Norme sportive antidoping Documento tecnico attuativo del Programma Mondiale Antidoping WADA
APPROVATO
DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL C.O.N.I.
PREAMBOLO Il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) è
l'Organizzazione antidoping nazionale (NADO) riconosciuta da WADA.
TITOLO I Di seguito vengono riportati dal
Codice WADA la definizione di doping, le circostanze ed i comportamenti
che costituiscono la violazione del Regolamento antidoping, la Lista
delle sostanze vietate e dei metodi proibiti, l'uso terapeutico. Art. 1 1.1. Il
doping è contrario ai principi di lealtà e
correttezza nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello
sport, alla sua funzione di valorizzazione delle naturali
potenzialità fisiche e delle qualità morali degli
atleti. 1.2. La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker in un campione biologico dell'atleta. 1.2.1.
Ogni atleta deve personalmente assicurarsi di non assumere alcuna
sostanza vietata. Gli atleti sono ritenuti responsabili dell'assunzione
di qualsiasi sostanza vietata, nonché dei relativi
metaboliti o marker rinvenuti nei loro campioni biologici. Pertanto,
per l'accertamento di una violazione antidoping ai sensi del precedente
punto 1.2. non è indispensabile dimostrare che vi sia stato
dolo, colpa, negligenza o uso consapevole da parte dell'atleta. 1.3. Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito. 1.3.1. Il successo o il fallimento dell'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito non costituisce un elemento essenziale; è sufficiente che la sostanza vietata o il metodo proibito siano stati usati, o si sia tentato di usarli, per commettere una violazione del Regolamento. 1.4. Il rifiuto o l’omissione, senza giustificato motivo, di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici, previa notifica in conformità con il vigente Regolamento, o il sottrarsi in altro modo al prelievo dei campioni biologici. 1.5. La violazione, senza giustificato motivo, delle condizioni previste per gli atleti che devono sottoporsi ai test fuori competizione, inclusa l’omessa comunicazione di informazioni utili per la loro reperibilità e la conseguente mancata esecuzione di test richiesti in conformità con le norme vigenti. A tal fine gli atleti sono tenuti a fornire ed aggiornare le informazioni per la loro reperibilità in modo che possano essere contattati per i test senza preavviso fuori competizione, dandone tempestiva comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale (F.S.N.) o Disciplina Sportiva Associata (D.S.A.), di appartenenza. 1.6. La manomissione o il tentativo di manomissione di una qualsiasi fase dei controlli antidoping. 1.7. Il possesso di sostanze vietate e la pratica di metodi proibiti. 1.7.1.
Salvo l’uso terapeutico consentito in virtù del
successivo art. 3.4. o ad altro giustificato motivo, il possesso da
parte di un atleta in qualsiasi momento o luogo di una sostanza vietata
nei test fuori competizione e/o la pratica di un metodo proibito. 1.8. Il traffico di sostanze vietate o di metodi proibiti. 1.9. La somministrazione di una sostanza vietata o la sua tentata somministrazione, il ricorso ad un metodo proibito o il suo tentativo, o altrimenti fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare complicità in altra forma all’atleta in riferimento a una violazione o tentata violazione del Regolamento. Costituisce aggravante se il fatto è commesso da chi esercita la professione medica, farmaceutica o connessa. 1.10. L’accertamento di un fatto di doping, l’acquisizione di una notizia relativa ad un fatto di doping, la violazione della legge 376/2000, ivi compresa la comunicazione - da parte della Commissione ministeriale - di una positività di un Atleta ovvero di un rifiuto di sottoporsi ai controlli antidoping sanitari, comportano l’attivazione di un procedimento disciplinare e l’eventuale applicazione delle sanzioni stabilite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), dalle F.S.N., dalle D.S.A.
Art.
2 2.1.
Onere e grado della prova . In attuazione delle disposizioni del
Codice, il C.O.N.I., attraverso le strutture di cui al Titolo II del
Regolamento, ha l'onere di stabilire se è stata commessa una
violazione in materia di doping. 2.2. Metodi per accertare fatti e presunzioni. I fatti correlati alle violazioni del Regolamento possono essere accertati con qualsiasi mezzo attendibile, inclusa l'ammissione di colpevolezza. Nei casi di doping, risultanti dall’accertata presenza della sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell’atleta,vengono applicate le seguenti regole di ammissibilità delle prove: 2.2.1.
si presume che i laboratori accreditati dalla WADA abbiano condotto le
procedure di analisi e conservazione dei campioni biologici
conformemente agli appositi Standard internazionali nelle procedure di
analisi e di conservazione dei campioni biologici. L'atleta
può confutare tale assunto dimostrando che vi è
stata una violazione degli Standard internazionali nelle procedure di
analisi e di conservazione dei campioni biologici; in tale ipotesi, la
struttura antidoping è tenuta a dimostrare che quanto
sostenuto dall’atleta non ha inficiato il risultato analitico
di positività; 2.3. Nei casi previsti al precedente art. 1, punti 4 e 5 la prova è implicita nel rifiuto o nell’omissione o nella violazione.
Art. 3
3.1.
La WADA pubblica nel proprio sito web la versione più
recente della Lista. 3.2. Sostanze vietate e
metodi proibiti secondo la Lista. -
sostanze vietate e metodi proibiti in e fuori competizione; Su
raccomandazione di una Federazione Internazionale, la Lista
può essere integrata dalla WADA in funzione di una
determinata disciplina sportiva. 3.3. Criteri per
l'inclusione di sostanze e di metodi nella Lista 3.4. Uso terapeutico 3.5. Programma di
monitoraggio
TITOLO II Di seguito vengono
indicate le attività di pianificazione generale e di
coordinamento del C.O.N.I.-NADO, per l'attuazione delle normative
proprie e della WADA, ai fini della pratica di uno sport libero dal
doping. Art. 4 4.1. Al fine di perseguire l’obiettivo della maggiore omogeneità possibile delle decisioni dei Giudici sportivi in materia di doping - esperiti i gradi di giustizia sportiva federale e ferma restando la competenza del Tribunale Arbitrale Sportivo di Losanna (“T.A.S.”) a norma del Codice WADA - è possibile ricorrere al Giudice di ultima istanza in materia di doping (“G.U.I.”), istituito presso il C.O.N.I. 4.2. Il G.U.I. è composto da un Presidente e da quattro membri ordinari, di cui uno con incarico di Vice Presidente. Per i procedimenti di appello avverso i rifiuti del CEFT in materia di TUEs, il G.U.I. è integrato da ulteriori quattro componenti tecnici, di cui uno in rappresentanza degli Atleti. Tali ultimi componenti possono, su indicazione del Presidente, prendere parte anche agli altri procedimenti con funzioni consultive, laddove sussistano particolari esigenze di carattere tecnico - scientifico. 4.3. Il Presidente e i componenti ordinari debbono essere magistrati, anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, professori universitari in materie giuridiche od avvocati patrocinanti avanti le supreme Corti. Gli altri componenti debbono essere designati tra medici e professori universitari in materie scientifiche, anche a riposo, con particolare esperienza e qualificazione nel settore del doping. L’Atleta, anche non in attività, deve possedere i requisiti di cui all’art. 34.2 dello Statuto del C.O.N.I. 4.4. Il Presidente ed i componenti del G.U.I. sono nominati, su proposta della Giunta Nazionale, dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. L’Atleta è designato dalla Commissione Nazionale Atleti del C.O.N.I. 4.5. Nelle funzioni di segreteria il G.U.I. è supportato dal Coordinamento, che può nominare un Segretario per le esigenze organizzativo - funzionali. 4.6. Il G.U.I. giudica con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno due componenti ordinari. Per i soli procedimenti di appello avverso i rifiuti del CEFT in materia di TUEs, il G.U.I. giudica con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno quattro componenti, due ordinari e due tecnici. 4.7. Il G.U.I. per l’esercizio delle proprie funzioni può chiedere – per il tramite del Coordinamento - di avvalersi della collaborazione di funzionari, tecnici, consulenti e mezzi del C.O.N.I. o esterni, nonché dotarsi di un disciplinare di funzionamento interno. Tale disciplinare ed eventuali successive modificazioni, di cui la Giunta Nazionale del C.O.N.I. prende atto, forma parte integrante del presente Regolamento. 4.7. I procedimenti dinanzi al G.U.I. sono disciplinati a norma del successivo art. 21 del presente Regolamento.
Art.
