PREMESSA.. 6

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO.. 8

DEFINIZIONE DEI SETTORI 10

NORMA COMUNE A TUTTI I SETTORI 12

DISCIPLINA GENERALE. 13

Sezione I  -  SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI 13

Art. 1 - Osservatorio paritetico nazionale sull'industria metalmeccanica. 13

1.1. Situazione economico-sociale dell'industria metalmeccanica. 13

1.2. Sviluppo industriale. 14

1.3. Evoluzione della struttura organizzativa dell'industria metalmeccanica. 15

1.4. Analisi e monitoraggio degli accordi aziendali sul Premio di risultato. 15

1.5. Sistemi di partecipazione nelle aziende metalmeccaniche in Italia e in Europa e Dialogo sociale europeo. 16

Art. 2 - Osservatori paritetici territoriali sull'industria metalmeccanica. 16

2.1. Situazione economico-sociale dell'industria metalmeccanica. 16

2.2. Evoluzione della struttura organizzativa e produttiva dell'industria      metalmeccanica. 16

2.3. Analisi e monitoraggio degli accordi aziendali sul Premio di risultato. 17

Art. 3 - Osservatori paritetici in sede aziendale. 17

Art. 4 - Formazione professionale. 18

4.1. Commissione nazionale per la formazione professionale e l'apprendistato. 18

4.2. Commissioni territoriali per la formazione professionale e l'apprendistato. 19

4.3. Commissioni aziendali per la formazione professionale. 20

Art. 5 - Pari opportunità. 21

5.1. Commissione nazionale per le pari opportunità. 21

5.2. Commissioni territoriali per le pari opportunità. 22

5.3. Commissioni aziendali per le pari opportunità. 23

5.4. Informazioni in materia di pari opportunità. 24

Art. 6 - Informazioni in sede aziendale. 24

6.1. Modifiche tecnologiche, organizzative e produttive. 24

6.2. Mobilità orizzontale nell'ambito dello stabilimento. 24

6.3. Investimenti, occupazione ed attività indotte. 25

6.4. Tecnologie di processo. 25

6.5. Decentramento produttivo. 26

Art. 7 - Lavoro a domicilio. 27

Art. 8 - Istituzioni interne a carattere sociale. 27

DISCIPLINA GENERALE. 27

Sezione II - DIRITTI SINDACALI 27

PREMESSA.. 27

Art. 1 - Assemblea. 27

Art. 2 - Diritto di affissione. 28

Art. 3 - Locali 28

Art. 4 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive. 28

Art. 5 - Tutela dei componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie. 29

Art. 6 - Versamento dei contributi sindacali 29

Art. 7 - Affissione del contratto. 30

Art. 8 - Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensione comunitaria. 31

DISCIPLINA GENERALE. 31

Sezione III - DISCIPLINA COMUNE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO.. 31

Art. 1 - Assunzione. 31

Art. 1-bis - Contratti di lavoro atipici 31

A)   Contratto di lavoro part-time. 31

B)   Contratto di lavoro a tempo determinato. 33

C)   Lavoro temporaneo. 34

COMMISSIONE PARITETICA DI STUDIO SUL TELELAVORO.. 35

Art. 1-ter -Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui a all'art.  25, comma 2, legge 23 luglio 1991 n. 223. 36

Art. 2 - Documenti, residenza e domicilio. 36

Art. 3 - Lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione Obbligatoria. 37

Art. 3-bis - Conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai  programmi   terapeutici   e   di  riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza. 37

Art. 4 - Classificazione dei lavoratori 38

A)   DECLARATORIE, ESEMPLIFICAZIONI DEI PROFILI ED ESEMPI 39

5a CATEGORIA.. 48

6a CATEGORIA.. 57

7a CATEGORIA.. 59

B)   "Quadri". 60

Art. 5 - Orario di lavoro. 65

Art. 5-bis - Contrazione temporanea dell'orario di lavoro. 70

Art. 6 - Riposo settimanale. 70

Art. 7 - Anzianità dei lavoratori 70

Art. 8 - Forme di retribuzione. 71

Art. 9 - Premio di risultato. 71

Art. 10 - Reclami sulla retribuzione. 73

Art. 11 - Mense aziendali 73

Art. 11-bis - Indennità di mensa. 73

Art. 12 - Indennità di alta montagna e di sottosuolo. 73

Art. 13 - Indennità per disagiata sede. 73

Art. 14 - Nuove mansioni. 74

Art. 15 - Cumulo di mansioni. 74

Art. 16 - Trasferimenti. 74

Art. 17 - Reclami e controversie. 74

Art. 18 - Rapporti in azienda. 75

Art. 19 - Divieti. 76

Art. 20 - Vendita di libri e riviste. 76

Art. 21 - Visite di inventario e di controllo. 76

Art. 22 - Norme speciali. 77

Art. 23 - Provvedimenti disciplinari. 77

Art. 24 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni. 78

Art. 25 - Licenziamenti per mancanze. 78

Art. 26 - Sospensione cautelare non disciplinare. 79

Art. 27 - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza. 79

Art. 28 - Appalti. 80

Art. 29 - Diritto allo studio. 81

Art. 30 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti. 83

Art. 31 - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro. 83

Art. 32 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda. 84

Art. 33 - Certificato di lavoro. 84

Art. 34 - Indennità in caso di morte. 84

Art. 35 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore. 84

Art. 36 - Decorrenza e durata. 84

Art. 37 - Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. 85

Art. 38 - Procedura di rinnovo degli accordi aziendali. 86

Art. 39 - Distribuzione del contratto. 86

Art. 40 - Previdenza complementare. 86

DISCIPLINA SPECIALE. 88

Parte I 88

Art. 1 - Soggetti destinatari della parte I, Disciplina speciale. 88

Art. 2 - Periodo di prova. 88

Art. 3 - Entrata ed uscita. 88

Art. 4 - Sospensione e interruzione del lavoro. 89

Art. 5 - Sospensioni e riduzioni di lavoro. 89

Art. 6 - Recuperi. 89

Art. 7 - Festività. 90

Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo. 91

Art. 9 - Passaggio temporaneo di mansioni. 94

Art. 10 - Apprendistato. 95

Art. 11 - Regolamentazione del lavoro a cottimo. 95

Art. 12 - Mensilizzazione. 99

Art. 13 - Corresponsione della retribuzione. 99

Art. 14 - Ferie. 100

Art. 14-bis - Aspettativa. 101

Art. 15 - Gratifica natalizia. 101

Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità. 102

Art. 17 - Indumenti di lavoro. 103

Art. 18 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali. 104

Art. 19 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro. 105

Art. 20 - Congedo matrimoniale. 110

Art. 21 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio. 110

Art. 22 - Servizio militare, servizio di volontariato civile e di cooperazione allo sviluppo. 111

Art. 23 - Assenze. 111

Art. 24 - Permessi di entrata e uscita. 112

Art. 25 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 112

Art. 26 - Trattamento di fine rapporto. 113

Art. 27 - Trasferte. 113

Art. 28 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia. 119

Art. 29 - Lavori indirettamente produttivi negli stabilimenti siderurgici. 120

Art. 30 -  Variazioni nelle squadre ai forni e ai treni negli stabilimenti siderurgici. 122

Art. 31 -  Sostituzione di personale di squadra assente negli  stabilimenti siderurgici. 122

Art. 32 - Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria. 122

DISCIPLINA SPECIALE. 123

Parte II 123

Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte II, Disciplina speciale. 123

Art. 2 - Passaggio del lavoratore di cui alla parte I alla disciplina di cui alla parte II. 123

Art. 3 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro. 123

Art. 4 - Recuperi. 124

Art. 5 - Aumenti periodici di anzianità. 124

Art. 6 - Trattamento di fine rapporto. 124

Art. 7 - Condizioni di miglior favore. 125

Art. 8 - Minimi tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria. 126

Art. 9 - Clausola di rinvio. 126

DISCIPLINA SPECIALE. 126

Parte III 126

Art. 1 - Soggetti destinatari della parte III, Disciplina speciale. 126

Art. 2 - Passaggio del lavoratore di cui alla parte I alla disciplina di cui alla parte III. 126

Art. 3 - Passaggio del lavoratore di cui alla parte II alla disciplina di cui alla parte III. 127

Art. 4 - Periodo di prova. 127

Art. 5 - Trattamento  in  caso  di  sospensione  o  di  riduzione dell'orario di lavoro. 128

Art. 6 - Festività. 128

Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo. 130

Art. 8 - Passaggio temporaneo di mansioni. 133

Art. 9 - Aumenti periodici di anzianità. 133

Art. 10 - Indennità maneggio denaro. Cauzione. 135

Art. 11 - Corresponsione della retribuzione. 136

Art. 12 - Ferie. 136

Art. 12-bis - Aspettativa. 138

Art. 13 - Tredicesima mensilità. 138

Art. 14 - Trattamento di malattia e infortunio. 139

Art. 15 - Congedo matrimoniale. 144

Art. 16 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio. 144

Art. 17 - Servizio militare, servizio di volontariato civile e di cooperazione allo sviluppo. 144

Art. 18 - Assenze e permessi. 145

Art. 19 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 145

Art. 20 - Trattamento di fine rapporto. 146

Art. 21 - Trasferte. 147

Art. 22 - Minimi  tabellari  e  determinazione  della  quota   di retribuzione  oraria. 147

ALLEGATI 148

Allegato 1. DICHIARAZIONE FRA LE PARTI 148

Allegato 2. ACCORDO 31 ott. 1973. 149

Allegato 3. QUOTA CONTRIBUZIONE UNA TANTUM... 150

Allegato 4. ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE. 150

CONTRATTO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO NELL'INDUSTRIA METALMECCANICA E NELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI 153

Premessa. 153

Art. 1 - Norme generali. 153

Art. 2 - Durata del tirocinio. 154

Art. 3 - Tirocinio presso diverse aziende. 155

Art. 4 - Formazione teorico-pratica e insegnamento pratico. 155

Art. 5 - Organismi paritetici. 156

Art. 6 - Assunzione. 157

Art. 7 - Periodo di prova. 157

Art. 8 - Orario di lavoro. 158

Art. 9 - Ferie. 158

Art. 10 - Determinazione della retribuzione. 158

Art. 11 - Gratifica natalizia. 159

Art. 12 - Trattamento di malattia e infortunio. 159

Art. 13 - Attribuzione della qualifica professionale. 159

Art. 14 - Decorrenza. 160

COMETA - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE STATUTO DI COMETA.. 160

Titolo I - COSTITUZIONE E SCOPO.. 160

Art. 1 - Costituzione, denominazione, durata e sede. 160

Art. 2 - Scopo. 160

Art. 3 - Sistema di gestione e contribuzione. 161

Titolo II - ASSOCIATI 161

Art. 4 - Associati. 161

Art. 5 - Adesione e permanenza nel Fondo. 162

Titolo III - ORGANI SOCIALI 162

Art. 6 - Organi del Fondo. 162

Art. 7 - Assemblea dei delegati. 163

Art. 8 - Attribuzioni dell'Assemblea. 163

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea. 164

Art. 10 - Rappresentanza nell'Assemblea. 164

Art. 11 - Deliberazioni dell'Assemblea. 164

Art. 12 - Verbale delle deliberazioni assembleari. 165

Art. 13 - Cessazione e decadenza dei delegati - Loro sostituzione. 165

Art. 14 - Il Consiglio di Amministrazione. 165

Art. 15. - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione. 166

Art. 16 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione. 167

Art. 17 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 167

Art. 18 - Cessazione e decadenza degli Amministratori - Loro sostituzione. 167

Art. 19 - Presidente e Vice Presidente. 168

Art. 20 - Collegio dei Revisori contabili. 169

Titolo IV - PRESTAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCATTI 170

Art. 21 - Beneficiari. 170

Art. 22 - Prestazioni. 170

Art. 23 - Deroghe al regime delle prestazioni. 170

Art. 24 - Anticipazioni. 171

Art. 25 - Trasferimenti ad altro Fondo. 171

Art. 26 - Riscatto. 172

Titolo V - CONTRIBUZIONI E SPESE. 172

Art. 27 - Contribuzione. 172

Art. 28 - Vicende della contribuzione e diritti associativi. 173

Art. 29 - Quota di iscrizione e quota associativa. 173

Titolo VI - GESTIONE DEL PATRIMONIO.. 173

Art. 30 - Impiego delle risorse. 173

Art. 31 - Gestione amministrativa. 175

Art. 32 - Banca depositaria. 175

Art. 33 - Patrimonio del Fondo. 176

Titolo VII - SISTEMA DI CONTABILITA' E TRASPARENZA.. 176

Art. 34 - Conflitto di interessi. 176

Art. 35 - Esercizio sociale. 176

Titolo VIII - NORME FINALI 177

Art 36 - Scioglimento del Fondo. 177

Art. 37 - Clausola di rinvio. 177

UNA TANTUM E TABELLE DEI MINIMI CONTRATTUALI 180

MINIMI TABELLARI - LIVELLI RETRIBUTIVI MENSILI 180


 

In Roma, addì 8 giugno 1999

 

fra

 

-      Federazione   sindacale   dell'industria  metalmeccanica   italiana

  (FEDERMECCANICA) - rappresentata dal Presidente Andrea Pininfarina e dai

  Vice  Presidenti:  Maurizio Bertuzzi, Isnardo Carta, Ugo  Pitton,  Fabio

  Storchi, dal Consiglio direttivo formato da: Gabriele Albertini,  Amedeo

  Ancarani Restelli, Paolo Annibaldi, Giorgio Arona, Carlo Bava, Giampiero

  Beccaria,  Giancarlo Besana, Giuseppe Binaschi, Giacomo Bolis, Pierluigi

  Ceccardi, Gino Cocchi, Antonio Costantini, Piero De Biasi, Luigi De Puppi,

  Carlo Dolcetta, Federico Falck, Paolo Falorni, Marco Goidanich, Salvatore

  Graniglia,  Luciano  Lenotti,  Mario  Maione,  Mario  Mairano,   Adriano

  Mazzucconi,  Sergio  Mercuri, Nicola Palumbo,  Marco  Palvarini,  Renata

  Pizzamiglio,  Sandro  Salmoiraghi, Rocco Santoro, Alberto  Susta,  Lucio

  Toninelli, assistiti dal Direttore generale Michele Figurati,  dal  Vice

  Direttore  Roberto  Santarelli, dal Coordinatore  della  linea  rapporti

  sindacali Daniela Dario, dal Coordinatore della linea rapporti economici

  Angelo Megaro e da una Delegazione composta da Maurizio Castro, Oderisio

  De  Grenet, Salvatore D'Erasmo, Giuseppe Gherzi, Angelo Favilli, Daniele

  Marrama,  Vittorio  Melissari,  Elio Minicone,  Giuseppe  Molino,  Luigi

  Porcelli, Elisio Prette, Paolo Rebaudengo, con la collaborazione tecnica

  di Antonio Pescosolido, del Comitato degli Esperti formato da: Pierangelo

  Albini,  Gianni  Anichini, Luigi Bagordo, Angelo  Bellorini,  Ferdinando

  Bertino, Mario Boccardi, Enrico Carminati, Piercarlo Cattadori,  Lorenzo

  Cellini,  Paolo Citterio, Alberto Comi, Mario D'Atene, Piero De Martini,

  Giuseppe Di Rosa, Vincenzo Fama, Angelo Landriani, Mario Levrini, Emilio

  Pascale,  Impero Pianigiani, Marcello Polacchini, Marco  Romussi,  Carlo

  Stiatti,  Italo Turdò e di Massimo Colombo, Sabrina De Santis,  Vincenzo

  Gerardi, Pietro Montes, Francesca Polli;

 

-      Associazione   nazionale   costruttori   di   impianti   (ASSISTAL)

  rappresentata  dal  Presidente Renzo Greco e dai Vice  Presidenti  Piero

  Antonini e Franco Zuin, assistiti dal Direttore generale Nicola Cianitto,

  con   la  partecipazione  del  Consiglio  direttivo  formato  da:  Marco

  Antoniazzi, Riccardo Bachrach, Giuseppe Gargaro, Luigi Gozzo, Dino Grossi,

  Ivano Padovani, Guelfo Tagliavini, Luciano Trebbi, Davide Truffo; con la

  collaborazione tecnica della Commissione sindacale formata da: Francesco

  Candussi,  Maristella Curioni, Massimo Goffredo, Barbara Mariani,  Maria

  Teresa Morabito, Luigi Morandi, Maria Stella Motta, Eura Orlandini, Felice

  Paciello, Riccardo Pedrali, Antonio Pozzoli, Giancarlo Ricciardi, Roberto

  Risso, Antonio Savio, Mario Savoia, Bruno Scuotto, Giancarlo Testa;

  con  l'assistenza della Confederazione generale dell'industria  italiana

  (CONFINDUSTRIA)  nella  persona  del  Responsabile  Servizio   relazioni

  Industriali Giorgio Usai;

 

e

 

-      Federazione   Italiana  Metalmeccanici  (FIM)   rappresentata   dal

  Segretario  generale Giorgio Caprioli, e dai Segretari nazionali  Franco

  Aloia, Salvatore Biondo, Ambrogio Brenna, Giuseppina Cazzaniga, Giuseppe

  Farina, Cosmano Spagnolo, Antonio Zorzi, e da una delegazione composta da:

  Nicola  Alberta,  Antonio Aldrighetti, Gianni Alioti, Maurizio  Benetti,

  Marco   Bentivogli,   Gabriele  Brancaccio,  Mario   Brunazzo,   Liliana

  Cacciapuoti,  Marco Castrezzati, Ezio Cicaloni, Flavio Confaloni,  Luigi

  Coppiello, Angiolino Faccoli, Luciano Falchi, Antonio Ferigo,  Antonello

  Giuntini, Lino Gottardello, Salvatore Guzzo, Antonio Iacovino,  Giuseppe

  Lazzaro, Bruno Liverani, Emilio Lonati, Aquilino Mancini, Angelo Mangino,

  Fausto  Mantovi,  Fabio Marcatili, Antonio Marchina,  Paola  Martinelli,

  Vittorio  Massanelli,  Roberto Menegaldo,  Sergio  Migliorini,  Giuseppe

  Nanula,  Tino Perego, Tiziano Ronconi, Rossella Rossini, Renato Santini,

  Danilo  Sanvito, Giulivo Scibinetti, Giorgio Sciutto, Antonio  Spinelli,

  Giuseppe Terracciano, Anna Trovò, Filippo Turi, Donato Vece, Bruno Vitali,

  Gianni Vizio;

  assistita  dalla  Segreteria  della  Confederazione  Italiana  Sindacati

  Lavoratori (CISL);

 

-     Federazione  Impiegati Operai Metallurgici (FIOM) rappresentata  dal

  Segretario generale Claudio Sabattini, dai Segretari nazionali: Giampiero

  Castano, Cesare Damiano, Francesco Ferrara, Luigi Mazzone, Francesca  Re

  David,  e  da una delegazione composta da: Bruno Albertinelli  Antonella

  Arabia,  Vincenzo  Argentato, Gerico Baldi, Paolino Barbiero,  Giancarlo

  Battistelli, Mario Bertolo, Alessandro Bianchi, Raffaele Busiello, Luigi

  Camposano,  Ezio Casagranda, Andrea Castagna, Paolo Castellucci,  Libera

  Cerchia,  Giuseppe Cillis, Roberto Contardi, Giorgio Cremaschi,  Ernesto

  D'Ambrosio,  Cesare  D'Antonio, Domenico De Santis, Antonio  Di  Stella,

  Walter Fabiocchi, Giovanni Ferrante, Francesco Fiusco, Marcello Gibellini,

  Anacleto Giuliani, Alessio Gramolati, Marica Guiducci, Francesco Lacava,

  Maurizio  Landini, Fernando Liuzzi, Renato Losio, Celestino Magni,  Enzo

  Masini,  Alessandra Mecozzi, Francesco Meliadò, Roberto  Mercuri,  Primo

  Minelli, Giorgio Molin, Gianguido Naldi, Carlo Palmieri, Sandra Pareschi,

  Sergio Parola, Luigi Petricciuolo, Peter Pezzei, Marilde Provera, Antonio

  Puliga, Lello Raffo, Rosario Rappa, Mauro Ricci, Ugo Rigoni, Ermes Riva,

  Nicola  Riva,  Emesto Rocchi, Giuseppe Maurizio Silveri,  Laura  Spezia,

  Osvaldo Squassina, Claudio Stacchini, Elena Stagni, Enrico Stagni, Oronzo

  Stoppa, Antonella Susana, Gianfranco Tosi, Flavio Vallan, Oscar Zanasi, e

  dagli  Esperti:  Roberto  Bennati, Cesare Cosi,  Piero  Pessa,  Giuseppe

  Fontana, Bruno Cossu;

  assistita  dalla Segreteria della Confederazione Generale  Italiana  del

  Lavoro (CGIL);

 

-     Unione  Italiana Lavoratori Metalmeccanici (UILM) rappresentata  dal

  Segretario  generale Luigi Angeletti, dai Segretari  nazionali  Giovanni

  Contento, Roberto Di Maulo, Antonino Regazzi, Giorgio G. Rossetto, Piero

  Serra,  Deanna  Vigna,  e  da  una delegazione  composta  da:  Francesco

  Argenziano,  Antonio Apa, Gianni Baiocco, Franco Busto,  Roberto  Campo,

  Attilio  Capuano,  Luca M. Colonna, Matteo Ferrazzano, Alfonso  Galiano,

  Franco Ghini, Giuliano Gritti, Michele Latorraca, Piero Laurenza, Leonardo

  Manganello, Angela Marano, Piero Massa, Antonio Messia, Umberto Miniussi,

  Mario  Napolitano,  Maurizio  Nicolia, Eros Panicali,  Antonio  Passaro,

  Patrizia  Pitronaci, Giovanni Battista Quaglia, Anna Rea,  Ivan  Scottà,

  Giovanni Sgambati, Walter Sperotto, Dario Turri, Carmine Vaccaro,  Bruno

  Zanghi e con la collaborazione tecnica di Filippo M. Giorgi;

  assistita dalla Segreteria della Unione Italiana del Lavoro (UIL);

 

è  stato stipulato il presente CCNL per le aziende metalmeccaniche private

e di installazione impianti e i lavoratori dalle stesse dipendenti.

 

 

 

PREMESSA

 

1)     Il  presente  CCNL,  nell'assumere  come  proprio  lo  spirito  del

  "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti

  contrattuali,  sulle  politiche del lavoro e  sul  sostegno  al  sistema

  produttivo"  del  23.7.93,  ne realizza, per quanto  di  competenza  del

  Contratto collettivo nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi

  in tema di relazioni sindacali:

 

-      attribuendo  all'autonomia  collettiva  delle  parti  una  funzione

  primaria  per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo

  del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al

  quale  le  parti  riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione  del

  conflitto;

-     regolando  l'assetto della contrattazione collettiva in funzione  di

  una  dinamica  delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire  ai

  lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici  e  alle

  imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché

  di  sviluppare  e  valorizzare pienamente le opportunità  offerte  dalle

  risorse umane.

 

2)    A questi fini le parti s'impegnano in nome proprio e per conto degli

  organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e

  delle RSU costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale 20.12.93,  a

  che il funzionamento del sistema di relazioni sindacali e contrattuali più

  avanti descritto si svolga secondo i termini e le procedure specificamente

  indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione  è

  condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi

  previste dal presente contratto entro le regole fissate.

  A  tale  proposito le parti confermano che, come regola generale,  anche

  laddove  non  espressamente  previsto,  nelle  sedi  e  nelle  occasioni

  disciplinate dal presente contratto in cui siano rappresentate le OO.SS.

  dei  lavoratori esterne all'azienda debba essere rappresentata anche  la

  O.S. a cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato e viceversa.

 

3)    Al  sistema  contrattuale  così disciplinato  corrisponde  l'impegno

  delle  parti  di rispettare e far rispettare ai propri iscritti  per  il

  periodo di loro validità il contratto generale, le norme integrative  di

  settore  e quelle aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni

  industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni

  pattuite  da parte delle aziende associate mentre le organizzazioni  dei

  lavoratori  s'impegnano a non promuovere e ad intervenire  perché  siano

  evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare

  quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.

 

4)    Le  parti,  avendo assunto quale regola dei propri comportamenti  la

  coerenza  con  gli  obiettivi  di  competitività  delle  imprese  e   di

  valorizzazione  del  lavoro  industriale,  realizzano  con  il  presente

  contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23.7.93.

 

5)    La contrattazione a livello aziendale riguarderà materie ed istituti

  diversi  e  non  ripetitivi rispetto a quelli propri del  CCNL  e  verrà

  pertanto  svolta per le materie stabilite dalle specifiche  clausole  di

  rinvio del CCNL in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.

 

6)    La  contrattazione aziendale è prevista, secondo quanto disposto dal

  Protocollo  23.7.93,  nello spirito dell'attuale  prassi  negoziale  con

  particolare riguardo alle piccole imprese.

 

7)     In   applicazione  dell'Accordo  interconfederale  20.12.93,   sono

  titolari  della  negoziazione in sede aziendale, negli  ambiti,  per  le

  materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto,

  le strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti e le RSU costituite ai

  sensi dell'Accordo interconfederale 20.12.93 ovvero, per le aziende  più

  complesse e secondo la prassi esistente, le OO.SS. nazionali e le RSU. Le

  aziende  sono  assistite e rappresentate dalle associazioni  industriali

  territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.

 

8)    Il  presente  contratto di lavoro da valere in tutto  il  territorio

  nazionale per gli stabilimenti industriali specificati come appresso e i

  lavoratori dagli stessi dipendenti è stato stipulato sulla base di questa

  premessa, che ne costituisce parte integrante.

 

 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

 

Il presente contratto si applica:

 

A)    Agli  stabilimenti appartenenti al settore metalmeccanico nei  quali

  la  lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva,  prevalente  o

  quantitativamente rilevante.

B)     Agli   stabilimenti,   alle   unità  produttive   e   di   servizio

  tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici.

C)    Alle  unità  produttive  e di servizio che abbiano  con  il  settore

  metalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza.

 

A  titolo  indicativo  ed esemplificativo rientrano fra  gli  stabilimenti

metalmeccanici  regolati  dal  presente  contratto,  qualora   abbiano   i

requisiti previsti nelle definizioni di cui sopra e non siano regolati  da

contratti di altre categorie, i seguenti stabilimenti, imprese e  cantieri

per:

 

-     la  produzione  di metalli non ferrosi (alluminio,  magnesio,  rame,

  piombo, zinco, argento e altri);

-     la  trasformazione plastica dell'alluminio, magnesio, rame,  piombo,

  zinco, argento e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati,

  imbutiti, stampati, fucinati e tranciati;

-     la  fusione  di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo,  zinco  e

  altri metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);

-    la fusione di ghisa in getti;

-     la fusione di acciaio in getti sempreché lo stabilimento non proceda

  alla produzione dell'acciaio relativo;

-     la  forgiatura  e  stampaggio  a  freddo  e  a  caldo  del  ferro  e

  dell'acciaio;

-    la laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;

-    la costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di:

 

·     navi  da carico, da passeggeri e da guerra, galleggianti, pontoni  e

  chiatte;

·     materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche

  e funivie;

·     automobili, autobus, autocarri, rimorchi, carrozzerie e  loro  parti

  staccate;

·     motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette  e  loro

  parti ed affini;

·    aeromobili, veicoli spaziali e loro parti;

 

-     l'alaggio, l'allestimento, il recupero, la riparazione e demolizione

  di navi e loro parti;

-    l'esercizio di bacini di carenaggio;

-     la  produzione di carpenteria, infissi, serrande, mobili, casseforti

  e similied arredi metallici;

-     attività  di lavorazione, confezione, fornitura del ferro tondo  per

  cemento armato e della sua posa in opera;

-     vasellame,  stoviglie, posate, coltelleria  ed  affini,  utensili  e

  apparecchi da cucina;

-    articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;

-    bullonerie, viterie, chiodi, broccame, molle;

-     reti  e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce

  metalliche, catene;

-    strumenti musicali metallici;

-    oggetti in ferro battuto;

-    scatolame e imballaggi metallici;

-    la produzione, costruzione, montaggio e riparazione di:

 

·     motrici  idrauliche  a vapore e a combustione  interna,  loro  parti

  staccate e accessori caratteristici;

·    organi di trasmissione e cuscinetti a sfere;

·    impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto;

·     macchine e apparecchi per la generazione, trasformazione,  misura  e

  utilizzazione dell'energia;

·       apparecchi    e   complessi   per   telegrafia,   elettroacustica,

  radiotelefonia, radiotelegrafia, registrazione e amplificazione sonora e

  televisione;

·      produzione   di  apparecchi  e  complessi  per  telefonia   e   per

  telecomunicazioni, gestione di reti e di servizi di telefonia;

·     apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell'energia  termica

  per uso industriale, domestico e medicale;

·     apparecchi  per  illuminazione e segnalazioni luminose  con  energia

  elettrica o di altra natura;

·      apparecchi,  utensili  e  strumenti  per  la  medicina,  chirurgia,

  ortopedia o odontoiatria;

·     macchine  ed  apparecchi per scavi, perforazione,  trivellazione  di

  terreni, rocce, ecc.; per il trattamento meccanico di minerali e pietre;

  per la lavorazione di marmi e pietre e per la fabbricazione di laterizi,

  conglomerati, ceramiche, grès ed affini;

·    macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali;

·     macchine  operatrici  e relativi accessori per  la  lavorazione  dei

  metalli, del legno, del sughero e di materie sintetiche (resine);

·     macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare carta, cartoni, per

  cartotecnica, legatoria, stampa;

·      macchine,   apparecchi   ed  accessori  per   l'industria   tessile

  dell'abbigliamento;

·      macchine  ed  apparecchi  per  l'agricoltura  e  per  le  industrie

  agricole,  alimentari,  olearie, enologiche e del  freddo;  macchine  ed

  apparecchi per industrie chimiche e della gomma;

·    utensili per macchine operatrici; strumenti di officina;

·     utensili  ed  attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio  e  armi

  bianche;

·     pompe,  compressori, macchine pneumatiche, ventilatori,  aspiratori,

  macchine  e  apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione  per

  condotte di vapore e di fluidi in genere;

·     apparecchi  e  attrezzature  per  impianti  igienico-sanitari  e  di

  riscaldamento;

·     macchine  e  apparecchi per disinfezione, condizionamento  di  aria,

  lavanderia e stireria;

·    macchine e impianti per posta pneumatica e distributori automatici;

·    armi e materiale per uso bellico e da caccia e sportivo;

·     macchine  e  apparecchi  per lavorazioni e produzioni  di  meccanica

  varia  e di meccanica affine, come: macchine e apparecchi per la  prova,

  misura   e  controllo;  apparecchi  geofisici  e  topografici;  macchine

  fotografiche, cinematografiche e di riproduzione, macchine da  scrivere,

  calcolatrici, contabili, affrancatrici e simili; lavorazioni ottiche  in

  genere;

·    orologi in genere;

·    modelli meccanici per fonderia;

 

-     l'industria dell'installazione, manutenzione e gestione di  impianti

  industriali,  di impianti e di complessi meccanici, idraulici,  termici,

  elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento

  ed   ecologici,   ivi  compresa  l'installazione  di   impianti   e   di

  apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale;

-      la   deposizione   galvanica,  ossidazione   anodica,   piombatura,

  stagnatura, zincatura, smaltatura e simili;

-    la produzione, l'implementazione e la manutenzione di hardware e

software informatici;

-    la produzione di componentistica microelettronica, nonché di parti

staccate che utilizzano tale componentistica;

-    la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle

imprese;

-    l'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente

contratto;

-    ecc., ecc.

 

 

D)     Agli  stabilimenti  siderurgici  che,  agli  effetti  del  presente

  contratto, sono quelli per la produzione di:

 

a)   ghisa di 1a fusione;

b)   acciaio anche se colato in getti;

c)   ferroleghe;

d)   semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);

e)   laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;

f)   tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;

g)   latta.

 

La  produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando

il  processo  produttivo ha inizio dal lingotto e  dal  blumo  per  cui  i

fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.

 

La  produzione  di  laminati, trafilati e tubi è  considerata  siderurgica

quando  il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo

senza soluzione di continuità.

 

Alle  produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f) e g)  s'intendono

connessi  i procedimenti preliminari e complementari delle stesse  e  cioè

cokeria, agglomerazione, trattamento termico.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti  concordano  che  con la definizione di  fucinatura  siderurgica

grossa  e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce  d),

comma  D), non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di  attività

siderurgica, né hanno inteso restringerlo con la dizione di  ghisa  di  1a

fusione di cui alla voce a) stesso comma.

 

* * * * *

 

La  regolamentazione  particolare per i settori sottoindicati  in  cui  si

articola l'industria metalmeccanica:

 

-    siderurgico;

-    autoavio;

-    elettromeccanico ed elettronico;

-    meccanica generale;

-    fonderie di 2a fusione;

-    cantieristico;

 

nonché  per  l'industria della installazione di impianti  e  di  complessi

meccanici,  idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche

ed   elettriche   e   comunque  di  materiale   metallico   ivi   compresa

l'installazione di impianti di segnaletica stradale che, a  tutti  i  fini

del presente contratto, è equiparata alla meccanica generale, sussiste nei

limiti  e  per  gli  istituti  per i quali è specificamente  prevista  nel

presente contratto.

 

DEFINIZIONE DEI SETTORI

 

Siderurgico: comprende gli stabilimenti siderurgici che agli  effetti  del

contratto sono quelli per la produzione di:

 

a)   ghisa di 1a fusione;

b)   acciaio anche se colato in getti:

c)   ferroleghe;

d)   semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);

e)   laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;

f)   tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;

g)   latta.

 

La  produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando

il  processo  produttivo ha inizio dal lingotto o  dal  blumo  per  cui  i

fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.

 

La  produzione  dei  laminati,  trafilati,  tubi  e  latta  è  considerata

siderurgica  quando il processo produttivo si inizia a  caldo  e  prosegue

anche a freddo senza soluzione di continuità.

 

Alle  produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f) e g)  s'intendono

connessi  i procedimenti preliminari e complementari delle stesse  e  cioè

cokeria, agglomerazione, trattamento termico.

 

Le  parti  concordano  che  con la definizione di  fucinatura  siderurgica

grossa  e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce  d),

non   hanno   inteso  ampliare  il  concetto  tradizionale   di   attività

siderurgica, né hanno inteso restringerlo con la dizione di  ghisa  di  1a

fusione di cui alla voce a), stesso comma.

 

Autoavio:  in  tale  settore sono compresi gli stabilimenti  addetti  alla

costruzione  in  serie  delle  autovetture e  autocarri  nel  loro  totale

complesso  e  degli aeromobili, nonché quelli addetti alla costruzione  in

serie  di carrozzerie con esclusione delle aziende che esercitano la  loro

attività  nella  costruzione  di  parti,  accessori  e  simili   e   nella

riparazione  di  autovetture, autocarri e carrozzerie. Sono  compresi  nel

settore  autoavio  gli  stabilimenti che producono trattori  agricoli  che

appartengono  alle  aziende  inquadrate nello  stesso  settore  in  quanto

producono autoveicoli.

 

Elettromeccanico  ed elettronico: elettromeccanici sono  gli  stabilimenti

fabbricanti  esclusivamente  o  prevalentemente  prodotti  complessi   che

utilizzino  elettricità e nei quali la parte elettrica  sia  tipica  e  di

importanza fondamentale.

 

Tipiche produzioni elettromeccaniche sono:

 

-    macchine elettriche, nel senso tradizionale della espressione;

-    apparecchiature elettriche complesse;

-    strumenti di misura elettrici;

-       apparecchi    per    telefonia,    telegrafia,    radiotelegrafia,

  radio-tecnica, elettronica;

-    elettrodomestici (fabbricazione completa e in grandi serie).

 

L'esecuzione  di  lavorazioni metalmeccaniche  pur  applicate  a  pezzi  o

complessi destinati all'elettromeccanica ed elettronica, ma che non  siano

identificabili con veri e propri complessi utilizzanti l'elettricità,  non

determina l'appartenenza al settore.

 

Meccanica generale: vi appartengono gli stabilimenti che svolgono tutte le

altre attività indicate nel campo di applicazione del contratto,

 

Fonderie di 2a fusione: comprende gli stabilimenti che effettuano:

 

-    la fusione di ghisa in getti;

-    la fusione di acciaio in getti.

 

Cantieristico: appartengono a tale settore gli stabilimenti  che  svolgono

la  loro  attività nella costruzione, riparazione e demolizione  di  navi,

nonché nell'esercizio di bacini di carenaggio.

 

 

NORMA COMUNE A TUTTI I SETTORI

 

In  ciascuno stabilimento si considera prevalente l'attività alla quale  è

addetto il maggior numero di dipendenti e saranno applicate le norme di un

solo settore in base al detto criterio di prevalenza; nel caso di più di 2

attività  la  prevalenza  è  determinata dalla  maggioranza  relativa  dei

lavoratori addetti.

 

Nel  caso  in  cui  in un'azienda sono esplicate 2 o più  attività,  tutte

inquadrate  nel  contratto meccanici, al personale addetto alla  Direzione

generale  e  alle Filiali, con esclusione dei negozi, si applicheranno  le

norme  di settore dell'attività alla quale è addetto il maggior numero  di

lavoratori.

 

 

Chiarimento a verbale.

 

Le  parti  confermano che le aziende che svolgono attività di costruzione,

ampliamento  ed estensione di linee telefoniche ed elettriche,  secondo  i

principi  generali  e  la  comune  esperienza,  svolgono  un'attività  che

appartiene tradizionalmente al settore meccanico come definito  nel  Campo

di  applicazione  del  presente  CCNL  per  l'industria  metalmeccanica  e

dell'installazione degli impianti.

Pertanto,  le  aziende che svolgono installazione "di reti telefoniche  ed

elettriche"  sono  tenute  all'applicazione  della  regolamentazione   per

l'industria   metalmeccanica  e,  quindi,  lo   svolgimento   di   appalti

comportanti  esecuzione  di  opere come sopra definite  rientra  nel  caso

descritto dalla lett. b), art. 5, legge 23.10.60 n. 1369.

 

 

Nota a verbale.

 

Ove  sorgessero  contestazioni nell'inquadramento  di  qualche  unità  nei

settori  previsti,  in  caso  di  mancato accordo  tra  le  organizzazioni

territoriali,   le  controversie  saranno  deferite  alle   organizzazioni

stipulanti.

 


 

DISCIPLINA GENERALE

 

Sezione I  -  SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

 

FEDERMECCANICA,   ASSISTAL   e  i  sindacati   FIM-FIOM-UILM,   intendendo

consolidare e dare ulteriore sviluppo alla scelta del metodo partecipativo

contenuta nella premessa al contratto, individuano lo strumento più idoneo

a questo fine in un sistema di Osservatori congiunti paritetici.

 

Gli Osservatori, articolati per aree tematiche, costituiranno una sede  di

analisi,  verifica e confronto sistematici sui temi di rilevante interesse

reciproco così come definiti nella presente sezione I.

 

Essi  si  potranno  avvalere, per lo svolgimento dei propri  compiti,  del

contributo di esperti ovvero di strutture professionali esterne scelti  di

comune accordo.

 

Le  attività,  i  dati  e  le  informazioni  prodotte  dal  sistema  degli

Osservatori  confluiranno, costituendone parte  integrante,  nella  "Banca

dati del settore metalmeccanico" gestita dall'Osservatorio nazionale,  che

rappresenterà una base documentale comune e condivisa, utile  all'attività

delle  parti. I contenuti della "Banca dati" potranno essere diffusi anche

attraverso  l'utilizzazione di strumenti telematici e con la realizzazione

di un apposito sito Internet.

 

Gli    Osservatori   potranno   realizzare   specifiche   iniziative    di

approfondimento, studio e ricerca su materie ed argomenti  individuati  di

comune  accordo tra le parti e, qualora sia stata acquisita una  posizione

comune  sui  risultati  delle  iniziative medesime,  sarà  predisposto  un

rapporto finale congiunto che potrà essere sottoposto all'attenzione degli

Enti  e  delle  Istituzioni  pubbliche  competenti.  In  ogni  caso  verrà

pubblicato,    di   norma   annualmente,   un   "Rapporto   sull'industria

metalmeccanica" a cura dell'Osservatorio nazionale.

 

Le  iniziative  di  studio, ricerche ed indagini  promosse  congiuntamente

potranno  essere  avviate esclusivamente dopo accordo  preventivo  fra  le

parti riguardante l'ammontare dei costi, valutando anche la possibilità di

utilizzare  i  finanziamenti  nazionali e  comunitari  disponibili,  e  la

relativa suddivisione a carico di ciascuna di esse.

 

 

 

Art. 1 - Osservatorio paritetico nazionale sull'industria metalmeccanica

 

Entro  6  mesi  dalla  stipula del presente CCNL le parti  definiranno  in

apposito  incontro le modalità costitutive ed operative  per  un  corretto

funzionamento dell'Osservatorio.

 

L'Osservatorio svolge i propri compiti articolandosi nelle  seguenti  aree

tematiche.

 

1.1. Situazione economico-sociale dell'industria metalmeccanica

 

La presente area tematica approfondirà i seguenti temi:

 

a)     la   struttura  dell'industria  metalmeccanica:  numero  dipendenti

  suddivisi  per  sesso  e per categoria d'inquadramento,  numero  imprese

  suddivise per classi dimensionali, facendo anche ricorso alle principali

  istituzioni statistiche;

b)    gli  andamenti  produttivi e altri indicatori  economici  rilevanti,

  congiunturali  e di lungo periodo, anche disaggregati per  i  principali

  comparti che compongono il settore metalmeccanico;

c)     l'andamento  dell'occupazione  nonché  delle  assunzioni  e   delle

  cessazioni del rapporto di lavoro nel settore, disaggregato per tipologia

  di  rapporto  di lavoro, per donne-uomini e livelli d'inquadramento  con

  particolare riferimento ai lavoratori extracomunitari, suddivisi per aree

  di provenienza, e ai soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria;

d)    l'andamento  dei  salari di fatto, disaggregato per  donne-uomini  e

  livelli  d'inquadramento,  con indicazione disaggregata  delle  quantità

  retributive,  le  caratteristiche delle quali saranno individuate  dalle

  parti in apposito incontro;

e)    l'andamento  degli orari di fatto, disaggregato per  donne,  uomini,

  impiegati  ed  operai  e per i diversi regimi di  turno  esistenti,  con

  indicazione delle ore di lavoro prestate oltre l'orario ordinario e della

  misura delle ore per le quali vi è stato l'intervento della CIG;

f)    i  dati  medi dei principali indici di bilancio relativi al  settore

  metalmeccanico;

g)    gli andamenti delle retribuzioni e del costo del lavoro per unità di

  tempo e per unità di prodotto, riferiti al settore, anche rispetto  agli

  altri Paesi OCSE;

h)    l'andamento degli altri principali parametri in grado di misurare le

  tendenze in atto della competitività internazionale tra i diversi sistemi

  industriali, con particolare riferimento alla compiuta unificazione  del

  sistema monetario europeo;

i)    i  dati relativi alla costituzione dei Rappresentanti dei Lavoratori

  per la Sicurezza (RLS) e alle iniziative formative realizzate.

 

 

1.2. Sviluppo industriale

 

Questa  area tematica sarà dedicata all'approfondimento dei temi  connessi

allo  sviluppo  del  settore  metalmeccanico e  alle  misure  di  politica

industriale  che  possono  favorirlo. In tale  contesto,  con  particolare

riferimento alla situazione del Mezzogiorno e delle altre aree a più  alta

tensione  occupazionale nonché alla realtà delle piccole imprese,  saranno

presi in considerazione:

 

a)    gli  andamenti  e  le  tendenze  qualitative  e  quantitative  degli

  investimenti nel settore e loro localizzazione;

b)    la  qualità e l'utilizzazione nel settore degli incentivi  di  legge

  per gli investimenti industriali distinti per finalità, anche in raccordo

  con  i  dati  provenienti da fonti istituzionali (Banca d'Italia,  CNEL,

  ISTAT, Ministeri, ecc.);

c)    le  tendenze e l'evoluzione dell'innovazione tecnologica nel settore

  e le politiche e gli investimenti di ricerca e sviluppo;

d)    quantità  e  qualità  dei  processi  di  internazionalizzazione  del

  settore con particolare riferimento agli investimenti diretti di imprese

  italiane all'estero e di imprese estere in Italia.

 

Saranno  condotti  approfondimenti specifici, su richiesta  di  una  delle

parti,   utilizzando   anche   dati   aziendali   aggregati   forniti   da

FEDERMECCANICA, con riferimento ai seguenti sottosettori:

 

1)   siderurgia;

2)   fonderie di 2a fusione e metallurgia non ferrosa;

3)   mezzi di trasporto su gomma e su rotaia;

4)   navalmeccanica;

5)   aeronautica, avionica, aerospaziale e industria della difesa;

6)   macchine utensili e produzione di macchine in genere;

7)    impianti  industriali,  montaggi  e  carpenteria,  installazione  di

   impianti e reti telefoniche ed elettriche;

8)   elettromeccanica;

9)   elettrodomestici ed elettronica civile;

10)  elettronica, informatica e telecomunicazioni;

11)  meccanica generale.

 

Sulla  base  delle  analisi  sviluppate  nell'Osservatorio,  le  parti  si

attiveranno  per  promuovere  condizioni generali  che  favoriscano  nuovi

insediamenti produttivi nelle aree ad alta disoccupazione.

 

 

1.3. Evoluzione della struttura organizzativa dell'industria metalmeccanica

 

In  considerazione  dei mutamenti organizzativi indotti dalla  accresciuta

concorrenza e competitività connesse alla globalizzazione dei mercati,  la

presente  area  tematica  sarà  dedicata  all'analisi  dei  processi   che

investono l'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti  per

quanto riguarda:

 

a)    l'andamento  delle  modifiche  degli assetti  societari  comportanti

  trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 C.C.;

b)     le   modifiche  della  struttura  organizzativa  d'impresa  attuata

  mediante cessione di rami d'azienda;

c)     le   modifiche  della  struttura  organizzativa  d'impresa  attuata

  mediante  cessione  di  aree,  uffici, reparti  aziendali  con  connesso

  affidamento in appalto delle funzioni da questi precedentemente svolte.

 

 

1.4. Analisi e monitoraggio degli accordi aziendali sul Premio di risultato

 

La  presente  area  tematica, considerata l'importanza che  il  Premio  di

risultato  assume  nell'assetto  dell'attuale  sistema  di  contrattazione

nonché  per  lo  sviluppo  di nuove relazioni industriali,  sarà  dedicata

all'analisi  e  all'approfondimento degli accordi stipulati nelle  aziende

metalmeccaniche.

 

In particolare costituiranno oggetto di analisi:

 

a)    la  diffusione del Premio di risultato sul territorio nazionale  con

  particolare riferimento alla dimensione aziendale e al numero complessivo

  di lavoratori e aziende coinvolti;

b)    i  principali aspetti del processo di contrattazione e  gli  effetti

  sul sistema di relazioni sindacali in azienda;

c)    gli  indicatori  utilizzati  nella  predisposizione  del  Premio  di

  risultato e i meccanismi di gestione;

d)    la valutazione quantitativa e la variabilità nel tempo degli importi

  erogati.

 

La presente area tematica svolge i compiti di monitoraggio e analisi degli

accordi  posti  in  essere  di cui alla Commissione  paritetica  nazionale

prevista nell'art. 9, Disciplina generale, sezione III.

 

 

1.5. Sistemi di partecipazione nelle aziende metalmeccaniche in Italia e in Europa e Dialogo sociale europeo

La  presente area tematica, allo scopo di promuovere sistemi di  relazioni

industriali  di tipo partecipativo all'interno del settore, sarà  dedicata

al  monitoraggio e all'esame delle esperienze più significative in materia

realizzate sia in Italia che in Europa.

 

Inoltre,  considerato che l'avvenuta unificazione monetaria incentiverà  i

paesi  europei  all'adozione di pratiche sempre più  omogenee  al  modello

concertativo,   particolare  attenzione  sarà  dedicata   allo   stato   e

all'evoluzione del Dialogo sociale europeo.

 

 

 

Art. 2 - Osservatori paritetici territoriali sull'industria metalmeccanica

 

A  far  data  dall'1.1.00,  laddove non già  costituiti,  le  Associazioni

territoriali  imprenditoriali  promuoveranno  d'intesa  con  le   analoghe

istanze  territoriali delle OO.SS. FIM, FIOM e UILM,  la  costituzione  di

Osservatori  congiunti  che, con riferimento alla situazione  riferita  al

settore    metalmeccanico,   considerata   globalmente   nel    territorio

interessato,  svolgono i propri compiti articolandosi nelle seguenti  aree

tematiche.

