RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
MARCONI
Via Negrone, 1A - 16153 Genova Cornigliano

 

ACCORDO DEL 31/10/1989 (a)

VERBALE DI ACCORDO

TRASFERTE ITALIA

La Marconi Italiana S.p.A. rappresentata da (omissis)

e

il Coordinamento Nazionale dei Consigli di Fabbrica della Marconi Italiana S.p.A. in persona (omissis)

concordano quanto segue:

Art. 1 - Trattamento di trasferta per il personale di 6a e 7a categoria

Per il personale di 6a e 7a categoria il trattamento č a "pič di lista integrale", per tutta la durata della trasferta.

Art. 2 - Trattamento di trasferta per tutto il restante personale

Per tutto il restante personale viene stabilita un’indennitā giornaliera di trasferta, comprensiva di due pasti ed un pernottamento, nelle seguenti misure:

 

primi 90 giorni

gg. successivi

(nello stesso Comune)

(nello stesso Comune)

L. 88.000.=.

L. 68.000.=.

 

Nell'ipotesi di trasferte di durata ininterrotta superiore a trenta giorni sarā corrisposto, dal trentunesimo giorno in poi, un ulteriore importo giornaliero di L. 12.000.=. da aggiungere alla diaria prevista per i primi 90 giorni.

L’indennitā per pernottamento č pari al 50% dei valori della diaria dei primi 90 giorni e l’indennitā per un singolo pasto č pari al 30% dei medesimi valori di diaria.
Limitatamente a trasferte di durata non superiore a 5 giorni nello stesso Comune č possibile optare fra la diaria, di cui sopra e il "pič di lista integrale". A tal fine la sede della trasferta č la sede del pernottamento.
Limitatamente a trasferte di durata prevista non superiore a 15 giorni nei grandi centri specificati, č possibile optare fra la diaria di cui sopra ed il "pič di lista integrale".

Per grandi centri s'intendono:

Bari

Bologna

Cagliari

Firenze

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Varese

In ogni caso di opzione del "pič di lista integrate", č possibile scegliere alberghi e ristoranti di categoria non superiore alla 2a.
In caso di trasferte di durata non inferiore a 24 ore, compreso pernottamento, e non superiore a 90 giorni, č prevista la possibilitā di usufruire di un trattamento di diaria misto stabilito nelle seguenti misure:
pernottamento a pič di lista in alberghi di categoria non superiore alla 2a (o "tre stelle")
ciascun pasto: 30% del valore della diaria dei primi 90 giorni.

Nell'ambito della stessa missione il lavoratore puō utilizzare sia il trattamento misto, sia il trattamento a pič di lista, sia il trattamento di diaria normale.

Il trattamento di diaria misto non compete ai lavoratori comandati in trasferta presso stabilimenti della Marconi Italiana o di ditte consociate dove funziona il servizio mensa e ai lavoratori comandati in trasferta a Linate e Fiumicino.

Art. 3 - Rimborsi "a pič di lista"

In ogni ipotesi di trattamento a "pie di lista" il rimborso delle spese (biglietti di viaggio compresi) viene effettuato esclusivamente dietro presentazione della prescritta documentazione emessa in conformitā alle vigenti disposizioni.

In caso di trasferte giornaliere e non superiori a 15 giorni č dovuto un importo di L. 7.000.=. giornaliere a titolo di rimborso spese non documentabili.

Art. 4 - Adeguamento periodico delle diarie

I valori delle diarie di cui all'art.2, compreso l'importo giornaliero di cui al 2' comma, varieranno in funzione del variare

del costo della vita elaborato dall'ISTAT (valori nazionali).

L'adeguamento dei valori di cui sopra alle variazioni del costo della vita sarā effettuato il 11 gennaio 1991 per il periodo gennaio/dicembre 1990 e successivamente, all'inizio di ogni anno, per tutta la durata del presente accordo.