5 5.1. Presso il C.O.N.I. e’ istituita la Commissione Antidoping (“C.A.”), composta da un Presidente, da un Segretario e da un massimo di sei membri, di cui un medico. Nell’ambito della C.A., è istituito il Comitato per i controlli antidoping (“C.C.A.”), costituito da un Presidente, un Segretario e da un massimo di sei componenti, regolato da un apposito disciplinare deliberato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., che forma parte integrante del presente Regolamento. I componenti della C.A. e della C.C.A. debbono essere, anche a riposo, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, funzionari pubblici, ufficiali delle Forze di Polizia, avvocati, docenti universitari in materie giuridiche, medici, ricercatori presso Enti Pubblici di ricerca, Atleti o tecnici sportivi, che abbiano rispettivamente i requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 34 dello Statuto C.O.N.I. Il Presidente della C.A. presiede il C.C.A. 5.2. Il Coordinamento, al fine di contribuire alla promozione delle iniziative rivolte alla lotta contro il doping nello sport, attraverso la C.A.: a)
elabora progetti educativi e di informazione e formazione derivanti da
studi sui rischi connessi con la pratica del doping, per consentire una
efficace opera di dissuasione degli Atleti all’uso di
sostanze vietate e metodi proibiti; 5.3. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 5.2. lettera f), il C.C.A. individua direttamente i nominativi degli Atleti da sottoporre a controllo antidoping e che possono essere disposti in occasione di gare nazionali, di allenamenti, di raduni, nonché al di fuori degli stessi, anche su convocazione, per il tramite del Coordinamento. 5.4. Per i controlli su
convocazione il C.C.A. può avvalersi della collaborazione
della F.S.N. e della D.S.A. 5.5. Il C.C.A.
può, nei casi in cui lo ritenga opportuno, non prendere
alcun accordo preventivo con l’Atleta e predisporre senza
preavviso l’invio di un DCO nel luogo di svolgimento della
gara o dell’allenamento, o in qualunque altro luogo in cui
l’Atleta sia reperibile. In tale ipotesi, il DCO deve dare
comunicazione prioritariamente all’Atleta e concedere il
tempo ragionevole per portare a termine l’attività
nella quale è in quel momento impegnato. L’Atleta
ha diritto di farsi assistere da un proprio rappresentante, che deve
immediatamente mettersi a disposizione del DCO. 5.6. Le F.S.N. e le D.S.A. sono tenute a fornire al C.C.A., per il tramite del Coordinamento, con la massima tempestività e precisione ogni informazione ritenuta utile, ed in particolare: a)
i nominativi dei componenti della Commissione federale antidoping se
istituita o del Medico federale responsabile dell’interazione
con le strutture antidoping nonché il nome di un referente
federale (e degli eventuali sostituti) incaricato di mantenere i
rapporti con il C.C.A. e il Coordinamento. Tale figura è da
ricercarsi nell’ambito della struttura amministrativa
federale (Segretario Generale o funzionario da questi delegato); 5.7.
Il mancato rispetto di quanto disciplinato al precedente punto 6,
previa diffida e decorso il termine di sei giorni, è oggetto
di segnalazione alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. da parte del C.C.A.,
per il tramite del Coordinamento 5.8. Il C.C.A. per l’esercizio delle proprie funzioni può essere integrato da un componente della C.A. e può chiedere - per il tramite del Coordinamento- di avvalersi della collaborazione di funzionari, tecnici, consulenti e mezzi del C.O.N.I. o esterni. 5.9. La C.A. ed il C.C.A.
operano sulla base di un disciplinare interno di funzionamento che
definisce, tra l’altro, criteri, modalità,
condizioni e procedure per l’effettuazione dei controlli
antidoping, in conformità a quanto stabilito dagli Standard
Internazionali per i controlli. Tale disciplinare ed eventuali
successive modificazioni, di cui la Giunta Nazionale del C.O.N.I.
prende atto, forma parte integrante del presente Regolamento.
Art.
6 6.1. Presso il C.O.N.I. è istituita la Commissione Medico-Scientifica Antidoping (“C.S.A.”), che agisce in posizione di piena autonomia di giudizio. La C.S.A è composta da un Presidente, da un Segretario e da un massimo di nove membri, di cui otto scelti tra esponenti di diverse discipline scientifiche ed uno designato dalla Commissione Nazionale Atleti del C.O.N.I., tra gli Atleti che abbiano i requisiti di cui all’art. 34.2 dello Statuto C.O.N.I. 6.2. Il Coordinamento, al fine di contribuire alla promozione delle iniziative rivolte alla lotta contro il doping nello sport, attraverso la C.S.A. a)
svolge direttamente e/o commissiona ricerca scientifica ed indagini di
carattere medico, analitico, psicologico negli ambiti e nei campi che
richiedono approfondimenti e/o nuovi elementi di conoscenza. A tal fine
definisce i protocolli di ricerca, individua le modalità
operative, valuta i progetti e formula le proposte di finanziamento,
provvedendo infine a diffonderne i risultati; 6.3. Il Presidente della C.S.A. presiede il CEFT, composto e regolato dal disciplinare di cui all’art. 3.4 del presente Regolamento, ed individua la composizione dello stesso, da sottoporre all’approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I., in conformità alle disposizioni di cui all’art. 6 degli Standard Internazionali per l’esenzione ai fini terapeutici.
Art.
7 7.1.
Presso il C.O.N.I. è istituito l’Ufficio di
Procura Antidoping (“U.P.A.”), composto da un
Procuratore Capo, da un Segretario e da un massimo di otto Procuratori. 7.2. L’U.P.A è competente ad indagare: a)
sull’uso di sostanze vietate e sul ricorso a metodi proibiti
da parte dell’atleta; 7.3.
Il Procuratore Capo coordina l’attività
dell’U.P.A, detta le opportune disposizioni ed effettua i
procedimenti di indagine in prima persona, insieme ad uno o
più Procuratori o assegnandoli ad uno o più di
loro. 7.4. L’U.P.A inoltre: a)
ha facoltà di chiedere alle F.S.N. e alle D.S.A. ogni
documento ritenuto necessario ai fini delle indagini ed inoltre, per il
tramite del Coordinamento, di avvalersi dell’ausilio di
funzionari, tecnici e mezzi del C.O.N.I., ovvero di consulenti esterni;
Art.
8 8.1.
Presso il C.O.N.I. è istituito il Comitato Etico
(“C.E.”), composto da un Presidente, da un
segretario e da un massimo di sei membri, di cui uno designato dalla
C.S.A. ed uno dalla Commissione Nazionale Atleti del C.O.N.I.. 8.2. Il C.E. svolge la
propria funzione di consulenza sulla obbligatoria proposizione di studi
scientifici, esprimendo giudizio di idoneità riguardo gli
aspetti etici, comportamentali, sociologici e metodologici delle
ricerche. 8.3. Per specifiche e motivate esigenze il C.E. può cooptare componenti esterni con competenza nella specifica materia da trattare, i quali parteciperanno esclusivamente ai lavori che ne hanno motivato la cooptazione. 8.4. Le F.S.N. e le D.S.A. possono avvalersi della consulenza del C.E. per studi riconducibili alla materia di cui al precedente punto 2. In tali ipotesi il C.E. esprime giudizio di idoneità, esplicando la conseguente attività di controllo sulla progressione del metodo in atto, dei risultati e delle conclusioni. 8.5. Il C.E. opera sulla base di un proprio regolamento interno di funzionamento che definisce protocolli, modalità, condizioni e procedure di propria competenza. Tale regolamento ed eventuali successive modificazioni, di cui la Giunta Nazionale del C.O.N.I. prende atto, viene tempestivamente trasmesso per conoscenza alle F.S.N. e alle D.S.A. a cura del Coordinamento
Art.
9 9.1.
Il C.O.N.I. ha il potere di elaborare ed applicare ogni adeguato
provvedimento di propria competenza per la lotta contro il doping, in
conformità a quanto previsto, tra l'altro, dalla Convenzione
contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre
1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522, dal
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e
integrazioni, nonché dal decreto legge 19 agosto 2003,
n.220, convertito nella legge 17 ottobre 2003, n.280. Il C.O.N.I., a
mezzo del Coordinamento, svolge l’attività
antidoping in attuazione delle normative proprie e della WADA, anche
nel rispetto e in armonia con la legge 376/2000. a)
svolge attività di pianificazione generale e di
coordinamento, anche dei servizi logistici e amministrativi comuni alle
strutture antidoping del C.O.N.I., nonché con le F.S.N. e le
D.S.A. sulla specifica materia; 9.2.
Il Coordinamento dispone delle risorse necessarie per il funzionamento
delle strutture operanti nell’ambito
dell’attività antidoping del C.O.N.I. e per dare
pratica attuazione ad ogni iniziativa. 9.3. Il coordinamento relaziona di volta in volta alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. sulle positività riscontrate, sui provvedimenti disciplinari adottati dall’U.P.A., sull'andamento dei procedimenti disciplinari, nonché sulle sanzioni comminate dagli Organi di giustizia federali e su quant’altro possa riguardare la specifica materia, ricevendo ogni utile informazione dalle strutture antidoping di cui al presente Titolo.
Art.
10 10.1.
La fase esecutiva dei controlli antidoping è affidata di
norma dal C.O.N.I. –NADO, con oneri a proprio carico, alla
F.M.S.I., che ha l’incarico di designare tra i propri
Ispettori Medici, iscritti all’Albo di cui al successivo
comma 3, i DCO per la conduzione della sessione di prelievo e di
assicurare le connesse formalità, nel rispetto delle
disposizioni del presente Regolamento e delle direttive emanate dal
C.O.N.I.-NADO. 10.2. Le analisi sono effettuate esclusivamente presso laboratori antidoping accreditati o approvati dalla WADA come da tabella allegata: prioritariamente dal Laboratorio nazionale antidoping della F.M.S.I. di Roma e subordinatamente da laboratori esteri individuati di norma dalla F.M.S.I. 10.3. Ai fini
dell’attuazione dei compiti di cui al precedente punto 1, la
F.M.S.I. forma e aggiorna gli Ispettori Medici, per
l’inserimento in un apposito albo dei DCO deliberato dalla
Giunta Nazionale del C.O.N.I., predisponendo ed organizzando adeguati
corsi nel rispetto della normativa prevista negli specifici Standard
internazionali. 10.4. I Medici federali ed i Medici delle società sportive, la cui attività è disciplinata dalle norme adottate dal C.O.N.I. e dalle F.S.N. e D.S.A., devono essere tesserati per la F.M.S.I.. La F.M.S.I. cura l’aggiornamento dei Medici, ai fini della prevenzione e repressione del fenomeno del doping. 10.5. La F.M.S.I. è responsabile dei procedimenti disciplinari, attivati dall’U.P.A., per le violazioni delle norme antidoping da parte di Medici.
