LUOGO E TEMPO DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI VIA INTERNET


Sotto il nome di commercio elettronico possiamo comprendere una serie di transazioni molto diverse tra loro sia per la qualità delle merci scambiate (beni immateriali, servizi, materiali come ad esempio: libri, hardware, cd-rom, ecc.) sia per i partecipanti alle operazioni di scambio.
Proprio la vastità delle transazioni e del mercato in cui queste possono svolgersi crea la necessità di assicurare l'affidabilità e la sicurezza sia delle operazioni commerciali che in esso si verificano sia degli operatori che in esso svolgono la loro attività.
Infatti come ampiamente dimostrato dalle varie esperienze storiche il successo di un mercato dipende dalla presenza di regole che stabiliscano e garantiscano la partecipazione alle transazioni.
Molti organismi nazionali e internazionali si sono interessati di problemi economici e giuridici posti da questo nuovo modo di vendita e scambio di beni e servizi.
Una direttiva programmatica del Governo Federale degli Stati Uniti ha specificato alcuni dei principi sui quali il commercio elettronico dovrebbe basarsi a livello internazionale. I punti più importanti di questa direttiva riguardano:
Eliminazione di restrizioni legali o imposizioni fiscali
Predisposizione di norme che garantiscono l'affidabilità e la sicurezza delle transazioni
Iniziamo ora ad esaminare più da vicino quali sono le norme che possiamo applicare al commercio via internet.
Il computer può essere utilizzato nell'ambito dell'attività commerciali come mezzo per trasmettere proposte contrattuali ed accettazioni solitamente tramite posta elettronica.
Ma quale è il tempo in cui il contratto si considera concluso?
La conclusione del contratto ai sensi dell'art 1326 del C.C. è da considerarsi avvenuta:
"Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.(1335) L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi (1328).
Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte(1175).
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata (1352), l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta."
Norma da collegarsi alla 1335C.C. la quale sancisce che: "La proposta, l'accettazione (1326), la loro revoca (1328) e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia."
La conoscenza effettiva dell'accettazione viene quindi sostituita dalla sua conoscibilità ed è onere del proponente provare che l'accettazione sebbene giunta al suo indirizzo è stata senza colpa ignorata.
L'art.1335 considera le diverse dichiarazioni contrattuali conosciute quando queste giungono all'indirizzo del destinatario. Per i contratti via internet è necessario stabilire quale sia questo indirizzo. Possiamo ritenere tale il recapito di posta elettronica del proponente definito dal regolamento di cui al D.P.R. n°513 del 10/11/1997.
L'accettazione si dovrebbe quindi ritenere pervenuta nel momento in cui arriva nella casella elettronica del proponente il quale ha quindi l'onere di controllare periodicamente la propria casella di posta elettronica in quanto la legge ha stabilito con l'art. 1335 una presunzione di conoscenza cioè si reputa che il proponente ne sia venuto a conoscenza non appena l'accettazione è giunta a lui.
Nel caso in cui l'offerta invece di essere conclusa per posta elettronica viene inviata attraverso moduli elettronici oppure schermate standard su cui compaiono spazi vuoti che l'accettante deve compilare per manifestare la propria volontà di accettare il contratto; in questi casi può considerarsi concluso nel momento in cui questo modulo completato ritorni al proponente.
Ma cosa succede nel caso in cui le domande di acquisto superano la quantità dei beni offerti?
In questo caso prevarrà il criterio temporale cioè il contratto verrà concluso con chi per primo ha fatto pervenire l'accettazione al proponente.
Le offerte commerciali in Rete si possono configurare anche come offerta al pubblico prevista e regolata dall'art. 1336 C.C.
L'offerta vale come una proposta accettabile da chiunque e si perfeziona nel momento in cui viene resa pubblica, cioè nel nostro caso, quando è chiaramente conoscibile nell'ambito di Internet.
L'accettazione dovrà avvenire nella forma richiesta dal proponente ed essere conforme alla proposta, perché altrimenti varrà come nuova proposta 1326 C.C.
La situazione è in parte cambiata con l'entrata in vigore del decreto legislativo del 22 maggio 1999 n° 185, il quale si applica ai contratti a distanza per tutelare i consumatori prevedendo la nullità di ogni contratto in contrasto con le sue disposizioni che devono essere sempre rispettate anche quando le parti decidono di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana.
Tale decreto prevede:
Un obbligo di informativa a carico del fornitore il quale deve mettere a conoscenza il futuro acquirente di tutte le modalità inerenti il contratto e la sua attuazione. Tale obbligo può essere anche assolto tramite apposite pagine web di transito obbligatorio situate prima di giungere alla conclusione dell'ordine.
Il consumatore al momento dell'esecuzione o prima deve ricevere conferma per iscritto o comunque su un apposito supporto duraturo tutte le informazioni.
Il consumatore può recedere dal contratto senza penalità e senza specificare il motivo se si avvale del diritto di recesso entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del bene ordinato, che diventano 3 mesi nel caso in cui il fornitore non abbia dato conferma scritta delle informazioni. Il diritto di recesso si esercita con l'invio di una comunicazione scritta alla sede del fornitore mediante raccomandata A/R. La comunicazione può essere mandata anche tramite fax, telex, e-mail , l'importante è che sia seguita entro le 48 ore successive dalla raccomandata A/R.
Il luogo di conclusione del contratto coincide con il luogo in cui si trova il proponente nel momento in cui ha notizia dell'accettazione.
Il contratto si conclude quindi nella sede del proponente se in tale sede egli ha avuto notizia dell'accettazione scaricando la posta.
Ma come bisogna comportarsi nel caso in cui il soggetto riceva l'accettazione mentre è in viaggio? In questa ipotesi il luogo di conclusione sarà quello dove si trova il server contenente la casella di posta elettronica del proponente.
La giurisprudenza si era espressa in tal senso riguardo alle proposte contrattuali trasmesse via fax ritenendo cioè che il luogo di conclusione del contratto era quello in cui si trovava il fax che riceveva l'accettazione.
Qualora il contratto sia stipulato tra soggetti collocati in stati diversi ove le singole parti del contratto sono regolate in modi diversi si dovrà fare riferimento alle norme di diritto internazionale privato, che stabiliranno quali saranno le normative applicabili e il giudice competente.
La Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e la legge 218 del 31/5/95 stabilisce che la legge applicabile a questi contratti è quella prescelta dalle parti nella stipulazione del contratto stesso, salva l'applicazione nel caso in cui tale scelta manchi della legge del paese dove il fornitore della prestazione ha la residenza abituale presumendo che tale sia il paese con il quale il contratto ha il collegamento più stretto.
Per quanto riguarda invece le controversie civili derivanti dall'applicazione del decreto del 22 maggio 1999 n° 185, il decreto stesso prevede la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore se ubicati nel territorio italiano.




