RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
MARCONI
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ACCORDO DEL 19/03/1986

VERBALE DI ACCORDO

Addì 19 Marzo 1986 presso l'associazione degli Industriali della Provincia di Genova, a conclusione di una serie di incontri per esaminare le richieste avanzate in sede aziendale dal Coordinamento Nazionale Marconi in data 9 luglio 1985.

- La Marconi Italiana S.p.A. in persona (omissis), assistiti da (omissis) dell'Assindustria;

- FIM CISL Liguria, in persona (omissis);

- FIM CISL Genova, in persona (omissis);

- FIM CISL Latina, in persona (omissis);

- FIOM CGIL Genova, in persona (omissis):

- FIOM CGIL di Latina, in persona (omissis);

- C.d.F. Genova, in persona (omissis);

- C.d.F. Latina, in persona (omissis).

LE PARTI

A piena definizione della controversia collettiva in atto ed ad integrazione delle precedenti intese intervenute in sede aziendale,

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1) - Premio di produzione

A piena definizione e sanatoria dei premio di produzione aziendale relativo all'anno 1985, l'Azienda corrisponderà un importo forfetario lordo pro-capite di L. 300.000 "una tantum". Tale erogazione avverrà con la corresponsione delle competenze relative al periodo di paga del mese di marzo 1986.

A decorrere dal 1° aprile 1986 la quota mensile del premio di produzione aziendale viene elevata a L. 105.000 mensili lorde globali pro-capite.

A decorrere dal 1° aprile 1987 tale importo verrà ulteriormente incrementato a L. 125.000 mensili lorde globali pro-capite

A decorrere dal 1° aprile 1988, le parti torneranno ad incontrarsi in sede sindacale per definire il premio di produzione relativo all'anno 1988 sulla base dell'incremento intervenuto dell'indice relativo al costo della vita e ad altri parametri aziendali da stabilirsi in tale occasione.

2) - Ulteriori trattamenti economici

Sempre a decorrere dal 1° Aprile 1986, il trattamento economico relativo alle maggiorazioni per un turno previste per gli operai, viene esteso a tutti i lavoratori.

Inoltre, il superminimo collettivo aziendale di L. 30.000 attribuito agli operai inquadrati in particolari profili professionali della 5° categoria, viene elevato a L. 45.000 pro-capite con la stessa citata decorrenza del 1° aprile 1986.

3) - Contratti di formazione e lavoro

L'Azienda provvederà a fornire ai Consigli di Fabbrica apposita informazione circa l'entità dei contratti di formazione attualmente in corso ed analoga preventiva informazione in ordine a quelli che ulteriormente saranno presentati al vaglio delle Commissioni Regionali per l'impiego. Inoltre entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza dei contratti medesimi, tra Direzione e Consigli di Fabbrica si procederà ad un esame congiunto, sulla base dell'informazione resa dall'Azienda, circa gli esiti dei contratti stessi ed i loro successivi sviluppi.

4) - Orario di lavoro

Nel corso del mese di aprile 1986 sarà istituita, fra Direzione e Consigli di Fabbrica, una Commissione mista paritetica, formata da tre membri per ciascuna parte, con lo scopo di esaminare le possibilità di concreta sperimentazione di forme di flessibilità dell'orario, in deroga a quello attualmente in vigore.

Tali diversi regimi di orario dovranno tenere conto della crescente automatizzazione delle attività aziendali e loro informatizzazione, oltre che delle concrete necessità del personale addetto.

Con quanto sopra convenuto, le parti riconoscono superato ogni motivo di contendere.

Letto, confermato e sottoscritto.

 

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Aggiornamento: 23-nov-2001