Norme sportive antidoping

Documento tecnico attuativo del Programma Mondiale Antidoping WADA

 

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL C.O.N.I.
CON DELIBERAZIONE N° 1311 DEL 30 GIUGNO 2005
E SUCCESSIVE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI
APPROVATE DALLA GIUNTA NAZIONALE DEL C.O.N.I.
CON DELIBERAZIONE N° 615 DEL 12 DICEMBRE 2005

 

 

http://www.coni.it/antidoping

 

PREAMBOLO

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) è l'Organizzazione antidoping nazionale (NADO) riconosciuta da WADA.
La NADO è l'ente nazionale cui viene riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di adozione e atuazione del Regolamento antidoping, direzione dei prelievi dei campioni, gestione dei risultati dei test e conduzione dei dibattimenti, sempre a livello nazionale.
Le Norme sportive antidoping adottate dal C.O.N.I., analogamente ai regolamenti di gara, sono le norme che disciplinano le situazioni in cui si svolge l’attività sportiva. Gli affiliati, i tesserati ed i licenziati, ivi compresi gli Atleti Minori con la sottoscrizione del tesseramento e del consenso informato da parte dell’esercente la potestà genitoriale, sono tenuti ad accettare queste norme per partecipare alle attività sportive.
Le Norme antidoping non sono subordinate né vincolate ai requisiti e ai criteri giuridici vigenti in materia di procedura penale o diritto del lavoro.
Per l’espletamento dei suoi compiti il C.O.N.I. si avvale strumentalmente della “C.O.N.I. Servizi S.p.A.”, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n.178.

 

 

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI 

Di seguito vengono riportati dal Codice WADA la definizione di doping, le circostanze ed i comportamenti che costituiscono la violazione del Regolamento antidoping, la Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti, l'uso terapeutico.

Art. 1
Definizione di doping e violazioni del Regolamento

1.1. Il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport, alla sua funzione di valorizzazione delle naturali potenzialità fisiche e delle qualità morali degli atleti.
Con il termine doping si intende il verificarsi di una o più violazioni previste dal Regolamento dell’attività antidoping (“Regolamento”).
Le violazioni del Regolamento sono quelle di seguito riportate.

1.2. La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker in un campione biologico dell'atleta.

1.2.1. Ogni atleta deve personalmente assicurarsi di non assumere alcuna sostanza vietata. Gli atleti sono ritenuti responsabili dell'assunzione di qualsiasi sostanza vietata, nonché dei relativi metaboliti o marker rinvenuti nei loro campioni biologici. Pertanto, per l'accertamento di una violazione antidoping ai sensi del precedente punto 1.2. non è indispensabile dimostrare che vi sia stato dolo, colpa, negligenza o uso consapevole da parte dell'atleta.
1.2.2. Fatta eccezione per le sostanze per cui la Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti (“Lista”) stabilisce un quantitativo limite, la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico di un atleta costituisce di per sé una violazione del Regolamento.
1.2.3. In deroga al principio generale stabilito al precedente punto 1.2.2., la Lista può definire alcuni criteri specifici per valutare le sostanze vietate che possono essere prodotte anche per via endogena.

1.3. Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito.

1.3.1. Il successo o il fallimento dell'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito non costituisce un elemento essenziale; è sufficiente che la sostanza vietata o il metodo proibito siano stati usati, o si sia tentato di usarli, per commettere una violazione del Regolamento.

1.4. Il rifiuto o l’omissione, senza giustificato motivo, di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici, previa notifica in conformità con il vigente Regolamento, o il sottrarsi in altro modo al prelievo dei campioni biologici.

1.5. La violazione, senza giustificato motivo, delle condizioni previste per gli atleti che devono sottoporsi ai test fuori competizione, inclusa l’omessa comunicazione di informazioni utili per la loro reperibilità e la conseguente mancata esecuzione di test richiesti in conformità con le norme vigenti. A tal fine gli atleti sono tenuti a fornire ed aggiornare le informazioni per la loro reperibilità in modo che possano essere contattati per i test senza preavviso fuori competizione, dandone tempestiva comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale (F.S.N.) o Disciplina Sportiva Associata (D.S.A.), di appartenenza.

1.6. La manomissione o il tentativo di manomissione di una qualsiasi fase dei controlli antidoping.

1.7. Il possesso di sostanze vietate e la pratica di metodi proibiti.

1.7.1. Salvo l’uso terapeutico consentito in virtù del successivo art. 3.4. o ad altro giustificato motivo, il possesso da parte di un atleta in qualsiasi momento o luogo di una sostanza vietata nei test fuori competizione e/o la pratica di un metodo proibito.
1.7.2. Salvo l’uso terapeutico consentito in virtù del successivo art. 3.4. o ad altro giustificato motivo, il possesso - in relazione a un atleta, a una competizione o a un allenamento - da parte del personale di supporto degli atleti in qualsiasi momento o luogo di una sostanza vietata nei test fuori competizione e/o la pratica di un metodo proibito.

1.8. Il traffico di sostanze vietate o di metodi proibiti.

1.9. La somministrazione di una sostanza vietata o la sua tentata somministrazione, il ricorso ad un metodo proibito o il suo tentativo, o altrimenti fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare complicità in altra forma all’atleta in riferimento a una violazione o tentata violazione del Regolamento. Costituisce aggravante se il fatto è commesso da chi esercita la professione medica, farmaceutica o connessa.

1.10. L’accertamento di un fatto di doping, l’acquisizione di una notizia relativa ad un fatto di doping, la violazione della legge 376/2000, ivi compresa la comunicazione - da parte della Commissione ministeriale - di una positività di un Atleta ovvero di un rifiuto di sottoporsi ai controlli antidoping sanitari, comportano l’attivazione di un procedimento disciplinare e l’eventuale applicazione delle sanzioni stabilite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), dalle F.S.N., dalle D.S.A.

 

Art. 2
Prove del doping

2.1. Onere e grado della prova . In attuazione delle disposizioni del Codice, il C.O.N.I., attraverso le strutture di cui al Titolo II del Regolamento, ha l'onere di stabilire se è stata commessa una violazione in materia di doping.
Quando l'onere della prova è affidato all'atleta o ad altra persona responsabile di una violazione del Regolamento, per confutare una presunzione di colpevolezza o stabilire determinati fatti o circostanze il grado della prova è basato sulla valutazione delle probabilità.

2.2. Metodi per accertare fatti e presunzioni. I fatti correlati alle violazioni del Regolamento possono essere accertati con qualsiasi mezzo attendibile, inclusa l'ammissione di colpevolezza. Nei casi di doping, risultanti dall’accertata presenza della sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell’atleta,vengono applicate le seguenti regole di ammissibilità delle prove:

2.2.1. si presume che i laboratori accreditati dalla WADA abbiano condotto le procedure di analisi e conservazione dei campioni biologici conformemente agli appositi Standard internazionali nelle procedure di analisi e di conservazione dei campioni biologici. L'atleta può confutare tale assunto dimostrando che vi è stata una violazione degli Standard internazionali nelle procedure di analisi e di conservazione dei campioni biologici; in tale ipotesi, la struttura antidoping è tenuta a dimostrare che quanto sostenuto dall’atleta non ha inficiato il risultato analitico di positività;
2.2.2. l'inosservanza degli Standard internazionali nelle procedure di analisi e di conservazione dei campioni biologici o altra violazione del Regolamento non hanno rilievo se i risultati delle analisi sono negativi.

2.3. Nei casi previsti al precedente art. 1, punti 4 e 5 la prova è implicita nel rifiuto o nell’omissione o nella violazione.

 

Art. 3
Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti

3.1. La WADA pubblica nel proprio sito web la versione più recente della Lista.
La Lista ed i suoi aggiornamenti - di cui la Giunta Nazionale prenderà atto, senza che si rendano necessari ulteriori interventi da parte del C.O.N.I. - entrano in vigore secondo le modalità indicate dalla WADA.
La WADA annulamente pubblica di norma nel mese di gennaio una nuova lista.
E’ fatto obbligo alle F.S.N. e le D.S.A. recepire la Lista nei propri regolamenti e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione agli affiliati.
La Lista trova comunque applicazione anche nel caso in cui le F.S.N. o le D.S.A. non abbiano provveduto a compiere gli atti formali di adozione.

3.2. Sostanze vietate e metodi proibiti secondo la Lista.
La Lista comprende:

- sostanze vietate e metodi proibiti in e fuori competizione;
- sostanze vietate e metodi proibiti in competizione.

Su raccomandazione di una Federazione Internazionale, la Lista può essere integrata dalla WADA in funzione di una determinata disciplina sportiva.
La Lista può identificare delle sostanze specifiche che siano particolarmente suscettibili di violazioni non intenzionali delle norme antidoping, a causa della loro larga diffusione nei prodotti medicinali ovvero di un loro utilizzo con scarsa probabilità di successo come agenti dopanti.

3.3. Criteri per l'inclusione di sostanze e di metodi nella Lista
L’inclusione di sostanze vietate e di metodi proibiti nella Lista è demandata alla WADA ai sensi dell’articolo 4.3. del Codice.

3.4. Uso terapeutico
A norma degli Standard Internazionali per l’esenzione a fini terapeutici, nell’ambito della Commissione Medico Scientifica Antidoping del C.O.N.I., è istituito il Comitato per l’esenzione a fini terapeutici (“CEFT”), regolato da un apposito disciplinare deliberato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., che forma parte integrante del presente Regolamento.
Il CEFT esamina le richieste di esenzione a fini terapeutici ("TUEs") degli Atleti in conformità con gli Standard Internazionali.

3.5. Programma di monitoraggio
La WADA, di concerto con gli altri Firmatari e i Governi, istituisce un programma di monitoraggio delle sostanze che non sono inserite nella Lista, per accertarne eventuali usi impropri in ambito sportivo.
La WADA provvede a rendere pubblico, prima dell'esecuzione dei test, l'elenco delle sostanze che sono monitorate.
I laboratori si impegnano a riferire con regolarità alla WADA i casi di uso denunciato o riscontro accertato di tali sostanze, aggregando i dati per disciplina sportiva e specificando se i campioni biologici sono stati raccolti durante o fuori competizione. Tali dati non devono contenere ulteriori informazioni su campioni specifici.
La WADA fornisce al Coordinamento, di norma anualmente, le informazioni statistiche aggregate per disciplina sportiva riguardanti le sostanze aggiuntive, garantendo l’anonimato dei singoli atleti in riferimento a tali dati. L'uso denunciato o il riscontro accertato delle sostanze monitorate non costituiscono una violazione del Regolamento.
Il Coordinamento si attiva per la diffusione di tali informazioni presso le F.S.N. e le D.S.A.

 

 

TITOLO II
STRUTTURE PREPOSTE ALL'ATTIVITA' ANTIDOPING E COORDINAMENTO

Di seguito vengono indicate le attività di pianificazione generale e di coordinamento del C.O.N.I.-NADO, per l'attuazione delle normative proprie e della WADA, ai fini della pratica di uno sport libero dal doping.

Art. 4
Giudice di ultima istanza in materia di doping
(G.U.I.)

4.1. Al fine di perseguire l’obiettivo della maggiore omogeneità possibile delle decisioni dei Giudici sportivi in materia di doping - esperiti i gradi di giustizia sportiva federale e ferma restando la competenza del Tribunale Arbitrale Sportivo di Losanna (“T.A.S.”) a norma del Codice WADA - è possibile ricorrere al Giudice di ultima istanza in materia di doping (“G.U.I.”), istituito presso il C.O.N.I.

4.2. Il G.U.I. è composto da un Presidente e da quattro membri ordinari, di cui uno con incarico di Vice Presidente. Per i procedimenti di appello avverso i rifiuti del CEFT in materia di TUEs, il G.U.I. è integrato da ulteriori quattro componenti tecnici, di cui uno in rappresentanza degli Atleti. Tali ultimi componenti possono, su indicazione del Presidente, prendere parte anche agli altri procedimenti con funzioni consultive, laddove sussistano particolari esigenze di carattere tecnico - scientifico.

4.3. Il Presidente e i componenti ordinari debbono essere magistrati, anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, professori universitari in materie giuridiche od avvocati patrocinanti avanti le supreme Corti. Gli altri componenti debbono essere designati tra medici e professori universitari in materie scientifiche, anche a riposo, con particolare esperienza e qualificazione nel settore del doping. L’Atleta, anche non in attività, deve possedere i requisiti di cui all’art. 34.2 dello Statuto del C.O.N.I.

4.4. Il Presidente ed i componenti del G.U.I. sono nominati, su proposta della Giunta Nazionale, dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. L’Atleta è designato dalla Commissione Nazionale Atleti del C.O.N.I.

4.5. Nelle funzioni di segreteria il G.U.I. è supportato dal Coordinamento, che può nominare un Segretario per le esigenze organizzativo - funzionali.

4.6. Il G.U.I. giudica con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno due componenti ordinari. Per i soli procedimenti di appello avverso i rifiuti del CEFT in materia di TUEs, il G.U.I. giudica con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno quattro componenti, due ordinari e due tecnici.

4.7. Il G.U.I. per l’esercizio delle proprie funzioni può chiedere – per il tramite del Coordinamento - di avvalersi della collaborazione di funzionari, tecnici, consulenti e mezzi del C.O.N.I. o esterni, nonché dotarsi di un disciplinare di funzionamento interno. Tale disciplinare ed eventuali successive modificazioni, di cui la Giunta Nazionale del C.O.N.I. prende atto, forma parte integrante del presente Regolamento.

4.7. I procedimenti dinanzi al G.U.I. sono disciplinati a norma del successivo art. 21 del presente Regolamento.

 

Art. 5
Commissione Antidoping
(C.A.)

5.1. Presso il C.O.N.I. e’ istituita la Commissione Antidoping (“C.A.”), composta da un Presidente, da un Segretario e da un massimo di sei membri, di cui un medico. Nell’ambito della C.A., è istituito il Comitato per i controlli antidoping (“C.C.A.”), costituito da un Presidente, un Segretario e da un massimo di sei componenti, regolato da un apposito disciplinare deliberato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., che forma parte integrante del presente Regolamento. I componenti della C.A. e della C.C.A. debbono essere, anche a riposo, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, funzionari pubblici, ufficiali delle Forze di Polizia, avvocati, docenti universitari in materie giuridiche, medici, ricercatori presso Enti Pubblici di ricerca, Atleti o tecnici sportivi, che abbiano rispettivamente i requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 34 dello Statuto C.O.N.I. Il Presidente della C.A. presiede il C.C.A.

5.2. Il Coordinamento, al fine di contribuire alla promozione delle iniziative rivolte alla lotta contro il doping nello sport, attraverso la C.A.:

a) elabora progetti educativi e di informazione e formazione derivanti da studi sui rischi connessi con la pratica del doping, per consentire una efficace opera di dissuasione degli Atleti all’uso di sostanze vietate e metodi proibiti;
b) assume iniziative dirette ad acquisire elementi conoscitivi ed a formulare proposte per una più incisiva repressione del fenomeno del doping nello sport, avvalendosi anche della collaborazione del C.O.N.I., delle F.S.N. e delle D.S.A.;
c) procede alla ricognizione delle regole antidoping emanate dalla WADA, dal C.O.N.I., dalle F.S.N. e dalle D.S.A. esprimendo per queste ultime parere di conformità ed effettua specifici studi giuridici sulle normative vigenti in materia di doping, anche al fine di formulare proposte;
d) effettua il monitoraggio sui programmi di attività antidoping disposti dalle F.S.N. e dalle D.S.A..
Il C.C.A., nel rispetto degli Standard Internazionali:
e) pianifica e attua in piena autonomia i controlli antidoping durante e fuori le competizioni, con o senza preavviso, da effettuarsi di norma tramite la F.M.S.I., avvalendosi pure della collaborazione delle F.S.N. e D.S.A., nei limiti numerici previsti dal C.O.N.I., anche d’intesa con la Commissione ministeriale di cui alla legge 376/2000;
f) dispone controlli antidoping di propria iniziativa, su specifica richiesta del C.O.N.I., dell’Ufficio di Procura Antidoping, delle F.S.N., delle D.S.A., in attuazione della Convenzione di Strasburgo ovvero del Programma mondiale Antidoping WADA, da effettuarsi di norma tramite la F.M.S.I.
g) può accedere senza alcuna necessità di preavviso nei locali adibiti al controllo antidoping per assistere a tutte le fasi della sessione dei prelievi.

5.3. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 5.2. lettera f), il C.C.A. individua direttamente i nominativi degli Atleti da sottoporre a controllo antidoping e che possono essere disposti in occasione di gare nazionali, di allenamenti, di raduni, nonché al di fuori degli stessi, anche su convocazione, per il tramite del Coordinamento.

5.4. Per i controlli su convocazione il C.C.A. può avvalersi della collaborazione della F.S.N. e della D.S.A.
Il C.C.A., tramite telegramma, invia all’Atleta e alla F.S.N. o D.S.A. di appartenenza la convocazione per l’effettuazione del prelievo, che deve pervenire almeno ventiquattro ore prima dell’ora fissata per il prelievo stesso.
E’ fatto carico alla F.S.N. o D.S.A. verificare presso l’Atleta l’avvenuta notifica della convocazione.
L’incaricato della sessione di prelievo, di norma l’Ispettore Medico della Federazione Medico Sportiva Italiana (“F.M.S.I.”), che effettua tutte le operazioni intestate al Funzionario responsabile dei controlli antidoping (“DCO”) a norma WADA, deve segnalare al Coordinamento la mancata presenza dell’Atleta, anche ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento d’indagine.

5.5. Il C.C.A. può, nei casi in cui lo ritenga opportuno, non prendere alcun accordo preventivo con l’Atleta e predisporre senza preavviso l’invio di un DCO nel luogo di svolgimento della gara o dell’allenamento, o in qualunque altro luogo in cui l’Atleta sia reperibile. In tale ipotesi, il DCO deve dare comunicazione prioritariamente all’Atleta e concedere il tempo ragionevole per portare a termine l’attività nella quale è in quel momento impegnato. L’Atleta ha diritto di farsi assistere da un proprio rappresentante, che deve immediatamente mettersi a disposizione del DCO.
In ogni caso il controllo deve avere inizio entro un’ora dalla sua notifica, fatta eccezione per le seguenti ipotesi che ne possono giustificare il ritardo: premiazione, interviste già programmate, altre competizioni nei sessanta minuti, defaticamento, controlli medici, ricerca del rappresentante, presenza facoltativa, che deve essere all’atto della notifica richiesta dall’Atleta al DCO; in ogni caso l’Atleta è tenuto sotto costante osservazione visiva dal DCO, o da persona da lui designata, ed il ritardo può essere dichiarato soltanto dopo il trascorrere di ulteriori trenta minuti. A suo insindacabile giudizio il DCO può rigettare il differimento del controllo ove non sia possibile la continua osservazione visiva dell’Atleta.