 

 

2.1. Situazione economico-sociale dell'industria metalmeccanica

 

La presente area approfondirà i seguenti temi:

 

a)     la   struttura  dell'industria  metalmeccanica:  numero  dipendenti

  suddivisi  per  sesso  e per categoria d'inquadramento,  numero  imprese

  suddivise per classi dimensionali;

b)     situazione   e   prospettive  dell'industria   metalmeccanica   nel

  territorio;

c)     andamento   dell'occupazione  nonché  delle  assunzioni   e   delle

  cessazioni del rapporto di lavoro, disaggregato per tipologia di rapporto

  di lavoro (apprendistato, contratti a termine tra cui quelli stipulati ai

  sensi della lett. B), dell'art. 1-bis, Disciplina generale, sezione III,

  lavoro interinale, ecc.), con particolare riferimento alle categorie più

  deboli e ai lavoratori extracomunitari;

d)   relazioni sindacali nel settore;

e)   andamento degli orari di fatto;

f)   andamento dei salari di fatto;

g)    monitoraggio delle iniziative realizzate dalle aziende ai fini della

  tutela e del miglioramento delle condizioni ambientali interne ed esterne.

 

 

2.2. Evoluzione della struttura organizzativa e produttiva dell'industria      metalmeccanica

 

La presente area tematica approfondirà i seguenti temi:

 

a)    andamento  delle  cessazioni  di  attività  aziendali  e  dei  nuovi

  insediamenti industriali e relativi riflessi occupazionali;

b)    evoluzione  della struttura organizzativa aziendale con  particolare

  riguardo  ai  processi di cessione di ramo d'azienda  o  di  attività  e

  funzioni;

c)    andamento e tipologia dei processi di decentramento, di appalto e di

  lavoro a domicilio disciplinato dalla legge 18.12.73 n. 877;

d)    individuazione  e studio di eventuali sistemi integrati  di  imprese

  che configurino la presenza sul territorio di "distretti industriali".

 

 

2.3. Analisi e monitoraggio degli accordi aziendali sul Premio di risultato

 

La  presente area tematica sarà dedicata all'analisi e all'approfondimento

degli accordi stipulati nelle aziende metalmeccaniche.

 

In particolare costituiranno oggetto di analisi:

 

a)    la diffusione del Premio di risultato sul territorio con particolare

  riferimento  alla  dimensione  aziendale  e  al  numero  complessivo  di

  lavoratori e di aziende coinvolti;

b)    i  principali aspetti del processo di contrattazione e  gli  effetti

  sul sistema di relazioni sindacali in azienda;

c)    gli  indicatori  utilizzati  nella  predisposizione  del  Premio  di

  risultato e i meccanismi di gestione;

d)    la valutazione quantitativa e la variabilità nel tempo degli importi

  erogati.

 

La   presente  area  tematica  svolge,  in  collegamento  con   l'attività

dell'Osservatorio  nazionale,  compiti di  monitoraggio  e  analisi  degli

accordi posti in essere.

 

Gli  Osservatori  si riuniranno di norma 2 volte all'anno (rispettivamente

entro il 28 febbraio ed entro il 31 ottobre).

 

Le   parti  convengono  che  gli  incontri  degli  Osservatori  paritetici

congiunti  avranno sede presso l'Associazione territoriale imprenditoriale

che fornirà i servizi di segreteria.

 

 

Norma transitoria.

 

Le  parti s'impegnano a costituire l'Osservatorio di cui al presente  art.

2,  in  tempi rapidi e comunque non oltre il 31.12.01; fino alla  data  di

scadenza del presente CCNL rimangono in vigore le norme previste dall'art.

6 e dall'art. 10, comma 2, Disciplina generale, sezione I, CCNL 5.7.94.

 

L'Osservatorio  nazionale avrà il compito di monitorare le attività  degli

Osservatori  territoriali  e,  nel  caso  di  riscontrati  ritardi   nella

costituzione o nell'avvio dell'attività, si attiverà al fine di  rimuovere

le eventuali condizioni ostative.

 

Art. 3 - Osservatori paritetici in sede aziendale

 

A  far data dall'1.1.00 nelle aziende che occupano complessivamente più di

3.000  dipendenti, di cui almeno 1.000 dipendenti occupati nella  medesima

unità  produttiva, saranno costituiti, su richiesta di  una  delle  parti,

Osservatori paritetici formati da 3 a 6 Rappresentanti dell'impresa  e  da

un  uguale numero di componenti in rappresentanza congiunta delle  OO.SS.,

nazionali o territoriali, stipulanti il presente contratto e della RSU.

 

L'attività degli Osservatori si articola nelle seguenti aree tematiche:

 

3.1. Analisi della struttura e delle tendenze dei mercati su cui opera

     l'azienda.

 

3.2. Strategie industriali anche con riferimento ad eventuali modifiche

     organizzative.

 

3.3. Andamento dell'occupazione con riferimento alle possibili tipologie

     di assunzione.

 

I   partecipanti  alle  riunioni  sono  tenuti  alla  riservatezza   sulle

informazioni di carattere confidenziale e al rigoroso rispetto del segreto

industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza.

 

Gli Osservatori si riuniscono di norma annualmente.

 

Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti In materia.

 

Art. 4 - Formazione professionale

 

Nella  prospettiva  del  processo d'integrazione  europea  e  al  fine  di

favorire  lo  sviluppo occupazionale sia sotto il profilo qualitativo  che

quantitativo,   le  parti  convengono  sull'importanza  della   formazione

professionale  quale strumento fondamentale per l'auspicata valorizzazione

professionale delle risorse umane e per l'indispensabile incremento  della

competitività internazionale delle imprese.

 

Le  parti sono altresì d'accordo nell'attribuire rilevanza alla formazione

professionale,  in quanto fattore necessario per fronteggiare  i  problemi

introdotti dai seguenti cambiamenti:

 

-     le  trasformazioni  dei  sistemi di  prestazione  professionale  che

  richiedono   spesso   contenuti  di   sapere   più   elevati   a   causa

  dell'introduzione di nuove tecnologie e di nuove forme organizzative;

-     il  mutamento  di  quadro nell'ambito istituzionale  scolastico  con

  particolare riferimento all'ampliamento dell'obbligo scolastico  e  alle

  conseguenti  nuove  prospettive  di riqualificazione  che  si  impongono

  obbligatoriamente alla formazione professionale;

-     l'evoluzione del processo di decentramento territoriale  determinato

  dalla legge 15.3.97 n. 59 e successive normative attuative, e la necessità

  di  coglierne  tempestivamente  tutte le  opportunità  che,  nelle  sedi

  istituzionali competenti, potranno configurarsi.

 

Tutto   ciò   premesso,   fermo  restando  quanto  previsto   dall'Accordo

interconfederale  20.1.93  e  dalle  successive  intese,   FEDERMECCANICA,

ASSISTAL e i sindacati FIM, FIOM, UILM, consapevoli che, per rispondere ai

problemi  sopra  delineati,  occorre  arricchire  il  ruolo  delle   parti

sviluppando  ulteriori forme partecipative e di collaborazione,  esprimono

la  volontà  di  realizzare congiuntamente, in  coerenza  con  gli  schemi

confederali,  iniziative che si configurino come  efficaci  ed  efficienti

modalità  di  accesso  di  tipo settoriale alle  opportunità  offerte  dal

sistema formativo.

 

A  tal  fine  le  parti  convengono,  anche  alla  luce  delle  esperienze

realizzate,  di  consolidare  e sviluppare le attività  delle  Commissioni

paritetiche di cui ai punti successivi.

 

 

4.1. Commissione nazionale per la formazione professionale e l'apprendistato

 

FEDERMECCANICA,  ASSISTAL  e  i  sindacati  FIM-FIOM-UILM  convengono   di

affidare  alla  Commissione  nazionale per la formazione  professionale  e

l'apprendistato, formata da 6 rappresentanti per ciascuno dei  due  gruppi

di sindacati stipulanti (FEDERMECCANICA-ASSISTAL e FIM-FIOM-UILM), oltre a

quelli ad essa attribuiti dall'art. 5 del vigente contratto collettivo per

la disciplina dell'apprendistato, i seguenti compiti:

 

a)     monitorare   la   normativa  vigente  in  materia   di   formazione

  professionale sia a livello comunitario che nazionale;

b)     individuare   le   specifiche  esigenze   formative   del   settore

  metalmeccanico   e  dell'installazione  di  impianti,   utilizzando   in

  particolare  i risultati dell'indagine sui fabbisogni di professionalità

  promossa  dall'Organismo bilaterale nazionale per la formazione  di  cui

  all'Accordo  interconfederale  20.1.93 e successive  intese,  nonché  le

  indicazioni fornite dalle Commissioni territoriali di cui al  successivo

  punto 4.2.;

c)    promuovere  presso  i Ministeri competenti le  iniziative  idonee  a

  sostenere le esigenze del settore metalmeccanico e dell'installazione di

  impianti;

d)     predisporre  linee  guida  di  indirizzo  e  di  orientamento  alle

  Commissioni territoriali di cui al successivo punto 4.2.;

e)    sviluppare,  congiuntamente, come nel caso del progetto  "Formazione

  per  l'Apprendistato",  iniziative formative  capaci  di  rispondere  ai

  fabbisogni sopra rilevati con particolare riguardo a progetti finalizzati

  all'inserimento, all'aggiornamento e alla riqualificazione dei lavoratori

  in   relazione   a   quanto  imposto  dall'innovazione   tecnologica   e

  organizzativa, nonché dalle esigenze richieste dalle politiche di qualità

  e dal mercato;

f)   operare, in collegamento sinergico con l'Organismo bilaterale

nazionale per la formazione e con gli Organismi paritetici regionali di

cui all'Accordo interconfederale 20.1.93 e alle successive intese,

affinché le normative e le procedure elaborate in materia di formazione

siano coerenti con le esigenze del settore prospettate al punto b) nonché

allo scopo di individuare, sempre in collegamento con gli Organismi sopra

citati, le opportunità e gli incentivi finanziari disponibili a livello

europeo, nazionale e territoriale;

g)   individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi

formativi a favore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti in

processi di mobilità.

 

 

4.2. Commissioni territoriali per la formazione professionale e l'apprendistato

 

A  far  data  dall'1.1.00,  laddove non già  costituite,  le  Associazioni

territoriali  imprenditoriali  promuoveranno  d'intesa  con  le   analoghe

istanze  territoriali delle OO.SS. FIM, FIOM e UILM,  la  costituzione  di

Commissioni  paritetiche sulla formazione professionale e l'apprendistato,

formate  da  massimo  6  rappresentanti per ciascuno  dei  due  gruppi  di

sindacati stipulanti (FEDERMECCANICA- ASSISTAL e FIM-FIOM-UILM).

 

Le Commissioni paritetiche territoriali, oltre a quanto previsto dall'art.

5  del  vigente contratto collettivo per la disciplina dell'apprendistato,

hanno il compito di:

 

a)    monitorare la normativa vigente in materia, con particolare riguardo

  a quella emanata a livello territoriale, al fine, tra l'altro, di cogliere

  tempestivamente  tutte le opportunità di volta in volta  consentite  dal

  sistema formativo e scolastico;

b)    individuare  congiuntamente  le specifiche  esigenze  formative  del

  settore metalmeccanico e dell'installazione di impianti, con riferimento

  all'evoluzione delle tecnologie impiegate, utilizzando sia  i  risultati

  forniti   dalla   rilevazione   dei  fabbisogni   formativi   effettuata

  dall'Organismo  paritetico regionale di cui all'Accordo interconfederale

  20.1.93  e  successive  intese  in  collegamento  con  l'attività  della

  Commissione  nazionale di cui alla lett. b) del punto 4.1.,  sia  quelli

  emersi da ulteriori rilevazioni 'ad hoc' predisposte nel territorio, anche

  con riferimento ad iniziative di formazione continua eventualmente poste

  in essere dalle aziende;

c)    proporre  congiuntamente  in  sintonia  con  l'Organismo  bilaterale

  regionale interventi formativi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni

  specifici della categoria, anche predisponendo progetti articolati nelle

  varie fasi di realizzazione, individuandone i soggetti responsabili,  la

  struttura operativa, i tempi, i contenuti e le modalità di finanziamento,

  al  fine  di  attingere alle risorse disponibili a livello territoriale,

  nazionale e comunitario;

d)    promuovere la sperimentazione di esperienze di collaborazione tra le

  organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori e gli organi pubblici al

  fine di facilitare il reimpiego dei lavoratori in mobilità secondo quanto

  indicato dall'Accordo interconfederale 20.1.93;

e)    promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative  in

  materia ambientale e di sicurezza;

f)    proporre  e  favorire adeguati interventi formativi a  favore  delle

  fasce  deboli; in particolare sulla base delle informazioni di cui  alla

  lett. c) del punto 2.1. del precedente art. 2 le parti verificheranno le

  possibili  iniziative  tendenti a recuperare  al  sistema  lavorativo  i

  soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria ai sensi della  legge

  2.4.68  n.  482,  proponendo agli Enti istituzionalmente  competenti  in

  collegamento  con  l'Organismo bilaterale regionale di  cui  all'Accordo

  interconfederale 20.1.93 e successive intese, corsi di qualificazione che

  consentano di agevolare il reinserimento lavorativo di questi  soggetti,

  tenendo  conto  dei  fabbisogni di professionalità delle  imprese  quali

  emergeranno   dall'indagine   a   ciò  prevista   dal   citato   accordo

  interconfederale  e  degli eventuali apporti propositivi  forniti  dalla

  Commissione nazionale di cui al precedente punto 4.1.;

g)    promuovere  d'intesa con le Commissioni di cui  al  punto  5.2.  del

  successivo art. 5 idonee attività di formazione a favore delle donne  in

  vista  della  piena attuazione degli obiettivi di parità previsti  dalla

  legge 10.4.91 n. 125, nonché a favore delle lavoratrici in rientro dalla

  maternità.

 

Le   Commissioni   paritetiche  territoriali  si   riuniscono   di   norma

trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presiedute a  turno  da

un   componente  dei  due  gruppi  che  le  hanno  costituite,  deliberano

all'unanimità  per  l'attuazione dei compiti sopraindicati  e  annualmente

riferiranno sull'attività svolta alla Commissione paritetica nazionale  di

cui al precedente punto 4.1.

 

Le parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso

l'Associazione territoriale che fornirà i servizi di segreteria.

 

Le  parti  assicureranno  un  comune  impegno  di  interlocuzione  con  le

Istituzioni regionali competenti in materia di formazione professionale.

 

 

4.3. Commissioni aziendali per la formazione professionale

 

A far data dall'1.1.00, nelle aziende che occupano complessivamente più di

2.000  dipendenti,  di  cui almeno 350 occupati presso  una  stessa  unità

produttiva,  sarà  costituita,  su  richiesta  di  una  delle  parti,  una

Commissione paritetica sulla formazione professionale, formata da non  più

di  6  componenti rispettivamente in rappresentanza della Direzione  e  in

rappresentanza   congiunta   delle  OO.SS.,  nazionali   o   territoriali,

stipulanti il presente contratto e della RSU, con il compito di:

 

a)    verificare  a  consuntivo il numero dei corsi  realizzati  nell'anno

  solare  precedente,  la  loro tipologia, il  numero  delle  giornate  di

  formazione e quello complessivo dei dipendenti coinvolti;

b)    esaminare  le  specifiche  esigenze  formative  dei  lavoratori  con

  riferimento all'evoluzione delle tecnologie impiegate in azienda e al fine

  di rispondere in modo più adeguato ed efficace alle necessità di mercato e

  di qualità del prodotto;

c)     segnalare   i  fabbisogni  formativi,  il  numero  dei   lavoratori

  potenzialmente interessati nonché ogni altra notizia ritenuta utile alle

  Commissioni territoriali competenti.

 

In  occasione  degli  incontri  della Commissione  sarà  dato  corso  agli

adempimenti  di  cui  al  punto  6.3., 2° capoverso,  art.  6,  Disciplina

generale, sezione I del presente CCNL.

 

Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.

 

 

Nota a verbale.

 

I  piani  formativi  aziendali e territoriali che richiedano  l'intervento

della  Fondazione per la formazione continua di cui al punto 26 del  Patto

sociale  per  lo  sviluppo e l'occupazione ratificato  l'1.2.99,  dovranno

essere concordati tra le parti sociali.

 

 

 

Art. 5 - Pari opportunità

 

Le  parti affidano alle Commissioni paritetiche disciplinate ai successivi

punti  5.1.  e  5.2.  il  compito  di  individuare  iniziative  dirette  a

promuovere  presso  le aziende comportamenti coerenti con  i  principi  di

parità di cui alla legge 9.12.77 n. 903, e alla legge 10.4.91 n. 125, e di

pari  opportunità  nell'accesso al lavoro, nelle  condizioni  d'impiego  e

nella formazione professionale.

 

5.1. Commissione nazionale per le pari opportunità

 

Per  la  vigenza  del  presente  CCNL  viene  confermata  la  "Commissione

paritetica per le pari opportunità" costituita in sede nazionale e formata

da  6  rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati  stipulanti

(FEDERMECCANICA-  ASSISTAL  e FIM-FIOM-UILM)  con  lo  scopo  di  svolgere

attività  di  studio, ricerca e promozione sui principi di parità  di  cui

alla  legge  9.12.77 n. 903, e alla legge 10.4.91 n. 125, e di individuare

gli   eventuali  ostacoli  che  non  consentono  un'effettiva  parità   di

opportunità tra donne e uomini nel lavoro nonché le modalità per  un  loro

superamento.

 

La Commissione opera:

 

1)    studiando  le  caratteristiche del mercato del lavoro e  l'andamento

  dell'occupazione  femminile  nel settore con  riferimento  alle  diverse

  tipologie  di  rapporto  di lavoro (CFL, contratti  part-time,  ecc.)  e

  all'utilizzo   degli   strumenti   legali   per   fronteggiare    crisi,

  ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, utilizzando i

  dati dell'Osservatorio nazionale;

2)   seguendo l'evoluzione della legislazione italiana ed estera in

materia di pari opportunità nel lavoro anche in riferimento al programma

di azione della Comunità europea 1991-95 e successivo e al programma di

azione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali

fondamentali;

 

con il compito di:

 

a)    analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore e

  individuare   iniziative  in  materia  di  orientamento   e   formazione

  professionale al fine di agevolare l'incontro tra domanda ed offerta  di

  lavoro, favorire la diversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a

  nuove  professionalità, con particolare attenzione alle realtà aziendali

  interessate  da  processi  di ristrutturazione  e  riorganizzazione,  in

  collegamento  con l'Organismo paritetico bilaterale di  cui  all'Accordo

  interconfederale 20.1.93 e successive intese, con la Commissione nazionale

  di cui al precedente art. 4 e con gli organismi istituzionali operanti in

  materia;

b)    promuovere  interventi  idonei a facilitare il  reinserimento  delle

  lavoratrici   dopo  l'assenza  per  maternità  e  a  salvaguardarne   la

  professionalità;

c)    individuare iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile in

  ruoli connessi alle nuove tecnologie;

d)    raccogliere  e  segnalare alle Commissioni territoriali  di  cui  al

  successivo punto 5.2. significative iniziative di azioni positive adottate

  nelle  aziende metalmeccaniche aderenti a FEDERMECCANICA e ASSISTAL  con

  l'indicazione dei risultati che ne sono conseguiti;

e)    individuare  iniziative di informazione per promuovere comportamenti

  coerenti con i princìpi di pari opportunità nel lavoro;

f)    proporre  iniziative dirette a prevenire forme di molestie  sessuali

  nei  luoghi  di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione  e  le

  caratteristiche del fenomeno; al fine di promuovere comportamenti coerenti

  con  gli  obiettivi di tutela della dignità delle donne e  degli  uomini

  nell'ambiente  di  lavoro  si terrà conto dei  principi  espressi  dalla

  Comunità  europea nella risoluzione del Consiglio del  29.5.90  e  nella

  raccomandazione della Commissione del 27.11.91 in materia;

g)     seguire  l'attività  delle  Commissioni  territoriali  di  cui   al

  successivo  punto  5.2.  e trasmettere ogni utile  informazione  per  lo

  svolgimento della loro attività.

 

La  Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una

delle  parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera

all'unanimità  per  l'attuazione dei compiti sopraindicati  e  annualmente

riferisce  sulla propria attività e su quella svolta dalle Commissioni  di

cui  al  successivo  punto 5.2., alle delegazioni che hanno  stipulato  il

presente contratto.

 

Essa  si  potrà  avvalere,  per lo svolgimento  dei  propri  compiti,  del

contributo di esperti/e nominati di comune accordo.

 

3  mesi  prima  della  scadenza  del presente  contratto,  la  Commissione

terminerà  i  lavori  presentando  un  rapporto  conclusivo  completo  dei

materiali raccolti ed elaborati: in questa sede verranno presentate  tanto

le  proposte  sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri  della

Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni  di  una

delle componenti.

 

 

5.2. Commissioni territoriali per le pari opportunità

 

A  far  data  dall'1.1.00,  laddove non già  costituite,  le  Associazioni

territoriali  imprenditoriali  promuoveranno  d'intesa  con  le   analoghe

istanze  territoriali  delle OO.SS. stipulanti la costituzione,  a  titolo

sperimentale, di Commissioni paritetiche per le pari opportunità  composte

da    6    rappresentanti    nominati    dall'Associazione    territoriale

imprenditoriale  e  6  rappresentanti nominati dalle istanze  territoriali

delle  OO.SS. stesse. Le Commissioni così costituite hanno il  compito  di

svolgere, con specifico riferimento alla realtà locale e in collaborazione

con  gli  organismi  territoriali di cui all'art. 2, attività  di  studio,

ricerca   e  promozione  sui  principi di parità di cui alla legge 9.12.77

n.  903,  e  alla  legge  10.4.91 n. 125, e di individuare  gli  eventuali

ostacoli che non consentono un'effettiva parità dì opportunità tra donne e

uomini nel lavoro nonché le modalità per un loro superamento.

 

Le   Commissioni  operano  in  stretto  collegamento  con  la  Commissione

nazionale sulla base delle informazioni, dei dati, delle ricerche e  delle

proposte fornite dalla stessa, con il compito di:

 

a)     analizzare  le  caratteristiche  del  mercato  del  lavoro   e   le

  specificità  territoriali dell'andamento dell'occupazione femminile  nel

  settore;

b)    proporre  alle parti che hanno costituito la Commissione stessa,  in

  collaborazione  con  la Commissione paritetica territoriale  di  cui  al

  precedente  art. 4, specifiche iniziative in materia di  orientamento  e

  formazione professionale al fine di agevolare l'incontro tra domanda  ed

  offerta di lavoro in collaborazione con la Regione e in raccordo con gli

  "Organismi  paritetici  per  la formazione professionale"  operanti  nel

  territorio  ai sensi dell'Accordo interconfederale 20.1.93 e  successive

  intese;

c)    promuovere  interventi  idonei a facilitare il  reinserimento  delle

  lavoratrici   dopo  l'assenza  per  maternità  e  a  salvaguardarne   la

  professionalità;

d)     valutare  la  possibilità  di  sperimentare  iniziative  di  azioni

  positive anche su indicazione della Commissione nazionale ai sensi della

  lett.  c)  del  punto  5.1.  A  tal fine, su richiesta  congiunta  degli

  interessati  alle  iniziative suddette e delle  Commissioni  paritetiche

  costituite in sede aziendale, la Commissione territoriale potrà costituire

  nel  suo  ambito un apposito gruppo di lavoro paritetico  incaricato  di

  seguirne  l'attuazione  in  collaborazione  con  coloro  i  quali  hanno

  effettuato la richiesta;

e)    considerare  l'opportunità  di effettuare  nell'ambito  territoriale

  ricerche o indagini sulla diffusione e le caratteristiche delle molestie

  sessuali nei luoghi di lavoro al fine di promuovere, in collegamento con

  l'attività  della Commissione nazionale di cui alla lett. f)  del  punto

  5.1.,  comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della  dignità

  degli uomini e delle donne nell'ambiente di lavoro.

 

Le   Commissioni   paritetiche  territoriali  si   riuniscono   di   norma

trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presiedute a  turno  da

un   componente  dei  due  gruppi  che  le  hanno  costituite,  deliberano

all'unanimità  per l'attuazione dei compiti sopraindicati e,  dopo  il 

anno,   riferiranno  sull'attività  svolta  alla  Commissione   paritetica

nazionale di cui al precedente punto 5.1.

 

Le parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso

l'Associazione  territoriale imprenditoriale  che  fornirà  i  servizi  di

segreteria.

 

5.3. Commissioni aziendali per le pari opportunità

 

A far data dall'1.1.00, nelle aziende che occupano complessivamente più di

2.000  dipendenti,  di  cui almeno 350 occupati presso  una  stessa  unità

produttiva,  sarà  costituita,  su  richiesta  di  una  delle  parti,  una

Commissione paritetica per le pari opportunità, formata da non  più  di  6

componenti  rispettivamente  in  rappresentanza  della  Direzione   e   in

rappresentanza   congiunta   delle  OO.SS.,  nazionali   o   territoriali,

stipulanti il presente contratto e della RSU.

 

La Commissione:

 

a)    valuta  la  possibilità di realizzare le iniziative e gli interventi

  individuati  dalla Commissione nazionale con specifico riferimento  agli

  obiettivi di:

 

-     promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità

  nel lavoro;

-     facilitare  il  reinserimento delle lavoratrici dopo  l'assenza  per

  maternità;

-     favorire  l'occupazione  femminile  in  ruoli  connessi  alle  nuove

  tecnologie;

-    prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.

 

  L'eventuale  realizzazione delle iniziative avverrà, come previsto  alla

  lett.   d)   del  punto  5.2.,  in  collaborazione  con  la  Commissione

  territoriale.

 

b)    esamina  le eventuali controversie circa l'applicazione  in  azienda

  dei principi di parità di cui all'art. 4, commi 1 e 2, legge 10.4.91  n.

  125, con l'obiettivo di promuovere una loro pacifica composizione, al fine

  di evitare il ricorso ad altre forme di tutela.

 

  Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.

 

 

5.4. Informazioni in materia di pari opportunità

 

Le  aziende tenute a redigere, ai sensi dell'art. 9, legge 10.4.91 n. 125,

il  rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile,

presenteranno  i  dati  elaborati alle RSU in  occasione  di  un  apposito

incontro  da  tenersi  nel  mese in cui il rapporto  viene  trasmesso  nel

rispetto delle disposizioni di legge.

 

 

 

Art. 6 - Informazioni in sede aziendale

 

6.1. Modifiche tecnologiche, organizzative e produttive

 

Le  Direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno le

RSU  e,  tramite l'Associazione imprenditoriale di competenza, i Sindacati

provinciali  di  categoria  intorno a sostanziali  modifiche  del  sistema

produttivo  che investano in modo determinante le tecnologie  fino  allora

adottate  o  l'organizzazione  complessiva  del  lavoro,  o  il  tipo   di

produzione in atto ed influiscano complessivamente sull'occupazione.

 

 

6.2. Mobilità orizzontale nell'ambito dello stabilimento

 

Le  Direzioni  degli  stabilimenti con più di 200 dipendenti  informeranno

preventivamente  in  apposito incontro le RSU  e,  tramite  l'Associazione

imprenditoriale di competenza, i Sindacati provinciali di categoria, sugli

spostamenti  non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino

significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non

rientrino  nelle  necessità  collegate  alle  normali  esigenze  tecniche,

organizzative  e  produttive dell'attività aziendale, ivi comprese  quelle

delle  aziende  di  installazione e di montaggio  nell'ambito  della  loro

peculiare attività.

 

 

6.3. Investimenti, occupazione ed attività indotte

 

Le  Direzioni  degli  stabilimenti con più di  350  dipendenti  forniranno

annualmente alle RSU, su richiesta delle stesse, informazioni a consuntivo

sui livelli occupazionali suddivisi per tipologia di rapporto di lavoro  e

previsioni sulle dinamiche occupazionali.

 

Di  norma annualmente le aziende che occupano complessivamente più di  350

dipendenti renderanno ai Sindacati dei lavoratori congiuntamente alle RSU,

su  richiesta degli stessi e nel corso di un apposito incontro,  convocato

dall'Associazione   territoriale  imprenditoriale  nella   cui   area   di

competenza  si  trova  la  Direzione  generale  dell'azienda  interessata,

informazioni  sulle  scelte  e sulle previsioni dell'attività  produttiva,

sulle   iniziative  formative  in  programma  nonché  sui  programmi   che

comportino  nuovi  insediamenti industriali  o  rilevanti  ampliamenti  di

quelli  esistenti. Nel corso di tale incontro i Sindacati  verranno  anche

informati   intorno  alle  prevedibili  implicazioni  degli   investimenti

predetti  sull'occupazione,  sulle condizioni  ambientali  ed  ecologiche,

nonché  sui  criteri di localizzazione. Verranno inoltre rese informazioni

sugli   interventi  posti  in  essere  per  favorire  il   superamento   e

l'eliminazione delle "barriere architettoniche".

 

Le  Direzioni delle unità produttive con più di 350 dipendenti  renderanno

ai   Sindacati   dei  lavoratori  congiuntamente  alle  RSU,   nel   corso

dell'incontro   qui   disciplinato,  informazioni  riferite   anche   alle

iniziative  realizzate  e/o all'attuazione dei progetti  finalizzati  alla

tutela  e  al  miglioramento  dell'ambiente interno  ed  esterno.  Inoltre

saranno  fornite informazioni specifiche sui temi attinenti la  formazione

professionale;  in particolare la Direzione aziendale fornirà  indicazioni

preventive  sulle  politiche  formative  prescelte  con  riferimento  alle

diverse   figure   professionali  interessate,  nonché   dati   consuntivi

riguardanti  le tipologie dei corsi, il numero complessivo dei  dipendenti

coinvolti e delle giornate di formazione dell'anno precedente.

 

 

6.4. Tecnologie di processo

 

Premesso  che le disposizioni di questo punto non riguardano le ricorrenti

modifiche  dell'organizzazione del lavoro e dei mezzi  di  produzione  che

attengono   al   normale   miglioramento   dei   risultati   dell'attività

imprenditoriale  e  fatte  salve  le  procedure  d'informazione   previste

dall'Accordo interconfederale sui licenziamenti collettivi e  dalla  legge

20.5.75  n.  164,  in  materia  di  applicazione  della  CIG  ordinaria  e

straordinaria,  di  norma  annualmente entro  il    quadrimestre,  o  su

richiesta  delle  OO.SS. provinciali, le Direzioni delle unità  produttive

con  più  di  500 dipendenti, forniranno informazioni alle RSU  e  tramite

l'Associazione   territoriale   imprenditoriale   di   competenza,    alle

organizzazioni  provinciali dei Sindacati stipulanti,  in  presenza  della

definizione  di  programmi  di sostanziale modifica  delle  tecnologie  di

processo  fino  ad  allora  adottate  che  abbiano  rilevanti  conseguenze

sull'organizzazione   del   lavoro,   sulle   condizioni   prestative    e

sull'occupazione.

 

Qualora  si  determinasse nel corso dell'anno,  e  dopo  che  il  suddetto

adempimento è stato compiuto, una situazione analoga a quella per la quale

erano  state fornite le informazioni, le Direzioni delle unità  produttive

di  cui  sopra  completeranno l'informazione con le medesime  procedure  e

modalità.

 

In  apertura degli incontri previsti in questo art. 6, la Direzione  della

unità  produttiva comunicherà volta a volta agli organismi interessati  se

le  informazioni  che  verranno  trasmesse abbiano  la  caratteristica  di

segreto industriale prevista per l'applicazione dell'art. 623 C.P.

 

 

6.5. Decentramento produttivo

 

Di  norma  annualmente  le  aziende che occupano  più  di  200  dipendenti

renderanno ai Sindacati provinciali di categoria congiuntamente alle  RSU,

su  richiesta  degli  stessi nel corso di un apposito  incontro  convocato

dall'Associazione imprenditoriale nella cui arca di competenza si trova la

Direzione    dell'azienda   interessata,   informazioni    intorno    alle

caratteristiche  generali  del decentramento produttivo  avente  carattere

permanente e/o ricorrente nonché riguardo all'articolazione per  tipologie

dell'attività  decentrata e alla sua localizzazione  indicata  per  grandi

aree territoriali.

 

Nei   contratti   relativi   al   decentramento   produttivo   avente   le

caratteristiche  di  cui  al  comma  precedente,  le  aziende  committenti

chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme

contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono  e  di  quelle

relative alla tutela del lavoro.

 

Le  Direzioni degli stabilimenti con più di 150 dipendenti informeranno in

apposito  incontro  le  RSU  e  tramite  l'Associazione  territoriale   di

competenza,  i  Sindacati  provinciali di categoria  sulle  operazioni  di

scorporo  e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento  di

importanti  fasi dell'attività produttiva in atto qualora esse influiscano

complessivamente   sull'occupazione:   in   questi   casi   l'informazione

riguarderà  l'articolazione  per tipologie  dell'attività  decentrata,  la

localizzazione  del  decentramento indicata per grandi aree  territoriali,

nonché la consistenza quantitativa dell'attività da decentrare.

 

Le  Direzioni delle unità produttive con più di 350 dipendenti  forniranno

alle RSU e tramite l'Associazione territoriale di competenza, ai Sindacati

provinciali  di categoria, informazioni preventive rispetto alla  fase  di

realizzazione di decisioni assunte relativamente a rilevanti  processi  di

esternalizzazione  comportanti conseguenze  sui  livelli  occupazionali  o

sulle modalità di effettuazione della prestazione.

 

Quanto  sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura,

spostamento,  ampliamento o riduzione di cantiere, poste in  essere  dalle

aziende  d'installazione e di montaggio in relazione al carico  di  lavoro

acquisito nell'ambito della loro tipica attività.

 

 

 

Art. 7 - Lavoro a domicilio

 

Fatta  salva la disciplina prevista dalla legge 18.12.73 n. 877,  entro  3

mesi   dalla   stipulazione   del  presente  contratto   le   Associazioni

territoriali  imprenditoriali di competenza  trasmetteranno  al  Sindacato

provinciale di categoria un elenco delle aziende metalmeccaniche associate

che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni  6

mesi  la  stessa Associazione territoriale imprenditoriale  di  competenza

trasmetterà le eventuali variazioni del suddetto elenco.

 

 

 

Art. 8 - Istituzioni interne a carattere sociale

 

L'azienda tramite la RSU comunicherà ai Sindacati provinciali di categoria

gli  Statuti  o  regolamenti  delle  istituzioni  aziendali  di  carattere

sociale, ove tali Statuti o regolamenti esistano.

 

 

 

DISCIPLINA GENERALE

 

Sezione II - DIRITTI SINDACALI

 

PREMESSA

 

FEDERMECCANICA-ASSISTAL e FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL si danno atto  che

le  rappresentanze dei lavoratori in azienda sono costituite dalle RSU nel

rispetto  dei  principi e della disciplina stabiliti dal Protocollo  sulla

politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle

politiche  del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del  23,7,93  e

dall'Accordo interconfederale per la costituzione delle RSU del 20.12.93.

 

Per  l'applicazione  dell'Accordo interconfederale  20.12.93  nel  settore

metalmeccanico  si  fa  riferimento  a  quanto  previsto  nell'intesa  tra

FEDERMECCANICA-ASSISTAL   e   FIM-CISL,   FIOM-CGIL,   UILM-UIL   per   la

costituzione delle RSU del 2.2.94 allegato al presente contratto (allegato

n. 4).

 

Le parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge

e/o  per  contratto  alle  RSA vengono esercitate  dalle  RSU.  Le  stesse

risultano pertanto titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.

 

FEDERMECCANICA-ASSISTAL e FIM-FIOM-UILM s'incontreranno per armonizzare ed

adeguare le normative contrattuali con eventuali interventi legislativi in

materia.

 

 

 

Art. 1 - Assemblea

 

L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20, legge n. 300  del

20.5.70 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:

 

1)    la  convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso  di  2

  giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno;

2)    le OO.SS. stipulanti e/o la RSU convocheranno l'assemblea retribuita

  possibilmente  alla fine o all'inizio dei periodi di lavorazione,  fermo

  restando  quanto  previsto alla lett. a), punto  4.,  parte  I,  Accordo

  interconfederale 20.12.93;

3)    le  OO.SS.  stipulanti e/o la RSU nel convocare assemblee retribuite

  di  gruppi di lavoratori da tenersi durante l'orario di lavoro  dovranno

  tenere  conto  delle esigenze afferenti la continuazione  della  normale

  attività degli altri lavoratori non interessati all'assemblea stessa;

4)    quando nell'unità produttiva il lavoro si svolge a turni l'assemblea

  può essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata;

5)    lo  svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver

  luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire

  la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.

 

Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e  di

attuazione in relazione ai punti 4) e 5).

 

Dovranno  essere preventivamente comunicati all'azienda i  nominativi  dei

dirigenti   esterni   del  Sindacato  che  s'intenda   eventualmente   far

partecipare all'assemblea.

 

Analogo  diritto  di  assemblea  viene  riconosciuto  anche  nelle   unità

produttive  con  almeno 10 dipendenti nel limite massimo di  8  ore  annue

retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 2,   art.  35,

legge 20.5.70 n. 300.

 

Tali  assemblee  saranno  tenute, di norma, fuori dalle  unità  produttive

medesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.

 

 

 

Art. 2 - Diritto di affissione

 

Il  diritto  di affissione viene regolato dall'art. 25, legge n.  300  del

20.5.70.

 

 

 

Art. 3 - Locali

 

In  adempimento  all'art. 27, legge 20.5.70 n. 300, il  datore    lavoro

nelle  unità produttive con almeno 200 dipendenti porrà a disposizione  un

idoneo  locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle  immediate

vicinanze  di essa; nelle unità produttive con un numero inferiore  a  200

dipendenti il diritto riguarderà l'uso di un locale idoneo alle riunioni.

 

 

 

Art. 4 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive

 

Ai  lavoratori  che  siano  membri  degli  organi  direttivi  nazionali  e

provinciali  delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi  delle

Federazioni   nazionali   di   categoria  e  dei   Sindacati   provinciali

metalmeccanici, potranno essere concessi brevi permessi retribuiti fino  a

24  ore  per  ciascun  trimestre  solare, per  il  disimpegno  delle  loro

funzioni,  quando l'assenza dal lavoro venga espressamente  richiesta  per

iscritto  dalle  organizzazioni predette  e  garantito  comunque  in  ogni

reparto lo svolgimento dell'attività produttiva.

 

Le  qualifiche  sopra menzionate e le variazioni relative dovranno  essere

comunicate   per  iscritto  dalle  OO.SS.  alle  Associazioni  industriali

territoriali,   che  provvederanno  a  comunicarle  all'azienda   cui   il

lavoratore appartiene.

 

Per l'aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive  o

a  ricoprire  cariche sindacali provinciali e nazionali  si  applicano  le

disposizioni di cui all'art. 31, legge n. 300 del 20.5.70.

 

Ai  lavoratori  chiamati  a funzioni pubbliche  elettive,  si  applica  la

normativa,  in  tema di permessi, di cui all'art. 32,  legge  n.  300  del

20.5.70.

 

I componenti delle RSU per l'espletamento del loro mandato hanno diritto a

permessi  in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della  legge

n. 300 del 20.5.70.

 

Per   quanto  riguarda  le  unità  produttive  che  occupano  fino  a  200

dipendenti,  le  ore di permesso retribuite non potranno essere  inferiori

complessivamente a 1 ora e 30 minuti all'anno per ciascun dipendente.

 

I  nominativi  dei componenti delle RSU e le relative variazioni  dovranno

essere   comunicati  per  iscritto  dalle  organizzazioni  predette   alle

Associazioni  industriali  territoriali che  provvederanno  a  comunicarli

all'azienda cui il lavoratore appartiene.

 

I  permessi  di  cui al presente articolo non sono cumulabili  con  quelli

eventualmente  stabiliti allo stesso titolo da accordi  aziendali,  nonché

con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.

 

Le  ore  di  permesso sindacale retribuite saranno liquidate in base  alla

retribuzione globale di fatto.

 

 

 

Art. 5 - Tutela dei componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie

 

La  tutela  prevista  dall'art. 14 dell'Accordo  interconfederale  18.4.66

sulle Commissioni interne viene estesa, limitatamente al periodo di durata

dell'incarico, ai componenti delle RSU di cui all'art. 4.

 

I  nominativi  dei  componenti  delle RSU di  cui  sopra  dovranno  essere

trasmessi  alla  Direzione  aziendale per il  tramite  delle  Associazioni

industriali territoriali.

 

Ogni sostituzione sarà tempestivamente comunicata con le stesse modalità.

 

In  caso  di mobilità interna non meramente temporanea limitata a  singoli

componenti  delle  RSU, lo spostamento degli stessi sarà subordinato,  nel

caso di loro richiesta, ad un esame preventivo con la RSU.

 

 

 

Art. 6 - Versamento dei contributi sindacali

 

L'azienda   provvederà  alla  trattenuta  dei  contributi   sindacali   ai

dipendenti   che   ne  facciano  richiesta  mediante  delega   debitamente

sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all'azienda dal

lavoratore stesso.

 

Le  deleghe  avranno  validità permanente, con verifica  annuale  e  salvo

revoca che può intervenire in qualsiasi momento.

 

Con  la  retribuzione  del  mese di febbraio di ogni  anno,  le  Direzioni

aziendali provvederanno ad inserire nella busta paga di tutti i dipendenti

un modulo di delega per la riscossione dei contributi sindacali.

 

La  delega conterrà l'indicazione delle OO.SS. cui l'azienda dovrà versare

il  contributo  che  sarà  commisurato alla  percentuale  dell'1%  di  una

retribuzione convenzionale costituita dal minimo tabellare di categoria in

vigore nel mese di febbraio di ciascun anno, per 13 mensilità all'anno.

 

Il  contributo  così  determinato per ciascun anno,  avrà  decorrenza  dal

successivo mese di maggio.

 

Restano salve le condizioni in atto alla data d'entrata in vigore del CCNL

18.1.87 che prevedano contributi sindacali d'importo superiore.

 

Il lavoratore che intende revocare la delega dovrà dichiararlo in calce  a

tale modulo. Se lo stesso indicherà una diversa O.S., s'intenderà revocata

la delega precedente.

 

Su  richiesta  congiunta  delle OO.SS., la raccolta  delle  deleghe  potrà

avvenire  mediante l'utilizzazione di un modulo - da inserire nella  busta

paga   -  suddiviso  in  due  parti,  la  prima  delle  quali,  contenente

l'indicazione del sindacato beneficiario del contributo, sarà  rimessa  da

ciascun  lavoratore  al  sindacato prescelto, e la seconda  contenente  la

delega  vera e propria, ma senza l'indicazione del sindacato cui devolvere

il contributo stesso, sarà rimessa all'azienda.

 

L'importo  delle  trattenute  sarà  versato  secondo  le  indicazioni  che

verranno  fornite  nel  mese  di febbraio di  ciascun  anno  dalle  OO.SS.

interessate tramite le Associazioni industriali. Eventuali variazioni  nel

corso  dell'anno  delle modalità di versamento dovranno essere  comunicate

per iscritto con preavviso di almeno 3 mesi.

 

Eventuali  diversi  sistemi  di riscossione  delle  quote  sindacali,  già

concordati e in atto in sede aziendale, restano invariati.

 

A  decorrere  dal  1989,  con cadenza semestrale,  le  aziende  forniranno

tramite  l'Associazione  territoriale imprenditoriale,  a  ciascuna  O.S.,

l'indicazione   numerica,  aggregata  per  livelli  d'inquadramento,   dei

rispettivi iscritti e di quelli con delega FLM, e le relative somme.

 

 

Norma transitoria.

 

Al  fine  di consentire il graduale adeguamento alla clausola  di  cui  al

comma 4, di contributi sindacali eventualmente inferiori, entro la vigenza

del  presente CCNL, fra le Associazioni territoriali e le OO.SS.  potranno

essere determinati importi di ammontare inferiore all'1%.

 

 

 

Art. 7 - Affissione del contratto

 

Il  presente contratto di lavoro e l'eventuale regolamento interno saranno

affissi in ogni stabilimento.

 

 

 

Art. 8 - Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensione comunitaria

 

In  riferimento  alla  costituzione del Mercato Unico  Europeo,  le  parti

stipulanti  ritengono  di  comune  interesse  valutare  il  quadro   delle

relazioni industriali e delle informazioni a livello comunitario.

 

A  tale fine le stesse convengono sull'opportunità di costituire un Gruppo

di  lavoro  che,  successivamente all'adozione  definitiva  da  parte  del

Consiglio dei Ministri Europeo della direttiva relativa all'informazione e

consultazione  dei  lavoratori  nelle  imprese  o  gruppi  di  imprese  di

dimensione comunitaria, ne analizzi la disciplina allo scopo di fornire un

valido  contributo  alle  rispettive confederazioni  durante  la  fase  di

recepimento nella legislazione italiana.

 

 

 

DISCIPLINA GENERALE

 

Sezione III - DISCIPLINA COMUNE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO

 

Art. 1 - Assunzione

 

L'assunzione  dei lavoratori è fatta tramite l'Ufficio di collocamento  in

conformità alle norme di legge.

 

All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:

 

1)   la data d'inizio del rapporto di lavoro;

2)   con esattezza la località in cui presterà la sua opera;

3)    la  categoria  professionale della classificazione unica  cui  viene

  assegnato, la qualifica e la retribuzione;

4)   la disciplina speciale che gli viene applicata;

5)    la  durata  dell'eventuale periodo di prova di cui  alle  discipline

  speciali;

6)   tutte le altre eventuali condizioni concordate.

 

Prima  dell'assunzione  il  lavoratore potrà essere  sottoposto  a  visita

medica.

 

 

 

Art. 1-bis - Contratti di lavoro atipici

 

A)   Contratto di lavoro part-time

 

Le  parti  stipulanti  convengono sul principio  che  il  lavoro  a  tempo

parziale  può  costituire  uno strumento funzionale  alla  flessibilità  e

all'articolazione  della prestazione di lavoro,  in  quanto  applicato  in

rapporto  alle  esigenze  dell'impresa e all'interesse  del  lavoratore  e

amministrato  secondo  criteri di proporzionalità  diretta  di  tutti  gli

istituti  normativi  ed economici, se compatibili con le  sue  particolari

caratteristiche.

 

Il  lavoro  ad  orario  ridotto  potrà svilupparsi  su  base  giornaliera,

settimanale, mensile ed annuale. Contratti di lavoro a tempo parziale  con

superamento  dell'orario  legale  giornaliero,  ma  inferiore   a   quello

contrattuale  settimanale,  potranno essere stipulati  anche  al  fine  di

consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; tale argomento  sarà

oggetto  di  discussione nell'incontro previsto al comma 12 del  paragrafo

"Permessi  annui  retribuiti" di cui all'art. 5 della presente  Disciplina

generale.

 

Il  contratto  di  lavoro  a  tempo parziale  deve  essere  stipulato  per

iscritto.  In esso devono essere indicati, oltre quanto previsto dall'art.

1,   della  presente  parte  generale,  l'orario  di  lavoro  e   la   sua

distribuzione  anche  articolata  nell'arco  dell'anno,  nonché  le  altre

eventuali condizioni concordate.

 

Nei  casi  di nuove assunzioni a tempo parziale con contratto di lavoro  a

tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà effettuare variazioni della

sola dislocazione temporale dell'orario di lavoro già definito acquisendo,

di  volta  in  volta  e in forma scritta, il consenso del  lavoratore  con

congruo preavviso. La disponibilità alla variabilità temporale dell'orario

di   lavoro  part-time  sarà  inserita  nella  lettera  di  assunzione  ed

espressamente  accettata dal lavoratore. In ogni  caso  il  lavoratore  ha

diritto  di  optare  per una distribuzione d'orario non flessibile,  fatto

salvo un congruo preavviso al datore di lavoro.

 

Nelle aree di cui all'Obiettivo 1 della UE tale clausola di variabilità si

applica anche ai contratti di lavoro part-time a tempo determinato.

 

L'azienda,  fino al limite del 2% del personale in forza  a  tempo  pieno,

valuterà  positivamente,  in  funzione della  fungibilità  del  lavoratore

interessato,  la  richiesta di trasformazione del rapporto  di  lavoro  da

tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi:

 

-     necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri

  familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza,

  gravemente  ammalati o portatori di handicap o che accedano a  programmi

  terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;

-    necessità di accudire i figli sino al compimento dei 7 anni.

 

Nel  caso di valutazione negativa da parte dell'azienda in relazione  alla

infungibilità o allo scostamento dalla suddetta percentuale,  sarà  svolto

un confronto con la RSU per individuare un'idonea soluzione.

 

Nelle  ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e  fino

al limite massimo complessivo del 4% del personale in forza a tempo pieno,

l'azienda  valuterà  l'accoglimento  della  richiesta  del  lavoratore  di

avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative.

L'azienda,  su richiesta della RSU, informerà la medesima sui  motivi  del

diniego della richiesta avanzata dal lavoratore.

 

In  caso  di  trasformazione del rapporto di  lavoro  da  tempo  pieno  in

rapporto  di  lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere  durata

predeterminata che, di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a  24

mesi.  La  relativa comunicazione all'interessato sarà  fornita  entro  45

giorni dalla richiesta.

 

In  tal  caso  è consentita, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87  n.  56,

l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare

il  normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile  o  annuale

fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale.

 

In  riferimento  a  specifiche  esigenze  organizzative  e  produttive   è

consentita,  previa comunicazione alle RSU e salvo comprovati  impedimenti

individuali,   la   prestazione  di  lavoro  eccedente  l'orario   ridotto

concordato in conformità al comma 4, art. 5, legge 19.12.84 n. 863.

 

La  deroga è consentita, secondo il principio di proporzionalità  diretta,

nel  rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui ai commi 3 e 4, art.

