SEGRETEZZA DELLA POSTA ELETTRONICA



L'art.15 della costituzione sancisce che : " la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili [ c. p. 616 - 623 bis ] ( 1 ).
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge [ c. p. p. 226 - 271 ] ( 2 )."
L'espressione " ogni altra forma di comunicazione " ha permesso di applicare la norma in materia di tutela della libertà e segretezza della corrispondenza anche ai nuovi mezzi di comunicazione ci riferiamo naturalmente ai messaggi di posta elettronica.
La comunicazione di un messaggio tramite posta elettronica avviene stabilendo un contatto telefonico con il provider e inviando il messaggio all'indirizzo virtuale del destinatario.
Il messaggio viene quindi ricevuto per prima dal provider e poi da questo ritrasmesso al provider del destinatario il quale lo conserva in una apposita casella postale fino a che il destinatario non abbia scaricato il messaggio sul proprio pc.
Il percorso che il messaggio compie dal mittente al destinatario non sempre è diretto anzi può essere molto tortuoso, infatti i pacchetti di bit nei quali viene scomposto il messaggio percorrono la rete indirizzandosi verso i gateway che li smistano verso le diverse destinazioni finali; può accadere quindi che un messaggio spedito con posta elettronica da Roma a Parigi utilizzi più gateway e passi prima di arrivare a destinazione anche negli U.S.A.
Alla posta elettronica si applica la tutela prevista dall'art. 15 della costituzione precedentemente menzionato, tale tutela non presuppone che chi comunica abbia il possesso del mezzo utilizzato quindi è tutelata anche la comunicazione di colui che utilizzi pc o strumenti elettronici altrui. Il messaggio inviato tramite posta elettronica è però molto più esposto a violazioni rispetto al messaggio cartaceo tradizionale, infatti durante il suo tragitto in uno dei gateway utilizzati, il messaggio può essere letto o addirittura modificato a meno che non sia cifrato.
Iniziamo ora ad analizzare l'ipotesi di reato riguardanti la violazione della corrispondenza e le norme dettate per la sua tutela ricordando che la legge n.547 del 23 /12 / 1993 ha modificato e integrato la sezione dei delitti contro l'inviolabilità dei segreti del c. p. aggiungendo all'art. 616 e seguenti del c. p. la definizione aggiornata di corrispondenza estendendo il suo ambito alla corrispondenza epistolare telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.
La tutela prevista è di tre tipi:
E vietato leggere i messaggi se non si è il destinatario, il reato sussiste anche se il contenuto della e-mail non viene divulgato infatti basta la semplice presa conoscenza del contenuto del messaggio a noi non diretto perché il reato sussista. Quindi nel caso di messaggio di posta elettronica l'amministratore del sistema visionando la corrispondenza altrui se viene scoperto rischia la reclusione fino a un anno.
E' vietata l'intercettazione, quindi sono puniti con reclusione da uno a quattro anni coloro che installano apparecchiature che hanno la funzione di intercettare o impedire la corrispondenza elettronica anche se queste non vengono utilizzate. In questo caso la legge svolge una funzione preventiva infatti considera reato il semplice fatto di avere messo a punto un sistema per violare le comunicazioni anche se la violazione non è avvenuta art.617 quater del c. p. prevede che chi intercetta fraudolentemente comunicazioni incorre in un comportamento punibile e querela della parte offesa. E' prevista Invece la procedibilità di ufficio o la pena alla reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo stato o da un'impresa che esercita servizi di pubblica utilità.
E' vietato interrompere o sopprimere la corrispondenza. Per sopprimere si intende la privazione ( in qualsiasi modo definitivamente o per un periodo apprezzabile ) del destinatario della sua e-mail. Limiti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza possono essere disposti come prevede l'art.15 della costituzione 2° comma solo con atto motivato dall'autorità giudiziaria ( la quale valuterà il caso specifico ) e con le garanzie previste dalla legge.
La posizione dei provider rispetto alla segretezza della comunicazione è delicata, infatti ognuno di essi mette a disposizione del proprio utente sotto forma di casella elettronica uno spazio della memoria del suo pc nella quale vengono ricevuti, smistati e conservati tutti i messaggi che quindi sono materialmente a disposizione del provider stesso.
Inoltre ciascun messaggio ricevuto via e-mail viene inserito automaticamente in registri appositi detti Log che hanno lo scopo di fornire in caso di contestazione una prova effettiva dell'attività svolta del provider per l'utente e documentano in caso di controllo da parte dell'autorità giudiziaria eventuali utilizzazioni illecite dell'e-mail.
Quindi nel momento in cui si stipula un contratto tra provider e utente è importante chiedere con precisione quali informazioni saranno registrate nei Log e l'uso che intende fare delle informazioni ricevute.
Inoltre il ministero delle P. T. nel 1997 ha affidato il compito di intraprendere i lavori per la realizzazione di un codice di autoregolamentazione dei servizi Internet agli operatori del settore.


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