LUOGO DELLE CAUSE TELEMATICHE


Il commercio elettronico sta conoscendo un grande sviluppo soprattutto grazie alla velocità e facilità con la quale è possibile concludere contratti. Tramite la Rete è possibile contattare i rivenditori o i clienti anche stando a casa e concludere acquisti e corrispettivi pagamenti con un semplice gesto dalla propria scrivania.
Tuttavia non è tutto semplice come sembra, soprattutto quando si incontrano problemi con il nostro acquisto, come nel caso sopracitato.
Infatti la possibilità di contrattare con persone a centinaia di Km di distanza da noi o addirittura in un altro stato senza bisogno di muoverci è affascinante ma anche problematico soprattutto da un punto di vista legale.
Uno dei problemi che si possono incontrare è quello dell'individuazione in caso di contenzioso del giudice competente e della legge da applicare alle diverse transazioni da noi compiute. Internet è infatti per sua natura uno strumento extra territoriale e diventa quindi difficile stabilire il luogo di conclusione di un contratto per poter poi applicare le norme del diritto privato internazionale.
Riguardo alla questione dell'individuazione del luogo fisico di conclusione delle cause telematiche c'è molta confusione in quanto la legislazione è ancora lacunosa.
Esistono in dottrina due linee di pensiero per la risoluzione di questo problema; una sostiene che il contratto debba considerarsi concluso nel luogo in cui il proponente ha scaricato la e-mail che contiene l'accettazione del contratto (cosa succederebbe però accettando questa soluzione se il proponente utilizzasse un portatile e si spostasse continuamente dalla sua sede fisica?).
La seconda linea sostiene che il luogo di conclusione del contratto sia quello in cui è collocato il server del sito con cui è stato stipulato il contratto.
Per quanto riguarda la giurisdizione applicabile bisogna considerare prima di tutto la legge n° 218 del 31 maggio 1995 la quale sostiene che "la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art, 77 c.p.c. e negli altri casi previsti dalla legge" , ritiene inoltre che "in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commmerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, .... allorchè il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno stato contraente".
Inoltre la convenzione di Bruxelles all'art. 5 stabilisce una regola fondamentale per il commercio internazionale e applicabile al commercio via Internet: sancisce che "il convenuto domiciliato in uno stato contraente, può essere citato in un altro stato contraente - in materia contrattuale - davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita".
La Suprema Corte a sezioni unite ha inoltre precisato che " il giudice italiano è competente in relazione alla domanda di pagamento del prezzo dei beni mobili venduti, da eseguirsi in Italia presso la sede del venditore"( Cass. sez.un., 28 ottobre 1993, n° 10704),.
Il giudice italiano è dunque competente secondo le seguenti condizioni:
quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 cpc ;
quando le parti hanno accettato la sua giurisdizione convenzionalmente per iscritto
quando lo straniero viene convenuto davanti a un giudice italiano e, nel primo atto difensivo non eccepisce il difetto di giurisdizione;
quando l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita in Italia;
quando vi sono più convenuti,e in Italia è domiciliato uno di essi;
quando si tratta di contratti conclusi da consumatori domiciliati in Italia e la conclusione del contratto sia stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità in Italia dove il consumatore ha compiuto gli atti necessari alla conclusione del contratto.
Bisogna inoltre ricordare che per quanto riguarda la legge applicabile su contratti telematici legge 218 del 31 maggio 1995 l'art.57 stabilisce che "le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980" la quale si ispira a due principi fondamentali:
il criterio della volontà delle parti, previsto dall'art.3, secondo cui "il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti, scelta che deve essere espressa o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze"
il criterio del collegamento più stretto, previsto dall'art.4, secondo cui "il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto".
Nel nostro caso quindi, in base a quanto precedentemente esposto, anche se il server si trova in USA, essendo il provider un suo concessionario in Italia la causa rientrerà nella giurisdizione italiana.
A sostegno di questa tesi c'è anche il fatto che l'obbligazione deve essere eseguita in Italia, dove probabilmente il nostro lettore, prima di concludere il contratto avrà visto una proposta specifica o una pubblicità e dove ha compiuto gli atti necessari allla conclusione del contratto.
Comunque è molto importante prima di concludere qualsiasi contratto telematico informarsi con il proponente circa il foro competente e la legge applicabile in caso di contenzioso e chiedere che questo sia espressamente previsto nel contratto, così facendo non avremo dubbi o sorprese.

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