RAPPRESENTANZA SINDACALE
UNITARIA
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VERBALE DI ACCORDO Il giorno 6.3.1985 presso la sede della Marconi Italiana S.p.A. tra
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si conviene e stipula quanto segue: Il trattamento di cui ai punti 2) - 3) si applica anche agli equiparati assunti prima dei 1.4.1982, e che successivamente siano passati alla qualifica impiegatizia. Per gli operai assunti prima del 1.4.1982 e successivamente passati alla qualifica di equiparati e/o impiegati, l'anzianitą di servizio come operai verrą computata per il 50% ai fini della maturazione dei diritto al trattamento di cui ai punti 2) e 3). Gli impiegati di cui ai punti 2), 3), e 4) del precedente paragrafo hanno diritto di fruire per ogni anno di servizio di 4 ore di permesso retribuito che potranno essere godute secondo le modalitą previste dall 'accordo aziendale 22.7.1981.C) - Riduzione orario di lavoro I permessi non fruiti entro tale termine decadranno e saranno pagati con le retribuzioni in atto al momento della scadenza. Analogo trattamento č previsto per i permessi di cui al terzultimo comma degli artt. 7 e 6 rispettivamente della disciplina speciale parte prima e terza dei vigente C.C.N.L. (ex Festivitą). giorni 3 mediante permessi individuali o collettivi giorni 2,50 mediante retribuzione aggiuntiva a quella dei mese di dicembre di ogni anno. Limitatamente al periodo di vigenza dei C.C.N.L. 1.9.1983, per i lavoratori che prestano l'attivitą a turni con l'intervallo retribuito per il pasto, la riduzione di 40 ore previste in ragione di anno di servizio o frazione di esso o in proporzione ai periodi di servizio compiuti a turno viene fruita integralmente mediante permessi individuali o collettivi. Č consentita nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti una tolleranza giornaliera sino ad un massimo di 10', da valere esclusivamente per l'entrata del mattino e comunque per un ammontare complessivo non superiore a 30' mensili. Il presente accordo in ogni sua parte ha validitą a decorrere dal 1.1.1985. Letto, confermato e sottoscritto.
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