ACCORDO DEL 30-07-2001 (Communications)

VERBALE DI ACCORDO

(Legge 223/91 art.4 e 24)

 

 Al dì 30 luglio 2001, presso la sede dell'Associazione Industriali di Genova

Tra

La società Marconi Communications S.p.A., nelle persone (omissis), assistita da (omissis) dell'Associazione Industriali della Provincia di Genova

e

la R.S.U.di Genova rappresentata da (omissis), assistite da (omissis) della FIOM-CGIL, (omissis)i della FIM-CISL e (omissis) della UILM-UIL

Premesso che

La società Marconi Communications S.p.A. con lettera del 25/07/2001 ha comunicato, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/91, la necessità di procedere alla messa in mobilità di 85 dipendenti, strutturalmente esuberanti, in forza presso le sedi di Genova.
Per tali sedi, in data 25.07.2001, per il tramite dell’Associazione Industriali della Provincia di Genova, è stata aperta la relativa procedura;
l'Azienda ha ampliamente illustrato ed esaminato con le OOSS le cause che hanno contribuito a determinare la situazione di eccedenza, in generale riconducibili alla difficile situazione del mercato che sta interessando il settore delle telecomunicazioni, cui il prodotto è destinato e più in particolare quelle che sottendono a tale situazione:
  1. forte evoluzione tecnologica del prodotto, che richiede adeguati interventi sia sui processi e sulle strutture aziendali sia sulle competenze professionali, con necessità di adeguamento del mix professionale delle persone e con aggiustamenti quali-quantitativi degli organici;
  2. evidente contrazione della domanda che richiede sempre più soluzioni tecnologiche integrate con forte attenzione a prodotti/sistemi customerizzati e a servizi, piuttosto che ad apparati;
  3. inderogabile necessità di recuperare livelli di competitività sul mercato internazionale e di ottimizzare i processi aziendali con un maggior controllo dei costi.

Le Parti hanno convenuto quanto segue:

  1. La premessa è parte integrante del presente accordo.
  2. Nell'ambito della riorganizzazione della Marconi PLC si riconferma il ruolo e la rilevanza delle sede di Genova all’interno della nuova struttura organizzativa della Divisione Networks;
  3. Gli obiettivi assegnati alla Marconi Communications sia in termini di fatturato che di ordini acquisiti evidenziano potenzialita’ di crescita significative, sia dal punto di vista quantitativo sia per la specificita’ dei programmi e la rilevanza dei clienti nazionali ed internazionali, verso cui devono essere posti il massimo sforzo ed attenzione, cosi’ come adeguatamente rappresentato dall’azienda.
  4. Si conferma il primario e fondamentale ruolo della sede di Genova nel settore della R & D per quanto riguarda la tecnologia relativa alle Fibre Ottiche, alla Fotonica ed alla Trasmissione dei dati e voce su Protocollo Internet nonche’ nel campo dell’industrializzazione e commercializzazione dei corrispondenti prodotti.
  5. I cambiamenti tecnologici, le mutate esigenze del mercato nazionale ed internazionale, il processo di razionalizzazione, impongono un riallineamento delle competenze aziendali attraverso un adeguamento quali-quantitativo del mix professionale. In questo contesto assume particolare rilievo la necessita’ di garantire un alto livello di efficienza e professionalita’ delle risorse attraverso una serie di interventi formativi sia su tematiche di carattere specialistico sia su argomenti di carattere piu’ trasversale. Cio’ consentira’ ed agevolera’ un processo di redeployment interno. In particolare l’attivita’ formativa si incentrera’ sulle seguenti aree:
Area tecnologica: linguaggi di programmazione, telecomunicazioni, prodotti e tecnologie;
Area linguistica: corsi lingua inglese, spagnolo e tedesco;
Area qualita’: ISO 14001;
Area sicurezza ed ambiente: Legge 626 e succ. mod.;
Area gestionale-manageriale: Valori aziendali, missione dell’azienda, mercati di riferimento, economia e finanza, ambito commerciale e vendite.

