Anno 1 Numero 8 Mercoledė 29.05.02 ore 00.05 

  

Direttore Responsabile Guido Donati
 

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonchč della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11

1) Ogni individuo accusato di reato č presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa.
2) Nessun individuo sarā condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrā del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12

Nessun individuo potrā essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, nč a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

 

 

Articolo 13

1) Ogni individuo ha diritto alla libertā di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.

Articolo 14

1) Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
2) Questo diritto non potrā essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2) Nessun individuo potrā essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, nč del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16

1) Uomini e donne in etā adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2) Il matrimonio potrā essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

 

 

3) La famiglia č il nucleo naturale e fondamentale della societā e ha diritto ad essere protetta dalla societā e dallo Stato.

Articolo 17

1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietā privata sua personale o in comune con gli altri.
2) Nessun individuo potrā essere arbitrariamente privato della sua proprietā.

Articolo 18

Ogni individuo ha il diritto alla libertā di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertā di cambiare religione o credo, e la libertā di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha il diritto alla libertā di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

 

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