5.6. Le F.S.N. e le D.S.A. sono tenute a fornire al C.C.A., per il tramite del Coordinamento, con la massima tempestività e precisione ogni informazione ritenuta utile, ed in particolare:

a) i nominativi dei componenti della Commissione federale antidoping se istituita o del Medico federale responsabile dell’interazione con le strutture antidoping nonché il nome di un referente federale (e degli eventuali sostituti) incaricato di mantenere i rapporti con il C.C.A. e il Coordinamento. Tale figura è da ricercarsi nell’ambito della struttura amministrativa federale (Segretario Generale o funzionario da questi delegato);
b) i calendari dell’attività agonistica nazionale ed internazionale e, per gli sport di squadra, anche i calendari dei campionati delle diverse serie e/o categorie, ed ogni variazione degli stessi che intervenga nel corso dell’anno ;
c) i calendari dei raduni e degli allenamenti previsti in Italia e all’estero per gli Atleti italiani di interesse nazionale e ogni loro variazione che intervenga nel corso dell’anno;
d) ai fini della formazione di un Gruppo registrato degli Atleti per i controlli (“RTP”) nazionale, gli elenchi contenenti i nominativi degli Atleti inseriti nell’RTP delle Federazioni Internazionali, nonché quelli selezionati per le rappresentative nazionali ai sensi dell’art. 31 dello Statuto del C.O.N.I. corredati dei dati minimi previsti al successivo art. 12.2. Le F.S.N. e le D.S.A. informano gli Atleti interessati dell’inserimento in tali elenchi e del loro obbligo a fornire tempestivamente precise e aggiornate informazioni in ordine alla loro reperibilità. Tali informazioni sono tenute rigorosamente riservate ed utilizzate esclusivamente per la pianificazione, il coordinamento e la conduzione dei test e distrutte quando non si rendono più necessarie per tali fini.
Di quanto sopra la WADA viene debitamente informata a cura del Coordinamento.

5.7. Il mancato rispetto di quanto disciplinato al precedente punto 6, previa diffida e decorso il termine di sei giorni, è oggetto di segnalazione alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. da parte del C.C.A., per il tramite del Coordinamento
La mancata effettuazione del controllo antidoping imputabile a responsabilità organizzativa della F.S.N. o D.S.A. interessate determina a carico di queste l’obbligo di rimborsare le spese sostenute per gli Ispettori Medici incaricati del controllo. Il mancato controllo per fatti oggettivi non imputabili a responsabilità personali determina la reiterazione del controllo stesso da effettuarsi nel più breve tempo possibile.

5.8. Il C.C.A. per l’esercizio delle proprie funzioni può essere integrato da un componente della C.A. e può chiedere - per il tramite del Coordinamento- di avvalersi della collaborazione di funzionari, tecnici, consulenti e mezzi del C.O.N.I. o esterni.

5.9. La C.A. ed il C.C.A. operano sulla base di un disciplinare interno di funzionamento che definisce, tra l’altro, criteri, modalità, condizioni e procedure per l’effettuazione dei controlli antidoping, in conformità a quanto stabilito dagli Standard Internazionali per i controlli. Tale disciplinare ed eventuali successive modificazioni, di cui la Giunta Nazionale del C.O.N.I. prende atto, forma parte integrante del presente Regolamento.
La C.A. può disporre la costituzione di gruppi di lavoro interni per l’espletamento di specifiche incombenze.

 

Art. 6
Commissione Medico-Scientifica Antidoping
(C.S.A.)

6.1. Presso il C.O.N.I. è istituita la Commissione Medico-Scientifica Antidoping (“C.S.A.”), che agisce in posizione di piena autonomia di giudizio. La C.S.A è composta da un Presidente, da un Segretario e da un massimo di nove membri, di cui otto scelti tra esponenti di diverse discipline scientifiche ed uno designato dalla Commissione Nazionale Atleti del C.O.N.I., tra gli Atleti che abbiano i requisiti di cui all’art. 34.2 dello Statuto C.O.N.I.

6.2. Il Coordinamento, al fine di contribuire alla promozione delle iniziative rivolte alla lotta contro il doping nello sport, attraverso la C.S.A.

a) svolge direttamente e/o commissiona ricerca scientifica ed indagini di carattere medico, analitico, psicologico negli ambiti e nei campi che richiedono approfondimenti e/o nuovi elementi di conoscenza. A tal fine definisce i protocolli di ricerca, individua le modalità operative, valuta i progetti e formula le proposte di finanziamento, provvedendo infine a diffonderne i risultati;
b) svolge attività educativo-didattica, producendo testi e documenti a carattere scientifico con l'obiettivo di informare e formare i destinatari degli stessi, interni ed esterni al mondo sportivo;
c) agisce da osservatorio della ricerca e della letteratura antidoping, con lo scopo specifico di informarsi dettagliatamente su quanto accade nel mondo sul fenomeno del doping nello sport e delle iniziative intraprese a salvaguardia della salute degli Atleti;
d) svolge azione di supporto, consulenza, garante e controllo, in tutti i casi in cui il C.O.N.I. intraprende iniziative ricollegabili alla ricerca scientifica in materia di lotta al doping e di tutela della salute degli Atleti;
e) sviluppa, nel quadro degli accordi tra il C.O.N.I. e il Ministero della Salute, rapporti di collaborazione anche con il Dipartimento Valutazione Farmaci e Farmacovigilanza, con l'Istituto Superiore di Sanità, con i Dipartimenti universitari, nell'ottica di un’azione coordinata e congiunta contro il doping e l'abuso, in genere, dei farmaci nello sport;
f) propone alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. campagne di prevenzione e di sensibilizzazione per la tutela della salute degli Atleti nonché sull'uso e l’abuso dei farmaci nello sport, curandone l’attuazione anche in collaborazione con altre Istituzioni e partners italiani e stranieri;
h) esprime pareri e valutazioni su questioni scientifiche inerenti alla materia del doping su richiesta del C.O.N.I., delle F.S.N. e delle D.S.A.

6.3. Il Presidente della C.S.A. presiede il CEFT, composto e regolato dal disciplinare di cui all’art. 3.4 del presente Regolamento, ed individua la composizione dello stesso, da sottoporre all’approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I., in conformità alle disposizioni di cui all’art. 6 degli Standard Internazionali per l’esenzione ai fini terapeutici.

 

Art. 7
Ufficio di Procura Antidoping
(U.P.A.)

7.1. Presso il C.O.N.I. è istituito l’Ufficio di Procura Antidoping (“U.P.A.”), composto da un Procuratore Capo, da un Segretario e da un massimo di otto Procuratori.
Il Procuratore Capo e i Procuratori debbono essere, anche a riposo, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, funzionari pubblici, ufficiali delle Forze di Polizia, avvocati, docenti universitari in materie giuridiche, ricercatori presso Enti Pubblici di ricerca.
L’U.P.A agisce in posizione di piena autonomia di giudizio ed è competente in via esclusiva a compiere tutti gli atti necessari per l’accertamento delle responsabilità di tesserati alle F.S.N. o alle D.S.A. che abbiano posto in essere un qualunque comportamento vietato dal Regolamento.
E’ altresì legittimata a richiedere, qualora soggetti non tesserati abbiano posto in essere un qualunque comportamento vietato dal Regolamento, provvedimenti cautelativi, anche al fine di impedire reiterazioni.

7.2. L’U.P.A è competente ad indagare:

a) sull’uso di sostanze vietate e sul ricorso a metodi proibiti da parte dell’atleta;
b) sul traffico, sul procacciamento, sulla vendita, sulla cessione e sul possesso di sostanze doping;
c) sull’istigazione, anche se non accolta, sull’accordo, anche se non realizzato, per fare uso di qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito;
d) sulle violazioni accertate e segnalate in applicazione della legge 376/2000;
e) sul rifiuto o l’omissione di sottoporsi a prelievo antidoping senza giustificato motivo o il sottrarsi in altro modo.

7.3. Il Procuratore Capo coordina l’attività dell’U.P.A, detta le opportune disposizioni ed effettua i procedimenti di indagine in prima persona, insieme ad uno o più Procuratori o assegnandoli ad uno o più di loro.
I Procuratori designati conducono l’indagine e per il tramite del Segretario curano gli adempimenti ad essa connessi.
Il Procuratore Capo, anche su proposta del Procuratore titolare delle indagini, può delegare la Procura federale ad effettuare per conto dell’U.P.A singoli atti ispettivi nell’ambito di un procedimento di indagine e/o a rappresentarlo nel procedimento avanti i competenti Organi di giustizia federali.

7.4. L’U.P.A inoltre:

a) ha facoltà di chiedere alle F.S.N. e alle D.S.A. ogni documento ritenuto necessario ai fini delle indagini ed inoltre, per il tramite del Coordinamento, di avvalersi dell’ausilio di funzionari, tecnici e mezzi del C.O.N.I., ovvero di consulenti esterni;
b) può accedere senza alcuna necessità di preavviso nei locali adibiti al controllo antidoping per assistere a tutte le fasi della sessione dei prelievi;
c) provvede a segnalare alle Procure della Repubblica competenti e/o alle Autorità amministrative e agli Ordini professionali le fattispecie ritenute penalmente rilevanti ovvero di loro interesse a norma di legge, di cui acquisisce conoscenza, dandone contestuale comunicazione al Coordinamento;
d) può richiedere alla C.S.A. – per il tramite del Coordinamento - pareri, valutazioni e assistenza per fatti attinenti alle indagini;
e) può sollecitare al C.C.A. – per il tramite del Coordinamento - la predisposizione di controlli in caso di ritenuta necessità o utilità;
f) conduce eventuali ulteriori indagini richieste dalle vigenti normative antidoping o comunque ritenute appropriate dal C.O.N.I.;
g) notifica immediatamente ai soggetti interessati la norma antidoping apparentemente violata, dandone contestuale comunicazione al Coordinamento.

 

Art. 8
Comitato Etico
(C.E.)

8.1. Presso il C.O.N.I. è istituito il Comitato Etico (“C.E.”), composto da un Presidente, da un segretario e da un massimo di sei membri, di cui uno designato dalla C.S.A. ed uno dalla Commissione Nazionale Atleti del C.O.N.I..
Il C.E. opera in posizione di piena autonomia e indipendenza di giudizio quale Organo di consulenza delle strutture antidoping previste nel Regolamento.
Il C.E. è costituito con riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 15 luglio 1997, n. 162, e successive modifiche e/o integrazioni.

8.2. Il C.E. svolge la propria funzione di consulenza sulla obbligatoria proposizione di studi scientifici, esprimendo giudizio di idoneità riguardo gli aspetti etici, comportamentali, sociologici e metodologici delle ricerche.
Il C.E. esplica la conseguente attività di controllo sulla progressione del metodo in atto, dei risultati e delle conclusioni.

8.3. Per specifiche e motivate esigenze il C.E. può cooptare componenti esterni con competenza nella specifica materia da trattare, i quali parteciperanno esclusivamente ai lavori che ne hanno motivato la cooptazione.

8.4. Le F.S.N. e le D.S.A. possono avvalersi della consulenza del C.E. per studi riconducibili alla materia di cui al precedente punto 2. In tali ipotesi il C.E. esprime giudizio di idoneità, esplicando la conseguente attività di controllo sulla progressione del metodo in atto, dei risultati e delle conclusioni.

8.5. Il C.E. opera sulla base di un proprio regolamento interno di funzionamento che definisce protocolli, modalità, condizioni e procedure di propria competenza. Tale regolamento ed eventuali successive modificazioni, di cui la Giunta Nazionale del C.O.N.I. prende atto, viene tempestivamente trasmesso per conoscenza alle F.S.N. e alle D.S.A. a cura del Coordinamento

 

Art. 9
Coordinamento Attività Antidoping

9.1. Il C.O.N.I. ha il potere di elaborare ed applicare ogni adeguato provvedimento di propria competenza per la lotta contro il doping, in conformità a quanto previsto, tra l'altro, dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522, dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni, nonché dal decreto legge 19 agosto 2003, n.220, convertito nella legge 17 ottobre 2003, n.280. Il C.O.N.I., a mezzo del Coordinamento, svolge l’attività antidoping in attuazione delle normative proprie e della WADA, anche nel rispetto e in armonia con la legge 376/2000.

In particolare il Coordinamento:

a) svolge attività di pianificazione generale e di coordinamento, anche dei servizi logistici e amministrativi comuni alle strutture antidoping del C.O.N.I., nonché con le F.S.N. e le D.S.A. sulla specifica materia;
b) supporta il C.C.A. nella specifica attività riguardante l’effettuazione dei controlli, tenuto anche conto dei controlli disposti dalla Commissione di cui alla legge 376/2000;
c) riceve le comunicazioni di positività del campione A, di norma tramite la F.M.S.I., e attiva la procedura di abbinamento codice/nome per l’accertamento dell’identità dell’atleta;
d) provvede alle comunicazioni di rito ai fini dell’attività di competenza delle F.S.N. e delle D.S.A., dell’U.P.A., nonché dell’Ufficio Comunicazione e Rapporti con i Media;
e) predispone almeno annualmente una relazione statistica generale sulle attività di controllo antidoping portandone a conoscenza la Giunta Nazionale del C.O.N.I. e la WADA;
f) attua progetti educativi e di informazione e formazione, derivanti da studi sui rischi connessi con la pratica del doping, forniti dalle strutture antidoping di cui al presente Titolo,per consentire una efficace opera di dissuasione degli atleti all’uso di sostanze vietate e metodi proibiti;
g) intrattiene rapporti con la WADA e gli altri Enti sulla specifica materia;
h) chiede pareri alle strutture antidoping del Regolamento negli ambiti di competenza;
i) può accedere senza alcuna necessità di preavviso nei locali adibiti al controllo antidoping per assistere a tutte le fasi della sessione dei prelievi
l) propone alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. l’annuale Piano di distribuzione dei Controlli Nazionale (TDP), comprensivo del numero minimo di controlli messi a disposizione del C.C.A. ed i nominativi dei Segretari componenti le strutture antidoping del C.O.N.I., individuati tra il personale assegnato al Coordinamento;
m) supporta le strutture antidoping del C.O.N.I., nelle funzioni di Segreteria;
n) riceve le comunicazioni della Commissione ministeriale, di cui all’art.1.10;
o) provvede alla lettera di supporto prevista dalla WADA per l’accreditamento del Laboratorio nazionale antidoping.

9.2. Il Coordinamento dispone delle risorse necessarie per il funzionamento delle strutture operanti nell’ambito dell’attività antidoping del C.O.N.I. e per dare pratica attuazione ad ogni iniziativa.
Adotta misure idonee affinché i risultati delle ricerche avviate dagli Organismi antidoping non siano utilizzati impropriamente. Detti risultati saranno comunicati alla WADA, previa presa d’atto da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

9.3. Il coordinamento relaziona di volta in volta alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. sulle positività riscontrate, sui provvedimenti disciplinari adottati dall’U.P.A., sull'andamento dei procedimenti disciplinari, nonché sulle sanzioni comminate dagli Organi di giustizia federali e su quant’altro possa riguardare la specifica materia, ricevendo ogni utile informazione dalle strutture antidoping di cui al presente Titolo.

 

Art. 10
Federazione Medico Sportiva Italiana
(F.M.S.I.)

10.1. La fase esecutiva dei controlli antidoping è affidata di norma dal C.O.N.I. –NADO, con oneri a proprio carico, alla F.M.S.I., che ha l’incarico di designare tra i propri Ispettori Medici, iscritti all’Albo di cui al successivo comma 3, i DCO per la conduzione della sessione di prelievo e di assicurare le connesse formalità, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e delle direttive emanate dal C.O.N.I.-NADO.
Laddove esigenze organizzative lo richiedano, la F.M.S.I. può designare più di un DCO. I designati devono sottoscrivere il verbale di prelievo antidoping, nonché la modulistica adottata dal C.O.N.I.-NADO sulla base delle indicazioni della WADA, e sono tutti responsabili per quanto attiene il rispetto delle procedure.
Ai soli fini didattici, la F.M.S.I. può richiedere al C.O.N.I.-NADO di far assistere un medico tesserato alle operazioni di controllo antidoping, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del DCO designato.

10.2. Le analisi sono effettuate esclusivamente presso laboratori antidoping accreditati o approvati dalla WADA come da tabella allegata: prioritariamente dal Laboratorio nazionale antidoping della F.M.S.I. di Roma e subordinatamente da laboratori esteri individuati di norma dalla F.M.S.I.

10.3. Ai fini dell’attuazione dei compiti di cui al precedente punto 1, la F.M.S.I. forma e aggiorna gli Ispettori Medici, per l’inserimento in un apposito albo dei DCO deliberato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., predisponendo ed organizzando adeguati corsi nel rispetto della normativa prevista negli specifici Standard internazionali.
La F.M.S.I. ha facoltà di incaricare Supervisori medici federali iscritti all’Albo di cui al precedente comma 3 con lo scopo di esaminare l’operato dei propri Ispettori Medici- DCO.
Qualora il l’Ispettore Medico DCO designato dalla F.M.S.I. per le operazioni antidoping fosse assente per causa di forza maggiore, le sue funzioni sono espletate dal Supervisore eventualmente presente.

10.4. I Medici federali ed i Medici delle società sportive, la cui attività è disciplinata dalle norme adottate dal C.O.N.I. e dalle F.S.N. e D.S.A., devono essere tesserati per la F.M.S.I.. La F.M.S.I. cura l’aggiornamento dei Medici, ai fini della prevenzione e repressione del fenomeno del doping.

10.5. La F.M.S.I. è responsabile dei procedimenti disciplinari, attivati dall’U.P.A., per le violazioni delle norme antidoping da parte di Medici.

 

Art. 11
Incompatibilità, durata e decadenza

11.1. L’incarico di componente del Giudice di ultima istanza in materia di doping, della Commissione Antidoping, del Comitato per i Controlli Antidoping, dell’Ufficio di Procura Antidoping e del Comitato Etico è incompatibile con incarichi o cariche rivestite in seno a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Società sportive.
La condizione di incompatibilità deve essere comunicata dall’interessato al Presidente del C.O.N.I., tramite il Coordinamento, entro trenta giorni dal suo insorgere, con l’opzione per l’uno o l’altro incarico.
In mancanza, l’incarico conferito ai sensi del Regolamento decade automaticamente.

