe).
1. I consigli di intersezione
nelle scuole materne, di interclasse nelle scuole elementari e di classe nella
scuola secondaria di primo e secondo grado sono composti dal direttore
didattico, che li presiede, da tutti i docenti della classe, da due genitori e,
negli istituti secondari di secondo grado, anche da due studenti, eletti dalle
rispettive rappresentanze.
2. I consigli di cui al comma 1
sono costituiti dai soli docenti di classe quando esprimono la valutazione
periodica del profitto degli alunni.
Art. 7.
(Consiglio degli studenti e consiglio
dei
genitori).
1. In ciascun istituto di
istruzione, ove previsto nel regolamento interno, possono essere istituiti il
consiglio degli studenti ed il consiglio dei genitori.
2. Il consiglio degli studenti
è costituito da due studenti rappresentanti di ciascuna classe della singola
istituzione scolastica.
3. Il consiglio degli studenti
formula pareri e proposte al consiglio di amministrazione in materia di
programmazione e di organizzazione delle attività scolastiche, con particolare
riferimento al progetto didattico di istituto.
4. Il consiglio dei genitori è
costituito da due genitori rappresentanti di ciascuna intersezione, interclasse
o classe della singola istituzione scolastica.
5. Il consiglio dei genitori
formula proposte, pareri ed indicazioni atti a migliorare l'attività
organizzativa ed educativa della scuola.
Art. 8.
(Commissione di verifica e di valutazione).
1. Ciascuna istituzione
scolastica istituisce una commissione di verifica e di valutazione, presieduta
dal direttore didattico, e costituita da quattro docenti di ruolo.
2. La commissione di verifica e
di valutazione ha il compito di procedere alla autovalutazione del funzionamento
della scuola e della attività educativa e didattica ed, in particolare, deve
garantire: a)
la tutela del diritto dell'alunno ad una prestazione educativa e didattica
adeguata e commisurata alle proprie potenzialità;
b)
la conformità dell'intervento formativo agli obiettivi fissati dallo Stato;
c)
gli standard minimi di produttività della singola istituzione
scolastica.
Art. 9.
(Norme transitorie).
1. In sede di prima attuazione
della presente legge i regolamenti delle istituzioni scolastiche sono adottati
dai consigli di istituto in conformità alle disposizioni emanate dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. I regolamenti di cui al comma
1 possono subire modifiche apportate dai nuovi consigli di amministrazione delle
singole istituzioni scolastiche.
Capo II
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
E DI RESPONSABILITA'
A LIVELLO DISTRETTUALE
Art. 10.
(Istituzione e fini del distretto scolastico).
1. Su proposta delle regioni,
sentiti gli enti locali interessati e gli organi dell'amministrazione scolastica
periferica competenti, i cui pareri sono allegati alle deliberazioni regionali,
il territorio di ciascuna regione è suddiviso, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in comprensori che assumono
la denominazione di "distretti scolastici". Con la stessa procedura si
provvede alle eventuali variazioni. I decreti di cui al presente comma indicano,
altresì, anche le sedi dei distretti.
2. Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca può indire conferenze nazionali interregionali
o regionali dei distretti scolastici, alle quali possono essere chiamati a
partecipare, ove ritenuto opportuno, gli assessori regionali e le autorità
scolastiche periferiche competenti, per verificare la congruità e l'efficienza
di tali organi distrettuali e per attivare, con il loro coinvolgimento, speciali
progetti al servizio della scuola e per la crescita culturale e civile delle
comunità locali. In accordo con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, anche le regioni possono convocare, per le proprie competenze,
conferenze regionali dei distretti scolastici. Tali conferenze possono essere
richieste anche da almeno il 50 per cento dei presidenti dei distretti
scolastici del livello di cui si chiede la conferenza.
3. Il distretto scolastico
realizza la partecipazione degli utenti e degli operatori del servizio
scolastico, degli enti locali, delle istituzioni culturali e delle forze sociali
alla vita della scuola per le finalità e nei modi previsti dal presente capo.
