IL COMMERCIO ELETTRONICO
D.Lgs.114/98


Il commercio elettronico si sta diffondendo in maniera sempre più considerevole, assumendo un ruolo di primaria importanza nell'ambito del commercio in generale. Sicuramente, in futuro, il suo sviluppo sarà superiore a quello delle altre forme tradizionali di commercio. E' quindi opportuno cercare di fare il punto sulla disciplina amministrativa e fiscale applicabile all'"e-commerce" anche se va premesso che la materia è ancora molto nebulosa ed in evoluzione non esistendo ancora una specifica disciplina, specie a livello fiscale.


Per commercio elettronico si intende "lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali: la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica; la distribuzione on-line di contenuti digitali; l'effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa; gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni".


DISCIPLINA AMMINISTRATIVA


Dal punto di vista amministrativo occorre fare riferimento al D.Lgs.114/98 (riforma del commercio) il quale prevede espressamente agli artt. 18 e 21 il commercio elettronico e la relativa disciplina.
Innanzitutto va precisato che anche per l'e-commerce occorre distinguere fra commercio al dettaglio e commercio all'ingrosso (art. 4) e applicare le relative disposizioni che sinteticamente prevedono quanto segue:


COMMERCIO AL DETTAGLIO (art.18)

Commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. Il commercio elettronico al dettaglio è equiparato alla vendita per corrispondenza, pertanto sono necessari:
- la comunicazione al comune di residenza dell'esercente (o sede legale in caso di società o ente) almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività.
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 dello stesso D.Lgs. 114/98 (no fallimento, no condanna per delitto colposo, no condanna per reati commerciali, ecc.).
E' previsto il divieto di inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta, mentre è consentito inviare campioni di prodotti o di omaggi senza vincoli e spese per il consumatore.

Si applicano inoltre le norme a tutela del consumatore per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali (D.Lgs.50/1992).


COMMERCIO ALL'INGROSSO
Commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per proprio conto e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
Per il commercio all'ingrosso è sufficente il possesso dei requisiti previsti dal già citato art. 5, D.Lgs.114/98 (no fallimento, no condanna per delitto colposo, no condanna per reati commerciali, ecc.).


DISCIPLINA FISCALE


Il commercio elettronico assume implicazioni fiscali sotto i seguenti aspetti:
- IVA
- Imposte doganali
- Tassazione dei redditi
A livello internazionale, in particolare nelle conferenze OCSE (Turku, Ottawa, Parigi) sono emersi i seguenti criteri ispiratori per disciplinare la materia in materia omogenea:
- Creazione di un sistema fiscale neutro, al fine di non ostacolare nè avvantaggiare il commercio elettronico;
- Considerare gli scambi effettuati in rete come prestazioni di servizi ai fini delle imposte indirette, con l'obbiettivo di applicare l'IVA del paese di destinazione (luogo in cui sono materialmente consumati);
- Non considerare una stabile organizzazione i siti web.


Comunque, per inquadrare il trattamento fiscale del commercio elettronico, occorre distinguere fra le due seguenti tipologie di vendita in rete:
- Commercio indiretto: il contratto di compravendita viene concluso per via telematica ma i relativi beni vengono fisicamente consegnati al cliente con i tradizionali canali di consegna; il commercio indiretto viene assimilato alle vendite per corrispondenza.
- Commercio diretto: oltre alla conclusione telematica del contratto (o inoltro dell'ordine) anche il bene o il servizio viene "consegnato in via telematica", attuando una smaterializzazione (il contenuto immateriale viene scorporato dal suo supporto fisico) del bene oggetto della transazione; in questa categoria vi rientrano:
- libri, giornali, riviste;
- prodotti cinematografici, discografici e fotografici;
- software.


Nel commercio elettronico diretto le cessioni sono sempre considerate prestazioni di servizi ai fini IVA (principio emerso nella conferenza OCSE di Ottawa, proposta di direttiva comunitaria approvata dalla Commissione Europea del 18.11.1998).


IIDD


Il problema di maggiore rilevanza ai fini delle imposte dirette è quello di definire quando si è in presenza di una stabile organizzazione, perchè in relazione a tale condizione ne discende l'assoggettamento a tassazione in un paese o meno.
A livello internazionale l'OCSE ha assunto l'orientamento che un sito web che pubblicizza beni e/o servizi non può mai costituire una stabile organizzazione.


In particolare la direttiva comunitaria ha stabilito che, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità europea, la nozione di stabilimento (luogo di stabilimento) implica l'esercizio effettivo di una attività economica per una durata indeterminata mediante l'insediamento in pianta stabile (condizione soddisfatta anche nel caso di società costituita a tempo determinato).
Ha precisato inoltre che, per le società che forniscono servizi tramite INTERNET, il luogo di stabilimento non è la dove si trova la tecnologia di supporto del sito (provider) nè la dove esso è accessibile, bensì nel luogo in cui tali società esercitano la loro attività economica.