11.2. I componenti delle strutture antidoping del C.O.N.I. non possono in alcun caso – direttamente o indirettamente – assumere la difesa e/o assistere nelle fasi di accertamento e disciplinari i tesserati incolpati per fatti di doping, nonché assumere incarichi di consulenza relativi a tali fatti, pena l’immediata decadenza dall’incarico conferito ai sensi del Regolamento.

11.3. I componenti delle strutture antidoping restano in carica per la durata del quadriennio olimpico e possono essere rinominati. In caso di decadenza degli Organi istituzionali del C.O.N.I., le predette strutture antidoping continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla loro ricostituzione. I componenti che non esercitano le funzioni a loro assegnate, senza giustificato motivo, per più di tre sedute decadano dall’incarico con le stesse modalità previste per la nomina.

11.4. La carica ricoperta in seno alle strutture antidoping del C.O.N.I. è gratuita; è attribuito un gettone di presenza, per ogni riunione o seduta di lavoro a cui ciascun componente delle strutture antidoping partecipi.

11.5. Le F.S.N. e le D.S.A. possono prevedere nei regolamenti federali, qualora intendano istituire Commissioni Federali Antidoping (“C.F.A.”), allo scopo di garantire un’efficace ed efficiente attuazione dei provvedimenti adottati dal C.O.N.I.-NADO per la lotta contro il doping, ulteriori incompatibilità, rispetto a quelle sancite dal presente articolo. Le Commissioni Antidoping Federali devono prevedere un membro Medico, iscritto alla F.M.S.I. Le F.S.N. e le D.S.A. che non istituiscono C.F.A. nominano un Medico federale responsabile dell’interazione con le strutture preposte all’attività antidoping di cui al presente Titolo.

 

 

TITOLO III
NORME PROCEDURALI PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI SUI LUIGHI DI PERMANENZA DELL'ATLETA E PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

Di seguito vengono indicate le operazioni riguardanti le procedure per la raccolta delle informazioni suoi luoghi di permanenza dell’Atleta, nonché per i controlli sia sulle urine sia sul sangue nel rispetto di quanto stabilito dagli Standard internazionali.

Art. 12
Programma dei controlli antidoping

12.1. Il C.O.N.I. presiede, cura e coordina l’organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale e, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni, dei campionati, nonché la salute degli Atleti, previene e reprime l’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli Atleti nelle attività agonistico-sportive. A tal fine la Giunta Nazionale del C.O.N.I. delibera annualmente l’RTP che deve riportare almeno gli Atleti che siano stati inseriti nell’RTP dalla rispettiva Federazione Internazionale o che facciano parte di squadre nazionali assolute o che stiano scontando un periodo di squalifica o di sospensione a seguito di violazioni alle norme sportive antidoping - ed il TDP, affidando la pianificazione ed attuazione dei controlli al C.C.A., a norma dell’articolo 5.

12.2. Nell’esercizio delle attività a valenza pubblicistica di cui al precedente punto 1, ciascuna Federazione Sportiva Nazionale e Disciplina Sportiva Associata si conforma agli indirizzi ed ai controlli del C.O.N.I., collaborando alla pianificazione ed alla attuazione del TDP e dell’RTP, anche in armonia con le iniziative assunte dalla Commissione di cui alla legge 376/2000. A tal fine ciascuna F.S.N. o D.S.A., le Società Sportive e gli Atleti stessi devono fornire al C.O.N.I., con cadenza almeno trimestrale, i seguenti dati minimi sui luoghi di permanenza degli Atleti (“whereabouts information”) previsti dalla WADA, secondo il modulo deliberato dalla Giunta Nazionale:

- nome;
- sport/disciplina,
- indirizzo postale;
- indirizzo dell’abitazione;
- numeri telefonici da contattare;
- indirizzo e-mail (se posseduto);
- orari e sedi degli allenamenti;
- stage di allenamento;
- itinerari di viaggio;
- programma di gara;
- disabilità, ove necessario, incluso la necessità di coinvolgere eventuali terzi nel processo di notifica;

Gli Atleti possono presentare programmi giornalieri con l’indicazione degli orari e dei luoghi in cui è probabile che saranno disponibili per i controlli. Qualora i programmi di un Atleta cambino rispetto a quelli comunicati nel modulo dei whereabouts information, l’Atleta comunicherà tale aggiornamento alla FSN o DSA di appartenenza per il tempestivo inoltro al C.O.N.I., che a sua volta lo invierà alla WADA.

12.3. In caso di constatato inadempimento alle disposizioni di cui al precedente punto 2, il Coordinamento relaziona tempestivamente la Giunta Nazionale del C.O.N.I. per i provvedimenti di competenza.

12.4. La Giunta Nazionale del C.O.N.I. approva nel rispetto degli Standard internazionali i protocolli necessari per l’effettuazione dei controlli antidoping e per l’individuazione dei campioni biologici da prelevare, che devono essere allegati al presente Regolamento.

12.5. Gli Atleti italiani e stranieri tesserati per Società sportive affiliate alle F.S.N. ed alle D.S.A. con il loro tesseramento e/o rinnovo accettano le Norme sportive antidoping adottate dal C.O.N.I. e le successive modifiche e/o integrazioni, assumendo l’obbligo di fornire informazioni complete sui luoghi di permanenza, trasmettendo i whereabouts information, di sottoporsi ai controlli ed ai prelievi di campioni biologici, in e fuori competizione, con o senza preavviso.

12.6. Il C.O.N.I. dovrà informare l’Atleta, attraverso la F.S.N. o D.S.A. di appartenenza, con comunicazione per iscritto, che egli è tenuto a fornire informazioni complete sui luoghi di permanenza, trasmettendo i whereabouts information, nelle scadenze previste, in conformità all’art.14.3 del Codice WADA. L’Atleta dovrà confermare la ricezione di tale comunicazione al C.O.N.I.-NADO, attraverso la F.S.N. o D.S.A. di appartenenza. Le F.S.N. e le D.S.A. sono tenute a verificare, prima dell’inoltro al C.O.N.I., la ricezione dei whereabouts information e ad individuare le eventuali inadempienze relative alla comunicazione di informazioni complete sui luoghi di permanenza, dandone avviso anche all’Atleta ed alla Società sportiva di appartenenza. Il C.O.N.I.-NADO registra ogni mancata e/o inadeguata comunicazione ed inoltra un avviso all’Atleta e/o alla FSN o DSA di appartenenza, che avranno diritto di presentare al Coordinamento spiegazioni scritte, accettabili solo se le circostanze possono essere provate (ad es. cure mediche, incidenti, ecc.). Qualora l'Atleta e/o la FSN o DSA di appartenenza, dopo aver ricevuto l’avviso, non forniscano accurate informazioni sui luoghi di permanenza entro sette (7) giorni lavorativi, un secondo avviso scritto sarà inviato all'Atleta e/o alla F.S.N. o D.S.A. di appartenenza. Qualora un Atleta e/o la F.S.N. o D.S.A. di appartenenza ricevano, in un periodo progressivo di 18 mesi, tre (3) avvisi con raccomandata per la mancata comunicazione di informazioni accurate sui luoghi di permanenza o un avviso per una combinazione di mancata comunicazione delle informazioni sui luoghi di permanenza e mancati controlli, per un totale di tre (3) evenienze, l'Atleta potrà essere soggetto a violazione delle norme antidoping, secondo il combinato disposto di cui agli articolo 1.5 e 19.4.3 del presente Regolamento.

12.7. I dati e le informazioni sui luoghi di permanenza, i whereabouts information, saranno trattati con il massimo riserbo e verranno utilizzati esclusivamente ai fini della pianificazione, del coordinamento e dell’effettuazione dei controlli e verranno distrutti in conformità alle norme di riservatezza vigenti una volta esaurita la loro finalità per le varie parti.

12.8. Il C.O.N.I. si impegna ad utilizzare il sistema computerizzato che costituisce un database centrale gestito dalla WADA (ADAMS) per facilitare il coordinamento mondiale dei controlli comprendente: Esenzione a Fini terapeutici (TUEs), Informazioni sui luoghi di permanenza dell’Atleta (whereabouts information), referti di laboratorio.

12.9. Il C.O.N.I. fornirà al DCO incaricato le informazioni più aggiornate ed accurate sui luoghi di permanenza, tra quelle fornite dall’Atleta, dalla Società Sportiva e/o dalla F.S.N. o D.S.A. di appartenenza, per il periodo stabilito nell’atto di disposizione del controllo antidoping. Il DCO è tenuto a relazionare anche sull’indisponibilità dell’Atleta al controllo antidoping, come risultato di informazioni imprecise sui luoghi di permanenza.

 

Art. 13
Controlli antidoping sulle urine

13.1. Per l’effettuazione dei controlli antidoping in competizione, salvo quanto previsto specificamente al successivo art. 14, la Società ospitante e/o l’Ente organizzatore individuano un proprio responsabile per le procedure connesse all’antidoping. Questi è tenuto a mettere a disposizione:

- un idoneo locale dotato di servizi igienici, nel quale individuare possibilmente una zona di attesa ed un vano per le operazioni di controllo (“Sala dei controlli antidoping”), situato in prossimità degli spogliatoi;
- cestini dell’immondizia o contenitori per i rifiuti;
- un tavolo con sedie, dove espletare il lavoro di documentazione;
- un frigorifero;
- almeno due diversi tipi di bibite analcoliche, gasate e non, senza caffeina, in contenitori ancora sigillati che saranno aperti dall’Atleta o sotto la sua osservazione.

La Sala dei controlli antidoping, ove possibile, dovrebbe in particolare conformarsi ai seguenti criteri:

- essere utilizzata esclusivamente per i controlli antidoping;
- garantire la privacy e la riservatezza dell’Atleta;
- essere accessibile solo al personale autorizzato;
- garantire la sicurezza per il deposito dell’attrezzatura per il prelievo del campione;
- essere sufficientemente ampia da contenere il personale autorizzato;
- essere ubicata in posizione idonea rispetto al campo di gioco o ad altra sede dove gli atleti riceveranno la notifica.

Per l’effettuazione dei controlli antidoping fuori competizione, i locali utilizzati, ove possibile, dovrebbero essere dotati di una zona di attesa e una zona amministrativa e consentire la privacy dell’atleta. In questo caso il locale può essere rappresentato dall’abitazione dell’Atleta o da una stanza d’albergo ovvero da idonei locali, individuati dal DCO.

13.2. Gli Atleti, i medici e i dirigenti accompagnatori della Società, che di norma assumono nell’ordine la qualifica di rappresentante dell’Atleta, salvo che quest’ultimo indichi al DCO altra persona, i massaggiatori, i tecnici, e le Società sono comunque tenuti a prestare la massima collaborazione per il miglior espletamento delle procedure del controllo antidoping. Fermo restando quanto stabilito dalla WADA e dall’IPC per gli Atleti disabili, l’Atleta:

- può richiedere la presenza di un proprio rappresentante, se diverso dal dirigente accompagnatore; se l’Atleta è un minore, il rappresentante può: a) accompagnarlo costantemente nel corso della procedura per il prelievo dei campioni, fornendogli insieme al DCO ogni informazione che si renda necessaria; b) presenziare, se richiesto dall’Atleta, alla produzione del campione; c) firmare, in aggiunta all’atleta, la modulistica dei controlli antidoping;
- deve presentarsi quanto prima al controllo antidoping entro l’orario specificato;
- deve essere accompagnato dal momento della notifica fino alla produzione del campione;
- è il responsabile di qualsiasi cibo o bevanda assunti prima della produzione del campione;
- deve conoscere le procedure per il prelievo del campione;
- è il responsabile in ogni momento del proprio campione, dal momento della produzione fino a quando non viene sigillato;
- deve attenersi alla procedura ed accertarsi che non ci siano irregolarità; - deve dichiarare i farmaci assunti, come specificato nella documentazione relativa al controllo antidoping;
- deve presentare il certificato di Esenzione a Fini Terapeutici (TUEs), ove applicabile;
- ove applicabile, può fornire commenti sul processo di prelievo del campione all’interno della documentazione del controllo antidoping.

Il Rappresentante dell’Atleta, presenza facoltativa a richiesta dell’Atleta:

- può accompagnare l’atleta presso la Sala dei controlli antidoping; - può assistere alla scelta dell’attrezzatura e all’apposizione dei sigilli ai flaconi di vetro, di cui al successivo punto 7, su richiesta dell’Atleta;
- può assistere l’Atleta nella compilazione della documentazione, su richiesta dell’Atleta;
- deve firmare il verbale, come richiesto dal DCO.

13.3. Il DCO incaricato di effettuare il prelievo viene designato con lettera ufficiale a norma del precedente art. 10. Copia della lettera viene consegnata dal DCO ad un responsabile dell’organizzazione, il quale dovrà assicurargli l’ingresso nell’impianto con la propria autovettura per raggiungere il luogo più vicino al locale individuato per le operazioni di prelievo. Il DCO si assumerà la responsabilità dei servizi relativi al prelievo dei campioni ed in particolare dovrà:

- organizzare ed istruire eventuale altro personale incaricato del prelievo dei campioni;
- prendere contatti con i rappresentanti sportivi, ove necessario;
- predisporre l’attrezzatura, compresa tutta la documentazione necessaria;
- verificare e predisporre i locali;
- predisporre o attuare il processo di notifica e di accompagnamento dell’Atleta, comunicandogli la propria identità, mostrandogli la tessera e/o il documento ufficiale che ha accordato l’autorità di effettuare i controlli;
- assicurarsi che l’Atleta venga informato sui suoi diritti e responsabilità;
- illustrare o predisporre l’illustrazione del processo per il prelievo del campione di urina agli Atleti e ai rappresentanti degli Atleti, a seconda dei casi;
- presenziare alla produzione del campione;
- coordinare il prelievo del campione di sangue di riferimento, ove necessario;
- compilare, o predisporre la compilazione, e verificare la documentazione attinente;
- verificare il ciclo di custodia;
- organizzare il servizio di spedizione, se necessario, registrando il numero della lettera di vettura, qualora per il trasporto dei campioni venga utilizzato un corriere approvato dall'ente incaricato della fase esecutiva dei controlli antidoping.

13.4. Durante le sessioni di prelievo antidoping il medico o il dirigente accompagnatore della Società, se presenti, devono consegnare al DCO designato eventuali TUEs riguardanti esclusivamente gli Atleti da sottoporre al controllo. La sola dichiarazione sul verbale di prelievo antidoping di somministrazione o di assunzione a scopo terapeutico di prodotti contenenti sostanze vietate o per via non consentita non è comunque, in carenza di TUEs, esimente da responsabilità. In assenza del medico o del dirigente accompagnatore, l’Atleta provvede personalmente agli adempimenti di cui sopra.
Le certificazioni da produrre – di norma in triplice copia - sono allegate ai verbali di prelievo destinati al Coordinamento, alla F.S.N./D.S.A. e all’Atleta. In mancanza di sufficienti copie devono essere privilegiate, nell’ordine, il Coordinamento e la F.S.N./D.S.A.

13.5. Nel locale adibito al controllo antidoping, il rappresentante della F.S.N./D.S.A., se presente, assume la qualifica di accompagnatore/chaperon a norma WADA, che prevede la responsabilità di:

- comunicare all’Atleta la propria identità, mostrandogli la tessera e/o il documento ufficiale che ha accordato l’autorità di accompagnatore;
- informare di persona l’Atleta secondo le istruzioni del DCO;
- accompagnare l’Atleta dal momento della notifica fino all’arrivo presso la Sala dei controlli antidoping;
- compilare la parte attinente della documentazione del controllo antidoping, seguendo le istruzioni del DCO.

Per i controlli in competizione, possono essere sottoposti a prelievo gli Atleti espulsi o ritiratisi nel corso della gara, anche per infortunio tale da non richiedere l’immediato ricovero ospedaliero.

13.6. Gli Atleti individuati devono recarsi senza ritardo e muniti di apposito documento di identificazione, anche federale, nel locale adibito al controllo antidoping ed in ogni caso il controllo deve avere inizio entro un’ora dalla sua notifica, fatta eccezione per le seguenti ipotesi che ne possono giustificare il ritardo:

- partecipazione ad una cerimonia di premiazione;
- impegni con i mass media;
- altre competizioni nei sessanta minuti;
- defaticamento;
- cure mediche necessarie in seguito ad infortunio;
- completare un allenamento;
- ricerca del rappresentante dell’Atleta, presenza facoltativa che va richiesta dall’Atleta al DCO all’atto della notifica;
- qualsiasi altra motivazione accettata dal DCO.

Il DCO è tenuto a documentare i motivi del ritardo che possano richiedere ulteriori indagini da parte del C.O.N.I.- NADO
L’Atleta è tenuto comunque sotto costante osservazione visiva del DCO o di altra persona da lui designata, di norma colui che assume la qualifica di accompagnatore, ed il ritardo viene dichiarato soltanto dopo il trascorrere di ulteriori trenta minuti. A suo insindacabile giudizio il DCO può rigettare il differimento del controllo ove non sia possibile la continua osservazione visiva dell’Atleta.
La mancata presenza al controllo e/o comportamenti elusivi sono considerati come rifiuto del controllo stesso e sono puniti secondo quanto previsto al successivo art. 19.4.1. Tali circostanze devono essere segnalate tempestivamente dal DCO all’U.P.A. e al Coordinamento.
Il DCO, d’intesa con il rappresentante della F.S.N. o della D.S.A. se presenti, accerta che le operazioni di prelievo siano predisposte in maniera tale da garantirne la regolarità con il minor disagio possibile per gli Atleti. Durante le operazioni di prelievo non possono essere eseguite riprese audio o video di alcun genere.

13.7. Gli Atleti, dei quali il DCO accerta l’identità, rimangono nel locale adibito al controllo antidoping fino ad avvenuto prelievo del campione ed alla conclusione delle connesse operazioni.
Per ciascun Atleta le operazioni si intendono concluse con la sigillatura dei propri flaconi di vetro.
Viene sottoposto al prelievo del campione biologico un Atleta alla volta.
Ciascun Atleta sceglie il kit per il prelievo antidoping tra quelli messi al momento a sua disposizione dal DCO, verificandone l’integrità. Il kit risulta costituito da:

- un recipiente per la raccolta dell’urina;
- un flacone di vetro contrassegnato con la lettera A;
- un flacone di vetro contrassegnato con la lettera B;
- un sistema di sigillatura a prova di manomissione;
- eventuali imballaggi, documentazione, modulistica.

