Dalle pagine del fanti

REGOLAMENTO DELLA PUBBLICITA' DELLA FARMACIA

PREMESSA

A) SCOPO DEL REGOLAMENTO DELLA PUBBLICITA'

Il Regolamento della pubblicità ha lo scopo di assicurare che la pubblicità venga realizzata come servizio per l'informazione del pubblico, con speciale riguardo alla sua influenza sull'utente.
Il Regolamento individua le attività in contrasto con le finalità suddette.
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento permane l'obbligo del farmacista a conformare il proprio comportamento ai principi di correttezza professionale.

B) DEFINIZIONI

Agli effetti del Regolamento il termine "pubblicità" comprende ogni comunicazione relativa a prodotti o servizi quali che siano i mezzi utilizzati.
Il termine "prodotto" comprende qualsiasi oggetto della comunicazione pubblicitaria e si intende perciò esteso anche al servizio, metodo, trattamento e simili.
Il termine "messaggio" comprende qualsiasi forma di presentazione al pubblico del prodotto e si intende perciò esteso anche all'imballaggio, alla confezione e contenitori in genere.
Il termine "utente" comprende ogni persona cui é indirizzato il messaggio pubblicitario o che sia suscettibile di riceverlo.

ART. 1

E' vietata la pubblicità riferita alla capacità professionale del singolo farmacista espressa mediante qualsiasi mezzo.
E' vietato ogni atto di propaganda volto alla sollecitazione della domanda di medicinali con o senza obbligo di prescrizione medica o veterinaria, compresi i medicinali per automedicazione, al dà. fuori della pubblicità autorizzata dal Ministero della Sanità.
La pubblicità dei prodotti parafarmaceutici, venduti sulla base dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia o su autorizzazione comunale al commercio, é consentita nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente. E' comunque vietato associare in comunicati commerciali ed in iniziative promozionali ai prodotti parafarmaceutici ovunque pubblicizzati la ragione sociale e la ditta della farmacia, il nome del farmacista e l`indirizzo della farmacia.
E' vietato ogni atto di propaganda o comunque promozionale volto all'accaparramento della clientela.

ART. 2

Ai fini del rispetto del diritto dei cittadini ad essere informati, é consentito, nei limiti e secondo le modalità di seguito stabiliti, rendere noti al pubblico dati ed elementi conoscitivi, veritieri e corretti, relativi ai servizi prestati, alle attività svolte, ai reparti presenti nella Farmacia.
Il complesso delle informazioni, e ciascuna di esse che possono essere fornite esclusivamente all' interno della farmacia, devono rigorosamente essere esenti da enfatizzazioni e ottenute mediante aggettivazioni, immagini, simboli, diciture e qualunque altro mezzo, avendo riguardo in particolare alla esclusione di comparazioni e del vanto di risultati conseguibili.
E' consentita ed auspicabile l'assunzione di iniziative aventi per scopo la promozione di campagne di. prevenzione e di educazione sanitaria.

ART. 3

Gli annunci informativi di cui al precedente articolo, possono essere diffusi al pubblico esclusivamente mediante i seguenti mezzi di comunicazione:
a) Insegne
Salvo specifiche norme derivanti da leggi, regolamenti e ordinanze, l'insegna della Farmacia deve riportare la dicitura FARMACIA accompagnata o meno dalla ragione sociale, da simboli storici e professionali. Possono essere esposte in maniera distinta indicazioni riferite all'esistenza in Farmacia di particolari reparti. Le insegne a bandiera in forma di croce inserite sulla facciata e comunque sull'edificio della Farmacia sono obbligatorie.
b) Cartelli indicatori anche in forma di freccia direzionale:
potranno contenere soltanto nome, ragione sociale della Farmacia, indirizzo, recapito telefonico, distanza, simbolo distintivo professionale e saranno installati esclusivamente nell'ambito territoriale della sede farmaceutica di pertinenza prevista in Pianta Organica.
c) Annuari, elenchi telefonici, pagine gialle, guide cittadine, guide sanitarie.
I testi devono essere stampati escludendo qualunque differenziazione tipografica tra le diverse Farmacie, e possono recare solo indicazioni relative al nome, alla ragione sociale, all'indirizzo, al recapito telefonico e agli orari di apertura della Farmacia. Le inserzioni non devono contenere riquadri o sottolineature, ne' grafici, disegni, figure o simboli particolari. Sugli elenchi telefonici l'inserzione può essere effettuata esclusivamente nel Comune di ubicazione della Farmacia.
d) Carta da banco, buste, sacchetti, portalibretti, contenitori in genere e calendari:
potranno contenere soltanto nome, ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico, orari di apertura e indicazioni riferite all'esistenza in farmacia di particolari reparti.
e) Sistemi audiovisivi ed informatici.
Essi possono essere ubicati esclusivamente all'interno della Farmacia, salvo che non indichino i turni di apertura delle Farmacie limitrofe, nel qual caso potranno contenere soltanto nome, ragione sociale della Farmacia, indirizzo, recapito telefonico, orari di apertura, indicazioni riferite all'esistenza in Farmacia di particolari reparti e comunque informazioni sanitarie di pubblico interesse.
I farmacisti possono distribuire al pubblico in Farmacia pubblicazioni di carattere sanitario e documentazione relativa al servizio sanitario sulle quali potranno essere riportati esclusivamente nome, ditta, ragione sociale, indirizzo e recapito telefonico della singola farmacia.

ART. 4

In qualsiasi tipo di informazione diffusa tramite mass-media, che indirettamente possa avere effetti promozionali della Farmacia e del Farmacista (interviste, dichiarazioni, servizi giornalistici, rubriche, cronache, resoconti di convegni e manifestazioni, articoli o trasmissioni tecnico-scientifiche), la presenza o la citazione del professionista deve rispettare i limiti della pura comunicazione di notizie obiettive, esclusa ogni enfatizzazione o comparazione dell' attività svolta.
E' vietata in tali occasioni l'indicazione dell'indirizzo della Farmacia o elementi che comunque ne possano permettere l'individuazione.

ART. 5

E' tassativamente vietata l'esposizione di qualunque comunicazione relativa alla singola Farmacia negli studi,ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie in genere.
E' altresì tassativamente vietata l'esposizione nella Farmacia di qualsiasi comunicazione relativa a studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie in genere.
In entrambi i casi previsti nei commi precedenti, é consentita la sola esposizione di cartelli esposti in forza di accordi intercategoriali finalizzati a fornire un servizio alla cittadinanza.
La Farmacia non può autorizzare ne' consentire la menzione della propria ragione sociale in comunicati commerciali di aziende.

ART. 6

Sono consentite comunicazioni relative a campagne di prevenzione o di educazione sanitaria stabilite dallo Stato o dalla Regione o da un Ente pubblico competente in materia sanitaria o dalle Organizzazioni dei Farmacisti, ovvero da queste ultime comunque patrocinate, e le comunicazioni aventi carattere di urgenza a tutela della salute pubblica ed incolumità.

NORMA TRANSITORIA

Per le pubblicità non conformi al presente Regolamento, per le quali siano stati stipulati contratti, é consentita la prosecuzione sino al 31 dicembre 1996 a condizione che sia comunicata all'Ordine professionale, a mezzo raccomandata a.r., la disdetta del contratto stesso entro il 30 giugno 1996.
Le altre pubblicità non conformi al presente Regolamento dovranno essere eliminate entro il 31 dicembre 1996. 


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