RAPPRESENTANZA SINDACALE
UNITARIA
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VERBALE DI ACCORDO Il giorno 29 Gennaio 1980 presso la sede della Marconi Italiana S.p.A. tra:
e
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: Ai lavoratori che prestano la loro opera nel 2° turno (14/22) e nel 3° turno (22/6) nonché ai lavoratori che sono chiamati a prestare la loro opera in turni normali di lavoro di 8 ore nei giorni di sabato, domenica, festività infrasettimanale e periodi di chiusura collettiva, durante i quali non sia funzionante il servizio mensa, l'Azienda corrisponderà, a titolo di indennità mancata mensa, una somma che sarà sempre pari alla quota del costo globale del pasto a carico della Società. Gli attuali trattamenti in vigore per il primo turno e per i lavoratori che prestano la loro opera per un orario di almeno quattro ore, al sabato, alla domenica, nelle festività infrasettimanali e durante periodi di chiusura collettiva, vengono elevati a L. 800. Letto, confermato e sottoscritto.
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