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Assessorato dell'Industria

 

L.R. 15 aprile 1994, n. 15 e successive

modificazioni e integrazioni

TESTO COORDINATO DELLE DIRETTIVE DI ATTUAZIONE
(Il testo originale soppresso è riportato barrato, il nuovo testo in corsivo)

Approvate con Decreto dell’Assessore dell’Industria n. 359 del 19.5.98 e modificate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 58/65 del 22.12.98 e con Decreto dell’Assessore dell’Industria n. 570 del 01.09.1999

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TITOLO I

Articolo 1

1. Le presenti Direttive di attuazione disciplinano l'intervento previsto dalla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la concessione alle imprese industriali di contributi in conto capitale su programmi di investimento.

2. Per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni attuative della legge 19 dicembre 1992, n. 488 previste dal relativo regolamento e sue successive modificazioni, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nelle presenti Direttive. L'Assessore regionale dell'Industria, ove necessario, provvede all'emanazione di circolari esplicative in materia.

3. Gli altri interventi previsti dalla L.R. n. 15/94 - concernenti partecipazioni minoritarie della SFIRS S.p.A. e prestiti partecipativi- sono disciplinati dall'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 e dalle relative Direttive di attuazione approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 49/27 del 28.12.1993 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

4. Gli interventi previsti dalla L.R. n. 15/94, concernenti la concessione di contributi in conto interesse alle imprese industriali, sono totalmente ricondotti agli interventi previsti dalla L.R. 28 aprile 1993, n° 21 e finanziati con le risorse stanziate per l'attuazione di quest'ultima.

 

Articolo 2

1. Il contributo in conto capitale previsto dalla L.R. n. 15/94 è concedibile nelle seguenti misure:

a) nelle Zone A dell'Obiettivo 1:

- 40% dell'investimento ammissibile.

b) nelle Zone B dell'Obiettivo 1:

- 40% fino a lire 15 miliardi di investimento;

- 30% sull'ulteriore quota di lire 15 miliardi e fino a lire 30 miliardi di investimento;

- 20% sulla quota eccedente lire 30 miliardi di investimento.

2. Le misure di aiuto di cui al comma 1 si applicano alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore delle presenti Direttive di attuazione. Alle domande presentate in data precedente continuano ad applicarsi le misure di aiuto previste nelle Direttive pre-vigenti.

3. Il predetto contributo in conto capitale è cumulabile con altre agevolazioni, purché l'ammontare degli aiuti alla singola impresa, per lo stesso programma di investimento, sia contenuto entro i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale per l'area in cui l'impresa è ubicata, calcolati in termini di intensità massima di aiuto.

 

Articolo 3

1. In tutti gli atti assunti ai sensi della L.R. 15/94 e delle presenti Direttive dall'Amministrazione regionale e dagli Istituti istruttori e gestori del fondo, gli importi sono espressi sia in lire che in ECU (in EURO) applicando il tasso di conversione lira/ECU (Lira/EURO) vigente alla data di assunzione del provvedimento.

 

Articolo 4

1. Possono beneficiare degli aiuti le piccole e medie imprese industriali, individuate come tali in conformità agli appositi requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, operanti nei seguenti settori di attività economica di cui alla classificazione ISTAT 1991:

- Sezione C;

- Sezione D;

- nonché le imprese fornitrici di servizi che siano ammissibili agli aiuti previsti dalla legge n. 488/1992.

2. Qualora i programmi di investimento delle imprese riguardino settori e classi di attività considerati "sensibili", o attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, si osservano, già in fase di istruttoria da parte dell'Istituto convenzionato, le limitazioni e le esclusioni derivanti dalla normativa comunitaria.

 

Articolo 5

1. Gli aiuti previsti possono essere concessi a fronte delle seguenti tipologie d'investimento:

a) costruzione di un nuovo impianto produttivo;

b) ampliamento: l'investimento che, prevedendo un incremento dell'occupazione, è diretto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti attuali e similari e/o a creare nello stesso stabilimento una capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi attuali;

c) ammodernamento: l'investimento diretto ad apportare innovazioni nell'impresa per conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi;

d) ristrutturazione: l'investimento diretto alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento tecnologico dell'impresa;

e) riconversione: l'investimento diretto a realizzare produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi da quelli attuali, attraverso la modificazione dei cicli produttivi esistenti;

f) riattivazione: l'investimento diretto a riprendere l'attività di un insediamento produttivo inattivo, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa, fermo restando che è escluso dagli aiuti l'acquisto degli insediamenti produttivi pre-esistenti;

g) trasferimento: l'investimento connesso al cambiamento della localizzazione degli impianti, per il quale, qualora non sia riconducibile a una delle precedenti tipologie, l'aiuto può essere concesso sul costo del progetto diminuito del valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati risultante da perizia giurata redatta da un tecnico abilitato; sono agevolabili le spese per eventuali demolizioni e rimozioni distruttive imposte dall'Amministrazione pubblica che ha ordinato la de-localizzazione.