8,  e commi 4 e 5, art. 7, Disciplina speciale, parte rispettivamente I  e

III.

 

Per  i  lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale prevede  una

prestazione  pari  a  40  ore  settimanali, il lavoro  eccedente  l'orario

concordato sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8  ore

settimanali e verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari

a quella dei lavoratori a tempo pieno.

 

Per  i  lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione è inferiore alle  40

ore settimanali, il lavoro eccedente l'orario concordato è consentito, nel

rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore

settimanali e per una quantità mensile non superiore al 50% della  normale

prestazione nel mese. Tale lavoro sarà compensato da una maggiorazione del

10%.

 

In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto

di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale,

a parità di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico-organizzative.

 

 

B)   Contratto di lavoro a tempo determinato

 

Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56,  le  parti

concordano  che l'apposizione di un termine alla durata del  contratto  di

lavoro, oltre che nei casi previsti dalle leggi e dai contratti collettivi

vigenti in materia, è consentita nelle sottoindicate ipotesi:

 

1)    quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di  un

  servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;

2)    per  punte  di  più intensa attività derivanti dall'acquisizione  di

  commesse o per lancio di nuovi prodotti che, per i volumi o per i termini

  di consegna, non sia possibile eseguire in base al normale organico e ai

  normali programmi di lavoro;

3)   per l'esecuzione di attività d'installazione o montaggio soggette a

particolari condizioni climatico-ambientali che non consentono la

protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell'anno;

4)    per l'esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del

  prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedono l'impiego di professionalità

  e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;

5)    quando  l'assunzione abbia luogo per sostituire  lavoratori  assenti

  per  ferie, esclusi i casi di chiusura dell'unità produttiva, oppure  in

  aspettativa.

 

Il  numero  massimo  di  lavoratori che possono contemporaneamente  essere

assunti  con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopraindicate  è

pari al:

 

-     10%  del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato  nelle

  unità  produttive  fino  a  100 dipendenti  (al  31  dicembre  dell'anno

  precedente);

-     8%  del  numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato  nelle

  unità  produttive  con più di 100 dipendenti (al 31  dicembre  dell'anno

  precedente) nelle quali è comunque consentita la stipulazione di almeno 10

  contratti di lavoro a termine.

 

Le  frazioni  derivanti dall'applicazione della percentuale di  cui  sopra

saranno arrotondate all'unità superiore.

 

Qualora  se  ne  ravvisi la necessità, con accordo sindacale,  i  suddetti

valori  possono  essere  elevati  in funzione  delle  specifiche  esigenze

aziendali.

 

Circa  le  assunzioni con contratto a termine da stipulare  in  virtù  del

presente CCNL, la Direzione comunicherà preventivamente alla RSU il numero

dei  lavoratori interessati e le fattispecie utilizzate fra  quelle  sopra

indicate.

 

Le  imprese,  in caso di assunzioni a tempo indeterminato, prenderanno  in

considerazione in via prioritaria, a parità di mansioni, i lavoratori  già

assunti  per  2  volte con rapporto di lavoro a tempo determinato  il  cui

ultimo contratto sia scaduto nel corso dei 12 mesi precedenti.

 

 

Norma transitoria - Contratti di inserimento.

 

Ad  integrazione  del  punto  10,  Accordo  interconfederale  18.12.88,  e

successive  modificazioni, in attesa dell'evoluzione normativa in  materia

di  CFL,  i  lavoratori non occupati d'età compresa tra i  25  e  29  anni

possono anche essere assunti con contratto d'inserimento nell'ambito della

percentuale prevista dal citato Accordo interconfederale.

 

Ai  suddetti  lavoratori si applica quanto previsto all'ultimo  comma  del

presente punto B).

 

 

C)   Lavoro temporaneo

 

Il  contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato  dalla  legge

24.6.97 n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dal comma

2,  art.  1, lett. b) e c), della stessa legge, anche per l'aumento  delle

attività nelle seguenti fattispecie:

 

1)    punte  di più intensa attività - cui non possa farsi fronte  con  il

  ricorso ai normali assetti produttivi aziendali - connesse a richieste di

  mercato  derivanti dall'acquisizione di commesse o dal lancio  di  nuovi

  prodotti o anche indotte dall'attività di altri settori;

2)    quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di  un

  servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e  che  non

  possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi

  aziendali;

3)    per l'esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del

  prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedono l'impiego di professionalità

  e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere

  eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.

 

I  prestatori  di lavoro temporaneo che possono essere utilizzati  per  le

ipotesi  contrattuali  sopra individuate non potranno  superare  la  media

dell'8%,  calcolata  su  4 mesi, ovvero su 5 mesi  nei  territori  di  cui

all'Obiettivo   1   della   UE,  dei  lavoratori   occupati   dall'impresa

utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

 

In  alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di

lavoro  temporaneo  sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo,  purché  non

risulti  superato il totale dei contratti di lavoro a tempo  indeterminato

in atto nell'impresa.

 

Le  frazioni  derivanti  dall'applicazione della  percentuale  come  sopra

definita saranno arrotondate all'unità superiore.

 

Sono considerate qualifiche di esiguo contenuto professionale, ai sensi  e

per  gli  effetti  del  comma  4, art. 1, legge  24.6.97  n.  196,  quelle

corrispondenti ai profili contrattuali non rientranti, in applicazione dei

criteri  stabiliti dall'Accordo interconfederale 31.1.95 sui CFL,  tra  le

professionalità intermedie.

 

A decorrere dall'1.1.00, per le professionalità corrispondenti alle figure

inquadrate  nella 2a categoria contrattuale con passaggio in 3a  categoria

in base ai criteri contrattuali di mobilità professionale, l'inquadramento

e   il   trattamento  retributivo  applicabile  al  prestatore  di  lavoro

temporaneo,  (ai sensi del comma 5, lett. b) ed e), art. 1, legge  24.6.97

n. 196) è quello riferito alla 3a categoria contrattuale.

 

Nel    livello  di  contrattazione,  così  come  definito  dal  CCNL  in

applicazione del Protocollo 23.7.93, sono stabiliti modalità e criteri per

la  determinazione  e  la  corresponsione ai lavoratori  temporanei  delle

erogazioni economiche connesse al Premio di risultato.

 

La  Direzione  comunica, di norma 5 giorni prima, alla RSU il  numero  dei

lavoratori   interinali,   la  qualifica,  le   modalità   e   la   durata

dell'utilizzo, e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove  ricorrano

motivate  ragioni  d'urgenza  e necessità,  la  predetta  comunicazione  è

fornita  entro  i  3  giorni  successivi alla  stipula  del  contratto  di

fornitura.

 

Inoltre,  una  volta  all'anno, anche per il  tramite  della  Associazione

imprenditoriale  alla  quale  aderisce  o  conferisce  mandato,  l'azienda

utilizzatrice   fornisce   alla  RSU  o,  in  mancanza,   alle   strutture

territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, il numero e  i

motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata

degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

 

Secondo  quanto disposto dall'art. 7, comma 2, legge 24.6.97  n.  196,  ai

prestatori  di  lavoro temporaneo è riconosciuto il diritto a  partecipare

alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

 

 

Dichiarazioni a verbale.

 

1)    Le  clausole  sopra  concordate decorrono dall'1.7.99  e,  salvo  la

  specifica  decorrenza  di  cui  al  comma  6  del  presente  punto   C),

  sostituiscono  e  integrano  la  disciplina  già  prevista  dall'Accordo

  interconfederale 16.4.98.

2)    Le  parti,  nel prendere atto della natura sperimentale della  legge

  24.6.97 n. 196, concordano di adeguare la presente normativa contrattuale

  alle eventuali modifiche legislative che interverranno anche in caso  di

  rinvio della legge alla contrattazione collettiva.

 

 

COMMISSIONE PARITETICA DI STUDIO SUL TELELAVORO

 

FEDERMECCANICA,  ASSISTAL  e FIM, FIOM E UILM,  convengono  di  costituire

entro il mese di gennaio 2000 un Gruppo di lavoro paritetico, formato da 6

rappresentanti  per  ciascuno  dei  due  gruppi  di  Sindacati  stipulanti

(FEDERMECCANICA-ASSISTAL  e  FIM-FIOM-UILM),  al  fine   di   approfondire

l'evoluzione normativa in materia di telelavoro.

 

 

 

Art. 1-ter -Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui a all'art.  25, comma 2, legge 23 luglio 1991 n. 223

 

In   attuazione  di  quanto  previsto dal comma 2,  art. 25, legge 23.7.91

n.  223, "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di

disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento

al  lavoro  ed  altre disposizioni in materia di mercato del  lavoro",  le

parti convengono che al fine del calcolo della percentuale di cui al comma

1, art. 25, legge citata, non si tiene conto:

 

-     dei  lavoratori  di  cui alla Disciplina speciale,  parte  I  e  II,

  inquadrati nella 4a e 5a categoria e dei lavoratori di cui alla Disciplina

  speciale, parte III, inquadrati nella 5a categoria e livello superiore, e

  nella  6a  e  7a categoria (personale direttivo), ai sensi dell'art.  4,

  Disciplina  generale,  sezione  III del presente  CCNL  per  l'industria

  metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti;

-     non  rientrano altresì nella riserva legale i lavoratori in possesso

  di  diploma  di scuole medie superiori che, nell'ambito del  sistema  di

  mobilità professionale di cui alla lett. C), punto IV, art. 4, Disciplina

  generale, sezione III, sono inquadrati all'atto dell'assunzione nella 4a

  categoria, e inseriti nella 5a categoria dopo 24 mesi.

 

Sono  comunque  esclusi  i lavoratori assunti da  adibire  a  mansioni  di

custodia, fiducia e sicurezza.

 

I  lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal comma  5,

art.  25,  legge 23.7.91 n. 223, saranno computati ai fini della copertura

dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato, anche

quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.

 

Il  presente  articolato sarà trasmesso a cura delle parti  stipulanti  al

Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale affinché  provveda  agli

adempimenti conseguenti.

 

 

 

Art. 2 - Documenti, residenza e domicilio

 

All'atto   dell'assunzione  il  lavoratore  dovrà  presentare  i  seguenti

documenti:

 

a)   carta d'identità o documento equipollente;

b)   libretto di lavoro o documento equipollente;

c)    tessere  e  libretti delle assicurazioni sociali,  ove  ne  sia  già

  provvisto;

d)     certificato  di  residenza  di  data  non  anteriore   a   3   mesi

  (l'interessato dovrà comunicare anche l'eventuale domicilio, ove  questo

  sia diverso dalla residenza).

 

Ai sensi dell'art. 689 C.P.P. e nei limiti di cui all'art. 8, legge n. 300

del  20.5.70,  il datore di lavoro potrà richiedere il certificato  penale

del lavoratore.

 

All'atto dell'assunzione il lavoratore esibirà, ove ne sia in possesso, la

sezione del libretto personale sanitario e di rischio da compilarsi a cura

dell'azienda.

 

Il datore di lavoro dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.

 

Il  lavoratore  dovrà  comunicare gli eventuali  successivi  mutamenti  di

residenza e di domicilio.

 

 

 

Art. 3 - Lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione Obbligatoria

 

Il  lavoro  dei  minori  e  dei  soggetti  aventi  diritto  ad  assunzione

obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

 

 

Nota a verbale.

 

Le  aziende  considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito  delle

proprie  possibilità  tecnico-organizzative, il problema  dell'inserimento

degli  invalidi e degli handicappati nelle proprie strutture, in  funzione

della  capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale  delle

varie categorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle

RSU.

 

Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità

lavorative  di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti,

in  considerazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano

che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e

dei  provvedimenti  necessari per dare attuazione ai  "sistemi  di  lavoro

protetto"  di  cui  all'art. 25, legge 30.3.71 n.  118.  In  tale  spirito

convengono di intervenire congiuntamente presso i competenti Ministeri del

lavoro  e della sanità affinché il problema venga considerato e affrontato

con la maggiore sensibilità.

 

Inoltre  in sede territoriale le Associazioni imprenditoriali e le  OO.SS.

promuoveranno congiuntamente opportune iniziative di studio per  esaminare

le  problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi  di

lavoro al fine di favorirne il superamento compatibilmente con le esigenze

impiantistiche   e/o   tecnico-organizzative,   anche   attivando   idonee

iniziative  per  accedere a fonti di finanziamento  previste  dalle  leggi

vigenti.

 

Nella  stessa sede le parti potranno promuovere congiuntamente  iniziative

di  studio  e  di ricerca finalizzate ad offrire alle aziende  interessate

sostegni  di  natura  tecnico-  organizzativa  per  favorire  il  proficuo

inserimento    lavorativo   delle   persone   soggette   al   collocamento

obbligatorio.

 

Specifiche informazioni intorno agli interventi eseguiti - anche in  esito

alle  suddette  iniziative  congiunte -  per  favorire  il  superamento  e

l'eliminazione  delle "barriere architettoniche", verranno  rese  in  sede

territoriale  e  in  sede  aziendale così come previsto,  rispettivamente,

dall'art. 2 e dal punto 6.3. dell'art. 6, Disciplina generale, sezione I.

 

 

 

Art. 3-bis - Conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai  programmi   terapeutici   e   di  riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza

 

Ai  sensi  e  per gli effetti del Testo unico delle leggi  in  materia  di

disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,  cura  e

riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza  (DPR  9.10.90

n.   309),   il  lavoratore  del  quale  viene  accertato  lo   stato   di

tossicodipendenza  e che intende accedere ai programmi  terapeutici  e  di

riabilitazione  presso i servizi sanitari delle USL o di  altre  strutture

terapeutico-riabilitative  e  socio-assistenziali,  se  assunto  a   tempo

indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di  lavoro  per  il

tempo  in  cui  la  sospensione  della  prestazione  lavorativa  è  dovuta

all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per  un  periodo

non  superiore  a  3  anni,  secondo le  specifiche  modalità  di  seguito

definite.

 

Il  dipendente  che intende avvalersi di detto periodo  di  aspettativa  è

tenuto  a  presentare  alla Direzione dell'azienda  la  documentazione  di

accertamento  dello  stato di tossicodipendenza  rilasciata  dal  servizio

pubblico   per   le   tossicodipendenze  e  il   relativo   programma   di

riabilitazione ai sensi dell'art. 122 del citato Testo unico.

 

Il  dipendente  interessato  dovrà  inoltre  presentare,  con  periodicità

mensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale  sta

eseguendo il programma terapeutico attestante l'effettiva prosecuzione del

programma stesso.

 

Il rapporto di lavoro s'intende risolto qualora il lavoratore non riprenda

servizio  entro 7 giorni dal completamento della terapia di riabilitazione

o  dalla  scadenza del periodo massimo di aspettativa, ovvero  dalla  data

dell'eventuale   volontaria   interruzione   anticipata   del    programma

terapeutico.

 

Previa  richiesta  scritta,  l'azienda  concederà  ai  lavoratori  che  ne

facciano  richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico  per

le   tossicodipendenze,   di  concorrere  al   programma   terapeutico   e

socio-riabilitativo seguito da un familiare tossicodipendente, un  periodo

di  aspettativa - compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive - non

superiore a 4 mesi, anche frazionabile per periodi non inferiori a 1 mese.

 

Durante  i suddetti periodi di aspettativa non decorrerà retribuzione, 

si avrà decorrenza d'anzianità di servizio per alcun istituto di legge e/o

di contratto.

 

Nell'attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà

posta  particolare  attenzione a tutela della  riservatezza  dei  soggetti

interessati.

 

 

 

Art. 4 - Classificazione dei lavoratori

 

I  lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 7

categorie  professionali e 8 livelli retributivi, ai  quali  corrispondono

eguali  valori  minimi tabellari mensili secondo le  tabelle  allegate.  I

livelli  indicati sono quelli ragguagliati a mese (173 ore) e sono  uguali

per tutti i lavoratori indipendentemente dalla differenza d'età.

 

L'inquadramento  dei  lavoratori  è  effettuato  secondo  le  declaratorie

generali,  le  esemplificazioni dei profili professionali  e  le  relative

esemplificazioni indicate al successivo punto A).

 

La  classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di

retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione

ai  singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico

(come,  ad  esempio,  il  TFR,  gli  aumenti  periodici,  gli  adempimenti

assicurativi,  i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro,  ecc.)

che  continuano  ad  essere  previsti per  i  quadri,  gli  impiegati,  le

categorie  speciali e gli operai dalle disposizioni di legge,  di  accordo

interconfederale  e  di  contratto  collettivo  e  che   s'intendono   qui

riconfermate,  in  quanto non esplicitamente modificate  con  il  presente

contratto.

 

Le parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il

comune  presupposto  per  la stipulazione delle norme  di  classificazione

unica.  Pertanto  eventuali  azioni  giudiziarie  promosse  da  lavoratori

comunque  aderenti alle OO.SS. stipulanti il presente contratto, e  intese

ad  ottenere  l'estensione di trattamenti normativi ed economici  oltre  i

limiti  stabiliti nella presente sede di contrattazione e sopra  indicati,

avranno  come  conseguenza  l'automatico e corrispettivo  scioglimento  di

FEDERMECCANICA - e con essa delle aziende metalmeccaniche rappresentate  -

e  di  ASSISTAL  -  per  i  suoi associati - dalle  obbligazioni  in  tale

presupposto assunte.

 

Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti si obbligano ad intervenire perché non

siano proposte le azioni di cui sopra.

 

L'iniziativa di dichiarare lo scioglimento dalle obbligazioni di cui sopra

è di competenza esclusiva sia di FEDERMECCANICA sia di ASSISTAL, a livello

nazionale, previo esame con le OO.SS. stipulanti.

 

 

A)   DECLARATORIE, ESEMPLIFICAZIONI DEI PROFILI ED ESEMPI

 

L'inquadramento  dei  lavoratori  nelle categorie  previste  dal  presente

articolo   avviene   sulla   base  delle  declaratorie   generali,   delle

esemplificazioni dei profili professionali, e degli esempi. Gli esempi  si

riferiscono  genericamente  alla figura professionale  del  lavoratore,  e

pertanto sono prevalentemente formulati in termini uniformi.

 

I   requisiti  indispensabili  derivanti  dalle  caratteristiche   e   dai

presupposti  professionali  indicati nelle declaratorie  e  dai  contenuti

professionali  specificati  nei  profili,  consentono,  per  analogia,  di

inquadrare  le figure professionali non indicate nel testo, così  come  le

figure  professionali  dei  lavoratori  con  funzioni  gerarchiche  e  dei

lavoratori  della  1a categoria, non indicate perché già  sufficientemente

definite nelle declaratorie.

 

 

1a CATEGORIA

 

Appartengono a questa categoria:

 

-      i   lavoratori  che  svolgono  attività  produttive  semplici   per

  abilitarsi  alle  quali  non occorrono conoscenze  professionali,  ma  è

  sufficiente un periodo minimo di pratica,

-     i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente

  collegate  al processo produttivo per le quali non occorrono  conoscenze

  professionali.

 

 

2a CATEGORIA

 

Appartengono a questa categoria:

 

-     i  lavoratori  che  svolgono  attività  per  abilitarsi  alle  quali

  occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo

  elementare,

-     i  lavoratori  che, con specifica collaborazione, svolgono  attività

  amministrative  che  non  richiedono in modo  particolare  preparazione,

  esperienza e pratica di ufficio.

 

Lavoratori  che  conducono  alimentano  sorvegliano  una  o  più  macchine

operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate.

Guidamacchine attrezzate.

 

Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea.

Montatore.

 

Lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o

predisposti.

Collaudatore.

 

Lavoratori  che  conducendo impianti provvedono alla loro alimentazione  e

sorveglianza.

Addetto conduzione impianti.

 

Lavoratori   che   sulla  base  di  precise  istruzioni  provvedono   alla

sorveglianza   e   all'eventuale  alimentazione  di  macchine   operatrici

appartenenti   a   un  sistema  automatizzato  con  guida  computerizzata,

attraverso  semplici ed elementari segnalazioni di anomalie  riscontrabili

mediante  indicazioni elementari del sistema informativo e/o  segnalazioni

visive o acustiche.

Addetto impianti/sistemi automatizzati.

 

Lavoratori  che coadiuvando lavoratori di categoria superiore eseguono  in

fase  di  apprendimento lavori semplici di costruzione o di  montaggio  di

attrezzature,  di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure  eseguono

attività  ausiliarie  nell'attrezzamento di macchinario  o  in  operazioni

similari.

Allievo attrezzista.

 

Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in

fase  di apprendimento lavori semplici di manutenzione di macchinari o  di

impianti.

Allievo manutentore.

 

Lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella.

Saldatore.

 

Lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi  per  la

formatura di anime o forme semplici.

Formatore a mano.

Animista a mano.

 

Lavoratori che eseguono la costruzione di casse o gabbie di imballaggio in

legno di semplice fattura e/o loro parti.

Cassaio.

 

Lavoratori  che  eseguono  a  bordo di  mezzi  a  conduzione  semplice  il

trasporto di materiale provvedendo alle operazioni di carico e scarico.

Conduttore mezzi di trasporto.

 

Lavoratori  che  manovrano  gru effettuando  operazioni  semplici  per  il

sollevamento,  il trasporto, il deposito di materiale, macchinario,  ecc.;

ovvero  lavoratori  che  eseguono imbragaggi semplici  di  materiale  ecc.

guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito.

Gruista.

Imbragatore.

 

Lavoratori  che,  seguendo  istruzioni precise  e  dettagliate  e  secondo

procedure  prestabilite, svolgono, nell'ambito dei settori  amministrativi

attività di servizio con compiti esecutivi semplici quali ad esempio:

 

-    dattilografia/stenodattilografia;

-    compiti semplici di ufficio;

-    perforazione di schede meccanografiche;

-    verifica di schede meccanografiche;

-    centralinista telefonico.

 

 

3a CATEGORIA

 

Appartengono a questa categoria:

 

-     i  lavoratori  qualificati  che svolgono  attività  richiedenti  una

  specifica  preparazione risultante da diploma di qualifica  di  istituti

  professionali  o acquisita attraverso una corrispondente  esperienza  di

  lavoro,

-     i  lavoratori  che, con specifica collaborazione, svolgono  attività

  esecutive  di  natura tecnica o amministrativa che  richiedono  in  modo

  particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza

  di lavoro.

 

Lavoratori   che  conducono  una  o  più  macchine  operatrici  attrezzate

automatiche  o  semiautomatiche, o a teste multiple, o a trasferimento,  e

che   eseguono  impegnative  sostituzioni  di  utensili  e   le   relative

registrazioni  effettuando  ove  previsto il  controllo  delle  operazioni

eseguite con strumenti non preregolati e/o preregolati.

Guidamacchine attrezzate.

 

Lavoratori  che  effettuano, anche su linee di  montaggio,  interventi  di

normale  difficoltà  su  apparecchiature a  serie  o  loro  parti  per  la

riparazione di guasti aventi carattere di ricorrenza.

Riparatore.

 

Lavoratori  che  effettuano anche su linee di  montaggio,  sulla  base  di

prescrizioni, schede, disegni, lavori di normale difficoltà di  esecuzione

con  l'ausilio di strumenti elettrici predisposti e/o strumenti  meccanici

non preregolati e/o preregolati per il collaudo di apparecchiature a serie

o   loro   parti  per  l'individuazione  di  anomalie  e  per  l'opportuna

segnalazione.

Collaudatore.

 

Lavoratori  che  sulla  base di prescrizioni specifiche,  disegni,  metodi

definiti  di  analisi  o  di  misurazione,  eseguono,  con  l'ausilio   di

apparecchiature  predisposte  o  con  interventi  semplici  per  la   loro

predisposizione   e/o  strumenti  elettrici  predisposti   e/o   strumenti

meccanici non preregolati e/o preregolati, prove di normale difficoltà per

il  controllo  delle  caratteristiche fisiche, chimiche,  tecnologiche  di

materiali,   apparecchiature  o  loro  parti  anche  prodotte   a   serie,

registrando i dati e segnalando le eventuali discordanze.

Addetto prove di laboratorio.

Addetto sala prove.

 

Lavoratori  che,  sulla  base  di  dettagliate  indicazioni  o  cicli   di

lavorazione  o  documenti  equivalenti,  conducendo  impianti   effettuano

manovre  di  normale  difficoltà  per  la  regolazione  dei  parametri  di

lavorazione.

Addetto conduzione impianti.

 

Lavoratori  che,  sulla base di dettagliate indicazioni  e/o  disegni  e/o

cicli  di  lavorazione e/o tabulati, eseguono lavori di normale difficoltà

per  la  costruzione  di particolari di attrezzature e/o  macchinario  con

nastri già controllati in lavorazioni precedenti.

Provvedono  al  montaggio,  sulla  macchina,  del  pezzo  nella  posizione

prevista, alla centratura con asse mandrino, e all'inserimento sul  quadro

dei dati relativi ai punti di partenza della lavorazione.

Nel corso del lavoro controllano il normale svolgimento del ciclo macchina

ed  eseguono, se necessario, la registrazione utensili, il controllo delle

quote con strumenti non preregolati e/o preregolati.

Addetto macchine a controllo numerico.

 

Lavoratori  che  sulla  base  di dettagliate indicazioni,  prescrizioni  e

utilizzando semplici procedure informatiche, intervengono per l'avviamento

di  macchine operatrici appartenenti a un sistema automatizzato con  guida

computerizzata  e  per  la loro sorveglianza funzionale  e  prestazionale.

Provvedono  al  controllo della qualità del prodotto e dei  parametri  del

sistema,  segnalando  tempestivamente le  anomalie,  riscontrabili  o  con

elementare ricorso all'autodiagnostica o con l'utilizzo delle prestabilite

procedure   informatiche   ed   effettuando,  all'occorrenza,   elementari

interventi manutentivi di ripristino.

Addetto impianti/sistemi automatizzati.

 

Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono

lavori  di  normale difficoltà, anche coadiuvando lavoratori di  categoria

superiore

 

-     per  operazioni  di palificazione, posa e recupero cavi  e  cavetti,

  eseguendo  inoltre i necessari interventi per collegamenti e  per  opere

  accessorie su reti elettriche e/o telefoniche

 

ovvero

 

-     per l'esecuzione di giunzioni - comprese le operazioni accessorie  -

  cooperando su cavi eventualmente anche funzionanti.

Guardafili.

Giuntista.

 

Lavoratori  che,  sulla  base  di  dettagliate  indicazioni  e/o  disegni,

eseguono,  anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, lavori  di

normale difficoltà di esecuzione

 

-     per  installazioni  di impianti elettrici civili  e  industriali  in

  bassa tensione richiedenti cablaggi ripetitivi con interventi relativi al

  loro aggiustaggio e riparazione

 

ovvero

 

-     eseguendo  i  necessari  interventi per collegamenti  e  per  lavori

  accessori,  per  la  posa  in  opera di reti  di  tubazioni  civili  e/o

  industriali e/o la relativa manutenzione di tubazioni per la distribuzione

  dei fluidi e/o di corpi scaldanti o refrigeranti.

Installatore impianti elettrici.

Tubista impianti termosanitari e di condizionamento.

Ramista.

Primarista.

 

Lavoratori  che, sulla base di dettagliate indicazioni, anche  coadiuvando

lavoratori di categoria superiore, guidando le operazioni di trasferimento

e   posizionamento  della  secchia,  effettuano  operazioni   di   normale

difficoltà  per il colaggio e per la regolazione opportuna del flusso  del

liquido.

Colatore.

 

Lavoratori  che,  sulla  base  di  dettagliate  indicazioni  o  cicli   di

lavorazione  e/o disegni eseguono lavori di normale difficoltà  o  per  la

costruzione, su banco o su macchine operatrici normalmente non attrezzate,

o per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti.

Montatore macchinario.

Costruttore su banco.

Costruttore su macchine.

 

Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono

con  l'individuazione di semplici guasti di facile rilevazione  lavori  di

normale difficoltà di esecuzione per l'aggiustaggio, la riparazione  e  la

manutenzione  di  macchine  o  impianti,  oppure  per  l'installazione  di

impianti elettrici di luce e forza motrice o fluidodinamici.

Manutentore meccanico.

Manutentore elettrico.

Installatore impianti.

 

Lavoratori  che  sulla  base  di  dettagliate  indicazioni  o   cicli   di

lavorazione  o disegni eseguono saldature ad arco e/o ossiacetileniche  di

normale difficoltà.

Saldatore.

 

Lavoratori che su istruzioni o informazioni anche ricavabili da disegni  o

schemi  equivalenti provvedono alle varie operazioni per l'imballaggio  in

casse  o  in  gabbie di attrezzature, macchinari, prodotti, o loro  parti,

costruendo  e  stabilendo l'opportuna collocazione di  tiranti,  sostegni,

ancoraggi  in legno, necessari secondo le specifiche esigenze, provvedendo

alla  collocazione delle casse o gabbie, con opportuni sostegni e tiranti,

sui mezzi di trasporto o in container.

Imballatore.

 

Lavoratori  che, sulla base di istruzioni dettagliate, conducono  carrelli

elevatori o trasloelevatori per il trasporto, smistamento, sistemazione di

materiali, ecc.; ovvero conducono autogru effettuando il sollevamento,  il

trasporto,  la  sistemazione di materiale o macchinario; ovvero  conducono

trattori o carrelli trainanti rimorchi per il trasporto di materiali.

Conduttore mezzi di trasporto.

 

Lavoratori   che  manovrano  gru  effettuando  operazioni  che  richiedono

precisione  per  il  sollevamento,  il  trasporto,  il  posizionamento  su

macchine,  il  montaggio, di pezzi ingombranti di  difficoltoso  maneggio;

ovvero  lavoratori che eseguono lavori di normale difficoltà per la scelta

dei punti di attacco e delle attrezzature e per l'imbragaggio di materiale

ecc. guidandone il sollevamento, il trasporto e la sistemazione.

Gruista.

Imbragatore.

 

Lavoratori  che,  secondo  procedure prestabilite  e  seguendo  istruzioni

dettagliate, svolgono nell'ambito dei settori amministrativi  attività  di

servizio con compiti esecutivi quali ad esempio:

 

-    dattilografia/stenodattilografia;

-    compiti vari di ufficio;

-    perforazione e verifica di schede meccanografiche;

-    centralinista telefonico.

 

Lavoratori che, sulla base di procedure prestabilite e seguendo istruzioni

dettagliate, svolgono attività esecutive di natura amministrativa  per  la

classificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di dati

su moduli e/o prospetti.

Contabile.

Contabile clienti.

 

Lavoratori   che,  su  documenti  già  esistenti  e  seguendo   istruzioni

dettagliate, ricopiano disegni.

Addetto lucidi.

Addetto trascrizione disegni.

 

 

4a CATEGORIA

 

Appartengono a questa categoria:

 

-     i  lavoratori  qualificati  che svolgono attività  per  l'esecuzione

  delle  quali  si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche  inerenti  alla

  tecnologia  del lavoro e all'interpretazione del disegno, conseguite  in

  istituti   professionali  o  mediante  istruzione  equivalente,   ovvero

  particolari  capacità  e  abilità  conseguite  mediante  il   necessario

  tirocinio.  Tali lavoratori devono compiere con perizia  i  lavori  loro

  affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche

  professionali sopra indicate;

-     i  lavoratori  che, senza possedere il requisito di  cui  all'alinea

  seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratica

  un  gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta e il

  risultato delle lavorazioni;

-     i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di

  semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o

  attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per

  la categoria precedente.

 

Lavoratori   che  conducono  una  o  più  macchine  operatrici  attrezzate

automatiche o semiautomatiche, o a trasferimento, o a teste multiple e che

eseguono  tutti gli interventi necessari per l'impegnativa messa  in  fase

delle  attrezzature  in funzione di ristrette tolleranze  e  che  eseguono

l'impegnativa    sostituzione   utensili   e    relativa    registrazione,

l'adattamento  dei parametri di lavorazione, effettuando ove  previsto  il

controllo delle operazioni eseguite.

Guidamacchine attrezzate.

 

Lavoratori  che  provvedono alla preparazione  e  avviamento  di  macchine

operatrici  affidate  ad  altro  personale  richiedenti  attrezzamenti  di

normale  difficoltà,  registrazioni e messe  a  punto,  l'adattamento  dei

parametri  di  lavorazione, la scelta e predisposizione degli  utensili  e

degli  strumenti  di  misura, eseguendo i primi  pezzi  o  assistendo  gli

addetti  alla  conduzione nell'esecuzione dei primi pezzi  e  fornendo  le

necessarie  informazioni,  intervenendo  durante  la  lavorazione  per  la

correzione di eventuali anomalie.

Attrezzatore di macchine.

 

Lavoratori  che, sulla base di indicazioni, disegni o schemi  equivalenti,

procedono all'individuazione dei guasti aventi carattere di variabilità  e

casualità  ed  eseguono  interventi per la  loro  riparazione  di  elevata

precisione e/o di natura complessa su apparecchiature anche a serie o loro

parti,  assicurando  il grado di qualità richiesto e/o le  caratteristiche

funzionali prescritte.

Riparatore.

 

Lavoratori  che sulla base di indicazioni o disegni effettuano  lavori  di

natura  complessa  per il collaudo delle caratteristiche  dimensionali  di

attrezzature,  macchinario, parti, anche di provenienza  esterna,  con  la

scelta   e  la  predisposizione  degli  strumenti  di  misura,  segnalando

eventuali anomalie.

Collaudatore.

 

Lavoratori  che  sulla  base  di prescrizioni,  metodi  di  analisi  o  di

misurazione, capitolati, disegni o schemi equivalenti, eseguono  prove  di

natura complessa per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche,

tecnologiche, funzionali, di materiali, apparecchiature o loro parti anche

prodotte a serie con l'ausilio di strumenti e/o di apparecchiature  (senza

l'effettuazione  di  una  loro  impegnativa  predisposizione)  rilevano  e

registrano i risultati ottenuti, confrontandoli con quanto previsto  dalla

documentazione fornita e segnalando le eventuali discordanze.

Addetto prove di laboratorio.

Addetto sala prove.

 

Lavoratori  che,  sulla  base di indicazioni  o  cicli  di  lavorazione  o

documenti di massima equivalenti o disegni ed avendo pratica dei  processi

utilizzati  nella  pratica  operativa effettuano,  con  la  conduzione  di

impianti,  interventi di natura complessa per manovre  e  regolazioni  dei

parametri  di  lavorazione  ricavando i dati necessari  dalla  lettura  di

strumenti  o  diagrammi  al  fine di ottenere  le  caratteristiche  finali

richieste dal processo.

Addetto conduzione impianti.

 

Lavoratori  che  sulla  base  di indicazioni  e/o  disegni  e/o  cicli  di

lavorazione e/o tabulati eseguono lavori di elevata precisione e di natura

complessa  per la costruzione di attrezzature e/o macchinario  richiedenti

particolari  capacità  e  abilità  in  relazione  all'attrezzamento  della

macchina,  al  posizionamento e al centraggio dei pezzi,  all'impostazione

dei  dati  relativi  ai punti di partenza e al grado di  precisione  e  di

finitura richiesto.

Provvedono  alla  predisposizione  degli  utensili  nei  rispettivi  porta

utensili e all'inserimento nel caricatore, alla prova, nel caso di  lavori

di  1a  esecuzione, dell'intero ciclo di lavorazione, e  al  riscontro  di

eventuali    errori   geometrici   e   tecnologici   di    programmazione,

all'impegnativa registrazione utensili per correzione e riprese di  quota,

alla   misurazione  delle  parti  lavorate  con  l'impiego  dei  necessari

strumenti e attrezzature ausiliarie.

Addetto macchine a controllo numerico.

 

Lavoratori che sulla base di prescrizioni e/o cicli di lavoro e/o  disegni

e  utilizzando le prestabilite procedure informatiche, conducono  macchine

operatrici   appartenenti   a   un   sistema   automatizzato   con   guida

computerizzata, eseguendo gli interventi anche complessi necessari al loro

avviamento  e  alla  messa a punto e alla regolazione,  per  l'ottenimento

delle caratteristiche funzionali e prestazionali richieste. Provvedono  al

controllo  della  qualità  del  prodotto  e  dei  parametri  del   sistema

utilizzando  sistemi  e  modelli previsti dal  processo  produttivo  anche

attraverso  introduzione e variazione dei parametri tecnici  di  processo;

intervengono  sulla  base  delle  informazioni  fornite  dal  sistema  per

l'individuazione di tutte le anomalie evidenziabili dal sistema  stesso  e

per  la  riparazione di guasti aventi carattere di variabilità e casualità

che richiedano interventi di normale difficoltà.

Conduttore impianti/sistemi automatizzati.

 

Lavoratori  che,  sulla base di indicazioni disegni o schemi  equivalenti,

compiono  con autonomia esecutiva e anche con l'aiuto di altri lavoratori,

lavori  di natura complessa relativi alle diverse fasi d'installazione  di

reti elettriche e/o reti telefoniche.

Provvedono inoltre all'idoneo posizionamento degli appoggi, alle prove  di

pressione con registrazione dei valori riscontrati, segnalando il  consumo

del materiale utilizzato.

Ovvero  operano  su  cavi  anche funzionanti sia  per  giunzioni  sia  per

riparazioni,  effettuando le operazioni di taglio e ribaltamento  di  reti

telefoniche,  eseguendo misure di pressione con registrazione  dei  valori

riscontrati.

Guardafili.

Giuntista.

 

Lavoratori  che  eseguono,  sulla base di  indicazioni  disegni  o  schemi

equivalenti,  con  autonomia  esecutiva  e  anche  con  l'aiuto  di  altri

lavoratori, lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi:

 

-     di installazione di impianti elettrici, anche in media tensione, con

  controllo e relativa individuazione delle anomalie, messa a punto e messa

  in servizio, eseguendo ogni tipo di conseguente riparazione e le opportune

  verifiche

 

ovvero

 

-     di posa in opera e/o manutenzione di reti civili e/o industriali per

  la  distribuzione  di fluidi per centrali termiche e/o  frigorifere  e/o

  idriche di natura complessa con controllo e relativa individuazione delle

  anomalie,  messa  a punto e messa in servizio, eseguendo  ogni  tipo  di

  conseguente riparazione e le opportune verifiche.

 

Installatore impianti elettrici.

Tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento.

Ramista.

Primarista.

 

Lavoratori  che,  sulla  base di indicazioni, guidando  le  operazioni  di

trasferimento   e  posizionamento  della  secchia,  effettuano   complesse

operazioni di colaggio di getti medi o pesanti non di serie o di  colaggio

di  acciaio  in lingottiere, regolando il flusso del liquido in  relazione

alla temperatura, al tipo e alle caratteristiche del materiale.

Colatore.

 

Lavoratori  che,  sulla  base di indicazioni  o  cicli  di  lavorazione  o

documenti di massima equivalenti, e avendo pratica dei processi utilizzati

nella   pratica   operativa,  effettuano,   al   fine   di   ottenere   le

caratteristiche chimico-fisiche richieste dal prodotto, anche  coadiuvando

lavoratori di categoria superiore, conducendo forni di fusione, interventi

di   natura   complessa  per  manovre  e  regolazioni  dei  parametri   di

lavorazione,  ricavando  i dati necessari dalla  lettura  di  strumenti  o

diagrammi.

Fonditore.

 

Lavoratori  addetti  agli  impianti di  laminazione  che,  sulla  base  di

indicazioni  o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti,  e

avendo   pratica   dei   processi  utilizzati  nella  pratica   operativa,

effettuano, al fine di ottenere dimensioni e forma richieste dal prodotto,

anche  coadiuvando lavoratori di categoria superiore, interventi di natura

complessa  per  manovre  di laminazione e regolazioni  delle  calibrature,

anche riferendosi all'indicatore della luce fra i cilindri.

Laminatore.

 

Lavoratori  che  eseguono,  sulla base di indicazioni,  disegni  o  schemi

equivalenti, lavori di elevata precisione e di natura complessa o  per  la

costruzione, su banco o su macchine operatrici non attrezzate,  o  per  il

montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti.

Montatore macchinario.

Costruttore su banco.

Costruttore su macchine.

 

Lavoratori  che sulla base di indicazioni e disegni o schemi  equivalenti,

procedendo alle necessarie individuazioni dei guasti, eseguono  lavori  di

elevata   precisione   e  di  natura  complessa  per  l'aggiustaggio,   la

riparazione, la manutenzione e la messa a punto di macchine e di impianti,

o  per  l'installazione, riparazione, controllo e  messa  in  servizio  di

impianti elettrici o fluidodinamici.

Manutentore meccanico.

Manutentore elettrico.

Installatore impianti.

 

Lavoratori  che  sulla  base  di indicazioni  o  cicli  di  lavorazione  o

documenti di massima equivalenti o disegni, e avendo pratica dei  mezzi  e

dei metodi utilizzati nella pratica operativa, eseguono, con la scelta dei

parametri  lavori  di  saldatura di natura  complessa  in  relazione  alla

difficoltà  delle  posizioni  di lavoro in  cui  operano  e/o  alle  prove

previste per tali saldature.

Saldatore.

 

Lavoratori  che, sulla base di indicazioni o disegni, eseguono  lavori  di

natura complessa per la costruzione di modelli in legno anche scomponibili

o  loro  parti con la rilevazione dal disegno, anche mediante calcoli,  di

quote  correlate  non  indicate,  e con  la  costruzione  dei  calibri  di

controllo necessari.

Modellista in legno.

 

Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o cicli di lavorazione

o  documenti  di  massima equivalenti e avendo pratica  dei  mezzi  e  dei

sistemi   utilizzati   nella  pratica  operativa,  eseguono,   provvedendo

all'opportuna collocazione dei montanti, dei raffreddatori,  delle  tirate

d'aria  e,  se  necessario previa sagomatura, delle  armature,  lavori  di

natura complessa per la formatura a mano con modelli o casse d'anima.

Formatore a mano.

Animista a mano.

 

Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o schizzi di  massima,

eseguono  qualsiasi  lavoro  di  natura  complessa  per  l'imballaggio  di

attrezzature, macchinari, impianti, o loro parli, di particolare  forma  e

dimensione,  costruendo e stabilendo l'opportuna collocazione di  tiranti,

sostegni,  protezioni, ancoraggi in legno, necessari secondo le specifiche

esigenze  per  garantire  la  sicurezza del  trasporto,  provvedendo,  ove

necessario, alla costruzione delle casse e delle gabbie.

Imballatore.

 

Lavoratori  che,  sulla  base di indicazioni e in  ausilio  ad  operazioni

d'installazione o manutenzione o montaggio, conducono autogru  effettuando

manovre  di  elevata precisione e di natura complessa per il sollevamento,

il  trasporto, il piazzamento, l'installazione, di impianti, macchinari  o

loro parti;

ovvero conducono autocarri o automezzi o locomotori (anche in collegamento

con  le  F.S.)  per  il trasporto di materiale effettuando  interventi  di

registrazione  e  di  manutenzione ordinaria  e  in  caso  di  guasti  gli

interventi  di  riparazione meccanica ed elettrica  consentiti  dai  mezzi

disponibili a bordo.

Conduttore mezzi di trasporto.

 

Lavoratori  che manovrano gru anche con più ganci indipendenti effettuando

anche  operazioni congiunte con altre gru che richiedono grande precisione

ed elevata complessità per il sollevamento, il trasporto, il ribaltamento,

il  posizionamento, il montaggio di parti ingombranti  e  di  difficoltoso

piazzamento in relazione agli accoppiamenti da realizzare di macchinari  o

impianti o di strutture metalliche complesse;

ovvero  lavoratori che eseguono lavori dì elevata difficoltà per la scelta

dei  punti  di  attacco  e  delle  attrezzature  e  per  l'imbragaggio  di

materiale,  in  ausilio  ad  operazioni di  montaggio  e  sistemazione  di

impianti,   strutture  metalliche,  macchinari,  di  notevole  dimensione,

guidando  le  operazioni di sollevamento, di trasporto e  di  piazzamento,

provvedendo ove necessario alla predisposizione di nuove attrezzature.

Gruista.

Imbragatore.

 

Lavoratori  che,  in  base  a precise istruzioni  e  alle  norme  in  uso,

svolgono,  nell'ambito del loro campo di attività, compiti  di  segreteria

redigendo,  secondo  schemi usuali o avvalendosi di appunti  stenografici,

corrispondenza e documenti; esaminano per l'archiviazione e  per  il  loro

smistamento documenti e, ove richiesto, compilano su precise istruzioni  e

su schemi prefissati prospetti e/o tabelle.

Segretario.

 

Lavoratori  che,  in  base a precise istruzioni e  seguendo  le  procedure

operative  relative  al  sistema  contabile  adottato  nell'ambito   dello

specifico  campo di competenza rilevano, riscontrano, ordinano,  anche  su

moduli  o  secondo  schemi  preordinati, dati  anche  diversi,  elaborando

situazioni  riepilogative o semplici computi o rendiconti e  se  del  caso

effettuano imputazioni di conto.

Contabile.

Contabile clienti.

 

Lavoratori  che effettuano, in base a precise istruzioni e secondo  schemi

preordinati,  la preparazione e l'avviamento dell'elaboratore elettronico,

seguono  le  fasi  operative e intervengono, in caso di  irregolarità,  in

ausilio all'operatore consollista e/o conducono il macchinario ausiliario.

Operatore.

 

Lavoratori  che,  in  base  a  precise  istruzioni  e  documentazioni  già

esistenti, disegnano particolari semplici di una costruzione o  schemi  di

componenti  semplici  di un impianto e/o apportano semplici  modifiche  su

disegni già esistenti, riportando quotature e dati ricavati da tabellari o

norme  di lavorazione e, se del caso, corredano il disegno con la relativa

distinta materiali;

ovvero  eseguono in lucido schemi funzionali, disegni di una  costruzione,

disegni  di disposizione di apparecchiature o danno corretta veste formale

a schizzi già completi.

Disegnatore particolarista.

Lucidista particolarista.

 

Lavoratori  che,  in  base a precise istruzioni e  seguendo  le  procedure

operative relative al sistema di programmazione della produzione  adottato

nell'ambito  dello specifico campo di competenza, compilano, rilevando  le

informazioni dalla distinta base e/o dai cicli di lavorazione, i documenti

necessari  all'approntamento  dei  materiali  e/o  all'avanzamento   delle

lavorazioni,  elaborano le relative tabelle adeguandole in funzione  della

documentazione di ritorno e, se del caso, compilano i relativi diagrammi.

Programmatore produzione.

 

Lavoratori  che,  in  base a precise istruzioni e seguendo  le  specifiche

procedure  operative,  compilano  nel previsto  linguaggio,  programmi  di

lavorazione per macchine a controllo numerico che operano su un solo  asse

e  sono dotate di un limitato numero di utensili ed effettuano lavorazioni

singole,  intervenendo durante la prova del nastro per  la  correzione  di

eventuali anomalie.

Provvedono, avendo conoscenza del tipo e caratteristiche della macchina da

utilizzare  e della relativa unità di governo, alla stesura del  ciclo  di

lavoro nelle sue varie fasi e operazioni, indicando le attrezzature idonee

alla lavorazione, e seguono l'esecuzione del lavoro per apportare semplici

modifiche.

Metodista di macchine a controllo numerico.

 

 

5a CATEGORIA

 

Appartengono a questa categoria:

 

-     i  lavoratori  che,  oltre  a  possedere  tutte  le  caratteristiche

  indicate  nel 1° alinea della declaratoria della 4a categoria, compiono,

  con  maggiore  autonomia  esecutiva e con  l'apporto  di  particolare  e

  personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che

  presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e  del

  funzionamento degli apparati stessi,

-     i  lavoratori  che  senza possedere i requisiti  di  cui  all'alinea

  seguente,  guidano  e  controllano con apporto  di  adeguata  competenza

  tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere

  di iniziativa per la condotta e i risultati delle lavorazioni,

-     i  lavoratori  che, con specifica collaborazione, svolgono  attività

  amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa

  nei  limiti  dei principi, norme e procedure valevoli per  il  campo  di

  attività  in  cui operano, e che richiedono un diploma di  scuole  medie

  superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza.

 

 

Livello superiore.

 

I  lavoratori  che,  con  le caratteristiche di cui  al    alinea  della

declaratoria del livello precedente, svolgono coordinamento e controllo di

attività  tecniche  o  amministrative nell'ambito di  importante  reparto,

lavorazione o ufficio.

 

 

Nota a verbale.

 

Le  parti  si  danno atto che l'inquadramento dei lavoratori  nel  livello

superiore  della  5a  categoria  avviene esclusivamente  in  relazione  ai

contenuti della declaratoria contrattuale di detto livello superiore e che

è  estraneo alla volontà delle parti configurare il suddetto livello  come

una categoria a sé stante e intermedia tra la 5a e la 6a.

 

Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e

delle modalità di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di preparazione  e

avviamento di macchine operatrici affidate ad altro personale, richiedenti

attrezzamenti  impegnativi,  registrazioni e  messe  a  punto  di  elevata

precisione,  con  scelta,  ove  necessario,  dei  parametri  ottimali   di

lavorazione e degli utensili, scelta e predisposizione degli strumenti  di

misura,  fornendo agli addetti alla conduzione istruzioni dettagliate  per

l'esecuzione  del  lavoro  e  per  le relative  misurazioni;  intervenendo

durante   la   lavorazione  per  la  correzione  di  eventuali   anomalie;

intervenendo per il miglioramento delle attrezzature anche coadiuvando gli

enti interessati.

Attrezzatore di macchine.

