RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
MARCONI
Via Negrone, 1A - 16153 Genova Cornigliano

 

ACCORDO DEL 15/02/1974

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 Febbraio 1974 presso la sede della Marconi Italiana S.p.A. si sono incontrati:

La S.p.A. Marconi Italiana in persona (omissis)

e

la Delegazione dei Consiglio di Fabbrica della Marconi Italiana S.p.A. in persona (omissis) assistiti dalla Segreteria FLM - Centro Operativo Unitario Ponente - in persona dei signori: (omissis)

PER ESAMINARE

le richieste avanzate con lettera indirizzata all'Associazione degli Industriali della Provincia di Genova e per conoscenza alla Marconi Italiana S.p.A. dalla Federazione Lavoratori Metalmeccanici in data 16 Gennaio 1974, lettera che per brevità si intende qui integralmente trascritta.

LE PARTI

dopo ampio esame di ogni aspetto economico, tecnico e normativo della controversia pervengono alla piena ed integrale definizione della stessa sulle seguenti basi:

Inquadramento unico - con decorrenza dal 1 Febbraio 1974 vengono Istituiti nuovi minimi aziendali mensili lordi di categoria, comprensivi dei minimi contrattuali che assorbono i minimi aziendali precedenti e i superminimi individuali sino a concorrenza, nelle seguenti misure.

categoria

minimo aziendale

1

135.000

2

142.500

3

151.500

4

165.000

5

186.000

5S

215.000

6

235.000

7

275.000

 

Resta comunque inteso che a tutti i lavoratori che, in forza alla data dei presente accordo non dovessero ricevere beneficio alcuno dall'applicazione dei nuovi minimi viene garantito un aumento retributivo di L. 13.000, mensili lorde, o, nel caso in cui il beneficio fosse inferiore a tale cifra, un integrazione a concorrenza.

Mobilità professionale - Fermo rimanendo che l'Azienda si impegna d'intesa coi C.d.F. a dare attuazione a quanto disposto all'art. 4 lettera e, disciplina generale – sezione 2° C.C.N.L. 19.4.73, viene concordato quanto segue:

il personale attualmente inquadrato in la categoria viene attribuito alla 2a categoria con decorrenza 1 Febbraio 1974. A far data dal 1 Gennaio 1975 nessuna persona verrà assunta in categoria inferiore alla 2°. A tale data, inoltre, verranno attribuite alla 2° categoria le eventuali persone ancora inserite nella la categoria.
Passaggi dalla 2° categoria alla 3° categoria - Per i lavoratori inquadrati nella 2a categoria di cui 2a alinea della relativa declatatoria, fermo restando il limite contrattuale di 18 mesi, viene data valorizzazione, ai fini dei passaggio alla 3a categoria, ai titoli di studio conseguiti in maniera analoga a quanto previsto per i lavoratori di cui al 1 alinea. I lavoratori di cui al 1 alinea vengono comunque attribuiti alla 3a categoria dopo 48 mesi dalla data di assunzione. Al fine dei computo dei termini suddetti vengono esclusi i periodi di assenza per maternità e per servizio militare. Eventuali casi di mancato passaggio saranno comunicati dalla Direzione al Consiglio di Fabbrica e con quest'ultimo esaminati e discussi.
Passaggi dalla 4° categoria alla 5° - Con decorrenza dal 1 Gennaio 1974 viene disposto il passaggio di 47 lavoratori di cui al 1 alinea della declaratoria dalla 4a alla 5a categoria.
I lavoratori diplomati attualmente inseriti nella 4a categoria saranno comunque attribuiti alla 5a categoria dopo 24 mesi dalla data di assunzione.
I lavoratori diplomati, assunti in 4a categoria, verranno attribuiti, a partire dalla data dei presente accordo, alla 5° categoria dopo 24 mesi di ininterrotta permanenza in mansioni di 4a categoria che siano inerenti o affini al diploma conseguito.
I lavoratori ex operai che hanno conseguito o conseguiranno un diploma di scuola media superiore verranno attribuiti a mansioni inerenti o affini al diploma conseguito con criteri di priorità nei confronti di assunzioni esterne.
Assegnazione alla 5°S - Le assegnazioni di lavoratori di 5a categoria al livello superiore verranno individuate nel corso dell'esame congiunto fra l'Azienda ed il Consiglio di Fabbrica, avranno decorrenza dal 1 Gennaio 1974.
Passaggi dalla 5° alla 6° categoria - L’Azienda si impegna ad effettuare con una delegazione dei Consiglio di Fabbrica, all'uopo nominata, una ricognizione con decorrenza immediata, dei lavoratori che hanno titolo, in base a disposizioni contrattuali, al passaggio alla 6° categoria.

