RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
MARCONI
Via Negrone, 1A - 16153 Genova Cornigliano

 

ACCORDO DEL 09/09/1963

VERBALE DI ACCORDO

La Direzione della Marconi Italiana e la Commissione Interna concordano sull'opportunità di fare coincidere l'anno feriale con l'anno solare.

Pertanto:

A) il pagamento agli impiegati dell'indennità di mensa sulle ferie e festività avrà luogo posticipatamente entro il 31 dicembre di ogni anno;

B) il 31 dicembre 1963 si provvederà al saldo del pagamento della indennità di mensa di cui sopra per il periodo 1.8.63 / 31.12.63 onde far coincidere tale pagamento con la nuova decorrenza dell'anno feriale;

C) al lavoratore che, all'epoca della chiusura estiva della Società non abbia ancora maturato un numero di giorni di ferie pari a quello della chiusura, saranno anticipate, per la differenza, le ferie spettantegli per l'anno in corso o l'anno successivo salvo la sua facoltà di chiedere che i giorni in supero gli siano riconosciuti come giorni di permesso non retribuito.

Nella prima ipotesi (anticipo ferie), resta inteso che, ove, per una qualsiasi ragione si proceda successivamente alla risoluzione dei rapporto di lavoro ed all'epoca della risoluzione il lavoratore non abbia ancora maturato i giorni di ferie già goduti, si procederà, per la differenza alla trattenuta sulle sue competenze.

Ge-Cornigliano, 9 settembre 1963

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Aggiornamento: 23-nov-2001