2. Sono ammissibili all'aiuto le stesse voci di spesa ammissibili ai sensi del Regolamento di attuazione della legge n. 488/1992.

3. Sono agevolabili le spese ammissibili sostenute a partire dal giorno successivo alla data di chiusura del bando precedente a quello cui si riferisce la domanda, ad eccezione delle seguenti spese, che sono ammissibili a decorrere dai 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda: progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità e di VIA, oneri per concessioni edilizie e collaudi di legge, suolo aziendale e relative indagini geognostiche e sistemazioni.

4. In sede di prima applicazione delle presenti Direttive, il termine decorrente dal giorno successivo a quello di chiusura del bando precedente, contenuto nel comma precedente, si intende sostituito con il termine di 12 mesi antecedente alla data del primo bando, comunque non anteriore al 10 febbraio 1998.

 

Articolo 6

1. Ai fini della formazione delle graduatorie tra le domande ammissibili al contributo in conto capitale, si applicano gli indicatori previsti dal Regolamento di attuazione della legge n. 488/1992.

 

Articolo 7

1. Successivamente all'entrata in vigore delle presenti Direttive, con decreto dell'Assessore regionale dell'Industria, da pubblicarsi sul BURAS, sono accertate annualmente le risorse disponibili per le nuove domande e sono fissati, per un bando annuale o due bandi semestrali, i termini per la presentazione delle domande. Detti termini non saranno inferiori a 90 giorni. Di ciascun bando è dato, altresì, apposito "avviso" da pubblicarsi su più quotidiani a diffusione regionale e nazionale.

2. Le imprese interessate presentano, entro i termini fissati, la domanda di contributo ad uno degli Istituti istruttori convenzionati con la Regione. La domanda deve essere redatta su apposito modulo, reso disponibile presso gli Istituti istruttori convenzionati, compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla documentazione completa e dalle dichiarazioni richieste dall'Istituto istruttore.

3. Le imprese richiedenti devono, altresì, inviare una copia fotostatica del solo modulo di domanda compilato all'Assessorato regionale dell'Industria.

4. Qualora la domanda sia priva del business plan o dei dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, non è considerata valida ed è restituita dall'Istituto istruttore all'impresa richiedente, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, con specificate le ragioni della inammissibilità.

5. Qualora la domanda risulti incompleta di altri elementi, diversi da quelli sopra indicati, l'Istituto istruttore, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, ne richiede l'integrazione all'impresa, con specifica nota. La medesima impresa è tenuta ad adempiere alla richiesta entro i successivi 30 giorni lavorativi. Le domande risultate incomplete oltre detto termine si intendono a tutti gli effetti decadute e l'Istituto istruttore ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata e, per conoscenza, all'Assessorato regionale dell'Industria.

 

Articolo 8

1. L'Istituto istruttore registra in ordine cronologico le domande presentate, ed effettua l'istruttoria tecnico-economico-finanziaria, applicando gli indicatori di cui al precedente articolo 6, che deve essere portata a termine, per tutte le domande validamente presentate, entro 90 giorni lavorativi dalla data di chiusura del bando.

2. L'Istituto istruttore trasmette all'Assessorato regionale dell'Industria:

a) il prospetto generale delle domande risultate ammissibili al contributo in conto capitale, con l'attribuzione a ciascuna di esse del punteggio conseguito;

b) una sintetica risultanza dell'istruttoria svolta per ciascuna delle domande risultate ammissibili e per quelle non ammesse.

Gli atti predetti sono trasmessi dall'Istituto istruttore su supporto cartaceo ed informatico, secondo le specifiche tecniche indicate dall'Assessorato dell'Industria.

 

Articolo 9

1. L'Assessorato dell'Industria, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-economico-finanziaria effettuata dagli Istituti istruttori, predispone la graduatoria regionale delle domande ammesse al contributo in conto capitale, la quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è approvata con decreto dell'Assessore dell'Industria da pubblicarsi sul BURAS.

2. Successivamente, l'Assessore dell'Industria adotta i singoli decreti di concessione del contributo, secondo l'ordine della graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse disponibili e trasmette il provvedimento di concessione all'Istituto gestore del fondo e all'impresa beneficiaria. Comunica altresì le motivazioni dell'esclusione alle imprese non ammesse all'aiuto che avevano presentato la documentazione completa all'istruttoria.