 

Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni dei mezzi

e  delle modalità di esecuzione e con l'interpretazione critica di disegni

e/o  schemi funzionali, eseguono qualsiasi intervento di elevato grado  di

complessità per l'individuazione e la valutazione dei guasti e per la loro

riparazione  su apparecchiature, anche a serie, e/o loro parti  principali

assicurando   il   grado  di  qualità  richiesto  e/o  le  caratteristiche

funzionali prescritte.

Riparatore.

 

Lavoratori che con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi

e delle modalità di esecuzione e con l'interpretazione critica del disegno

eseguono  qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il  collaudo

delle  caratteristiche dimensionali di attrezzature,  macchinario,  parti,

anche   di   provenienza  esterna,  e  se  necessario   per   i   relativi

posizionamenti  e  tracciature,  avvalendosi  di  qualsiasi  strumento  di

misura,  e per la rilevazione dal disegno anche mediante calcoli dei  dati

necessari, valutando e segnalando le anomalie riscontrate.

Collaudatore.

 

Lavoratori  che  sulla base di capitolati e con l'interpretazione  critica

delle specifiche, dei disegni o schemi equivalenti eseguono, con la scelta

della  successione  delle  operazioni e con  l'ausilio  di  strumenti  e/o

apparecchiature,  prove di elevato grado di difficoltà  per  il  controllo

delle  caratteristiche  fisiche, chimiche,  tecnologiche,  funzionali,  di

materiali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie rilevando e

registrando i dati, valutando e segnalando le eventuali discordanze.

Addetto prove di laboratorio.

Addetto sala prove.

 

Lavoratori  che, sulla base di indicazioni, con l'interpretazione  critica

del   disegno   o   di   documenti  equivalenti  e  in  riferimento   alle

caratteristiche  finali  richieste  dal  processo  effettuano,  conducendo

impianti,  manovre  di  elevato grado di difficoltà,  provvedendo  con  la

scelta  della  successione delle fasi di lavorazione alla definizione  dei

parametri  di lavorazione e delle modalità di esecuzione e delle eventuali

attrezzature da utilizzare anche in caso d'introduzione di nuovi  processi

di lavorazione.

Addetto conduzione impianti.

 

Lavoratori  che,  con scelta della successione delle  operazioni  e  delle

modalità  e  dei  mezzi d'esecuzione e con l'interpretazione  critica  del

disegno  e/o  dei  tabulati e/o dei nastri eseguono  qualsiasi  lavoro  di

elevato grado di difficoltà per la costruzione di particolari complessi  e

impegnativi  di 1a esecuzione con spostamenti sui 5 assi richiedenti,  sia

nel  caso  della perforazione del nastro, relativa all'intera  lavorazione

sia  per  la  correzione  di sue fasi precedentemente  programmate  o  per

l'eventuale  integrazione  di  operazioni  non  previste  da  nastro,   la

rilevazione  da  disegno  di  eventuali  quote  mancanti,  la  scelta  dei

parametri  di  lavorazione geometrici e tecnologici e la loro impostazione

sulla  consolle,  nel  rispetto  di  ristretti  campi  di  tolleranza,  di

accoppiamento e di elevati gradi di finitura.

Addetto macchine a controllo numerico.

 

Lavoratori  che,  sulla  base  di  indicazioni,  cicli  e/o  disegni,  con

interpretazione  critica  delle specifiche di  lavorazione  ed  essendo  a

conoscenza  delle condizioni funzionali e prestazionali dell'impianto  nel

suo  insieme e delle caratteristiche delle singole operazioni del completo

ciclo  di  lavorazione,  conducono,  utilizzando  le  opportune  procedure

informatiche, gruppi di macchine di diversa tipologia appartenenti  ad  un

sistema flessibile di lavorazione automatizzato a guida computerizzata, ed

eseguono, con scelta della loro priorità, interventi di elevato  grado  di

difficoltà  per  assicurare  la  qualità  del  prodotto  e  le  condizioni

funzionali prescritte. Provvedono, avendo la capacità di interpretare  gli

effetti  che  le diverse fasi del ciclo di lavoro hanno nella  generazione

della qualità del prodotto e della produttività del sistema, alla messa  a

punto e registrazione delle attrezzature, alla variazione e ottimizzazione

dei  parametri  di  lavorazione, e intervengono previa  individuazione  ed

analisi  delle anomalie, diagnosticabili con controllo diretto e/o tramite

sistema informativo, per complesse operazioni di manutenzione relative  ai

vari componenti dei sistemi tecnologici costituenti l'impianto.

Conduttore sistemi flessibili di produzione.

 

Lavoratori  che,  con  interpretazione  critica  dei  disegni   o   schemi

equivalenti  d'impianto e con scelta della successione delle operazioni  e

delle  modalità  e dei mezzi di esecuzione, eseguono qualsiasi  lavoro  di

elevato   grado  di  difficoltà,  fornendo  inoltre  ad  altri  lavoratori

istruzioni dettagliate, per la completa costruzione di reti elettriche e/o

reti telefoniche complesse.

Effettuano  tutte  le necessarie misure elettriche di  prova  e  verifica,

nonché  la  localizzazione  strumentale e la  riparazione  dei  guasti  di

qualsiasi   tipo,  suggerendo,  di  norma,  soluzioni  atte  ad  eliminare

eventuali   anomalie   riscontrate   nell'impianto   ed   assicurando   le

caratteristiche funzionali prescritte.

Guardafili giuntista.

 

Lavoratori  che,  con  interpretazione  critica  dei  disegni   o   schemi

equivalenti  e  con  scelta  della successione delle  operazioni  e  delle

modalità  e dei mezzi di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di  elevato

grado  di  difficoltà,  fornendo inoltre ad  altri  lavoratori  istruzioni

dettagliate, per la completa installazione

 

-     di  impianti  elettrici complessi, anche in alta tensione.  Eseguono

  qualsiasi  tipo di cablaggio di elevato grado di difficoltà e  tutte  le

  necessarie misure elettriche di prova e verifica, comprese le  prove  in

  bianco sull'intero impianto, nonché la localizzazione strumentale  e  la

  riparazione dei guasti di qualsiasi tipo, predisponendo soluzioni atte ad

  eliminare eventuali anomalie riscontrate ed assicurare le caratteristiche

  funzionali prescritte, garantendo l'eventuale delibera funzionale

 

ovvero

 

-     la  posa in opera e/o la manutenzione di reti civili e/o industriali

  per  la  distribuzione  di  fluidi  per  grandi  centrali  termiche  e/o

  frigorifere  e/o  idriche di natura complessa e di elevata  prestazione.

  Eseguono tutte le necessarie prove e verifiche, la riparazione dei guasti

  di  qualsiasi tipo, predisponendo soluzioni atte ad eliminare  eventuali

  anomalie   riscontrate  ed  assicurare  le  caratteristiche   funzionali

  prescritte, garantendo l'eventuale delibera funzionale.

Installatore impianti elettrici.

Tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento.

Ramista.

Primarista.

 

Lavoratori  che, sulla base di indicazioni, con l'interpretazione  critica

delle  specifiche  di  lavorazione, e in riferimento alle  caratteristiche

chimico-fisiche richieste dal prodotto, effettuano, con la  conduzione  di

forni  di  fusione,  interventi di elevato grado  di  complessità  per  la

regolazione  e  la  correzione dei parametri di lavorazione,  provvedendo,

nell'ambito della successione delle fasi di lavorazione, alla scelta delle

modalità di esecuzione.

Fonditore.

 

Lavoratori  addetti  agli  impianti di  laminazione  che,  sulla  base  di

indicazioni,   con   l'interpretazione   critica   delle   specifiche   di

calibrazione o di documenti di massima equivalenti, e in riferimento  alle

caratteristiche  finali  richieste dal prodotto,  eseguono  il  lavoro  di

preparazione   ed   avviamento  delle  gabbie  di  laminazione,   eseguono

registrazioni e messe a punto di elevata precisione, effettuano interventi

di  elevato  grado  di  difficoltà per le manovre di laminazione,  per  la

regolazione  e  la  correzione dei parametri di  lavorazione  al  fine  di

ottenere le caratteristiche tecnologiche richieste dal processo.

Laminatore.

 

Lavoratori  che,  con scelta della successione delle  operazioni  e  delle

modalità e dei mezzi d'esecuzione, eseguono con l'interpretazione  critica

del  disegno qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà in  relazione

al  ristretto campo di tolleranze, agli accoppiamenti da realizzare  e  al

grado  di finitura o per la costruzione, su banco o su macchine operatrici

non  attrezzate, o per il montaggio di attrezzature o macchinario  o  loro

parti, con eventuale delibera funzionale.

Montatore macchinario.

Costruttore su banco.

Costruttore su macchine.

 

Lavoratori  che,  con  interpretazione critica del disegno  individuano  e

valutano  i guasti, scelgono la successione e le modalità degli interventi

e  i  mezzi  di  esecuzione  ed  eseguono,  anche  fuori  sede,  qualsiasi

intervento  di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio,  riparazione,

manutenzione di macchine o di impianti, curandone la messa a punto, oppure

per  l'installazione  e  la messa in servizio di macchine  o  di  impianti

elettrici o fluidodinamici, con eventuale delibera funzionale.

Manutentore meccanico.

Manutentore elettrico.

Installatore impianti.

 

Lavoratori  che,  con  la scelta della successione delle  operazioni,  dei

mezzi  d'esecuzione, con l'interpretazione critica del  disegno,  eseguono

qualsiasi  lavoro  di  saldatura di elevato grado di difficoltà  anche  in

riferimento a:

 

-     esecuzione del lavoro in tutte le posizioni presenti nello specifico

  campo di attività del lavoratore (ad esempio: sopra testa);

-     cicli  di  prova  prescritti  da  enti  esterni  o  cicli  di  prova

  equivalenti;

-     tolleranze  riferite  a larghezza, spessore,  raggio  di  curvatura,

  penetrazione dei cordoni e loro passo.

 

Saldatore.

 

Lavoratori  che,  con scelta della successione delle  operazioni  e  delle

modalità e dei mezzi d'esecuzione, eseguono, con l'interpretazione critica

del  disegno,  anche costruttivo, la costruzione di qualsiasi  modello  in

legno  di  elevato grado di difficoltà con la determinazione dei piani  di

scomposizione, con la rilevazione dal disegno anche mediante  calcoli  dei

dati e delle quote necessari e con la costruzione dei calibri di controllo

occorrenti.

Modellista in legno.

 

Lavoratori  che,  con  la scelta della successione delle  operazioni,  dei

mezzi  e  delle modalità d'esecuzione, con l'interpretazione  critica  del

disegno, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà  per  la

formatura  a  mano con modelli o casse d'anima, forniscono, se necessario,

indicazioni per modifiche da apportare ai modelli o alle casse  d'anima  e

per la predisposizione di sagome di sostegno, tasselli, ecc.

Formatore a mano.

Animista a mano.

 

 

Nota a verbale.

 

Nell'ambito dei lavoratori di cui al 1° alinea della declaratoria della 5a

categoria saranno individuati coloro che, nello svolgimento della  propria

attività,  sono in possesso di elevate capacità e particolare  perizia  di

tipo tecnico-pratico e operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da

raggiungere, propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto

delle  procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilità,

modifiche   e   varianti  su  apparati  di  particolare  complessità   e/o

prototipali,  al fine di ottenere significativi risultati  in  termini  di

efficienza  produttiva,  qualità, affidabilità; agiscono  con  particolare

autonomia  operativa  che  si traduce in prestazioni  di  elevato  livello

tecnico  non  disgiunte da capacità d'intervento, di analisi e diagnostica

nell'ambito della propria specializzazione e di quelle affini.

 

A  tali  lavoratori verrà riconosciuto, con decorrenza dall'1.9.83 e,  per

l'Addetto  macchine a controllo numerico, con decorrenza  dall'1.2.87,  un

elemento  retributivo di professionalità di £. 30.000 mensili lorde,  pari

ad  un importo orario di £. 173,41, con assorbimento fino a concorrenza di

eventuali emolumenti corrisposti aziendalmente ad analogo titolo.

 

A    decorrere   dall'1.1.91   il   suddetto   elemento   retributivo   di

professionalità  viene elevato a £. 55.000 mensili  lorde  (pari  a  28,41

euro),  pari ad un importo orario di £. 317,92 (pari a 0,1642  euro),  con

assorbimento  fino  a  concorrenza  di  eventuali  emolumenti  corrisposti

aziendalmente ad analogo titolo.

 

L'individuazione  dei  lavoratori con i  requisiti  sopra  ricordati  sarà

effettuata nell'ambito tassativo delle seguenti figure professionali:

 

aggiustatore stampista;

modellista;

montatore - installatore di grandi impianti;

montatore - manutentore elettrico-elettronico;

operatore specialista motorista;

operatore specialista montatore aeronautico;

tracciatore - collaudatore;

addetto macchine a controllo numerico;

 

con   specifico  riferimento  ai  presupposti  minimi  di  professionalità

indicati nei seguenti profili:

 

Lavoratori  che  in  condizioni  di  particolare  autonomia  operativa   e

organizzativa,   eseguono  la  realizzazione   del   ciclo   completo   di

assiemaggio, collaudo e messa a punto di stampi di elevata complessità  in

relazione  alle  ristrette  tolleranze  previste,  all'elevato  grado   di

finitura  richiesta, alla complessità dei profili da realizzare  e/o  alla

presenza  di  parti  in  movimento provvedendo  alla  delibera  funzionale

fornendo  in  presenza  di situazioni eccezionali e contingenti  l'apporto

della  propria particolare e personale competenza per l'individuazione  di

modifiche,  del  ciclo  di  produzione  delle  parti  componenti,  atte  a

consentire  la  realizzazione  delle  prestazioni  previste  contribuendo,

attraverso   la   segnalazione   delle  difficoltà   riscontrate   e   dei

provvedimenti   correttivi  adottati,  all'individuazione   di   soluzioni

migliorative.

Aggiustatore stampista.

 

Lavoratori  che,  in  condizioni  di  particolare  autonomia  operativa  e

organizzativa,  eseguono  il ciclo completo di  costruzione  di  qualsiasi

modello  copia in legno e in metallo di elevata complessità  in  relazione

alle  ristrette  tolleranze  previste, alla  complessità  delle  forme  da

realizzare,  eseguendo  tutte le operazioni necessarie  al  banco  e  alle

macchine   utensili,  fornendo  l'apporto  della  propria  particolare   e

personale  competenza  per  l'individuazione  degli  interventi  atti   ad

adeguare  il  modello  alle  effettive  esigenze  d'impiego  contribuendo,

attraverso la segnalazione delle difficoltà riscontrate e degli interventi

correttivi attuati, all'individuazione di soluzioni migliorative.

Modellista.

 

Lavoratori  che, con interpretazione critica dei disegni  e  degli  schemi

elettrici ed elettronici, in condizioni di particolare autonomia operativa

ed organizzativa, eseguono fuori sede attività di elevata specializzazione

per  la  realizzazione  del  ciclo completo di  montaggio,  installazione,

collaudo,  avviamento, riparazione e manutenzione di impianti e macchinari

complessi  in  relazione alle innovative caratteristiche  prestazionali  e

tecnologie  utilizzate provvedendo alla delibera funzionale,  partecipando

all'addestramento pratico degli utilizzatori e contribuendo, attraverso la

segnalazione  delle difficoltà riscontrate e dei provvedimenti  correttivi

adottati, all'individuazione di soluzioni migliorative.

Montatore - Installatore di grandi impianti.

 

Lavoratori  che eseguono, con facoltà decisionali e particolare  autonomia

d'iniziativa,  qualsiasi  intervento di  natura  elettrico-elettronica  di

elevato  grado  di  difficoltà per montaggi  e  modifiche  di  macchinario

speciale  a  funzionamento  automatico  (di  asportazione  truciolo  o  di

saldatura) di 1a esecuzione, caratterizzato da complesse funzioni  logiche

e  tecnologiche  aventi  lo  scopo  di  realizzare  elevate  precisioni  e

produzioni, curandone la loro finale funzionalità mediante indicazioni per

modifiche  d'impianto  o  eventualmente  geometriche  e  tecnologiche   da

apportare  per il miglioramento del prodotto e delle condizioni funzionali

previste e provvedendo eventualmente fuori sede alla delibera da parte del

cliente.

Montatore - Manutentore elettrico-elettronico.

 

Lavoratore  che,  agendo con facoltà decisionale e  particolare  autonomia

operativa  e  organizzativa,  in base alla vasta  esperienza  maturata  ai

massimi  livelli  della  propria  specializzazione  e  in  possesso  delle

tecnologie  inerenti  la propria attività e di quelle  affini,  esegue  in

assenza di metodologie specifiche, su turboreattori e generatori ausiliari

di  potenza  prototipici e/o sperimentali con scelta del metodo  operativo

più  opportuno, lo smontaggio/montaggio e revisione, la prova  funzionale,

rilevando  attraverso  la  lettura  della  strumentazione  il  loro   buon

funzionamento con l'utilizzo di apparecchiature specifiche. Definisce  gli

interventi  necessari  per  la  messa  a  punto  eseguendo  gli  opportuni

interventi  anche  nei  casi di particolare complessità.  Propone  inoltre

soluzioni metodologiche rivolte al miglioramento complessivo dell'attività

svolta  con la necessaria attività di collegamento con le specializzazioni

immediatamente collaterali.

Si  avvale  anche  dell'ausilio di altri lavoratori, al cui  addestramento

concorre ove necessario.

Operatore specialista motorista.

 

Lavoratore  che,  agendo con facoltà decisionale e  particolare  autonomia

operativa  e  organizzativa,  in base alla vasta  esperienza  maturata  ai

massimi  livelli  della  propria  specializzazione  e  in  possesso  delle

tecnologie inerenti la propria attività e di quelle affini individua,  con

capacità  di  scelta  di metodi operativi e di adattamento,  il  ciclo  di

maggiore  rispondenza al miglioramento dei risultati dell'attività  svolta

ed  effettua operazioni di montaggio, taratura e messa a punto riparazione

e/o  revisione e relativa ricerca guasti di strumentazione particolarmente

complessa,  a  livello  prototipico,  mediante  l'utilizzo  di  specifiche

strumentazioni    di    misure    complesse    con    completa    capacità

diagnostico-operativa sugli interventi necessari.

Collabora   con  altre  specializzazioni  immediatamente  collaterali   ed

avvalendosi  anche  dell'ausilio di altri lavoratori al cui  addestramento

concorre quando è necessario.

Operatore specialista montatore aeronautico.

 

Lavoratori  che eseguono, con facoltà decisionale e particolare  autonomia

operativa e organizzativa:

 

-     qualsiasi  lavoro  di elevato grado di difficoltà  per  il  collaudo

  delle  caratteristiche  dimensionali,  di  forma  e/o  tecnologiche  

  particolari di elevata difficoltà, con calcoli e grafici occorrenti per la

  determinazione  delle  quote mancanti, suggerendo tutte  le  indicazioni

  occorrenti per eventuali modifiche e varianti per tener conto di esigenze

  costruttive, di impiego e di manutenzione; provvedendo inoltre a seguire

  le  diverse fasi della lavorazione dando l'assistenza necessaria per una

  corretta esecuzione del completo ciclo di lavorazione;

 

ovvero:

 

-     qualsiasi  lavoro  di elevato grado di difficoltà  per  il  collaudo

  delle   caratteristiche   funzionali  e   tecnologiche   di   macchinari

  caratterizzati  da  complesse funzioni logiche e  tecnologiche,  con  la

  relativa  delibera  sulla base dei risultati del  collaudo  di  forma  e

  dimensione  dei  primi  pezzi  lavorati, che  richiedono,  per  il  loro

  controllo,  impegnativi interventi in relazione al posizionamento,  alla

  tracciatura e all'esecuzione dei necessari calcoli.

Tracciatore - Collaudatore.

 

Lavoratori   che,   con   facoltà  decisionale  e  particolare   autonomia

d'iniziativa  operativa e organizzativa che si traduce in  prestazioni  di

elevato  livello tecnico, eseguono su sistemi contenenti macchine utensili

a controllo numerico, anche a più di 5 assi controllati, la lavorazione di

particolari  di  1a esecuzione, prototipi sperimentali, caratterizzati  da

elevata complessità di forma e/o da materiali innovativi.

Provvedono,  avendo  conoscenza  delle  tecnologie  collegate  e  di   più

linguaggi  delle  unità  di  governo e applicando  elementi  di  geometria

descrittiva, calcoli analitici e trigonometrici, ad impostare e sviluppare

dalla   consolle  i  programmi  necessari  con  la  scelta  dei  parametri

tecnologici e con l'ottimizzazione del ciclo operativo.

Integrano, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della

propria specializzazione, programmi da altri parzialmente elaborati  o  in

quanto  preferibilmente  definibili  durante  il  ciclo  operativo  o  per

modifiche sopravvenute nel corso della lavorazione che possono interessare

la geometria del pezzo, gli utensili, i materiali e le attrezzature.

Addetto macchine a controllo numerico.

 

Lavoratori  che,  in  base a indicazioni e alle norme  in  uso,  svolgono,

nell'ambito  del loro campo di attività, compiti di segreteria  redigendo,

su  indicazione dei contenuti, corrispondenza e/o promemoria,  raccolgono,

curandone  l'archiviazione, dati e documenti, selezionandoli e ordinandoli

per  corredare  pratiche o per trasmettere informazioni e, ove  richiesto,

redigono  su  traccia  prospetti e/o tabelle  statistiche  e/o  situazioni

riepilogative;

ovvero  lavoratori  che,  nell'ambito del loro  campo  di  attività  e  su

indicazioni  dei  contenuti, redigono in forma corretta corrispondenza  in

una o più lingue estere.

Segretario.

 

Lavoratori  che,  in  base ad istruzioni e applicando procedure  operative

relative  al sistema contabile adottato nell'ambito dello specifico  campo

di  competenza, imputano, contabilizzano dati, sistemano, chiudono  conti,

anche elaborando situazioni preventive e/o consuntive;

ovvero  effettuano  interventi  operativi sulle  posizioni  contabili  dei

clienti  e/o  concessionari; imputando le relative  partite  sull'estratto

conto,    elaborano   le   situazioni   contabili   relative   effettuando

aggiornamenti, verifiche e rettifiche sui pagamenti, calcolano interessi e

premi  realizzando  situazioni  consuntive  sull'andamento  economico  del

settore  e/o area di vendita di loro competenza, evidenziando le posizioni

irregolari  e  gestendo i conseguenti interventi operativi;  se  del  caso

elaborano situazioni preventive e/o consuntive.

Contabile.

Contabile clienti.

 

Lavoratori che, in base a documentazioni o informazioni fornite dagli enti

aziendali  interessati e a metodologie esistenti, effettuano,  nell'ambito

del  proprio campo di attività, attenendosi a istruzioni ricevute relative

a  criteri  di scelta dei fornitori, a clausole e condizioni da applicare,

approvvigionamenti che richiedono conoscenze adeguate sulla  utilizzazione

dei  materiali  richiesti  e  delle  loro  caratteristiche,  se  del  caso

avvalendosi di informazioni fornite dagli altri enti aziendali,  impostano

e concludono le trattative relative.

Approvvigionatore.

 

Lavoratori  che,  sulla base di istruzioni o con riferimento  a  procedure

esistenti,  eseguono  e controllano da consolle i  vari  cicli  di  lavoro

dell'elaboratore, assicurando la regolarità del ciclo di elaborazione  con

interventi di ordine e di rettifica;

ovvero  lavoratori  che,  sulla base dì istruzioni  o  con  riferimento  a

metodologie  esistenti, traducono in programmi, nel linguaggio accessibile

all'elaboratore,  i  problemi  tecnici e/o  amministrativi,  componendo  i

relativi  diagrammi, controllandone i risultati e apportando ai  programmi

elaborati variazioni e migliorie.

Operatore

Programmatore.

 

Lavoratori che, sulla base di istruzioni e metodologie in uso,  anche  con

riferimento  a  documenti quali disegni o schemi equivalenti,  effettuano,

nell'ambito  del  loro  campo di attività, prove per  il  controllo  delle

caratteristiche chimiche, fisiche, tecnologiche, funzionali, dimensionali,

di  materiali  o  apparecchiature o loro parti, anche  prodotte  a  serie,

definendo le operazioni e le attrezzature e gli strumenti da utilizzare, e

le relative modalità di impiego e di rilevazione dei dati, interpretano ed

elaborano  i risultati e redigono, se necessario, la relazione  tecnica  e

gli  opportuni  diagrammi, e se del caso, forniscono ad  altri  lavoratori

l'opportuna assistenza per la scelta e la predisposizione degli  strumenti

o attrezzature.

Tecnico di laboratorio.

Tecnico di sala prove.

 

Lavoratori  che,  sulla  base di istruzioni o  con  riferimento  a  schemi

esistenti,  eseguono  disegni costruttivi di particolari  complessi  o  di

sottogruppi di uno studio d'assieme o di apparecchiature o attrezzature di

equivalente   complessità,   definendo   dimensioni,   quote,   materiali,

tolleranze  mediante  l'uso di tabellari e/o norme  di  fabbricazione  e/o

metodi  di  calcolo  e  normalmente preparando la  relativa  distinta  dei

materiali.

Disegnatore.

 

Lavoratori  che,  in  base a istruzioni e applicando  procedure  operative

relative   al   sistema   di  programmazione  della  produzione   adottato

nell'ambito dello specifico campo di competenza e con riferimento ai dati,

alle  parti,  ai mezzi, ai settori di produzione stabiliti  dai  programmi

generali,  definiscono con singoli programmi il carico  e  l'alimentazione

equilibrata  delle macchine o degli impianti, i loro tempi di  compimento,

intervenendo in caso di anomalie o di variazioni dei programmi, seguono lo

stato di avanzamento delle lavorazioni ai fini del rispetto dei loro tempi

di  compimento,  in caso di variazioni dei programmi generali  partecipano

alla ricerca di soluzioni atte alla riequilibratura dei propri programmi.

Programmatore produzione.

 

Lavoratori che, in base a istruzioni e a specifiche metodologie in  uso  e

anche con riferimento a soluzioni esistenti, definiscono, nell'ambito  del

loro  campo  di attività, anche mediante rilevazione diretta, i  tempi  di

lavorazione analizzandone e studiandone le operazioni (anche al  fine  del

miglioramento  delle  modalità  d'esecuzione  e  del  posto   di   lavoro)

intervenendo  in caso di variazioni delle lavorazioni e/o di anomalie  nei

tempi  definiti e, ove richiesto, collaborano per la definizione dei cicli

e delle attrezzature occorrenti.

Analista di tempi.

 

Lavoratori  che,  in  base  a  istruzioni e  metodologie  in  uso  e  alle

informazioni  ricavabili dai disegni e anche con riferimento  a  soluzioni

esistenti,  definiscono,  nell'ambito del  loro  campo  di  attività,  con

singoli  cicli di lavorazione, relativi a prodotti o loro particolari,  la

sequenza  delle operazioni, gli interventi di controllo da effettuare,  le

macchine  da  utilizzare,  le attrezzature necessarie  e,  se  necessario,

propongono modifiche ai fini di razionalizzare i cicli di lavorazione.

Analista di processi e cicli.

 

Lavoratori  che,  in  base  a  istruzioni e con  riferimento  a  procedure

esistenti,   traducono  in  programmi,  nei  linguaggi  accessibili   agli

elaboratori  di  macchine  a  controllo  numerico,  gli  elementi   e   le

informazioni,   ricavabili   e/o   deducibili   dai   disegni,   necessari

all'esecuzione del ciclo di lavorazione su macchine a controllo numerico a

più  assi  controllati, verificando i risultati e apportando ai  programmi

stessi le opportune variazioni.

Provvedono,  previa  verifica di fattibilità  del  lavoro  su  macchina  a

controllo  numerico, alla stesura del ciclo operativo e del  programma  di

calcolo,  alla descrizione del particolare all'elaboratore con l'opportuno

linguaggio  e  alla  costruzione  del ciclo  tecnologico,  verificando  la

validità  dell'elaborato tramite plotter o video terminale prestando,  nel

corso  dell'esecuzione del primo pezzo e/o prova, l'assistenza finalizzata

alla soluzione dei problemi connessi al ciclo prestabilito, apportando  ai

programmi  stessi le opportune variazioni ed elaborazioni  e  individuando

soluzioni migliorative.

Metodista di macchine a controllo numerico.

 

Lavoratori  che, in base a istruzioni e alle metodologie in uso  nel  loro

settore e anche con riferimento alle soluzioni esistenti, definiscono  nel

loro  campo di attività, analizzando e studiando metodologie e le tecniche

di  lavorazione, le condizioni ottimali di lavorazione e di  utilizzo  dei

mezzi  e  delle attrezzature e, se del caso propongono, anche in relazione

all'introduzione di nuove tecnologie, modifiche ai cicli  e  ai  mezzi  di

lavoro.

Analista di metodi.

 

 

6a CATEGORIA

 

Appartengono a questa categoria:

 

-     i  lavoratori,  sia  tecnici che amministrativi che,  con  specifica

  collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare

  preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con

  facoltà  di  decisione e autonomia d'iniziativa nei  limiti  delle  sole

  direttive generali loro impartite.

 

Lavoratori che svolgono, nell'ambito della loro attività e sulla  base  di

indicazioni  generali, compiti di segreteria e assistenza  raccogliendo  e

selezionando  dati  e  notizie  provenienti da  varie  fonti  elaborandone

sintesi  e  valutandoli per sistemare e completare, in  forma  corretta  e

sintetica,  eventuali proposte di soluzione dei problemi  in  questione  e

svolgono  compiti di collegamento fra l'ente in cui operano e  altri  enti

aziendali o esterni, diramano su preciso mandato disposizioni o istruzioni

operative;

ovvero lavoratori che su indicazioni e anche avvalendosi di documentazioni

esistenti  quali glossari tecnici o pubblicazioni specializzate, traducono

in  forma corretta, testi impegnativi a carattere specializzato, da  o  in

una  o  più  lingue  estere,  svolgendo,  ove  richiesto,  interventi   di

interpretariato (non simultaneo).

Segretario assistente.

 

Lavoratori che, sulla base di indicazioni generali e anche avvalendosi  di

procedure   esistenti,  provvedono,  nell'ambito  della   loro   attività,

all'elaborazione,  analisi, controllo e verifica di fatti  amministrativi,

formulano  sintesi di situazioni preventive e consuntive  necessarie  alla

stesura   di   risultanze  economiche  e  patrimoniali  e  se   del   caso

contribuiscono all'adeguamento di metodi e procedure contabili;

ovvero  effettuano  analisi, controllo e sintesi della situazione  globale

delle  partite  di rilevante entità e complessità relative a  clienti  e/o

concessionari  disponendo gli interventi tecnici  idonei  a  migliorare  e

aggiornare  la  valutazione complessiva dei rischi e  la  definizione  dei

fidi,    abbuoni   e   pagamenti,   elaborano   situazioni   riepilogative

dell'andamento economico e finanziario del settore e/o area di  competenza

e/o  previsioni  di massima sulle entrate di cassa relative  all'esercizio

considerato,  anche  avvalendosi  della  collaborazione  di  altri   enti;

predispongono gli opportuni provvedimenti per il recupero dei  crediti  di

rilevante  entità, decidendo se del caso l'eventuale ricorso e  la  scelta

dello strumento legale.

Contabile.

Contabile clienti.

 

Lavoratori  che,  sulla  base di indicazioni e  anche  con  riferimento  a

metodologie   relative   al   proprio  campo   di   attività,   effettuano

approvvigionamenti  di  rilevante impegno e/o  complessità,  in  relazione

all'entità,  materiali,  fornitori, che richiedono  specifiche  conoscenze

relative  all'attività  svolta e alle tecnologie  utilizzate  nei  settori

interessati, anche avvalendosi di dati o informazioni particolari  forniti

da  altri  enti aziendali, impostano e concludono le relative  trattative,

definiscono i fornitori, le condizioni e le clausole d'acquisto, e, se del

caso, partecipano alla definizione di piani di approvvigionamento.

Approvvigionatore.

 

Lavoratori che, su indicazioni e avvalendosi anche di soluzioni esistenti,

progettano metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati

su  elaboratore  elettronico  relativi  a  un  campo  specifico:  tecnico,

scientifico, amministrativo, gestionale, individuano gli scopi del lavoro,

i  risultati  da ottenere, le fonti d'informazione al fine di definire  le

fasi  di elaborazione, i dati, le procedure, i procedimenti di calcolo,  i

flussi di lavoro;

ovvero  lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche  di  soluzioni

esistenti,  elaborano  l'impostazione generale dei programmi  contribuendo

all'analisi di metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato  dei

dati su elaboratore elettronico.

Analista.

Programmatore analista.

 

Lavoratori  che,  su  indicazioni e avvalendosi anche  di  schemi  o  dati

tecnici,  sviluppano  nell'ambito del loro  campo  di  attività,  progetti

relativi a prove per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche,

tecnologiche,  dimensionali, funzionali di materiali  e/o  apparecchiature

anche  prototipi,  definendo  i  cicli  di  prova  e  le  metodologie   di

esecuzione,  i  mezzi  e  gli  impianti  da  utilizzare  o  da   innovare,

collaborano  con  altri  enti  per  la definizione  dei  provvedimenti  da

adottare  in  caso di anomalie e per studi e/o miglioramenti da  apportare

alle metodologie di prova esistenti.

Tecnico di laboratorio.

Tecnico di sala prove.

 

Lavoratori  che,  su  indicazioni e avvalendosi anche  di  schemi  o  dati

tecnici,  sviluppano  progetti  relativi  ad  attrezzature  complesse,  ad

apparecchiature   o  macchinari  o  impianti  o  loro  parti   principali,

impostando,  anche con l'esecuzione del disegno complessivo, le  soluzioni

ottimali,  le  proporzioni,  le  dimensioni,  normalmente  calcolando   le

componenti  principali, e definendo le quote, i materiali, le  tolleranze,

se  del caso effettuando, anche in collaborazione con altri enti, studi di

modifiche e/o miglioramenti da apportare a progetti già esistenti.

Disegnatore progettista.

 

Lavoratori   che,  su  indicazioni  e  anche  avvalendosi  di  metodologie

esistenti,   impostano,  sulla  base  della  conoscenza  delle  componenti

principali,   programmi  e  metodologie  d'installazione,   avviamento   e

assistenza  di impianti e/o sistemi di rilevante impegno e/o  complessità,

collaborando con altri enti alla definizione dei provvedimenti da adottare

in  caso  di  anomalie  e/o modifiche da apportare agli  impianti  e/o  ai

sistemi   al  fine  di  migliorarne  le  condizioni  di  assistibilità   e

funzionamento, e, se del caso, partecipano alla definizione  di  soluzioni

innovative delle metodologie.

Tecnico programmatore di assistenza e installazione.

 

Lavoratori  che,  sulla  base  di  indicazioni  e  anche  avvalendosi   di

metodologie esistenti, sviluppano, nell'ambito del loro campo di attività,

nelle   linee  generali  programmi  di  produzione  fra  loro   collegati,

armonizzando  le  relative  componenti, verificando  ed  assicurandone  il

compimento  nei  tempi  previsti, ricercano e definiscono,  in  base  alle

informazioni ricevute, le soluzioni relative ai problemi di equilibrio dei

programmi   stessi   e,  se  del  caso,  partecipano  alla   revisione   e

aggiornamento delle metodologie di programmazione della produzione.

Programmatore produzione.

 

Lavoratori  che,  in base a indicazioni e avvalendosi  di  schemi  e  dati

tecnici  e  anche  con  riferimento  a  soluzioni  esistenti,  sviluppano,

nell'ambito  del  loro  campo di attività, studi  di  metodologie  e/o  di

processi   produttivi   per  la  definizione  delle  soluzioni   ottimali,

impostandole  nelle linee generali per quanto concerne  le  condizioni  di

lavorazione e di utilizzo dei mezzi e delle attrezzature e, ove richiesto,

collaborano con altri enti per l'introduzione di nuove tecnologie riferite

ai prodotti o ai mezzi di produzione.

Analista di metodi.

Analista di processi e cicli.

 

Lavoratori che, su indicazioni e avvalendosi anche di soluzioni  esistenti

nonché  di  conoscenze delle tecnologie di processo  e  delle  possibilità

potenziali  delle macchine, elaborano qualsiasi programma  di  lavorazione

complesso per macchine a controllo numerico e apportano agli stessi,  dopo

controllo  di  risultati, le variazioni che consentono di  ottimizzare  la

lavorazione e l'utilizzo delle macchine operatrici.

A  tal  fine  se richiesto, collaborano con altri enti relativamente  alla

possibilità  e  ai  limiti  delle  tecnologie  utilizzate,  per   definire

l'opportunità di eseguire l'intera lavorazione o solo una parte di essa su

macchine a controllo numerico.

Provvedono  a  redigere il ciclo di lavoro nel suo insieme  eseguendo  gli

opportuni  schizzi di specifica del posizionamento e bloccaggio del  pezzo

sulla  macchina,  proponendo le eventuali modifiche da  eseguire  in  fase

d'impostazione  del  ciclo prototipo, atte a facilitare  la  realizzazione

dell'attrezzatura e predispongono gli opportuni provvedimenti di  modifica

per  l'adeguamento della lavorazione al variare delle esigenze  produttive

onde assicurare la massima efficienza del sistema produttivo.

Analista metodista di macchine a controllo numerico.

 

 

7a CATEGORIA

 

Appartengono a questa categoria:

 

-      i   lavoratori  che,  oltre  alle  caratteristiche  indicate  nella

  declaratoria  della  6a  categoria  e a  possedere  notevole  esperienza

  acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti

  ad  attività  di  coordinamento  di servizi,  uffici,  enti  produttivi,

  fondamentali dell'azienda o che svolgono attività di alta specializzazione

  e importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi

  aziendali.

 

Lavoratori  che,  sulla  base delle sole direttive  generali,  realizzano,

nell'ambito  del loro campo di attività, con la necessaria conoscenza  dei

settori  correlati,  studi di progettazione o di pianificazione  operativa

per  il  conseguimento  degli obiettivi aziendali  provvedendo  alla  loro

impostazione e al loro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro,

ricercando ove necessario sistemi e metodologie innovative e, se del caso,

coordinando altri lavoratori. Ad esempio:

 

progettista di complessi;

specialista di sistemi di elaborazione dati;

specialista di pianificazione aziendale;

specialista finanziario;

specialista amministrativo ricercatore;

specialista di approvvigionamenti.

 

-     i  lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado

  elevato  di capacità gestionale, organizzativa, professionale,  funzioni

  organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai

  fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa,  per

  attività  di  alta specializzazione, di coordinamento  e  gestione,  e/o

  ricerca  e progettazione, in settori fondamentali dell'impresa, fornendo

  contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa: a

  questi lavoratori è attribuita la qualifica di "Quadro" di cui alla legge

  13.5.85 n. 190. Agli stessi si applica quanto definito al successivo punto

  B).

 

Lavoratori  che nell'ambito delle sole direttive strategiche previste  per

il  settore di appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con ampia

autonomia   e   capacità  propositiva  e  approfondita  conoscenza   delle

connessioni tra il proprio settore e quelli correlati, studi,  progetti  e

piani  per  il  raggiungimento degli obiettivi dell'impresa,  fornendo  un

adeguato  supporto alla soluzione dei problemi, pianificando interventi  e

controllandone i risultati, ottimizzando le risorse umane e/o tecniche e/o

finanziarie  loro  affidate,  ricercando  e  utilizzando,  se  del   caso,

metodologie o sistemi innovativi, coordinando, ove necessario, una  o  più

unità tecnico- produttive e/o di servizi;

ovvero  lavoratori  che,  nell'ambito  delle  sole  direttive  strategiche

previste   per  il  settore  di  appartenenza,  per  l'elevato  grado   di

specializzazione  sono  preposti  alla  ricerca  e  alla  definizione   di

importanti  studi  di progettazione relativi al settore  di  appartenenza,

verificando,  anche  attraverso  il  supporto  delle  competenti  funzioni

aziendali,  la  fattibilità,  la validità tecnica  e  l'economicità  delle

alternative,  garantendo  l'appropriato  supporto,  attraverso   tutti   i

necessari  elementi  di  valutazione, sia in fase  d'impostazione  sia  in

quella di sperimentazione e realizzazione dei progetti stessi, nell'ambito

di un coordinamento interfunzionale, controllandone la regolare esecuzione

e rispondendo dei risultati.

 

 

B)   "Quadri".

 

Ai sensi e per gli effetti della legge 13.5.85 n. 190 e della legge 2.4.86

n. 106, si concorda quanto segue:

 

1.    La  determinazione dei requisiti di appartenenza alla  categoria  di

  "Quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il CCNL 18.1.87.

 

2.    In relazione a quanto definito sopra, in sede di 1a applicazione,  i

  datori  di  lavoro  attribuiranno la qualifica di Quadro  ai  lavoratori

  interessati l'1.5.87.

 

3.    L'azienda,  ai sensi del combinato disposto dell'art.  2049  C.C.  e

  dell'art. 5, legge 13.5.85 n. 190, è responsabile per i danni conseguenti

  a colpa arrecati dal Quadro nello svolgimento della sua attività.

  La  suddetta  responsabilità  può essere  garantita  anche  mediante  la

  sottoscrizione di apposita polizza assicurativa.

  L'azienda  garantirà  al Quadro dipendente, anche  attraverso  eventuale

  polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva,

  per i procedimenti civili e penali nei confronti del Quadro medesimo per

  fatti  che  siano  direttamente  connessi all'esercizio  delle  funzioni

  attribuitegli.

 

4.     Previa  autorizzazione  aziendale,  ai  Quadri  è  riconosciuta  la

  possibilità  di pubblicazione nominativa, di ricerche o lavori  relativi

  alle  attività  svolte e di utilizzazione dei dati e delle  informazioni

  acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima.

 

5.    In  relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno,

  anche  avvalendosi  delle associazioni territoriali  imprenditoriali  di

  competenza,  la  partecipazione dei Quadri a  iniziative  di  formazione

  finalizzate al miglioramento delle capacità professionali.

 

6.    A  decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di  Quadro

  da  parte  dell'azienda,  verrà corrisposta  ai  lavoratori  interessati

  un'indennità  di  funzione  d'importo pari a £.  120.000  mensili  lorde

  comprensive dell'elemento retributivo previsto per gli altri  lavoratori

  inquadrati nella 7a categoria (£. 90.000).

  A decorrere dall'1.1.91, la suddetta indennità di funzione viene elevata

  a £. 190.000 mensili lorde (pari a 98,13 euro) comprensive dell'elemento

  retributivo  previsto  per  gli  altri lavoratori  inquadrati  nella  7a

  categoria (£. 115.000 pari a 59,39 euro).

 

7.    Per  quanto  qui  non contemplato si rinvia alle disposizioni  della

  Disciplina speciale, parte III del presente contratto.

 

8.    Le  parti  si  danno  atto  che con la regolamentazione  di  cui  al

  presente  accordo si è data piena attuazione al  disposto  della   legge

  13.5.85  n. 190, per quanto riguarda i "Quadri".

 

 

COMMISSONE PARITETICA DI STUDIO

 

FEDERMECCANICA, ASSISTAL e FIM, FIOM e UILM convengono di costituire entro

il  mese  di  gennaio 2000 un Gruppo di lavoro paritetico,  formato  da  6

rappresentanti  per  ciascuno  dei  due  gruppi  di  sindacati  stipulanti

(FEDERMECCANICA-ASSISTAL  e FIM-FIOM-UILM), al  fine  di  approfondire  le

problematiche che coinvolgono i lavoratori con la qualifica di "Quadro".

 

 

Nota a verbale.

 

Limitatamente  all'ipotesi di applicazione del punto 2, lett.  B)  (maggio

1987), l'indennità di funzione sarà riconosciuta ai lavoratori interessati

con decorrenza 1.2.87.

 

 

C)   MOBILITA PROFESSIONALE

 

Premesso che:

 

1)    Il  sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle

  capacità professionali dei lavoratori. In questo senso le parti intendono

  promuovere  lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali

  dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e

  nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle

  organizzazioni, della produttività e delle capacità professionali stesse.

 

2)    Le  aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze  tecniche  e

  con le esigenze organizzative ed economico- produttive, possono promuovere

  lo  studio  di  nuove forme di organizzazione del lavoro che  tendano  a

  raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1).

  Le   successive  sperimentazioni,  in  aree  da  individuare  a  livello

  aziendale,  potranno  svilupparsi ove si realizzino  con  continuità  la

  rispondenza   dei  risultati  ai  valori  di  efficienza  produttiva   e

  qualitativa  previsti e l'impegno dei lavoratori alle modificazioni  che

  riguardano la loro prestazione.

  L'informativa  sugli studi e sulle sperimentazioni sarà  materia  di  un

  incontro congiunto tra le parti su richiesta anche di una di esse.

 

3)    Per  il  conseguimento degli obiettivi suindicati verranno adottate,

  anche al fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro  e  di

  attenuare   il  grado  di  parcellizzazione,  compatibilmente   con   le

  caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:

 

-    corsi di addestramento e di formazione professionale;

-    ricomposizione e arricchimento delle mansioni;

-    rotazione su diverse posizioni di lavoro.

 

  Le  possibilità di realizzazione delle suddette iniziative  di  sviluppo

  delle capacità professionali dei lavoratori e i loro criteri informatori

  ed applicativi saranno, a richiesta, oggetto d'esame con le RSU.

 

4)     Il   sistema  prevede  una  mobilità  verticale  che  si   svolgerà

  nell'ambito  delle  esigenze  organizzative  ed  economico-   produttive

  dell'azienda  e  pertanto  non darà luogo a una  dinamica  automatica  e

  illimitata.

  Le  parti  convengono,  limitatamente  ai  passaggi  dalla  1a  alla  2a

  categoria e dalla 2a alla 3a categoria, di cui ai successivi punti I, II

  e  III e alla lett. c) del punto IV, la seguente disciplina, a decorrere

  dall'1.1.73.

 

I -  Passaggio dalla 1a alla 2a categoria.

 

I  lavoratori addetti alla produzione passeranno alla 2a categoria dopo un

periodo non superiore a 4 mesi.

 

I  lavoratori non addetti alla produzione saranno inseriti nelle  attività

produttive   quando   sussistono  i  necessari   requisiti   di   idoneità

psicofisica;  qualora  non  sia  stato possibile  inserirli  nell'attività

produttiva,  pur  avendone i requisiti, passeranno alla  2a  categoria  al

compimento del 18° mese.

 

I  passaggi  di  cui sopra non comportano necessariamente  un  cambiamento

delle mansioni.

 

 

II - Passaggio dalla 2a alla 3a categoria.

 

Nell'ambito   delle   esigenze  organizzative  ed  economico-   produttive

dell'azienda, come è detto in premessa del presente punto C),  i  passaggi

dalla 2a alla 3a categoria avverranno come segue:

 

a)    i  lavoratori  senza  specifica pratica di  lavoro,  provenienti  da

  scuole professionali e in possesso del relativo titolo di studio saranno

  inseriti nella 3a categoria dopo 3 mesi dall'assunzione;

b)    per  i lavoratori che, con conoscenze e capacità acquisite in  corsi

  professionali   specifici,  sono  inseriti  come   allievi   in   figure

  professionali non proprie della 2a categoria e comunque con sviluppo  in

  più categorie superiori, l'assegnazione alla categoria superiore avverrà

  al    conseguimento    della   necessaria    esperienza    e    capacità

  tecnico-professionale  che consenta di svolgere  il  lavoro  al  livello

  superiore. Tale esperienza si presume acquisita alla scadenza del 18° mese

  di  effettiva  prestazione, mentre se trattasi  di  corsi  professionali

  specifici,  di  durata  almeno  biennale, l'inserimento  alla  categoria

  superiore avverrà entro il termine di 9 mesi;

c)    per  i  lavoratori  inseriti  in  figure  professionali  articolate,

  l'assegnazione  alla  3a  categoria avverrà  previo  accertamento  della

  capacità del lavoratore concretamente dimostrata di svolgere funzioni di

  livello   superiore.  Tale  capacità  verrà  accertata   attraverso   la

  sperimentazione  di  un periodo di almeno 1 mese in compiti  di  livelli

  superiori,  trascorsi 18 mesi nell'espletamento delle  funzioni  proprie

  della  professione,  ritenuti  di regola  sufficienti  ad  acquisire  le

  necessarie capacità;

d)    per i lavoratori della 2a categoria connessi al ciclo produttivo  il

  cui  sviluppo nei livelli superiori è collegato ad esigenze di carattere

  organizzativo e ad una specifica preparazione conseguita anche attraverso

  corsi di addestramento, l'idoneità al passaggio verrà accertata attraverso

  la sperimentazione per un periodo di 1 mese nello svolgimento dei compiti

  di livello superiore, trascorsi 36 mesi nell'espletamento delle funzioni

  proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire la

  necessaria capacità.

 

Tali   passaggi  non  comporteranno  necessariamente  un  cambiamento   di

mansioni.

 

 

Norma transitoria.

 

Eventuali  accordi  aziendali  che prevedano  il  passaggio  automatico  a

categorie  superiori continueranno ad essere applicati  esclusivamente  ai

lavoratori a suo tempo individuati dagli accordi medesimi.

 

 

III - Linee a catena.