13.8. Oltre ai DCO ed agli Atleti designati, nel locale possono essere presenti esclusivamente:

-- il medico della Società o dell’Atleta (in sua assenza il dirigente accompagnatore della Società ovvero il rappresentante dell’Atleta, se richiesto dall’Atleta);
- il rappresentante della F.S.N. o della D.S.A. interessate, che assume la qualifica di accompagnatore ai sensi della normativa WADA;
- i rappresentanti delle strutture antidoping del C.O.N.I.;
- il Supervisore medico federale ai sensi del precedente art. 10.3;
- un osservatore indipendente WADA, ove applicabile, ai sensi del Programma degli osservatori indipendenti.

In caso di assenza del rappresentante federale, l’ufficiale di gara designato dalle F.S.N. o dalle D.S.A. si mette tempestivamente a disposizione del DCO ai fini dell’identificazione degli Atleti durante la sessione dei prelievi.
La raccolta del campione di urina, nell’apposito recipiente, deve avvenire alla sola e costante presenza del DCO, dello stesso sesso dell’Atleta: l’Atleta dovrà togliersi tutti i vestiti dal punto vita a metà coscia, braccia e mani devono essere chiaramente visibili, il tutto per permettere al DCO di avere una visuale libera della produzione del campione. Il DCO osserverà direttamente l’Atleta mentre produce il campione di urina, spostandosi, se necessario, per avere una visione chiara della fuoriuscita del campione dal corpo dell’Atleta.
L’Atleta deve rimanere nel locale fino alla produzione della quantità minima di 75 ml di urina (per la ricerca di Epo e analoghi la quantità minima di urina da produrre è di 100 ml, tuttavia il volume di urina raccolta dovrebbe essere quello specificato dal laboratorio incaricato e comunque si dovrebbe suggerire all’Atleta di riempire il recipiente di raccolta).
Se la quantità prodotta dall’Atleta è insufficiente, il campione incompleto viene chiuso dal DCO alla presenza dell’Atleta in modo tale da impedirne qualsiasi manomissione e riposto in un luogo sicuro. Ove l’attesa per il prelievo si protragga, il DCO a sua esclusiva discrezione può consentire all’Atleta di fare la doccia e vestirsi, sempre sotto il suo controllo o quello di persona da lui incaricata.
Per consentire le operazioni di cui sopra l’Atleta deve rimanere sempre a disposizione del personale autorizzato alle operazioni antidoping.
Il campione incompleto viene aperto dall’Atleta quando lo stesso è in grado di produrre l’ulteriore quantità di urina necessaria per completare l’operazione di prelievo.
Le operazioni di prelievo e di imballaggio devono avvenire nel rispetto della procedura prevista dal kit utilizzato e dalle modalità di trasporto richieste dal laboratorio incaricato e comunque in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di manomissione.
Il comportamento dell’Atleta, che lascia il locale senza autorizzazione prima di aver completato le attività di prelievo, viene considerato come rifiuto e/o elusione del controllo e segnalato tempestivamente a cura del DCO all’U.P.A. e al Coordinamento

13.9. Prodotta la quantità minima, l’Atleta, alla costante presenza del DCO, travasa l’urina dal recipiente ai flaconi di vetro, prima in quello B per circa 1/3 del volume originario, poi in quello A per i restanti 2/3, avendo cura di lasciare un residuo di liquido all’interno del recipiente utilizzato per il prelievo, sufficiente per consentire la determinazione del pH e della densità.
I flaconi A e B vengono chiusi dall’Atleta così come prescritto nella procedura di utilizzo del kit e secondo le disposizioni impartite dal DCO. Quest’ultimo controlla, alla presenza dell’Atleta, che i flaconi siano stati ermeticamente chiusi.
Il DCO può, su richiesta dell’Atleta e dandone atto nei verbali, sostituirsi nelle procedure appena descritte.

13.10. Il DCO effettua la misura del pH e della densità utilizzando il residuo di urina appositamente lasciato nel recipiente per tale operazione; riporta quindi i valori sul verbale di prelievo antidoping ed elimina immediatamente alla presenza dell’Atleta quanto residua.
I limiti di accettabilità del pH e della densità nonché il numero e le modalità di eventuali prelievi suppletivi, sono indicati, nel rispetto dei parametri previsti dagli Standard Internazionali WADA, dal Laboratorio che effettuerà le analisi alla F.M.S.I. o all’ente incaricato.

13.11. Il DCO deve compilare per ciascun Atleta sottoposto al controllo il verbale di prelievo antidoping, secondo il modello elaborato dal Coordinamento in conformità con quello predisposto dalla WADA.
Di tale verbale:

a) l’originale deve essere sottoscritto dal DCO e dall’Atleta. Se presenti all’intera procedura di prelievo, sottoscriveranno anche il medico della Società o dell’Atleta (in sua assenza il dirigente accompagnatore della Società ovvero il rappresentante dell’Atleta, se intervenuto su richiesta dell’Atleta) e il rappresentante della F.S.N. o della D.S.A. interessate.
Tale originale deve essere inserito nell’apposita busta indirizzata ed inviata al Coordinamento, sempre a cura del DCO.
Sull’esterno di tale busta devono essere riportati, a cura del DCO i riferimenti relativi alla F.S.N. o alla D.S.A. interessate, alla gara, alla località e alla data di svolgimento.
La busta conterrà inoltre le eventuali certificazioni previste al precedente punto 4;
b) la prima copia, con le medesime certificazioni di cui al richiamato punto 4, deve essere inserita nell’apposita busta indirizzata ed inviata alla F.S.N. o alla D.S.A. interessate, sempre a cura del DCO. Al rappresentante federale, se presente, il DCO può consegnare tale busta per l’inoltro al competente ufficio federale. Sull’esterno di tale busta devono essere riportati, a cura del DCO, i riferimenti relativi alla F.S.N. o D.S.A. interessata, alla gara, alla località e alla data di svolgimento;
c) la seconda copia, con le medesime certificazioni di cui al richiamato punto 4, anch’essa inserita in un’apposita busta, viene consegnata all’Atleta;
d) la terza copia non deve contenere alcun dato identificativo dell’Atleta e va inserita nell’apposita busta indirizzata al laboratorio antidoping.

Il DCO deve inoltre provvedere alla compilazione dei moduli inerenti alla sessione dei prelievi, adottati dal C.O.N.I. su indicazione della WADA, secondo le modalità indicate dal Coordinamento.
La sola busta di cui alla precedente lettera d) deve essere inserita nella borsa di trasporto in cui si trovano i campioni prelevati, destinata al laboratorio antidoping.
Le buste di cui alle lettere a), b), c), devono essere chiuse alla presenza dell’Atleta, controfirmate sul lembo di chiusura dal DCO e, se presente, dal rappresentante della F.S.N. o D.S.A. interessate. Sulle firme deve essere apposto del nastro adesivo trasparente.

Il DCO deve evitare che documenti idonei a svelare l’identità degli Atleti sottoposti a controllo siano inseriti nella borsa di trasporto destinata al laboratorio. Ciascun verbale deve essere riposto in una apposita busta; in caso di più prelievi nella stessa manifestazione tutte le buste devono essere recapitate ai destinatari con un unico plico.

13.12. I destinatari delle buste contenenti i verbali di prelievo di cui alle precedenti lettere a), b), c) hanno l’obbligo di conservarle con la massima cura, con il divieto di aprirle o manometterle.
Trascorsi sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’esito negativo delle analisi, i destinatari di cui alle lettere a) e b) possono distruggere le buste in loro possesso, redigendo apposito verbale. In tale contesto e per l’attuazione dei compiti di cui al precedente art. 9.1 lettera e) il Coordinamento può utilizzare i dati ivi contenuti.

13.13. Il DCO deve compilare con particolare cura ed in ogni sua parte il verbale di prelievo antidoping, richiedendo all’Atleta e riportando sul modulo le dichiarazioni relative all’assunzione di prodotti e/o trattamenti farmacologici e medici - prescritti e non - al quale l’Atleta stesso si sia sottoposto nei dieci giorni precedenti il prelievo.
Il DCO è tenuto altresì a segnalare tempestivamente al Coordinamento ed all’U.P.A., mediante rapporto scritto, eventuali tentativi, comportamenti o azioni posti in essere da tesserati, o da altri soggetti, volti ad impedire che l’Atleta designato si sottoponga a controllo antidoping ovvero che vengano attuati comportamenti o tentativi che contravvengano alla corretta esecuzione di tutte le fasi riconducibili all’attività di controllo.

13.14 Ogni flacone contrassegnato con la lettera A o B deve essere debitamente sigillato e chiuso in contenitori ed in imballaggi, così come prescritto nella procedura del kit utilizzato e secondo le modalità di trasporto richieste dal laboratorio incaricato.

13.15. Le operazioni di imballaggio per il trasporto dei campioni prelevati sono a cura del DCO e possono essere eseguite alla presenza dell’Atleta. Il DCO è tenuto a constatare che i flaconi di vetro A e B e i contenitori siano stati correttamente sigillati secondo le procedure di utilizzo. L’Atleta deve altresì verificare che i codici relativi ai flaconi ed ai contenitori siano rispondenti a quanto riportato sul verbale di prelievo antidoping.
Il verbale deve essere firmato dal DCO e dall’Atleta. Tali sottoscrizioni devono essere apposte al termine di ciascuna operazione di prelievo, così come definita ai precedenti punti 7 e 8, ad attestazione della corretta esecuzione della intera procedura di prelievo, di cui il DCO ne è garante.
In caso di mancata sottoscrizione del verbale da parte dell’Atleta, è fatto carico al DCO darne tempestiva e motivata segnalazione al Coordinamento; il laboratorio comunque procede all’iter analitico del campione prelevato.
Eventuali irregolarità riscontrate dall’Atleta devono essere riportate sul verbale a cura del DCO.
Alle medesime operazioni possono altresì essere presenti le persone indicate al precedente punto 8.
Se presenti all’intera procedura di prelievo, il verbale verrà sottoscritto anche dal medico della Società o dell’Atleta (in sua assenza dal dirigente accompagnatore della Società ovvero dal rappresentante dell’Atleta, se richiesto dall’Atleta) e dal rappresentante della F.S.N. o della D.S.A. interessate, ad attestazione della corretta esecuzione della procedura.
Eventuali irregolarità riscontrate dal medico della Società o dell’Atleta (in sua assenza dal dirigente accompagnatore della Società ovvero dal rappresentante dell’Atleta, se richiesto dall’Atleta) devono essere riportate sul verbale a cura del DCO.
Il rappresentante federale, ovvero delle strutture antidoping del C.O.N.I. se presenti, possono chiedere di far constatare a verbale circostanze e comportamenti non regolamentari verificatisi durante lo svolgimento delle operazioni di prelievo.

13.16. L’inoltro dei campioni al laboratorio antidoping è effettuato secondo le indicazioni di quest’ultimo, nel rispetto della normativa WADA.
L’apertura degli imballaggi di trasporto, dei contenitori e del flacone A, deve essere effettuata esclusivamente presso la sede del laboratorio che procede alle analisi. I flaconi A vengono estratti dagli imballaggi e dai contenitori e, previa verifica dei sigilli apposti, dissigillati dal responsabile del laboratorio o da un componente dello staff da questi designato, ed il loro contenuto utilizzato per la prima analisi. Verificato il mantenimento del sistema di sicurezza, i flaconi B, senza essere dissigillati, vengono estratti dagli imballaggi e dai contenitori, per essere così conservati in condizioni tali da garantirne l’integrità e l’utilizzo per la controanalisi (se richiesta).
Il flacone B relativo all’Atleta riscontrato positivo alla prima analisi viene dissigillato alla presenza dell’Atleta (oppure di un suo rappresentante appositamente delegato) e/o del perito da questi nominato; possono altresì essere presenti rappresentanti delegati dal Coordinamento.
In caso di assenza dell’Atleta (oppure di un suo rappresentante appositamente delegato), le operazioni di identificazione e dissigillatura del campione B devono comunque avvenire alla presenza di un osservatore esterno al laboratorio, che viene in ogni caso assicurata da un rappresentante delegato dal Coordinamento.
Gli adempimenti conseguenti alla controanalisi sono disciplinati al successivo art. 15.

13.17. In caso di “non conformità” dei campioni - riscontrata dal laboratorio ricevente secondo la normativa vigente - dovuta a motivi tali da inficiare la validità e da imporre la sospensione della procedura analitica, il responsabile del laboratorio deve comunque darne tempestiva comunicazione alla F.M.S.I. o ad altro ente incaricato, che provvederanno ad informare il Coordinamento, per gli eventuali conseguenti adempimenti.
I campioni “non conformi”, in assenza di specifico avviso, possono essere smaltiti trascorsi almeno novanta giorni da detta comunicazione al Coordinamento.

13.18. La conservazione e lo smaltimento dei campioni di urina da parte del laboratorio antidoping avvengono come di seguito indicato, nel rispetto di quanto stabilito dagli Standard internazionali:

- per il residuo dei campioni A negativi ed i corrispondenti campioni B non è fissato alcun termine per la loro conservazione;
- i campioni B, corrispondenti ai campioni A risultati positivi e l’eventuale residuo del campione A, vengono conservati per almeno novanta giorni dalla data di comunicazione al Coordinamento del rapporto di prova (nel caso in cui non venga richiesta od effettuata la controanalisi).
- qualora richiesta la controanalisi, l’eventuale residuo dei campioni A e B eccedente la quantità utilizzata viene conservato per ulteriori novanta giorni dalla data di emissione del rapporto di prova relativo a detta analisi.

La procedura di cui sopra viene seguita anche per i campioni B nei cui corrispondenti campioni A è stato rilevato un rapporto Testosterone/Epitestosterone (T/E) o una concentrazione di Epitestosterone superiore al limite previsto dalla WADA o altri steroidi anabolizzanti androgeni endogeni di cui alla Lista.
Decorsi i termini sopra indicati i campioni e i residui potranno essere smaltiti.

13.19. Sostanze sottoposte a indagine.
I campioni biologici per i controlli antidoping vengono analizzati per individuare le sostanze vietate e/o i metodi proibiti di cui alla Lista, nonché altre sostanze eventualmente indicate dalla WADA in conformità con il precedente art. 3.5.

13.20. Ricerche sui campioni biologici.
I campioni biologici non possono essere utilizzati dai laboratori antidoping per fini diversi da quelli previsti dalla WADA.

13.21. Standard per l'analisi dei campioni e la rendicontazione. I laboratori sono tenuti ad analizzare i campioni biologici per i controlli antidoping e a riportare i risultati attenendosi agli Standard internazionali.

13.22. Laboratori esteri accreditati o approvati dalla WADA.
In caso di motivato impedimento del Laboratorio nazionale antidoping e/o per esigenze operative, l’ente incaricato cura l’invio ai laboratori esteri, da esso scelti, dei campioni biologici riferiti alle sessioni di prelievo del TDP.

Art. 14
Controlli antidoping e ematici

14.1. I controlli antidoping ed ematici sono svolti nel rispetto degli Standard Internazionali adottati da WADA: con il tesseramento e/o il rinnovo, gli Atleti accettano le Norme Sportive Antidoping adottate dal C.O.N.I., nonché quelle della WADA, assumendo l’obbligo di sottoporsi a controlli antidoping ed ematici con o senza preavviso, in e fuori competizione, nonché le relative sanzioni. Sentita la C.S.A., con determinazioni della Giunta Nazionale del C.O.N.I., che formano parte integrante del presente Regolamento, sono disciplinate le modalità di conduzione delle sessioni di prelievo, delle analisi, della gestione dei risultati e di quanto altro connesso ai controlli ematici ed ai combinati sangue/urina.

 

 

TITOLO IV
GESTIONE DEI RISULTATI: ADEMPIMENTI E SANZIONI

Art. 15
Risultati di laboratorio e adempimenti conseguenti

15.1. Il Coordinamento riceverà gli esiti delle analisi dal laboratorio – di norma attraverso l’ente incaricato – mediante apparecchio fax, consegna manuale o trasmissione elettronica, dei quali sia stato verificato il sistema di sicurezza.
Il Coordinamento riceverà dal DCO incaricato le relazioni che indicano una possibile inadempienza, congiuntamente alla documentazione relativa alla Sessione per il prelievo del campione, mediante apparecchio fax, consegna manuale o trasmissione elettronica, dei quali sia stato verificato il sistema di sicurezza.
Il Coordinamento sulla base del verbale di prelievo antidoping: a) individuerà gli Atleti i cui Campioni abbiano prodotto un risultato negativo dell'analisi; b) notificherà detti risultati alle Organizzazioni Antidoping interessate, in conformità alle procedure adottate da WADA, e, su richiesta, agli Atleti o ai loro rappresentanti. Tuttavia, il C.O.N.I. – NADO si riserverà la possibilità di effettuare ulteriori controlli sul Campione per tutto il periodo in cui esso sarà conservato.

