RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
MARCONI
Via Negrone, 1A - 16153 Genova Cornigliano

 

ACCORDO DEL 30/03/87

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 30.03.1987 presso la sede della Marconi Italiana S.p.A.

la Direzione della Società in persona (omissis)

e

il Consiglio di Fabbrica dello Stabilimento di Genova-Cornigliano, in persona (omissis)

concordano quanto segue:

  1. LAVORATORI PENDOLARI
  2. A parziale modifica del punto "B Orario di lavoro - Recuperi" dell'Accordo Aziendale 22.07.1981, si conviene che il recupero di eventuali ritardi nell'inizio della prestazione del mattino per i lavoratori pendolari che, risiedendo fuori del Comune di Genova, abitualmente si avvalgono di treni o di altri mezzi pubblici extra-urbani per recarsi sul posto di lavoro, dovrà essere effettuato integralmente nella giornata cui i ritardi si riferiscono e comunque nella misura minima di 1/4 d'ora o multipli successivi.

  3. LAVORATORI A TEMPO PARZIALE

A parziale modifica dell'Accordo Aziendale 14.11.1986 si conviene che i soli ritardi effettuati nell'ultima settimana di ogni mese o frazione di essa, dovranno essere recuperati integralmente negli ultimi due giorni lavorativi del mese cui tali ritardi si riferiscono.

3. Si confermano per il resto i contenuti degli accordi aziendali 22.07.1981 e 14.11.1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

 

Procedure di attuazione

Genova, 30.03.1987

Da: Servizio Personale

A: C.d.F./Genova

Oggetto: Accordo sindacale 30.03.1987 Lavoratori pendolari

In riferimento a quanto stabilito per i lavoratori pendolari con l'accordo in oggetto, si ritiene opportuno fornire qui di seguito alcune precisazioni sulle procedure da seguire per la concreta attuazione dell'accordo stesso.

Per lavoratori pendolari si intendono coloro che, risiedendo fuori del comune di Genova, abitualmente si avvalgono di treni o di altri mezzi pubblici extra-urbani per recarsi sul posto di lavoro.

L'individuazione di detti lavoratori avviene sulla base dei certificati di residenza e domicilio in possesso del Servizio Personale.

Sarà cura dei lavoratori interessati, a norma anche di quanto previsto dal vigente C.C.N.L., comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e di domicilio.

Per i lavoratori pendolari il recupero è ammesso in tutti i casi di ritardo dei mezzi pubblici determinati da cause oggettive.

Dovrà essere cura di tutti verificare che il lavoratore non approfitti di tale situazione per prendere treni o altri mezzi pubblici di trasporto che, secondo l'orario, non consentono il puntuale inizio della prestazione del mattino.

Al personale pendolare impiegatizio è consentita in alternativa al recupero giornaliero, la possibilità di recuperare alla fine di ogni mese i ritardi effettuati nel mese stesso. La somma di tali ritardi dovrà essere arrotondata al 1/4 d'ora superiore. Anche in caso di recupero giornaliero il ritardo va arrotondato come sopra.

In entrambi i casi (recupero giornaliero o mensile) dovrà essere compilato il foglio "segnalazioni modifiche orario di lavoro" barrando la casella n. 404.

Il personale pendolare operaio è esentato dal compilare il suddetto modulo, recuperando giornalmente gli eventuali ritardi arrotondati al 1/4 d'ora.

Servizio Personale

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Aggiornamento: 23-nov-2001