RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
MARCONI
Via Negrone, 1A - 16153 Genova Cornigliano

 

ACCORDO DEL 15/09/1971

VERBALE DI ACCORDO

Addì 15 Settembre 1971 tra la Direzione della S.p.A. MARCONI ITALIANA in persona dei Signori:

(omissis)

e

(omissis), componenti la Rappresentanza Sindacale Aziendale, assistiti dalle Segreterie FIM - FIOM - UILM in persona dei Signori: (omissis).

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

  1. La Direzione della S.p.A. Marconi Italiana riconosce il Consiglio di fabbrica quale unico organismo di rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori dipendenti.
  2. Il Consiglio di fabbrica di cui sopra è composto dai delegati dei gruppi omogenei eletti direttamente da ciascun lavoratore per ciascun gruppo, con voto libero e segreto.
  3. Il C.d.F. – assorbendo i compiti attribuiti alla Commissione Interna dall'accordo interconfederale 18/4/66 e quelli dei R.A.S. previsti dal c.c.n. 8/1/70 e dallo statuto dei lavoratori – ha la funzione di coordinare e contrattare i vari aspetti del rapporto di lavoro per la problematica aziendale e di contribuire alle scelte più generali del Sindacato.
  4. Il C.d.F. è composto da 38 delegati (vedi allegato). Tale numero è in funzione dell'attuale struttura organizzativo-logistica dell'Azienda e varierà in conseguenza di modifiche della stessa e della composizione o numero dei vari gruppi, sinora individuati, che avessero a verificarsi a giudizio del C.d.F.. Ogni modifica e variazione sarà oggetto di esame congiunto fra la Direzione e C.d.F..
  5. All'interno del C.d.F. viene costituito un organismo di coordinamento di 7 membri, integrabili in caso di necessità, con il compito di mantenere i rapporti con la Direzione.
  6. Ai componenti dei C.d.F. si applica la tutela prevista dal C.C.N.L. 8/1/70 all'art. 16 – parte comune. In caso di richiesta di trasferimento avanzata dall'Azienda verrà applicato il primo comma dell'art. 22 della Legge 20/5/70 n. 300.
  7. I nominativi dei componenti il consiglio verranno comunicati per iscritto e con la specificazione del gruppo di appartenenza, dalle organizzazioni sindacali firmatari alla Direzione, come pure qualsiasi altra variazione degli stessi.
  8. La Direzione della Marconi pone a disposizione del C.d.F. un locale idoneo allo svolgimento dell'attività dello stesso.
  9. I componenti del C.d.F., per poter svolgere le proprie funzioni hanno a disposizione n. 3.300 ore totali annue retribuite. Tale monte orario comprende quanto disposto dalla Legge e dal C.C.N.L. in materie di permessi retribuiti alle rappresentanze sindacali aziendali, esso comprende altresì quanto disposto dall'accordo aziendale 6 Maggio 1969, art. 7.
  10. Il C.d.F. ha diritto di riunirsi ogni qualvolta ne abbia necessità previa comunicazione alla Direzione, 24 ore prima. Tale termine potrà essere ridotto in casi eccezionali.
  11. Quanto sopra stipulato ha decorrenza dalla sottoscrizione dei presente verbale.

 

Letto, confermato, sottoscritto.

 

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Aggiornamento: 23-nov-2001