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L’EDUCAZIONE  SESSUALE  A  SCUOLA

 

[6]Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare.

[7]Guai al mondo per gli scandali! E` inevitabile che avvengano scandali, ma guai all'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo!

[8]Se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di scandalo, taglialo e gettalo via da te; è meglio per te entrare nella vita monco o zoppo, che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno.

[9]E se il tuo occhio ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te; è meglio per te entrare nella vita con un occhio solo, che avere due occhi ed essere gettato nella Geenna del fuoco.

Mt. 18,6

 

Le vicende che hanno fatto scaturire un nostro esposto alle Autorità  riguardo all’educazione sessuale impartita nelle scuole milanesi

http://spazioweb.inwind.it/genitoricattolici/lettere%20aperte02.htm#educazionesessuale (“educazione sessuale” che ha suscitato un vespaio di polemiche) e le numerose e-mail di approvazione ci hanno indotti a trattare il problema in maniera particolareggiata, in modo da fornire della utile documentazione ai docenti ed ai genitori che desiderano contrastare l’imperante prevaricazione che sta avvenendo a tal proposito. Ovviamente non ci stiamo riferendo alla vera educazione sessuale della quale abbiamo trattato nell’e-book  “La famiglia secondo la Parola di Dio” http://digidownload.iol.it/arrigomuscio/la%20famiglia.htm , ma di quella “imposta” da personale esterno alla famiglia. In un Paese in cui esiste la possibilità di chiedere l’esonero dall’insegnamento della religione cattolica, pare che non esista invece l’esonero dalle “lezioni di educazione sessuale” in cui gli insegnanti dei ragazzi vengono lasciati fuori dalle aule.

Prima di esaminare le norme di legge a tutela dei minori indichiamo la seguente documentazione assai sintomatica:

 

 1) Dal libro "Educazione sessuale: tappa massonica verso l'annientamento dell'uomo" del dott. Carlo Alberto Agnoli (magistrato)- ed. Civiltà - Brescia  tel. e fax 030 3700003

"Il dott. Carlo Alberto Agnoli, consigliere di Corte d'Appello, ci ha affidato per la pubblicazione questo suo studio concernente il "progetto" di "educazione sessuale" - o meglio, sensuale! - che si vorrebbe introdurre nelle scuole italiane.

Egli, che è specialista anche di dottrine e di questioni massoniche, ha qui impugnato questo mostruoso progetto perché facente parte, anch'esso, dei "piani massonici", come lo si può constatare anche in queste poche citazioni che anticipiamo Noi, qui, a conferma:

-         Il nostro scopo finale è quello di Voltaire e della Rivoluzione francese: cioè l'annichilimento completo del cattolicesimo e perfino dell'idea cristiana. (….) E' alla gioventù che bisogna mirare: bisogna sedurre i giovani!…-.(Dall'Istruzione segreta, del 1819, del Nibius, capo dell'alta Vendita).

-         Noi abbiamo intrapresa la corruzione in grande (…), la corruzione che deve condurci al seppellimento della Chiesa. (….). Il cattolicesimo…..non teme la punta del pugnale, ma può cadere sotto il peso della corruzione (….). Popolarizziamo il vizio nelle moltitudini; che lo respirino coi cinque sensi, che se ne saturino (…). Fate dei cuori viziosi e voi non avrete più cattolici (….). Lasciate in disparte i vecchi e gli uomini maturi; andate, invece, dritto alla gioventù, e, se è possibile anche all'infanzia…(Dall'Istruzione segreta, del 1838, di "Vindice", membro dell'Alta Vendita). - La magia sessuale costituisce la conclusione finale e la dottrina più segreta della filosofia occulta - (Francesco Brunelli, Gran maestro della Massoneria di Memphis e Misraim e dell'Ordine Martinista).

-        L'eccitamento sessuale rende i bambini non più atti ad essere educati; esso conduce all'odio; e all'odio contro i genitori e contro gli adulti e, perfino, contro se stessi (…). La perduta del pudore è il primo sintomo di imbecillità - (Sigmund Freud, "3 svolgimenti", Vienna, 1905 - Freud era iscritto alla Massoneria ebraica del B'nai B'rith).

-         E, in un "Programma" della Massoneria, descritto in una circolare segreta, si legge: - Deve essere eliminata dall'educazione ogni traccia di Cristianità e di soprannaturale Vita di Grazia (….) "preti e Religiosi devono essere esclusi dall'insegnamento. Ogni distinzione tra i sessi, nell'educazione, deve scomparire…Cfr. Chiesa viva, n. 109, p.5…-.