4. Il distretto scolastico ha
autonomia amministrativa ed ha la gestione dei fondi necessari; è dotato di una
sede idonea e di un organico adeguato e funzionale. I fondi di gestione del
distretto sono assegnati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, cui si aggiungono i contributi dei comuni fissati in proporzione al
numero degli abitanti. Progetti ed iniziative finalizzati secondo le proprie
competenze sono finanziati da regioni e province; le comunità montane possono
finanziare attività specifiche riguardanti il proprio territorio.
5. L'organico del distretto
scolastico è composto da un responsabile amministrativo e da assistenti
assegnati per attività programmate e finanziate.
6. Per l'assegnazione del
responsabile amministrativo si valuta:
a)
la professionalità acquisita e documentata dal personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA) con un minimo di tre anni di servizio presso il
distretto scolastico; b)
la continuità di servizio presso il distretto scolastico;
c)
l'idoneità acquisita con pubblico concorso per l'accesso ai ruoli di
responsabile amministrativo o acquisibile con un esame consistente in un
colloquio riservato al personale ATA già operante nei distretti.
7. Nelle more dell'attuazione
del disposto di cui al comma 6 è confermato nei distretti scolastici il
personale già utilizzato.
Art. 11.
(Determinazione dei distretti scolastici).
1. Nella determinazione dei
distretti scolastici si tiene conto dei seguenti criteri:
a)
il distretto scolastico deve normalmente corrispondere ad un ambito
subprovinciale di medie dimensioni, omogeneamente ed originariamente definito
come bacino di utenza di servizi scolastici in cui, di regola, sia assicurata la
presenza di tutti gli ordini di scuola fino a quella di secondo grado;
b)
oltre che allo sviluppo demografico e scolastico e all'espansione
urbanistica si fa prevalente riferimento alle caratteristiche geografiche,
sociali, economiche e culturali del comprensorio interessato, nonché allo stato
delle infrastrutture e dei trasporti;
c)
la conterminazione dei distretti scolastici avviene all'interno delle
competenze territoriali di un ufficio scolastico regionale. Tra distretti
limitrofi di diverse province, se insistono su comprensori delle medesime
caratteristiche, possono essere attivati programmi in comune. In ogni caso deve
essere evitato lo smembramento del territorio comunale in distretti diversi, a
meno che non esistano i presupposti per l'istituzione nello stesso comune di più
distretti.
Art. 12.
(Finalità dei distretti scolastici).
1. Il distretto scolastico
opera, in un comprensorio omogeneamente caratterizzato a livello interscolastico
ed infraistituzionale, quale osservatorio per l'esercizio del diritto allo
studio, per l'orientamento scolastico e professionale e per la crescita
culturale e civile della comunità. Ha compiti di proposta, di coordinamento e
di verifica per l'offerta degli ordini scolastici e dei servizi alla scuola;
attiva programmi per la crescita della qualità nella scuola, per l'apporto alle
finalità della scuola di ogni utile riferimento territoriale, per l'educazione
permanente e per la diffusione della cultura sul territorio. Il ruolo di
osservatorio è finalizzato al monitoraggio della domanda e dei flussi
scolastici, dell'osservanza dell'obbligo scolastico ed all'analisi delle cause
dell'abbandono, conoscenze indispensabili per elaborare indirizzi utili alle
comunità locali per i piani al diritto allo studio e i criteri per la
realizzazione della scuola. Tale centro può inoltre servire alle scuole del
comprensorio per l'elaborazione di dati, per l'offerta di informazioni e
documentazioni, e per sostenere l'innovazione e la multimedialità. Con tale
mezzo sono censite, divulgate e riscontrate le opportunità educative,
culturali, sportive e professionali che si attivano sul territorio.
2. Con una conferenza annuale
dei servizi il distretto scolastico coordina:
a)
il piano poliennale dell'offerta di scuole e istituti e della
razionalizzazione scolastica nel comprensorio distrettuale, con un progetto di
localizzazione e di adeguamento delle strutture scolastiche pubbliche, medie e
superiori, da sostenere, per le rispettive competenze, con accordi di programma
tra comuni e di questi con l'amministrazione provinciale. Il finanziamento di
opere per le scuole medie inferiori e superiori è condizionato dall'esistenza
di tale piano;
b)
il programma annuale dei servizi e dell'assistenza per garantire il diritto
allo studio e l'accesso e la frequenza scolastici; c)
la programmazione, con la regione, della presenza e degli indirizzi delle
attività di formazione e di specializzazione professionale, dei corsi speciali
per il recupero socio-lavorativo dei giovani portatori di handicap.