Art.
11 11.1.
L’incarico di componente del Giudice di ultima istanza in
materia di doping, della Commissione Antidoping, del Comitato per i
Controlli Antidoping, dell’Ufficio di Procura Antidoping e
del Comitato Etico è incompatibile con incarichi o cariche
rivestite in seno a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive
Associate e Società sportive. 11.2. I componenti delle strutture antidoping del C.O.N.I. non possono in alcun caso – direttamente o indirettamente – assumere la difesa e/o assistere nelle fasi di accertamento e disciplinari i tesserati incolpati per fatti di doping, nonché assumere incarichi di consulenza relativi a tali fatti, pena l’immediata decadenza dall’incarico conferito ai sensi del Regolamento. 11.3. I componenti delle strutture antidoping restano in carica per la durata del quadriennio olimpico e possono essere rinominati. In caso di decadenza degli Organi istituzionali del C.O.N.I., le predette strutture antidoping continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla loro ricostituzione. I componenti che non esercitano le funzioni a loro assegnate, senza giustificato motivo, per più di tre sedute decadano dall’incarico con le stesse modalità previste per la nomina. 11.4. La carica ricoperta in seno alle strutture antidoping del C.O.N.I. è gratuita; è attribuito un gettone di presenza, per ogni riunione o seduta di lavoro a cui ciascun componente delle strutture antidoping partecipi. 11.5. Le F.S.N. e le D.S.A. possono prevedere nei regolamenti federali, qualora intendano istituire Commissioni Federali Antidoping (“C.F.A.”), allo scopo di garantire un’efficace ed efficiente attuazione dei provvedimenti adottati dal C.O.N.I.-NADO per la lotta contro il doping, ulteriori incompatibilità, rispetto a quelle sancite dal presente articolo. Le Commissioni Antidoping Federali devono prevedere un membro Medico, iscritto alla F.M.S.I. Le F.S.N. e le D.S.A. che non istituiscono C.F.A. nominano un Medico federale responsabile dell’interazione con le strutture preposte all’attività antidoping di cui al presente Titolo.
TITOLO III Di seguito vengono indicate le operazioni riguardanti le procedure per la raccolta delle informazioni suoi luoghi di permanenza dell’Atleta, nonché per i controlli sia sulle urine sia sul sangue nel rispetto di quanto stabilito dagli Standard internazionali. Art. 12 12.1. Il C.O.N.I. presiede, cura e coordina l’organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale e, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni, dei campionati, nonché la salute degli Atleti, previene e reprime l’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli Atleti nelle attività agonistico-sportive. A tal fine la Giunta Nazionale del C.O.N.I. delibera annualmente l’RTP che deve riportare almeno gli Atleti che siano stati inseriti nell’RTP dalla rispettiva Federazione Internazionale o che facciano parte di squadre nazionali assolute o che stiano scontando un periodo di squalifica o di sospensione a seguito di violazioni alle norme sportive antidoping - ed il TDP, affidando la pianificazione ed attuazione dei controlli al C.C.A., a norma dell’articolo 5. 12.2. Nell’esercizio delle attività a valenza pubblicistica di cui al precedente punto 1, ciascuna Federazione Sportiva Nazionale e Disciplina Sportiva Associata si conforma agli indirizzi ed ai controlli del C.O.N.I., collaborando alla pianificazione ed alla attuazione del TDP e dell’RTP, anche in armonia con le iniziative assunte dalla Commissione di cui alla legge 376/2000. A tal fine ciascuna F.S.N. o D.S.A., le Società Sportive e gli Atleti stessi devono fornire al C.O.N.I., con cadenza almeno trimestrale, i seguenti dati minimi sui luoghi di permanenza degli Atleti (“whereabouts information”) previsti dalla WADA, secondo il modulo deliberato dalla Giunta Nazionale: -
nome; Gli Atleti possono presentare programmi giornalieri con l’indicazione degli orari e dei luoghi in cui è probabile che saranno disponibili per i controlli. Qualora i programmi di un Atleta cambino rispetto a quelli comunicati nel modulo dei whereabouts information, l’Atleta comunicherà tale aggiornamento alla FSN o DSA di appartenenza per il tempestivo inoltro al C.O.N.I., che a sua volta lo invierà alla WADA. 12.3. In caso di constatato inadempimento alle disposizioni di cui al precedente punto 2, il Coordinamento relaziona tempestivamente la Giunta Nazionale del C.O.N.I. per i provvedimenti di competenza. 12.4. La Giunta Nazionale del C.O.N.I. approva nel rispetto degli Standard internazionali i protocolli necessari per l’effettuazione dei controlli antidoping e per l’individuazione dei campioni biologici da prelevare, che devono essere allegati al presente Regolamento. 12.5. Gli Atleti italiani e stranieri tesserati per Società sportive affiliate alle F.S.N. ed alle D.S.A. con il loro tesseramento e/o rinnovo accettano le Norme sportive antidoping adottate dal C.O.N.I. e le successive modifiche e/o integrazioni, assumendo l’obbligo di fornire informazioni complete sui luoghi di permanenza, trasmettendo i whereabouts information, di sottoporsi ai controlli ed ai prelievi di campioni biologici, in e fuori competizione, con o senza preavviso. 12.6. Il C.O.N.I. dovrà informare l’Atleta, attraverso la F.S.N. o D.S.A. di appartenenza, con comunicazione per iscritto, che egli è tenuto a fornire informazioni complete sui luoghi di permanenza, trasmettendo i whereabouts information, nelle scadenze previste, in conformità all’art.14.3 del Codice WADA. L’Atleta dovrà confermare la ricezione di tale comunicazione al C.O.N.I.-NADO, attraverso la F.S.N. o D.S.A. di appartenenza. Le F.S.N. e le D.S.A. sono tenute a verificare, prima dell’inoltro al C.O.N.I., la ricezione dei whereabouts information e ad individuare le eventuali inadempienze relative alla comunicazione di informazioni complete sui luoghi di permanenza, dandone avviso anche all’Atleta ed alla Società sportiva di appartenenza. Il C.O.N.I.-NADO registra ogni mancata e/o inadeguata comunicazione ed inoltra un avviso all’Atleta e/o alla FSN o DSA di appartenenza, che avranno diritto di presentare al Coordinamento spiegazioni scritte, accettabili solo se le circostanze possono essere provate (ad es. cure mediche, incidenti, ecc.). Qualora l'Atleta e/o la FSN o DSA di appartenenza, dopo aver ricevuto l’avviso, non forniscano accurate informazioni sui luoghi di permanenza entro sette (7) giorni lavorativi, un secondo avviso scritto sarà inviato all'Atleta e/o alla F.S.N. o D.S.A. di appartenenza. Qualora un Atleta e/o la F.S.N. o D.S.A. di appartenenza ricevano, in un periodo progressivo di 18 mesi, tre (3) avvisi con raccomandata per la mancata comunicazione di informazioni accurate sui luoghi di permanenza o un avviso per una combinazione di mancata comunicazione delle informazioni sui luoghi di permanenza e mancati controlli, per un totale di tre (3) evenienze, l'Atleta potrà essere soggetto a violazione delle norme antidoping, secondo il combinato disposto di cui agli articolo 1.5 e 19.4.3 del presente Regolamento. 12.7. I dati e le informazioni sui luoghi di permanenza, i whereabouts information, saranno trattati con il massimo riserbo e verranno utilizzati esclusivamente ai fini della pianificazione, del coordinamento e dell’effettuazione dei controlli e verranno distrutti in conformità alle norme di riservatezza vigenti una volta esaurita la loro finalità per le varie parti. 12.8. Il C.O.N.I. si impegna ad utilizzare il sistema computerizzato che costituisce un database centrale gestito dalla WADA (ADAMS) per facilitare il coordinamento mondiale dei controlli comprendente: Esenzione a Fini terapeutici (TUEs), Informazioni sui luoghi di permanenza dell’Atleta (whereabouts information), referti di laboratorio. 12.9. Il C.O.N.I. fornirà al DCO incaricato le informazioni più aggiornate ed accurate sui luoghi di permanenza, tra quelle fornite dall’Atleta, dalla Società Sportiva e/o dalla F.S.N. o D.S.A. di appartenenza, per il periodo stabilito nell’atto di disposizione del controllo antidoping. Il DCO è tenuto a relazionare anche sull’indisponibilità dell’Atleta al controllo antidoping, come risultato di informazioni imprecise sui luoghi di permanenza.
Art.