15.2. Al momento della ricezione di una comunicazione di Esito avverso delle analisi emessa dal laboratorio, il Coordinamento, al fine di verificare che non sussistano irregolarità, esaminerà tutta la documentazione relativa alla Sessione per il prelievo del campione (inclusi il verbale di prelievo antidoping, la relazione del DCO ed altri referti) e le analisi di laboratorio.
Qualora si possa ragionevolmente considerare che le irregolarità compromettono la validità dell’Esito avverso delle analisi emesso dal laboratorio, il Coordinamento attiva l’U.P.A. per le indagini di competenza, dandone informazione alla Federazione internazionale dell’Atleta e alla WADA., nonché al C.C.A., per la predisposizione dell’effettuazione di un nuovo test sull’Atleta in un momento successivo.
L’accertamento dell’identità dell’Atleta positivo all’analisi del campione A avviene presso il Coordinamento mediante confronto contestuale tra la comunicazione dell’ Esito avverso delle analisi emessa dal laboratorio antidoping, recante il codice del campione, l’originale del verbale di prelievo antidoping in possesso del Coordinamento e la copia del medesimo verbale in possesso della F.S.N. o della D.S.A. interessate, nonché mediante l’accertamento dell’esistenza di TUEs.
Per l’identificazione dell’Atleta, gli incaricati del Coordinamento e della F.S.N. o D.S.A. devono presentare le buste ancora chiuse, che verranno aperte per la circostanza.
Nell’ipotesi che una delle due parti non sia venuta in possesso della busta di propria competenza, si procede ugualmente alla identificazione dell’Atleta mediante l’apertura della sola busta pervenuta.
Di tale identificazione viene redatto apposito verbale in unico originale, sottoscritto dagli incaricati di cui sopra e conservato presso il Coordinamento, fotocopia dello stesso è contestualmente consegnata all’incaricato della F.S.N. o D.S.A. Qualora le analisi rivelino l'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito per i quali è stata accordata una Esenzione a Fini Terapeutici (TUEs) in conformità allo Standard internazionale per le Esenzioni a Fini terapeutici ed allo specifico Disciplinare, il procedimento si ritiene concluso. Qualora all'Atleta sia stata accordata una Esenzione a Fini terapeutici (TUEs) in conformità allo Standard internazionale per le Esenzioni a Fini terapeutici ed allo specifico Disciplinare, ma il livello della sostanza vietata nel campione non sia conforme all'esenzione, secondo le indagini e le valutazioni probanti di una violazione alle norme antidoping assunte dalla C.S.A. d’intesa col CEFT, l’Atleta viene dichiarato positivo dal Coordinamento e trova applicazione la specifica procedura di cui al successivo articolo.
Qualora all'Atleta non abbia una Esenzione a Fini terapeutici (TUEs) in conformità allo Standard internazionale per le Esenzioni a Fini terapeutici ed allo specifico Disciplinare, anche se l'Atleta al momento del controllo antidoping ha presentato altra documentazione medica, il Coordinamento attiverà la C.S.A. ed il CEFT. Se le indagini e le valutazioni della C.S.A., assunte d’intesa col CEFT, non sono probanti di una violazione alle norme antidoping, il procedimento si ritiene concluso; viceversa l’Atleta viene dichiarato positivo dal Coordinamento e trova applicazione la specifica procedura di cui al successivo articolo.

15.3. Identificato l’Atleta, la F.S.N. o la D.S.A. comunicano al Coordinamento con la massima tempestività: indirizzo, numero telefonico e fax riguardanti l’Atleta stesso e la Società di appartenenza e quant’altro utile per le comunicazioni di rito.
Il Coordinamento, nel più breve tempo possibile, provvede a dare ufficiali comunicazioni al Segretario generale della F.S.N. o D.S.A. interessate - anche ai fini della sospensione cautelare così come previsto al successivo art. 16 - all’Atleta presso il domicilio indicato dallo stesso sul verbale di prelievo antidoping o in mancanza di tale indicazione, presso il domicilio indicato all’atto del tesseramento ed alla Società di appartenenza a mezzo telegramma e/o raccomandata (anticipata via fax ove possibile) o altro mezzo di trasmissione preventivamente concordato con la F.S.N. o D.S.A. Sarà cura della Società di appartenenza dell’Atleta provvedere alla consegna della comunicazione di positività all’Atleta ove questa debba essere recapitata presso la sua sede.
Analoga comunicazione viene data all’U.P.A., nonché al C.C.A., limitatamente ai controlli da questo disposti.
La F.S.N. o D.S.A. interessate sono in ogni caso tenute a verificare presso l’Atleta e la Società di appartenenza l’avvenuta ricezione della notifica e, in mancanza, a provvedervi direttamente.
Ugualmente la comunicazione viene inoltrata dal Coordinamento alla WADA ed alla referente Federazione Internazionale.

15.4. Qualora la positività configuri fondati elementi di responsabilità a carico della Società di appartenenza, così come previsto al successivo art. 18.4, o per effetto di altra specifica normativa federale, l’U.P.A. ne dà comunicazione alla Società stessa per l’esercizio della facoltà di cui al successivo punto 5, nonché al Coordinamento

15.5. La controanalisi viene effettuata a seguito di richiesta dell’Atleta interessato, con oneri a suo carico previsti nella tabella dei diritti amministrativi, inviata al Coordinamento entro sette giorni dalla data della comunicazione ufficiale di positività di cui al precedente punto 3 .
In caso di comunicata rinuncia o trascorsi inutilmente i sette giorni di cui sopra, il Coordinamento provvede a trasmettere il fascicolo all’U.P.A. per il seguito di competenza.
In presenza di richiesta, il Coordinamento concorda con la F.M.S.I. o con altro ente incaricato la data di effettuazione della controanalisi, dandone comunicazione all’Atleta con un preavviso minimo di sette giorni. La data fissata viene comunicata dal Coordinamento anche al Segretario generale della F.S.N. o D.S.A. interessate e alla Società di appartenenza.
Tale comunicazione è inviata a mezzo telegramma, raccomandata (anticipata via fax ove possibile) o altro mezzo di trasmissione preventivamente concordato con la F.S.N. o D.S.A.
Alla controanalisi, fin dalla fase di identificazione del campione B, può assistere l’Atleta interessato, oppure un suo rappresentante appositamente delegato dallo stesso con lettera che pervenga al Coordinamento (anche a mezzo fax) entro le ventiquattro ore precedenti la data stabilita per tale operazione.
L’Atleta e/o il rappresentante delegato possono essere assistiti da un perito, il cui nominativo e qualifica devono essere notificati nei termini e nelle modalità precedentemente indicati.
La Società di appartenenza ha facoltà di chiedere, con oneri a suo carico previsti nella tabella dei diritti amministrativi, l’effettuazione della controanalisi e/o essere rappresentata nonché farsi assistere da un perito, secondo le modalità sopraddette, solo nel caso in cui sia stata formalizzata dall’U.P.A. azione di responsabilità nei suoi confronti in relazione al medesimo caso di positività.
Alla controanalisi possono altresì assistere un rappresentante della F.S.N. o D.S.A. interessate ed un incaricato del Coordinamento. Le operazioni di identificazione e dissigillatura del campione B devono comunque avvenire alla presenza di un osservatore esterno al laboratorio.
Il laboratorio non può consentire l’accesso nei propri locali a persone non preventivamente accreditate dal Coordinamento.
L’assenza dell’Atleta, e/o di chi lo rappresenta, alle operazioni di controanalisi non è motivo di sospensione della procedura analitica. Il laboratorio, pertanto, dà corso alla predetta procedura nel giorno ed ora fissati, così come già comunicati all’Atleta e alla Società interessata.
L’Atleta ha diritto di chiedere, con oneri a suo carico previsti nella tabella dei diritti amministrativi, copia della documentazione di laboratorio relativa ai campioni A e B, comprensiva delle informazioni riferite allo Standard internazionale per le analisi di laboratorio.

15.6. L’analisi del campione B è svolta dallo stesso laboratorio che ha analizzato il campione A, con personale tecnico diverso da quello che ha eseguito la prima analisi; ove ciò non sia possibile, il campione B viene analizzato da altro laboratorio accreditato.
Qualora la controanalisi confermi l’esito di positività, il Coordinamento, ricevuta la comunicazione dalla F.M.S.I. o da altro ente incaricato, provvede a informare i medesimi destinatari con le modalità già indicate, trasmettendo all’U.P.A. il fascicolo per gli adempimenti di competenza.
Qualora la controanalisi non confermi l’esito di positività della prima analisi, questa viene considerata negativa e il Coordinamento dichiara il procedimento concluso, dandone comunicazione ai medesimi destinatari con le modalità già indicate.
In tale ipotesi la sospensione cautelare comminata ai sensi del successivo art. 16, deve essere immediatamente revocata, senza possibilità di rivalsa – a qualsiasi titolo – da parte dell’Atleta e/o della Società di appartenenza; le sanzioni eventualmente comminate devono essere annullate.
Qualora l'Atleta o la sua squadra siano stati esclusi da una competizione e la successiva analisi del campione B non confermi i risultati del campione A, l'Atleta o la squadra possono continuare a partecipare alla competizione se è ancora possibile il loro reinserimento, senza modificare ulteriormente lo svolgimento della competizione, a insindacabile decisione dell’Ente organizzatore.

15.7. I risultati della controanalisi sono inappellabili.

15.8. La comunicazione del laboratorio di una presenza nel campione A di un valore del rapporto Testosterone/Epitestosterone (T/E) o di una concentrazione di Epitestosterone superiori al limite previsto dalla WADA ovvero di sostanze vietate per le quali siano necessarie indagini supplementari, comporta da parte del Coordinamento l’attivazione della C.S.A.., al fine di effettuare gli accertamenti medico-scientifici necessari ad identificare le cause responsabili dell’Esito avverso delle analisi. A tale scopo, la C.S.A. dovrà tenere conto di tutte le analisi di laboratorio e delle conclusioni e raccomandazioni dei periti medici dell’Atleta eventualmente disponibili. Il Coordinamento può autorizzare la C.S.A. a consultare il laboratorio o altri periti per farsi assistere nell'interpretazione dei risultati delle indagini supplementari.
Entro sette giorni dalla data della specifica comunicazione del Coordinamento ai medesimi destinatari di cui al precedente punto 3, l’Atleta: a) deve inviare al Coordinamento le informazioni inerenti ai precedenti controlli antidoping; b) deve inviare alla C.S.A. ogni documentazione medica tesa a provare la fisiologicità dell’alterazione e/o della concentrazione riscontrate; c) può richiedere al Coordinamento, con oneri a suo carico previsti nella tabella dei diritti amministrativi, l’effettuazione della controanalisi sul campione B.
Il Coordinamento può interpellare altre Organizzazioni Antidoping, altri laboratori o la WADA per verificare i precedenti controlli antidoping dell'Atleta. La documentazione eventualmente sottoposta all’esame della C.S.A. comporta l’interruzione del termine per la richiesta di controanalisi.
Ritenuta la documentazione idonea ed esaustiva, la C.S.A. comunica al Coordinamento che non vi è stata violazione alle norme antidoping: il Coordinamento ne darà notizia all'Atleta ed agli interessati e nessun altro provvedimento verrà avviato in relazione all’Esito avverso delle analisi.
Il Coordinamento dà comunicazione agli interessati della riapertura del termine per l’esercizio della facoltà di richiedere la controanalisi sul campione B, qualora la documentazione non sia stata ritenuta idonea ed esaustiva dalla C.S.A.
Trascorsi inutilmente i sette giorni per la presentazione della documentazione di cui sopra o in assenza di richiesta di controanalisi ovvero nel caso in cui l’analisi del campione B confermi il risultato nel campione A, la C.S.A. deve effettuare una apposita indagine per identificare le cause responsabili dell’Esito avverso delle analisi. L'indagine includerà un riesame di qualsiasi test precedente, di quelli successivi e/o di risultati di indagini endocrinologiche. Se non sono disponibili test precedenti, l'Atleta deve essere sottoposto ad una indagine endocrinologica ovvero sottoposto dal C.C.A. a test senza preavviso almeno tre volte entro un periodo di tre mesi. La mancata collaborazione da parte dell’Atleta alla effettuazione delle indagini, sarà considerata al pari di una presenza della sostanza proibita nel campione dell’Atleta.
I risultati degli esami congiuntamente all’eventuale documentazione prodotta sono oggetto di nuova valutazione da parte della C.S.A. per un definitivo giudizio. Qualora la C.S.A. stabilisca che l'indagine sia probante di una violazione alle norme antidoping, l’Atleta viene dichiarato positivo dal Coordinamento e trova applicazione la specifica procedura di cui al successivo articolo.
In caso contrario o qualora la controanalisi dia esito negativo, il Coordinamento comunica all'Atleta ed agli interessati che non vi è stata violazione alle norme antidoping e nessun altro provvedimento verrà avviato in relazione all’Esito avverso delle analisi.

Fermo restando l’adempimento delle procedure sopra descritte, il CONI NADO può richiedere analisi IRMS per la valutazione del rapporto isotopico, mediante spettrometria di massa, da effettuarsi anche da Laboratori diversi rispetto a quello che ha analizzato il campione A nel quale è stata rilevata la presenza di un alterato rapporto T/E, a condizione che sia garantita la catena di custodia. Qualora l’esito di tale rapporto isotopico sia considerato positivo e quindi riconducibile ad un’evidente origine esogena, la documentazione sarà sottoposta alla valutazione della C.S.A.. Qualora la C.S.A. stabilisca che l'indagine sia probante di una violazione alle norme antidoping, l’Atleta viene dichiarato positivo dal Coordinamento e trova applicazione la specifica procedura di cui ai successivi articoli. Nel caso in cui il residuo del campione A sia insufficiente per l’analisi IRMS o l’esito di tale rapporto isotopico sia negativo, si attua la procedura descritta ai precedenti capoversi.

 

Art. 16 
Sospensione cautelare

16.1. L’Atleta risultato positivo all’analisi del campione A deve essere immediatamente sospeso dall’attività sportiva con provvedimento dell’Organo di Giustizia di primo grado della F.S.N. o D.S.A. di appartenenza, da adottarsi in via di urgenza. Copia del provvedimento deve essere immediatamente trasmessa – anche a mezzo fax – all’U.P.A. e per conoscenza al Coordinamento.

16.2. A seguito della sospensione cautelare, all’Atleta deve essere data immediatamente l’opportunità di esporre le proprie ragioni presso i competenti Organi.

16.3. L’Atleta sospeso in via cautelare non può svolgere alcuna attività sportiva in attesa della decisione del competente Organo di Giustizia federale di primo grado, decisione che deve essere emanata con tempestività.
Il provvedimento di sospensione cautelare ha effetto dal giorno successivo alla data di comunicazione all’interessato ed ha termine con la decisione dell’Organo di Giustizia federale di primo grado.
Il provvedimento di sospensione non è rinnovabile e decade trascorsi sessanta giorni dalla data di comunicazione.
Il periodo di sospensione scontato dall’Atleta in esecuzione di un provvedimento cautelare viene sottratto dalla sanzione eventualmente irrogata dal citato Organo giudicante.
Avverso il provvedimento di sospensione cautelare l’Atleta può proporre appello con le modalità ed i termini di cui ai successivi artt. 20 e 21.

16.4. L’Organo di Giustizia federale di primo grado può erogare, su motivata richiesta dell’U.P.A., il provvedimento di sospensione cautelare durante la fase dell’istruttoria, nei confronti di quei tesserati indagati per gravi infrazioni regolamentari

16.5. In caso di richiesta di archiviazione da parte dell’U.P.A. e di mancato riconoscimento di responsabilità da parte dell’Organo di Giustizia federale di primo grado, il provvedimento cautelare in precedenza adottato deve essere immediatamente revocato, senza alcuna possibilità di rivalsa – a qualsiasi titolo - da parte dell’Atleta e/o della Società di appartenenza.

 

Art. 17
Procedimento disciplinare

17.1. Fermo restando che è sufficiente il ricorso o il tentativo di ricorrere alla sostanza vietata o al metodo proibito per ritenere compiuto il fatto di doping, l’attivazione del procedimento disciplinare da parte dell’U.P.A., secondo quanto emanato dal C.O.N.I., dalle F.S.N. e dalle D.S.A., nonché dalla Commissione ministeriale di cui alla legge 376/2000, avviene a seguito di notizia, comunque acquisita, dei fatti di cui al precedente art. 1 ovvero in caso di comportamenti, tentativi, azioni poste in essere da tesserati, o da altri soggetti, tesi ad impedire che l’Atleta designato si sottoponga a controllo antidoping, nonchè che il prelievo non abbia corretta esecuzione. Le disposizioni contenute nel presente Titolo IV del Regolamento si applicano anche per le violazioni segnalate dalla Commissione ministeriale di cui alla legge 376/2000, nel rispetto della normativa WADA.

17.2. Nel caso in cui l’Atleta venga riscontrato positivo ovvero sia stata contestata allo stesso o ad altre persone una violazione delle norme antidoping in una gara organizzata sotto l’egida di una Federazione Internazionale ovvero in un controllo disposto da una Organizzazione Antidoping internazionale, è fatto obbligo alla F.S.N. o D.S.A. interessate darne comunicazione al Coordinamento - affinché possa procedere nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti antidoping internazionali, nonché per consentire all’U.P.A. di compiere eventuali proprie autonome indagini – e le comunicazioni di cui al precedente articolo 7.4 lettera c). Nel caso in cui le Federazioni Sportive Internazionali ovvero le Organizzazioni Antidoping internazionali che hanno disposto il controllo rimandino alle F.S.N. o D.S.A. l’accertamento delle responsabilità conseguenti al caso di positività riscontrato ovvero ad una violazione delle norme antidoping, l’attività di indagine viene svolta esclusivamente dall’U.P.A.

17.3. Per l’approfondimento e l’accertamento dei fatti oggetto di indagine, l’U.P.A. convoca tempestivamente i tesserati, nonché qualunque altra persona ritenuta informata, procedendo - se del caso - alla eventuale contestazione di addebiti disciplinari.
La F.S.N. o D.S.A. collaborano con il Coordinamento per la citazione dei tesserati convocati a comparire dinanzi all’U.P.A. e per l’esecuzione degli accertamenti disposti.
In sede di audizione l’indagato ha diritto di farsi assistere da persona di propria fiducia, nonché di essere patrocinato da un consulente legale, con spese a proprio carico. L’indagato ha altresì diritto di replica alle contestazioni inerenti alla presunta violazione del Regolamento e alle conseguenti sanzioni.

17.4. Completata l’indagine, l’U.P.A. trasmette alla Segreteria della F.S.N. o D.S.A. interessate copia degli atti dell’istruttoria, con motivato e argomentato provvedimento di deferimento dell’indagato ovvero di richiesta di archiviazione al competente Organo di Giustizia federale di primo grado.
Della trasmissione degli atti vengono informati l’indagato, la Società di appartenenza e il Coordinamento.
La F.S.N. o D.S.A., ricevuti gli atti dall’U.P.A., li inoltrano al proprio Organo di giustizia di primo grado ai fini dell’applicazione di eventuali sanzioni ovvero per l’archiviazione.
Ove il regolamento federale di giustizia preveda in primo grado il contraddittorio in udienza, la stessa deve essere fissata nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data del provvedimento di deferimento dell’U.P.A., con preavviso agli interessati di almeno sette giorni. Eventuali memorie depositate all’Organo di giustizia di primo grado devono essere contestualmente notificate alla controparte.
La facoltà di inoltrare istanza di accesso alla documentazione presente nel fascicolo di indagine per prenderne visione od estrarne copia - con costi a carico del richiedente - può essere esercitata, solo dopo l’avvenuto deposito, direttamente dall’interessato o dal proprio difensore presso il suddetto Organo di giustizia.

17.5. L’U.P.A., in persona di un suo componente ovvero per il tramite della Procura federale appositamente delegata, è parte necessaria nel procedimento disciplinare dinanzi agli Organi di giustizia federali nei diversi gradi di giudizio.