Art. 5 - Trasferte in zona "grande Genova"

A tutto il personale che si reca in trasferta nella zona della "grande Genova" e riconosciuta un’indennitā giornaliera pari a un pasto, qualora non possa rientrare in Azienda per l'ora del pranzo.

Art. 6 - Biglietti viaggio

A tutto il personale č riconosciuto il rimborso del biglietto ferroviario di prima classe.

Per viaggi notturni, e limitatamente alle linee in cui č predisposto il servizio, č ammesso il rimborso del supplemento del vagone letto in cabina doppia.

Per i viaggi via mare e via aerea, č riconosciuta la classe turistica.

Per i viaggi via mare con pernottamento a bordo, č ammessa La cabina a due posti.

Ai fini del rimborso, deve essere in ogni caso presentato il biglietto di viaggio.

Art. 7 - Ore di viaggio

Al personale di 2, 3, 4 e 5 categoria (compreso livello superiore) viene corrisposto, per le ore di viaggio extra orario, un compenso corrispondente alla paga oraria di fatto.

Qualora per particolari ragioni di servizio si rendesse necessaria la effettuazione di viaggi con guida di autovettura al termine di una giornata lavorativa ovvero prima delle 6 del mattino, le ore di viaggio verranno maggiorate di una aliquota analoga alle maggiorazioni per il lavoro straordinario.

Detta maggiorazione verrā riconosciuta per le ore di guida prima delle ore 7.00 e/o dopo le ore 8.00 del sabato e della domenica sempre che la persona abbia effettuato nel corso della settimana almeno 40 ore di prestazione.

Il tempo di viaggio dovrā essere comunicato all'azienda per il necessario riscontro agli effetti del compenso.

Ai lavoratori inquadrati nella 6a e 7a categoria che guidano autovettura di proprietā dell'azienda o noleggiate per conto dell'azienda, in ore notturne, festive o al sabato pomeriggio, viene riconosciuto il riposo compensativo di cui all'accordo aziendale 15.2.1974.

Art. 8 - Ore di lavoro straordinario

Tutte le ore di lavoro straordinario preventivamente autorizzate dal Capo Servizio vengono retribuite secondo le norme contrattuali vigenti.

Art. 9 - Indennitā di guida

A tutto il personale che, in trasferta e per ragioni di lavoro, debba guidare autovettura della Societā, o noleggiate per conto della Societā, č riconosciuta un’indennitā di guida in ragione di L. 10 al km.

Al personale addetto alla guida di automezzi di portata non inferiore a 10 q.li, l’indennitā di guida compete in ogni caso in ragione di L. 30 al Km.

Art. 10 - Inizio, interruzione e fine missione

Salvo casi eccezionali ed imprevedibili, l'azienda comunicherai al lavoratore con congruo anticipo la destinazione e la presumibile durata della trasferta.

Eventuali casi di impossibilitā a recarsi in trasferta saranno esaminati con il Consiglio di Fabbrica. Saranno altresė verificate con il C.d.F. le richieste di rientro anticipato motivate da ragioni di carattere personale e/o familiare.

L'interruzione della missione o il cambiamento della sede di trasferta č determinato da ordine superiore fermo restando per il personale interessato quanto stabilito dall'accordo 16.7.1975.

La fine della missione č intesa al termine della prestazione fuori sede, con la aggiunta del tempo tecnico strettamente necessario per il viaggio di rientro in sede.

Limitatamente a trasferte di durata non inferiore a cinque giorni lavorativi che si concludano il venerdė sera, č prevista la possibilitā di usufruire del trattamento a pič di lista per il pasto serale del venerdė e per il pernottamento tra il venerdė e il sabato.

La liquidazione dei fogli missione viene effettuata entro e non oltre tre mesi dalla data di compilazione e presentazione.

Art. 11 - Viaggi di rientro

  1. Per trasferte di durata superiore a trenta giorni l'Azienda, compatibilmente con le esigenze produttive, rimborserā un viaggio di andata e ritorno anche aereo. 
  2. Detta durata viene ridotta a quindici giorni per trasferte che avvengono in Sicilia, in Sardegna o comunque in localitā distanti almeno 500 chilometri dalla sede di lavoro; rimangono comunque escluse da detta riduzione le trasferte che avvengono in comuni dove esistono stabilimenti o/e sedi di lavoro della Marconi Italiana.