Analogamente si procederà per i lavoratori attualmente inquadrati in 3° categoria.

Riposo compensativo - Ai lavoratori inquadrati nella 6° e 7° categoria che effettuino prestazioni di lavoro notturno, festivo o al sabato pomeriggio sarà assegnato un riposo compensativo di durate eguale al lavoro prestato.

Mensilizzazione - Per i lavoratori ex operai i nuovi minimi aziendali vengono erogati in misura fissa mensile con le stesse modalità normative attualmente in vigore per gli altri dipendenti.

Mensa - A partire dal 1 Febbraio 1974 la quota a carico del dipendente viene fissata in L. 150 a pasto. Gli eventuali aumenti che interverranno successivamente a tale data saranno riportati nella misura dei 30% a carico dei lavoratore e dei 70% a carico della Azienda.

Quanto sopra resta in vigore sino al 31 Dicembre 1975.

Diritto allo studio - Fermo restando quanto previsto dall'art. 28, disciplina generale - sezione 2 C.C.N.L. 19.4.73 in fatto di determinazione dei monte ore, dei limite di assenze complessivo per tale titolo, di massimo di ore pro-capite di richiesta e degli oneri posti a carico dell'utente di tale diritto, la gestione di tale istituto, viene affidata al Consiglio di fabbrica il quale provvederà a prendere opportuni contatti con la Direzione dell'Azienda.

Per l'esame di casi particolari che si dovessero presentare, si provvederà d'intesa fra la Direzione ed il Consiglio di fabbrica.

L'Azienda si dichiara disponibile ad adeguarsi per il futuro a quanto eventualmente potrà essere stabilito e o stipulato in sede sindacale tra le competenti organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di partecipazione alle spese per libri e tasse scolastiche.

Patronato - L'Azienda riconosce il Consiglio di Fabbrica quale rappresentante del Patronato Sindacale Unitario (INCA - ITAL - INAS). A tale scopo il Consiglio di Fabbrica designerà un suo membro il quale potrà svolgere il suddetto mandato nelle ore di lavoro al di fuori del monte ore previsto per l'attività del consiglio di Fabbrica.

Ambiente di lavoro - L'Azienda riconosce come agente contrattuale in materia la commissione ambiente di lavoro del Consiglio di Fabbrica.

Viene concordata l'istituzione del registro dati ambientali e dati biostatistici, redatti sulla base di aree omogenee comunemente individuale. La rilevazione dei dati sarà effettuata da un ente o istituto specializzato possibilmente di diritto pubblico concordato fra le parti.

Viene istituito il libretto sanitario di rischio individuale da concordarsi tra Direzione e Consiglio di Fabbrica, tale documento individuale cosi come tutta la documentazione di cui al presente punto potrà essere opportunamente modificata di comune accordo secondo i suggerimenti di Enti od Istituti che verranno individuati.

Riforme Sociali - La Direzione si dichiara disponibile ad adeguarsi, per il futuro, a quanto eventualmente potrà essere stabilito e/o stipulato in sede sindacale tra le competenti organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e gli enti locali rispettive autorità amministrative in materia di scuole, trasporti, servizi sociali, ecc..

Letto, confermato e sottoscritto.

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Aggiornamento: 23-nov-2001