3. Il provvedimento di concessione dovrà prevedere per l'impresa beneficiaria l'assunzione dei seguenti obblighi, pena la revoca del contributo e conseguente rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento stesso:

1) l'impegno a non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione dell'Assessorato per un periodo di almeno 5 anni dalla data di erogazione delle agevolazioni, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni e per un periodo di almeno 10 anni, dalla data anzidetta, le opere edilizie oggetto di agevolazioni;

2) l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;

3) l'obbligo di ultimare l'iniziativa entro 36 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento, salvo proroga di sei mesi da concedersi una sola volta per provati motivi da parte dell'Assessorato.

 

Articolo 10

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura non superiore a cinque, a richiesta dell'impresa proponente; ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché brevetti e licenze e macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti nello stabilimento.

2. In corrispondenza alla richiesta di erogazioni per stati di avanzamento potranno essere effettuati dall'Istituto istruttore specifici controlli delle opere eseguite e/o dei brevetti e licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature presenti nello stabilimento, sulla base della documentazione tecnica fornita e della dichiarazione, sostitutiva dell'atto notorio, dell'imprenditore o del legale rappresentante della società, che attesti sia l'importo delle opere, dei brevetti, delle licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti, sia che le ditte fornitrici non hanno acquisito, né acquisiranno su macchinari, impianti ed attrezzature da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riservato dominio. Ai fini delle erogazioni parziali si prescinderà dall'acquisizione della documentazione di spesa quietanzata; documentazione che comunque sarà presentata unitamente a quella finale per l'erogazione a saldo. Ove ne venga fatta espressa e motivata richiesta dall'imprenditore, si potrà procedere all'erogazione delle agevolazioni a fronte di fatture di acconto quietanzate per macchinari, impianti ed attrezzature di particolare complessità in corso di costruzione presso i fornitori.

3. L'Istituto istruttore eroga per ogni stato di avanzamento il 90% della quota di contributo in conto capitale riferibile allo stesso stato di avanzamento in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, potrà essere liquidato il 10%.

4. La documentazione finale di spesa per l'erogazione a saldo del contributo in conto capitale deve consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato o in copia autenticata.

5. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.

6. Sempre che ne venga fatta esplicita richiesta, la spesa può essere documentata con elenchi di fatture o di altri titoli, al netto dell'IVA, riportanti le componenti tecniche ed economiche della spesa.

7. Gli elenchi, previsti nel comma precedente, debbono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'imprenditore o del rappresentante legale della società, controfirmata dal presidente del collegio sindacale ove presente, attestante che le spese ed i costi esposti riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti relativi all'impianto oggetto della domanda di contributo, che le forniture sono state pagate a saldo, che i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature sono "nuovi di fabbrica" ed inoltre la conformità degli elenchi ai documenti originali. Qualora venga consentita tale procedura si prescinderà dalla acquisizione della documentazione di spesa quietanzata.

8. Nel caso l'impresa beneficiaria costruisca in proprio impianti o macchinari, produrrà commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione.

 

Articolo 11

1. La prima erogazione del contributo, pari a non più del 30% del totale, può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Fondo. L'anticipazione opera anche per le operazioni realizzate con il sistema della locazione finanziaria, purché risulti stipulato il relativo contratto. L'anticipazione si recupera con la successiva tranche di contributo e contestuale estinzione della garanzia fidejussoria.

 

Articolo 12

1. Per le operazioni effettuate in leasing, il contributo verrà erogato in quote semestrali, previo accertamento dell'avvenuto pagamento dei canoni relativi al periodo. Le modalità di erogazione del contributo saranno le seguenti:

a) una prima quota verrà corrisposta previa attestazione del pagamento del macrocanone relativo al contratto di leasing ammesso a beneficiare delle agevolazioni. L'entità della prima quota non potrà superare quella del macrocanone e, comunque, dovrà essere inferiore al 10% del contributo complessivamente spettante;

b) la restante quota verrà ripartita linearmente in un numero di semestralità pari a quelle previste per l’erogazione delle agevolazioni in conto interessi ed erogate contestualmente con queste ultime. Le quote semestrali di contributo verranno incrementate degli interessi, calcolati al tasso di tesoreria regionale, sulle somme di volta in volta ancora da erogare.