Al fine di potenziare detti interventi saranno reperiti, per quanto possibile, adeguati finanziamenti provenienti da istituzioni internazionali (Fondo Sociale Europeo), nazionali (Ministero della Ricerca Scientifica ed Universita’) e locali (Regione e Provincia)

  1. Al fine di accompagnare il processo di riorganizzazione/razionalizzazione, che determina esuberi per 85 unità nell'anno 2001/2002, le Parti riconoscono e concordano sulla necessità di ricorrere ai seguenti strumenti:
  1. Esodi Incentivati
  2. Al fine di favorire l'incentivazione all'esodo del personale che risolverà consensualmente il rapporto di lavoro, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive e/o organizzative, l'Azienda metterà a disposizione, a titolo di incentivazione all’esodo ad integrazione del TFR, gli importi lordi di cui alla Tabella A), allegata al presente accordo. Tali somme, al lordo delle ritenute di legge dovute, verranno erogate a fronte della sottoscrizione di specifico verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 410 e 411 cpc. come modificati dalla Legge 533/73.

    Esclusivamente per i lavoratori già in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità e/o vecchiaia, l'Azienda corrisponderà una somma omnicomprensiva, al lordo delle ritenute di legge dovute, equivalente a quella contrattualmente prevista per il preavviso. Tale somma non potrà essere inferiore a Lit. 9.000.000 (novemilioni) e verrà corrisposta a fronte della sottoscrizione di specifico verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 410 e 411 cpc. come modificati dalla legge 533/73, a titolo di incentivazione all’esodo ad integrazione del TFR.

  3. Mobilità

B.1) Nel rispetto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell'azienda, saranno collocati in mobilità prioritariamente coloro che siano già in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità e/o vecchiaia, nonchè coloro che nel corso della mobiltà stessa, raggiungano i requisiti previsti dalla legge per il diritto alla pensione di anzianità e/o vecchiaia.

I criteri di individuazione del personale da collocare in mobilità sono pertanto i seguenti:

esigenze tecnico organizzative e/o produttive aziendali;
possesso dei requisiti per la pensione di anzianità e/o vecchiaia, o conseguimento degli stessi nel corso del periodo di mobilità.

Le Parti concordano che tali criteri sono da considerarsi alternativi e sostitutivi di quelli previsti dall'art. 5, comma 1, della Legge 223/91.

Esclusivamente per i lavoratori già in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità e/o vecchiaia, l'Azienda corrisponderà una somma omnicomprensiva, al lordo delle ritenute di legge dovute, equivalente a quella contrattualmente prevista per il preavviso. Tale somma non potrà essere inferiore a Lit. 9.000.000 (novemilioni) e verrà corrisposta a fronte della sottoscrizione di specifico verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 410 e 411 cpc. come modificati dalla legge 533/73 a titolo di incentivazione all’esodo ad integrazione del TFR.

Ai lavoratori che matureranno i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità e/o vecchiaia nel corso della mobilità stessa, l'Azienda corrisponderà una somma a titolo di incentivazione all’esodo ad integrazione del TFR, al lordo delle ritenute di legge dovute, come da Tabella B (Trattamento mobilità) punto B.1, allegata al presente Accordo, calcolata sulla base dei mesi mancanti al raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità o vecchiaia e del livello d’inquadramento professionale.

Qualora, per disposizione di legge, mutino le normative che determinano i requisiti per il collocamento in pensione di anzianità e/o vecchiaia, la Società conferma la propria disponibilità ad un incontro tra le parti, per esaminare tale situazione, al fine di trovare soluzioni tese a tutelare il lavoratore posto in mobilità.

