Movimento  di difesa del cittadino

             Sede per i Comuni Vesuviani

 


                 RC AUTO

ISTRUZIONI PER L'USO 

NUOVI DIRITTI E NUOVI STRUMENTI DI TUTELA PER I CONSUMATORI

Caro Consumatore,

Sono queste le novità introdotte dalla legge n. 57 del 4 marzo 2001, in vigore dal 4 aprile scorso, che, anche grazie al lavoro svolto dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e dalle Associazioni che ne fanno parte, fissa principi importanti e nuovi strumenti di tutela.

IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E ALLA TRASPARENZA 

abbiamo il diritto di prendere visione dei premi annuali di riferimento praticati dalle compagnie di assicurazioniche sono disponibili a partire dall'11 aprile presso il sito del Ministero dell'industria, nelle pagine del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;

abbiamo il diritto di conoscere presso ogni agenzia di assicurazione e nei siti Internet delle compagnie, sia i premi di riferimento che letariffe e le condizioni di polizza riguardanti auto, moto, ciclomotori, autocarri e natanti;

abbiamo il diritto di ricevere dalla compagnia assicuratrice, con almeno 60 giorni di anticipo, la comunicazione di eventuali variazioni dei premi annuali di riferimento con la possibilitàcomunque di dare disdetta fino a trenta giorni prima dalla data di scadenza indicata in polizza; in mancanza di tale comunicazione abbiamo il diritto al rinnovo della polizza alle stesse condizionidella precedente;

se la compagnia assicuratrice ci chiede un aumento del prezzo del premio superiore all'1,7% (tasso programmato di inflazione per il 2001) rispetto a quello dell'anno precedente, oltre agli aumenti a seguito di eventuali sinistri, abbiamo il diritto di dare disdetta, senza preavviso e senza penale, con raccomandata o anche a mezzo fax fino al giorno prima della scadenza del contratto.

 Ricordiamoci che in caso di nostra disdetta all'ultimo momento, non si è più coperti per quei 15 giorni di tolleranza solitamente concessi dalle polizze con tacito rinnovo per i pagamenti oltre la scadenza.

I PREMI ANNUALI DI RIFERIMENTO 

Cosa sono:

Con la legge n. 57/2001 gli utenti assicurativi dispongono di un nuovo strumento per orientarsinella scelta della polizza RC auto. Ogni impresa di assicurazione dovrà, infatti, rendere pubblici i listini, provincia per provincia, relativi a nove profili-tipo di assicurato cui corrispondono altrettanti premi annuali di riferimento.

Cosa fare:

Quando si decide di stipulare una polizza assicurativa, la prima cosa da fare, perciò, è capire quale delle nove tipologie di utente, si avvicina maggiormente alle nostre esigenze.

Una volta individuato il nostro profilo di riferimento, si può effettuare il confronto tra le offerte delle varie compagnie assicurative per scegliere quella ritenuta più conveniente. A questo punto si chiede alla compagnia stessa il preventivo personalizzato.

Dove troviamo i premi annuali di riferimento:

sul sito del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, attualmente pressowww.minindustria.it, a partire dall’11 aprile;

presso il portale consumatori www.tuttoconsumatori.it;

presso tutte le agenzie di assicurazione presenti sul territorio a partire dal 4 luglio prossimo,unitamente alle condizioni di polizza.

COMPARARE E SCEGLIERE TRA LE DIVERSE POLIZZE 

Ricordiamoci che è obbligatoria solo 1'assicurazione per la responsabilità civile, mentre è facoltativa quella relativa al furto e all'incendio.

Per confrontare la polizza che abbiamo già sottoscritto con i profili di riferimento, ricordiamoci di scorporare dal premio pagato 1'eventuale costo di altre garanzie assicurative ( incendio, furto, etc.).

Facciamoci fare dei preventivi scritti che tengano sempre conto delle nostre caratteristiche personali (età, sesso, provincia di residenza, classe di merito derivante dalla propria attestazione dello stato di rischio, massimale dl rischio; alimentazione veicolo, potenza veicolo, anzianità patente, età del veicolo).

Valutiamo con attenzione le principali voci del contratto che ci viene proposto, e confrontiamole con proposte analoghe.

Quando chiudiamo il rapporto contrattuale con una compagnia assicuratrice pretendiamo il rilascio dell'attestato di rischio che documenti la nostra classe di merito che ci sarà utile al momento di stipulare un nuovo contratto con altra compagnia.

AL MOMENTO DI SCEGLIERE NON ACCONTENTIAMOCI SOLO DEL MINOR PREZZO: LEGGIAMO E CONSIDERIAMO ANCHE LE GARANZIE

E’ fondamentale esaminare le condizioni della polizza e le garanzie contenute per poter valutare il rapporto qualità/prezzo. Dobbiamo verificare dunque in particolare:

le clausole di esclusione e rivalsa con le quali la compagnia può chiederci il rimborso di quanto pagato per i danni derivanti da un incidente (es. quando il titolare della polizza ha la patente scaduta o 1'automobile non è stata revisionata o ha il motore modificato, ecc.);

le clausole di franchigia con le quali la compagnia pone a carico dell'assicurato il risarcimento del danno derivante da sinistri; ma fino ad una certa cifra ( es.500.000 lire);

il massimale assicurativo, che per legge non può essere inferiore al miliardo e mezzo, ma che può essere aumentato su nostra richiesta con una modesta spesa in più;

 le eventuali garanzie aggiuntive che restano una nostra scelta (furto e incendio,traino, ecc.).

SEGNALIAMO I COMPORTAMENTI SCORRETTI PER MIGLIORARE IL SERVIZIO 

Difendiamoci da eventuali comportamenti scorretti da parte delle compagnie di assicurazioni, segnalando all'Isvap (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni - www.isvap.it - Via del Quirinale, 21   00187 ROMA) ed alle Associazioni dei consumatori i casi in cui una compagnia:

rifiuta di stipulare la polizza assicurativa RC Auto;

aggira questo obbligo proponendo polizze con premi annuali d'importo eccezionalmente elevato, come accade spesso per i contratti offerti ai giovani neo-patentati; 

dà disdetta della polizza assicurativa perché il consumatore, non avendo avuto incidenti, ha   raggiunto la prima classe di merito (e ha così maturato un premio annuale molto basso);

propone la stipula della RC Auto subordinandola alla stipula di altri contratti assicurativi (es. incendio e furto, polizze sulla vita, ecc.);

 rifiuta la consegna dell'attestato di rischio.

Teniamo presente che in caso di rifiuto e di elusione dell'obbligo di assicurazione,1'Isvap può infliggere multe anche molto pesanti per ogni violazione alla legge ed anche revocare alla compagnia l'autorizzazione ad esercitare 1'attività nel ramo RC auto.