 

Si  considerano linee a catena le linee di produzione di serie  costituite

da  una successione di posti di lavoro (stazioni) su ciascuno dei quali si

effettua sempre la stessa operazione tecnologica operando su una serie  di

gruppi  di parti staccate di un prodotto finale che si spostano  lungo  le

linee  a  mezzo di sistema meccanico a velocità uniforme o a scatti  nelle

quali le quantità di produzione giornaliera e i tempi sono predeterminati.

 

Il  tempo a disposizione di ciascun posto per eseguire il lavoro assegnato

è  rigidamente  costante  per  tutto il turno  di  lavoro  e  uguale  alla

"cadenza", cioè al tempo di spostamento del prodotto da una stazione a una

stazione successiva.

 

Per  i  lavoratori della 2a categoria addetti alle linee a catena si  darà

luogo al passaggio alla categoria superiore dopo 36 mesi di prestazione in

linee di montaggio e sempre che abbiano svolto, nel periodo suddetto,  con

normale perizia, un insieme compiuto di mansioni loro affidate.

 

Tale   passaggio  non  presuppone  necessariamente  un  cambiamento  delle

mansioni. Il lavoratore, anche dopo l'acquisizione della 3a categoria, non

potrà rifiutarsi di ruotare su qualsiasi posizione di lavoro dell'attività

produttiva stessa.

 

 

IV  -  Ai  lavoratori  cui si applica la Disciplina speciale,  parte  III,

saranno  applicati  i  seguenti  criteri d'inserimento  in  azienda  e  di

mobilità:

 

a)     i   lavoratori   in  possesso  di  laurea,  in  fase  d'inserimento

  nell'azienda, verranno inquadrati nella 5a categoria, sempre che svolgano

  attività inerenti alla laurea conseguita;

b)    i  lavoratori  in possesso di diploma di scuole medie superiori,  in

  fase di inserimento nell'azienda, verranno inquadrati nella 4a categoria.

  Tali lavoratori passeranno in ogni caso alla 5a categoria dopo 24 mesi di

  ininterrotta permanenza in attività inerenti al diploma conseguito;

c)    i lavoratori inquadrati nella 2a categoria di cui al 2° alinea della

  relativa declaratoria dopo 18 mesi di ininterrotta permanenza passeranno

  alla 3a categoria.

 

 

COMMISSIONE PARITETICA PER LO STUDIO DELLA CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

 

Per la vigenza del CCNL 8.6.99 viene confermata la "Commissione paritetica

per  lo  studio  della  classificazione  dei  lavoratori"  formata  da   6

rappresentanti  per  ciascuno  dei  due  gruppi  di  sindacati  stipulanti

(FEDERMECCANICA-ASSISTAL e FIM-FIOM-UILM), con il compito di:

 

a)     compiere   attività  di  ricerca  e  di  confronto   intorno   alla

  classificazione  dei  lavoratori tenendo conto  anche  delle  esperienze

  maturate  in  Italia  e nei Paesi a maggiore sviluppo  industriale,  con

  l'obiettivo  di fornire alle parti stipulanti contributi finalizzati  ad

  adeguare e/o ad innovare il rapporto fra classificazione e professionalità

  dei  lavoratori,  anche in vista della loro utilizzazione  nelle  future

  relazioni  tra  le  parti.  A tal fine la Commissione  potrà  promuovere

  l'audizione di studiosi particolarmente qualificati in materia;

b)    esaminare  l'evoluzione di profili professionali esemplificativi  in

  rapporto all'introduzione di tecnologie innovative;

c)    proporre alle parti stipulanti integrazioni ai profili professionali

  e  alle esemplificazioni - di cui alla classificazione dei prestatori di

  lavoro  disciplinata dall'art. 4, Disciplina generale, sezione  III  del

  presente  CCNL  nonché,  in quanto conseguano da tali  integrazioni,  ai

  criteri  per la mobilità professionale di cui al punto 3, lett.  C)  del

  citato  art.  4 - integrazioni correlate all'introduzione di  tecnologie

  innovative; verificare nel periodo compreso fra l'1.7.00 e il 31.12.00, la

  possibilità d'individuare, nell'ambito della declaratoria dei Quadri  di

  cui al precedente punto A), un'articolazione di un profilo professionale

  superiore  da  compensare con un'indennità di funzione più  elevata.  Le

  proposte   di  cui  sopra  verranno  sottoposte  alle  parti  stipulanti

  appositamente riunite in delegazione e, una volta concordemente accolte,

  integreranno il CCNL vigente esclusivamente per gli effetti dell'addizione

  introdotta.

 

La Commissione si riunisce di norma trimestralmente, presieduta a turno da

uno  dei  componenti  dei due gruppi e delibera all'unanimità  per  quanto

attiene  alla materia di cui al punto c) e in ordine agli indirizzi  e  al

metodo di lavoro di cui ai punti a) e b).

 

Una  volta all'anno la Commissione si riunirà con le delegazioni che hanno

stipulato  il  CCNL  per  riferire  sull'attività  svolta  e  proporre  le

integrazioni  concordate ai sensi del punto c): in  questa  sede  verranno

presentati  tanto  i  risultati dei lavori  intorno  ai  quali  sia  stata

raggiunta  l'unanimità di pareti della Commissione, quanto di  quelli  che

costituiscano la posizione di una delle componenti.

 

Tre  mesi prima della scadenza del presente CCNL la Commissione concluderà

la  sua  attività per quanto attiene al punto a) e presenterà  alle  parti

stipulanti un rapporto conclusivo intorno agli argomenti di cui  al  punto

suddetto completo dei materiali elaborati nel corso dei lavori.

 

Art. 5 - Orario di lavoro

 

La durata massima settimanale del lavoro ordinario rimane confermata in 40

ore.  Essa,  ai  sensi  dell'art. 13, legge 24.6.97  n.  196,  può  essere

computata anche come durata media in un periodo non superiore ai  12  mesi

nei  casi previsti al comma successivo e nel paragrafo relativo all'orario

plurisettimanale, salvi gli accordi aziendali in materia.  Ferme  restando

le  disposizioni  contrattuali, ai soli fini legali i  limiti  del  lavoro

ordinario  rimangono  fissati nei termini e secondo le  modalità  previsti

dalle vigenti disposizioni di legge.

 

Per  gli  impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni  alla

settimana, la durata normale dell'orario di lavoro risulterà da una  media

plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.

 

La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale

viene  stabilita dalla Direzione anche in modo non uniforme, previo  esame

con la RSU.

 

Nel  caso  di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni  il  lavoro

cessa di massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione in ogni caso  per

le  attività  elencate  nell'allegato al presente articolo  e  per  quanto

disciplinato nel paragrafo "Orario plurisettimanale".

 

L'orario  giornaliero  di  lavoro sarà esposto  in  apposita  tabella,  da

affiggersi secondo le norme di legge.

 

Le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o reparto.

 

I   lavoratori  non  potranno  rifiutarsi  all'istituzione  di  più  turni

giornalieri.  Il  lavoratore deve prestare la sua opera nelle  ore  e  nei

turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati

reparti.

 

Con  decorrenza dall'1.7.78 tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati

beneficiano di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di  presenza

in  azienda.  Da  tale  disciplina  sono  esclusi  i  lavoratori  a  turni

avvicendati, i quali già usufruiscano nell'ambito delle 8 ore di  presenza

di  pause  retribuite  complessivamente non  inferiori  a  30  minuti  che

consentano  il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che  siano  state

esplicitamente concesse ad altro titolo.

 

Nel  caso  di  più  turni,  per prestazioni che richiedono  continuità  di

presenza,  il  lavoratore del turno cessante potrà lasciare  il  posto  di

lavoro  quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire  entro

un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno.

Quando  non  sia  possibile addivenire alla tempestiva sostituzione  e  le

mansioni  del  lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa  derivare

pregiudizio alla produzione o al lavoro di altri lavoratori, il termine di

cui  innanzi potrà essere eccezionalmente prolungato per tutta  la  durata

del  turno  così iniziato. Queste prolungate prestazioni, per le  ore  che

eccedono  l'orario giornaliero determinato in applicazione  del  comma  3,

saranno considerate straordinarie e come tali retribuite.

 

Al  lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua  prestazione

per le 8 ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei 6 giorni

lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria.

 

I  lavoratori partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi  turni

allo  scopo  di  evitare  che una parte abbia  a  prestare  la  sua  opera

esclusivamente in ore notturne.

 

Quando   l'assegnazione  a  turni  svolgentisi  anche  in   ore   notturne

costituisca  un'innovazione, sarà consentito al lavoratore  di  richiedere

l'accertamento sanitario in ordine alla sua idoneità a prestare lavoro  in

ore notturne.

 

 

Orario di lavoro nel settore siderurgico.

 

La   durata  massima  dell'orario  normale  per  gli  addetti  al  settore

siderurgico, salvo quanto previsto dalle norme di legge e relative deroghe

ed  eccezioni,  rimane confermata in 40 ore settimanali fermo  quant'altro

stabilito dal presente contratto.

 

I  lavoratori  turnisti  in aggiunta a quanto previsto  successivamente  a

titolo di Permessi annui retribuiti hanno diritto a godere di giornate  di

riposo  retribuito nel corso dell'anno solare a compenso  delle  festività

individualmente lavorate nello stesso periodo oltre il numero di 7.

 

Il  lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua  prestazione

lavorativa  per le 8 ore del turno successivo, ha la facoltà di effettuare

un  riposo  compensativo, non retribuito, di pari  durata  nella  giornata

seguente.

 

Nel  caso  in  cui  il  lavoratore  abbia prolungato  la  sua  prestazione

lavorativa di 4 ore, il relativo riposo compensativo non retribuito  potrà

essere effettuato entro il mese successivo.

 

 

Orario plurisettimanale (*).

 

(*) Stralcio dal Protocollo d'intesa 8.6.99 per il rinnovo del CCNL 5.7.94

    per  l'industria   metalmeccanica   privata   e   della  installazione

    di impianti.

 

"Le  parti  convengono,  a titolo di flessibilità sulla  stagionalità  dei

prodotti  e  per  le  attività d'installazione  e  montaggio,  sull'orario

plurisettimanale,  da realizzarsi anche per gruppi di lavoratori,  la  cui

media è di 40 ore settimanali che viene definito nella sua quantità in  64

ore  annue con un massimo di orario settimanale di 48 ore e con una durata

minima  di  32  ore o formule compensative equivalenti. Per  i  lavoratori

addetti a turni, nel caso in cui l'orario normale di lavoro sia articolato

dal lunedì al venerdì, la durata massima settimanale sarà di 48 ore con il

vincolo  di un solo turno lavorabile nella giornata del sabato, ovvero  46

ore con due turni lavorabili nella giornata del sabato.

 

Le  parti altresì concordano che, a livello aziendale, verranno convenute,

tramite   accordo,  le  modalità  di  attuazione  oltreché  i   tempi   di

implementazione dell'orario settimanale di cui al presente  punto  con  le

RSU e le OO.SS. territoriali.

 

Le  parti  si danno atto che la contrattazione aziendale non ha  carattere

ostativo rispetto alle norme del CCNL.

 

Le  parti  convengono  che,  a  seconda delle  esigenze  di  tempestività,

l'incontro  avrà  luogo non oltre il 3° giorno dalla  comunicazione  della

Direzione aziendale alle RSU.

 

I  lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario

contrattuale  settimanale normale sia nei periodi di  superamento  che  in

quelli di minore prestazione.

 

Per  le ore prestate oltre l'orario contrattuale settimanale normale  sarà

riconosciuta   ai   lavoratori   interessati   una   maggiorazione   della

retribuzione nella misura onnicomprensiva del 10% per le ore prestate  dal

lunedì  al  venerdì e del 15% per le ore prestate al sabato  da  computare

sugli   elementi   utili  al  calcolo  delle  maggiorazioni   per   lavoro

straordinario, notturno e festivo."

 

 

Permessi annui retribuiti.

 

Ferma  restando  la  durata dell'orario normale  contrattuale  di  40  ore

settimanali,  sono  riconosciuti ai lavoratori,  in  ragione  di  anno  di

servizio e in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 13

permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui  72

ore  precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d'orario e 32  ore

in sostituzione delle festività abolite).

 

Per  i  "lavoratori  che  prestano  attività  a  turno"  con  l'intervallo

retribuito  per  il  pasto (lavoratori turnisti), 20  ore  della  suddetta

riduzione,  computate  in proporzione ai periodi di  servizio  compiuti  a

turno, sono monetizzate e corrisposte insieme alla gratifica natalizia  (o

13a  mensilità)  al  valore retributivo sul quale la stessa  è  computata.

Delle  20  ore monetizzate, 8 ore, a decorrere dall'1.1.00 e  ulteriori  8

ore,   a  decorrere  dall'1.1.01,  sono  trasformate  in  permessi   annui

retribuiti.

 

Per  tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico, così come definito

nelle norme sul campo di applicazione del contratto, sono invece previsti,

sempre  in  ragione di anno di servizio o frazione di esso, 15,5  permessi

annui  retribuiti  di 8 ore, pari a complessive 124  ore  di  cui  92  ore

precedentemente  riconosciute  a  titolo  di  riduzione  d'orario   e   di

armonizzazione  della  39a  ora e 32 ore in sostituzione  delle  festività

abolite;   non   si   modificano  eventuali  regimi  più   favorevoli   di

armonizzazione stabiliti a livello aziendale.

 

A  titolo  di transazione novativa, a soluzione del contenzioso  derivante

dal  CCNL  16.7.79,  l'accordo  dell'1.9.83 ha  riconosciuto  un'ulteriore

riduzione  d'orario pari a un permesso retribuito annuo di 8  ore,  per  i

lavoratori  delle  imprese  appartenenti ai  sottosettori  indicati  nella

"Tabella  allegata"  alle  "Modifiche  apportate  all'art.  5,  Disciplina

generale,  sezione  III,  CCNL  1.5.76,  dall'Accordo  16.7.79",  non  più

riportate nei successivi contratti collettivi di categoria.

 

Le  riduzioni d'orario di cui ai commi precedenti non si applicano fino  a

concorrenza  ai  prestatori  che osservano  orari  di  lavoro  articolati,

secondo modalità non specificamente previste dal contratto di categoria  e

con  orari  settimanali o plurisettimanali di lavoro effettivo,  inferiori

alle  40  ore,  quale,  ad  esempio, il turno di  6  ore  per  6  giornate

settimanali.

 

Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di

15  o  più turni settimanali comprendendo il turno notturno e/o quelli  di

sabato  e  domenica, è inoltre riconosciuto, a decorrere  dall'1.1.02,  un

permesso  annuo  retribuito di 8 ore, computato  in  ragione  di  anno  di

servizio  o  frazione  di  esso,  assorbibile  fino  a  concorrenza  dalle

eventuali  riduzioni  definite negli accordi  aziendali.  Per  gli  stessi

lavoratori turnisti addetti al settore siderurgico, tale permesso di 8 ore

è  monetizzato e riconosciuto a decorrere dall'1.1.00; la monetizzazione è

corrisposta insieme alla gratifica natalizia (o 13a mensilità)  al  valore

retributivo sul quale la stessa è computata.

 

Una quota dei suddetti permessi annui retribuiti fino ad un massimo di  6,

può  essere utilizzata per la fruizione collettiva previo esame  congiunto

tra  la  Direzione e la RSU, che si svolgerà, di norma, entro il  mese  di

maggio di ciascun anno.

 

I   rimanenti  permessi,  a  cui  si  aggiungono  quelli  non   utilizzati

collettivamente, sono a disposizione del singolo lavoratore e sono  fruiti

su  richiesta da effettuarsi almeno 25 giorni prima e nel rispetto  di  un

tasso  di  assenza  contemporanea a tale titolo non superiore  al  5%  dei

lavoratori  normalmente addetti al turno. Nel caso  in  cui  le  richieste

superino  tale  tetto,  si  farà  riferimento  all'ordine  cronologico  di

presentazione delle stesse.

 

Nel  caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di 25  giorni,

la  fruizione  dei  permessi  richiesti  avverrà  compatibilmente  con  le

specifiche  esigenze  aziendali  e mediante  rotazione  che  non  implichi

complessivamente assenza a tale titolo superiore ad un tetto compreso  tra

l'8,5  e  l'11,5%,  comprensivo del 5% di cui  al  comma  precedente,  dei

lavoratori  normalmente  addetti  al  turno,  in  relazione  alle  diverse

riduzioni d'orario a regime.

 

Nell'ambito  delle  percentuali massime di assenza comprese  tra  l'8,5  e

l'11,5%,  sarà data priorità alle richieste motivate da lutti familiari  e

da  improvvisi  eventi morbosi di familiari entro il 1° grado  debitamente

certificati.

 

La  fruizione  individuale  dei  permessi annui  retribuiti  potrà  essere

effettuata,  con  esclusione del personale addetto a turni  avvicendati  e

compatibilmente con le esigenze tecnico- organizzative e produttive, anche

per gruppi di 4 ore.

 

Fermo  restando quanto previsto al comma 2 della presente parte  "Permessi

annui retribuiti per i lavoratori turnisti" e fatte salve le situazioni in

atto, nel caso di innovazioni nella ripartizione dell'orario di lavoro  la

cui  finalità sia di ottenere un maggiore utilizzo degli impianti di  tipo

strutturale  e  non  temporaneo, attraverso  l'istituzione  di  turnazioni

aggiuntive rispetto alla situazione in atto che comportino la creazione di

più  di  15 turni di lavoro, tra la Direzione e la RSU sarà effettuato  un

esame congiunto in merito alla possibilità di programmare all'interno  del

nuovo  assetto  degli  orari,  tenendo conto  delle  esigenze  tecniche  e

impiantistiche,    l'utilizzazione   delle   ore   di    permesso    annuo

precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d'orario annuo.

 

Le  aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le RSU, diverse

modalità  di fruizione delle ore di permesso annuo retribuito  di  cui  al

presente articolo compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.

 

I   permessi   eventualmente  non  fruiti  entro  l'anno  di   maturazione

confluiscono in un apposito Conto ore individuale per un ulteriore periodo

di  24  mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore secondo

le modalità di preavviso e alle condizioni precedentemente indicate.

 

Al  termine  di  tale  periodo, le eventuali ore che  risultassero  ancora

accantonate,  saranno liquidate con la retribuzione  in  atto  al  momento

della scadenza.

 

 

Dichiarazioni a verbale.

 

1)    I permessi annui retribuiti di cui al presente articolo assorbono  e

  sostituiscono  i  permessi per riduzione d'orario,  ivi  inclusi  quelli

  derivanti dall'armonizzazione della 39a ora per il settore siderurgico, e

  quelli  in  sostituzione  delle festività abolite dalla legge 5.3.77 n. 54

  come modificata dal DPR 28.12.85 n. 792, già derivanti dall'applicazione

  del CCNL 16.7.79, 1.9.83, 18.1.87 e 14.12.90.

2)    Ai fini della saturazione delle percentuali di assenza contemporanea

  stabilite  nel presente articolo (5%, 8,5%- 11,5%) le assenze  derivanti

  dalla  fruizione dei permessi annui retribuiti maturati nell'anno  e  di

  quelli accantonati nel Conto ore devono essere considerate in cumulo con

  quelle derivanti dalla fruizione dei permessi accantonati nella Banca ore

  di cui agli artt. 8 e 7, Disciplina speciale, parte rispettivamente I  e

  III.

 

 

Norme transitorie.

 

1)    La  disciplina  riguardante i permessi annui retribuiti  di  cui  al

  presente articolo decorrerà dall'1.1.00. Fino a tale data rimarranno  in

  vigore le relative norme previste dal CCNL 5.7.94.

2)    L'attivazione del Conto ore individuale avverrà previo  accertamento

  presso gli enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare

  a prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati

  al momento della sua effettiva liquidazione.

3)    Nel mese di dicembre 2002, le parti procederanno a una verifica  dei

  risultati dell'iniziativa anche per valutarne il prosieguo.

 

 

Dichiarazione comune.

 

Le  parti  prenderanno  in considerazione in sede  nazionale  l'evoluzione

della  politica  industriale nel Mezzogiorno per esaminare  l'applicazione

presso  i  nuovi  insediamenti produttivi di  articolazioni  e  di  regimi

d'orario,  diversi  da  quelli previsti dall'art. 5, Disciplina  generale,

sezione  III,  con  lo  scopo  di assicurare un  ampliamento  dei  livelli

d'occupazione e una più elevata utilizzazione degli impianti.

 

 

Nota a verbale.

 

Le  specifiche  esigenze aziendali, laddove espressamente  richiamate,  si

sostanziano nei seguenti termini:

 

a)    nei  casi  in  cui  non siano rispettate le percentuali  di  assenza

  indicate precedentemente;

b)    quando  si  determinino  situazioni  produttive  che,  per  il  loro

  carattere  improrogabile, impongano il rinvio nel  modo  indicato  della

  fruizione medesima.

 

 

Allegato all'art. 5.

 

Personale  addetto  alla  manutenzione, pulizia, riparazione,  riparazione

degli  impianti,  quando tali operazioni non possono  compiersi  in  altri

giorni feriali della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo  per

il personale.

 

Personale  addetto alla vigilanza dell'azienda e degli impianti. Personale

addetto ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti.

 

Personale che lavora a turni.

 

Nei  casi  di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori  sia

saltuariamente  consentito  di  poter usufruire  della  disponibilità  del

pomeriggio del sabato.

 

 

 

Art. 5-bis - Contrazione temporanea dell'orario di lavoro.

 

Ferma  restando  l'utilizzabilità, in rapporto  alle  differenti  esigenze

aziendali, degli strumenti di legge vigenti in materia di CIG e mobilità e

di  contratti di solidarietà, le parti convengono che a fronte di casi  di

crisi,  ristrutturazione,  riorganizzazione o  conversione  aziendale  che

determinino esuberi occupazionali sia opportuno un comportamento che tenda

a  diminuire,  per quanto possibile, le conseguenze sociali di  un  minore

impiego della forza lavoro.

 

A  tal  fine, nell'ambito degli incontri previsti dalle procedure di legge

per  affrontare  le  situazioni di cui sopra, le parti  esamineranno,  nel

rispetto  delle esigenze tecniche organizzative delle singole imprese,  la

possibilità  di utilizzare in modo collettivo i permessi annui  retribuiti

di  cui all'art. 5, della presente Disciplina generale, ferma restando  la

particolare disciplina stabilita al comma 2 del paragrafo "Permessi  annui

retribuiti"  contenuto  nello  stesso articolo,  nonché  i  residui  delle

giornate  di  ferie di cui agli artt. 14 e 12, Disciplina speciale,  parte

rispettivamente  I  e  III,  e  la fruizione delle  festività  cadenti  di

domenica e di quelle cadenti di sabato per i lavoratori non mensilizzati.

 

 

 

Art. 6 - Riposo settimanale

 

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale.

 

Il riposo settimanale coincide con la domenica.

 

Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.

 

I  lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la  domenica,

godranno  il prescritto riposo in altro giorno della settimana,  che  deve

essere prefissato.

 

Allo  scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale

con  la domenica anche per coloro che lavorano a turni e affinché i  turni

abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l'orario di lavoro debba

decorrere dal lunedì alla domenica compresa.

 

In  caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito,  il

lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui  avrebbe

dovuto  godere  del riposo, alla maggiorazione stabilita -  all'art.  8  e

all'art. 7, Disciplina speciale, rispettivamente parte I e parte III - per

il lavoro festivo.

 

 

 

Art. 7 - Anzianità dei lavoratori

 

La  sospensione dal lavoro per riduzione o interruzione di  attività  e  i

permessi non interrompono l'anzianità di servizio dei lavoratori  a  tutti

gli effetti.

 

 

Note a verbale.

 

1)     L'aspettativa  per  i  lavoratori  chiamati  a  funzioni  pubbliche

  elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, per  i

  lavoratori in malattia e per i lavoratori che intendano avvalersi  delle

  disposizioni di cui al precedente art. 3-bis e agli artt. 14-bis e 12-bis,

  Disciplina speciale, rispettivamente parte I e III, è regolata dalle norme

  di legge e di contratto.

2)    La sospensione totale o parziale della prestazione di lavoro per  la

  quale sia prevista l'integrazione salariale è regolata, ai fini del TFR,

  dalla legge 29.5.82 n. 297.

 

 

 

Art. 8 - Forme di retribuzione

 

I  lavoratori  sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti  altre

forme di retribuzione:

 

a)   a cottimo individuale;

b)   a cottimo collettivo;

c)     con   altre  forme  di  incentivo  determinato  in  relazione  alle

  possibilità tecniche e all'incremento della produzione.

 

Allo  scopo d'incrementare la produzione attraverso un maggiore rendimento

del  lavoro, le parti riconoscono l'opportunità di estendere le  forme  di

retribuzione ad incentivo.

 

 

 

Art. 9 - Premio di risultato

 

Nelle  aziende di cui al punto 6) della Premessa al presente contratto  la

contrattazione   aziendale  con  contenuti  economici  è  consentita   per

l'istituzione  di  un  Premio annuale calcolato solo  con  riferimento  ai

risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati  tra  le

parti,  aventi come obiettivo incrementi di produttività, di  qualità,  di

redditività  e  altri  elementi rilevanti ai fini del miglioramento  della

competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico

dell'impresa.

 

Al  fine  di  acquisire elementi di conoscenza comune per  la  definizione

degli  obiettivi della contrattazione aziendale, le parti, di cui al punto

7)  della  Premessa, esamineranno preventivamente, in un apposito incontro

in sede aziendale, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative

prospettive,  tenendo  conto dell'andamento della  competitività  e  delle

condizioni essenziali di redditività dell'azienda.

 

Gli  importi,  i  parametri  e  i  meccanismi  utili  alla  determinazione

quantitativa  dell'erogazione  connessa al  Premio  di  risultato  saranno

definiti  contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza  con

gli  elementi  di  conoscenza di cui al comma precedente, assumendo  quali

criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al comma 1.

 

Gli  importi  erogabili  saranno calcolati con  riferimento  ai  risultati

conseguiti  e  comunicati  alla RSU entro  il  mese  di  luglio  dell'anno

successivo  a quello cui si riferiscono i risultati; avranno diritto  alla

corresponsione  del  Premio  i lavoratori in forza  in  tale  data.  Nella

medesima  occasione la Direzione aziendale fornirà alla  RSA  informazioni

circa  gli  andamenti  delle  variabili  assunte  a  riferimento  per   la

determinazione del Premio.

 

L'erogazione  del Premio avrà le caratteristiche di non determinabilità  a

priori e, a seconda dell'assunzione di uno o più criteri di riferimento di

cui  al  comma 1, potrà essere anche totalmente variabile in funzione  dei

risultati  conseguiti  e avverrà secondo criteri e modalità  aziendalmente

definiti dalle parti.

 

Il Premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno

di  erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto

dalle parti quale parametro di definizione per individuarne l'ammontare.

 

Considerata la novità e le particolari caratteristiche che l'istituto  del

Premio  di risultato viene ad assumere nel rinnovato assetto contrattuale,

le   parti  concordano  la  costituzione  di  una  Commissione  paritetica

nazionale che assumerà il compito di monitoraggio e analisi degli  accordi

posti in essere.

 

Dall'1.7.94 non trova più applicazione la disciplina per l'istituzione del

"premio  di  produzione"  di cui all'art. 9, CCNL 14.12.90  e  l'indennità

sostitutiva  di cui al punto 4 dell'articolo sopracitato, per  le  aziende

dalla  stessa interessate, resta definitivamente fissata negli importi  in

essere al 30.6.94 ai fini della retribuzione dei lavoratori.

 

I  premi  di  produzione di cui al comma precedente,  gli  altri  premi  e

istituti  retributivi  di  analoga natura eventualmente  già  presenti  in

azienda   non  saranno  più  oggetto  di  successiva  contrattazione;   in

riferimento  ai loro importi già concordati e consolidati al  30.6.94,  le

parti,  all'atto  dell'istituzione del  Premio  di  risultato  di  cui  al

presente  articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo  restando

che  da  tale operazione non dovranno derivare né oneri per le aziende 

perdite per i lavoratori.

 

 

Nota a verbale.

 

Il  presente  contratto  definisce le Procedure della  contrattazione  con

caratteristiche  innovative  rispondenti  allo  spirito   del   Protocollo

23.7.93.

In  questo  quadro,  qualora si verifichino contenziosi  sull'applicazione

della procedura definita, le OO.SS. territoriali delle parti, le RSU e  le

imprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l'intervento delle  parti

stipulanti il presente CCNL, che terranno un apposito incontro  nel  quale

formuleranno le loro valutazioni in oggetto.

 

 

NORMA CONCORDATA NEL VERBALE DI ACCORDO STIPULATO IN SEDE MINISTERIALE

IL 4 FEBBRAIO 1997

 

Fermo  restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale 23.7.93,  le

parti  riconfermano  che  la  contrattazione  aziendale  avente  contenuto

economico  dovrà riguardare esclusivamente erogazioni legate ai  risultati

conseguiti   in  termini  di  incrementi  di  elementi  variabili,   quali

produttività,  qualità,  redditività e altri  elementi  rilevanti  per  il

miglioramento  della  competitività aziendale,  conseguiti  attraverso  la

realizzazione di programmi concordati tra le parti.

 

Al fine di assicurare il rispetto di tali criteri, qualora una delle parti

lo  richieda,  potrà  essere  attivata  una  sessione  di  esame  tesa  al

superamento della controversia secondo quanto previsto dal comma  2,  art.

17,   Disciplina   generale,  sezione  III,  a  livello  delle   strutture

territoriali  ed eventualmente nazionali, della durata complessiva  di  20

giorni.

 

 

 

Art. 10 - Reclami sulla retribuzione

 

Qualsiasi  reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella  indicata

sulla  busta  paga  o documento equipollente, nonché sulla  qualità  della

moneta dovrà essere fatto all'atto del pagamento; il lavoratore che non vi

provveda  perde  ogni diritto al reclamo per ciò che  riguarda  il  denaro

contenuto  nella  busta  stessa. Gli errori di pura  contabilità  dovranno

essere  contestati  dal lavoratore entro 1 anno dal giorno  del  pagamento

affinché   il   competente  ufficio  dell'azienda  possa   provvedere   al

regolamento delle eventuali differenze.

 

 

 

Art. 11 - Mense aziendali

 

Tenendo  conto  della  grande  varietà di situazioni  in  atto  che  rende

difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute

le  mense esistenti, salva la facoltà di accordi locali o aziendali  sulla

materia.

 

 

 

Art. 11-bis - Indennità di mensa

 

Premesso  che  la computabilità dell'indennità di mensa nella retribuzione

valevole  ai  fini degli istituti contrattuali e di legge  è  disciplinata

dall'Accordo interconfederale 20.4.56, recepito in legge con  DPR  14.7.60

n.  1026  e  dagli accordi aziendali in materia, le parti  confermano  che

l'equivalente del costo della mensa sostenuto dal datore di lavoro  non  è

computabile agli effetti del calcolo del TFR di cui all'art. 2120 C.C. 

degli altri istituti contrattuali e di legge.

 

 

 

Art. 12 - Indennità di alta montagna e di sottosuolo.

 

Particolari   indennità  devono  essere  fissate   tra   le   Associazioni

industriali e le OO.SS. provinciali di categoria competenti per territorio

per  i  lavoratori  che esplichino la propria attività  in  alta  montagna

(oltre 1.500 metri di altezza) o nel sottosuolo o che vi siano trasferiti.

 

 

 

Art. 13 - Indennità per disagiata sede.

 

Qualora  nella  località  ove  il lavoratore  svolge  normalmente  la  sua

attività  non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici

di  trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati,  e  il

perimetro  del  più vicino centro abitato disti almeno  km.  5,  le  parti

direttamente interessate esamineranno la situazione ai fini dell'eventuale

determinazione della particolare indennità.

 

 

 

Art. 14 - Nuove mansioni.

 

Per  mansioni  nuove  non  previste nelle  esemplificazioni  contrattuali,

l'azienda   darà   comunicazione,   tramite   la   propria   associazione,

all'organizzazione dei lavoratori della categoria retributiva nella  quale

il lavoratore è stato inserito.

 

In tal caso il Sindacato potrà formulare i suoi rilievi al riguardo.

 

 

 

Art. 15 - Cumulo di mansioni.

 

Ai  lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di mansioni di diverse

categorie  sarà  attribuita  la  categoria  corrispondente  alla  mansione

superiore, sempreché quest'ultima abbia carattere di prevalenza  o  almeno

carattere  di  equivalenza di tempo, fermo restando  quanto  stabilito  in

materia di mansioni dall'art. 13, legge n. 300 del 20.5.70 e dall'art.  4,

punto C) del presente contratto in materia di mobilità.

 

Di  casi particolari che non rientrino fra quelli sopra indicati si  terrà

conto nella retribuzione.

 

 

 

Art. 16 - Trasferimenti.

 

I  lavoratori d'età superiore ai 50 anni se uomini e 45 se donne, potranno

essere  trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da esaminare,  a

richiesta del lavoratore, in sede sindacale.

 

In  caso  di  altri  trasferimenti individuali dovrà tenersi  conto  delle

obiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il

trasferimento, direttamente ovvero tramite i componenti delle RSU.

 

In  ogni  caso il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso  non

inferiore a 20 giorni.

 

I  trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione

alle  OO.SS.  dei  lavoratori  e,  a  richiesta  delle  stesse,  di  esame

congiunto.

 

La  presente  disciplina  non  si applica  ai  trasferimenti  che  vengono

disposti nell'ambito del comprensorio.

 

Quanto  sopra non si cumula con le eventuali regolamentazioni  in  materia

derivanti da accordi aziendali.

 

 

 

Art. 17 - Reclami e controversie.

 

Ferme  restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate

per  eventuali  reclami  nell'applicazione  del  presente  contratto,   le

controversie  individuali e collettive tra azienda  e  lavoratori  saranno

risolte  possibilmente in prima istanza tra la Direzione e la  RSU  e,  in

difetto di accordo, dalle rispettive competenti OO.SS.

 

Le   controversie  collettive  sull'applicazione  del  presente  contratto

saranno   esaminate   dalle   competenti  OO.SS.   territoriali   aderenti

rispettivamente alle Associazioni sindacali congiuntamente stipulanti e  a

FEDERMECCANICA o ASSISTAL - per i suoi associati - e, in caso  di  mancato

accordo,  a  livello nazionale dalle Associazioni sindacali congiuntamente

stipulanti e da FEDERMECCANICA o per i suoi associati - da ASSISTAL.

 

 

 

Art. 18 - Rapporti in azienda.

 

Nell'ambito  del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai  rispettivi

superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.

 

I  rapporti  tra  i  lavoratori,  a  tutti  i  livelli  di  responsabilità

nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca  correttezza

ed educazione.

 

In  armonia  con  la  dignità del lavoratore i superiori  impronteranno  i

rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione e urbanità.

 

Verranno   evitati   comportamenti  importuni,  offensivi   e   insistenti

deliberatamente  riferiti  alla  condizione  sessuale   che   abbiano   la

conseguenza  di  determinare  una situazione di  rilevante  disagio  della

persona   cui   essi   sono  rivolti,  anche  al   fine   di   subordinare

all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue

condizioni di lavoro.

 

Al  fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno  le

iniziative proposte dalla Commissione nazionale per le pari opportunità ai

sensi della lett. e), punto 5.1., art. 5, Disciplina generale, sezione I.

 

L'azienda  avrà  cura  di mettere il lavoratore in condizioni  di  evitare

possibili  equivoci circa le persone alle quali, oltre  che  al  superiore

diretto, egli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle  quali  è

tenuto ad osservare le disposizioni.

 

L'azienda deve inoltre comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e

le  mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività

lavorativa.

 

Il lavoratore deve osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità

prescritte  dall'azienda  per il controllo delle  presenze,  con  espresso

divieto di fare variazioni o cancellature sulla scheda, di ritirare quella

di  un  altro  lavoratore o di tentare in qualsiasi modo  di  alterare  le

indicazioni  dell'orologio controllo, nonché di  compiere  volontariamente

movimenti irregolari delle medaglie.

 

Il  lavoratore  che non avrà fatto il regolare movimento  della  scheda  o

della  medaglia  sarà  considerato ritardatario e  quando  non  possa  far

constatare  in  modo  sicuro la sua presenza  nel  luogo  di  lavoro  sarà

considerato assente.

 

Egli   inoltre  deve  svolgere  le  mansioni  affidategli  con  la  dovuta

diligenza, osservare le disposizioni del presente contratto, nonché quelle

impartite dai superiori, avere cura dei locali e di tutto quanto è  a  lui

affidato  (mobili,  attrezzi,  macchinari,  utensili,  strumenti,   ecc.),

rispondendo  delle perdite, degli eventuali danni che siano  imputabili  a

sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate

agli oggetti in questione.

 

La  valutazione  dell'eventuale danno deve essere fatta  obiettivamente  e

l'ammontare   del   danno  deve  essere  preventivamente   contestato   al

lavoratore.  L'ammontare  delle perdite  e  dei  danni  di  cui  al  comma

precedente  potrà  essere trattenuto ratealmente  sulla  retribuzione  con

quote  non  superiori  al  10%  della  retribuzione  stessa.  In  caso  di

risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  la  trattenuta  verrà  effettuata

sull'ammontare  di  quanto  spettante  al  lavoratore,  fatte   salve   le

disposizioni e i limiti di legge. Egli deve conservare assoluta segretezza

sugli interessi dell'azienda; inoltre non dovrà trarre profitto, con danno

dell'imprenditore,   da   quanto  forma   oggetto   delle   sue   mansioni

nell'azienda,     svolgere  attività  contraria  agli  interessi   della

produzione aziendale, né abusare, dopo risolto il rapporto di lavoro e  in

forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.

 

Eventuali  patti di limitazione dell'attività professionale del lavoratore

per  il  tempo  successivo alla risoluzione del rapporto sono  regolati  a

norma dell'art. 2125 C.C.

 

Le  infrazioni a tali disposizioni come previsto nei successivi artt.  23,

24,  25,  daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere

fino al licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 25.

 

 

 

Art. 19 - Divieti.

 

Il  lavoratore non potrà prestare la propria opera presso aziende  diverse

da  quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal

lavoro senza trattamento economico.

 

Non  sono  consentite in azienda le collette, le raccolte di  firme  e  la

vendita  di  biglietti  e di oggetti, oltre i limiti previsti dalla  legge

n. 300 del 20.5.70 e dal successivo art. 20.

 

 

 

Art. 20 - Vendita di libri e riviste.

 

Negli  stabilimenti  con oltre 100 dipendenti la RSU potrà  effettuare  la

diffusione anche attraverso vendita, rivolta esclusivamente ai dipendenti,

di libri e riviste la cui edizione sia stata debitamente autorizzata nelle

forme di legge.

 

Le  operazioni  relative saranno svolte direttamente dai componenti  della

RSU sotto la propria esclusiva responsabilità anche in ordine al contenuto

delle  pubblicazioni e si effettueranno, fuori dell'orario di lavoro,  nel

locale  della  RSU  e/o,  nei  giorni preventivamente  concordati  con  la

Direzione,  in altro locale di ritrovo o di riunione messo a  disposizione

dall'azienda.

 

Dalle  forme  di  pagamento dei libri e riviste è esclusa ogni  trattenuta

anche rateale sulla retribuzione.

 

 

 

Art. 21 - Visite di inventario e di controllo.

 

Il  lavoratore  non può rifiutare la visita di inventario  degli  oggetti,

strumenti o utensili affidatigli.

 

Le visite personali di controllo sul lavoratore potranno essere effettuate

ai sensi dell'art. 6, legge n. 300 del 20.5.70.

 

 

 

Art. 22 - Norme speciali.

 

Oltre  che  al presente CCNL i lavoratori devono uniformarsi,  nell'ambito

del  rapporto  di  lavoro,  a  tutte le altre norme  che  potranno  essere

stabilite dalla Direzione purché tali norme non contengano modificazioni o

limitazioni  dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto  e

dagli altri accordi vigenti.

 

Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.

 

 

 

Art. 23 - Provvedimenti disciplinari.

 

L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute  nel

presente  contratto  può  dar luogo, secondo la  gravità  dell'infrazione,

all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

 

a)   richiamo verbale;

b)   ammonizione scritta;

c)    multa  non  superiore a 3 ore di retribuzione oraria  calcolata  sul

  minimo tabellare;

d)    sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di  3

  giorni;

e)   licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 25.

 

Il  datore  di  lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare

nei  confronti  del  lavoratore senza avergli  preventivamente  contestato

l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

 

Salvo   che  per  il  richiamo  verbale,  la  contestazione  dovrà  essere

effettuata per iscritto e i provvedimenti disciplinari non potranno essere

comminati  prima  che siano trascorsi 5 giorni, nel  corso  dei  quali  il

lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

 

Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi a tali

giustificazioni, queste si riterranno accolte.

 

Il   lavoratore   potrà   presentare  le  proprie  giustificazioni   anche

verbalmente,    con   l'eventuale   assistenza   di   un    rappresentante

dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la RSU.

 

La  comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata  per

iscritto.

 

I  provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lett. b), c) e d) potranno

essere  impugnati  dal  lavoratore in sede  sindacale,  secondo  le  norme

contrattuali relative alle vertenze.

 

Il  licenziamento per mancanze di cui ai punti A) e B) dell'art. 25  potrà

essere  impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7, legge n.  604

del 15.7.66, confermate dall'art. 18 della legge n. 300 del 20.5.70.

 

Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi

2 anni dalla loro comminazione.

 

 

 

Art. 24 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.

 

Incorre  nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione  il

lavoratore che:

 

a)    non  si  presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto  di  lavoro

  senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno

  successivo  a  quello  dell'inizio dell'assenza  stessa  salvo  il  caso

  d'impedimento giustificato;

b)    senza  giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda

  o ne anticipi la cessazione;

c)   compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;

d)   esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;

e)     per   disattenzione   o  negligenza  guasti  il   materiale   dello

  stabilimento o il materiale in lavorazione;

f)    venga trovato in stato di manifesta ubriachezza durante l'orario  di

  lavoro;

g)    fuori  dell'azienda  compia, per conto terzi, lavoro  di  pertinenza

  dell'azienda stessa;

h)    contravvenga  al  divieto di fumare, laddove  questo  esista  e  sia

  indicato con apposito cartello;

i)    esegua  entro  l'officina dell'azienda lavori di  lieve  entità  per

  conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione

  di materiale dell'azienda, con uso di attrezzature dell'azienda stessa;

l)    in  altro  modo trasgredisca l'osservanza del presente  contratto  o

  commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina,  alla

  morale, all'igiene e alla sicurezza dello stabilimento.

 

L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e

la sospensione per quelle di maggior rilievo.

 

L'importo  delle  multe  che non costituiscono  risarcimento  di  danni  è

devoluto  alle  esistenti  istituzioni assistenziali  e  previdenziali  di

carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa mutua malattia.

 

 

 

Art. 25 - Licenziamenti per mancanze.

 

A)   Licenziamento con preavviso.

 

In  tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni  alla

disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo

di  quelle  contemplate  nell'art. 24, non siano  così  gravi  da  rendere

applicabile la sanzione di cui alla lett. B).

 

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

 

a)   insubordinazione ai superiori;

b)    sensibile  danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento  o

  al materiale di lavorazione;

c)    esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o

  di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell'azienda;

d)   rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;

e)    abbandono  del posto di lavoro da parte del personale  a  cui  siano

  specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo,

  fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lett. B);

f)    assenze  ingiustificate  prolungate oltre  4  giorni  consecutivi  o

  assenze ripetute per 3 volte in un anno nel giorno seguente alle festività

  o alle ferie;

g)    condanna a una pena detentiva comminata al lavoratore, con  sentenza

  passata  in  giudicato, per azione commessa non in  connessione  con  lo

  svolgimento  del  rapporto  di lavoro, che leda  la  figura  morale  del

  lavoratore;

h)    recidiva  in  qualunque  delle mancanze  contemplate  nell'art.  24,

  quando  siano  stati comminati due provvedimenti di sospensione  di  cui

  all'art. 24, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 23.

 

 

B)   Licenziamento senza preavviso.

 

In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave

nocumento  morale  o  materiale  o  che  compia,  in  connessione  con  lo

svolgimento  del  rapporto di lavoro, azioni che costituiscono  delitto  a

termine di legge.

 

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

 

a)   grave insubordinazione ai superiori;

b)   furto nell'azienda;

c)    trafugamento di schizzi o di disegni di macchine e di utensili o  di

  altri oggetti, o documenti dell'azienda;

d)    danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o  al  materiale

  di lavorazione;

e)    abbandono  del  posto  di lavoro da cui possa  derivare  pregiudizio

  all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o  comunque

  compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;

f)    fumare  dove  ciò  può  provocare pregiudizio  all'incolumità  delle

  persone o alla sicurezza degli impianti;

g)    esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o

  di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda;

h)   rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.

 

 

 

Art. 26 - Sospensione cautelare non disciplinare.

 

In  caso  di  licenziamento per mancanze di cui al punto B)  dell'art.  25

(senza  preavviso), l'azienda potrà disporre la sospensione cautelare  non

disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo  massimo

di 6 giorni.

 

Il  datore  di  lavoro  comunicherà per iscritto  al  lavoratore  i  fatti

rilevanti  ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni

contrarie.  Ove  il licenziamento venga applicato, esso avrà  effetto  dal

momento della disposta sospensione.

 

 

 

Art. 27 - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza.

 

A)    In  ogni stabilimento o sede, per ogni area omogenea individuata  di

  comune  accordo,  viene  istituito  il  registro  dei  dati  ambientali,

  costituito dalla raccolta delle rilevazioni che saranno effettuate da un

  ente  specializzato. A tale scopo le Associazioni imprenditoriali  e  il

  Sindacato  provinciale  territoriale concorderanno  un  elenco  di  enti

  specializzati,  fra  i quali le RSU sceglieranno quello  al  quale  sarà

  affidato il compito di procedere alle rilevazioni.

  Le modalità d'intervento dell'ente di cui sopra verranno individuate tra

  la rappresentanza sindacale dei lavoratori e la Direzione.

  Gli  oneri  derivanti  dalle  rilevazioni concordate  tra  le  Direzioni

  aziendali  e le RSU sono a carico delle aziende; le risultanze  di  esse

  saranno poste a disposizione delle due parti interessate.

  Gli  addetti all'ente che svolge le suddette rilevazioni sono tenuti  al

  segreto   professionale  sui  processi  lavorativi  di  cui  vengono   a

  conoscenza.

  Con  le  stesse modalità viene istituito parallelamente il registro  dei

  dati biostatistici (assenze per malattia e infortunio).

  Viene  istituito inoltre il libretto sanitario e di rischio individuale,

  la  cui formulazione verrà definita tra la rappresentanza sindacale  dei

  lavoratori e la Direzione.

       In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti:

 

a)   visite di assunzione;

b)   visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge;

c)    visite  d'idoneità compiute da enti pubblici ai sensi  dell'art.  5,

  comma 3, legge n. 300 del 20.5.70;

d)   gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 

  Fatto  salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende  forniranno

  alle  RSU  di  ogni stabilimento l'elenco delle sostanze presenti  nelle

  lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/o

  a  quelle  per  le  quali  vige l'obbligo delle  visite  preventive  e/o

  periodiche.

  L'elenco di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla stipulazione  del

  presente  contratto  e  verrà aggiornato, con  i  criteri  indicati  nel

  precedente  capoverso,  in  caso  di  modifiche  delle  lavorazioni  che

  comportino l'impiego di nuove sostanze.

  Su richiesta delle RSU, finalizzata alla difesa della salute, le aziende

  forniranno  informazioni, nella misura del possibile dettagliate,  sulle

  sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni.

  Vengono mantenuti gli accordi organici concordati aziendalmente.

 

 

B)    Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità

  e in modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene,

  l'areazione,   l'illuminazione,  la  pulizia  e,   ove   possibile,   il

  riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come nei

  casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione dei lavoratori i

  mezzi  protettivi (come occhiali, maschere, zoccoli, guanti, stivali  di

  gomma, indumenti impermeabili, ecc.) e saranno osservate le norme circa la

  consumazione del pasto fuori dagli ambienti che presentano  le  previste

  condizioni di nocività.

 

 

 

Art. 28 - Appalti.

 

I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di

legge in materia.

 

Sono  esclusi  dagli  appalti  i  lavori svolti  in  azienda  direttamente

pertinenti  le  attività  di trasformazione proprie  dell'azienda  stessa,

nonché  quelle  di manutenzione ordinaria continuativa,  ad  eccezione  di

quelle  che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei  normali

turni di lavoro.

 

Opportune  disposizioni  saranno esaminate per i  lavoratori  già  facenti

parte dell'azienda appaltatrice.

 

I  contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante

il  periodo di vigenza del presente contratto - saranno limitati  ai  casi

imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche che,

su  richiesta  delle  RSU, potranno formare oggetto  di  verifica  con  la

Direzione.

 

Restano comunque salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma  che

siano   relativi  ad  attività  diverse  da  quelle  proprie  dell'azienda

appaltante,   e   quelli   propri   delle   attività   navalmeccaniche   e

d'installazione e montaggio in cantiere.

 

Le  aziende  appaltanti  devono  esigere  dalle  aziende  appaltatrici  il

rispetto  delle  norme  contrattuali  del  settore  merceologico   a   cui

appartengono  le aziende appaltatrici stesse, e quello di tutte  le  norme

previdenziali e antinfortunistiche.