    Per i giorni per i quali vengono concessi questi rientri non compete nessun tipo di indennitā di trasferta anche se la trasferta non viene interrotta.

  3. Il dipendente della Societā che si trova in trasferta ininterrotta per un periodo non inferiore a tre mesi,. ha diritto ad una licenza di tre giorni, dei quali uno retribuito, oltre al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno con i mezzi di trasporto autorizzati e con l'aggiunta di un terzo o due terzi dell’indennitā di trasferta a seconda che abbia consumato uno o due pasti durante il viaggio.
  4. La richiesta, a pena di decadenza del diritto, deve essere presentata all'azienda con congruo preavviso, comunque non inferiore a giorni 15.

    Qualora il dipendente ne faccia richiesta ai suoi superiori e, per obiettive ragioni di lavoro, non possa rientrare, gli sarai riconosciuto un premio pari all'importo delle spese di viaggio che la societā avrebbe dovuto sostenere fermo restando che la giornata di riposo retribuita verrai utilizzata compatibilmente con te esigenze aziendali.

  5. In caso di decesso o di grave malattia di un congiunto diretto (coniuge, figli, fratelli, genitori), la Societā si impegna a sostenere le spese del viaggio di rientro.

I viaggi di cui sopra non provocano interruzione di missione.

Art. 12 - Rientro in sede

Al rientro in sede i trasfertisti saranno, compatibilmente con le esigenze aziendali, collocati in mansioni attinenti la Loro categoria e professionalitā.

Casi di contestazione saranno esaminati con il Consiglio di Fabbrica.

Art. 13 - Idoneitā fisica

Al personale eseguente lavori richiedenti sforzo fisico superiore a quello svolto in ditta (tralicci, alta montagna, sottosuolo, condizioni climatiche estreme, etc.) la Societā si impegna ad eseguire controlli sanitari specifici presso enti medici legalmente riconosciuti aventi lo scopo di accertare l’idoneitā psicofisica; ciō una volta l'anno a richiesta dell'interessato.

Art. 14 - Assistenza legale

Al personale che guida autovetture della Societā o da questa noleggiate, l'Azienda garantisce, mediante legali di propria fiducia, assistenza legale in caso di incidente e un indennizzo per gli eventuali danni materiali subiti che siano documentabili adeguatamente.

Art. 15 - Indumenti di lavoro

L'Azienda fornirā ai lavoratori gli indumenti necessari all'espletamento delle loro mansioni secondo le vigenti norme di sicurezza.

L'attuazione di quanto sopra potrā essere verificata dai singoli delegati dei lavoratori interessati.

Art. 16 - Sicurezza del lavoro

1 lavoratori saranno posti in condizione di svolgere il lavoro in conformitā alle vigenti norme di sicurezza.

Art. 17 - Malattia ed infortunio

In caso di malattia o infortunio la normativa di cui art. 27 Disciplina Speciale Parte Prima del vigente C.C.N.L. viene estesa a tutto il personale.

Ai lavoratori verranno fornite con apposito vademecum tutte le notizie utili in tema di copertura assicurativa, trattamento infortunio e malattia e norme sulla compilazione del foglio missione.

Art. 18 - Assicurazioni

L'Azienda ha provveduto a stipulare per tutto il personale polizze assicurative che coprono il rischio di morte e invaliditā permanente totale o parziale per i casi di infortunio professionale ed extra professionale nonché polizze RCA per i rischi automobilistici.

Art. 19 - Durata dell'accordo

Il presente accordo ha vigore sino al 31 ottobre 1992 con facoltā di disdetta sino a sei mesi prima ad iniziativa del C.d.F.

Letto, confermato e sottoscritto.

 

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Aggiornamento: 23-nov-2001