IL NUOVO "CODICE DEONTOLOGICO DEL FARMACISTA" ED IL NUOVO "REGOLAMENTO DELLA PUBBLICITA' DELLA FARMACIA"

dalla Homepage del FANTI

CODICE DEONTOLOGICO DEL FARMACISTA

Premessa

Il Codice Deontologico raccoglie i principi e le norme che tutti i farmacisti iscritti all'Albo sono tenuti ad osservare a tutela della dignità e del decoro professionale.

Articolo 1

Il farmacista deve:
1) Esercitare la propria attività professionale in sede appropriata alla dignità e al decoro della qualità di sanitario.
2) Svolgere il ruolo di educatore sanitario tenendo sempre presente i diritti del malato ed il rispetto della vita.
3) Essere sempre attento e sensibile alle necessità sociali e sanitarie che possono manifestarsi nell'espletamento della sua professione.
4) Tenere sempre una condotta consona al proprio ruolo tale da non portare in nessun caso discredito alla professione.
5) Aggiornare costantemente le proprie conoscenze scientifiche.
6) Rispettare gli indirizzi di natura professionale enunciati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e dall'Ordine di appartenenza.

Rapporti con i Maestri e con i Tirocinanti

Articolo 2

Il farmacista é tenuto al rispetto di coloro che gli furono maestri. Il farmacista accoglie tirocinanti pre o post-lauream impartendo loro le necessarie istruzioni tecniche e costituendo esempio morale oltre che professionale.

Rapporti con i Cittadini

Articolo 3

Il farmacista, in qualsiasi atto professionale e comunque nell'attività di consiglio, negli ambiti previsti dalla legge, e nello svolgere la sua Arte, deve sempre agire secondo scienza e coscienza. Il farmacista deve usare cortesia e disponibilità verso i cittadini, prestare il soccorso consentito dalla Legge e suggerito dai sentimenti dell'umana solidarietà. Il farmacista dovrà tenere presente che la sua professione sarà sempre tesa a tutelare lo stato di salute dei pazienti, intesa questa come condizione di benessere fisico e psichico.

Articolo 4

Il farmacista é tenuto a dare opportune delucidazioni circa il contenuto, l'attività terapeutica, la posologia, le modalità e i tempi di somministrazione, le controindicazioni, gli effetti collaterali, le incompatibilità di qualunque natura dei medicinali dispensati; inoltre deve consigliare quelle norme igienico-alimentari indispensabili per il corretto evolvere della terapia e per il mantenimento dello stato di salute.

Articolo 5

Il farmacista deve, nell'espletamento della professione, creare le condizioni per potere dare consigli e suggerimenti ai cittadini in maniera riservata.

Rapporti con i Medici, i Veterinari ed altri Sanitari

Articolo 6

Il farmacista nell'esercizio della professione e nell'interesse dei pazienti, deve attenersi al principio del rispetto reciproco e della salvaguardia delle specifiche competenze nei confronti degli altri sanitari.

Articolo 7

Il farmacista deve sempre mettere a disposizione dei colleghi il frutto della sua ricerca e delle proprie esperienze e deve comunque favorire l'incontro con altri sanitari al fine di un reciproco scambio di conoscenze ed informazioni.

Articolo 8

Il farmacista deve astenersi dal criticare l'operato degli altri sanitari e, in caso di osservazioni riguardante una prescrizione, é tenuto a rivolgersi direttamente al sanitario prescrivente.

Articolo 9

IL farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità in favore di professioni, arti e strutture sanitarie.

Articolo 10

Nei rapporti con gli altri sanitari non deve sussistere interesse economico reciproco per cui il farmacista non può incentivare, in alcuna forma, le prescrizioni mediche o veterinarie.

Rapporti professionali con i Colleghi

Articolo 11

I rapporti del farmacista con i colleghi devono essere improntati alla massima correttezza e cordialità nello scrupoloso rispetto dei ruoli, ambiti di competenza e sfere di interesse. Eventuali divergenze e controversie vanno risolte attraverso contatti diretti e, in caso di esito negativo, sottoposte alla valutazione dell'Ordine Professionale.

Articolo 12

Il titolare o direttore di farmacia deve vigilare sull'attività e sul comportamento dei propri collaboratori instaurando, nei confronti dei colleghi, un rapporto che favorisca la collaborazione professionale.

Articolo 13

E' riprovevole e particolarmente censurabile qualsiasi azione di sleale concorrenza tendente all'accaparramento della clientela. Sono da considerarsi sleali, azioni quali il mancato rispetto delle norme sugli orari e turni di servizio, di riposo e di ferie, l'esposizione errata dei cartelli riportanti le farmacie aperte di turno, praticare sconti sui medicinali, non i riscuotere i tickets previsti, l'utilizzo dei mezzi tendenti ad esaltare il proprio operato e / o denigrare l'operato professionale dei colleghi.

Articolo 14

Al Farmacista é vietato organizzare forme di accaparramento delle ricette presso ambulatori medici o veterinari e presso ogni altra struttura, le quali realizzino azioni di concorrenza sleale altamente riprovevoli. Il titolare o direttore di farmacia, a particolari condizioni e per particolari soggetti, può aderire ad iniziative generalizzate di consegna dei medicinali a domicilio, sempre che esse abbiano avuto l'assenso dell'Ordine di appartenenza.

Segreto Professionale

Articolo 15

Il farmacista é tenuto a mantenere il segreto professionale su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza per ragione della sua attività.