 

I  lavoratori  di aziende appaltatrici operanti in azienda possono  fruire

dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda

appaltatrice.

 

 

 

Art. 29 - Diritto allo studio.

 

A  far data dall'1.1.91 verrà determinato, all'inizio di ogni triennio, il

monte  ore messo a disposizione di tutti i dipendenti per l'esercizio  del

diritto  allo studio qui disciplinato, moltiplicando ore 7 annue per  3  e

per  il  numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda  o  nell'unità

produttiva in quella data, salvo i conguagli successivi in relazione  alle

variazioni del numero dei dipendenti.

 

I  lavoratori  che contemporaneamente potranno assentarsi  dall'azienda  o

dall'unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno

superare  il  2%  del totale della forza occupata; dovrà  essere  comunque

garantito   in  ogni  reparto  lo  svolgimento  dell'attività  produttiva,

mediante  accordi  con  le RSU. Nelle aziende fino a  200  dipendenti  gli

eventuali  valori frazionari risultanti dall'applicazione  della  suddetta

percentuale saranno arrotondati all'unità superiore.

 

Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili

anche in un solo anno.

 

I  lavoratori  che,  al fine di migliorare la propria  cultura,  anche  in

relazione   all'attività  dell'azienda,  intendono   frequentare,   presso

istituti  pubblici  o  legalmente riconosciuti,  corsi  di  studio,  hanno

diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti

a carico del monte ore triennale come sopra definito.

 

In tal caso i permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo

di  150 ore 'pro capite' per triennio, utilizzabili anche in un solo anno,

sempreché  il corso al quale il lavoratore intende partecipare  si  svolga

per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.

 

Nel  caso di frequenza dei corsi sperimentali per il recupero dell'attuale

scuola dell'obbligo e per l'alfabetizzazione degli adulti, il monte ore di

permesso  retribuito, comprensivo delle prove d'esame,  'pro  capite'  nel

triennio è elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di permesso retribuito e

ore  di frequenza ai detti corsi è elevato a 2/3 sino a concorrenza  delle

predette 250 ore.

 

A far data dalla stipula del presente contratto, i dipendenti che, al fine

di   migliorare   la   preparazione  professionale   specifica   intendono

frequentare,  presso  istituti pubblici o legalmente riconosciuti  o  enti

direttamente  gestiti dalle Regioni, nonché presso gli istituti  che  sono

stati  concordemente  indicati  dalle parti  con  il  Protocollo  d'intesa

18.6.92   allegato,  a  tutti  gli  effetti, al contratto 5.7.94 (allegato

n. 9), corsi di studio correlati all'attività dell'azienda, hanno diritto,

con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico

del monte ore triennale di cui al comma 1.

 

In  tal  caso  i  permessi retribuiti per la frequenza di detti  corsi  di

studio  potranno essere richiesti per un massimo di 120 ore  'pro  capite'

per  triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il  corso  al

quale  il  lavoratore intende partecipare si svolga per un numero  di  ore

doppio di quelle richieste come permesso retribuito.

 

Per  l'esercizio  del diritto allo studio il dipendente interessato  dovrà

presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità in

atto a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al

trimestre.

 

Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di 1/3 del monte

ore  triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti  con  le

condizioni di cui al comma 2, la Direzione e la RSU stabiliranno,  tenendo

presenti  le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza  dei

corsi,  i  criteri  obiettivi per l'identificazione  dei  beneficiari  dei

permessi,  fermo  restando quanto previsto al secondo  comma,  quali  età,

anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio, ecc.

 

Saranno  ammessi  ai  corsi  coloro che siano in  possesso  dei  necessari

requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi

precedenti.

 

I  lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato d'iscrizione  al

corso  e successivamente certificati di frequenza con l'indicazione  delle

ore relative.

 

Eventuali  divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate  dal

presente articolo saranno oggetto d'esame congiunto tra la Direzione e  la

RSU.

 

Nel  caso  in  cui  permanga  divergenza circa la  corrispondenza  fra  le

caratteristiche del corso di studio che il dipendente intende  frequentare

e  le  finalità indicate nel comma 7, la risoluzione viene demandata -  in

unico  grado - alla decisione dell'"Organismo paritetico per la formazione

professionale", costituito ai sensi dell'Accordo interconfederale  20.1.93

e successive intese, competente per territorio.

 

L'"Organismo paritetico" decide all'unanimità entro 20 giorni  dalla  data

di ricevimento dell'istanza che le parti, congiuntamente o disgiuntamente,

avranno  inoltrato,  con raccomandata a.r., tramite le  rispettive  OO.SS.

territorialmente competenti.

 

Le  aziende  erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti  mensili

conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando

che  il  presupposto  per il pagamento di dette ore,  nei  limiti  e  alle

condizioni  indicate  al  comma 2, è costituito dalla  regolare  frequenza

dell'intero corso.

 

 

Dichiarazione comune.

 

Le   parti   s'impegnano   ad  incontrarsi  entro   il   mese   successivo

all'emanazione  da  parte  del Ministero del  lavoro  e  della  previdenza

sociale del Regolamento attuativo ex art. 17, legge n. 196 del 24.6.97, al

fine di definire le modifiche da apportare al presente articolo.

 

 

 

Art. 30 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti.

 

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in

scuole d'istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale

statali,  parificate  o  legalmente riconosciute o comunque  abilitate  al

rilascio  di titoli legali di studio, saranno immessi, su loro  richiesta,

in  turni  di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione

agli esami.

 

Sempre   su   loro   richiesta  saranno  esonerati  dal  prestare   lavoro

straordinario e durante i riposi settimanali.

 

I  lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere

prove d'esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per

tutti  i  giorni d'esame (compresi quelli di settembre) e per i  2  giorni

lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari, ovvero

la  sessione  di esami negli altri casi. Questi permessi non intaccano  il

monte ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio di cui

all'art. 29.

 

Inoltre  i  lavoratori studenti potranno richiedere  nel  corso  dell'anno

solare  120  ore  di  permesso  non  retribuito  il  cui  utilizzo   verrà

programmato    trimestralmente   'pro   quota',   in    sede    aziendale,

compatibilmente con le esigenze produttive e organizzative dell'azienda.

 

I  permessi  non saranno retribuiti per gli esami universitari  che  siano

stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.

 

A  richiesta  dell'azienda  il lavoratore interessato  dovrà  produrre  le

certificazioni  necessarie all'esercizio dei diritti di  cui  al  presente

articolo.

 

Rimangono  salve  le  condizioni di miglior favore  stabilite  da  accordi

aziendali.

 

 

 

Art. 31 - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

 

Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro

l'azienda  metterà a disposizione del lavoratore per il ritiro i documenti

dovutigli,  regolarmente  aggiornati, e il lavoratore  rilascerà  regolare

ricevuta.

 

Ferme   restando  le  disposizioni  di  legge,  qualora  per   circostanze

eccezionali indipendenti dalla volontà dell'imprenditore questi non  fosse

in  grado  di  consegnare i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore  una

dichiarazione  scritta che serva di giustificazione al  lavoratore  stesso

per  richiedere  i documenti necessari per instaurare un  eventuale  nuovo

rapporto di lavoro.

 

 

 

Art. 32 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.

 

La  cessione  o  trasformazione dell'azienda non determina normalmente  la

risoluzione  del rapporto di lavoro e in tal caso il lavoratore  conserva,

nei  confronti  del  nuovo  titolare, i diritti  acquisiti  (anzianità  di

servizio, categoria, mansioni, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente

contratto di lavoro.

 

 

 

Art. 33 - Certificato di lavoro.

 

Ai  sensi  dell'art. 2124 C.C. l'azienda dovrà rilasciare  al  lavoratore,

all'atto  della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque  ne  sia  la

causa  e  sempreché  non  sia  obbligatorio  il  libretto  di  lavoro,  un

certificato  con  indicazione del tempo durante  il  quale  il  lavoratore

stesso  è  stato  occupato alle sue dipendenze e delle  mansioni  da  esso

esercitate.

 

 

 

Art. 34 - Indennità in caso di morte.

 

In  caso di morte del lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso  di

cui  agli  artt. 25 e 19, Disciplina speciale, rispettivamente parte  I  e

parte  III,  e  il TFR di cui agli artt. 26, 6 e 20, Disciplina  speciale,

rispettivamente  parte  I, parte II e III, saranno corrisposte  giusta  le

disposizioni  previste  nell'art. 2122 C.C., così  come  modificato  dalla

sentenza n. 8 del 19.1.72 della Corte costituzionale.

 

 

 

Art. 35 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore.

 

Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono

correlative e inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun  altro

trattamento.

 

Agli  effetti  del  precedente comma si considerano costituenti  un  unico

istituto  il complesso degli istituti di carattere normativo-regolamentare

(norme   generali  disciplinari,  ferie,  preavviso  e  TFR,  malattia   e

infortunio, puerperio).

 

Ferma  restando  l'inscindibilità di cui sopra,  le  parti,  col  presente

contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto,  più

favorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da  accordi

nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute 'ad personam'.

 

 

 

Art. 36 - Decorrenza e durata.

 

In  applicazione  di quanto previsto dal Protocollo 23.7.93,  il  CCNL  ha

durata  quadriennale  per  la parte normativa  e  biennale  per  la  parte

retributiva.

 

Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente

contratto  decorre dal 1° giugno 1999 e avrà vigore fino  a  tutto  il  31

dicembre  2002; per la parte economica il 1° biennio avrà  vigore  fino  a

tutto il 31 dicembre 2000.

 

Il  contratto s'intenderà rinnovato secondo la durata di cui al comma 1 se

non  disdetto, 3 mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r.. In caso

di  disdetta  il presente contratto resterà in vigore fino a che  non  sia

stato sostituito dal successivo contratto nazionale.

 

 

 

Art. 37 - Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

 

La  parte che ha dato disdetta del contratto presenterà le proposte per un

nuovo accordo in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative  3

mesi prima della scadenza del contratto.

 

La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro

20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

 

Durante  i  3  mesi  antecedenti e nel mese successivo alla  scadenza  del

contratto  e comunque per un periodo complessivamente pari a 4 mesi  dalla

data  di  presentazione  della  piattaforma  di  rinnovo,  le  parti   non

assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

 

Le  parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo 3 mesi  dalla

data  di  scadenza  del contratto e comunque dopo 3  mesi  dalla  data  di

presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del

contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento

provvisorio   della   retribuzione  denominato   "indennità   di   vacanza

contrattuale"  secondo  le modalità e i criteri specificatamente  previsti

nel  Protocollo  sulla  politica  dei redditi  e  dell'occupazione,  sugli

assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema

produttivo del 23.7.93.

 

La  violazione del periodo di raffreddamento come definito al comma 2  del

presente articolo comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha

dato  causa,  l'anticipazione o lo slittamento di 3  mesi  del  termine  a

partire  dal  quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale,

secondo quanto previsto dal Protocollo 23.7.93.

 

 

Dichiarazione comune.

 

Le  parti concordano che per il rinnovo della parte economica relativa  al

  biennio (1.1.01-31.12.02), per determinare gli incrementi retributivi,

verrà adottato un valore punto pari a £. 29.000 (pari a 14,98 euro).

 

 

Norma transitoria.

 

Le parti convengono di costituire, entro 6 mesi dalla stipula del presente

contratto, un Gruppo di lavoro paritetico, formato da 6 rappresentanti per

ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti (FEDERMECCANICA-ASSISTAL e

FIM-FIOM-UILM)  con  il  compito  di  definire  congiuntamente,  entro  il

30.6.02, un'ipotesi di dettato contrattuale che - senza comportare aggravi

economici,  modifiche o mutamenti sostanziali rispetto a quanto  convenuto

nel presente contratto - risulti semplificato per ciò che attiene la parte

formale  e aggiornato per ciò che riguarda la corrispondenza di esso  alla

legislazione  vigente  al fine di facilitare una interpretazione  uniforme

del  testo  contrattuale e ridurre, per quanto possibile, la vertenzialità

giudiziaria.

 

 

 

Art. 38 - Procedura di rinnovo degli accordi aziendali.

 

Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà

avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.

 

Gli  accordi  aziendali, secondo quanto previsto dal  Protocollo  23.7.93,

hanno  durata  quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del  principio

dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni  con

i tempi di rinnovo del CCNL.

 

In  coerenza con quanto previsto al punto 7) della premessa al  contratto,

le   richieste   di   rinnovo  dell'accordo  aziendale   dovranno   essere

sottoscritte  congiuntamente  dalle strutture  territoriali  delle  OO.SS.

stipulanti  e dalla RSU, ovvero per le aziende più complesse e secondo  la

prassi  esistente,  dalle  OO.SS. nazionali  e  dalla  RSU,  e  presentate

all'azienda  e  contestualmente all'Associazione industriale  territoriale

cui l'azienda è iscritta o ha conferito mandato, in tempo utile al fine dì

consentire  l'apertura  delle  trattative  2  mesi  prima  della  scadenza

dell'accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo  dovrà  dare

riscontro  entro  20  giorni decorrenti dalla data  di  ricevimento  delle

stesse.

 

Durante  i 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma e  per  il

mese  successivo  alla  scadenza dell'accordo e comunque  per  un  periodo

complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste

di   rinnovo,   le   parti  non  assumeranno  iniziative  unilaterali  

procederanno ad azioni dirette.

 

 

NORMA CONCORDATA NEL VERBALE DI ACCORDO STIPULATO IN SEDE MINISTERIALE

IL 4 FEBBRAIO 1997

 

Nel  riconfermare, in relazione alla presente intesa, l'Accordo 23.7.93  e

l'art.  38,  Disciplina generale, sezione III, si ribadisce specificamente

la  non  sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali, ivi  comprese  le

relative erogazioni iniziali.

 

 

 

Art. 39 - Distribuzione del contratto.

 

Le  aziende, a partire dal mese di aprile 2000 ed entro il mese di  giugno

2000,  distribuiranno a ciascun lavoratore in forza una copia del presente

CCNL.

 

 

 

Art. 40 - Previdenza complementare.

 

I lavoratori ai quali si applica il presente contratto, una volta superato

il  periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al Fondo pensione

nazionale  di  categoria  -  COMETA - costituito  allo  scopo  di  erogare

prestazioni pensionistiche complementari.

 

A favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono con un'aliquota

pari  all'1%  ragguagliata al valore cumulato di  minimi  tabellari,  EDR,

indennità  di funzione Quadri ed elemento retributivo per la 7a categoria.

Tale aliquota è elevata all'1,2% a decorrere dall'1.1.00.

 

La stessa contribuzione di cui al comma precedente è dovuta dai lavoratori

iscritti, mediante trattenuta mensile in busta paga, salvo l'esercizio  di

opzioni individuali per contribuzioni più elevate.

 

A  favore dei medesimi lavoratori l'azienda verserà al Fondo pensione  una

quota  pari  al  18%  del TFR maturato nell'anno, con  equivalente  minore

accantonamento  ai fini del TFR. Tale quota è elevata al 40%  a  decorrere

dall'1.1.00.

 

A  favore  dei  lavoratori  iscritti con prima occupazione  successiva  al

28.4.93,  così  come  previsto dal D.lgs. 21.4.93, n.  124,  e  successive

modificazioni, è dovuto il versamento dell'intero importo del TFR maturato

nell'anno.

 

L'obbligo contributivo e di devoluzione del TFR, così come disciplinato ai

commi  precedenti,  è  assunto dalle imprese solo  ed  esclusivamente  nei

confronti dei lavoratori iscritti al Fondo di cui al comma 1.

 

All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore a COMETA, si procederà  al

versamento di un importo di £. 10.000 (pari a 5,16 euro) a carico  azienda

e  £.  10.000  (pari a 5,16 euro) a carico lavoratore a  titolo  di  quota

d'iscrizione.

 

Per  quanto  qui  non espressamente richiamato valgono le disposizioni  di

legge  vigenti  e quanto previsto dagli accordi in materia del  10.3.97  e

20.10.97 e 8.5.98.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le   parti  firmatarie  del  presente  contratto,  prendendo  atto   della

costituzione di COMETA (*) - Fondo nazionale pensione complementare per  i

lavoratori dell'industria metalmeccanica, dell'installazione di impianti e

dei  settori  affini - e della sua piena operatività, considerano  assolto

l'impegno  assunto  con  il  "Protocollo per  la  costituzione  del  Fondo

nazionale  di  Previdenza Complementare" annesso al CCNL 5.7.94  e  con  i

successivi accordi 10.3.97 e 20.10.97.

 

Confermando,  la  scelta  di considerare il Fondo nazionale  di  categoria

COMETA  come  lo strumento più idoneo a soddisfare i bisogni previdenziali

dei  lavoratori  metalmeccanici, s'impegnano ad operare per  il  suo  buon

funzionamento e sviluppo.

 

(*) Il  Fondo  COMETA,  il  cui  Statuto, unitamente agli Accordi 8.5.98 e

    4.10.99  tra  le  parti  istitutive,  è riportato in calce al presente

    contratto,  è  stato  autorizzato  all'esercizio  dalla Commissione di

    Vigilanza sui Fondi Pensione in data 11.11.98 ed è  iscritto  all'albo

    dei Fondi pensione con il numero d'ordine 61.


 

DISCIPLINA SPECIALE

 

Parte I

 

Art. 1 - Soggetti destinatari della parte I, Disciplina speciale.

 

La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione non possiede

i  requisiti stabiliti per le prestazioni svolte dai lavoratori a  cui  si

applicano  le successive parti II e III, Disciplina speciale e  ai  quali,

invece,  si  applicano, fra le altre, le norme previste dal  Decreto-legge

luogotenenziale 9.11.45 n. 788, sulla CIG.

 

 

 

Art. 2 - Periodo di prova.

 

L'assunzione  in servizio del lavoratore avviene con un periodo  di  prova

non  superiore  a 12 giorni di effettivo lavoro. Durante  tale  periodo  è

reciproco  il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi

momento senza preavviso né relativa indennità sostitutiva.

 

Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia

o  d'infortunio,  il lavoratore sarà ammesso a completare  il  periodo  di

prova  stesso  qualora  sia in grado di riprendere il  servizio  entro  12

giorni  lavorativi per il caso di malattia e 15 giorni lavorativi  per  il

caso d'infortunio.

 

Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per

licenziamento  durante il periodo di prova, ovvero alla fine  del  periodo

stesso,  al  lavoratore  spetta il seguente trattamento:  la  retribuzione

delle ore di lavoro compiute dal lavoratore ad economia oppure, in caso di

lavorazione  a  cottimo, il guadagno spettantegli per il lavoro  eseguito.

Tale  paga in difetto di preventiva pattuizione, non dovrà comunque essere

inferiore  a  quella  percepita dal lavoratore nell'azienda  precedente  e

risultante dal libretto di lavoro.

 

In  ogni  caso la retribuzione che verrà corrisposta al lavoratore durante

il  periodo  di  prova  non potrà essere inferiore al minimo  contrattuale

previsto per la categoria professionale della classificazione unica per la

quale  il  lavoratore è stato assunto o in cui abbia svolto  le  mansioni.

Qualora  alla  scadenza del periodo di prova l'azienda  non  proceda  alla

disdetta  del  rapporto  di lavoro, il lavoratore  s'intenderà  senz'altro

confermato in servizio e la sua anzianità deve avere la decorrenza a tutti

gli effetti dal giorno dell'assunzione.

 

 

 

Art. 3 - Entrata ed uscita.

 

L'entrata  dei  lavoratori nello stabilimento sarà  regolata  come  segue,

salvo diverse disposizioni aziendali:

 

-     il    segnale  verrà  dato 20 minuti prima  dell'ora  fissata  per

  l'inizio  del  lavoro;  a  questo segnale  sarà  aperto  l'accesso  allo

  stabilimento;

-    il 2° segnale verrà dato 5 minuti prima dell'ora fissata per

l'inizio del lavoro;

-    il 3° segnale verrà dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro; a

questo segnale il lavoratore dovrà trovarsi al suo posto per iniziare il

lavoro.

 

Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire

da  un  quarto  d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di  lavoro  che

avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei  primi

15 minuti o oltre i 15 e fino ai 30.

 

L'uscita  è  indicata  da un unico segnale dato alla  fine  del  turno  di

lavoro. Nessun lavoratore potrà cessare il lavoro prima di tale segnale.

 

 

 

Art. 4 - Sospensione e interruzione del lavoro.

 

In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza

maggiore,  nel conteggio della paga non si terrà conto delle  interruzioni

stesse,  quando queste, nella giornata, non superino nel loro complesso  i

60 minuti.

 

In  caso  di interruzioni di lavoro che nella giornata superino  nel  loro

complesso  i  60  minuti,  se  l'azienda  trattiene  il  lavoratore  nello

stabilimento questi ha diritto alla corresponsione della paga per tutte le

ore di presenza.

 

Lo  stesso  trattamento deve essere usato al lavoratore cottimista  quando

rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

 

In  caso  di  sospensione  di lavoro che oltrepassi  i  15  giorni,  salvo

eventuale accordo tra le OO.SS. periferiche per il prolungamento  di  tale

termine, il lavoratore potrà risolvere il rapporto con diritto a tutte  le

indennità relative compreso il preavviso, nonché al TFR.

 

 

 

Art. 5 - Sospensioni e riduzioni di lavoro.

 

In  caso  di  riduzione o sospensione obbligatoria dell'orario  di  lavoro

dovuta  a  provvedimenti  di  carattere  generale,  che  interessi   tutta

l'industria,   le   parti   si   rimettono  alle   disposizioni   relative

all'integrazione  in  quanto  applicabili  e  agli  accordi  che  potranno

intervenire tra le confederazioni interessate.

 

 

 

Art. 6 - Recuperi.

 

Fermo  restando quanto previsto dall'art. 4 è ammesso il recupero a regime

normale  delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore  o  per  le

interruzioni  di  lavoro concordate fra le OO.SS.  periferiche  o  tra  la

Direzione  e  la  RSU  o  anche,  per  casi  individuali,  fra  le   parti

interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di  1  ora

al  giorno  e  si effettui entro i 30 giorni immediatamente  successivi  a

quello in cui è avvenuta l'interruzione.

 

 

 

Art. 7 - Festività.

 

Agli  effetti della legge 22.2.34 n. 370, sono considerati giorni  festivi

le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art.

6, Disciplina generale, sezione III.

 

Agli  effetti della legge 27.5.49 n. 260, della legge 5.3.77 n. 54  e  del

DPR 28.12.85 n. 792 sono considerati giorni festivi:

 

a)   le festività del:

 

-    25 aprile (anniversario della Liberazione);

-    1° maggio (festa del Lavoro);

 

b)   le festività di cui appresso:

 

1)   Capodanno (1° gennaio);

2)   Epifania del Signore (6 gennaio);

3)   lunedì di Pasqua (mobile);

4)    SS.  Pietro e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del S. Patrono  -

  29 giugno);

5)   Assunzione di M.V. (15 agosto);

6)   Ognissanti (1° novembre);

7)   Immacolata Concezione (8 dicembre);

8)   Natale (25 dicembre);

9)   S. Stefano (26 dicembre).

 

Per  il  trattamento delle festività di cui ai punti a) e  b)  valgono  le

norme di legge;

 

c)    il  giorno  del  S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento  o

  un'altra  festività  da  concordarsi all'inizio  di  ogni  anno  tra  le

  organizzazioni  locali  competenti, in sostituzione  di  quella  del  S.

  Patrono, fatto salvo il punto 4, lett. b).

 

Le  parti  convengono di estendere alla festività di cui al  punto  c)  il

trattamento previsto dalla legge 31.3.54 n. 90, per le festività di cui al

punto b).

 

Nei casi di assenza dal lavoro nel giorno festivo di cui al punto c) per i

quali  i  lavoratori  percepiscono un trattamento a  carico  dei  relativi

Istituti  assistenziali  (malattia, infortunio,  gravidanza  e  puerperio,

ecc.),  l'azienda  integrerà  il trattamento  corrisposto  dagli  Istituti

predetti  fino  a  raggiungere la retribuzione normale che  il  lavoratore

avrebbe percepito se non fosse stato assente.

 

Le  singole giornate di festività sono ragguagliate a ore 6 e 40' (1/6  di

40 ore).

 

In  sostituzione  delle  festività abolite dalla legge  5.3.77  n.  54,  i

lavoratori  fruiscono  di  4  gruppi di  8  ore  di  permesso  individuale

retribuite  di cui al paragrafo "Permessi annui retribuiti"  dell'art.  5,

Disciplina generale, sezione III.

 

Per  quanto  riguarda  le due festività (2 giugno e  4  novembre)  la  cui

celebrazione ha luogo rispettivamente nella 1a domenica di giugno e  nella

1a domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto

per le festività che coincidono con la domenica.

 

 

Dichiarazioni a verbale.

 

1)    Dalla  normativa di cui al presente articolo non possono  conseguire

  ai lavoratori né perdite né vantaggi rispetto alle situazioni vigenti.

2)    In  seguito al ripristino della festività dell'Epifania, di  cui  al

  DPR 28.12.85 n. 792, e alla conseguente riduzione dei "gruppi di 8 ore" di

  permesso  individuale  retribuiti  riconosciuti  in  sostituzione  delle

  festività abolite dalla legge 5.3.77 n. 54, ora richiamati nell'art.  5,

  Disciplina  generale,  sezione  III, ai lavoratori  cui  si  applica  la

  Disciplina  speciale,  parte I, retribuiti non in  misura  fissa,  verrà

  corrisposta un'erogazione pari a 1 ora e 20' che sarà pagata alla fine di

  ciascun anno con la retribuzione in atto a tale data.

 

Eventuali diverse modalità aziendalmente in atto per la determinazione del

compenso per festività assorbiranno, in tutto o in parte, tale erogazione.

 

 

 

Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.

 

E'   considerato  lavoro  straordinario  quello  eseguito  dopo   l'orario

giornaliero  fissato  in  applicazione del comma  3,  art.  5,  Disciplina

generale, sezione III, salve le deroghe e le eccezioni di legge.

 

Il  lavoro  straordinario  sarà contenuto nei  limiti  massimi  di  2  ore

giornaliere e 8 ore settimanali.

 

Fermi  restando i limiti di cui sopra, in applicazione del comma  2,  art.

5-bis,  RDL 15.3.23 n. 692, come modificato dalla legge 27.11.98  n.  409,

viene fissato un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun

lavoratore.  Per  le  aziende  fino a 200  dipendenti  il  limite  massimo

individuale annuo è fissato in 250 ore.

 

In  ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautica,  nonché

per  le  operazioni di varo e prove di collaudo a mare, i  limiti  massimi

annuali  suddetti sono fissati in ore 250. Per l'attività di manutenzione,

installazione e montaggi il limite massimo annuo è fissato in 260 ore.

 

Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.

 

Salvo  casi  eccezionali e imprevedibili la Direzione della  azienda  darà

informazione  preventiva del lavoro straordinario, di  norma  in  apposito

incontro, alla RSU.

 

Sono  esenti  da tale informazione preventiva le aziende di  manutenzione,

d'installazione  e di montaggio per le quali è prevista una  comunicazione

agli stessi organismi a scopo informativo.

 

La   qualificazione  legale  e  i  relativi  adempimenti  per  il   lavoro

straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni  di

legge.

 

Il  lavoro  notturno decorre dalle 12 ore successive all'inizio del  turno

del  mattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto  dalle

ore  6,  nel  limite  di  1  ora giornaliera, per la  predisposizione  del

funzionamento degli impianti.

 

E'  considerato  lavoro  festivo  quello effettuato  nei  giorni  previsti

dall'art. 7.

 

Le  percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario,  notturno  e

festivo, da corrispondersi oltre alla normale retribuzione e da calcolarsi

sugli  elementi  della  stessa  indicati  al  comma  successivo,  sono  le

seguenti:

 

                                                    per        per

                                                   lavoro     lavoro

                                                    non      a turni

                                                  a turni       

                                                                 

a) lavoro straordinario:                                   

   prime 2 ore                                      25%        25%

   ore successive                                   30%        30%

b) notturno fino alle ore 22                        20%        15%

   notturno oltre le ore 22                         30%        15%

c) festivo                                          50%        50%

d) festivo con riposo compensativo (1)              10%        10%

e) straordinario festivo (oltre le 8 ore)           55%        55%

f)   straordinario festivo                                      

   con riposo compensativo(oltre le 8 ore)(1)       35%        35%

g) straordinario notturno (prime 2 ore)             50%        40%

   straordinario notturno (ore successive)          50%        45%

h) notturno festivo                                 60%        55%

i) notturno festivo con riposo compensativo (1)     35%        30%

l) straordinario notturno festivo                                

   (oltre le 8 ore)                                 75%        65%

m)   straordinario notturno festivo                             

   con riposo compensativo (oltre le 8 ore) (1)     55%        50%

 

(1) Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo,

    è consentito solo nei casi previsti dalla legge.

 

Le  percentuali  di maggiorazione di cui sopra sono computate  sulla  paga

base  di  fatto  comprensiva,  per i lavoratori  normalmente  lavoranti  a

cottimo, della percentuale minima contrattuale di cottimo.

 

Per  i  concottimisti le percentuali in parola sono computate  sulla  paga

base di fatto, aumentata delle seguenti misure valide ai soli effetti  del

presente articolo:

 

                  percentuali in vigore dal 1° luglio 1999

                                     

                   per              per               per

 categorie   partecipazioni    partecipazioni   partecipazioni

               al cottimo        al cottimo       al cottimo

                fino 50%          fino 80%         oltre 80%

                   

1a                1,0%              1,1%             1,2%

2a                1,1%              1,2%             1,3%

3a                1,2%              1,3%             1,4%

4a                1,2%              1,4%             1,5%

5a                1,3%              1,4%             1,5%

 

Nessun  lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di  compiere

lavoro straordinario, notturno e festivo.

 

Nell'ipotesi  di distribuzione dell'orario settimanale in  5  giorni  (dal

lunedì al venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario,

nella  giornata  del sabato, nei limiti della misura massima  settimanale,

oltre  le  2  ore  giornaliere, qualora ciò sia richiesto da  esigenze  di

riparazione e manutenzione.

 

Negli  altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni

straordinarie nella giornata di sabato, esso sarà concordato con la RSU  e

per esso sarà corrisposta una maggiorazione nella misura del 50% quando le

prestazioni straordinarie superino le 2 ore.

 

Fermi restando i limiti massimi previsti di 200, 250 e 260 ore annuali  di

lavoro  straordinario  di  cui ai commi 3 e 4 del  presente  articolo,  la

Direzione  potrà  disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati  con

preavviso  di  24  ore,  salvi  casi  eccezionali  d'urgenza,  prestazioni

individuali    di    lavoro    straordinario   di    produzione,    esenti

dall'informazione  alla  RSU  di  cui  al  precedente  comma  6,  per   le

prestazioni  da eseguire oltre l'orario giornaliero normale di  lavoro  ed

esenti  dall'accordo  con  la RSU previsto dal comma  precedente,  per  le

prestazioni  da  eseguire nella giornata libera oltre la  domenica  e,  di

norma, nella giornata di sabato, nelle seguenti misure annue:

 

-    32 ore per i lavoratori turnisti;

-     32  ore  per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende  con

  oltre 200 dipendenti;

-     40 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende fino a

  200 dipendenti.

 

Ai  fini dell'applicazione delle procedure d'informazione o, a seconda dei

casi,  di  accordo preventivo, per le prestazioni di lavoro  straordinario

eccedenti  le  "quote  esenti"  di  cui  sopra,  la  Direzione  dell'unità

produttiva  comunicherà  ogni quadrimestre  alla  RSU  le  ore  di  lavoro

straordinario  produttivo compiuto utilizzando le suddette "quote  esenti"

di straordinario.

 

Nulla  viene  innovato  nelle  altre disposizioni  in  materia  di  lavoro

straordinario.

 

 

Banca ore (*).

 

(*) Stralcio del Protocollo d'intesa 8.6.99 per il rinnovo del CCNL 5.7.94

    per  l'industria  metalmeccanica  privata  e  della  installazione  di

    impianti.

 

"Le  parti convengono di istituire, a decorrere dall'1.1.00, la Banca  ore

per  tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre

le  80  ore annue per le imprese fino a 200 dipendenti e oltre le  32  ore

annue per tutte le altre, a secondo delle volontà espresse.

 

-     Ai  lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non  dichiarano

  entro il mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione

  di  volere  il  riposo compensativo, sarà devoluto  il  pagamento  dello

  straordinario  con le maggiorazioni attualmente previste  dal  CCNL  nel

  periodo di paga successivo al suddetto bimestre e con la retribuzione del

  mese di effettuazione della prestazione straordinaria.

-     I  lavoratori  che dichiarano formalmente entro il  mese  successivo

  alla  prestazione  straordinaria di volere il riposo,  potranno  fruirlo

  secondo le modalità e quantità già previste per il "Conto ore". Per le ore

  di  straordinario che confluiscono nella Banca ore verrà corrisposta  la

  maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro

  straordinario  nelle varie modalità di esplicazione, da computare  sugli

  elementi  utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario,

  notturno e festivo.

-     Ai  lavoratori che, nel corso del mese della prestazione  di  lavoro

  straordinario, dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione

  sarà corrisposta secondo la normale prassi aziendale.

 

Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità

attuative della Banca ore prima dell'avvio del nuovo istituto e prima  del

semestre successivo.

 

Alle  RSU, secondo l'art. 8, Disciplina speciale, parte I, saranno fornite

informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate e le ore

di straordinario effettuate extra franchigia.

 

I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore secondo

le  modalità  e alle condizioni già previste per l'utilizzo  dei  permessi

annui  retribuiti di cui al paragrafo "Permessi annui retribuiti"  di  cui

all'art.  5, Disciplina generale, sezione III. Al termine del periodo,  le

eventuali  ore  ancora accantonate sono liquidate con la  retribuzione  in

atto."

 

 

Norme transitorie.

 

1)    A  seguito delle verifiche congiuntamente compiute presso l'INPS, le

  parti  si  danno atto che la Banca ore di cui al presente  articolo  può

  essere attivata a decorrere dall'1.1.00, salvo quanto previsto al 1° e 2°

  alinea relativamente ai tempi di comunicazione delle volontà espresse dai

  lavoratori.

  Pertanto,  in  attesa  di una positiva soluzione  assunta  dall'Istituto

  medesimo, la comunicazione del lavoratore dovrà avvenire entro lo stesso

  mese  della  prestazione  del  lavoro  straordinario  e  il  conseguente

  pagamento  dovrà  essere  effettuato nel  periodo  di  paga  successivo,

  secondo la normale prassi aziendale.

2)    Nel mese di dicembre 2002, le parti procederanno a una verifica  dei

  risultati dell'iniziativa anche per valutarne il prosieguo.

 

 

Nota a verbale.

 

Le  parti  s'impegnano ad incontrarsi entro 1 mese dall'entrata in  vigore

del decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'art. 17,

comma  2,  legge 5.2.99 n. 25, in materia di lavoro notturno  al  fine  di

concordare criteri di armonizzazione tra il CCNL e il decreto medesimo.

 

 

 

Art. 9 - Passaggio temporaneo di mansioni.

 

Il  prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali  è

stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia

successivamente  acquisito  ovvero  a  mansioni  equivalenti  alle  ultime

effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.

 

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto  al

trattamento  corrispondente all'attività svolta  e  l'assegnazione  stessa

diviene  definitiva,  decorsi 30 giorni continuativi nell'esercizio  delle

dette  mansioni superiori o 75 giorni non continuativi di esercizio  delle

dette mansioni superiori nell'arco di 1 anno.

 

Tuttavia,   l'esplicazione   di  mansioni  di   categoria   superiore   in

sostituzione di altro lavoratore assente per permesso o congedo, malattia,

gravidanza  e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare  di  leva  o

richiamo  di durata non superiore a 6 mesi, aspettativa, non dà  luogo  al

passaggio  di  categoria  per  il  periodo  di  tempo  in  cui   dura   la

conservazione  del  posto  per  l'assente, salvo  il  caso  della  mancata

riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.

 

Il  lavoratore siderurgico del 1° gruppo di cui all'art. 43, parte I, CCNL

8.1.70, che nell'ambito dei principi della mobilità professionale previsti

dal  presente  contratto svolge lavori di grado inferiore  alla  qualifica

assegnatagli,  viene  retribuito  con  il  guadagno  che  realizza   nella

posizione  di  grado  inferiore e percepisce inoltre un'integrazione  pari

alla  differenza esistente fra la retribuzione inerente alla sua qualifica

e  quella  vigente nella posizione di grado inferiore alla quale  è  stato

assegnato.

 

L'integrazione  stessa  verrà corrisposta solo fino  a  concorrenza  della

retribuzione inerente alla sua qualifica.

 

Tale  integrazione concorre a formare la retribuzione globale di fatto  ai

fini  di  quegli  istituti  contrattuali in cui  si  fa  riferimento  alla

retribuzione globale di fatto (oppure alla retribuzione globale).

 

L'occupazione del lavoratore siderurgico del 1° gruppo di cui all'art. 43,

parte  I,  CCNL  8.1.70,  per  30  giorni consecutivi,  o  per  60  giorni

saltuariamente in un anno, di un posto di lavoro vacante fa  acquisire  al

medesimo  la relativa qualifica (attrappore, laminatore, primo  al  forno,

ecc.),  fuorché nei casi di sostituzione di altro lavoratore  previsti  al

comma 3 del presente articolo.

 

 

 

Art. 10 - Apprendistato.

 

Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio al contratto allegato.

 

 

 

Art. 11 - Regolamentazione del lavoro a cottimo.

 

1)    Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso  il

  lavoro  a  cottimo sia collettivo che individuale. Nei casi  in  cui  la

  valutazione della prestazione richiesta al lavoratore o ad una squadra di

  lavoratori sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di

  lavorazione  oppure  la prestazione sia vincolata all'osservanza  di  un

  determinato  ritmo  produttivo in conseguenza della  organizzazione  del

  lavoro (come nel caso di linea a catena o di linee a flusso continuo)  e

  sia  richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di  quella  del

  normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo

  predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il  lavoro  ad

  economia,  i  lavoratori  o  la squadra di  lavoratori  dovranno  essere

  retribuiti  a  cottimo  o con altre forme di retribuzione  a  rendimento

  soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, anche per le linee a catena

  e a flusso continuo.

 

2)    Le  tariffe  di  cottimo (a tempo o a prezzo) devono essere  fissate

  dall'azienda in modo da garantire nei periodi normalmente considerati, al

  lavoratore di normale capacità ed operosità, il conseguimento di un utile

  di  cottimo non inferiore alle seguenti percentuali dei minimi  di  paga

  base:

 

            percentuali

categorie    in vigore

            dal 1.7.99

                

1a             1,2%

2a             1,3%

3a             1,4%

4a             1,5%

5a             1,5%

 

Tale condizione si presume adempiuta quando la generalità dei lavoranti  a

cottimo  in  un  medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi  sopra

indicati  abbia realizzato un utile di cottimo non inferiore alle suddette

percentuali, il che non esclude la revisione delle tariffe nei casi in cui

detto  complesso di lavoratori venga riconosciuto di capacità ed operosità

superiore alla normale.

 

3)    Nel  caso di altre forme di retribuzione a rendimento soggette  alla

  disciplina  del  lavoro  a cottimo ai lavoratori dovrà  comunque  essere

  garantita una percentuale del minimo di paga base corrispondente a quella

  minima di cottimo.

 

4)    Nel  caso  in cui un lavorante a cottimo non riesca a conseguire  il

  minimo  previsto  dal  comma 2 per cause a lui non  imputabili  e  salvo

  l'ipotesi  di  tempestiva  richiesta di mutamento  delle  condizioni  di

  emissione  della tariffa di cui al punto 15), la retribuzione gli  verrà

  integrata fino al raggiungimento del suddetto minimo di cottimo.

 

5)    L'azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai

  Sindacati  provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi  di

  cottimo in vigore.

  Tali  criteri  si  riferiscono ai metodi di rilevazione  dei  tempi,  ai

  coefficienti  di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo),  ai

  metodi di calcolo dell'utile di cottimo.

  L'azienda  comunicherà  inoltre le modificazioni  parziali  dei  criteri

  generali  di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano

  rilevante importanza.

  Per  le  lavorazioni a catena (considerate tali le linee  di  produzione

  meccanizzate  e non i servizi ausiliari automatizzati) le  comunicazioni

  di  cui  sopra  saranno  egualmente fatte tenendo  conto  della  diversa

  denominazione che detti criteri assumono.

  Tali  comunicazioni avranno finalità informativa, essendo  ammesse  solo

  contestazioni  di  carattere applicativo alle condizioni  e  secondo  la

  procedura di cui al punto 23) (vedi chiarimento in calce all'articolo).

 

6)     In   caso   d'introduzione  di  nuovi  sistemi  di  cottimo,   alla

  comunicazione  di cui al punto 5) potrà seguire, a richiesta,  un  esame

  congiunto tra la O.S. che rappresenta l'azienda e i sindacati provinciali

  dei lavoratori.

  Nel  caso di modificazione rilevante di taluno dei criteri generali  dei

  sistemi  di  cottimo  in  vigore la O.S. dei  lavoratori  qualificata  a

  ricevere le comunicazioni relative ai criteri di cui al precedente punto

  5)  potrà  chiedere  l'esame congiunto di cui al  comma  1  al  fine  di

  accertare se si sia in presenza dell'introduzione di un nuovo sistema.

  Le  comunicazioni  e gli esami congiunti di cui ai due precedenti  commi

  s'intendono estesi alle lavorazioni a catena tenendo conto delle diverse

  denominazioni proprie di tali lavorazioni.

 

7)     Resta  in  facoltà  del  Sindacato  dei  lavoratori  di  instaurare

  controversia collettiva quando sorga contestazione circa la  rispondenza

  del  sistema in atto e delle modificazioni di cui al punto 5), comma  3,

  alle norme di cui al presente articolo.

 

8)    I lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all'inizio

  del  lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano

  quando  si  tratta di cottimi di squadra o collettivi -  del  lavoro  da

  eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo o a  prezzo)

  nonché  di ogni elemento necessario per il computo dell'utile di cottimo

  stesso.

 

9)    L'azienda  comunicherà al lavoratore gli elementi  riepilogativi  di

  computo  del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga o, a richiesta,

  anche   con   riferimento  ai  risultati  delle  singole   tariffe.   La

  specificazione  dei  risultati delle singole tariffe  potrà  non  essere

  fornita  per  tariffe  le  quali,  data la  contemporaneità  della  loro

  applicazione,  costituiscono sostanzialmente un  unico  cottimo,  o  per

  tariffe  applicate non contemporaneamente per le quali, data la  brevità

  della loro durata, normalmente non si effettua la rilevazione dei tempi.

 

10)   Si  intende per periodo di assestamento delle tariffe di cottimo  il

   tempo tecnico necessario perché le condizioni di lavoro possano ritenersi

   sufficientemente stabilizzate; pertanto in caso di saltuario impiego della

   tariffa i singoli periodi sono cumulati al fine di stabilire la  durata

   complessiva del periodo di assestamento.

 

11)   Il  periodo di assestamento delle tariffe di cottimo sarà concordato

   tra  le  parti direttamente interessate; ove il periodo di assestamento

   superi  i  2  mesi potrà essere richiesto l'intervento delle rispettive

   organizzazioni.

 

12)   Durante  il  periodo  di  assestamento sarà concessa  al  lavoratore

   un'integrazione del guadagno di cottimo realizzato con le tariffe in corso

   di assestamento, in modo che il guadagno stesso non sia inferiore all'80%

   di quello medio realizzato nel trimestre precedente alla variazione della

   lavorazione; nei casi in cui il periodo di assestamento sarà determinato

   per un periodo superiore ai 2 mesi, per il tempo eccedente tale periodo

   l'integrazione prevista nel presente comma sarà dell'85%.

 

13)   Terminato  il periodo di assestamento nessuna integrazione  spetterà

   al lavoratore quando la nuova tariffa risponde ai requisiti stabiliti dal

   presente articolo, salvo quanto disposto ai successivi punti 14) e 15).

 

14)   Le  tariffe stabilite potranno essere variate allorché sia  superato

   il  periodo  di  assestamento solo nel caso in  cui  vengano  apportate

   modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione  del

   lavoro.

   In  tali casi le tariffe saranno variate in proporzione alle variazioni

   di tempo in più o in meno che le modifiche stesse avranno determinato.

  La  tariffa modificata è da considerarsi come una nuova tariffa ai  fini

  del periodo di assestamento.

 

15)   Qualora  venissero accertate, su tempestiva richiesta del lavoratore

   interessato, variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione  del

   lavoro, come ad esempio variazioni nelle caratteristiche del materiale,

   difetti di lavorazione preesistenti, che abbiano influenzato negativamente

   il rendimento della tariffa e delle quali non fu potuto tenere conto nelle

   condizioni  di  emissione  della tariffa stessa,  verranno  corrisposti

   benefici in proporzione al grado di variazione riscontrato e limitatamente

   alla durata della variazione, tali che il lavoratore non subisca perdite

   per cause a lui non imputabili.

 

16)   Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio

   di cottimo la RSU potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente

   accertarne le cause.

   Ove  ricorra  l'ipotesi  di cui al punto 7) del presente  articolo,  un

   esame di merito potrà essere effettuato in sede sindacale.

 

17)   Quando  i lavoratori lavorino con tariffe già assestate il conteggio

   dei  guadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga

   indipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa.

   Agli  effetti del conteggio del guadagno di cottimo saranno escluse  le

   ore  d'interruzione  dovute a cause non dipendenti  dalla  volontà  del

   lavoratore,  fermo  quanto previsto dal punto 9) circa  la  facoltà  di

   richiedere la comunicazione dei risultati delle singole tariffe.

 

18)   Non  è ammessa la compensazione tra i risultati di tariffe assestate

   e  quelli di tariffe in corso di assestamento. Per queste ultime, ove i

   loro risultati siano in parte eccedenti e in parte inferiori al minimo di

   cottimo, l'eccedenza rispetto a detto minimo non potrà essere utilizzata

   per l'integrazione prevista dal punto 4) del presente articolo.

 

19)   Per  i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere

   fatto a cottimo ultimato e al lavoratore devono essere corrisposti, allo

   scadere  dei  singoli  periodi di paga, acconti di  circa  il  90%  del

   presumibile guadagno.

 

20)   Il  lavoratore  cottimista che lascia il  lavoro  per  dimissioni  o

   licenziamento  quando  il cottimo è ancora in corso,  ha  diritto  alla

   liquidazione  dell'eventuale guadagno di cottimo spettantegli  fino  al

   momento in cui lascia il lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga

   solo  quando  il cottimo sia ultimato il lavoratore avrà diritto  a  un

   acconto sulla base della presumibile liquidazione.

 

21)   Quando il lavoratore passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia

   nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile  di

   cottimo  sempreché rimangano inalterate le condizioni di  lavoro  e  la

   produzione individuale.

 

22)   I concottimisti, intesi per tali i lavoratori direttamente vincolati

   al  ritmo  lavorativo di altri lavoratori a cottimo e che  pur  essendo

   soggetti  a  una prestazione lavorativa superiore a quella propria  del

   lavoro   ad   economia,  non  possono  essere  retribuiti  a   cottimo,

   parteciperanno ai benefici del cottimo in relazione al proprio contributo.

   La  misura  della partecipazione di cui sopra s'intende  riferita  alle

   caratteristiche di ciascuna azienda.

   L'azienda,  tramite la propria associazione sindacale,  comunicherà  ai

   sindacati   provinciali   dei  lavoratori   i   criteri   generali   di

   determinazione della percentuale di partecipazione.

   L'azienda  porterà  tempestivamente a conoscenza dei  concottimisti  la

   misura  della  loro  partecipazione, nonché le sue variazioni,  qualora

   trasformazioni   della  situazione  tecnica  od   organizzativa   della

   produzione comportassero modificazioni nei criteri di attribuzione.

 

23)   I  reclami  riguardanti  l'applicazione  delle  norme  del  presente

   articolo e in particolare quelli relativi:

 

a)    alle  varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo

   di cottimo;

b)   alle tariffe in assestamento;

c)    in  caso  di  modifiche tecniche od organizzative  nelle  condizioni

   d'esecuzione  del  lavoro, circa la rispondenza delle variazioni  delle

   tariffe  alle  variazioni di tempo in più o in meno  determinate  dalle

   modifiche suddette;

d)    alle  variazioni  contingenti  nelle condizioni  di  esecuzione  del

   lavoro di cui al punto 15);

e)   al conteggio e alla liquidazione dei cottimi;

f)   al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia;

 

   saranno  presentati  dai  lavoratori  alle  persone  incaricate   dalla

   Direzione.

 

   Nel  caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l'esito, potrà

   avanzare  reclamo  scritto alla Direzione tramite la RSU  perché  venga

   esperito il tentativo di conciliazione.

   Tale  tentativo  dovrà esaurirsi entro il più breve tempo  possibile  e

   comunque non oltre 7 giorni lavorativi.

   Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i  15

   giorni   successivi   in  sede  sindacale  tra  le  rispettive   OO.SS.

   territoriali.

 

24)   Ai  fini  del  calcolo del guadagno di cottimo rimangono  salvi  gli

   assorbimenti già effettuati secondo le modalità di cui all'art. 4, punto

   A), Disciplina generale, sezione II, CCNL 19.4.73.

