RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
MARCONI
Via Negrone, 1A - 16153 Genova Cornigliano

 

ACCORDO DEL 06/03/1985 (a)

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 6.3.1985 presso la sede della Marconi Italiana S.p.A. tra

la Direzione della Societą nelle persone (omissis)

e

il Coordinamento Nazionale dei Consigli di Fabbrica della Marconi Italiana S.p.A. nelle persone (omissis)

si conviene e stipula quanto segue:

A) - Ferie

  1. Impiegati - equiparati - operai assunti a partire dal 1.4.1982. L'istituto delle ferie č disciplinato esclusivamente dalle disposizioni dei C.C.N.L. per le rispettive discipline speciali di competenza.
  2. Impiegati assunti prima del 1.4.1982 che hanno maturato una anzianitą di servizio oltre i 10 anni e sino a 18 anni compiuti: giorni di ferie 23 per ogni anni di servizio.
  3. Impiegati che hanno maturato un'anzianitą di servizio oltre i 18 anni compiuti: giorni di ferie 27 per ogni anno di servizio.
  4. Gli impiegati assunti prima del 1.4.1982, al compimento dei 10° e 18° anno di anzianitą di servizio matureranno per ogni anno di servizio gli scaglioni di ferie di cui ai punti 2) e 3).

Il trattamento di cui ai punti 2) - 3) si applica anche agli equiparati assunti prima dei 1.4.1982, e che successivamente siano passati alla qualifica impiegatizia.

Per gli operai assunti prima del 1.4.1982 e successivamente passati alla qualifica di equiparati e/o impiegati, l'anzianitą di servizio come operai verrą computata per il 50% ai fini della maturazione dei diritto al trattamento di cui ai punti 2) e 3).

B) - Permessi retribuiti

Gli impiegati di cui ai punti 2), 3), e 4) del precedente paragrafo hanno diritto di fruire per ogni anno di servizio di 4 ore di permesso retribuito che potranno essere godute secondo le modalitą previste dall'accordo aziendale 22.7.1981.

C) - Riduzione orario di lavoro

  1. I 5 gruppi di 8 ore retribuiti riconosciuti in ragione di anno di servizio o frazione di esso a far data dal 1.1.1985, di cui al prot. 1.9.1983 riportato in calce all'art. 5, disciplina generale - sezione terza dei vigente C.C.N.L., in deroga a tale disciplina, possono essere goduti entro il 31 luglio dell'anno successivo all'anno di maturazione.
  2. I permessi non fruiti entro tale termine decadranno e saranno pagati con le retribuzioni in atto al momento della scadenza.

    Analogo trattamento č previsto per i permessi di cui al terzultimo comma degli artt. 7 e 6 rispettivamente della disciplina speciale parte prima e terza dei vigente C.C.N.L. (ex Festivitą).

  3. Per gli impiegati assunti prima del 1.4.1982 che maturano o matureranno gli scaglioni di ferie di cui alla precedente lettera A) punti 2) e 3) la riduzione di orario prevista dal precedente punto l) verrą applicata nel modo:
  4. giorni 3 mediante permessi individuali o collettivi

    giorni 2,50 mediante retribuzione aggiuntiva a quella dei mese di dicembre di ogni anno.

  5. Nei soli confronti degli impiegati che, alla data del 1.4.85, hanno gią maturato 18 anni di anzianitą le giornate da retribuire di cui al precedente punto 2) sono 3.

Limitatamente al periodo di vigenza dei C.C.N.L. 1.9.1983, per i lavoratori che prestano l'attivitą a turni con l'intervallo retribuito per il pasto, la riduzione di 40 ore previste in ragione di anno di servizio o frazione di esso o in proporzione ai periodi di servizio compiuti a turno viene fruita integralmente mediante permessi individuali o collettivi.

D) - Tolleranza

Č consentita nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti una tolleranza giornaliera sino ad un massimo di 10', da valere esclusivamente per l'entrata del mattino e comunque per un ammontare complessivo non superiore a 30' mensili.

E) - Decorrenza

Il presente accordo in ogni sua parte ha validitą a decorrere dal 1.1.1985.

Letto, confermato e sottoscritto.

 

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Aggiornamento: 23-nov-2001