IVA


Commercio elettronico diretto
Si ribadisce che le cessioni on-line dirette, cioè con la smaterializzazione del bene oggetto della transazione, sono sempre considerate prestazioni di servizi ai fini IVA, con tutte le relative implicazioni in particolare con la conseguenza che l'operazione si considera effettuata al pagamento anzichè alla consegna o spedizione (art.6,c.3,DPR633/72).
Altre implicazioni sono relative al settore dell'editoria in quanto per le cessioni on-line di prodotti editoriali non si rende applicabile il regime speciale dell'editoria (regime monofase, resa forfettaria, ecc.) nè l'aliquota ridotta del 4% (RM n.14/E del 14.02.2000).


Vendite al dettaglio
Come abbiamo già accennato il commercio elettronico al dettaglio è equiparato alle vendite per corrispondenza pertanto si rendono applicabili le seguenti regole:
- non è obbligatoria l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale (art.2, c.1, lett.oo), DPR696/96;
- l'emissione della fattura è obbligatoria solo su richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione;
- è consentito annotare, riassuntivamente, sul registro dei corrispettivi l'ammontare complessivo dei corrispettivi, distinti per aliquota, relativi a tutti i prodotti spediti nel mese e a provvedere alla relativa liquidazione diminuendo tale ammontare complessivo degli eventuali prodotti restituiti nello stesso periodo (RM n. 527575 dell'8.2.1973).


Per le vendite intracomunitarie su catalogo o per corrispondenza inoltre è vigente un particolare regime (art.41,c.1,lett.b,DL331/93) in caso di cessione a privati o a soggetti non obbligati ad applicare l'IVA sugli acquisti UE, così differenziato:
a) per volumi di vendita inferiori a 154 milioni per ciascun paese UE (o al minor ammontare previsto dallo Stato UE) il cedente sarà tenuto ad applicare l'IVA;
b) in caso di superamento del limite di 154 milioni l'operazione in Italia è considerata non imponibile, ma sarà necessario nominare un rappresentante fiscale (uno per ciascun paese in cui si è oltrepassata la soglia) per applicare l'IVA del paese di destinazione e per assolvere ai relativi obblighi contabili.
E' comunque possibile optare per l'applicazione dell'IVA del paese di destinazione (procedura illustrata alla precedente lettera b) anche per volumi inferiori a 154 milioni di Lire.


Cessioni extracomunitarie di beni on-line
Le vendite effettuate in via telematica con spedizione dei beni fuori dal territorio comunitario sono sempre considerate esportazioni e pertanto non sono considerate imponibili ai fini IVA; la "non imponibilità" è subordinata però all'acquisizione di una idonea prova dell'uscita dei beni, prova di regola costituita dall'apposizione del "visto" da parte della dogana di uscita nella fattura o in altro documento di uscita.


Per le cessioni telematiche è frequente che la consegna avvenga mediante servizio postale; in tal caso la prova dell'esportazione sarà data:
- mediante vidimazione tramite bollo a calendario della fattura di acquisto dei beni successivamente inviati all'estero (DM 22.1.1977);
- altrimenti, con la dichiarazione doganale da consegnare all'ufficio postale, contenente l'elenco dettagliato dei beni da esportare (DM 22.1.1977).


Acquisto da soggetto extracomunitario
Nell'ipotesi di acquisto in via telematica da un soggetto extracomunitario l'operazione è una importazione soggetta a sdoganamento con pagamento della relativa IVA ed eventuali dazi; se importate per mezzo di pacco postale e CAI-POST sono soggette al seguente trattamento:
a) per valori fino a 3 milioni l'IVA viene anticipata dall'Ente poste italiane e poi riscossa dal postino alla consegna (emissione d'ufficio della bolletta doganale A/34);
b) per valori oltre i 3 milioni è necessario presentare il DAU per procedere allo sdoganamento e pagare l'IVA in dogana.


Acquisto di software
Quando si parla di software occorre normalmente distinguere fra:
- software personalizzato, cioè quello studiato per particolari esigenze del cliente al quale viene ceduto il diritto di sfruttamento, che costituisce una prestazione di servizi;
- software standardizzato, cioè prodotto in serie, che costituisce una cessione di beni.

Ma le stesse fattispecie (acquisto di software personalizzato e standardizzato), qualora l'acquisto e la trasmissione avvengano per via telematica, costituiscono entrambe prestazioni di servizi (Nota del Ministero delle Finanze del 20.08.1998 prot.1997/V/Sd), rendendosi applicabili tutte le relative implicazioni specie ai fini della territorialità (italiana, UE, extraterritoriale) dell'operazione.


Esonero della fattura (collegato fiscale in corso di approvazione)
Nel disegno di legge c.d. "collegato fiscale" attualmente in corso di approvazione è stato recentemente introdotto un emendamento all'art. 82, comma 1bis, il quale dispone l'esonero dall'obbligo di fatturazione per tutte le operazioni che si realizzano tramite commercio elettronico con consumatori finali, a condizione però che il regolamento della transazione sia regolata con l'intervento di intermediari finanziari abilitati (banca o posta).


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