 

 

Protocollo di chiarimento all'art. 11, punto 5).

 

Qualora  l'azienda  non  adotti  il  cronometraggio  o  altri  sistemi  di

misurazione dei tempi indicherà che le produzioni normali sono fissate  in

base a stima.

 

Qualora  proceda  al  cronometraggio con sistemi di  misurazione  ne  darà

indicazione  specificando,  ove  esista,  il  metodo  seguito.   L'azienda

indicherà  inoltre i criteri generali per l'adozione dei  coefficienti  di

correzione dei tempi.

 

L'azienda indicherà altresì il metodo e il modo di calcolo degli utili  di

cottimo  (ad  esempio:  moltiplicazione della paga  oraria  per  il  tempo

risparmiato,  rispetto  a quello assegnato che sarà  stato  comunicato  al

lavoratore).

 

 

 

Art. 12 - Mensilizzazione.

 

La  retribuzione  dei  lavoratori è contabilmente  determinata  in  misura

mensile.

 

La  retribuzione  oraria dei lavoratori anche ai fini  dei  vari  istituti

contrattuali,  si  determina dividendo per 173 i  minimi  tabellari  della

classificazione unica, gli aumenti periodici d'anzianità, gli  aumenti  di

merito  nonché  gli  altri compensi già eventualmente  fissati  a  mese  e

aggiungendo  a  tali  valori gli altri elementi orari  della  retribuzione

quali  cottimi, incentivi, indennità varie, ecc. L'ammontare così ottenuto

verrà  moltiplicato  per  le  ore lavorate e per  quelle  contrattualmente

dovute.

 

 

 

Art. 13 - Corresponsione della retribuzione.

 

La  retribuzione  dei  lavoratori verrà liquidata con periodicità  mensile

sulla  base delle ore effettivamente lavorate e di quelle contrattualmente

dovute nel corso di ciascun mese dell'anno.

 

Al  prestatore  di  lavoro  di cui sopra, potrà essere  corrisposto,  allo

scadere della 1a quindicina, secondo le consuetudini aziendali, un acconto

pari  a  circa  il 90% della retribuzione globale spettantegli  per  detto

periodo.

 

All'atto  del pagamento della retribuzione verrà consegnata al  lavoratore

una  busta  o  prospetto equivalente in cui dovranno essere  distintamente

specificate:  la ragione sociale dell'azienda, il nome del lavoratore,  il

mese cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e rispettivi

importi  costituenti  la  retribuzione  stessa  (paga,  cottimo,  ecc.)  e

l'elencazione delle trattenute.

 

Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso

di  contestazione  su  uno o più elementi costitutivi della  retribuzione,

dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione

non  contestata, contro il rilascio da parte del lavoratore  stesso  della

quietanza per la somma corrisposta.

 

Nel  caso  in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze  di  cui

sopra  dovute  al  lavoratore  oltre i  15  giorni,  il  lavoratore  potrà

risolvere il rapporto di lavoro con diritto anche all'indennità di mancato

preavviso.  In  casi particolari il predetto termine di  15  giorni  potrà

essere prolungato mediante accordo tra le OO.SS. interessate.

 

 

 

Art. 14 - Ferie.

 

I  lavoratori  maturano  per ogni anno di servizio  un  periodo  di  ferie

retribuito pari a 4 settimane.

 

Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi di

6 ore e 40 minuti ciascuno. Tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario

di  lavoro  su  5  giorni,  i giorni lavorativi  fruiti  come  ferie  sono

computati  per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del  periodo  di

ferie contrattuale che agli effetti della retribuzione relativa.

 

I  giorni festivi di cui all'art. 7 che ricorrono nel periodo di godimento

delle  ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo  ad  un

corrispondente  prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento  può

essere  sostituito dalla relativa indennità per mancate  ferie,  calcolata

come indicato al comma 8 del presente articolo.

 

Le  ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento,  per

reparto, per scaglioni). Il periodo di ferie consecutive e collettive  non

potrà  eccedere  le  3 settimane, salvo diverse intese aziendali.  L'epoca

delle  ferie  collettive  sarà  stabilita dalla  Direzione,  previo  esame

congiunto  in  sede aziendale, tenendo conto del desiderio dei  lavoratori

compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda.

 

Al  lavoratore  che  all'epoca delle ferie  non  ha  maturato  il  diritto

all'intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio  prestato,

1/12  del periodo feriale di cui al comma 1. La frazione di mese superiore

ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

 

In  caso  di risoluzione del rapporto al lavoratore spetterà il  pagamento

delle  ferie  in  proporzione dei 12simi maturati.  La  frazione  di  mese

superiore  ai  15  giorni sarà considerata, a questi  effetti,  come  mese

intero.

 

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è

ammessa  la  rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale  delle

ferie.  Ove,  per  cause  dovute ad imprescindibili  esigenze  del  lavoro

dell'azienda  e  in via del tutto eccezionale, il lavoratore  non  fruisca

delle  giornate  di ferie oltre le 3 settimane, è ammessa la  sostituzione

del   godimento   delle  ferie  con  un'indennità   pari   alla   relativa

retribuzione.

 

Le  ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati

gli  eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in  relazione  a

prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente

e tempo. Per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo, verrà computato

l'utile  medio  di  cottimo realizzato nei periodi di paga  del  trimestre

immediatamente precedente la corresponsione delle ferie.

 

Per  i  concottimisti  verrà  computata  la  media  delle  percentuali  di

maggiorazione realizzate negli analoghi periodi di paga.

 

All'inizio  del  godimento delle ferie (collettive e/o continuative)  sarà

corrisposta la relativa retribuzione.

 

In  caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali, nel corso  del

periodo  delle  ferie, sarà corrisposto al lavoratore  il  trattamento  di

trasferta per il solo periodo di viaggio.

 

 

Note a verbale.

 

1)    La  somma  da  corrispondere all'inizio del  periodo  feriale  potrà

  essere calcolata con approssimazione e conguagliata nel periodo di  paga

  successivo.

2)    Dalla  normativa di cui al presente articolo non dovranno conseguire

  ai lavoratori né perdite né vantaggi, rispetto ad eventuali condizioni più

  favorevoli vigenti salvi i vantaggi previsti dalla normativa suddetta.

 

 

 

Art. 14-bis - Aspettativa.

 

I   lavoratori  con  oltre  10  anni  d'anzianità  di  servizio   potranno

richiedere,  per  1  sola  volta in costanza del rapporto  di  lavoro,  un

periodo  di aspettativa della durata minima di 1 mese e massima di  6  non

frazionabili,  durante  il quale non decorrerà  retribuzione    si  avrà

decorrenza dell'anzianità per nessun istituto.

 

Nel  caso  di  richiesta motivata dall'esigenza di  svolgere  attività  di

volontariato, lavori di cura o studio, la suddetta anzianità di servizio è

ridotta  a 7 anni, mentre nel caso di cura dei figli fino a 7 anni  d'età,

l'anzianità di servizio è ridotta a 4 anni.

 

I   lavoratori  dovranno  avanzare  richiesta  scritta  del   periodo   di

aspettativa  al  datore  di  lavoro  specificandone  le  motivazioni.   La

Direzione  potrà  concedere il beneficio, tenendo  conto  delle  necessità

tecnico-organizzative dell'azienda e comunque per un numero di  dipendenti

contemporaneamente  non eccedente l'1% del totale della  forza  dell'unità

produttiva di cui il richiedente fa parte. Gli eventuali valori frazionari

risultanti   dall'applicazione   della   suddetta   percentuale    saranno

arrotondati all'unità superiore.

 

In  tali  casi è consentita, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87  n.  56,

l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per sostituire

i lavoratori assenti.

 

Durante  il periodo di aspettativa è vietata qualsiasi attività a fine  di

lucro.

 

Art. 15 - Gratifica natalizia.

 

L'azienda  è  tenuta  a  corrispondere  per  ciascun  anno  al  lavoratore

considerato  in  servizio,  in occasione della ricorrenza  natalizia,  una

gratifica  ragguagliata ad ogni effetto a 1 mensilità,  determinata  sulla

base  di  173  ore della retribuzione globale di fatto; per  i  lavoratori

retribuiti  a  cottimo  si  farà riferimento al guadagno  medio  del  mese

precedente.

 

Nel  caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso

dell'anno,  il  lavoratore  ha  diritto a  tanti  12simi  della  gratifica

natalizia quanti sono i mesi d'anzianità di servizio presso l'azienda.  La

frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti

come mese intero.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Ai  soli  fini dei rapporti con gli enti previdenziali e senza pregiudizio

per  la  retribuzione  contrattualmente dovuta  ai  lavoratori,  le  parti

dichiarano  che  la  quota di gratifica natalizia  e  di  eventuali  altre

retribuzioni  differite,  corrisposta  al  lavoratore  per  i  periodi  di

sospensione  della  prestazione di lavoro relativi a malattia,  infortunio

non   sul   lavoro,  gravidanza  e  puerperio,  è  a  carico  dell'azienda

esclusivamente  ad integrazione della parte di tale quota indennizzata  in

forza di disposizioni legislative.

 

Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità.

 

Il  lavoratore per ogni biennio d'anzianità di servizio prestato presso la

stessa  azienda  o  gruppo aziendale (intendendosi per tale  il  complesso

industriale  facente capo alla stessa società) e nella medesima  categoria

di  appartenenza, indipendentemente da qualsiasi aumento di  merito,  avrà

diritto,  a  titolo di aumento periodico d'anzianità, a una  maggiorazione

retributiva  in  cifra  fissa pari agli importi  di  cui  alle  successive

tabelle:

 

                importi in vigore fino al 31 dicembre 2000

                                    

   categorie            lire                  euro

      

1a                     34.725                17,93

2a                     40.625                20,98

3a                     47.050                24,30

4a                     50.300                25,98

5a                     55.700                28,77

 

                  importi in vigore dal 31 dicembre 2000

                                    

   categorie            lire                  euro

      

1a                     35.800                18,49

2a                     41.800                21,59

3a                     48.500                25,05

4a                     51.800                26,75

5a                     57.400                29,64

 

A  tali  importi  saranno ragguagliati gli aumenti  periodici  maturati  a

partire dall'1.1.80.

 

Ai  fini del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di  5

bienni per ogni categoria.

 

Gli  aumenti  periodici  non devono essere considerati  agli  effetti  dei

cottimi  e delle altre forme d'incentivo e di tutti gli istituti  che  non

facciano espresso riferimento alla retribuzione globale di fatto.

 

Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti

o  successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno  essere

assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

 

Gli  aumenti  periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente

successivo a quello in cui si compie il biennio d'anzianità.

 

Gli  aumenti  periodici  di  cui al presente  articolo  assorbono  fino  a

concorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.

 

In  caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore l'anzianità  ai

fini  degli  aumenti  periodici  nonché il  numero  di  essi  decorreranno

nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.

 

Il  passaggio dalla 4a alla 5a categoria della classificazione  unica  non

comporta  l'applicazione delle disposizioni di cui al comma  precedente  e

gli  aumenti  periodici  già  maturati saranno ragguagliati  agli  importi

previsti per la 5a categoria.

 

 

Norme transitorie.

 

1)    Gli  aumenti periodici maturati fino al 31.12.79 rimangono congelati

  in cifra e costituiscono apposito elemento retributivo non assorbibile in

  caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore.

2)    Per  i  lavoratori  assunti precedentemente  all'1.1.90  e  con  età

  inferiore ai 20 anni, si richiama quanto disposto all'art. 16, Disciplina

  speciale, parte I, CCNL 14.12.90.

 

 

Nota a verbale.

 

Qualora  esista in singole aziende per i lavoratori di cui  alla  presente

parte  I,  in  forza alla data di stipulazione del contratto  16.7.79,  un

numero di aumenti periodici uguale a quello previsto dal CCNL 1.5.76 per i

lavoratori  di  cui  alla  Disciplina  speciale,  parte  III,  o  comunque

superiore  a  5,  esso  verrà conservato ad esaurimento  limitatamente  ai

lavoratori  di  cui  alla  presente parte I  in  forza  secondo  le  norme

previste.

 

A  decorrere dall'1.1.80 in relazione all'introduzione del nuovo  sistema,

verrà  erogata la somma di £. 1.500 (pari a 0,77 euro) per ciascun aumento

periodico  già  maturato al 31.12.79 ai lavoratori di  cui  alla  presente

parte  I, nei confronti dei quali gli aumenti periodici siano stati finora

calcolati  su  minimo  tabellare  e  contingenza.  Detta  somma  confluirà

nell'apposito elemento retributivo di cui alla norma transitoria n. 1).

 

Art. 17 - Indumenti di lavoro.

 

Al  lavoratore  che,  in determinati momenti o fasi  di  lavorazione,  sia

necessariamente    esposto   all'azione   di   sostanze    particolarmente

imbrattanti,  deve essere data la possibilità di usare mezzi  o  indumenti

protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni

idonee  per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del  proprio

abito.

 

Qualora  l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio:  fattorini,

portieri, sorveglianti, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o  divise,

dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.

 

 

 

Art. 18 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.

 

Si  richiamano  le disposizioni di legge circa gli obblighi  assicurativi,

previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto

dal presente articolo.

 

L'infortunio  sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività

lavorativa,  deve  essere  denunciato  immediatamente  dal  lavoratore  al

proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste  cure

di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.

 

Qualora  durante  il  lavoro il lavoratore avverta  disturbi  che  ritenga

attribuibili  all'azione  nociva  delle  sostanze  adoperate  o   prodotte

nell'ambiente  di  lavoro,  dovrà  immediatamente  avvertire  il   proprio

superiore   diretto,  il  quale  deve  informare  la   Direzione   per   i

provvedimenti del caso.

 

Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la

denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute

testimonianze.

 

Nel  caso  di  assenza  per  malattia professionale  il  lavoratore  dovrà

attenersi alle disposizioni previste dall'art. 19.

 

Al lavoratore sarà conservato il posto:

 

a)    in  caso di malattia professionale per un periodo pari a quello  per

  il  quale  egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista

  dalla legge;

b)    in  caso  d'infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata  col

  rilascio  del  certificato  medico  definitivo  da  parte  dell'Istituto

  assicuratore.

 

In  tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in  grado

di  assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a  mansioni

più adatte alla propria capacità lavorativa.

 

Il  lavoratore infortunato ha diritto all'intera retribuzione  per  la  1a

giornata nella quale abbandona il lavoro.

 

Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o

malattia professionale un'integrazione di quanto egli percepisce, in forza

di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del

normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore  il  cui

trattamento  è  regolato dalla Disciplina speciale, parte III,  di  eguale

anzianità  e  per  pari  periodo d'infortunio o di malattia  professionale

avrebbe  globalmente  percepito dall'azienda in  adempimento  delle  norme

contrattuali,  operando  a tal fine i relativi conguagli  al  termine  del

periodo di trattamento contrattuale.

 

Per l'eventuale periodo d'infortunio e di malattia professionale eccedente

la  scadenza  di cui sopra, il lavoratore percepirà il normale trattamento

assicurativo.

 

Ove richiesti verranno erogati proporzionali acconti.

 

Le  eventuali  integrazioni  aziendali  in  atto  sono  assorbite  fino  a

concorrenza.

 

Per  gli  infortuni  sul  lavoro verificatisi in  azienda  successivamente

all'1.10.99, fatto salvo quanto previsto nella nota a verbale e secondo le

procedure  previste dall'ente assicurativo competente, sarà  garantita  al

lavoratore  assente  l'erogazione delle  spettanze  come  avviene  per  il

trattamento  economico  di malattia. A compensazione  delle  anticipazioni

così  effettuate,  gli  importi delle prestazioni di competenza  dell'ente

assicurativo  vengono liquidate direttamente all'azienda. Per  le  imprese

con  meno di 100 dipendenti la previsione di cui al presente comma decorre

dall'1.1.00.

 

Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del periodo di degenza

e  convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del

certificato  di  guarigione,  salvo casi di giustificato  impedimento,  il

lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro.

 

Qualora  la  prosecuzione dell'infermità oltre i termini di  conservazione

del posto di cui ai punti a) e b) non consenta al lavoratore di riprendere

servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto  al  solo

TFR.

 

Ove  ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto

rimane  sospeso,  salva  la  decorrenza dell'anzianità  agli  effetti  del

preavviso.

 

L'infortunio  sul  lavoro sospende il decorso del preavviso  nel  caso  di

licenziamento,   nei   limiti  e  agli  effetti  della   normativa   sulla

conservazione  del posto e sul trattamento economico di  cui  al  presente

articolo.

 

I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera

di assistenza o soccorso nel caso d'infortunio di altri lavoratori, devono

essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.

 

L'assenza per malattia professionale o infortunio, nei limiti dei  periodi

fissati  dal presente articolo per la conservazione del posto, è utile  ai

fini del TFR e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio  a

tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.).

 

 

Nota a verbale.

 

In  caso  d'infortunio e di malattia professionale non si  farà  luogo  al

cumulo  tra  il  trattamento  previsto dal  presente  contratto  e  quello

assicurativo,  riconoscendo  in ogni caso  al  lavoratore  il  trattamento

globale più favorevole.

 

Art. 19 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.

 

In  caso  di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro  il 

giorno  d'assenza  e  inviare  alla medesima entro  2  giorni  dall'inizio

dell'assenza il certificato medico attestante la malattia.

 

L'eventuale  prosecuzione dello stato d'incapacità al lavoro  deve  essere

comunicata  all'azienda entro il 1° giorno in cui  il  lavoratore  avrebbe

dovuto   riprendere  servizio  e  deve  essere  attestata  da   successivi

certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il 

giorno  dalla  scadenza  del periodo d'assenza  indicata  nel  certificato

medico precedente.

 

In  mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo  il  caso  di

giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.

 

L'azienda  ha  facoltà di far controllare la malattia del  lavoratore  nel

rispetto dell'art. 5, legge 20.5.70 n. 300.

 

Fermo  restando  quanto  previsto  dalle  vigenti  leggi  in  materia,  il

lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal 1° giorno d'assenza  dal

lavoro,  e  per tutta la durata della malattia, a trovarsi a  disposizione

nel  domicilio  comunicato al datore di lavoro, dalle ore 10.00  alle  ore

12.00  e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ovvero nelle diverse fasce orarie

stabilite   per  disposizioni  legislative  o  amministrative   locali   o

nazionali,  di  tutti  i  giorni compresi  i  domenicali  o  festivi,  per

consentire l'accertamento del suo stato di salute.

 

Sono  fatte  salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato  per

motivi  inerenti  la  malattia o per gravi, eccezionali  motivi  familiari

comunicati  preventivamente, salvo casi di forza maggiore,  all'azienda  e

successivamente documentati.

 

Nel corso del periodo d'assenza per malattia il lavoratore ha l'obbligo di

comunicare all'azienda contestualmente i mutamenti di domicilio o  dimora,

anche se temporanei.

 

Le assenze e le inosservanze di cui al comma 5 comporteranno l'irrogazione

a  carico  del  lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente

previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma,  legge

20.5.70 n. 300, con proporzionalità relativa all'infrazione riscontrata  e

alla sua gravità.

 

In caso d'interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul

lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto

per un periodo, definito comporto breve, di:

 

a)   6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;

b)    9  mesi  per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai  6  anni

  compiuti;

c)   12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni.

 

Nel caso di più malattie o infortuni non sul lavoro, i suddetti periodi di

conservazione del posto s'intendono riferiti alle assenze complessivamente

verificatesi nei 3 anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.

 

Nell'ipotesi  in  cui  il  superamento  dei  sopra  indicati  periodi   di

conservazione   del   posto  fosse  determinato  da  un   evento   morboso

continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del

lavoro  per  un periodo non superiore a 2 mesi, il lavoratore  ha  diritto

alla  conservazione  del  posto  per un ulteriore  periodo,  oltre  quelli

previsti  al  comma  precedente, pari alla metà  dei  periodi  stessi.  Di

conseguenza  il  periodo complessivo di conservazione del posto,  definito

comporto prolungato, sarà:

 

a)   per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9;

b)    per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: mesi  9

  + 4,5 = 13,5;

c)   per anzianità di servizio oltre i 6 anni: mesi 12 + 6 = 18.

 

Il  periodo  complessivo  di  conservazione del  posto  di  cui  al  comma

precedente  si  applica anche nel caso in cui si siano verificate,  nei  3

anni  precedenti  ogni nuovo ultimo episodio morboso,  almeno  2  malattie

comportanti, ciascuna, un'assenza continuativa pari o superiore a 3 mesi.

 

A  decorrere dall'1.10.99 il suddetto periodo di comporto prolungato viene

riconosciuto automaticamente al lavoratore che alla scadenza  del  periodo

di  comporto  breve  abbia  in  corso una malattia  con  prognosi  pari  o

superiore a 3 mesi.

 

Resta   salvo  quanto  previsto  dalla  legge  6.8.75  n.  419,   per   la

conservazione del posto dei lavoratori affetti da TBC.

 

La  malattia ovvero l'infortunio non sul lavoro sospendono il decorso  del

preavviso  nel  caso  di licenziamento, nei limiti e  agli  effetti  della

normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui

al presente articolo.

 

La  malattia  insorta durante il periodo di ferie consecutive  di  cui  al

comma  4,  art. 14, Disciplina speciale, parte I, ne sospende la fruizione

nelle seguenti ipotesi:

 

a)    malattia  che  comporta ricovero ospedaliero  per  la  durata  dello

  stesso;

b)   malattia la cui prognosi sia superiore a 7 giorni di calendario.

 

L'effetto  sospensivo si determina a condizione che il dipendente  assolva

agli  obblighi  di  comunicazione,  di  certificazione  e  di  ogni  altro

adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo  dello

stato  d'infermità  previsti  dalle norme di legge  e  dalle  disposizioni

contrattuali vigenti.

 

Superato  il periodo di conservazione del posto, ove l'azienda risolva  il

rapporto  di  lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento  completo

previsto  dal presente contratto per il caso di licenziamento ivi compresa

l'indennità sostitutiva del preavviso.

 

Qualora  la  prosecuzione  della malattia oltre  i  termini  suddetti  non

consenta  al  lavoratore di riprendere servizio, questi può  risolvere  il

rapporto di lavoro con diritto al solo TFR.

 

Ove  ciò  non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto

rimane  sospeso  salvo  la  decorrenza  dell'anzianità  agli  effetti  del

preavviso.

 

Resta  espressamente convenuto che superati i limiti di conservazione  del

posto  di  cui  sopra  il  lavoratore potrà  usufruire,  previa  richiesta

scritta,  di un periodo di aspettativa della durata di mesi 4, durante  il

quale  non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità  per

nessun  istituto. A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di  malattia

grave  e  continuativa, periodicamente documentata,  il  lavoratore  potrà

usufruire,   previa  richiesta  scritta,  di  un  ulteriore   periodo   di

aspettativa  fino  alla  guarigione clinica,  debitamente  comprovata  che

consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di

durata non superiore a complessivi 18 mesi continuativi.

 

A  decorrere dall'1.10.99, le assenze determinate da patologie  gravi  che

richiedono  terapie  salvavita,  che comportano  una  discontinuità  nella

prestazione  lavorativa, che comunque non fanno venir meno la capacità  di

prestazione  lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno  al

lavoratore all'atto del superamento del periodo di conservazione del posto

di  lavoro  di poter fruire dell'aspettativa prolungata, anche in  maniera

frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari.  Ai  fini

di  cui sopra il lavoratore fornirà all'azienda le dovute informazioni che

l'azienda medesima tratterà nel rispetto della legge 31.12.96 n. 675 sulla

tutela della privacy.

 

Decorso  anche  il  periodo di aspettativa senza che il  lavoratore  abbia

ripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto.

 

Per  quanto  concerne  l'assistenza e il trattamento  di  malattia  per  i

lavoratori valgono le norme di legge regolanti la materia.

 

Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia  o

infortunio  non  sul  lavoro, nell'ambito della conservazione  del  posto,

un'integrazione  di  quanto  il  lavoratore  percepisce,   in   forza   di

disposizioni  legislative e/o di altre norme, fino al  raggiungimento  del

normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore  il  cui

trattamento  è  regolato dalla Disciplina speciale, parte III,  di  eguale

anzianità  e  per  pari periodo di malattia o infortunio  non  sul  lavoro

avrebbe globalmente percepito, operando a tal fine i relativi conguagli al

termine del periodo di trattamento contrattuale.

 

A tal fine il lavoratore avrà diritto al seguente trattamento:

 

-      per  anzianità  di  servizio  fino  a  3  anni  compiuti,  l'intera

  retribuzione globale per i primi 2 mesi e metà retribuzione globale per i

  4 mesi successivi;

-     per  anzianità  di servizio oltre 3 anni e fino a 6  anni  compiuti,

  l'intera  retribuzione globale per i primi 3 mesi  e  metà  retribuzione

  globale per i 6 mesi successivi;

-     per  anzianità  di  servizio oltre i 6 anni,  l'intera  retribuzione

  globale  per i primi 4 mesi e metà retribuzione globale per gli  8  mesi

  successivi.

 

Nell'ipotesi  di applicazione del comporto prolungato il trattamento  sarà

il seguente:

 

-     per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9  di

  cui  3  mesi ad intera retribuzione globale e mesi 6 a metà retribuzione

  globale;

-     per  anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni  compiuti:

  mesi 9 + 4,5 = 13,5 di cui mesi 4,5 ad intera retribuzione globale e mesi

  9 a metà retribuzione globale;

-     per  anzianità di servizio oltre i 6 anni: mesi 12 + 6 = 18  di  cui

  mesi  6  ad  intera  retribuzione globale e mesi 12 a metà  retribuzione

  globale.

 

Nel  caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini

dei  suddetti  trattamenti economici si deve tener conto  dei  periodi  di

assenza  complessivamente verificatisi nei 3 anni  precedenti  ogni  nuovo

ultimo episodio morboso.

 

Nel  caso in cui durante il suddetto triennio si siano verificate  assenze

per  malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero  di  eventi

pari  o  superiore  a 7, l'ottava e le successive assenze  di  durata  non

superiore  a  5  giorni verranno computate in misura doppia  ai  fini  del

calcolo  dei limiti di trattamento economico; a tali effetti non  verranno

considerate  le  assenze  dovute a ricovero ospedaliero  e  a  trattamenti

terapeutici  ricorrenti connessi alle fattispecie di cui alla  1a  nota  a

verbale del presente articolo, fruiti presso enti ospedalieri e risultanti

da  apposita  certificazione. Ai soli fini del presente comma  il  periodo

utile  per  il computo del triennio decorre successivamente alla  data  di

sottoscrizione  del  presente contratto e, quindi,  non  sono  considerate

utili le assenze verificatesi prima del 5.7.94.

 

Fatti  salvi  i  periodi di conservazione del posto  sopra  definiti,  nel

computo  dei  limiti  di trattamento economico non saranno  conteggiati  e

quindi saranno retribuiti ad intera retribuzione globale:

 

a)    i  periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a  10  giorni

  continuativi, fino ad un massimo di:

 

-     60  giorni  complessivi, per anzianità di servizio  fino  a  3  anni

  compiuti;

-     75  giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 3  anni  e

  fino a 6 compiuti;

-    90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;

 

b)    i  periodi di malattia di durata superiore a 21 giorni continuativi,

  fino ad un massimo di:

 

-     60  giorni  complessivi, per anzianità di servizio  fino  a  3  anni

  compiuti;

-     75  giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 3  anni  e

  fino a 6 compiuti;

-    90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;

 

e  comunque  fino  ad un tetto massimo di 120 giorni complessivi  per  gli

eventi di cui ai punti a) e b) unitariamente considerati.

 

Ove richiesti verranno erogati acconti.

 

Le  eventuali  integrazioni  aziendali  in  atto  sono  assorbite  fino  a

concorrenza.

 

Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti

aziendali  o  locali o, comunque, derivanti da norme generali  in  atto  o

future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.

 

A  decorrere dall'1.1.00, su richiesta del lavoratore, l'azienda,  per  un

massimo  di  2  volte  nell'anno solare, fornisce entro  20  giorni  dalla

richiesta   le   informazioni  necessarie  all'esatta   conoscenza   della

situazione del cumulo di eventuali assenze per malattia, in relazione alla

conservazione del posto di lavoro e al trattamento economico  dei  periodi

di assenza per malattia e/o infortunio non sul lavoro.

 

Salvo  quanto  previsto  per  i  periodi di  aspettativa  sopra  indicati,

l'assenza   per   malattia,  nei  limiti  dei  periodi  fissati   per   la

conservazione  del  posto, è utile ai fini del TFR  e  non  interrompe  la

maturazione  dell'anzianità  di  servizio  a  tutti  gli  effetti  (ferie,

gratifica natalizia, ecc.).

 

Agli   effetti   del  presente  articolo  è  considerata  malattia   anche

l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro.

 

 

Norma transitoria.

 

Sono fatti salvi i trattamenti economici di malattia o infortunio non  sul

lavoro riconosciuti dalle aziende nel periodo 1.7.94- 31.10.94.

 

 

Note a verbale.

 

1)    La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi,

  o affetti da morbo di Cooley nonché dei lavoratori affetti da neoplasie,

  sarà  considerata  dalle  aziende  con  la  massima  attenzione  facendo

  riferimento alle disposizioni assistenziali vigenti.

2)    I  due gruppi di sindacati stipulanti (FEDERMECCANICA  e ASSISTAL  e

  FIM-FIOM-UILM)  convengono  di studiare  entro  6  mesi  dalla  data  di

  stipulazione   del  presente  contratto  una  proposta   da   sottoporre

  congiuntamente  al Consiglio d'amministrazione INPS, che  definisca  una

  specifica  assistenza  economico sanitaria nei  confronti  dei  soggetti

  tossicodipendenti anche nelle situazioni in cui la dipendenza da sostanze

  tossiche  non  costituisca una condizione equiparabile  a  malattia,  ma

  determini  comunque  uno  stato che richieda interventi  di  cura  e  di

  assistenza.

3)    I  due  gruppi di sindacati stipulanti (FEDERMECCANICA e ASSISTAL  e

  FIM-FIOM-UILM) convengono altresì di adoperarsi congiuntamente  in  sede

  legislativa affinché la disciplina attualmente in vigore per i donatori di

  sangue  (legge  13.7.67 n. 584, e relative norme di attuazione  e  legge

  4.5.90  n.  107)  venga  estesa ai donatori di midollo  osseo,  con  gli

  opportuni   adattamenti   in   ragione  delle   diverse   e   specifiche

  caratteristiche delle due fattispecie.

 

 

 

Art. 20 - Congedo matrimoniale.

 

In  caso  di  matrimonio compete ai lavoratori e alle lavoratrici  non  in

prova un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi.

 

Il  congedo  non potrà essere computato sul periodo di ferie  annuali, 

potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.

 

La  richiesta  del  congedo deve essere avanzata  dal  lavoratore  con  un

preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.

 

L'ammontare  dell'indennità  per congedo  matrimoniale  non  potrà  essere

inferiore a 80 ore di retribuzione globale. L'indennità spetta ad entrambi

i coniugi quando l'uno e l'altro ne abbiano diritto.

 

Il  trattamento  economico sopra previsto spetta ai  lavoratori  occupati,

quando  gli  stessi fruiscano effettivamente del congedo. Tuttavia  si  fa

luogo   egualmente   alla   corresponsione  dell'indennità   per   congedo

matrimoniale,  quando  il  lavoratore,  ferma  restando  l'esistenza   del

rapporto di lavoro, si trovi, per giustificato motivo, sospeso o assente.

 

Il  congedo matrimoniale e la relativa indennità sono altresì dovuti  alla

lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio.

 

 

 

Art. 21 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.

 

In  caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge, In  tal

caso, alla lavoratrice assente, nei 2 mesi prima del parto e nei 3 mesi ad

esso successivi, sarà corrisposta l'intera retribuzione globale.

 

In  caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo

di assenza obbligatorio, si applicherà il trattamento complessivamente più

favorevole  tra quello previsto dal presente contratto e quello  stabilito

dalla legge.

 

Le  aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali

con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà  di

assorbire fino a concorrenza. il trattamento aziendale con quello previsto

dal presente articolo.

 

Ove  durante  il  periodo  d'interruzione del servizio  per  gravidanza  e

puerperio  intervenga malattia, si applicheranno le  disposizioni  di  cui

all'art. 19, Disciplina speciale, parte I, a partire dal giorno in cui  si

manifesta la malattia stessa e sempreché dette disposizioni risultino  più

favorevoli alla lavoratrice interessata.

 

 

 

Art. 22 - Servizio militare, servizio di volontariato civile e di cooperazione allo sviluppo.

 

Il  caso  d'interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere

agli obblighi di leva è disciplinato dal DLCPS 13.9.46 n. 303, a norma del

quale  il  rapporto  di  lavoro rimane sospeso per  tutto  il  periodo  di

servizio militare e il lavoratore ha diritto alla conservazione del  posto

fino a 1 mese dopo la cessazione del servizio militare.

 

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e il lavoratore ha

diritto alla conservazione del posto fino a 1 mese dopo la cessazione  del

servizio militare.

 

Il  lavoratore che, salvo casi di comprovato impedimento, non si  metta  a

disposizione  dell'azienda  entro 1 mese  dalla  data  di  cessazione  del

servizio  militare  potrà  essere considerato dimissionario  e  come  tale

liquidato.

 

Le norme stabilite dal presente articolo s'intendono completate con quelle

previste  dalla legge vigente in caso di chiamata o di richiamo alle  armi

al  momento  della  chiamata  o  del richiamo  stesso,  nonché  da  quanto

contenuto  nella legge 26.2.87 n. 49, "Nuova disciplina della cooperazione

dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".

 

 

Note a verbale.

 

1)     FEDERMECCANICA  e  ASSISTAL  s'impegnano  affinché   le   Direzioni

  aziendali, compatibilmente con le esigenze aziendali, applichino i diritti

  di  cui  al  presente articolo ai lavoratori cooperanti o volontari  che

  lavorino   all'estero   nell'ambito   di   programmi   di   cooperazione

  internazionale approvati dal Governo italiano.

2)    I  lavoratori  che facciano parte di organizzazioni di  volontariato

  iscritte nei registri di cui all'art. 6, legge 11.8.91 n. 266, per poter

  espletare attività di volontariato, hanno diritto, ai sensi dell'art. 17

  della stessa legge, di usufruire delle forme di flessibilità d'orario di

  lavoro  o  delle  turnazioni  previste dal  contratto  e  dagli  accordi

  collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

 

 

 

Art. 23 - Assenze.

 

Le  assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo  quello

dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso d'impedimento giustificato.

 

L'assenza, ancorché giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza

della retribuzione.

 

 

 

Art. 24 - Permessi di entrata e uscita.

 

Durante  le  ore di lavoro il lavoratore non può lasciare lo  stabilimento

senza regolare autorizzazione della Direzione.

 

Il  permesso  di  uscita  dallo stabilimento  deve  essere  richiesto  dal

lavoratore entro la prima mezz'ora di lavoro salvo casi eccezionali.

 

Il  permesso ottenuto per l'uscita entro la prima mezz'ora di  lavoro  non

consente la decorrenza della retribuzione per la prestata frazione di  ora

di lavoro.

 

Il  permesso  ottenuto  in qualsiasi altro momento dell'orario  di  lavoro

comporta la retribuzione per la durata del lavoro prestato.

 

Salvo  le  disposizioni  di legge, a meno che  non  vi  sia  un  esplicito

permesso,  non  è consentito che un lavoratore entri o si trattenga  nello

stabilimento  in ore non comprese nel suo orario di lavoro; il  lavoratore

licenziato  o  sospeso  non  può  entrare  nello  stabilimento  se  non  è

autorizzato dalla Direzione.

 

 

 

Art. 25 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.

 

Il  licenziamento  del  lavoratore non in  prova,  attuato  non  ai  sensi

dell'art.  25, lett. B), Disciplina generale, sezione III, o le dimissioni

del  lavoratore possono aver luogo in qualunque giorno della settimana con

un preavviso di:

 

-    6 giorni (40 ore) fino al 5° anno compiuto d'anzianità di servizio;

-    9 giorni (60 ore) oltre il 5° anno e fino al 10° anno compiuto

d'anzianità di servizio;

-    12 giorni (80 ore) oltre il 10° anno compiuto d'anzianità di

servizio.

 

Resta   inteso  che  in  caso  di  distribuzione  dell'orario  di   lavoro

settimanale  su  5  giorni, i giorni di preavviso sopra  indicati  saranno

riproporzionati  in ragione del coefficiente 1,2 fermi restando  i  valori

orari sopra esposti (40, 60 e 80 ore).

 

La  parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti  termini

di preavviso deve corrispondere all'altra l'indennità di mancato preavviso

computata  ai sensi dell'art. 2121 C.C. così come modificato  dalla  legge

29.5.82 n. 297.

 

Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.

 

Per  i  permessi  che  venissero richiesti dal lavoratore  preavvisato  di

licenziamento, per la ricerca di nuova occupazione, interverranno  accordi

tra  il  lavoratore  e  l'azienda in base ai criteri  normalmente  seguiti

nell'azienda stessa.

 

L'indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che

all'atto del licenziamento si trovi in sospensione.

 

Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto.

 

 

 

Art. 26 - Trattamento di fine rapporto.

 

All'atto  della  risoluzione  del  rapporto  l'azienda  corrisponderà   al

lavoratore  un  TFR da calcolarsi secondo quanto disposto  dall'art.  2120

C.C.  e dalla legge 29.5.82 n. 297; il pagamento del TFR avverrà entro  30

giorni dalla data di pubblicazione dell'indice ISTAT da utilizzare ai fini

della rivalutazione del fondo TFR.

 

Per  il  computo  dell'indennità di anzianità maturata  fino  al  31.5.82,

valgono  le norme di cui all'art. 26, Disciplina speciale, parte  I,  CCNL

16.7.79.

 

Per  il calcolo del TFR maturato fino al 31.12.89 valgono le misure in ore

indicate  dall'art. 26, Disciplina speciale, parte I, CCNL 18.1.87  nonché

-  per  il  periodo 1.2.87-31.12.89 - le disposizioni di cui alla  Nota  a

verbale in calce allo stesso art. 26.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti,  in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120  C.C.,

convengono  che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni,

afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di

lavoro è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Quanto  sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie  giudiziarie

attualmente in corso.

 

 

Norma transitoria.

 

Le  parti,  in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120  C.C.,

convengono  che  a decorrere dall'1.1.98 e fino al 31.12.99  la  gratifica

natalizia è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

 

 

 

Art. 27 - Trasferte.

 

Trattamento economico di trasferta.

 

I)   Ai  lavoratori  comandati  a prestare la propria  opera  fuori  dalla

     sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono

     stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete

     un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire

     forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore

     di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta

     indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai

     lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi

     da quello della sede aziendale e/o di assunzione.

     Le  parti  confermano  che  l'indennità così  come  disciplinata  nel

     presente  articolo  continua  ad essere  esclusa  dal  calcolo  della

     retribuzione  spettante  per  tutti gli  istituti  di  legge  e/o  di

     contratto.

     Premesso   che  gli  incrementi  dell'indennità  di  trasferta   sono

     ripartiti in ragione del 15% per le quote relative ai pasti e per  il

     70%  per  il  pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta  e

     delle sue quote è pari a:

 

                               dal                 dal

misura dell'indennità         1.7.99              1.1.00

                                

trasferta intera              59.450              60.350

                       (pari a 30,70 euro) (pari a 31,17 euro)

quota per il pasto            19.185              19.320

meridiano o serale      (pari a 9,91 euro)  (pari a 9,98 euro)

quota                         21.080              21.710

per il pernottamento   (pari a 10,89 euro) (pari a 11,21 euro)

 

     E'  possibile  sostituire  l'indennità di trasferta,  anche  in  modo

     parziale,  con  un rimborso a piè di lista pari agli importi  di  cui

     sopra maggiorati del 15%.

 

 

II)  In  applicazione  di  quanto  sopra  specificato,  al  lavoratore  in

     trasferta verrà corrisposta un'indennità per ciascun pasto, meridiano o

     serale e per il pernottamento secondo le regole che seguono:

 

a)   la  corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano  è

     dovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta a una distanza

     superiore a km. 20 dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il

     quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito.

     Inoltre,    l'importo    per   il   pasto   meridiano    è    dovuto,

     indipendentemente  dalla  distanza  chilometrica   della   trasferta,

     quando  il  lavoratore,  durante la pausa non retribuita,  non  possa

     rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare  il  pasto

     usando  i  normali  mezzi  di  trasporto  oppure  i  mezzi  messi   a

     disposizione dall'azienda.

     Non  si  farà  luogo alla corresponsione dell'indennità di  trasferta

     qualora  il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale

     della  sede  o  stabilimento di origine rientri in sede  in  modo  da

     fruire  della mensa oppure possa consumare il pasto presso  la  mensa

     dello  stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il  proprio

     lavoro  senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che  avrebbe

     incontrato  nella prima mensa, o possa usufruire di  normali  servizi

     sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti)  messi  a

     disposizione dall'azienda.

     In  caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza

     fino a concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano;

b)   la  corresponsione  dell'indennità per il pasto serale  è  dovuta  al

     lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare

     nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive

     alle quali rientrerebbe partendo della sede o stabilimento di origine,

     alla fine del proprio orario normale di lavoro;

c)   la   corresponsione  dell'indennità  di  pernottamento  è  dovuta  al

     lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare

     nella propria abitazione entro le ore 22;

d)   l'indennità  giornaliera  di  cui al punto  I)  è  dovuta  quando  si

     verificano congiuntamente le condizioni previste ai punti a), b), c).

 

     Fermo  restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di  presentare

     documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, le  parti

     confermano  che  gli  importi  di cui  alle  lettere  precedenti  non

     saranno  erogati  nel caso in cui risulti in modo  inconfutabile,  ad

     esempio  dai  documenti  di  viaggio,  che  il  lavoratore   non   ha

     sopportato  spese  nell'interesse del datore di  lavoro  relative  al

     pernottamento e ai pasti.

     Resta  salva  la  facoltà della Direzione aziendale di  disporre  per

     esigenze  tecniche,  produttive e organizzative,  la  permanenza  del

     lavoratore  nel luogo presso il quale è stato comandato  riconoscendo

     le relative quote dell'indennità di trasferta.

     Il   lavoratore  in  trasferta  conserverà  il  normale   trattamento

     economico  della sede, stabilimento o cantiere di origine,  derivante

     da  lavorazioni  ad  incentivo. Nel caso di  lavorazione  a  cottimo,

     qualora  in  trasferta il lavoratore operi ad economia  avrà  diritto

     alla  sua paga base maggiorata della media di cottimo realizzata  nel

     trimestre precedente all'invio in trasferta.

     La  permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma  continuare

     per  tutta la durata del cantiere o dell'opera presso il quale o  per

     la quale lo stesso è stato comandato dall'azienda.

 

 

Trattamento per il tempo di viaggio.

 

III) Al  lavoratore comandato in trasferta, oltre al trattamento  previsto

     ai  punti  I)  e  II)  spetta un compenso per il  tempo  di  viaggio,

     preventivamente approvato dall'azienda, in base ai mezzi di trasporto

     dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e

     viceversa, nelle seguenti misure:

 

a)   la  corresponsione  della normale retribuzione  per  tutto  il  tempo

     coincidente  col normale orario giornaliero di lavoro in  atto  nello

     stabilimento o cantiere di origine;

b)   la  corresponsione di un importo pari all'85% per le ore eccedenti il

     normale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di qualsiasi

     maggiorazione ex art. 8 (lavoro straordinario, notturno e festivo).

 

     Resta inteso che nel momento in cui il lavoratore viene comandato  in

     trasferta, inizierà a percepire il trattamento previsto al  punto  1)

     del presente articolo.

     Il  tempo  di  viaggio  dovrà essere comunicato  all'azienda  per  il

     necessario riscontro agli effetti del compenso.

 

 

IV)  L'indennità  di trasferta giornaliera è dovuta ininterrottamente  per

     tutti giorni interi fra l'inizio e il termine della trasferta, compresi

     anche  i  giorni festivi e il 6° giorno della settimana, in  caso  di

     distribuzione dell'orario settimanale contrattuale su 5 giorni, nonché per

     i giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla

     volontà del lavoratore e sarà computata dall'ora di partenza.

 

 

Malattia e infortunio.

 

V)   In  caso  d'infortunio  o  malattia, il trattamento  di  trasferta  è

     dovuto  per un periodo massimo di giorni 10, al termine dei quali  il

     lavoratore potrà richiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso

     delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese

     di vitto e pernottamento, come previsto al successivo punto VI). Resta

     salva la facoltà per l'azienda di disporre il rientro del lavoratore in

     qualsiasi momento.

     Qualora  il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di  cura

     il  trattamento  di trasferta è dovuto sino al giorno  del  ricovero.

     Durante   il  periodo  di  degenza  il  trattamento  che  gli   verrà

     riconosciuto   sarà,  pari  a  1/3  dell'importo  dell'indennità   di

     trasferta, fino ad un massimo di 15 giorni.

     Particolari  situazioni  di lavoratori dichiarati  non  trasportabili

     dietro  certificazione  medica  o non  ricoverabili  per  carenze  di

     strutture  ospedaliere  saranno esaminati  caso  per  caso,  ai  fini

     dell'eventuale estensione del trattamento di trasferta.

     Resta  salva la facoltà per l'azienda di provvedere a proprie  spese,

     al  rientro del lavoratore, dichiarato trasportabile dal medico, fino

     alla  di  lui  abitazione.  Ove il rientro sia  stato  richiesto  dal

     lavoratore, al medesimo è dovuto il rimborso delle spese  di  viaggio

     con  i  mezzi  di  trasporto occorrenti e  delle  spese  di  vitto  e

     pernottamento, come previsto al successivo punto VI).

 

 

Rimborso spese viaggio.

 

VI)  Le  spese  per  i  mezzi di trasporto autorizzati saranno  anticipate

     dall'azienda unitamente a una congrua somma per le spese di vitto previste

     per il viaggio.

     Ai  lavoratori  in  trasferta saranno corrisposti  adeguati  anticipi

     sulle  prevedibili spese di viaggio e pernottamento; il  saldo  verrà

     effettuato unitamente al saldo della retribuzione, nel giorno in  cui

     si  effettua il saldo paga nello stabilimento, laboratorio o cantiere

     presso  cui il trasfertista presta la propria opera. Previo  consenso

     dell'azienda, il trasfertista potrà delegare un proprio  familiare  a

     riscuotere,  presso  lo  stabilimento  di  origine,  la  retribuzione

     spettantegli.

 

 

VII) Il  lavoratore  in  trasferta dovrà rifiutarsi  di  lavorare  in  ore

     straordinarie,  notturne  e festive se non sia  stato  esplicitamente

     autorizzato dall'azienda o da coloro cui l'azienda abbia conferito detto

     potere.

     Il  lavoratore  in trasferta dovrà attenersi alle norme  contrattuali

     per  quanto  riguarda  la  disciplina sul lavoro  e  alle  istruzioni

     impartite  dall'azienda per quanto riguarda l'esecuzione  del  lavoro

     cui   sia   adibito;  inoltre,  secondo  le  disposizioni   impartite

     dall'azienda,  dovrà  provvedere  alla  registrazione  del  materiale

     avuto  in  consegna  e  delle  ore di  lavoro  compiute,  ad  inviare

     rapporti  periodici che fossero richiesti dall'azienda sull'andamento

     del  lavoro  e  ad attuare tutto quanto necessario per la  sua  buona

     esecuzione.

 

 

Permessi.

 

VIII)Al  lavoratore  in trasferta che ne faccia richiesta potranno  essere

     concessi, compatibilmente con le esigenze del lavoro, dei permessi durante

     i quali cesserà ogni forma di retribuzione e di trattamento economico di

     trasferta.

          

     Quando  la  permanenza  in  trasferta  del  lavoratore  abbia  durata

     superiore  a  4 mesi continuativi, l'azienda concederà,  a  richiesta

     scritta del lavoratore, oltre il tempo di viaggio con rimborso  delle

     spese   per   i   mezzi  di  trasporto  autorizzati  occorrenti   per

     raggiungere lo stabilimento o cantiere di origine e per il ritorno  e

     con  l'aggiunta  di 1/3 o 273 dell'indennità di trasferta  a  seconda

     che  abbia consumato uno o due pasti durante il viaggio, una  licenza

     minima di 3 giorni dei quali uno retribuito.

     E'  fatto obbligo al lavoratore, pena la decadenza dal diritto di cui

     sopra,  di  effettuare la suddetta richiesta entro  e  non  oltre  30

     giorni   dalla   maturazione   del   diritto   medesimo.   L'azienda,

     compatibilmente  con  le esigenze del lavoro,  concederà  la  licenza

     medesima entro un periodo non superiore a 30 giorni dalla data  della

     richiesta avanzata.

     Il  lavoratore  avrà  facoltà di recuperare -  secondo  le  necessità

     produttive  dell'azienda - un giorno di permesso non  retribuito  nei

     60   giorni   successivi  alla  data  di  godimento   della   licenza

     sopraddetta.