Articolo 13

1. Per l'erogazione a saldo del contributo in conto capitale l'impresa beneficiaria dovrà altresì produrre, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa, salvo proroga per eccezionali provati motivi concessa dall'Assessorato, apposita relazione di collaudo a firma di un ingegnere iscritto all'albo professionale regionale dei collaudatori un tecnico iscritto all’albo professionale dei collaudatori, purchè abilitato in relazione alle categorie di opere da collaudare, attestante la funzionalità dell'impianto, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la capacità produttiva dell'impianto, l'osservanza delle norme antinquinamento e di quelle relative all'uso del territorio.(Comma modificato con Decreto dell Assessore dell'Industria N.570 del 01.09.99)

2. L'Istituto istruttore gestore del fondo, dopo aver accertato l'ammissibilità e congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica di cui sopra, procede alla erogazione a saldo del contributo in conto capitale o all'eventuale recupero totale o parziale del contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi semplici, calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.

3. Le variazioni sostanziali apportate ai progetti in corso di istruttoria o in corso d'opera dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame dell'Istituto istruttore e approvate dall'Assessore dell'Industria.

 

Articolo 14

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione determina la revoca da parte dell'Assessore dell'Industria del contributo e l'avvio della eventuale procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.

 

TITOLO II

 

Articolo 15

Norme transitorie concernenti le domande pervenute entro il 9.2.1998.

1. Relativamente alle domande di contributo in conto capitale pervenute all'Assessorato dell'Industria sino alla data del 9 febbraio 1998, le direttive di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n° 26/72 del 18/6/1996, n° 30/3 del 25/7/1997 e n° 53 del 30/12/1997 sono modificate dalle disposizioni contenute nei successivi commi.

2. Le domande predette sono, dallo stesso Assessorato dell'Industria, avviate all'istruttoria tecnico-economico-finanziaria presso gli Istituti convenzionati, entro 15 giorni dalla data di approvazione delle presenti Direttive.

3. Ciascuna domanda è trasmessa all'Istituto istruttore opzionato dall'impresa proponente. Le domande che non rechino opzione sono ripartite in parti uguali tra gli Istituti convenzionati.

4. Entro sette giorni dal ricevimento delle domande, gli Istituti istruttori richiedono alle imprese interessate la documentazione completa e le dichiarazioni necessarie per l'istruttoria. Le stesse imprese sono tenute ad adempiere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è considerata decaduta a tutti gli effetti e l'Istituto istruttore ne dà tempestiva comunicazione all'impresa interessata ed all'Assessorato dell'Industria.

5. Gli Istituti convenzionati effettuano l’istruttoria entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa e trasmettono le risultanze all’Assessorato dell’Industria, con la documentazione necessaria per la formazione delle graduatorie regionali di ammissibilità per trimestri. Gli Istituti convenzionati effettuano l’istruttoria entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa e trasmettono le risultanze all’Assessorato dell’Industria.(Comma sostituito con D.G.R. n.58/65 del 22.12.98 )

6. L’Assessore dell’Industria predispone le graduatorie delle domande ammesse, per trimestri, sulla base dei criteri e dei parametri specificati nella deliberazione della Giunta regionale n.30/3 del 25.7.1997. Le graduatorie, su conforme deliberazine della Giunta regionale, sono approvate con decreto dell'Assessore dell'Industria. Lo stesso Assessore provvede ad emanare i decreti di concessione dei contributi, in ordine di graduatoria e sulla base delle complissive disponibilità finanziarie accertate. L’Assessore dell’Industria provvede ad emanare i decreti di concessione dei contributi.(Comma sostituito con D.G.R. n.58/65 del 22.12.98)(L'adozione de tali provvedimenti avviene con Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Industria, ai sensi dell'art.8 comma 3 della L.R. 13.11.98 n.31)

7. Successivamente al ricevimento delle domande, di cui al precedente comma 2, gli Istituti istruttori trasmettono mensilmente all'Assessorato dell'Industria, con riferimento all'ultimo giorno di ogni mese, un prospetto con l'indicazione:

a) delle domande integrate della documentazione completa;

b) delle domande decadute;

c) dello stato degli impegni, dei pagamenti e delle disponibilità a valere sull'apposito fondo;

d) delle esigenze di cassa nell'anno in corso in relazione agli impegni già assunti;

e) delle esigenze di cassa nell'anno in corso in relazione ad impegni che si prevede di assumere.

8.  I contributi possono essere concessi dall'Assessore dell'Industria per un importo complessivo pari alle accertate disponibilità complessive di cassa maggiorate di un terzo.(Vedi nota5)

9La relazione di collaudo, di cui all’art.15 delle Direttive approvate con D.G.R. n. 26/72 del 18.6.96, può essere redatta da un qualsiasi tecnico iscritto all’Albo professionale dei collaudatori, purché abilitato in relazione alle categorie di opere da collaudare. (Comma aggiunto con Decreto dell'Assessore  dell'Industria n.570 del 01.09.99)

 

 

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