13 13.1. Per l’effettuazione dei controlli antidoping in competizione, salvo quanto previsto specificamente al successivo art. 14, la Società ospitante e/o l’Ente organizzatore individuano un proprio responsabile per le procedure connesse all’antidoping. Questi è tenuto a mettere a disposizione: -
un idoneo locale dotato di servizi igienici, nel quale individuare
possibilmente una zona di attesa ed un vano per le operazioni di
controllo (“Sala dei controlli antidoping”),
situato in prossimità degli spogliatoi; La Sala dei controlli antidoping, ove possibile, dovrebbe in particolare conformarsi ai seguenti criteri: -
essere utilizzata esclusivamente per i controlli antidoping; Per l’effettuazione dei controlli antidoping fuori competizione, i locali utilizzati, ove possibile, dovrebbero essere dotati di una zona di attesa e una zona amministrativa e consentire la privacy dell’atleta. In questo caso il locale può essere rappresentato dall’abitazione dell’Atleta o da una stanza d’albergo ovvero da idonei locali, individuati dal DCO. 13.2. Gli Atleti, i medici e i dirigenti accompagnatori della Società, che di norma assumono nell’ordine la qualifica di rappresentante dell’Atleta, salvo che quest’ultimo indichi al DCO altra persona, i massaggiatori, i tecnici, e le Società sono comunque tenuti a prestare la massima collaborazione per il miglior espletamento delle procedure del controllo antidoping. Fermo restando quanto stabilito dalla WADA e dall’IPC per gli Atleti disabili, l’Atleta: -
può richiedere la presenza di un proprio rappresentante, se
diverso dal dirigente accompagnatore; se l’Atleta
è un minore, il rappresentante può: a)
accompagnarlo costantemente nel corso della procedura per il prelievo
dei campioni, fornendogli insieme al DCO ogni informazione che si renda
necessaria; b) presenziare, se richiesto dall’Atleta, alla
produzione del campione; c) firmare, in aggiunta all’atleta,
la modulistica dei controlli antidoping; Il Rappresentante dell’Atleta, presenza facoltativa a richiesta dell’Atleta: -
può accompagnare l’atleta presso la Sala dei
controlli antidoping; - può assistere alla scelta
dell’attrezzatura e all’apposizione dei sigilli ai
flaconi di vetro, di cui al successivo punto 7, su richiesta
dell’Atleta; 13.3. Il DCO incaricato di effettuare il prelievo viene designato con lettera ufficiale a norma del precedente art. 10. Copia della lettera viene consegnata dal DCO ad un responsabile dell’organizzazione, il quale dovrà assicurargli l’ingresso nell’impianto con la propria autovettura per raggiungere il luogo più vicino al locale individuato per le operazioni di prelievo. Il DCO si assumerà la responsabilità dei servizi relativi al prelievo dei campioni ed in particolare dovrà: - organizzare ed istruire
eventuale altro personale incaricato del prelievo dei campioni; 13.4.
Durante le sessioni di prelievo antidoping il medico o il dirigente
accompagnatore della Società, se presenti, devono consegnare
al DCO designato eventuali TUEs riguardanti esclusivamente gli Atleti
da sottoporre al controllo. La sola dichiarazione sul verbale di
prelievo antidoping di somministrazione o di assunzione a scopo
terapeutico di prodotti contenenti sostanze vietate o per via non
consentita non è comunque, in carenza di TUEs, esimente da
responsabilità. In assenza del medico o del dirigente
accompagnatore, l’Atleta provvede personalmente agli
adempimenti di cui sopra. 13.5. Nel locale adibito al controllo antidoping, il rappresentante della F.S.N./D.S.A., se presente, assume la qualifica di accompagnatore/chaperon a norma WADA, che prevede la responsabilità di: - comunicare
all’Atleta la propria identità, mostrandogli la
tessera e/o il documento ufficiale che ha accordato
l’autorità di accompagnatore; Per i controlli in competizione, possono essere sottoposti a prelievo gli Atleti espulsi o ritiratisi nel corso della gara, anche per infortunio tale da non richiedere l’immediato ricovero ospedaliero. 13.6. Gli Atleti individuati devono recarsi senza ritardo e muniti di apposito documento di identificazione, anche federale, nel locale adibito al controllo antidoping ed in ogni caso il controllo deve avere inizio entro un’ora dalla sua notifica, fatta eccezione per le seguenti ipotesi che ne possono giustificare il ritardo: - partecipazione ad una
cerimonia di premiazione; Il
DCO è tenuto a documentare i motivi del ritardo che possano
richiedere ulteriori indagini da parte del C.O.N.I.- NADO 13.7. Gli Atleti, dei quali
il DCO accerta l’identità, rimangono nel locale
adibito al controllo antidoping fino ad avvenuto prelievo del campione
ed alla conclusione delle connesse operazioni. -
un recipiente per la raccolta dell’urina; 13.8. Oltre ai DCO ed agli Atleti designati, nel locale possono essere presenti esclusivamente: --
il medico della Società o dell’Atleta (in sua
assenza il dirigente accompagnatore della Società ovvero il
rappresentante dell’Atleta, se richiesto
dall’Atleta); In
caso di assenza del rappresentante federale, l’ufficiale di
gara designato dalle F.S.N. o dalle D.S.A. si mette tempestivamente a
disposizione del DCO ai fini dell’identificazione degli
Atleti durante la sessione dei prelievi. 13.9. Prodotta la
quantità minima, l’Atleta, alla costante presenza
del DCO, travasa l’urina dal recipiente ai flaconi di vetro,
prima in quello B per circa 1/3 del volume originario, poi in quello A
per i restanti 2/3, avendo cura di lasciare un residuo di liquido
all’interno del recipiente utilizzato per il prelievo,
sufficiente per consentire la determinazione del pH e della
densità. 13.10. Il DCO effettua la
misura del pH e della densità utilizzando il residuo di
urina appositamente lasciato nel recipiente per tale operazione;
riporta quindi i valori sul verbale di prelievo antidoping ed elimina
immediatamente alla presenza dell’Atleta quanto residua. 13.11. Il DCO deve
compilare per ciascun Atleta sottoposto al controllo il verbale di
prelievo antidoping, secondo il modello elaborato dal Coordinamento in
conformità con quello predisposto dalla WADA. a)
l’originale deve essere sottoscritto dal DCO e
dall’Atleta. Se presenti all’intera procedura di
prelievo, sottoscriveranno anche il medico della Società o
dell’Atleta (in sua assenza il dirigente accompagnatore della
Società ovvero il rappresentante dell’Atleta, se
intervenuto su richiesta dell’Atleta) e il rappresentante
della F.S.N. o della D.S.A. interessate. Il
DCO deve inoltre provvedere alla compilazione dei moduli inerenti alla
sessione dei prelievi, adottati dal C.O.N.I. su indicazione della WADA,
secondo le modalità indicate dal Coordinamento. Il DCO deve evitare che documenti idonei a svelare l’identità degli Atleti sottoposti a controllo siano inseriti nella borsa di trasporto destinata al laboratorio. Ciascun verbale deve essere riposto in una apposita busta; in caso di più prelievi nella stessa manifestazione tutte le buste devono essere recapitate ai destinatari con un unico plico. 13.12. I destinatari delle
buste contenenti i verbali di prelievo di cui alle precedenti lettere
a), b), c) hanno l’obbligo di conservarle con la massima
cura, con il divieto di aprirle o manometterle. 13.13. Il DCO deve
compilare con particolare cura ed in ogni sua parte il verbale di
prelievo antidoping, richiedendo all’Atleta e riportando sul
modulo le dichiarazioni relative all’assunzione di prodotti
e/o trattamenti farmacologici e medici - prescritti e non - al quale
l’Atleta stesso si sia sottoposto nei dieci giorni precedenti
il prelievo. 13.14 Ogni flacone contrassegnato con la lettera A o B deve essere debitamente sigillato e chiuso in contenitori ed in imballaggi, così come prescritto nella procedura del kit utilizzato e secondo le modalità di trasporto richieste dal laboratorio incaricato. 13.15. Le operazioni di
imballaggio per il trasporto dei campioni prelevati sono a cura del DCO
e possono essere eseguite alla presenza dell’Atleta. Il DCO
è tenuto a constatare che i flaconi di vetro A e B e i
contenitori siano stati correttamente sigillati secondo le procedure di
utilizzo. L’Atleta deve altresì verificare che i
codici relativi ai flaconi ed ai contenitori siano rispondenti a quanto
riportato sul verbale di prelievo antidoping. 13.16. L’inoltro
dei campioni al laboratorio antidoping è effettuato secondo
le indicazioni di quest’ultimo, nel rispetto della normativa
WADA. 13.17. In caso di
“non conformità” dei campioni -
riscontrata dal laboratorio ricevente secondo la normativa vigente -
dovuta a motivi tali da inficiare la validità e da imporre
la sospensione della procedura analitica, il responsabile del
laboratorio deve comunque darne tempestiva comunicazione alla F.M.S.I.
o ad altro ente incaricato, che provvederanno ad informare il
Coordinamento, per gli eventuali conseguenti adempimenti. 13.18. La conservazione e lo smaltimento dei campioni di urina da parte del laboratorio antidoping avvengono come di seguito indicato, nel rispetto di quanto stabilito dagli Standard internazionali: -
per il residuo dei campioni A negativi ed i corrispondenti campioni B
non è fissato alcun termine per la loro conservazione; La
procedura di cui sopra viene seguita anche per i campioni B nei cui
corrispondenti campioni A è stato rilevato un rapporto
Testosterone/Epitestosterone (T/E) o una concentrazione di
Epitestosterone superiore al limite previsto dalla WADA o altri
steroidi anabolizzanti androgeni endogeni di cui alla Lista. 13.19. Sostanze sottoposte
a indagine. 13.20. Ricerche sui
campioni biologici. 13.21. Standard per l'analisi dei campioni e la rendicontazione. I laboratori sono tenuti ad analizzare i campioni biologici per i controlli antidoping e a riportare i risultati attenendosi agli Standard internazionali. 13.22. Laboratori esteri
accreditati o approvati dalla WADA. Art. 14 14.1. I controlli antidoping ed ematici sono svolti nel rispetto degli Standard Internazionali adottati da WADA: con il tesseramento e/o il rinnovo, gli Atleti accettano le Norme Sportive Antidoping adottate dal C.O.N.I., nonché quelle della WADA, assumendo l’obbligo di sottoporsi a controlli antidoping ed ematici con o senza preavviso, in e fuori competizione, nonché le relative sanzioni. Sentita la C.S.A., con determinazioni della Giunta Nazionale del C.O.N.I., che formano parte integrante del presente Regolamento, sono disciplinate le modalità di conduzione delle sessioni di prelievo, delle analisi, della gestione dei risultati e di quanto altro connesso ai controlli ematici ed ai combinati sangue/urina.