B.2) oltre a quanto previsto al precedente punto B.1), potranno essere collocate in mobilità le unità residue, che non raggiungano al termine della stessa i requisiti per la pensione di anzianità e/o vecchiaia, e che non si opporranno alla collocazione in mobilita’, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali. L’Azienda corrisponderà, a titolo di incentivazione all’esodo ad integrazione del TFR, al lordo delle ritenute di legge dovute, gli importi secondo le modalità di cui alla tabella B (trattamento di mobilità) punto B.2).

Resta inteso che, anche tali importi saranno erogati secondo la procedura di cui agli articoli 410 e 411 cpc. come modificati dalla legge 533/73.

  1. Le parti si danno atto che ricorrono i presupposti per l'abbattimento del 50% dell'aliquota fiscale applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto, sulle integrazioni corrisposte a titolo di incentivazione all'esodo, secondo quanto previsto dal D.l.g n.314/1997, articolo 5, comma d.2, per i lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini.
  2. Le parti concordano che l'Azienda ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, in attuazione del programma di mobilità, fino al 31 Dicembre 2002, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, Legge 223/91. Pertanto il termine viene fissato ai sensi dell'art. 8, com. 4, Legge 236/93.
  3. Le parti si danno atto di aver regolarmente esperito ed esaurito la procedura prevista dagli art. 4 e 24 della Legge 223/91.

  

Tabella AINCENTIVAZIONE ESODI AGEVOLATI 

 

FASCE DI ETA’

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

ENTRO 3 MESI DALLA DATA DELL’ACCORDO

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

ENTRO 6 MESI DALLA DATA DELL’ACCORDO

48-52

16 mensilità

9 mensilità

44-47 / 53-54

14 mensilità

7 mensilità

40-43 / 55-56

12 mensilità

5 mensilità

Fino a 39 / Oltre 56

10 mensilità

3 mensilità

 Le mensilità sopra riportate si intendono relative allo stipendio lordo fisso ripetibile mensile percepito all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

  

Tabella BTRATTAMENTO MOBILITA’

 

Tabella B.1 – MOBILITA’ ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE

PERMANENZA IN MOBILITA’

Colonna 1

Colonna 2

Colonna 3

CATEGORIE

PRIMI 12 MESI

(importo lordo mensile)

DAL 13° AL 24° MESE (importo lordo mensile)

DAL 25° AL 36° MESE (importo lordo mensile)

7^ Quadri

2.650.000

3.100.000

3.100.000

7^

1.950.000

2.450.000

2.450.000

6^

1.500.000

1.850.000

1.850.000

5 S^

1.200.000

1.400.000

1.400.000

5^

1.000.000

1.150.000

1.150.000

4^

900.000

1.000.000

1.000.000

 Poiché la situazione contributiva dei lavoratori è presuntiva per l’eventuale periodo di lavoro alle dipendenze di altri datori di lavoro, per eventuali periodi di prosecuzione volontaria, di contribuzione figurativa o di riscatto, le parti concordano che ai fini della corretta applicazione del meccanismo di calcolo sopra individuato, i lavoratori presentino documentazione ufficiale attestante l’effettiva anzianità contributiva.

 

Tabella B.2 – MOBILITA’ SENZA ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE

VALE LA TABELLA B.1. Agli importi derivanti dalla Tabella B.1, sarà aggiunto un ulteriore importo correlato ai mesi di permanenza in mobilità, sempre a titolo di incentivazione, che viene così definito: 

PERMANENZA IN MOBILITA’

SINO A 12 MESI

(TRATTAMENTO COLONNA 1- Tabella B.1)

SINO AL 24° MESE

(TRATTAMENTO COLONNA 2- Tabella B.1)

SINO AL 36° MESE

(TRATTAMENTO COLONNA 3- Tabella B.1)

6 Mesi aggiuntivi di integrazione Tab. B.1

8 Mesi aggiuntivi di integrazione Tab. B.1

10 Mesi aggiuntivi di integrazione Tab. B.1