3. I distretti scolastici, con
il supporto tecnico:
a)
dell'azienda sanitaria locale promuovono programmi di aggiornamento degli
insegnanti per l'educazione alla salute e alla prevenzione primaria;
b)
delle competenze, anche universitarie, presenti nel sistema scolastico e, se
necessario, di qualificate agenzie specializzate, promuovono, in accordo con la
dirigenza scolastica, e gestiscono i progetti di orientamento scolastico,
universitario e professionale;
c)
della dirigenza scolastica promuovono e gestiscono programmi di
aggiornamento del personale scolastico, progetti di ricerche-concorso di
integrazione scolastica per la conoscenza del territorio e delle culture locali,
per l'educazione civile e teatrale, per l'incentivazione della lettura, per ogni
altra attività extracurricolare ritenuta utile, compatibile ed integrante della
normale attività di formazione scolastica;
d)
dell'istituzione territoriale ritenuta competente coordinano e promuovono
iniziative per l'educazione permanente, per l'aggiornamento professionale e per
la crescita culturale della comunità locale.
Art. 13.
(Organi del distretto).
1. L'organo di governo del
distretto scolastico è il consiglio scolastico distrettuale, espresso con
elezione diretta dalle tre componenti della scuola, ovvero famiglie, studenti ed
operatori scolastici, integrato dalle rappresentanze sociali, e funzionalmente
raccordato con le istituzioni territoriali amministrative, scolastiche e
culturali. Esso è composto come segue:
a)
da sei genitori di figli frequentanti le scuole del distretto;
b)
da sei studenti delle scuole medie di secondo grado, di cui almeno uno di
scuole non statali se esistenti;
c)
da sei insegnanti in servizio presso le scuole del distretto di ogni ordine
e grado, di cui almeno uno di scuole non statali se esistenti;
d)
da quattro rappresentanti del personale direttivo in lista unica e con
riserva di eletti per ogni ordine di scuola del distretto, di cui uno
rappresentante di scuole non statali se esistenti;
e)
da un rappresentante del personale ATA;
f)
da due componenti designati dalla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, di cui uno in rappresentanza delle categorie
economiche e l'altro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, residenti
nel comprensorio del distretto.
2. Qualora nel distretto non
esistano scuole non statali cade la riserva dei posti previsti in loro
rappresentanza ai sensi del comma 1 ed anche tali seggi sono assegnati per
categorie alle liste concorrenti. Le liste, quando sono presentate, devono
contenere un numero di candidati doppio rispetto ai seggi previsti.
3. Il consiglio scolastico
distrettuale resta in carica per un triennio.
4. Il consiglio scolastico
distrettuale elegge nel proprio ambito, con votazioni separate, un presidente ed
un vicepresidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. Il presidente ed il
vicepresidente sono coadiuvati da una giunta esecutiva composta da altri quattro
consiglieri nominati dal consiglio scolastico distrettuale su proposta del
presidente.
6. Il consiglio scolastico
distrettuale, su proposta del presidente, può nominare commissioni di lavoro
coordinate da membri della giunta esecutiva.
7. I compiti di segreteria del
consiglio scolastico distrettuale e della giunta esecutiva sono svolti dal
responsabile amministrativo o, in sua assenza, da un consigliere nominato dal
presidente.
Art. 14.
(Funzioni degli organi del distretto).
1. Il presidente del consiglio
scolastico distrettuale rappresenta il distretto ad ogni livello; convoca e
presiede il consiglio e la giunta esecutiva; convoca e presiede la conferenza di
servizi, attiva ogni altro incontro utile alle finalità del distretto; mantiene
i rapporti con l'amministrazione scolastica e, per i problemi di competenza, con
gli enti e le istituzioni territoriali. I presidenti dei consigli scolastici
distrettuali possono riunirsi per esaminare i problemi di comune interesse. In
caso di assenza del presidente il vicepresidente lo sostituisce a tutti gli
effetti. La giunta esecutiva prepara il lavoro del consiglio, fissa l'ordine del
giorno e cura l'esecuzione delle delibere consiliari.
