IL COMMERCIO ELETTRONICO E GLI OBBLIGHI INFORMATIVI


Secondo quanto previsto dal d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, "Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali" l'operatore commerciale dovrà fornire (art. 5): l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di recesso; l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratta di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso. Al d.lgs. n. 50/92, tutt'ora in vigore, si è aggiunto il d.lgs. 22 maggio 1999, n. 185, "Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza".
Il decreto prevede che, prima della conclusione del contratto a distanza, il consumatore deve ricevere una serie di informazioni (art. 3): l'identità del fornitore e, ove sia previsto il pagamento anticipato, il suo indirizzo; le caratteristiche essenziali del bene o del servizio ed il relativo prezzo, comprensivo di tasse ed imposte; le spese di consegna; le modalità di pagamento e di consegna del bene o della prestazione del servizio; l'esistenza di un diritto di recesso o di esclusione dello stesso con la relativa tempistica; il costo di utilizzo della comunicazione a distanza, quando diverso dalla tariffa di base; la durata di validità dell'offerta e del prezzo; la durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
Atteso inoltre che, tramite la compilazione del form di acquisto, vengono raccolti dei dati personali dei consumatori, gli stessi, ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675, "Tutela delle persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", al momento della raccolta dovranno essere informati circa (art. 10): le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; le conseguenze di un eventuale rifiuto da parte del consumatore a conferire le informazioni richieste; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi. Oltre a queste notizie specifiche, gli interessati dovranno essere informati (art. 13) sui diritti loro spettanti in merito ai propri dati, che sinteticamente riguardano tanto la possibilità di avere una serie di informazioni circa le modalità e le persone titolari e responsabili del trattamento, quanto la possibilità di ottenerne, tra l'altro, la modifica, l'aggiornamento o la cancellazione.
Circa i dati identificativi dell'impresa, ritengo che in un sito di e-commerce debbano essere chiaramente indicati il nome e la denominazione o ragione sociale e la sede dell'operato commerciale, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero di partita Iva.
Sotto il profilo giuridico, l'indicazione di tali dati è genericamente disposta dal citato art. 3 del d.lgs. 185/1999.
Una loro specifica elencazione si può ottenere dalla lettura congiunta di due norme: il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", il quale prevede espressamente (art. 18) che, per le vendite televisive, "durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita Iva."; il d.lgs. 185/1999, che a titolo indicativo elenca, nell'allegato I, una serie di tecniche di comunicazione a distanza (tale è, ai fini della normativa in questione, "qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti") tra le quali sono comprese il teletext (microcomputer, schermo di televisione) con tastiera o schermo sensibile al tatto, la posta elettronica e, appunto, la televisione.
Per altro, norme meno recenti e più generali prescrivono l'indicazione di alcuni di questi dati negli atti, nella corrispondenza e comunque nella documentazione dell'impresa; si vedano, in tal senso, gli artt. 2199 e 2250 del Codice civile e, da un punto di vista fiscale ed a titolo di esempio, gli artt. 21 e 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto. Dal punto di vista commerciale, la cognizione dei dati identificativi dell'operatore commerciale consente al consumatore di fare le proprie scelte con maggior serenità e consapevolezza, soprattutto nel caso di realtà aziendali poco conosciute e di transazioni di non trascurabile importo. Ovviamente, con quanto descritto saranno soddisfatti i solo obblighi informativi relativi ad un sito di e-commerce; il venditore dovrà rispettare anche tutti gli obblighi sostanziali connessi con tale attività, consentendo, ad esempio, l'effettivo esercizio del diritto di recesso da parte di un consumatore insoddisfatto.


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