Rapporti con Autorità ed Enti Sanitari

Articolo 16

Il farmacista, atteso il suo ruolo di operatore sanitario, collabora con le autorità coadiuvandole nel raggiungimento dei loro obiettivi e partecipa ad iniziative di educazione sanitaria, farmacovigilanza, prevenzione, difesa dell'ambiente e protezione civile. Il farmacista deve intrattenere, con i colleghi che esercitano la professione nell'ambito della Pubblica Amministrazione, rapporti di collaborazione nel rispetto dei propri ruoli e nella consapevolezza di essere, a parità di dignità professionale, parte integrante del sistema sanitario nazionale. Il farmacista partecipa alle iniziative promosse dalle Istituzioni, dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e dall'Ordine Provinciale, al fine del miglioramento del servizio e dell'immagine della professione. Il farmacista partecipa alla vita del proprio Ordine Professionale.

Della Farmacia

Articolo 17

Il farmacista esercente in farmacia é tenuto ad indossare il camice bianco sul quale sia visibile il distintivo professionale adottato dalla Federazione Nazionale deli Ordini dei Farmacisti e distribuito dall'Ordine Professionale. IL distintivo professionale può essere utilizzato solo dagli iscritti all'Albo che esercitano la professione nelle strutture pubbliche o private ove é prevista la figura del farmacista.

Articolo 18

Il titolare o direttore della farmacia deve curare che l'esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia é chiamata a svolgere nella società, tenendo sempre presente la sua natura di presidio sanitario.

Articolo 19

Il titolare o direttore della farmacia deve curare che qualsiasi forma di pubblicità presente nel proprio esercizio sia legittima e conforme all'etica professionale oltre che alla normativa vigente.
Il farmacista qualora venga a conoscenza di pubblicità che non risponda ai criteri sopra annunciati ne darà segnalazione all'Ordine di appartenenza.
Non é consentita al farmacista alcuna pubblicità relativa al proprio esercizio e / o attività professionale che non sia conforme alle norme del Regolamento di disciplina della pubblicità formulato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti.(*)

(*) Il riferimento al Regolamento di disciplina della pubblicità darà definito a seguito dell'approvazione del Regolamento stesso.

Articolo 20

Il titolare o direttore della farmacia deve astenersi dall'allestire vetrine che diano un'immagine non consona al ruolo primario di presidio sanitario che ogni esercizio farmaceutico é chiamato, per legge, a svolgere.

Articolo 21

Il farmacista deve respingere, con cortesia ma fermamente, le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.
Il farmacista deve, inoltre, rifiutarsi di dispensare medicinali non registrati ancorchè prescritti su ricetta medica.

Articolo 22

In caso di prescrizione dubbia o incongrua il farmacista é tenuto a prendere contatti con il medico o veterinario prescrittore prima della spedizione della ricetta, in forma riservata ed in spirito di collaborazione; se ciò non é possibile, deve invitare il richiedente a consultare il sanitario prescrittore.

Articolo 23

Nell'attività di vendita del parafarmaco il farmacista ha l'obbligo di far prevalere sempre l'immagine professionale della farmacia.

Dell'attività professionale nell'industria farmaceutica

Articolo 24

Il farmacista che esercita la propria attività nell'industria farmaceutica deve agire tenendo presente che il medicinale ha come unico obiettivo il ripristino ed il mantenimento dello stato di salute.
Egli deve segnalare all'Ordine di appartenenza ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia.
Il farmacista informatore scientifico sul farmaco, oltre ai compiti specifici della propria attività, estenderà i propri contatti con i colleghi operanti in farmacie ospedaliere e in farmacie pubbliche o private al fine di promuovere un costante aggiornamento di questi ultimi sulle conoscenze delle nuove molecole e dei nuovi medicinali e quindi sui progressi delle terapie.

Dell'attività professionale in ospedale e sul territorio

Articolo 25

Il farmacista che esercita la professione nelle strutture pubbliche ospedaliere e del territorio deve agire su un piano di pari dignità ed autonomia con gli altri sanitari e colleghi con i quali deve instaurare rapporti di costruttiva collaborazione professionale nel rispetto dei reciproci ruoli.
Nei rapporti con i colleghi o con gli altri operatori sanitari di farmacie pubbliche o private deve favorire lo scambio di tutte quelle informazioni che possono consentire la realizzazione di un'assistenza farmaceutica adeguata alle necessità sanitarie del tempo e dei luoghi in cui si opera.

Dell'attività professionale nell'ambito della distribuzione intermedia

Articolo 26

Il farmacista che opera nella distribuzione intermedia é tenuto al rispetto dei limiti posti ai suoi compiti da disposizioni di legge e dal ruolo chiamato a svolgere. In particolare deve astenersi dal cedere, al pubblico e a soggetti non autorizzati all'acquisto diretto, prodotti la cui vendita é riservata per legge al farmacista in farmacia.

Delle infrazioni al Codice deontologico

Articolo 27

(*) E' fatto obbligo agli Ordini di divulgare e far rispettare le disposizioni contenute nel presente Codice deontologico e nel Regolamento di disciplina della pubblicità della farmacia, che ne costituisce parte integrante.
(*) Gli iscritti all'Albo Professionale sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente Codice deontologico e del Regolamento di disciplina della pubblicità della farmacia.
(*) Ogni infrazione al presente Codice deontologico così come al Regolamento di disciplina della pubblicità della farmacia, é valutata sotto il profilo disciplinare dal Consiglio Direttivo dell'Ordine.

 (*) Il riferimento al Regolamento di disciplina della pubblicità sarà definito a seguito dell'approvazione del Regolamento stesso.
 
 


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