RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
MARCONI
Via Negrone, 1A - 16153 Genova Cornigliano

 

ACCORDO DEL 13/04/1977 

VERBALE DI ACCORDO

Addì 13 Aprile 1977 tra la Marconi Italiana S.p.A. in persona di (omissis) assistiti da (omissis)

e

l'ufficio Unitario Vertenze e Legale FIM - FIOM - UILM, in persona (omissis),
(omissis) dei C.d.F. della Marconi Italiana S.p.A. in rappresentanza dei lavoratori interessati, dipendenti della Marconi Italiana S.p.A. si conviene e stipula quanto segue:

PREMESSO

che è insorta controversia circa l'interpretazione e l'applicazione di quanto previsto al 7° comma dell’art. 16, disciplina generale - parte la dei C.C.N.L. 1 Maggio 1976, che la materia ha formato oggetto di numerose e controverse pronunce giurisprudenziali; che le parti dichiarano di voler concordemente evitare la lite in giudizio, ed a tale scopo sono disposte a transigere sull'argomento;

LE PARTI MEDESIME CONCORDANO QUANTO SEGUE:

  1. in caso di passaggio di categoria dei dipendenti disciplinati dalla disciplina speciale - parte 1° dei citato C.C.N.L. 1 Maggio 1976, a decorrere dal 1 Aprile 1977 gli importi maturati a titolo di aumenti periodici di anzianità saranno riportati in cifra sulla retribuzione spettante nella superiore categoria e gli aumenti periodici nonché‚ il numero di essi decorreranno nuovamente a partire dai giorno di assegnazione alla nuova categoria
  2. Per quanto riguarda la richieste relative a situazioni pregresse rispetto alla data indicata al punto precedente, le parti stabiliscono di definirle transitivamente sulla base dei 40% degli importi derivanti dai conteggi esibiti dalla Organizzazione sindacale.
  3. Per quanto riguarda situazioni inerenti l'istituto degli aumenti periodici di anzianità per i dipendenti inquadrati nelle discipline speciali 2° e 3° dei più volte citato C.C.N.L. 1 Maggio 1976, e ciò con particolare riferimento a quanto pendente dinanzi la Suprema Corte di Cassazione circa la causa di Rachero Francesco e altri / Marconi Italiana S.p.A., le parti convengono sin d'ora di pienamente rimettersi al giudizio di detta Corte. Ciò vale anche per ulteriori decisioni emesse dal Tribunale di Genova per cui non verrà proposto ricorso per Cassazione restando inteso che nei singoli casi sarà comunque applicato quanto deciderà la Cassazione sul caso Rachero.
  4. In tale situazione la Marconi Italiana soprassiede dall'esigere il rimborso a suo tempo richieste ai lavoratori interessati e provvede a reintegrare, a decorrere dal 1/4/1977, i superminimi individuali assorbiti con provvedimenti del 13/10/1976.

  5. L'accordo di cui ai punti 1 e 2 sarà realizzato a mezzo di conciliazione giudiziale condizionatamente a ricorso che tutti i lavoratori interessati promuoveranno in litisconsorzio alla Pretura di Sestri.

Letto, confermato e sottoscritto.

 

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Aggiornamento: 23-nov-2001