RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
MARCONI
Via Negrone, 1A - 16153 Genova Cornigliano

 

ACCORDO DEL 06/05/1969

VERBALE DI ACCORDO

Nei giorni 28 e 30 Aprile e 2 e 6 Maggio 1969, presso la sede dell'Ufficio Provinciale dei Lavoro e M.0. di Genova, con l'intervento di (omissis), direttore di detto Ufficio, assistito da (omissis), Funzionario dell'Ufficio medesimo si sono incontrati:

la "MARCONI ITALIANA" S.p.A. in persona (omissis), assistiti da (omissis) dell'Associazione Industriali di Genova

e la Commissione Interna della "Marconi Italiana" S.p.A., in persona (omissis), assistiti da (omissis) della FIOM-CGIL, (omissis) della FIM-CISL, (omissis) della UILM-UIL.

Per esaminare

le richieste a vario titolo avanzate dalle sopracitate organizzazioni sindacali per conto dei dipendenti della "MARCONI ITALIANA" S.p.A.

LE PARTI

esaminata la vertenza, pervengono alla piena, integrale definizione della stessa come segue:

  1. a decorrere dall'inizio dei periodo retributivo in corso alla data della firma dei presente verbale il trattamento d'incentivo (c.d. mancato cottimo per operai e man. cottimo per intermedi ed impiegati) viene determinato nelle misure indicate nelle allegate tabelle A, B e C. I trattamenti di cui agli accordi aziendali "50% 1954", "ex integrazione" "incentivo fisso" e "caro pane", vengono conglobati in un'unica voce "accordi aziendali unificati" come da tabella D allegata.
  2. il verificarsi della malattia durante il periodo delle ferie dell'impiegato, interrompe la decorrenza delle ferie stesse ove si verifichino le seguenti condizioni:

- in caso di ricovero ospedaliero;

in caso di malattia che comporti degenza a letto per una durata non inferiore a 10 gg. lavorativi. Verificandosi tale evenienza, l'impiegato dovrà avvertire telegraficamente l'az. indicando il recapito onde consentire l'eventuale visita di controllo e provvedendo, altresì, all'invio dei certificato medico. L'interruzione delle ferie decorre dalla data dei telegramma.
  1. per l'esame dei passaggi di categoria non riconosciuti in sede aziendale, le parti si impegnano a provvedere alla costituzione dei Comitato paritetico previsto dall'ad. 12 dei C.C.N.L. vigente.
  2. il personale femminile di produzione inquadrato nella V categoria verrà assegnato alla IV categoria al compimento del sesto mese di anzianità di servizio. Il personale che trovandosi, nelle predette condizioni abbia già maturato tale anzianità viene assegnato alla IV categoria con decorrenza dall'inizio dei periodo di paga in corso alla data dei presente verbale (28 Aprile 1969).
  3. ai lavoratori studenti l'azienda concederà permessi di sostenere esami nelle seguenti forme:
esami universitari gg. 10 annui
esami scuole medie superiori gg. 20 annui
esami scuole medie inferiori gg. 14 annui
esami scuole professionali gg. 6 annui

Il permesso concesso per la prima volta sarà retribuito per intero anche in caso di esito negativo dell'esame. Qualora lo studente venga respinto nello stesso esame per la seconda volta, il periodo sopra specificato verrà retribuito in ragione dei 50% . In caso di ulteriore esito negativo nello stesso esame non verrà corrisposto alcun trattamento economico.

  1. al dipendente che ne faccia richiesta personalmente, l'azienda, tramite il direttore superiore, comunicherà il proprio giudizio nei confronti della sua attività lavorativa.
  2. ai singoli membri di Commissione Interna l'Azienda accorderà un distacco dal lavoro, con permanenza in azienda, nella misura di mezza giornata lavorativa da attuarsi secondo turni ed orari preordinati con almeno una settimana di anticipo. Ciò al fine di consentire alla Commissione interna di avere ogni giorno, per mezza giornata, un
  3. proprio rappresentante distaccato dal lavoro, per l'esercizio delle sue funzioni.

  4. su richiesta dei Sindacati l'Azienda inserirà nella busta paga dei dipendenti una delega per l'eventuale trattenuta dei contributi sindacali.

 

Letto, confermato e sottoscritto

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Aggiornamento: 23-nov-2001