2) Suggeriamo inoltre la lettura dello scritto “Critica alla psicanalisi” http://digilander.iol.it/arrigomuscio/psicanalisi.htm

 

Ciò premesso passiamo ad elencare le norme poste a tutela dei minori

In certi casi potrebbero venir violate una o più norme indicate. Di conseguenza conviene inoltrare gli eventuali esposti alle seguenti Autorità:

ü      Ministro della P.I.

ü      Procuratore c/o Tribunale della città di competenza

ü      Garante per la protezione dei dati

ü      Per conoscenza al Presidente della Repubblica (in quanto garante della Costituzione)

ü      Corte di Giustizia Europea

Conviene inoltre inviare una petizione on line al Parlamento Europeo seguendo le indicazioni stabilite nel link http://www.europarl.eu.int/petition/help_it.htm

 

Ø     Norme nazionali

Art. 528 C.P.

Chiunque allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

Tale pena si applica inoltre a chi:

1)      adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;

2)       dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità…”

 

Art. 14 della L. 2 febbraio 1948, N. 47

“Le disposizioni dell’art. 528 del codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tal caso sono aumentate…”

Giurisprudenza

“Ai fini della valutazione della idoneità offensiva dei fatti  contemplati come reato e di cui all’art. 14 della legge sulla stampa, concernenti le pubblicazioni destinate all’infanzia o all’adolescenza, si deve dar peso, più che all’opinione di una minoranza qualificata, a ciò che per comune esperienza corrisponde alla capacità ricettiva e al livello educativo della massa, pur tenendo conto di un onesto sforzo di mediazione senza preconcetti verso la mentalità dei soggetti più giovani” (Cass. Pen., sez. III, 8 giugno 1978, n. 7136)

Rimedio qualora venissero ipotizzate violazioni di tale norma:

Esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Città di competenza

L. 12 dicembre 1960, N. 1591

Art. 1 “Chiunque fabbrica, introduce, affigge od espone in luogo pubblico od aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati comunque destinati alla pubblicità i quali offendono il pudore o la pubblica decenza, considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni diciotto e le esigenze della loro tutela morale, è rispettivamente punito a norma degli articoli 528 e 725 del C. P. Si applica la pena di cui all’art. 725 del C. P. anche quando disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati rappresentano scene di violenza atte ad offendere il senso morale o l’ordine familiare”

Rimedio qualora venissero ipotizzate violazioni di tale norma:

Esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Città di competenza

Legge 31 dicembre 1996, n. 675

http://www.garanteprivacy.it/garante/frontdoor/1,1003,,00.html?LANG=1

 

Art.22

1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.

1-ter. Il comma 1 non si applica, altresì, ai dati riguardanti l’adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.

3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.

4. I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante:

a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, confessioni e comunità religiose, per il perseguimento di finalità lecite, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e l’ente, l’associazione o l’organismo determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati;

b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d’intendere o di volere;

c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango pari a quello dell’interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.

Art. 35

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23, 24 e 24-bis, ovvero del divieto di cui all’articolo 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.

 

Rimedio qualora venissero ipotizzate violazioni di tale norma:

Invio di un esposto mediante fax  al Garante per i dati personali

Autorità "Garante per la protezione dei dati personali"
00186 ROMA
Piazza di Monte Citorio, n. 121
tel. 06.69677.1 - fax 06.69677.785

http://www.garanteprivacy.it/garante/HomePageNs

Tenendo presente che i presidi, gli insegnanti, i medici o i “docenti di educazione sessuale” al servizio di enti pubblici rivestono la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio:

Art. 323 C.P. (Abuso d’Ufficio)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale (357) o l’incaricato di pubblico servizio (358) che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”

Art. 328 (Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione)

Il pubblico ufficiale (357), o l’incaricato di un pubblico servizio (358), che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni (31).

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale (357) o l’incaricato di un pubblico servizio (358), che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa

Rimedio qualora venissero ipotizzate violazioni di tale norma:

Esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Città di competenza

 

Ø     NORME INTERNAZIONALI

L.     4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo)

Art. 8

1)      Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2)      Non può aversi interferenza di una autorità pubblica nell’esercizio di questo diritto a meno che questa ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute e della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà degli altri.

Rimedio qualora venissero ipotizzate violazioni di tale norma:

Ricorso alla Corte di Giustizia Europea http://www.echr.coe.int/