17.6. Nel corso del procedimento di indagine, l’U.P.A. cura gli eventuali rapporti con le Autorità di cui al precedente articolo 7.4 lettera c) .

17.7. E’ fatto obbligo all’Atleta e al personale di supporto di non avvalersi della consulenza o della prestazione dei soggetti non tesserati inibiti dall’ordinamento sportivo in applicazione di quanto disposto al successivo punto 8, pena l’irrogazione delle sanzioni di cui al successivo art. 19.13.

17.8. Se nel corso di una indagine si afferma la responsabilità di un soggetto non tesserato, l’U.P.A. adotta tutte le misure necessarie per avviare procedimenti cautelativi dinanzi agli Organi di giustizia delle F.S.N. o D.S.A. interessate ovvero dinanzi al G.U.I., affinché assumano provvedimenti di inibizione a rivestire cariche o incarichi in seno al C.O.N.I., alla F.S.N. o alla D.S.A. stesse, ovvero a presenziare allo svolgimento delle manifestazioni od eventi sportivi organizzati sotto la loro egida.
Non possono far parte dell’ordinamento sportivo coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

17.9. E’ fatto obbligo alla F.S.N. o D.S.A. notificare ai soggetti legittimati ad impugnare di cui al successivo art. 20.5. con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sette giorni dalla data dell’udienza - anche a mezzo fax - le decisioni adottate dall’Organo di giustizia federale di primo grado, corredate delle motivazioni e di quanto altro necessario al fine di consentire alle parti la predisposizione dell’eventuale atto di appello.

 

Art. 18 
Violazioni delle norme antidoping

18.1. L’inosservanza delle disposizioni del Regolamento è punita a norma del presente Titolo.

18.2. Nei confronti di qualunque tesserato che non presti la collaborazione richiesta o che non si presenti all’U.P.A. convocato per l’assunzione di informazioni ovvero per la contestazione dell’addebito, senza addurre giustificati motivi di impedimento, trova applicazione la sanzione della sospensione per un periodo da uno a sei mesi. Tale sanzione viene proposta dall’U.P.A. al competente Organo di giustizia federale e si cumula con le sanzioni eventualmente irrogate all’esito definitivo del procedimento disciplinare.

18.3. E’ facoltà delle F.S.N. o delle D.S.A. prevedere l’applicazione di sanzioni più gravi di quelle enunciate al successivo articolo 19, in coerenza con quanto eventualmente stabilito in materia dalle rispettive Federazioni Internazionali.

18.4. Nei casi di violazioni delle norme antidoping da parte di propri tesserati, alle Società sportive possono essere applicate le sanzioni stabilite dai regolamenti federali per i casi di violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva.

18.5. La violazione delle norme antidoping si prescrive in otto anni dal giorno in cui è stata commessa.

 

Art. 19
Sanzioni

19.1. Le sanzioni sono erogate dagli Organi di giustizia delle F.S.N. o D.S.A. e/o dal G.U.I. o delle Federazioni Internazionali, per i casi di rispettiva competenza.

19.2. Squalifica per uso di sostanze vietate e metodi proibiti. 
Fatta eccezione per le sostanze specifiche di cui al successivo punto 3, la durata della squalifica comminata per le violazioni degli articoli 1.2. (Presenza di sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker), 1.3. (Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito), 1.7. (Possesso di sostanze vietate e pratica di metodi proibiti), è:

Prima violazione: due anni;
Seconda violazione: squalifica a vita.

L'atleta o la persona interessata, tuttavia, possono esporre, prima che venga comminata la squalifica, le ragioni per annullare o ridurre la sanzione, secondo quanto previsto dal successivo punto 5.

19.3. Sostanze specifiche di cui alla Lista.
Ove un atleta riesca a dimostrare che l'assunzione di una sostanza specifica di cui alla Lista non era tesa a incrementare la prestazione sportiva, il periodo di squalifica di cui al precedente punto 2 viene così sostituito:

Prima violazione: da un minimo del richiamo con nota di biasimo - senza squalifica da futuri eventi sportivi - ad un massimo di un anno;
Seconda violazione: due anni;
Terza violazione: squalifica a vita.

La riduzione di una sanzione ai sensi del successivo punto 5 si applica unicamente alla seconda o alla terza violazione, poiché la sanzione prevista per la prima violazione lascia sufficiente discrezionalità per valutare il grado di responsabilità della persona interessata.

19.4. Squalifica per altre violazioni
Le altre violazioni del Regolamento comportano i seguenti periodi di squalifica:

19.4.1. per le violazioni degli articoli 1.4. (Rifiuto o omissione di sottoporsi al prelievo del campione biologico o sottrarsi in altro modo al prelievo stesso) e 1.6. (Manomissione o tentativo di manomissione di una fase qualsiasi del controllo antidoping), si applicano le squalifiche previste al precedente punto 2;
19.4.2. per le violazioni degli articoli 1.8. (Traffico di sostanze vietate o di metodi proibiti) e 1.9. (Somministrazione o suo tentativo di sostanze vietate o ricorso o suo tentativo di metodi proibiti), il periodo di squalifica va da un minimo di quattro anni fino alla squalifica a vita.
La violazione del Regolamento che coinvolga un minore viene considerata particolarmente grave e, se commessa dal personale di supporto dell'atleta in relazione a sostanze diverse da quelle di cui al precedente punto 3, comporta la squalifica a vita del personale coinvolto;
19.4.3. per quanto attiene alle violazioni dell'art. 1.5. (Omesse informazioni sulla reperibilità e conseguente mancata esecuzione del test), il periodo di squalifica non deve essere inferiore a tre mesi né superiore a due anni. La squalifica per le successive violazioni del medesimo articolo è da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni.

19.5. Annullamento o riduzione della squalifica per circostanze eccezionali.
Il presente punto è applicabile solo nei casi in cui le circostanze siano realmente eccezionali, così come di seguito specificato e per la sola irrogazione delle sanzioni. Non può trovare applicazione per accertare se vi sia stata una violazione del Regolamento.

19.5.1 Nessuna colpa o negligenza. 
In un caso particolare riguardante una violazione del Regolamento ai sensi degli articoli 1.2. (Presenza di una sostanza vietata o dei relativi metaboliti o marker) o 1.3. (Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito), all'atleta che dimostri che la violazione è avvenuta del tutto senza sua colpa o negligenza, il periodo di squalifica previsto viene annullato.
Per quanto riguarda la sola violazione riferita al precedente art. 1.2. l’atleta per far annullare il periodo di squalifica deve anche dimostrare in quale modo la sostanza vietata sia penetrata nel suo organismo.
19.5.2. Assenza di colpa o negligenza significativa.
Il presente punto si applica solo alle violazioni del Regolamento che riguardano gli articoli 1.2. (Presenza di una sostanza proibita o dei relativi metaboliti o marker), 1.3. (Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito), 1.4. (Rifiuto o omissione al prelievo dei campioni) e 1.9. (Somministrazione o suo tentativo di sostanze vietate o ricorso o suo tentativo di metodi proibiti).
Se un atleta dimostra in un caso particolare relativo a tali violazioni di non essere responsabile di colpa o negligenza significativa, il periodo di squalifica può essere ridotto ma non in misura inferiore alla metà del periodo minimo di squalifica teoricamente applicabile.
Se la squalifica teoricamente applicabile è a vita, il periodo ridotto non può essere inferiore a otto anni.
Se una sostanza vietata, o i relativi metaboliti o marker, vengono riscontrati nel campione biologico di un atleta in violazione dell'art. 1.2., questi per ottenere la riduzione del periodo di squalifica deve anche dimostrare in quale modo la sostanza vietata sia penetrata nel suo organismo.
19.5.3. Collaborazione fattiva dell'atleta per la scoperta e/o l'accertamento di violazioni del Regolamento da parte del personale di supporto dell'atleta e di altri.
A conclusione delle indagini, su istanza dell’U.P.A., il periodo di squalifica in un caso particolare può essere ridotto qualora l'atleta collabori in maniera fattiva, consentendo all'U.P.A di scoprire o accertare una violazione del Regolamento da parte di un'altra persona imputabile ai sensi degli articoli 1.7.2. (Possesso da parte del personale di supporto dell'atleta), 1.8. (Traffico di sostanze vietate o di metodi proibiti) e 1.9. (Somministrazione o suo tentativo di sostanze vietate o ricorso o suo tentativo di metodi proibiti).
Il periodo ridotto di squalifica, tuttavia, non può essere inferiore alla metà del periodo minimo teoricamente applicabile. Se la squalifica teoricamente applicabile è a vita, il periodo ridotto non può essere inferiore a otto anni.

19.6. Norme in caso di più violazioni.

19.6.1. Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, viene considerata seconda violazione solo se l’U.P.A. dimostra che l'atleta o altra persona abbiano commesso la seconda violazione dopo la notifica della prima o dopo aver compiuto un ragionevole tentativo di notifica; diversamente, le violazioni vengono considerate come unica prima violazione e la sanzione comminata sarà basata sulla violazione punibile con la sanzione più grave.
19.6.2. Se un atleta, a seguito dello stesso controllo antidoping, ha commesso una violazione del Regolamento per l'uso di una sostanza specifica ai sensi del precedente punto 3 e di un'altra sostanza vietata o di un metodo proibito, questi verrà giudicato come se avesse commesso una sola violazione, con l’applicazione della sanzione più grave.
Se un atleta commette due diverse violazioni, una relativa a una sostanza specifica sanzionabile ai sensi del precedente punto 3 e un'altra relativa a una sostanza vietata o a un metodo proibito sanzionabile ai sensi del precedente punto 2, o una violazione sanzionabile ai sensi del precedente punto 4.1, il periodo di squalifica comminato per la seconda infrazione non deve essere inferiore a due né superiore a tre anni.
L’atleta che commette una terza violazione, che coinvolge a vario titolo le sostanze specifiche di cui al precedente punto 3 e/o qualsiasi altra violazione in base ai precedenti punti 2 o 4.1, è sanzionato con la squalifica a vita.

19.7. Invalidazione dei risultati delle competizioni successive al prelievo dei campioni.
In aggiunta all'invalidazione automatica dei risultati della competizione durante la quale è stato prelevato il campione risultato positivo, ai sensi di quanto disposto al successivo punto 11, tutti gli altri risultati agonistici ottenuti dopo tale prelievo (durante o fuori competizione) ovvero successivamente a un'altra violazione antidoping durante un periodo di sospensione cautelare o di squalifica, verranno invalidati con le relative conseguenze, ivi inclusa l'eventuale perdita di medaglie, punti e premi.

19.8. Inizio del periodo di squalifica.
La squalifica ha inizio:

- dal giorno della sospensione cautelare, se comminata e ancora in essere all’esito del dibattimento di primo grado;
- dal giorno del dibattimento in cui viene sanzionata, in assenza e/ o in caso di intervenuta revoca della sospensione cautelare;
- dal giorno del dibattimento in cui viene sanzionata, se ciò si verifica dopo lo scadere del termine massimo previsto per la sospensione cautelare (61° giorno). Il periodo di sospensione cautelare già scontato deve essere detratto dal periodo della squalifica comminata.

In caso di revoca della sospensione cautelare può essere detratto il periodo che intercorre dalla stessa fino al dibattimento qualora si sia proceduto all’invalidazione dei risultati sportivi conseguiti nel medesimo periodo di revoca.

19.9. Status giuridico durante la squalifica.
Per tutto il periodo della squalifica – affinché la stessa sia correttamente scontata – la persona deve mantenere il vincolo del tesseramento con la F.S.N. o D.S.A. di appartenenza, interessate dalla violazione antidoping. Per le persone non tesserate la squalifica decorre dall’atto del tesseramento.
Nessuna persona squalificata può partecipare a qualsiasi titolo, per tutto il periodo della squalifica, ad una competizione o un'attività (salvo i programmi autorizzati di formazione antidoping e riabilitazione) che sia autorizzata e/o organizzata da un Firmatario o da un’Organizzazione affiliata a un Firmatario.
Inoltre, per le violazioni del Regolamento che non interessano le sostanze specifiche indicate al punto 3, i finanziamenti sportivi, in tutto o in parte, o altre forme di sostegno correlate allo sport di cui abbia beneficiato tale persona, vengono trattenuti dai Firmatari, dalle Organizzazioni affiliate ai Firmatari e dai Governi.
L’atleta che sconta un periodo di squalifica più lungo di quattro anni può partecipare, alla fine del quarto anno di squalifica, agli eventi sportivi locali in una disciplina diversa da quella in cui ha commesso la violazione, ma solo se l'evento sportivo locale è a livello tale da non consentire qualificazioni dirette o indirette (né di accumulare punti) per competere nel campionato nazionale o in un evento internazionale.
L’atleta non può svolgere allenamenti con una squadra nazionale né condurre alcuna attività in qualità di allenatore o dirigente sportivo, potendo partecipare alle sole attività sportive condotte a livello ricreativo.
Le sanzioni e i provvedimenti adottati da ciascuna Federazione che riguardano soggetti tesserati, e non, sono efficaci nei confronti di tutte le F.S.N. e D.S.A.
Il COordinamento provvede a dare comunicazione alle F.S.N. ed alle D.S.A. dei provvedimenti disciplinari adottati in materia di doping.

19.10. Test per la reintegrazione in attività.
Per la reintegrazione al termine del periodo di squalifica, l'Atleta deve essere inserito nel RTP per essere sottoposto a test fuori competizione disposti dal C.O.N.I., anche su richiesta delle F.S.N. o D.S.A. interessate o dall’U.P.A., per tutta la durata della sospensione cautelare o della squalifica fornendo dati precisi e aggiornati in merito alla sua reperibilità.
Se un Atleta squalificato si ritira dall'attività sportiva e viene cancellato dal RTP dei nominativi da sottoporre ai test fuori competizione, ma in seguito intende essere reintegrato, non potrà riprendere l'attività fin quando non abbia notificato tale sua intenzione alla F.S.N. o D.S.A. e non si sia sottoposto a test fuori competizione per un periodo di tempo pari al periodo di squalifica ancora da scontare.

19.11. La violazione del Regolamento in relazione ad un controllo condotto durante una competizione determina automaticamente l'invalidazione dei risultati individuali ottenuti (con tutte le conseguenze del caso, ivi inclusa la perdita di medaglie, punti e premi), a prescindere da eventuali ulteriori sanzioni che possono essere applicate, fermo restando il disposto di cui al successivo punto 12.

19.12. Nelle discipline che non sono sport di squadra, ma in cui vengono premiate le squadre, quando uno o più componenti commettono una violazione del Regolamento, le squalifiche o le altre azioni disciplinari comminate alla squadra sono quelle previste dal regolamento della Federazione Internazionale competente.
In uno sport di squadra: 

- se per un evento sportivo a più di un componente della stessa squadra è stata notificata una possibile violazione del Regolamento, la squadra sarà sottoposta a un test mirato;
- se durante un evento sportivo più di un componente della stessa squadra ha commesso una violazione del Regolamento, la squadra può essere squalificata o può subire un'altra azione disciplinare.

19.13. All’atleta e/o al personale di supporto dell’atleta che si avvalgono della consulenza o della prestazione di soggetti non tesserati inibiti dall’ordinamento sportivo a seguito dell’applicazione di quanto previsto all’art. 17, punti 7 e 8, è comminata la sospensione dall’attività rispettivamente svolta fino ad un massimo di sei mesi.
In caso di reiterazione la sanzione è aumentata proporzionalmente fino ad un massimo di diciotto mesi.

19.14 Salvo che l’ipotesi non rientri nelle più gravi violazioni già previste, l’Ispettore Medico, l’Atleta e, se presente alla fase di prelievo, il medico della Società o dell’Atleta (in assenza il dirigente accompagnatore della Società), il delegato dalle Società ospitanti e/o dagli Enti organizzatori alle procedure antidoping, sono responsabili per il rispetto delle norme procedurali per l’effettuazione dei controlli di cui ai precedenti articoli 13 e 14.
Qualsiasi inosservanza del presente Regolamento da parte dei predetti soggetti è punita con la sospensione dall’attività rispettivamente svolta fino ad un massimo di tre mesi. In caso di reiterazione la sanzione è aumentata proporzionalmente fino ad un massimo di nove mesi.

 

Art. 20
Procedura per l’appello

20.1. Sentenze impugnabili in appello.
Le sentenze emesse dagli Organi di Giustizia federali di primo grado in applicazione del Regolamento possono essere impugnate in appello secondo quanto di seguito stabilito. L’appello non ha effetto sospensivo.

20.2. Appelli per decisioni su violazioni del Regolamento, conseguenze e sospensioni provvisorie.
E’ possibile appellare esclusivamente le sentenze di condanna per violazione del Regolamento, le sentenze con sanzioni ritenute di entità non idonea, le sentenze di assoluzione, le sentenze per incompetenza dell’Organo che le ha emesse, le sentenze per sospensione cautelare.

20.3. Appelli che coinvolgono atleti di livello internazionale.
Ferma restando la disciplina prevista dalle Federazioni Internazionali e fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 17.2, nei casi relativi a competizioni inquadrate in un evento sportivo internazionale, è possibile presentare appello contro le sentenze emesse dagli Organi di giustizia federale di primo grado solo al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).

20.4. Appelli che coinvolgono atleti di livello nazionale.
Nei casi in cui è possibile presentare appello ai sensi del precedente punto 2, l'appello avverso la sentenza deve essere inoltrato al competente Organo di giustizia federale di secondo grado, secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente articolo.
E’ altresì possibile, esperiti i gradi di giustizia federale, ricorrere al G.U.I., secondo le modalità ed i termini descritti nel successivo articolo.

20.5. Soggetti aventi diritto a presentare appello.
Nei casi previsti al precedente punto 3, possono presentare appello al TAS le parti del processo concluso con la sentenza impugnata. Possono inoltre appellare la sentenza la Federazione Internazionale competente e l'Organizzazione antidoping i cui regolamenti sono stati applicati per comminare la sanzione nonchè il Comitato Internazionale Olimpico o il Comitato Paraolimpico Internazionale, a seconda dei casi, qualora la sentenza possa avere conseguenze sui Giochi Olimpici o i Giochi Paraolimpici, incluse le sentenze che incidono sull'idoneità a partecipare ai Giochi Olimpici o ai Giochi Paraolimpici, e la WADA.