2. Per deliberare sulle
competenze attribuite ai distretti il consiglio scolastico distrettuale si
riunisce almeno ogni tre mesi. Si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un
terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
3. Il consiglio scolastico
distrettuale entro il mese di luglio di ogni anno elabora ed approva, con
riferimento alle proprie competenze, nel quadro di eventuali direttive generali
emanate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto
conto delle indicazioni della conferenza di servizi e di quanto concordato
consultando la dirigenza scolastica e le istituzioni culturali territoriali, il
programma annuale di attività.
4. Il consiglio scolastico
distrettuale esprime parere ogni qualvolta ne sia richiesto dal dirigente
dell'ufficio scolastico regionale, dalla regione o dagli enti locali. Tale
parere è obbligatorio quando si tratta di interventi attinenti al programma
scolastico ma in esso non previsti.
5. Il consiglio scolastico
distrettuale svolge i compiti di assistenza scolastica che gli sono affidati o
delegati dalla regione, che devono essere rivolti al coordinamento ed
all'integrazione delle attività assistenziali svolte nel distretto con i
restanti servizi scolastici, al fine della piena attuazione del diritto allo
studio.
6. Il consiglio scolastico
distrettuale predispone annualmente una relazione sulla attività svolta e sui
risultati raggiunti e la invia al dirigente dell'ufficio scolastico regionale.
7. Il consiglio scolastico
distrettuale delibera il regolamento interno, il bilancio preventivo, il conto
consuntivo nonché in ordine all'impiego dei mezzi finanziari.
8. Gli studenti che non hanno
raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al
comma 7, riguardanti il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonché
l'impiego dei mezzi finanziari.
Art. 15.
(Conferenza di servizi).
1. Prima dell'approvazione da
parte del consiglio scolastico distrettuale del programma annuale, il presidente
del distretto scolastico convoca la conferenza annuale di servizi cui
partecipano il dirigente dell'ufficio scolastico regionale o un suo delegato,
l'assessore regionale competente o un suo delegato, l'assessore provinciale
competente o un suo delegato, i dirigenti delle scuole del distretto, i sindaci
dei comuni del distretto o i loro delegati, i presidenti o i loro delegati delle
comunità montane laddove sono ricomprese in tutto o in parte nel distretto, i
presidenti degli altri organi collegiali delle scuole e delle istituzioni
culturali esistenti nel distretto o l'amministratore o un suo delegato
dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
2. La conferenza di servizi può
riunirsi anche su richiesta della regione, della provincia, del dirigente
dell'ufficio scolastico regionale o di un comune del distretto scolastico.
Capo III
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
E DI RESPONSABILITA'
A LIVELLO NAZIONALE
Art. 16.
(Consiglio nazionale
della pubblica
istruzione).
1. E' istituito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, che svolge le seguenti funzioni:
a)
formula annualmente, sulla base delle relazioni dell'amministrazione scolastica,
una valutazione analitica sull'andamento generale dell'attività scolastica e
dei relativi servizi;
b)
esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o disegni di legge e,
in genere, sulla materia legislativa e normativa attinente alla pubblica
istruzione;
c)
esprime pareri obbligatori: sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla
dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale ispettivo e
direttivo di ruolo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, e del
personale docente di ruolo della scuola secondaria superiore; sulla
utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di
salute; sulla restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei
casi di incapacità o di persistente insufficiente rendimento attinente alla
funzione direttiva;
d)
esprime pareri obbligatori in ordine alle disposizioni di competenza del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materia di
concorsi, valutazione dei titoli e ripartizione dei posti; e)
si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti
alla sua competenza.
Art. 17.
(Composizione del Consiglio nazionale
della
pubblica istruzione).
1. Il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione è composto da cinquanta membri, secondo le proporzioni
indicate al comma 2.