TITOLO IV Art. 15 15.1.
Il Coordinamento riceverà gli esiti delle analisi dal
laboratorio – di norma attraverso l’ente incaricato
– mediante apparecchio fax, consegna manuale o trasmissione
elettronica, dei quali sia stato verificato il sistema di sicurezza. 15.2. Al momento della
ricezione di una comunicazione di Esito avverso delle analisi emessa
dal laboratorio, il Coordinamento, al fine di verificare che non
sussistano irregolarità, esaminerà tutta la
documentazione relativa alla Sessione per il prelievo del campione
(inclusi il verbale di prelievo antidoping, la relazione del DCO ed
altri referti) e le analisi di laboratorio. 15.3. Identificato
l’Atleta, la F.S.N. o la D.S.A. comunicano al Coordinamento
con la massima tempestività: indirizzo, numero telefonico e
fax riguardanti l’Atleta stesso e la Società di
appartenenza e quant’altro utile per le comunicazioni di rito. 15.4. Qualora la positività configuri fondati elementi di responsabilità a carico della Società di appartenenza, così come previsto al successivo art. 18.4, o per effetto di altra specifica normativa federale, l’U.P.A. ne dà comunicazione alla Società stessa per l’esercizio della facoltà di cui al successivo punto 5, nonché al Coordinamento 15.5. La controanalisi
viene effettuata a seguito di richiesta dell’Atleta
interessato, con oneri a suo carico previsti nella tabella dei diritti
amministrativi, inviata al Coordinamento entro sette giorni dalla data
della comunicazione ufficiale di positività di cui al
precedente punto 3 . 15.6. L’analisi
del campione B è svolta dallo stesso laboratorio che ha
analizzato il campione A, con personale tecnico diverso da quello che
ha eseguito la prima analisi; ove ciò non sia possibile, il
campione B viene analizzato da altro laboratorio accreditato. 15.7. I risultati della controanalisi sono inappellabili. 15.8. La comunicazione del
laboratorio di una presenza nel campione A di un valore del rapporto
Testosterone/Epitestosterone (T/E) o di una concentrazione di
Epitestosterone superiori al limite previsto dalla WADA ovvero di
sostanze vietate per le quali siano necessarie indagini supplementari,
comporta da parte del Coordinamento l’attivazione della
C.S.A.., al fine di effettuare gli accertamenti medico-scientifici
necessari ad identificare le cause responsabili dell’Esito
avverso delle analisi. A tale scopo, la C.S.A. dovrà tenere
conto di tutte le analisi di laboratorio e delle conclusioni e
raccomandazioni dei periti medici dell’Atleta eventualmente
disponibili. Il Coordinamento può autorizzare la C.S.A. a
consultare il laboratorio o altri periti per farsi assistere
nell'interpretazione dei risultati delle indagini supplementari. Fermo restando l’adempimento delle procedure sopra descritte, il CONI NADO può richiedere analisi IRMS per la valutazione del rapporto isotopico, mediante spettrometria di massa, da effettuarsi anche da Laboratori diversi rispetto a quello che ha analizzato il campione A nel quale è stata rilevata la presenza di un alterato rapporto T/E, a condizione che sia garantita la catena di custodia. Qualora l’esito di tale rapporto isotopico sia considerato positivo e quindi riconducibile ad un’evidente origine esogena, la documentazione sarà sottoposta alla valutazione della C.S.A.. Qualora la C.S.A. stabilisca che l'indagine sia probante di una violazione alle norme antidoping, l’Atleta viene dichiarato positivo dal Coordinamento e trova applicazione la specifica procedura di cui ai successivi articoli. Nel caso in cui il residuo del campione A sia insufficiente per l’analisi IRMS o l’esito di tale rapporto isotopico sia negativo, si attua la procedura descritta ai precedenti capoversi.
Art.
16 16.1. L’Atleta risultato positivo all’analisi del campione A deve essere immediatamente sospeso dall’attività sportiva con provvedimento dell’Organo di Giustizia di primo grado della F.S.N. o D.S.A. di appartenenza, da adottarsi in via di urgenza. Copia del provvedimento deve essere immediatamente trasmessa – anche a mezzo fax – all’U.P.A. e per conoscenza al Coordinamento. 16.2. A seguito della sospensione cautelare, all’Atleta deve essere data immediatamente l’opportunità di esporre le proprie ragioni presso i competenti Organi. 16.3. L’Atleta
sospeso in via cautelare non può svolgere alcuna
attività sportiva in attesa della decisione del competente
Organo di Giustizia federale di primo grado, decisione che deve essere
emanata con tempestività. 16.4. L’Organo di Giustizia federale di primo grado può erogare, su motivata richiesta dell’U.P.A., il provvedimento di sospensione cautelare durante la fase dell’istruttoria, nei confronti di quei tesserati indagati per gravi infrazioni regolamentari 16.5. In caso di richiesta di archiviazione da parte dell’U.P.A. e di mancato riconoscimento di responsabilità da parte dell’Organo di Giustizia federale di primo grado, il provvedimento cautelare in precedenza adottato deve essere immediatamente revocato, senza alcuna possibilità di rivalsa – a qualsiasi titolo - da parte dell’Atleta e/o della Società di appartenenza.
Art.
17 17.1. Fermo restando che è sufficiente il ricorso o il tentativo di ricorrere alla sostanza vietata o al metodo proibito per ritenere compiuto il fatto di doping, l’attivazione del procedimento disciplinare da parte dell’U.P.A., secondo quanto emanato dal C.O.N.I., dalle F.S.N. e dalle D.S.A., nonché dalla Commissione ministeriale di cui alla legge 376/2000, avviene a seguito di notizia, comunque acquisita, dei fatti di cui al precedente art. 1 ovvero in caso di comportamenti, tentativi, azioni poste in essere da tesserati, o da altri soggetti, tesi ad impedire che l’Atleta designato si sottoponga a controllo antidoping, nonchè che il prelievo non abbia corretta esecuzione. Le disposizioni contenute nel presente Titolo IV del Regolamento si applicano anche per le violazioni segnalate dalla Commissione ministeriale di cui alla legge 376/2000, nel rispetto della normativa WADA. 17.2. Nel caso in cui l’Atleta venga riscontrato positivo ovvero sia stata contestata allo stesso o ad altre persone una violazione delle norme antidoping in una gara organizzata sotto l’egida di una Federazione Internazionale ovvero in un controllo disposto da una Organizzazione Antidoping internazionale, è fatto obbligo alla F.S.N. o D.S.A. interessate darne comunicazione al Coordinamento - affinché possa procedere nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti antidoping internazionali, nonché per consentire all’U.P.A. di compiere eventuali proprie autonome indagini – e le comunicazioni di cui al precedente articolo 7.4 lettera c). Nel caso in cui le Federazioni Sportive Internazionali ovvero le Organizzazioni Antidoping internazionali che hanno disposto il controllo rimandino alle F.S.N. o D.S.A. l’accertamento delle responsabilità conseguenti al caso di positività riscontrato ovvero ad una violazione delle norme antidoping, l’attività di indagine viene svolta esclusivamente dall’U.P.A. 17.3. Per
l’approfondimento e l’accertamento dei fatti
oggetto di indagine, l’U.P.A. convoca tempestivamente i
tesserati, nonché qualunque altra persona ritenuta
informata, procedendo - se del caso - alla eventuale contestazione di
addebiti disciplinari. 17.4. Completata
l’indagine, l’U.P.A. trasmette alla Segreteria
della F.S.N. o D.S.A. interessate copia degli atti
dell’istruttoria, con motivato e argomentato provvedimento di
deferimento dell’indagato ovvero di richiesta di
archiviazione al competente Organo di Giustizia federale di primo
grado. 17.5. L’U.P.A., in persona di un suo componente ovvero per il tramite della Procura federale appositamente delegata, è parte necessaria nel procedimento disciplinare dinanzi agli Organi di giustizia federali nei diversi gradi di giudizio. 17.6. Nel corso del procedimento di indagine, l’U.P.A. cura gli eventuali rapporti con le Autorità di cui al precedente articolo 7.4 lettera c) . 17.7. E’ fatto obbligo all’Atleta e al personale di supporto di non avvalersi della consulenza o della prestazione dei soggetti non tesserati inibiti dall’ordinamento sportivo in applicazione di quanto disposto al successivo punto 8, pena l’irrogazione delle sanzioni di cui al successivo art. 19.13. 17.8. Se nel corso di una
indagine si afferma la responsabilità di un soggetto non
tesserato, l’U.P.A. adotta tutte le misure necessarie per
avviare procedimenti cautelativi dinanzi agli Organi di giustizia delle
F.S.N. o D.S.A. interessate ovvero dinanzi al G.U.I.,
affinché assumano provvedimenti di inibizione a rivestire
cariche o incarichi in seno al C.O.N.I., alla F.S.N. o alla D.S.A.
stesse, ovvero a presenziare allo svolgimento delle manifestazioni od
eventi sportivi organizzati sotto la loro egida. 17.9. E’ fatto obbligo alla F.S.N. o D.S.A. notificare ai soggetti legittimati ad impugnare di cui al successivo art. 20.5. con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sette giorni dalla data dell’udienza - anche a mezzo fax - le decisioni adottate dall’Organo di giustizia federale di primo grado, corredate delle motivazioni e di quanto altro necessario al fine di consentire alle parti la predisposizione dell’eventuale atto di appello.