Nei casi previsti al precedente punto 4, possono presentare appello all’Organo di giustizia federale di secondo grado e successivamente al G.U.I., le parti del processo concluso con la sentenza impugnata ovvero la Federazione Internazionale competente e la WADA
E’ facoltà delle parti ovvero della Federazione internazionale competente e della WADA ricorrere al TAS, una volta esauriti i predetti gradi di giustizia sportiva nazionale.
La F.S.N. o D.S.A. sono tenute a comunicare e ad aggiornare il Coordinamento sui ricorsi in materia di doping presentati al TAS dalle medesime e/o da propri tesserati.

Fatto salvo quanto disposto nel presente articolo, può appellarsi contro una sospensione cautelare solamente il tesserato cui sia stata comminata la stessa.

20.6. Appelli contro la concessione o il rifiuto di una TUEs
Possono presentare appello e/o ricorso:

- al TAS, l’Atleta, la Federazione Internazionale interessata o il C.O.N.I. se interessato avverso le delibere della WADA che annullano la concessione o il rifiuto di TUEs;
- al TAS, gli Atleti di livello internazionale avverso le decisioni della Federazione internazionale di appartenenza contrarie alle TUEs, e che non siano state annullate dalla WADA;
- al GUI: gli Atleti avverso le decisioni del CEFT di cui al precedente art. 3.4. contrarie alle TUEs, con le modalità di cui all’art. 21;
- al TAS: gli Atleti avverso le decisioni del GUI.

20.7. Appelli contro sentenze sanzionatorie ai sensi del successivo art. 29.
I soggetti di cui al successivo art. 29, possono appellarsi esclusivamente al TAS, per quanto attiene alle sanzioni comminate conformemente alla parte terza del Codice.

20.8. Gli appelli al TAS devono essere presentati in conformità con le disposizioni applicate da tale organo.  

20.9. Modalità e termini per la presentazione dell’appello al competente Organo di Giustizia federale di secondo grado per violazioni della normativa antidoping.
L’impugnazione è proposta:

a) in via principale: avverso le decisioni dell’Organo di Giustizia federale di primo grado entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione corredata delle motivazioni del provvedimento adottato;
b) in via incidentale: entro il termine perentorio di otto giorni dalla data di ricezione del ricorso principale.

I suddetti appelli sottoscritti dal ricorrente devono essere inviati all’Organo di Giustizia federale di secondo grado entro i rispettivi termini a mezzo lettera raccomandata A/R, se del caso anticipati a mezzo fax. Fa fede esclusivamente la data risultante dal timbro apposto dall’Ufficio Postale accettante.
Copia dell’atto di appello deve essere trasmesso alla controparte, a pena di inammissibilità del ricorso, nei termini e con le modalità sopra descritti.
I ricorsi devono essere esaustivamente motivati e corredati della copia della decisione di primo grado che si intende impugnare e della quietanza comprovante l’avvenuto pagamento della tassa, annualmente stabilita dalla F.S.N. o D.S.A. interessata, il tutto a pena di inammissibilità.
Sono esentati dal versamento della citata tassa l’U.P.A., la WADA, e la Federazione Internazionale.
L’Organo di Giustizia federale di secondo grado acquisisce copia degli atti del fascicolo direttamente all’Organo di primo grado; provvede inoltre alla convocazione delle parti interessate per assicurare il contraddittorio.
E’ facoltà del soggetto deferito essere presente direttamente o per delega al proprio difensore all’udienza per il dibattimento dell’appello, mentre rimane l’obbligo della presenza dell’U.P.A., direttamente o tramite delega alla Procura federale.
L’udienza deve essere fissata entro il termine massimo di venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’atto di appello.
Per i ricorsi avverso le sentenze di sospensione cautelare il competente Organo di giustizia federale di secondo grado deve:

- riunirsi entro sette giorni dalla data di ricevimento del ricorso;
- pronunciarsi entro il termine massimo di tre giorni;
- decidere in base agli atti acquisiti nel procedimento.

E’ fatto obbligo alla F.S.N. o D.S.A. notificare ai soggetti legittimati ad impugnare di cui al precedente punto 5 con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di dieci giorni dalla data dell’udienza - anche a mezzo fax - le decisioni adottate dall’Organo di giustizia federale di secondo grado, corredate delle motivazioni e di quanto altro necessario al fine di consentire alle parti la predisposizione dell’eventuale ricorso al G.U.I..

Nei procedimenti di appello non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, debbono essere rigettate d’ufficio. Nell’atto di appello, l’appellante può chiedere l’ammissione di nuove prove, soltanto se dimostra di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per cause a lui non imputabili. L’organo di appello può ammetterle se le ritiene indispensabili ai fini della decisione e, in tal caso, deve consentire alle altre parti di articolare l’eventuale prova contraria.
Il dibattimento ha luogo in pubblica udienza. Deve essere assicurata la presenza delle parti e dei difensori. Dopo la relazione, sentite eventualmente le parti e raccolte le prove, se ammesse, l’Organo di appello provvede dando immediata lettura del dispositivo.

L’Organo di Giustizia federale di secondo grado:

a) se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze dei procedimenti di prima istanza, riforma in tutto od in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico del reclamante, ad eccezione degli appelli presentati dall’U.P.A.;
b) se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;
c) se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dagli Organi di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all’organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;
d) se rileva che gli organi di primo grado non hanno provveduto su tutte le domande loro proposte, non hanno preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non hanno in alcun modo motivato la propria decisione o hanno in qualsiasi modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all’organo che ha emesso la decisione stessa per un nuovo esame del merito;
e) se rileva motivi di nullità nella decisione di primo grado, diversi da quelli previsti alla precedente lettera d), dichiara la nullità, dispone la rinnovazione degli atti e decide nel merito;
f) dichiara l’inammissibilità del ricorso per vizio di forma o per mancanza di interesse ad impugnare, con provvedimento che deve essere comunicato alle parti interessate.

Sono possibili la correzione, l’integrazione della sentenza impugnata o la rinnovazione del dibattimento direttamente ad opera del giudice d’appello in caso di erronea declaratoria, in primo grado, dell’estinzione del reato o dell’improcedibilità dell’azione disciplinare e in materia di circostanze aggravanti non contestate all’imputato.
Non vi è annullamento della decisione quando trattasi di vizi afferenti ai singoli atti. In tale ipotesi si procede alla loro rinnovazione, se ancora possibile e se necessaria ai fini della decisione di appello. Con l’appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

 

Art. 21
Ricorso al Giudice di ultima istanza in materia di doping

21.1. Modalità e termini per la presentazione del ricorso al Giudice di ultima istanza del C.O.N.I. per violazione della normativa antidoping.
Il ricorso può essere proposto dall’U.P.A, anche nel caso di cui all’art. 17.8., e dal tesserato ovvero dalla Federazione Internazionale e dalla WADA, qualora vi abbiano interesse.
A pena di inammissibilità il ricorso corredato dei motivi, del versamento dei diritti amministrativi nella misura annualmente stabilita dal C.O.N.I., come da tabella allegata, e della prova dell’avvenuta comunicazione alla controparte va proposto con atto sottoscritto dal ricorrente a mezzo lettera raccomandata A/R, se del caso anticipato a mezzo fax, alla segreteria del G.U.I. entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione impugnata ovvero entro cinque giorni per i ricorsi avverso le deliberazioni del CEFT che negano una TUEs e le decisioni dell’Organo di Giustizia federale di secondo grado in materia di sospensione cautelare. Fa fede esclusivamente la data risultante dal timbro apposto dall’Ufficio Postale accettante. L’U.P.A, la WADA e la Federazione Internazionale interessata non sono tenute al versamento dei diritti amministrativi di ricorso.
Per i ricorsi avverso le deliberazioni del CEFT che negano una TUEs e le decisioni dell’Organo di Giustizia federale di secondo grado in materia di sospensione cautelare, il G.U.I. deve:

- riunirsi entro sette giorni dalla data di ricevimento del ricorso;
- pronunciarsi entro il termine massimo di tre giorni.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

21.2. Procedimento avanti il G.U.I.
Il G.U.I. acquisisce copia degli atti del fascicolo direttamente dall’Organo di giustizia federale di secondo grado, il quale ne cura la trasmissione entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta. Il G.U.I. fissa l’udienza entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione degli atti, dandone comunicazione tempestivamente alle parti interessate. Fino a dieci giorni prima dell’udienza tutte le parti possono presentare memorie e, fino a cinque prima, possono presentare memorie di replica.
Per gli appelli contro le deliberazioni che negano una TUEs, il CEFT cura la trasmissione degli atti al G.U.I. e può presentare memorie, nei termini sopra indicati. La trattazione del ricorso avviene in camera di consiglio. Deve essere assicurata la presenza delle parti e/o dei loro difensori. E’ facoltà del tesserato essere presente direttamente o per delega al proprio difensore, mentre l’U.P.A. deve intervenire con un proprio rappresentante. La Federazione Internazionale e la WADA possono intervenire a mezzo degli organi rappresentativi ovvero a mezzo di soggetti specificatamente delegati.
Per gli appelli contro le deliberazioni che negano una TUEs, deve essere assicurata la presenza della parte e/o del difensore e del CEFT. E’ facoltà del tesserato essere presente direttamente o per delega al proprio difensore, mentre il C.E.F.T. deve intervenire con un proprio rappresentante.
Dopo la relazione, a cura del Presidente o di un componente da lui delegato, le parti formulano le loro eventuali richieste. Non sono ammesse repliche. Il G.U.I., dopo la discussione, provvede dando immediata lettura del dispositivo, salvo che, per la molteplicità o per l’importanza delle questioni da decidere ovvero per la necessità di rinnovare singoli atti, il Presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, salvo che, per la complessità del procedimento, il G.U.I. indichi un termine più lungo, comunque non superiore a trenta giorni. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente. Il G.U.I. dichiara l’improcedibilità del ricorso per mancanza di legittimazione o interesse a ricorrere o negli altri casi previsti dal Regolamento o dalle disposizioni di carattere federale. Dichiara l’inammissibilità del ricorso nei casi previsti dal Regolamento o dalle altre disposizioni di carattere federale, nonché se proposto per motivi manifestamente infondati.
Se rileva che l’Organo di giustizia federale di secondo grado ha erroneamente dichiarato l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello o ha deciso con palese violazione del contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia al predetto Organo per un nuovo esame nel merito.
Negli altri casi, previa eventuale rinnovazione di singoli atti, ove ancora possibile e necessaria, decide il ricorso nel merito e se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento annulla la decisione impugnata decidendo nuovamente nel merito con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico del tesserato salvo che sia stato richiesto dall’U.P.A. con il suo appello.
Il G.U.I. può condannare alle spese del procedimento le parti soccombenti che vi hanno dato causa, nonché, se il ricorso è dichiarato inammissibile o improcedibile, la parte privata, al pagamento di una somma da euro 250 ad euro 2.500 in favore del C.O.N.I.
Per gli appelli contro le deliberazioni del CEFT che negano una TUEs, il G.U.I. applica la normativa stabilita dal Disciplinare per l’esenzione a fini terapeutici in materia. Se il G.U.I. revoca una deliberazione del C.E.F.T. che non concede una TUEs, tale deliberazione può essere impugnata dalla WADA davanti al TAS. Le deliberazioni della WADA che revocano la concessione o il rifiuto di una TUEs possono essere impugnate dall’Atleta o dal C.O.N.I. esclusivamente davanti al TAS, nel rispetto della sua normativa.

21.3. Le decisioni del G.U.I. vengono comunicate alle parti, alla WADA e pubblicate sul sito web del C.O.N.I.

 

 

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 
Campo di applicazione

22.1. Gli Atleti italiani e stranieri tesserati per Società sportive affiliate alle F.S.N. ed alle D.S.A. con il loro tesseramento e/o rinnovo accettano le Norme Sportive Antidoping adottate dal C.O.N.I., nonché quelle della WADA e le successive modifiche e/o integrazioni, assumendo l’obbligo di sottoporsi a controlli antidoping con o senza preavviso, in e fuori competizione, ed ai prelievi di campioni biologici. Come da modulistica approvata dal Segretario Generale del C.O.N.I. ed allegata al presente Regolamento, le F.SN. e le D.S.A. rendono ai propri tesserati idonea informativa, ricevendo dagli stessi la dichiarazione di consenso sottoscritta, anche ai fini del tesseramento. Le F.S.N. e le D.S.A. sono tenute a trasmettere tempestivamente la dichiarazione di consenso sottoscritta - anche in formato elettronico - al Coordinamento, su sua richiesta.

22.2. Il prelievo dei campioni biologici per i controlli antidoping può avvenire in competizione, durante eventi sportivi internazionali e/o nazionali.
Al fine di assicurare che una sola Organizzazione sia responsabile per tutte le fasi dei test eseguiti durante l'evento sportivo:

- per gli eventi sportivi internazionali: il prelievo dei campioni per i controlli antidoping deve essere condotto e controllato dall'Organizzazione internazionale. Se l'Organizzazione internazionale decide di non condurre alcun test durante l'evento sportivo, la F.S.N., la D.S.A. e/o il C.O.N.I. possono eseguire i test, di concerto e con l'approvazione dell'Organizzazione internazionale citata o della WADA.
Gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole emanate dalla competente Federazione Internazionale e da questa possono essere sottoposti a giudizio;
- per gli eventi sportivi nazionali: il prelievo dei campioni per i controlli antidoping deve essere disposto dal C.O.N.I. di norma per il tramite della F.M.S.I., anche d’intesa con la Commissione ministeriale di cui alla legge 376/2000.

22.3. Gli Organismi internazionali competenti possono disporre anche controlli fuori competizione nei confronti di atleti tesserati presso F.S.N. o D.S.A. e comminare sanzioni secondo i propri regolamenti.

22.4. I test fuori competizione devono essere condotti e diretti dagli Organismi internazionali e nazionali. Tali test possono essere condotti e diretti da:
(a) WADA; (b) CIO o il Comitato Paraolimpico Internazionale, in connessione con i Giochi Olimpici o Paraolimpici; (c) Federazione Internazionale di appartenenza dell'Atleta; (d) C.O.N.I.; (e) C.C.A., anche d’intesa con la Commissione ministeriale di cui alla legge 376/2000.
Al fine di ottimizzare l'efficacia delle iniziative comuni e per evitare la ripetizione dei test sui singoli atleti in caso di concomitante presenza di Organismi internazionali e nazionali, i primi avranno priorità nell’esecuzione dei test, fermo restando, per i secondi, di eseguire quanto programmato per la parte eventualmente residuale.

22.5. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1 ed all’art. 17.2., sono disciplinate secondo il regolamento della competente Federazione Internazionale la gestione dei risultati e la conduzione delle udienze per una violazione del Regolamento relativa ad un riscontro analitico di positività o accertata dall’U.P.A. relative a fattispecie che non consentano l’attivazione di un procedimento disciplinare ai sensi del precedente art. 17.

22.6. Fatto salvo il diritto di appello come precedentemente previsto, l'esecuzione dei test, la TUEs, i risultati delle udienze o le altre deliberazioni di un Firmatario, purché conformi al Codice e rientranti tra le competenze del Firmatario, devono essere riconosciuti e osservati da tutti gli altri Firmatari. Questi possono riconoscere analoghe iniziative condotte da altri Organismi che non abbiano sottoscritto il Codice, purché i regolamenti di tali Organismi siano per il resto ad esso conformi.

22.7. Per quanto non espressamente indicato nelle Norme Sportive Antidoping adottate dal C.O.N.I., o qualora insorgano controversie, farà testo la versione inglese del Codice Mondiale Antidoping e degli Standard Internazionali WADA.
Qualora insorgano contrasti tra Norme Sportive Antidoping adottate dal C.O.N.I. e i regolamenti antidoping federali, faranno testo le Norme Sportive Antidoping adottate dal C.O.N.I.

 

Art. 23
Divulgazione delle informazioni

23.1. Ai sensi dell’art. 9.1. lettera d) e nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 24 e 25, l'identità degli Atleti i cui campioni biologici hanno dato riscontro analitico di positività, o degli Atleti e delle altre persone che hanno violato norme antidoping viene resa pubblica dall’Ufficio Comunicazione e Rapporti con i Media, non prima del compimento dell'indagine amministrativa descritta al precedente art. 15.2.

 

Art. 24
Divulgazione delle informazioni

24.1. Ai sensi dell’art. 9.1. lettera d) e nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 24 e 25, l'identità degli Atleti i cui campioni biologici hanno dato riscontro analitico di positività, o degli Atleti e delle altre persone che hanno violato norme antidoping viene resa pubblica dall’Ufficio Comunicazione e Rapporti con i Media, non prima del compimento dell'indagine amministrativa descritta al precedente art. 15.2.

 

Art. 24
Comunicazioni ai mezzi di informazione

24.1. I dati personali relativi a fatti di doping, se non associati ad informazioni riguardanti sotto qualunque profilo lo stato di salute degli interessati, non sono ritenuti dati sensibili ai sensi della legge 675/96 sulla privacy.
Per i minori saranno indicate soltanto le iniziali del nome e del cognome. L’emissione di comunicati e notizie relativi ad atti, informazioni, disposizioni, provvedimenti delle strutture del C.O.N.I. preposte all’attività antidoping, è di esclusiva competenza e responsabilità dell’Ufficio Comunicazione e Rapporti con i Media.
E’ di esclusiva competenza e responsabilità delle F.S.N. o D.S.A. interessate l’emissione di comunicati stampa relativi agli analoghi atti adottati dai propri Organi ed Uffici.

Art. 25 
Obbligo di riservatezza e rispetto del Codice Etico

25.1. Fermo restando quanto previsto per le comunicazioni di rito, sono obbligati a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente agli argomenti trattati e alle procedure previste dal Regolamento, nonché al rispetto del Codice Etico della C.O.N.I. Servizi S.p.A.:

- i componenti, gli incaricati ed i consulenti delle strutture del C.O.N.I., del Coordinamento e delle F.S.N. e D.S.A. preposte all’attività antidoping;
- le parti;
- i componenti ed i consulenti degli organi di giustizia.

25.2. Il personale e gli incaricati del C.O.N.I. e delle F.S.N. e D.S.A. sono tenuti a non fornire a chi non ne abbia diritto notizie o informazioni di cui al precedente punto.

 

Art. 26
Norme transitorie

26.1.In sede di prima applicazione della centralizzazione al C.C.A. dell’attività dei controlli antidoping, i costi sostenuti per l’esecuzione delle sessioni di prelievo (ad es. kit, DCO, trasporto e analisi campioni), sono rimborsati trimestralmente alla F.M.S.I. od altro ente incaricato, con provvedimento del Segretario Generale del C.O.N.I.. I relativi importi, in conformità con il TDP, saranno detratti dai contributi ordinari stanziati dal C.O.N.I. a favore delle singole F.S.N. e .D.S.A.