2. Fanno parte del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione:
a)
trenta rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole
statali di ogni ordine e grado, esclusa l'università, eletti dal personale
docente in servizio nelle predette scuole, così ripartiti: tre per la scuola
materna, otto per la scuola elementare, otto per la scuola media, otto per la
scuola secondaria superiore, due per le scuole di istruzione artistica, uno per
le scuole statali italiane all'estero;
b)
tre rappresentanti del personale docente delle scuole non statali, designati dal
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c)
tre rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal corrispondente personale
di ruolo;
d)
quattro rappresentanti dei presidi, di cui uno di scuola media, due di istituto
di istruzione secondaria superiore, ed uno di scuole di istruzione artistica,
eletti dal corrispondente personale di ruolo;
e)
un rappresentante dei direttori didattici eletti dal corrispondente personale di
ruolo;
f)
un rappresentante del personale dirigente delle scuole non statali, designato
dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
g)
tre rappresentanti del personale ATA di ruolo e non di ruolo delle scuole
statali, eletti dal personale corrispondente in servizio nelle predette scuole;
h)
due rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro, designati dal Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro;
i)
due rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e
dell'amministrazione scolastica periferica, appartenenti all'area C, eletti dal
personale di ruolo in servizio nei predetti uffici;
l)
un rappresentante del Consiglio universitario nazionale, eletto nel suo seno.
3. Il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione è integrato da un rappresentante della provincia autonoma
di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9 del testo unificato dei decreti del
Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come
sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434,
quando è chiamato ad esprimere il parere sul progetto della provincia stessa di
modifica dei programmi di insegnamento e di esame.
4. Non sono eleggibili nel
Consiglio nazionale della pubblica istruzione i membri del Parlamento. I membri
del Consiglio nazionale non sono rieleggibili più di una volta. Il Consiglio
nazionale si riunisce almeno una volta ogni trimestre; si riunisce altresì ogni
qualvolta almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.
5. Il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione dura in carica tre anni.
Art. 18.
(Organi del Consiglio nazionale
della
pubblica istruzione).
1. Il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, un vicepresidente; qualora nella prima votazione non si
raggiunga la predetta maggioranza, il vicepresidente è eletto a maggioranza
relativa dei votanti.
2. Il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione elegge altresì l'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza è
costituito da sette consiglieri eletti dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione nel suo seno.
4. Al Consiglio nazionale della
pubblica istruzione sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un
dirigente dell'amministrazione dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e tre funzionari dell'amministrazione dell'istruzione, dell'università e della
ricerca di area C per le funzioni di segretario degli organi previsti nel
presente capo e per sovrintendere ai servizi di segreteria.
5. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca è determinato, nei limiti
delle dotazioni organiche, il numero del personale delle altre posizioni
necessario per il funzionamento degli uffici del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
Capo IV
STRUTTURE DI SUPPORTO ALL'AUTONOMIA DIDATTICA, DI RICERCA
ESVILUPPO
Art. 19.
(Istituto per la ricerca, la documentazione educativa e la
valutazione).
1. Gli istituti regionali di
ricerca educativa, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
dell'istruzione e l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la
ricerca educativa di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, sono
unificati nell'Istituto per la ricerca, la documentazione educativa e la
valutazione (IRDEV) e sono riordinati per rispondere alle specifiche funzioni di
servizio e sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e di sviluppo delle
istituzioni scolastiche, in collegamento con le università, il Consiglio
nazionale delle ricerche ed altri enti di ricerca di base, di informazione e
documentazione, nazionali e internazionali.
2. L'IRDEV si articola in centri
regionali con funzione di laboratori per la ricerca, lo sviluppo,
l'aggiornamento e la documentazione.
Art. 20.
(Finalità dell'IRDEV).
1. L'IRDEV ha il compito di:
a)
condurre rilevazioni e studi sui bisogni formativi e sulla produttività del
servizio scolastico nell'ambito del programma nazionale di valutazione; adottare
iniziative di ricerca ed interventi in materia didattica anche in relazione alla
specificità del territorio e in base alle esigenze delle istituzioni
scolastiche;
b)
elaborare proposte e fornire sostegno tecnico per i necessari processi di
regolazione degli squilibri formativi territoriali;
c)
fornire un servizio di documentazione a supporto delle attività delle
istituzioni scolastiche ed educative, tramite l'assistenza tecnica ed il
coordinamento delle attività dei centri per l'aggiornamento, la ricerca e la
documentazione di cui all'articolo 22, alle biblioteche e ai servizi di
documentazione delle scuole; favorire l'utilizzazione dell'informazione
attraverso l'accesso a sistemi di documentazione nazionali ed internazionali;
d)
sostenere l'autonomia didattica delle scuole fornendo consulenza tecnica sui
progetti di ricerca didattica e di innovazione che coinvolgono una o più
istituzioni scolastiche;
e)
favorire le opportunità di formazione in servizio del personale in coerenza con
le linee di indirizzo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e sulla base delle richieste delle scuole; promuovere gli opportuni
collegamenti fra la ricerca scientifica a livello universitario e la ricerca
didattica della scuola; fornire consulenza alle scuole per le autonome
iniziative di formazione in servizio.