Art.
18 18.1. L’inosservanza delle disposizioni del Regolamento è punita a norma del presente Titolo. 18.2. Nei confronti di qualunque tesserato che non presti la collaborazione richiesta o che non si presenti all’U.P.A. convocato per l’assunzione di informazioni ovvero per la contestazione dell’addebito, senza addurre giustificati motivi di impedimento, trova applicazione la sanzione della sospensione per un periodo da uno a sei mesi. Tale sanzione viene proposta dall’U.P.A. al competente Organo di giustizia federale e si cumula con le sanzioni eventualmente irrogate all’esito definitivo del procedimento disciplinare. 18.3. E’ facoltà delle F.S.N. o delle D.S.A. prevedere l’applicazione di sanzioni più gravi di quelle enunciate al successivo articolo 19, in coerenza con quanto eventualmente stabilito in materia dalle rispettive Federazioni Internazionali. 18.4. Nei casi di violazioni delle norme antidoping da parte di propri tesserati, alle Società sportive possono essere applicate le sanzioni stabilite dai regolamenti federali per i casi di violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva. 18.5. La violazione delle norme antidoping si prescrive in otto anni dal giorno in cui è stata commessa.
Art. 19 19.1. Le sanzioni sono erogate dagli Organi di giustizia delle F.S.N. o D.S.A. e/o dal G.U.I. o delle Federazioni Internazionali, per i casi di rispettiva competenza. 19.2. Squalifica per uso di
sostanze vietate e metodi proibiti. Prima
violazione: due anni; L'atleta o la persona interessata, tuttavia, possono esporre, prima che venga comminata la squalifica, le ragioni per annullare o ridurre la sanzione, secondo quanto previsto dal successivo punto 5. 19.3. Sostanze
specifiche di cui alla Lista. Prima
violazione: da un minimo del richiamo con nota di biasimo - senza
squalifica da futuri eventi sportivi - ad un massimo di un anno; La riduzione di una sanzione ai sensi del successivo punto 5 si applica unicamente alla seconda o alla terza violazione, poiché la sanzione prevista per la prima violazione lascia sufficiente discrezionalità per valutare il grado di responsabilità della persona interessata. 19.4.
Squalifica per altre violazioni 19.4.1. per
le violazioni degli articoli 1.4. (Rifiuto o omissione di sottoporsi al
prelievo del campione biologico o sottrarsi in altro modo al prelievo
stesso) e 1.6. (Manomissione o tentativo di manomissione di una fase
qualsiasi del controllo antidoping), si applicano le squalifiche
previste al precedente punto 2; 19.5.
Annullamento o riduzione della squalifica per circostanze eccezionali. 19.5.1 Nessuna colpa o
negligenza. 19.6. Norme in caso di più violazioni. 19.6.1. Per
quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti
punti 2, 3 e 4, viene considerata seconda violazione solo se
l’U.P.A. dimostra che l'atleta o altra persona abbiano
commesso la seconda violazione dopo la notifica della prima o dopo aver
compiuto un ragionevole tentativo di notifica; diversamente, le
violazioni vengono considerate come unica prima violazione e la
sanzione comminata sarà basata sulla violazione punibile con
la sanzione più grave. 19.7.
Invalidazione dei risultati delle competizioni successive al prelievo
dei campioni. 19.8. Inizio del periodo di
squalifica. -
dal giorno della sospensione cautelare, se comminata e ancora in essere
all’esito del dibattimento di primo grado; In caso di revoca della sospensione cautelare può essere detratto il periodo che intercorre dalla stessa fino al dibattimento qualora si sia proceduto all’invalidazione dei risultati sportivi conseguiti nel medesimo periodo di revoca. 19.9. Status giuridico
durante la squalifica. 19.10. Test per la
reintegrazione in attività. 19.11. La violazione del Regolamento in relazione ad un controllo condotto durante una competizione determina automaticamente l'invalidazione dei risultati individuali ottenuti (con tutte le conseguenze del caso, ivi inclusa la perdita di medaglie, punti e premi), a prescindere da eventuali ulteriori sanzioni che possono essere applicate, fermo restando il disposto di cui al successivo punto 12. 19.12. Nelle
discipline che non sono sport di squadra, ma in cui vengono premiate le
squadre, quando uno o più componenti commettono una
violazione del Regolamento, le squalifiche o le altre azioni
disciplinari comminate alla squadra sono quelle previste dal
regolamento della Federazione Internazionale competente. -
se per un evento sportivo a più di un componente della
stessa squadra è stata notificata una possibile violazione
del Regolamento, la squadra sarà sottoposta a un test
mirato; 19.13. All’atleta
e/o al personale di supporto dell’atleta che si avvalgono
della consulenza o della prestazione di soggetti non tesserati inibiti
dall’ordinamento sportivo a seguito
dell’applicazione di quanto previsto all’art. 17,
punti 7 e 8, è comminata la sospensione
dall’attività rispettivamente svolta fino ad un
massimo di sei mesi. 19.14 Salvo che
l’ipotesi non rientri nelle più gravi violazioni
già previste, l’Ispettore Medico,
l’Atleta e, se presente alla fase di prelievo, il medico
della Società o dell’Atleta (in assenza il
dirigente accompagnatore della Società), il delegato dalle
Società ospitanti e/o dagli Enti organizzatori alle
procedure antidoping, sono responsabili per il rispetto delle norme
procedurali per l’effettuazione dei controlli di cui ai
precedenti articoli 13 e 14.
Art.
20 20.1.
Sentenze impugnabili in appello. 20.2. Appelli per decisioni
su violazioni del Regolamento, conseguenze e sospensioni provvisorie. 20.3. Appelli che
coinvolgono atleti di livello internazionale. 20.4. Appelli che
coinvolgono atleti di livello nazionale. 20.5. Soggetti
aventi diritto a presentare appello. Nei casi previsti al
precedente punto 4, possono presentare appello all’Organo di
giustizia federale di secondo grado e successivamente al G.U.I., le
parti del processo concluso con la sentenza impugnata ovvero la
Federazione Internazionale competente e la WADA Fatto salvo quanto disposto nel presente articolo, può appellarsi contro una sospensione cautelare solamente il tesserato cui sia stata comminata la stessa. 20.6. Appelli
contro la concessione o il rifiuto di una TUEs -
al TAS, l’Atleta, la Federazione Internazionale interessata o
il C.O.N.I. se interessato avverso le delibere della WADA che annullano
la concessione o il rifiuto di TUEs; 20.7. Appelli
contro sentenze sanzionatorie ai sensi del successivo art. 29. 20.8. Gli appelli al TAS devono essere presentati in conformità con le disposizioni applicate da tale organo. 20.9. Modalità e
termini per la presentazione dell’appello al competente
Organo di Giustizia federale di secondo grado per violazioni della
normativa antidoping. a)
in via principale: avverso le decisioni dell’Organo di
Giustizia federale di primo grado entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione corredata delle
motivazioni del provvedimento adottato; I
suddetti appelli sottoscritti dal ricorrente devono essere inviati
all’Organo di Giustizia federale di secondo grado entro i
rispettivi termini a mezzo lettera raccomandata A/R, se del caso
anticipati a mezzo fax. Fa fede esclusivamente la data risultante dal
timbro apposto dall’Ufficio Postale accettante. -
riunirsi entro sette giorni dalla data di ricevimento del ricorso; E’ fatto obbligo alla F.S.N. o D.S.A. notificare ai soggetti legittimati ad impugnare di cui al precedente punto 5 con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di dieci giorni dalla data dell’udienza - anche a mezzo fax - le decisioni adottate dall’Organo di giustizia federale di secondo grado, corredate delle motivazioni e di quanto altro necessario al fine di consentire alle parti la predisposizione dell’eventuale ricorso al G.U.I.. Nei procedimenti di appello
non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, debbono
essere rigettate d’ufficio. Nell’atto di appello,
l’appellante può chiedere l’ammissione
di nuove prove, soltanto se dimostra di non aver potuto dedurle nel
giudizio di primo grado per cause a lui non imputabili.
L’organo di appello può ammetterle se le ritiene
indispensabili ai fini della decisione e, in tal caso, deve consentire
alle altre parti di articolare l’eventuale prova contraria. a)
se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze dei
procedimenti di prima istanza, riforma in tutto od in parte le
decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito, con divieto di
inasprimento delle sanzioni a carico del reclamante, ad eccezione degli
appelli presentati dall’U.P.A.; Sono
possibili la correzione, l’integrazione della sentenza
impugnata o la rinnovazione del dibattimento direttamente ad opera del
giudice d’appello in caso di erronea declaratoria, in primo
grado, dell’estinzione del reato o
dell’improcedibilità dell’azione
disciplinare e in materia di circostanze aggravanti non contestate
all’imputato.
Art.
21 21.1.
Modalità e termini per la presentazione del ricorso al
Giudice di ultima istanza del C.O.N.I. per violazione della normativa
antidoping. -
riunirsi entro sette giorni dalla data di ricevimento del ricorso; Il ricorso non ha effetto sospensivo. 21.2. Procedimento avanti
il G.U.I. 21.3. Le decisioni del G.U.I. vengono comunicate alle parti, alla WADA e pubblicate sul sito web del C.O.N.I.