 

Art. 27
Controlli antidoping per gli animali che partecipano alle competizioni sportive

27.1. La Federazione Sportiva Nazionale che nella propria attività sportiva impiega animali è tenuta a istituire ed applicare un regolamento antidoping per i suddetti animali in conformità a quanto previsto dal corrispondente Organismo internazionale. Tale regolamento deve comprendere un Elenco delle sostanze vietate, le procedure adatte per l’esecuzione dei test e l’individuazione dei laboratori accreditati per le analisi dei campioni biologici.

 

Art. 28
Ruoli e responsabilità

28.1. Ruoli e responsabilità del C.O.N.I.
Fa carico al C.O.N.I.:

- revocare per intero o in parte i finanziamenti, per tutto il periodo della squalifica, agli atleti o al Personale di supporto degli atleti che hanno violato il Regolamento;
- revocare per intero o in parte i finanziamenti alle F.S.N. affiliate o riconosciute che non operino in conformità con il Codice;
- adottare e attuare politiche e regolamenti antidoping che siano conformi al Codice;
- cooperare con le altre competenti organizzazioni nazionali e con le altre Organizzazioni antidoping;
- incoraggiare l'esecuzione di test reciproci tra Organizzazione antidoping nazionali;
- promuovere la ricerca antidoping per il tramite delle strutture preposte;
- autorizzare e facilitare il Programma Osservatori Indipendenti.

28.2. Ruoli e responsabilità delle Organizzazioni di importanti eventi sportivi.
Fa carico alle Organizzazioni di importanti eventi sportivi:

- attuare politiche e regolamenti antidoping per i propri eventi sportivi che siano conformi al Codice.
- adottare opportune misure per assicurate l’osservanza del Codice;
- autorizzare e facilitare il Programma Osservatori Indipendenti.

28.3. Ruoli e responsabilità degli atleti.
Fa carico agli atleti:

- essere a conoscenza ed attenersi ai vigenti regolamenti e politiche antidoping adottati in conformità con il Codice;
- l’obbligo di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici;
- assumersi tutte le responsabilità, ai fini del Regolamento, in ordine alle sostanze che ingeriscono e usano;
- informare il personale medico dell'obbligo di non usare sostanze vietate e metodi proibiti e assicurarsi che le cure mediche ricevute non violino le politiche e i regolamenti adottati in conformità con il Codice.

28.4. Ruoli e responsabilità del Personale di supporto degli atleti.
Fa carico al Personale di supporto degli atleti:

- essere a conoscenza e attenersi alle politiche e ai regolamenti adottati conformemente al Codice;
- cooperare con il programma di test per gli atleti;
- usare la loro influenza sui valori e le attitudini degli atleti per rafforzare i comportamenti contro il doping.

 

Art. 29
Norme finali

29.1. La disciplina prevista nel presente Regolamento in riferimento alle F.S.N. e alle D.S.A. trova applicazione anche agli Enti di Promozione Sportiva, nei limiti stabiliti dalle istruzioni deliberate dalla Giunta Nazionale, sentito l’organismo di coordinamento dei medesimi Enti.
Le Norme Sportive Antidoping adottate dal C.O.N.I.(“N.S.A.”) trovano immediata applicazione per le F.S.N. e le D.S.A, trascorsi trenta giorni dalla notifica dell’avvenuta approvazione, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet del C.O.N.I. (www.coni.it.) Entro lo stesso termine, le F.S.N. e le D.S.A. dovranno modificare la propria normativa federale, al fine di renderla conforme alle N.S.A.
In mancanza di tale adempimento, le N.S.A. trovano comunque piena applicazione, anche derogando la eventuale difforme regolamentazione federale.

 

 

*** *** *** *** *** ***

 

APPENDICE: DEFINIZIONI

Le definizioni di cui alla presente appendice devono essere considerate parte integrante del

Regolamento dell’attività antidoping.

 

Assenza di colpa o negligenze significativa: attestazione dell'Atleta in virtù della quale la sua colpa o negligenza, ove venga vista alla luce delle circostanze generali e dei criteri per l'esclusione di colpa o negligenza, non risulta significativa in relazione alla violazione del Regolamento antidoping.

Atleta: qualsiasi Persona che, per quanto attiene ai controlli antidoping, partecipa ad attività sportive a livello internazionale (secondo la definizione data dalle singole Federazioni Internazionali) o a livello nazionale (secondo la definizione data dalle singole Organizzazioni antidoping nazionali) o qualsiasi altra Persona che partecipa ad attività sportive a livello inferiore, ove ciò sia previsto dall'Organizzazione antidoping nazionale della Persona interessata. Per quanto attiene alle iniziativi di informazione e formazione antidoping, viene considerato Atleta qualsiasi Persona che partecipa ad attività sportive in rappresentanza di un Firmatario, un governo o altra organizzazione sportiva che abbia adottato il Codice.
[Nota: questa definizione chiarisce che tutti gli Atleti di livello internazionale e nazionale sono tenuti a rispettare le norme antidoping del Codice, mentre l'esatta definizione di sport a livello internazionale e nazionale deve essere delineata rispettivamente nei regolamenti antidoping delle Federazioni Internazionali e delle Organizzazioni antidoping nazionali. A livello nazionale, i regolamenti antidoping adottati conformemente al Codice devono essere applicabili almeno a tutti gli Atleti delle squadre nazionali e a tutte le persone qualificate a competere in qualsiasi campionato nazionale di qualsiasi sport. La definizione inoltre consente a ogni Organizzazione antidoping nazionale, ove questa lo ritenga opportuno, di allargare il programma di controlli antidoping, coinvolgendo oltre agli Atleti nazionali anche gli Atleti a livelli agonistici inferiori. Gli Atleti a tutti i livelli agonistici devono ricevere le informazioni e la formazione utili per la lotta al doping.]

Atleti di livello internazionale: Atleti designati da una o più Federazione Internazionali per l'inserimento tra i nominativi registrati per i test di una Federazione Internazionale.

Campione biologico: qualsiasi materiale biologico prelevato nell'ambito dei controlli antidoping.

Codice: il Codice mondiale antidoping.

Comitato Olimpico Nazionale: l'organizzazione riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico. Con il termine Comitato Olimpico Nazionale si intende anche la Confederazione Sportiva Nazionale in quei paesi in cui quest'ultima assume le normali responsabilità del Comitato Olimpico Nazionale in materia di lotta al doping.

Competizione: una corsa, una partita, un incontro o una gara di atletica, come ad esempio le finali olimpiche dei 100 metri. Per le corse a tappe e le altre gare di atletica in cui i premi vengono assegnati in base ai risultati giornalieri, o secondo altri criteri provvisori, la distinzione tra una competizione e un evento sportivo viene fissata nel regolamento della competente Federazione Internazionale.

Controllo antidoping: la procedura comprende l'assegnazione dei test, il prelievo e la gestione dei campioni, l'analisi dei laboratori, la gestione dei risultati, la fase dibattimentale e gli appelli.

Divulgazione delle informazioni: divulgare o diffondere informazioni al pubblico o ad altre persone oltre a quelle aventi diritto ad essere notificate preventivamente ai sensi dell'art. 14.

Durante le competizioni: al fine di differenziare i test condotti durante le competizioni da quelli condotti fuori delle competizioni, salvo diversa indicazione del regolamento della Federazione Internazionale o di altra Organizzazione antidoping, i test durante le competizioni sono costituiti da test eseguiti sugli Atleti in relazione a una determinata competizione.
[Nota: la distinzione tra "durante le competizioni" e "fuori delle competizioni" è importante perché soltanto i test “durante le competizioni” sono basati sulla Lista delle sostanze e delle pratiche vietate completa. Gli stimolanti vietati, ad esempio, non sono testati fuori delle competizioni, perché non incrementano le prestazioni, salvo quando sono presenti nell'organismo dell'Atleta durante la competizione. Purché lo stimolante vietato non sia presente nell'organismo dell'Atleta al momento della competizione, non fa alcuna differenza se detto stimolante sia stato rinvenuto nell'urina dell'Atleta il giorno prima o dopo della competizione.]

Esecuzione di test: le fasi delle procedure di controllo antidoping che richiedono la pianificazione della ripartizione dei test, il prelievo dei campioni, la gestione dei campioni e il trasporto dei campioni al laboratorio.

Evento nazionale: un evento sportivo che coinvolga Atleti internazionali o nazionali che non sia un evento internazionale.

Evento internazionale: un evento sportivo in cui l'organo esecutivo o il designatore dei commissari sportivi sia il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato Paraolimpico Internazionale, una Federazione Internazionale, un'Organizzazione di un evento importante o un'altra organizzazione sportiva internazionale.

Evento sportivo: una serie di competizioni individuali organizzate nella stessa manifestazione sotto uno stesso organo esecutivo (ad es. Giochi Olimpici, Campionati del Mondo FINA o Giochi Pan Americani).

Firmatari: gli enti che hanno sottoscritto il Codice e si sono impegnati ad osservare il Codice: il Comitato Internazionale Olimpico, le Federazioni Internazionali, il Comitato Paraolimpico Internazionale, i Comitati Olimpici Nazionali, i Comitati Paraolimpici Nazionali, le Organizzazioni di importanti eventi, le Organizzazioni antidoping nazionali e la WADA.

Funzionario responsabile dei controlli antidoping (DCO): Dirigente qualificato e autorizzato dal CONI ad assumere le responsabilità della gestione in loco della sessione per il prelievo dei campioni, nel rispetto degli Standard Internazionali per i controlli (preparativi; svolgimento della sessione; sicurezza/iter amministrativo successivamente al controllo; trasporto dei campioni e della documentazione). Il DCO è responsabile del trasporto dei campioni – portati direttamente ovvero per il tramite di un corriere - al Laboratorio antidoping accreditato WADA, nel rispetto della normativa WADA. Gli Ispettori Medici iscritti all’Albo deliberato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. assumono la qualifica di DCO a norma dell’art. 10 del Regolamento.

Fuori delle competizioni: qualsiasi controllo antidoping che non venga eseguito durante le competizioni.

Invalidazione: vedi Sanzioni per violazioni del regolamento antidoping.

Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti: lista che identifica le sostanze vietate e i metodi proibiti.

Manomissione: alterazione per fini o con modi illeciti; esercitare pressioni indebite; interferire illecitamente al fine di alterare i risultati o impedire il normale svolgimento delle operazioni.

Marker: un composto, un gruppo di composti o di parametri biologici che indicano l'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito.

Metabolita: qualsiasi sostanza prodotta da un processo di biotrasformazione.

Metodo proibito: qualsiasi metodo così definito nella Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti.

Minore: qualsiasi Persona fisica che non abbia raggiunto la maggiore età secondo la definizione data dalle leggi vigenti nel suo paese di residenza.

Nessuna colpa o negligenza: attestazione dell'Atleta di non aver saputo o sospettato, né di aver potuto ragionevolmente sapere o sospettare anche esercitando la massima cautela, di aver assunto od utilizzato sostanze vietate o metodi proibiti.

Nominativi registrati per i test: elenco degli Atleti d'élite, istituito dalle singole Federazioni Internazionali e dalle Organizzazioni antidoping nazionali, che devono essere sottoposti a test durante e fuori competizione nell'ambito della pianificazione della ripartizione dei test di ogni Federazione Internazionale e Organizzazione.
[Nota: ogni Federazione Internazionale deve definire chiaramente i criteri specifici per l'inserimento degli Atleti tra i nominativi registrati per i test. Ad esempio, i criteri potrebbero essere una determinata posizione in classifica mondiale, un determinato tempo, l'appartenenza a una squadra nazionale, ecc.]

Organizzazione antidoping: un Firmatario che adotti un regolamento per avviare, attuare e applicare qualsiasi parte del processo di controllo antidoping. Ciò include, ad esempio, il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato Paraolimpico Internazionale, altre Organizzazioni di importanti eventi sportivi che conducano test in occasione di tali eventi, la WADA, le Federazioni Internazionali e le Organizzazioni antidoping nazionali.

Organizzazione antidoping nazionale: l'ente o gli enti nazionali cui viene riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di adozione e attuazione del regolamento antidoping, direzione dei prelievi di campioni, gestione dei risultati dei test e conduzione dei dibattimenti, sempre a livello nazionale. Se le competenti autorità pubbliche non hanno provveduto alla designazione, l'ente responsabile è il Comitato Olimpico Nazionale o un suo designato.

Organizzazioni di importanti eventi: questo termine si riferisce alle associazioni continentali di Comitati Olimpici Nazionali e di altre organizzazioni internazionali polisportive che operano come organi esecutivi di eventi internazionali continentali, regionali o di altro genere.

Partecipante: qualsiasi Atleta o Personale di supporto degli Atleti.

Persona: Persona fisica, organizzazione o altro ente.

Personale di supporto degli Atleti: qualsiasi Persona con funzioni di allenatore, preparatore, dirigente, agente, addetto alla squadra, ufficiale, medico o paramedico che lavori con gli Atleti, o si occupi di loro, e che partecipi alla competizione sportiva o intervenga nella preparazione agonistica.

Possesso: il possesso effettivo o presunto (accertato solo se la Persona ha il controllo esclusivo sulla sostanza/metodo proibito o sui locali in cui la sostanza/metodo proibito è stata rinvenuta), purché, qualora la Persona non abbia il controllo esclusivo sulla sostanza/metodo proibito o sui locali in cui la sostanza/pratica vietata è stata rinvenuta, il possesso presunto sussista solo se la Persona era a conoscenza della presenza della sostanza/metodo proibito e intendeva esercitare il proprio controllo su di essa; a condizione, tuttavia, che non vi sia alcuna violazione del regolamento antidoping basata esclusivamente sul possesso se, prima che la Persona riceva la notifica di aver commesso una violazione del regolamento antidoping, la Persona stessa ha dimostrato concretamente di non avere alcuna intenzione di esercitare il possesso e di aver rinunciato al suddetto possesso.
[Nota: in virtù di tale definizione, gli steroidi rinvenuti nell'automobile dell'Atleta costituiscono una violazione, salvo l'Atleta dimostri che altri hanno usato la sua automobile; in tal caso, l'Organizzazione antidoping deve dimostrare che, anche se l'Atleta non aveva il controllo esclusivo dell'automobile, l'Atleta sapeva della presenza degli steroidi e intendeva esercitare il suo controllo su di essi. Analogamente, nel caso di steroidi rinvenuti nell'armadietto delle medicine dell’abitazione dell’Atleta, quindi sotto il controllo congiunto dell'Atleta e del C.O.N.I. uge, l'Organizzazione antidoping deve dimostrare che l'Atleta sapeva della presenza degli steroidi nell'armadietto e intendeva esercitare il suo controllo su di essi.]

Programma Osservatori Indipendenti: un gruppo di osservatori, sotto la supervisione della WADA, che osserva le procedure del controllo antidoping in occasione di alcuni eventi sportivi e riferisce in merito. Se la WADA sta conducendo dei test durante le competizioni di un determinato evento sportivo, gli osservatori devono essere sotto la supervisione di un'organizzazione indipendente.

Riscontro analitico di positività: referto di un laboratorio o di un altro centro accreditato all'esecuzione dei test che rileva in un campione biologico la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker (incluse elevate concentrazioni di sostanze endogene) o evidenze dell'uso di un metodo proibito.

Sanzioni per violazioni del regolamento antidoping: una violazione del regolamento antidoping, commessa da un Atleta o da un'altra Persona, sanzionabile nel modo seguente: (a) Invalidazione: significa che i risultati ottenuti dall'Atleta in una determinata competizione o in un dato evento sportivo vengono invalidati, con le relative conseguenze in termini di annullamento delle medaglie, dei punti e dei premi conferiti; (b) Squalifica: significa che l'Atleta o altra Persona non possono partecipare per un dato periodo di tempo ad alcuna competizione o ad altra attività, né ricevere alcun finanziamento; e (c) Sospensione cautelare: significa che l'Atleta o altra Persona non possono partecipare temporaneamente ad alcuna competizione in attesa della sentenza finale che verrà presa nel dibattimento.

Senza preavviso: controllo antidoping eseguito senza alcun preavviso all'Atleta e durante il quale l'Atleta viene continuamente accompagnato dal momento della notifica fino al prelievo del campione biologico.

Sospensione cautelare: vedi Sanzioni.

Sostanza vietata: qualsiasi sostanza così definita nella Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti.

Sport di squadra: disciplina sportiva in cui è consentito sostituire i giocatori nel corso della competizione.

Squalifica: vedi Sanzioni per violazioni al regolamento antidoping.

Standard internazionale: standard adottato dalla WADA a supporto del Codice. L'osservanza di uno Standard internazionale (in opposizione a un altro standard o a una pratica o una procedura di natura diversa) è elemento sufficiente a concludere che le procedure definite dallo Standard internazionale sono state eseguite correttamente.

Tentativo: intraprendere deliberatamente un'iniziativa chiaramente mirata a commettere una violazione del regolamento antidoping. Tuttavia, non vi sarà alcuna violazione del regolamento antidoping solamente in base al tentativo di commettere una violazione se il soggetto interessato rinuncia al tentativo prima di essere scoperto da una parte terza non coinvolta nel tentativo stesso.

Test mirati: procedura di selezione degli Atleti per l'0esecuzione di test: Atleti o gruppi di Atleti vengono selezionati su base non casuale al fine di eseguire i test in un determinato momento.

Traffico illegale: vendere, dare, somministrare, trasportare, inviare, consegnare o distribuire una sostanza vietata o un metodo proibito a un Atleta sia direttamente che tramite terzi, ad eccezione della vendita o della distribuzione (da parte di personale medico o persone diverse dal personale di supporto dell'Atleta) di una sostanza vietata per fini terapeutici legittimi.

Udienza preliminare: udienza con rito abbreviato tenuta prima del dibattimento che, previa notifica, offre all'Atleta la possibilità di esporre le proprie ragioni sia in forma scritta che orale.

Uso: l'applicazione, l'ingestione, l’iniezione o il consumo in qualsivoglia modo di una sostanza vietata o di un metodo proibito.

WADA: Agenzia Mondiale Antidoping.

Sul sito WADA (www.wada-ama.org) sono pubblicati tutti gli atti, documenti e fonti regolamentari – richiamati anche nel presente Regolamento - necessari a garantire l’armonizzazione e la migliore pratica dei programmi antidoping.

 


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