Art. 21.
(Organi, finanziamenti e sedi dell'IRDEV).
1. L'IRDEV ha personalità
giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa. E' sottoposto alla
vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. L'IRDEV si avvale di
personale tecnico e amministrativo tratti, rispettivamente, dai ruoli del
personale della scuola e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
3. Per lo svolgimento di
specifici progetti di documentazione, ricerca e aggiornamento e per le connesse
attività di supporto, il consiglio di amministrazione dell'IRDEV può stipulare
convenzioni e contratti di diritto privato per avvalersi della collaborazione
temporanea di esperti e di organizzazioni specializzate anche straniere.
4. L'IRDEV gode di autonomia
finanziaria e provvede al finanziamento della propria attività tramite il
contributo ordinario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e con i proventi derivanti dalle proprie attività, servizi e produzioni
scientifiche e culturali.
Art. 22.
(Centri regionali per l'aggiornamento, la ricerca e la
documentazione).
1. Sono istituiti, a livello
regionale, centri per l'aggiornamento, la ricerca e la documentazione.
2. I centri regionali hanno
funzioni di coordinamento, di promozione e di supporto tecnico; svolgono
funzioni operative e di servizio e sono organizzati come laboratori aperti
opportunamente attrezzati per la formazione, la ricerca e l'autoaggiornamento
degli insegnanti.
3. I centri regionali, in
particolare, hanno il compito di:
a)
assicurare un efficace servizio di informazione e documentazione, anche in
rete telematica, sulle esperienze didattiche ed educative, nonché sulla
letteratura scientifico-pedagogica italiana e straniera;
b)
fornire assistenza e supporto al servizio di valutazione e alle iniziative
delle scuole per le attività di formazione e di aggiornamento;
c)
fornire consulenza tecnica per la progettazione e realizzazione di corsi di
aggiornamento, di formazione e di riconversione rivolti a tutto il personale
della scuola, sulla base delle esigenze dei progetti delle istituzioni
scolastiche.
Art. 23.
(Funzionamento).
1. I centri di cui all'articolo
22 si avvalgono di personale tecnico e amministrativo delle scuole ove hanno
sede, e di personale specializzato, reclutato tramite formazione e selezione,
temporaneamente distaccato dall'insegnamento o dalla direzione per un periodo
non superiore a tre anni, non rinnovabili.
2. I centri sono diretti da un
coordinatore designato dagli stessi operatori.
3. La gestione del personale e
l'amministrazione dei centri è di competenza della scuola ove essi hanno sede.
Art. 24.
(Personale - Norme transitorie).
1. In sede di prima attuazione
della presente legge il presidente dell'Istituto nazionale di documentazione per
l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 19, nonché il
personale ivi in servizio al termine del periodo massimo di comando previsto
dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente
legge, possono essere collocati fuori ruolo su loro richiesta e su delibera del
consiglio di amministrazione dell'IRDEV, adottata a seguito di motivata
valutazione del servizio prestato.
Art. 25.
(Regolamento di attuazione).
1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:
a)
i criteri di individuazione della sede, l'articolazione e l'organizzazione
interna, le modalità di funzionamento, le attribuzioni del direttore e del
segretario, la gestione amministrativa e il controllo di gestione dell'IRDEV;
b)
i criteri di individuazione delle scuole sede dei centri, di cui
all'articolo 22, nonché per l'organizzazione, il funzionamento e le modalità
di formazione e di selezione del personale specializzato.
Art. 26.
(Abrogazione di norme).
1. Gli articoli da 5 a 25, da
282 a 286 e da 296 a 301 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, e il decreto legislativo 30 giugno
1999, n. 233, sono abrogati.