TITOLO V Art. 22 22.1. Gli Atleti italiani e stranieri tesserati per Società sportive affiliate alle F.S.N. ed alle D.S.A. con il loro tesseramento e/o rinnovo accettano le Norme Sportive Antidoping adottate dal C.O.N.I., nonché quelle della WADA e le successive modifiche e/o integrazioni, assumendo l’obbligo di sottoporsi a controlli antidoping con o senza preavviso, in e fuori competizione, ed ai prelievi di campioni biologici. Come da modulistica approvata dal Segretario Generale del C.O.N.I. ed allegata al presente Regolamento, le F.SN. e le D.S.A. rendono ai propri tesserati idonea informativa, ricevendo dagli stessi la dichiarazione di consenso sottoscritta, anche ai fini del tesseramento. Le F.S.N. e le D.S.A. sono tenute a trasmettere tempestivamente la dichiarazione di consenso sottoscritta - anche in formato elettronico - al Coordinamento, su sua richiesta. 22.2. Il prelievo
dei campioni biologici per i controlli antidoping può
avvenire in competizione, durante eventi sportivi internazionali e/o
nazionali. -
per gli eventi sportivi internazionali: il prelievo dei campioni per i
controlli antidoping deve essere condotto e controllato
dall'Organizzazione internazionale. Se l'Organizzazione internazionale
decide di non condurre alcun test durante l'evento sportivo, la F.S.N.,
la D.S.A. e/o il C.O.N.I. possono eseguire i test, di concerto e con
l'approvazione dell'Organizzazione internazionale citata o della WADA. 22.3. Gli Organismi internazionali competenti possono disporre anche controlli fuori competizione nei confronti di atleti tesserati presso F.S.N. o D.S.A. e comminare sanzioni secondo i propri regolamenti. 22.4. I test fuori
competizione devono essere condotti e diretti dagli Organismi
internazionali e nazionali. Tali test possono essere condotti e diretti
da: 22.5. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1 ed all’art. 17.2., sono disciplinate secondo il regolamento della competente Federazione Internazionale la gestione dei risultati e la conduzione delle udienze per una violazione del Regolamento relativa ad un riscontro analitico di positività o accertata dall’U.P.A. relative a fattispecie che non consentano l’attivazione di un procedimento disciplinare ai sensi del precedente art. 17. 22.6. Fatto salvo il diritto di appello come precedentemente previsto, l'esecuzione dei test, la TUEs, i risultati delle udienze o le altre deliberazioni di un Firmatario, purché conformi al Codice e rientranti tra le competenze del Firmatario, devono essere riconosciuti e osservati da tutti gli altri Firmatari. Questi possono riconoscere analoghe iniziative condotte da altri Organismi che non abbiano sottoscritto il Codice, purché i regolamenti di tali Organismi siano per il resto ad esso conformi. 22.7. Per quanto non
espressamente indicato nelle Norme Sportive Antidoping adottate dal
C.O.N.I., o qualora insorgano controversie, farà testo la
versione inglese del Codice Mondiale Antidoping e degli Standard
Internazionali WADA.
Art.
23 23.1. Ai sensi dell’art. 9.1. lettera d) e nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 24 e 25, l'identità degli Atleti i cui campioni biologici hanno dato riscontro analitico di positività, o degli Atleti e delle altre persone che hanno violato norme antidoping viene resa pubblica dall’Ufficio Comunicazione e Rapporti con i Media, non prima del compimento dell'indagine amministrativa descritta al precedente art. 15.2.
Art.
24 24.1. Ai sensi dell’art. 9.1. lettera d) e nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 24 e 25, l'identità degli Atleti i cui campioni biologici hanno dato riscontro analitico di positività, o degli Atleti e delle altre persone che hanno violato norme antidoping viene resa pubblica dall’Ufficio Comunicazione e Rapporti con i Media, non prima del compimento dell'indagine amministrativa descritta al precedente art. 15.2.
Art.
24 24.1.
I dati personali relativi a fatti di doping, se non associati ad
informazioni riguardanti sotto qualunque profilo lo stato di salute
degli interessati, non sono ritenuti dati sensibili ai sensi della
legge 675/96 sulla privacy. Art. 25 25.1. Fermo restando quanto previsto per le comunicazioni di rito, sono obbligati a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente agli argomenti trattati e alle procedure previste dal Regolamento, nonché al rispetto del Codice Etico della C.O.N.I. Servizi S.p.A.: -
i componenti, gli incaricati ed i consulenti delle strutture del
C.O.N.I., del Coordinamento e delle F.S.N. e D.S.A. preposte
all’attività antidoping; 25.2. Il personale e gli incaricati del C.O.N.I. e delle F.S.N. e D.S.A. sono tenuti a non fornire a chi non ne abbia diritto notizie o informazioni di cui al precedente punto.
Art.
26 26.1.In sede di prima applicazione della centralizzazione al C.C.A. dell’attività dei controlli antidoping, i costi sostenuti per l’esecuzione delle sessioni di prelievo (ad es. kit, DCO, trasporto e analisi campioni), sono rimborsati trimestralmente alla F.M.S.I. od altro ente incaricato, con provvedimento del Segretario Generale del C.O.N.I.. I relativi importi, in conformità con il TDP, saranno detratti dai contributi ordinari stanziati dal C.O.N.I. a favore delle singole F.S.N. e .D.S.A.
Art.
27 27.1. La Federazione Sportiva Nazionale che nella propria attività sportiva impiega animali è tenuta a istituire ed applicare un regolamento antidoping per i suddetti animali in conformità a quanto previsto dal corrispondente Organismo internazionale. Tale regolamento deve comprendere un Elenco delle sostanze vietate, le procedure adatte per l’esecuzione dei test e l’individuazione dei laboratori accreditati per le analisi dei campioni biologici.
Art.
28 28.1. Ruoli
e responsabilità del C.O.N.I. -
revocare per intero o in parte i finanziamenti, per tutto il periodo
della squalifica, agli atleti o al Personale di supporto degli atleti
che hanno violato il Regolamento; 28.2.
Ruoli e responsabilità delle Organizzazioni di importanti
eventi sportivi. -
attuare politiche e regolamenti antidoping per i propri eventi sportivi
che siano conformi al Codice. 28.3.
Ruoli e responsabilità degli atleti. -
essere a conoscenza ed attenersi ai vigenti regolamenti e politiche
antidoping adottati in conformità con il Codice; 28.4.
Ruoli e responsabilità del Personale di supporto degli
atleti. -
essere a conoscenza e attenersi alle politiche e ai regolamenti
adottati conformemente al Codice;
Art.
29 29.1.
La disciplina prevista nel presente Regolamento in riferimento alle
F.S.N. e alle D.S.A. trova applicazione anche agli Enti di Promozione
Sportiva, nei limiti stabiliti dalle istruzioni deliberate dalla Giunta
Nazionale, sentito l’organismo di coordinamento dei medesimi
Enti.
*** *** *** *** *** ***
APPENDICE:
DEFINIZIONI Le definizioni di cui alla presente appendice devono essere considerate parte integrante del Regolamento dell’attività antidoping.
Assenza di colpa o negligenze significativa: attestazione dell'Atleta in virtù
della quale la sua colpa o negligenza, ove venga vista alla luce delle
circostanze generali e dei criteri per l'esclusione di colpa o
negligenza, non risulta significativa in relazione alla violazione del
Regolamento antidoping. Atleta:
qualsiasi Persona che, per quanto attiene ai controlli antidoping,
partecipa ad attività sportive a livello internazionale
(secondo la definizione data dalle singole Federazioni Internazionali)
o a livello nazionale (secondo la definizione data dalle singole
Organizzazioni antidoping nazionali) o qualsiasi altra Persona che
partecipa ad attività sportive a livello inferiore, ove
ciò sia previsto dall'Organizzazione antidoping nazionale
della Persona interessata. Per quanto attiene alle iniziativi di
informazione e formazione antidoping, viene considerato Atleta
qualsiasi Persona che partecipa ad attività sportive in
rappresentanza di un Firmatario, un governo o altra organizzazione
sportiva che abbia adottato il Codice. Atleti di livello internazionale: Atleti designati da una o più Federazione Internazionali per l'inserimento tra i nominativi registrati per i test di una Federazione Internazionale. Campione biologico: qualsiasi materiale biologico prelevato nell'ambito dei controlli antidoping. Codice: il Codice mondiale antidoping. Comitato Olimpico Nazionale: l'organizzazione riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico. Con il termine Comitato Olimpico Nazionale si intende anche la Confederazione Sportiva Nazionale in quei paesi in cui quest'ultima assume le normali responsabilità del Comitato Olimpico Nazionale in materia di lotta al doping. Competizione: una corsa, una partita, un incontro o una gara di atletica, come ad esempio le finali olimpiche dei 100 metri. Per le corse a tappe e le altre gare di atletica in cui i premi vengono assegnati in base ai risultati giornalieri, o secondo altri criteri provvisori, la distinzione tra una competizione e un evento sportivo viene fissata nel regolamento della competente Federazione Internazionale. Controllo antidoping: la procedura comprende l'assegnazione dei test, il prelievo e la gestione dei campioni, l'analisi dei laboratori, la gestione dei risultati, la fase dibattimentale e gli appelli. Divulgazione delle informazioni: divulgare o diffondere informazioni al pubblico o ad altre persone oltre a quelle aventi diritto ad essere notificate preventivamente ai sensi dell'art. 14. Durante le competizioni:
al fine di differenziare i test condotti durante le competizioni da
quelli condotti fuori delle competizioni, salvo diversa indicazione del
regolamento della Federazione Internazionale o di altra Organizzazione
antidoping, i test durante le competizioni sono costituiti da test
eseguiti sugli Atleti in relazione a una determinata competizione. Esecuzione di test: le fasi delle procedure di controllo antidoping che richiedono la pianificazione della ripartizione dei test, il prelievo dei campioni, la gestione dei campioni e il trasporto dei campioni al laboratorio. Evento nazionale: un evento sportivo che coinvolga Atleti internazionali o nazionali che non sia un evento internazionale. Evento internazionale: un evento sportivo in cui l'organo esecutivo o il designatore dei commissari sportivi sia il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato Paraolimpico Internazionale, una Federazione Internazionale, un'Organizzazione di un evento importante o un'altra organizzazione sportiva internazionale. Evento sportivo: una serie di competizioni individuali organizzate nella stessa manifestazione sotto uno stesso organo esecutivo (ad es. Giochi Olimpici, Campionati del Mondo FINA o Giochi Pan Americani). Firmatari: gli enti che hanno sottoscritto il Codice e si sono impegnati ad osservare il Codice: il Comitato Internazionale Olimpico, le Federazioni Internazionali, il Comitato Paraolimpico Internazionale, i Comitati Olimpici Nazionali, i Comitati Paraolimpici Nazionali, le Organizzazioni di importanti eventi, le Organizzazioni antidoping nazionali e la WADA. Funzionario responsabile dei controlli antidoping (DCO): Dirigente qualificato e autorizzato dal CONI ad assumere le responsabilità della gestione in loco della sessione per il prelievo dei campioni, nel rispetto degli Standard Internazionali per i controlli (preparativi; svolgimento della sessione; sicurezza/iter amministrativo successivamente al controllo; trasporto dei campioni e della documentazione). Il DCO è responsabile del trasporto dei campioni – portati direttamente ovvero per il tramite di un corriere - al Laboratorio antidoping accreditato WADA, nel rispetto della normativa WADA. Gli Ispettori Medici iscritti all’Albo deliberato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. assumono la qualifica di DCO a norma dell’art. 10 del Regolamento. Fuori delle competizioni: qualsiasi controllo antidoping che non venga eseguito durante le competizioni. Invalidazione: vedi Sanzioni per violazioni del regolamento antidoping. Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti: lista che identifica le sostanze vietate e i metodi proibiti. Manomissione: alterazione per fini o con modi illeciti; esercitare pressioni indebite; interferire illecitamente al fine di alterare i risultati o impedire il normale svolgimento delle operazioni. Marker: un composto, un gruppo di composti o di parametri biologici che indicano l'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito. Metabolita: qualsiasi sostanza prodotta da un processo di biotrasformazione. Metodo proibito: qualsiasi metodo così definito nella Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti. Minore: qualsiasi Persona fisica che non abbia raggiunto la maggiore età secondo la definizione data dalle leggi vigenti nel suo paese di residenza. Nessuna colpa o negligenza: attestazione dell'Atleta di non aver saputo o sospettato, né di aver potuto ragionevolmente sapere o sospettare anche esercitando la massima cautela, di aver assunto od utilizzato sostanze vietate o metodi proibiti. Nominativi registrati per i test:
elenco degli Atleti d'élite, istituito dalle singole
Federazioni Internazionali e dalle Organizzazioni antidoping nazionali,
che devono essere sottoposti a test durante e fuori competizione
nell'ambito della pianificazione della ripartizione dei test di ogni
Federazione Internazionale e Organizzazione. Organizzazione antidoping: un Firmatario che adotti un regolamento per avviare, attuare e applicare qualsiasi parte del processo di controllo antidoping. Ciò include, ad esempio, il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato Paraolimpico Internazionale, altre Organizzazioni di importanti eventi sportivi che conducano test in occasione di tali eventi, la WADA, le Federazioni Internazionali e le Organizzazioni antidoping nazionali. Organizzazione antidoping nazionale: l'ente o gli enti nazionali cui viene riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di adozione e attuazione del regolamento antidoping, direzione dei prelievi di campioni, gestione dei risultati dei test e conduzione dei dibattimenti, sempre a livello nazionale. Se le competenti autorità pubbliche non hanno provveduto alla designazione, l'ente responsabile è il Comitato Olimpico Nazionale o un suo designato. Organizzazioni di importanti eventi: questo termine si riferisce alle associazioni continentali di Comitati Olimpici Nazionali e di altre organizzazioni internazionali polisportive che operano come organi esecutivi di eventi internazionali continentali, regionali o di altro genere. Partecipante: qualsiasi Atleta o Personale di supporto degli Atleti. Persona: Persona fisica, organizzazione o altro ente. Personale di supporto degli Atleti: qualsiasi Persona con funzioni di allenatore, preparatore, dirigente, agente, addetto alla squadra, ufficiale, medico o paramedico che lavori con gli Atleti, o si occupi di loro, e che partecipi alla competizione sportiva o intervenga nella preparazione agonistica. Possesso:
il possesso effettivo o presunto (accertato solo se la Persona ha il
controllo esclusivo sulla sostanza/metodo proibito o sui locali in cui
la sostanza/metodo proibito è stata rinvenuta),
purché, qualora la Persona non abbia il controllo esclusivo
sulla sostanza/metodo proibito o sui locali in cui la sostanza/pratica
vietata è stata rinvenuta, il possesso presunto sussista
solo se la Persona era a conoscenza della presenza della
sostanza/metodo proibito e intendeva esercitare il proprio controllo su
di essa; a condizione, tuttavia, che non vi sia alcuna violazione del
regolamento antidoping basata esclusivamente sul possesso se, prima che
la Persona riceva la notifica di aver commesso una violazione del
regolamento antidoping, la Persona stessa ha dimostrato concretamente
di non avere alcuna intenzione di esercitare il possesso e di aver
rinunciato al suddetto possesso. Programma Osservatori Indipendenti: un gruppo di osservatori, sotto la supervisione della WADA, che osserva le procedure del controllo antidoping in occasione di alcuni eventi sportivi e riferisce in merito. Se la WADA sta conducendo dei test durante le competizioni di un determinato evento sportivo, gli osservatori devono essere sotto la supervisione di un'organizzazione indipendente. Riscontro analitico di positività: referto di un laboratorio o di un altro centro accreditato all'esecuzione dei test che rileva in un campione biologico la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker (incluse elevate concentrazioni di sostanze endogene) o evidenze dell'uso di un metodo proibito. Sanzioni per violazioni del regolamento antidoping: una violazione del regolamento antidoping, commessa da un Atleta o da un'altra Persona, sanzionabile nel modo seguente: (a) Invalidazione: significa che i risultati ottenuti dall'Atleta in una determinata competizione o in un dato evento sportivo vengono invalidati, con le relative conseguenze in termini di annullamento delle medaglie, dei punti e dei premi conferiti; (b) Squalifica: significa che l'Atleta o altra Persona non possono partecipare per un dato periodo di tempo ad alcuna competizione o ad altra attività, né ricevere alcun finanziamento; e (c) Sospensione cautelare: significa che l'Atleta o altra Persona non possono partecipare temporaneamente ad alcuna competizione in attesa della sentenza finale che verrà presa nel dibattimento. Senza preavviso: controllo antidoping eseguito senza alcun preavviso all'Atleta e durante il quale l'Atleta viene continuamente accompagnato dal momento della notifica fino al prelievo del campione biologico. Sospensione cautelare: vedi Sanzioni. Sostanza vietata: qualsiasi sostanza così definita nella Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti. Sport di squadra: disciplina sportiva in cui è consentito sostituire i giocatori nel corso della competizione. Squalifica: vedi Sanzioni per violazioni al regolamento antidoping. Standard internazionale: standard adottato dalla WADA a supporto del Codice. L'osservanza di uno Standard internazionale (in opposizione a un altro standard o a una pratica o una procedura di natura diversa) è elemento sufficiente a concludere che le procedure definite dallo Standard internazionale sono state eseguite correttamente. Tentativo: intraprendere deliberatamente un'iniziativa chiaramente mirata a commettere una violazione del regolamento antidoping. Tuttavia, non vi sarà alcuna violazione del regolamento antidoping solamente in base al tentativo di commettere una violazione se il soggetto interessato rinuncia al tentativo prima di essere scoperto da una parte terza non coinvolta nel tentativo stesso. Test mirati: procedura di selezione degli Atleti per l'0esecuzione di test: Atleti o gruppi di Atleti vengono selezionati su base non casuale al fine di eseguire i test in un determinato momento. Traffico illegale: vendere, dare, somministrare, trasportare, inviare, consegnare o distribuire una sostanza vietata o un metodo proibito a un Atleta sia direttamente che tramite terzi, ad eccezione della vendita o della distribuzione (da parte di personale medico o persone diverse dal personale di supporto dell'Atleta) di una sostanza vietata per fini terapeutici legittimi. Udienza preliminare: udienza con rito abbreviato tenuta prima del dibattimento che, previa notifica, offre all'Atleta la possibilità di esporre le proprie ragioni sia in forma scritta che orale. Uso: l'applicazione, l'ingestione, l’iniezione o il consumo in qualsivoglia modo di una sostanza vietata o di un metodo proibito. WADA: Agenzia Mondiale Antidoping. Sul sito WADA (www.wada-ama.org) sono pubblicati tutti gli atti, documenti e fonti regolamentari – richiamati anche nel presente Regolamento - necessari a garantire l’armonizzazione e la migliore pratica dei programmi antidoping.
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