     In  caso  di luttuosi o gravi eventi di famiglia relativi al coniuge,

     ai  figli,  ai  genitori e ai fratelli del lavoratore  in  trasferta,

     l'azienda  dovrà,  a  richiesta del medesimo, concedere  una  licenza

     straordinaria  per  il tempo strettamente necessario,  rimborsandogli

     le  spese  per  i mezzi di trasporto occorrenti e con  esclusione  di

     ogni  altro  rimborso spese. Le spese di trasporto saranno rimborsate

     sino  a  concorrenza delle spese per il rientro allo  stabilimento  o

     cantiere  di  origine  e  il  ritorno, come  sopra  previsto,  dietro

     documentazione  dell'evento che ha determinato la  concessione  della

     licenza.

 

 

IX)  L'eventuale  tassa di soggiorno e le spese postali e varie  sostenute

     dal lavoratore per conto dell'azienda saranno da questa rimborsate.

 

 

X)   Ai   lavoratori  comandati  in  trasferta  in  alta  montagna  o   in

     sottosuolo  verrà riconosciuta una maggiorazione del 10%  sui  minimi

     dell'indennità di trasferta.

 

 

XI)  La  disciplina  di  cui  al  presente articolo  non  si  applica  nei

     confronti dei lavoratori:

 

a)   che vengano esplicitamente ed esclusivamente assunti per prestare  la

     loro opera nell'effettuazione di un determinato lotto dei seguenti lavori,

     che per la loro esecuzione richiedono il successivo e continuo spostamento

     del  lavoratore: palificazione o stesura dei fili o  cavi  per  linee

     elettriche, telefoniche, telegrafiche, teleferiche, ferroviarie e simili.

     Per  questi lavoratori, peraltro, i minimi di paga base contrattuale,

     al  netto  dell'ex  indennità di contingenza  riportata  all'art.  32

     della presente Parte speciale, saranno maggiorati del 30%.

     Inoltre   nei  confronti  di  tali  lavoratori  valgono  le  seguenti

     disposizioni:  in caso d'infortunio o malattia sarà loro  corrisposto

     il  30%  del  minimo  di  paga base contrattuale,  al  netto  dell'ex

     indennità  di  contingenza, con i limiti di tempo e con  le  modalità

     previste, per il rimborso delle spese al lavoratore in trasferta,  al

     punto  V);  nei casi e nei modi previsti al sopra citato punto  sarà,

     inoltre,  corrisposto il rimborso delle spese  di  trasporto  per  il

     rientro in sede.

     Agli  stessi  dovranno  essere  rimborsate  le  eventuali  spese   di

     trasporto con i mezzi autorizzati.

     I  lavoratori  che  siano comandati a lavorare  alternativamente  nei

     lavori  di cui sopra e presso gli stabilimenti, laboratori o cantieri

     dell'azienda  si considerano in trasferta agli effetti  del  presente

     articolo.

     Le  parti confermano che l'erogazione del 30% del minimo di paga base

     contrattuale,   al   netto  dell'ex  indennità  di   contingenza,   è

     alternativa al riconoscimento dell'indennità di trasferta.

 

b)   che   per  l'attività  esplicata  devono  normalmente  spostarsi   da

     località  a  località  nell'ambito dello  stesso  centro  urbano  per

     l'installazione   e  manutenzione  di  impianti:  di   riscaldamento,

     condizionamento,  idraulici,  sanitari,  igienici,  elettrodomestici,

     telefonici,  di  illuminazione, elettrici, di trasmissione  dati,  di

     misurazione,  segnalazione  e  controllo  ascensori  e  montacarichi,

     serramenti, manutenzione radio.

 

     Ai  lavoratori di cui al sopra citato punto b), qualora ricorrano  le

     condizioni  previste dalla lett. a) del punto II), verrà  corrisposta

     la  quota per il pasto meridiano dell'indennità di trasferta  di  cui

     al  presente  articolo a meno che non possano usufruire  della  mensa

     aziendale  oppure di normali servizi sostitutivi (quali buoni  pasto,

     convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall'azienda.

 

 

XII) Al  lavoratore  che  durante  la  trasferta  usufruisca  delle  ferie

     collettive e continuative di cui all'art. 14 della presente Parte  I,

     verranno rimborsate le spese di viaggio qualora egli rientri nella sede

     normale di lavoro oppure, ma sempre con il limite di spese di cui sopra,

     qualora  rientri nella propria abitazione. In tal caso verrà  inoltre

     riconosciuto il trattamento relativo al tempo di viaggio di cui al punto

     III).

 

 

XIII)Le   aziende   di   manutenzione   e  d'installazione   di   impianti

     comunicheranno all'organismo sindacale territorialmente competente, su

     richiesta  di quest'ultimo, la dislocazione dei cantieri quando  essi

     occupino almeno 25 dipendenti per oltre 4 mesi.

 

 

XIV) Le  aziende comunicheranno al lavoratore, con un preavviso minimo  di

     7 giorni, salvo casi imprevedibili ed eccezionali, la destinazione e la

     presumibile durata della trasferta, ove la stessa sia prevista superiore a

     4  mesi.  Resta salva la facoltà dell'azienda di destinare a  diverso

     cantiere  il lavoratore interessato ogniqualvolta ricorrano  esigenze

     tecniche od organizzative.

 

 

XV)

 

1.   Nelle  aziende  d'installazione di impianti con più unità  produttive

     le RSU possono istituire organi di coordinamento.

2.   I  permessi  sindacali  di  cui i suddetti  organi  di  coordinamento

     potranno usufruire sono regolamentati dalla vigente normativa in materia.

 

 

XVI) Le  parti  convengono  che  con  il presente  articolo  hanno  inteso

     fissare  un  trattamento minimo e non già ammettere  riduzioni  delle

     condizioni nel complesso più favorevoli godute dai singoli o derivanti da

     accordi aziendali, provinciali, ecc., le quali in ogni caso assorbono fino

     a concorrenza i miglioramenti discendenti dal presente articolo rispetto

     alle situazioni in atto.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le parti si danno atto che il lavoratore non si esimerà, salvo motivati  e

comprovati  impedimenti, dal prestare la propria opera in  trasferta,  nel

rispetto  delle norme del presente contratto e con particolare riferimento

a  quelle  dettate  nella  Sezione "Diritti  sindacali"  della  Disciplina

generale.

 

 

Nota a verbale.

 

Le  parti si attiveranno entro il 31.10.99 per l'istituzione di un  tavolo

di confronto per l'esame dell'evoluzione della legislazione, anche fiscale

e  contributiva,  che  abbia  riflessi  per  le  aziende  d'installazione,

manutenzione e gestione di impianti al fine di giungere entro il 30.9.00 a

un  adeguamento delle normative concordate comprese quelle  contenute  nel

presente  articolo, nonché per l'esame della legge 3.10.87 n.  398,  sulle

materie inerenti i lavoratori italiani nei paesi extracomunitari.

Inoltre,  le parti si attiveranno nei confronti degli Organi istituzionali

e  degli Enti competenti per rappresentare e discutere i problemi inerenti

le aziende d'installazione, manutenzione e costruzione di impianti termici

e  di ventilazione, idrici, sanitari, elettrici, telefonici, di sistemi di

sicurezza  ed  affini,  con particolare riguardo  ai  temi  specifici  del

settore impiantistico.

 

 

 

Art. 28 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.

 

I)   Si  considerano  rientranti  fra detti  lavoratori  esclusivamente  i

     seguenti:  autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine  di

     produzione e di trasformazione dell'energia elettrica che sono esterne

     allo stabilimento, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini,

     uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.

 

 

II)  I  lavoratori  discontinui possono essere assunti per  un  orario  di

     lavoro normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore.

     Per  i  lavoratori discontinui già assunti con un orario  giornaliero

     di 10 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.

     Per  i  lavoratori discontinui già assunti con un orario  giornaliero

     di 9 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.

     Per  i  lavoratori discontinui già assunti con un orario  giornaliero

     di 8 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.

     S'intende   che  il  periodo  di  attesa  di  questi   lavoratori   è

     comprensivo della pausa per la refezione.

 

 

III) Nei  casi di cui ai commi 2 e 3 del punto II), le ore prestate da  40

     a 44 o a 48 saranno compensate con quote orarie di retribuzione (paga di

     fatto,  eventuali  incentivi, ecc.) senza le  maggiorazioni  previste

     dall'art. 8 per il lavoro straordinario. Tale retribuzione oraria  si

     applica anche ai fini di tutti gli istituti contrattuali. Peraltro le

     ferie verranno compensate con la retribuzione giornaliera determinata in

     ragione di 1/6 della retribuzione settimanale. In caso di distribuzione

     dell'orario di lavoro settimanale su 5 giorni, la suddetta frazione (1/6)

     viene riproporzionata in ragione del coefficiente 1,2.

     Per  la  determinazione dei minimi tabellari e  dei  minimi  di  paga

     oraria si applicano le norme di cui all'art. 32.

 

 

IV)  Fermo  quanto previsto al comma 1 del punto 3), ai fini del  presente

     articolo si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario

     giornaliero fissato nella suddivisione degli orari settimanali di cui al

     punto II).

     Il  lavoro  straordinario deve essere compensato con le maggiorazioni

     previste  dall'art.  8,  fermo  restando  che  non  si  applicano  ai

     discontinui  i  limiti e le modalità per l'effettuazione  del  lavoro

     straordinario  previsti nel suddetto articolo, salvo  le  limitazioni

     di legge.

 

 

V)   I  lavoratori  di  cui  al precedente punto  1)  sono  suddivisi  nei

     seguenti raggruppamenti:

 

A)   (corrispondente alla 5a categoria):

 

     infermieri   professionali,   addetti   cabine   di   produzione    e

     trasformazione  di  energia elettrica (fuori dallo stabilimento)  che

     eseguono lavori di riparazione;

 

B)    (corrispondente alla 4a categoria):

 

     infermieri  professionali, autisti esterni  meccanici,  motoscafisti,

     addetti  cabine  di produzione e trasformazione di energia  elettrica

     (fuori  dallo stabilimento), addetti servizio estinzione incendi  con

     interventi di manutenzione ordinaria, portieri;

 

C)    (corrispondente alla 3a categoria):

 

     infermieri, autisti non meccanici, addetti al servizio di  estinzione

     di  incendi, custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con  compiti  di

     vigilanza o di sorveglianza del patrimonio aziendale, portieri;

 

D)    (corrispondente alla 2a categoria):

 

     custodi,  fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di  vigilanza  o

     di sorveglianza del patrimonio aziendale;

 

E)    (corrispondente alla 1a categoria):

 

     inservienti e simili.

 

     Eventuali  contestazioni  riguardanti  tali  classificazioni  saranno

     esaminate  tra  la  Direzione e la RSU e in caso di disaccordo  verrà

     seguita  la  procedura  prevista dall'art. 17,  Disciplina  generale,

     sezione III del presente contratto.

 

 

VI)  All'atto  dell'assunzione  o  del passaggio  a  mansioni  discontinue

     l'azienda, oltre a quanto previsto dall'art. 1, Disciplina  generale,

     sezione III, deve comunicare per iscritto ai lavoratori di cui al punto I)

     del presente articolo l'orario normale di lavoro e la relativa paga.

 

 

VII) In  riferimento  all'art. 17, ai lavoratori che  devono  svolgere  le

     proprie mansioni esposti alle intemperie l'azienda dovrà dare in dotazione

     appositi indumenti protettivi.

 

 

VIII)Per  gli  autisti adibiti alla consegna in altre località dei veicoli

     da  essi  condotti o trasportati, saranno stabilite, mediante accordi

     aziendali,  per le giornate di servizio fuori del comune  sede  dello

     stabilimento, paghe giornaliere comprensive di un forfait  di  lavoro

     straordinario.

 

 

IX)  Le  condizioni  di  lavoro  dei portinai e custodi  con  alloggio  di

     fabbrica nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle

     mansioni svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari;

     gli interessati possono chiedere l'assistenza delle rispettive  OO.SS.

 

 

X)   Fermo  restando  l'art.  35,  Disciplina generale,  sezione  III,  il

     presente  articolo  non modifica le eventuali situazioni  di  diritto

     derivanti da accordi o regolamenti più favorevoli ai lavoratori.

 

 

Dichiarazione a verbale sul punto V).

 

Con  la  norma  di cui alla lett. C), punto V), le parti non hanno  inteso

innovare nella situazione di fatto dei portieri, capiturno e fattorini che

in   relazione  a  particolari  compiti  fruissero  attualmente   di   una

classificazione più favorevole.

 

 

 

Art. 29 - Lavori indirettamente produttivi negli stabilimenti siderurgici.

 

Agli  effetti del presente articolo sono considerati lavori indirettamente

produttivi  le  seguenti operazioni: ai gassogeni, forni di distillazione,

forni di fusione e forni di riscaldo:

 

1)   riparazioni;

2)   riscaldo o alimento;

3)   pulizia di valvole, di tubazioni, di collettori, di griglie, di

pozzetti, di condotti di alimento del carbone o lignite;

 

ai treni di laminazione:

 

1)   cambio di cilindri;

2)   cambio di gabbie;

3)   cambio di cuscinetti, manicotti e allunghe;

4)   pulizia generale;

 

alla trafilatura a caldo:

 

1)   riparazione;

 

alla fucinatura:

 

1)   attrezzaggio;

2)   riparazione;

 

alla stagnatura e piombatura:

 

1)   riparazioni;

2)   pulizia generale.

 

1.

A)    Qualora  durante  un  turno di lavoro il processo  produttivo  venga

  interrotto per l'esecuzione delle operazioni sopra elencate, i lavoratori

  ad  esse  addetti, sempreché componenti la stessa squadra di produzione,

  percepiranno, oltre alla paga base oraria di fatto, un compenso  la  cui

  misura  non  dovrà essere inferiore all'85% dell'utile medio  orario  di

  cottimo, realizzato nel periodo di paga in corso nel posto di lavoro cui

  erano  addetti  al momento in cui sono stati comandati  ad  eseguire  le

  operazioni stesse.

B)    Qualora  gli stessi lavori vengono eseguiti nel periodo  di  normale

  fermata della produzione nell'intervallo tra il termine di una successione

  settimanale  di  turni  e  la ripresa di quella seguente,  i  lavoratori

  addetti,  sempreché  appartenenti alle squadre  dello  stesso  mezzo  di

  produzione  al  quale si eseguono le operazioni di cui  sopra,  verranno

  retribuiti con una retribuzione pari a quella media oraria realizzata per

  le ore ordinarie (escluse quindi le maggiorazioni corrisposte per le ore

  notturne,  straordinarie, festive) nel periodo  di  paga  nel  quale  si

  verificano le prestazioni suddette.

 

2)    Qualora  per l'esecuzione dei lavori stessi il personale di  squadra

  necessario   debba  fare  ore  in  più  del  turno  normale  giornaliero

  indispensabili al regolare andamento del lavoro stesso, tali ore saranno

  retribuite  con una retribuzione oraria uguale a quella media realizzata

  nel  periodo  di  paga in corso per le ore di lavoro ordinarie  (escluse

  quindi  le maggiorazioni corrisposte per le ore notturne, straordinarie,

  festive) maggiorata di un compenso pari a quello fissato dall'art. 8 per

  il lavoro straordinario e che non sarà con questo cumulabile.

  Tale  maggiorazione sarà calcolata con gli stessi criteri stabiliti  dal

  predetto art. 8.

 

 

 

Art. 30 -  Variazioni nelle squadre ai forni e ai treni negli stabilimenti siderurgici.

 

Qualora  in  conseguenza di modifiche apportate alla composizione  di  una

squadra, il guadagno dei suoi componenti dovesse diminuire o non fosse più

adeguato  alla  prestazione che viene richiesta ai componenti  stessi,  si

seguirà  la procedura stabilita dall'art. 17, Disciplina generale, sezione

III.

 

 

 

Art. 31 -  Sostituzione di personale di squadra assente negli  stabilimenti siderurgici.

 

L'azienda  deve provvedere alla sostituzione del lavoratore componente  la

squadra di produzione (laminatoi, forni, fucinatura), che fosse assente.

 

Ove  ciò eccezionalmente non possa avvenire e i restanti lavoratori  della

squadra  provvedano a ripartirsi il lavoro dell'assente,  la  retribuzione

globale  di fatto che sarebbe spettata allo stesso verrà ripartita  tra  i

lavoratori  della squadra che hanno partecipato al lavoro in  sostituzione

del lavoratore assente.

 

 

Chiarimento a verbale.

 

L'eccezionale  impossibilità di cui al comma 2 del presente  articolo  non

può  protrarsi, per lo stesso lavoratore, oltre il giorno di lavoro in cui

si verifica l'assenza.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Considerato  che l'obiettivo di una migliore utilizzazione degli  impianti

nell'intero settore siderurgico corrisponde agli intendimenti delle parti,

si  stabilisce che, laddove le esigenze aziendali richiedano una più ampia

utilizzazione,  le Direzioni di stabilimento e le RSU s'incontreranno  per

concordare  le condizioni e le misure necessarie a perseguire  l'obiettivo

sopra ricordato.

 

 

 

Art. 32 - Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria.

 

I  minimi  tabellari della classificazione unica ragguagliati a mese  (ore

173),  che si applicano ai lavoratori di cui alla presente Parte  I,  sono

quelli  riportati  nelle  tabelle  allegate  con  le  rispettive  date  di

decorrenza.

 

A  decorrere dall'1.7.99 nei minimi tabellari sono conglobati gli  importi

dell'ex indennità di contingenza secondo i valori riportati nella seguente

tabella:

 

categorie        importi mensili

           ex indennità di contingenza

                        

1a                    989.940

2a                    995.300

3a                    999.245

4a                  1.002.652

5a                  1.008.957

 

La suddetta operazione di conglobamento non deve comportare né benefici né

perdite per le parti anche ai fini legali e contributivi.

 

Il  minimo  di paga oraria viene determinato dividendo per 173  il  minimo

tabellare di cui alle tabelle allegate.

 

 

 

DISCIPLINA SPECIALE

 

Parte II

 

Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte II, Disciplina speciale.

 

La  presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede  i

requisiti  stabiliti dall'Accordo 31.10.73 intervenuto tra la  Federazione

Sindacale  dell'Industria Metalmeccanica Italiana e ASSISTAL da una  parte

e:

 

-      Federazione   Lavoratori  Metalmeccanici  che  riunisce   FIM-CISL,

  FIOM-CGIL e UILM-UIL dall'altra.

 

 

 

Art. 2 - Passaggio del lavoratore di cui alla parte I alla disciplina di cui alla parte II.

 

Nei  casi che comportano il passaggio nella stessa azienda dalla  parte  I

alla parte II, Disciplina speciale, l'anzianità di servizio maturata sotto

la  disciplina della parte I verrà computata per il 50% agli effetti delle

ferie, malattia, preavviso di licenziamento e dimissioni.

 

 

Dichiarazioni a verbale.

 

1)    Quando  si  sia  costituita una condizione  individuale  di  miglior

  favore con un riconoscimento d'anzianità convenzionale più ampio di quello

  regolato dal presente articolo, si applicano le norme di cui all'art.  7

  della presente parte ("Condizioni di miglior favore").

2)    Le  parti, nel determinare l'anzianità convenzionale per il servizio

  prestato sotto la disciplina della parte I, non hanno inteso interferire

  nelle  norme  aziendali  relative a particolari  benefici  concessi  con

  riferimento  all'anzianità  aziendale, indipendentemente  dall'eventuale

  passaggio  di cui al presente articolo (quali assegnazioni  di  alloggi,

  premi di fedeltà aziendali e simili).

 

 

 

Art. 3 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro.

 

S'intende  riportata  la norma contenuta all'art. 5, Disciplina  speciale,

parte III.

 

La  garanzia  di  cui  al  citato articolo ha  per  oggetto  la  parte  di

retribuzione che, in aggiunta al trattamento praticato dalla CIG, serve  a

ricostituire l'intera retribuzione mensile del lavoratore.

 

 

 

Art. 4 - Recuperi.

 

Per  quanto  riguarda  i recuperi delle ore perdute  per  causa  di  forza

maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le OO.SS. o tra le

parti  interessate  si conviene di non modificare la  situazione  in  atto

presso le singole aziende.

 

 

 

Art. 5 - Aumenti periodici di anzianità.

 

Per  gli  aumenti periodici d'anzianità ai lavoratori di cui alla presente

parte  II, s'intende riportata, per quanto applicabile, la norma contenuta

nell'art. 9, Disciplina speciale, parte III.

 

 

Norma transitoria.

 

Lavoratori appartenenti alla presente parte II e già in forza al 16.7.79.

 

a)    Gli  aumenti periodici maturati prima dell'1.1.80 rimangono fissati,

  fino  al  31.12.00,  negli  importi in atto  al  31.12.98;  a  decorrere

  dall'1.1.01 saranno, sulla base della categoria di appartenenza, aumentati

  dei seguenti importi:

 

categorie    incrementi unitari dal 1° gennaio 2001

 

                   lire                 euro

                    

4a                1.500                 0,77

5a                1.700                 0,88

 

  Rimane  ferma la corresponsione, per ciascun aumento periodico  maturato

  fino  al  31.12.79,  della somma di £. 3.000  (pari  a  1,55  euro)  che

  costituisce  apposito elemento retributivo non assorbibile  in  caso  di

  passaggio del lavoratore a categoria superiore.

 

b)   Gli importi maturati dopo l'1.1.80 e rispettivamente fino al:

 

-    29.2.88, per la 4a categoria;

-    31.1.87, per la 5a categoria,

 

continueranno ad essere convenzionalmente computati, per i diversi livelli

retributivi, nei valori pari a quelli in atto al 31.12.79.

 

c)    Gli  aumenti periodici maturati in date successive a quelle indicate

  alla  precedente lett. b) saranno ragguagliati agli importi di cui  alle

  tabelle contenute nel comma 1,  art. 9, Disciplina speciale, parte III.

 

 

 

Art. 6 - Trattamento di fine rapporto.

 

All'atto  della  risoluzione  del  rapporto  l'azienda  corrisponderà   al

lavoratore  un  TFR da calcolarsi secondo quanto disposto  dall'art.  2120

C.C.  e dalla legge 29.5.82 n. 297; il pagamento del TFR avverrà entro  30

giorni dalla data di pubblicazione dell'indice ISTAT da utilizzare ai fini

della rivalutazione del fondo TFR.

 

Per  il  computo  dell'indennità di anzianità  maturata  fino  al  31.5.82

valgono  le norme di cui all'art. 6, Disciplina speciale, parte  II,  CCNL

16.7.79.

 

Per  il  calcolo  del  TFR  per  il periodo  1.2.87-31.12.89,  valgono  le

disposizioni  di cui alla Nota a verbale in calce all'art.  6,  Disciplina

speciale, parte II, CCNL 18.1.87.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti,  in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120  C.C.,

convengono  che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni,

afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di

lavoro è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Quanto  sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie  giudiziarie

attualmente in corso.

 

 

Norma transitoria.

 

Le  parti,  in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120  C.C.,

convengono che a decorrere dall'1.1.98 e fino al 31.12.99 la 13a mensilità

è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

 

 

 

Art. 7 - Condizioni di miglior favore.

 

Per tale istituto si applicano le norme dell'art. 35, Disciplina generale,

sezione III.

 

 

Chiarimento a verbale.

 

1)    Con la presente norma non si è inteso innovare alle disposizioni  di

  cui al comma 5, art. 6, Accordo interconfederale 30.3.46 di cui si riporta

  il testo:

 

  "Ferma  restando la non applicabilità degli usi di cui all'art. 17,  RDL

  13.11.24  n.  1825,  restano  in  vigore  le  condizioni  individuali  o

  complessive (economiche e normative) di miglior favore, anche  acquisite

  in  base a vigenti accordi sindacali, ivi compresa l'attribuzione  della

  qualifica   impiegatizia   a   coloro  ai   quali   fosse   riconosciuta

  successivamente al 21.3.45".

 

2)     Nel   complesso  dei  vari  istituti  di  carattere   normativo   e

  regolamentare  di cui al comma 2, art. 35, Disciplina generale,  sezione

  III, non s'intendono comprese le condizioni individuali di miglior favore

  previste nelle dichiarazioni a verbale in calce all'art. 2 ("Passaggio del

  lavoratore di cui alla parte I, alla Disciplina di cui alla parte II).

 

 

 

Art. 8 - Minimi tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria.

 

I  minimi tabellari mensili della classificazione unica dei lavoratori  di

cui  alla  presente parte II sono quelli riportati nelle tabelle  allegate

con le rispettive date di decorrenza.

 

A  decorrere dall'1.7.99 nei minimi tabellari sono conglobati gli  importi

dell'ex indennità di contingenza secondo i valori riportati nella seguente

tabella:

 

categorie        importi mensili

           ex indennità di contingenza

                        

4a                  1.002.652

5a                  1.008.957

 

La suddetta operazione di conglobamento non deve comportare né benefici né

perdite per le parti anche ai fini legali e contributivi.

 

La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.

 

 

 

Art. 9 - Clausola di rinvio.

 

Per  quanto non contemplato nella presente regolamentazione si rinvia alle

disposizioni  normative della Disciplina speciale, parte III del  presente

contratto, in quanto applicabili e senza pregiudizio dello stato giuridico

dei lavoratori di cui alla presente parte II.

 

 

 

DISCIPLINA SPECIALE

 

Parte III

 

Art. 1 - Soggetti destinatari della parte III, Disciplina speciale.

 

La  presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede  i

requisiti  stabiliti dalla legge 18.3.26 n. 562, che detta le disposizioni

relative al contratto di impiego privato.

 

 

 

Art. 2 - Passaggio del lavoratore di cui alla parte I alla disciplina di cui alla parte III.

 

Nei  casi che comportano il passaggio nella stessa azienda dalla  parte  I

alla  parte  III,  Disciplina speciale, l'anzianità di  servizio  maturata

sotto  la disciplina della parte I verrà computata per il 50% agli effetti

delle ferie, malattia, preavviso di licenziamento e di dimissioni.

 

 

Dichiarazioni a verbale.

 

1)    Quando  si  sia  costituita una condizione  individuale  di  miglior

  favore con un riconoscimento d'anzianità convenzionale più ampio di quello

  regolato dal presente articolo, si applicano le norme di cui all'art. 35,

  Disciplina generale, sezione III ("Inscindibilità delle disposizioni del

  contratto e condizioni di miglior favore").

2)    Le  parti, nel determinare l'anzianità convenzionale per il servizio

  prestato  sotto la disciplina della parte I non hanno inteso interferire

  nelle  norme  aziendali  relative a particolari  benefici  concessi  con

  riferimento  all'anzianità  aziendale, indipendentemente  dall'eventuale

  passaggio  di cui al presente articolo (quali assegnazioni  di  alloggi,

  premi di fedeltà aziendali e simili).

 

 

 

Art. 3 - Passaggio del lavoratore di cui alla parte II alla disciplina di cui alla parte III.

 

Nei  casi che comportano il passaggio nella stessa azienda dalla parte  II

alla  parte  III,  Disciplina speciale, l'anzianità di  servizio  maturata

sotto  la  disciplina  della parte II verrà computata  per  il  100%  agli

effetti delle ferie, malattia, preavviso di licenziamento e di dimissioni.

 

 

Dichiarazioni a verbale.

 

1)    Quando  si  sia  costituita una condizione  individuale  di  miglior

  favore con un riconoscimento d'anzianità convenzionale più ampio di quello

  regolato dal presente articolo, si applicano le norme di cui all'art. 35,

  Disciplina generale, sezione III ("Inscindibilità delle disposizioni del

  contratto e condizioni di miglior favore".

2)    Le  parti, nel determinare l'anzianità convenzionale per il servizio

  prestato sotto la disciplina della parte II non hanno inteso interferire

  nelle  norme  aziendali  relative a particolari  benefici  concessi  con

  riferimento  all'anzianità  aziendale, indipendentemente  dall'eventuale

  passaggio  di cui al presente articolo (quali assegnazioni  di  alloggi,

  premi di fedeltà aziendali e simili).

 

 

 

Art. 4 - Periodo di prova.

 

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a  6  mesi

per  i  lavoratori  della  presente parte III inquadrati  nella  6a  e  7a

categoria  e a 3 mesi per i lavoratori della presente parte III inquadrati

nelle altre categorie professionali.

 

Il  periodo di prova è ridotto rispettivamente a 3 e a 2 mesi nei seguenti

casi:

 

a)    amministrativi  che con analoghe mansioni abbiano prestato  servizio

  per almeno un biennio presso altre aziende;

b)    tecnici  che  con  analoghe mansioni abbiano prestato  servizio  per

  almeno  un  biennio  presso le altre aziende che  esercitano  la  stessa

  attività.

 

Al  fine di poter usufruire delle riduzioni di cui al comma 2 i lavoratori

di  cui  ai  punti  a)  e b) dovranno presentare all'azienda,  al  momento

dell'assunzione,  gli  attestati  o  i  certificati  di  lavoro   atti   a

documentare i compiti e le funzioni svolte nelle precedenti occupazioni.

 

Comunque per quanto concerne l'obbligo e la durata del periodo di prova fa

testo  soltanto la lettera di assunzione, fermi restando i limiti  massimi

previsti dal comma 1 del presente articolo.

 

L'obbligo  del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione

di cui all'art. 1, Disciplina generale, sezione III, e non è ammessa né la

protrazione,    la  rinnovazione,  salvo  quanto  previsto   dal   comma

successivo.

 

Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia

o  d'infortunio  il  lavoratore della presente parte III  sarà  ammesso  a

completare  il periodo di prova stesso qualora sia in grado di  riprendere

il servizio entro 3 mesi.

 

Nel  corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro  può

aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti,

e  non  fa  ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né della relativa

indennità sostitutiva.

 

Scaduto  il  periodo  di  prova  senza che sia  intervenuta  la  disdetta,

l'assunzione  del  lavoratore  di  cui alla  presente  parte  III  diviene

definitiva  e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione

stessa.

 

Durante  il  periodo  di prova sussistono fra le parti  i  diritti  e  gli

obblighi  previsti dal presente contratto, salvo che non sia  diversamente

disposto  dal  contratto  stesso,  ad eccezione  dei  diritti  e  obblighi

relativi  alle norme sulla previdenza, le quali però, dopo il  superamento

del  periodo  di  prova, devono essere applicate a  decorrere  dal  giorno

dell'assunzione.

 

Per quanto concerne il compenso afferente il periodo di prova interrotto e

non  seguito da conferma, l'azienda è tenuta a retribuire il solo  periodo

di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni, o

qualora  essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi 2  mesi,  nel

caso  del lavoratore di cui alla presente parte III inquadrato nella 6a  e

7a  categoria professionale, o durante il 1° mese nel caso del  lavoratore

di   cui   alla  presente  parte  III  inquadrato  nelle  altre  categorie

professionali. In tutti gli altri casi l'azienda è tenuta a  corrispondere

la  retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso,  a  seconda

che il licenziamento avvenga entro la 1a o entro la 2a quindicina del mese

stesso.

 

 

 

Art. 5 - Trattamento  in  caso  di  sospensione  o  di  riduzione dell'orario di lavoro.

 

In  conformità alle norme di cui agli Accordi interconfederali 30.3.46 per

il Nord e 23.5.46 per il Centro-Sud, in caso di sospensione di lavoro o di

riduzione della durata dell'orario di lavoro disposte dall'azienda o dalle

competenti  Autorità, lo stipendio mensile, l'indennità di  contingenza  e

l'eventuale 3° elemento non subiranno riduzione.

 

 

 

Art. 6 - Festività.

 

Agli effetti della legge 22.2.34 n. 370 sono considerati giorni festivi le

domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 6,

Disciplina generale, sezione III..

 

Agli  effetti della legge 27.5.49 n. 260, della legge 5.3.77 n. 54  e  del

DPR 28.12.85 n. 792, sono considerati giorni festivi:

 

a)   le festività del:

 

-    25 aprile (anniversario della Liberazione);

-    1° maggio (festa del Lavoro);

 

b)   le festività di cui appresso:

 

1)   Capodanno (1° gennaio);

2)   Epifania del Signore (6 gennaio);

3)   lunedì di Pasqua (mobile);

4)    SS.  Pietro e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del S. Patrono  -

  29 giugno);

5)   Assunzione di M.V. (15 agosto);

6)   Ognissanti (1° novembre);

7)   Immacolata Concezione (8 dicembre);

8)   Natale (25 dicembre);

9)   S. Stefano (26 dicembre);

 

c)    il  giorno  del  S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento  o

  un'altra  festività  da  concordarsi all'inizio  di  ogni  anno  tra  le

  organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono,

  fatto salvo il punto 4, lett. b).

 

Per il trattamento delle festività di cui al punto a) valgono le norme  di

legge.

 

Le  ore  di  lavoro  compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali

saranno  compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile  con  la

retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.

 

Qualora  le  festività di cui ai punti b) e c) ricorrano  nel  periodo  di

assenza  dovuta  a  malattia o ad infortunio compensato  con  retribuzione

ridotta,  l'azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere  per  la

giornata festiva l'intera retribuzione globale.

 

Qualora una delle festività elencate ai punti a), b) e c) del comma 2 cada

di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione

mensile,  l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di  fatto,

pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa.

 

Tale  trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con  una

delle  dette  festività,  anche a coloro che, nei  casi  consentiti  dalla

legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo  in

altro  giorno  della  settimana, fermo restando che  non  è  dovuto  alcun

compenso  nel  caso di coincidenza della festività col  giorno  di  riposo

compensativo. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che

lavorano   di  domenica,  il  compenso  previsto  dall'art.  7  per   tali

prestazioni.

 

In  sostituzione  delle  festività abolite dalla legge  5.3.77  n.  54,  i

lavoratori  fruiscono  di  4  gruppi di  8  ore  di  permesso  individuale

retribuite  di cui al paragrafo "Permessi annui retribuiti"  dell'art.  5,

Disciplina generale, sezione III.

 

Per  quanto  riguarda  le due festività (2 giugno e  4  novembre)  la  cui

celebrazione ha luogo rispettivamente nella 1a domenica di giugno e  nella

1a domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto

per le festività che coincidono con la domenica.

 

 

 

Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.

 

E'   considerato  lavoro  straordinario  quello  eseguito  dopo   l'orario

giornaliero  fissato  in  applicazione del comma  3,  art.  5,  Disciplina

generale, sezione III, salve le deroghe e le eccezioni di legge.

 

La   qualificazione  legale  e  i  relativi  adempimenti  per  il   lavoro

straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni  di

legge.

 

Il  lavoro  straordinario  sarà contenuto nei  limiti  massimi  di  2  ore

giornaliere e 8 ore settimanali.

 

Fermi  restando i limiti di cui sopra, in applicazione del comma  2,  art.

5-bis,  RDL 15.3.23 n. 692, come modificato dalla legge 27.11.98  n.  409,

viene fissato un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun

lavoratore.  Per  le  aziende  fino a 200  dipendenti  il  limite  massimo

individuale annuo è fissato in 250 ore.

 

In  ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautica,  nonché

per  le  operazioni di varo e prove di collaudo a mare  i  limiti  massimi

annuali  suddetti sono fissati in ore 250. Per l'attività di manutenzione,

installazione e montaggi il limite massimo annuo è fissato in 260 ore.

 

Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.

 

Salvo  casi  eccezionali  e imprevedibili la Direzione  dell'azienda  darà

informazione  preventiva del lavoro straordinario, di  norma  in  apposito

incontro, alla RSU.

 

Sono esenti da tale informazione preventiva le aziende di manutenzione, di

installazione  e  di montaggio per le quali è prevista  una  comunicazione

agli stessi organismi a scopo informativo.

 

Si  considera lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e le ore 6 del

mattino.

 

E'  considerato  lavoro  festivo  quello effettuato  nei  giorni  previsti

nell'art. 6.

 

Le  percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario,  notturno  e

festivo, da corrispondersi oltre alla normale retribuzione e da calcolarsi

sugli  elementi  della  stessa  indicati  al  comma  successivo,  sono  le

seguenti:

 

                                             per lavoro    per lavoro

                                             non a turni     a turni

                                                                

a) lavoro straordinario                                  

   prime due ore                                 25%           25%

   ore successive                                30%           30%

b) notturno fino alle ore 22                     20%           15%

   notturno oltre le ore 22                      30%           15%

c) festivo                                       50%           50%

d) festivo con riposo compensativo (1)           10%           10%

e) straordinario festivo (oltre le 8 ore)        55%           55%

f) straordinario festivo con riposo                            

   compensativo (oltre le 8 ore) (1)             35%           35%

g) straordinario notturno (prime 2 ore)          50%           40%

   straordinario notturno (ore successive)       50%           45%

h) notturno festivo                              60%           55%

i) notturno festivo                                            

   con riposo compensativo (1)                   35%           30%

l) straordinario notturno festivo                              

   (oltre le 8 ore)                              75%           65%

m) straordinario notturno festivo                              

   con riposo compensativo                       55%           50%

   (oltre le 8 ore) (1)

 

(1) Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è

    consentito solo nei casi previsti dalla legge.

 

Le  percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate  sulla  quota

oraria del minimo contrattuale di categoria più aumenti di merito, aumenti

periodici d'anzianità.

 

La  retribuzione oraria si determina dividendo l'ammontare  mensile  degli

elementi di cui al comma precedente per 173.

 

Nessun  lavoratore  di cui alla presente parte III può  rifiutarsi,  salvo

giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.

 

Nell'ipotesi  dì distribuzione dell'orario settimanale in  5  giorni  (dal

lunedì al venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario,

nella  giornata  del sabato, nei limiti della misura massima  settimanale,

oltre  le  2  ore  giornaliere, qualora ciò sia richiesto da  esigenze  di

riparazione e manutenzione.

 

Negli  altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni

straordinarie nella giornata di sabato, esso sarà concordato con la RSU  e

per esso sarà corrisposta una maggiorazione nella misura del 50% quando le

prestazioni straordinarie superino le 2 ore.

 

Fermi restando i limiti massimi previsti di 200, 250 e 260 ore annuali  di

lavoro  straordinario  di  cui ai commi 4 e 5 del  presente  articolo,  la

Direzione  potrà  disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati  con

preavviso  di  24  ore,  salvi casi eccezionali  di  urgenza,  prestazioni

individuali    di    lavoro    straordinario   di    produzione,    esenti

dall'informazione  alla  RSU  di  cui  al  precedente  comma  7,  per   le

prestazioni  da eseguire oltre l'orario giornaliero normale di  lavoro  ed

esenti  dall'accordo  con  la RSU previsto dal comma  precedente,  per  le

prestazioni  da  eseguire nella giornata libera oltre la  domenica  e,  di

norma, nella giornata di sabato, nelle seguenti misure annue:

 

-    32 ore per i lavoratori turnisti;

-     32ore  per  i lavoratori non turnisti, che lavorino in  aziende  con

  oltre 200 dipendenti;

-     40 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende fino a

  200 dipendenti.

 

Ai  fini dell'applicazione delle procedure d'informazione o, a seconda dei

casi,  di  accordo preventivo, per le prestazioni di lavoro  straordinario

eccedenti  le  "quote  esenti"  di  cui  sopra,  la  Direzione  dell'unità

produttiva  comunicherà  ogni quadrimestre  alla  RSU  le  ore  di  lavoro

straordinario  produttivo compiuto utilizzando le suddette "quote  esenti"

di straordinario.

 

Nulla  viene  innovato  nelle  altre disposizioni  in  materia  di  lavoro

straordinario.

 

 

Banca ore.

(Stralcio  del Protocollo d'intesa 8.6.99 per il rinnovo del  CCNL  5.7.94

per l'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti).

 

"Le  parti convengono di istituire, a decorrere dall'1.1.00, la Banca  ore

per  tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre

le  80  ore annue per le imprese fino a 200 dipendenti e oltre le  32  ore

annue per tutte le altre, a seconda delle volontà espresse.

 

-     Ai  lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non  dichiarano

  entro il mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione

  di  volere  il  riposo compensativo, sarà devoluto  il  pagamento  dello

  straordinario  con le maggiorazioni attualmente previste  dal  CCNL  nel

  periodo di paga successivo al suddetto bimestre e con la retribuzione del

  mese di effettuazione della prestazione straordinaria.

-     I  lavoratori  che dichiarano formalmente entro il  mese  successivo

  alla  prestazione  straordinaria di volere il riposo,  potranno  fruirlo

  secondo le modalità e quantità già previste per il "Conto ore". Per le ore

  di  straordinario che confluiscono nella Banca ore verrà corrisposta  la

  maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro

  straordinario  nelle varie modalità di esplicazione, da computare  sugli

  elementi  utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario,

  notturno e festivo.

-     Ai  lavoratori che, nel corso del mese della prestazione  di  lavoro

  straordinario, dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione

  sarà corrisposta secondo la normale prassi aziendale.

 

Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità

attuative della Banca ore prima dell'avvio del nuovo istituto e prima  del

semestre successivo.

 

Alle  RSU,  secondo  l'art.  7, Disciplina speciale,  parte  III,  saranno

fornite  informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate

e le ore di straordinario effettuate extra franchigia.

 

I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore secondo

le  modalità  e alle condizioni già previste per l'utilizzo  dei  permessi

annui  retribuiti di cui al paragrafo "Permessi annui retribuiti"  di  cui

all'art.  5, Disciplina generale, sezione III. Al termine del periodo,  le

eventuali  ore  ancora accantonate sono liquidate con la  retribuzione  in

atto."

 

 

 

Norme transitorie.

 

1)    A  seguito delle verifiche congiuntamente compiute presso l'INPS, le

  parti  si  danno atto che la Banca ore di cui al presente  articolo  può

  essere attivata a decorrere dall'1.1.00, salvo quanto previsto agli alinea

  1 e 2 relativamente ai tempi di comunicazione delle volontà espresse dai

  lavoratori.

  Pertanto,  in  attesa  di una positiva soluzione  assunta  dall'Istituto

  medesimo, la comunicazione del lavoratore dovrà avvenire entro lo stesso

  mese  della  prestazione  del  lavoro  straordinario  e  il  conseguente

  pagamento  dovrà  essere  effettuato nel  periodo  di  paga  successivo,

  secondo la normale prassi aziendale.

2)    Nel mese dì dicembre 2002, le parti procederanno ad una verifica dei

  risultati dell'iniziativa anche per valutarne il prosieguo.

 

 

Nota a verbale.

 

Le  parti  s'impegnano ad incontrarsi entro 1 mese dall'entrata in  vigore

del decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'art. 17,

comma  2,  legge 5.2.99 n. 25, in materia di lavoro notturno  al  fine  di

concordare criteri di armonizzazione tra il CCNL e il decreto medesimo.

 

 

 

Art. 8 - Passaggio temporaneo di mansioni.

 

Il  prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali  è

stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia

successivamente  acquisito  ovvero  a  mansioni  equivalenti  alle  ultime

effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.

 

I  lavoratori  di  cui  alla  presente parte  III  che  disimpegnino,  non

continuativamente,  mansioni  di  categoria  superiore  hanno  diritto  al

passaggio a detta categoria superiore purché la somma dei singoli periodi,

nel  giro  massimo  di 3 anni, raggiunga mesi 9 per il passaggio  alla  6a

categoria  professionale  e  mesi 6 per il  passaggio  alla  5a  categoria

professionale.

 

L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro

lavoratore  assente  per  permesso  o  congedo,  malattia,  gravidanza   e

puerperio,  infortunio, ferie, servizio militare di  leva  o  richiamo  di

durata   non  superiore  alla  durata  normale  del  servizio   di   leva,

aspettativa,  non dà luogo a passaggio di categoria, salvo il  caso  della

mancata  riammissione  del  lavoratore  sostituito  nelle  sue  precedenti

mansioni.

 

Al  lavoratore  di  cui  alla  presente parte III,  comunque  assegnato  a

compiere  mansioni inerenti a categoria superiore a quella di appartenenza

deve  essere  corrisposto, in aggiunta alla sua normale  retribuzione,  un

adeguato  compenso  non  inferiore alla differenza  tra  la  predetta  sua

normale  retribuzione  e  quella  che gli  sarebbe  spettata  in  caso  di

passaggio definitivo alla categoria superiore.

 

 

 

Art. 9 - Aumenti periodici di anzianità.

 

Il  lavoratore per ogni biennio d'anzianità di servizio maturato presso la

stessa  azienda  o  gruppo aziendale (intendendosi per tale  il  complesso

industriale  facente capo alla stessa società) e nella medesima  categoria

di  appartenenza avrà diritto, a titolo di aumento periodico  d'anzianità,

indipendentemente  da  qualsiasi aumento di merito  ad  una  maggiorazione

della   retribuzione   mensile  in  cifra  fissa,   fatto   salvo   quanto

specificamente previsto nella Norma transitoria n. 1 relativa agli addetti

già in forza al 16.7.79 pari agli importi di cui alle seguenti tabelle:

 

                                importi in vigore

    categorie                   fino al 31.12.00

                                       

                        lire                   euro

                                                 

2a                     40.625                  20,98

3a                     47.050                  24,30

4a                     50.300                  25,98

5a                     55.700                  28,77

livello superiore      60.950                  31,48

6a                     68.425                  35,34

7a                     77.025                  39,78

 

                                  importi in vigore

     categorie                        dal 1.1.01

                                           

                           lire                  euro

                            

2a                        41.800                 21,59

3a                        48.500                 25,05

4a                        51.800                 26,75

5a                        57.400                 29,64

livello superiore         62.800                 32,43

6a                        70.500                 36,41

7a                        79.300                 40,96

 

A tali importi saranno ragguagliati gli aumenti periodici già maturati dai

lavoratori assunti successivamente al 16.7.79.

 

Ai  fini del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di  5

bienni per ogni categoria.

 

Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti

o  successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno  essere

assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

 

Gli  aumenti  periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente

successivo a quello in cui si compie il biennio d'anzianità.

 

Gli  aumenti  periodici di cui al presente articolo assorbono gli  aumenti

eventualmente già concessi per lo stesso titolo.

 

In  caso  di  passaggio dei lavoratori di cui alla presente  parte  III  a

categoria  superiore  la cifra corrispondente agli aumenti  periodici  già

maturati  sarà  riportata  nella misura del 50%  in  aggiunta  alla  nuova

retribuzione  stabilita,  e l'anzianità ai fini  degli  aumenti  periodici

d'anzianità, nonché il numero di essi, decorreranno nuovamente  a  partire

dal  giorno di assegnazione alla nuova categoria. Comunque la retribuzione

di  fatto  (compreso  l'importo  degli  eventuali  aumenti  periodici  già

maturati)  resterà  invariata qualora risulti pari o superiore  al  minimo

contrattuale  di stipendio della nuova categoria, maggiorato  del  riporto

del 50% degli scatti di cui alla 1a parte del presente comma.

 

Nel passaggio dalla 2a categoria professionale alla 3a e dalla 3a alla  4a

i  lavoratori  di  cui  alla  presente parte III  conservano  gli  aumenti

periodici maturati che saranno ragguagliati agli importi previsti  per  la

categoria  di arrivo. Identica disciplina vale per i passaggi  nell'ambito

della  5a  categoria professionale (passaggio dal 1° al    parametro)  e

dalla 6a alla 7a.

 

 

Norme transitorie.

 

1)    Lavoratori in forza al 16.7.79 già appartenenti alla presente  parte

  III.

 

I  lavoratori  di  cui alla presente parte III, già in forza  al  16.7.79,

proseguono nella maturazione dei 12 aumenti periodici d'anzianità.

 

Gli  aumenti  periodici  di  nuova maturazione saranno  ragguagliati  agli

importi  previsti nelle tabelle di cui al precedente comma 1.  Per  quelli

già maturati vale quanto previsto alle successive lett. a), b) e c).

 

a)    Gli  aumenti periodici maturati prima dell'1.1.80 rimangono fissati,

  fino  al  31.12.00,  negli  importi in atto  al  31.12.98;  a  decorrere

  dall'1.1.01 saranno, sulla base della categoria di appartenenza, aumentati

  dei seguenti importi:

 

     categorie                    incrementi unitari

                                      dal 1.1.01

                                          

                           lire                  euro

                            

2a                        1.175                  0,61

3a                        1.450                  0,75

4a                        1.500                  0,77

5a                        1.700                  0,88

livello superiore         1.850                  0,96

6a                        2.075                  1,07

7a                        2.275                  1,17

 

Rimane  ferma  la  corresponsione, per ciascun aumento periodico  maturato

fino  al  31.12.79,  della  somma di £.  3.000  (pari  a  1,55  euro)  che

costituisce  apposito  elemento retributivo non  assorbibile  in  caso  di

passaggio del lavoratore a categoria superiore.

 

b)   Gli importi maturati dopo l'1.1.80 e rispettivamente fino al:

 

-    31.12.90, per la 2a categoria;

-    28.2.89, per la 3a categoria;

-    29.2.88, per la 4a categoria;

-    31.1.87, per la 5a, livello superiore della 5a e 6a categoria;

-    31.12.84, per la 7a categoria,

 

continueranno ad essere convenzionalmente computati, per i diversi livelli

retributivi, nei valori pari a quelli in atto al 31.12.79.

 

c)    Gli  aumenti periodici maturati in date successive a quelle indicate

  alla  precedente lett. b) saranno ragguagliati agli importi di cui  alle

  tabelle contenute nel comma 1 del presente articolo.

 

 

2)    Per  i  lavoratori  assunti precedentemente  all'1.1.90  e  con  età

  inferiore ai 20 anni, si richiama quanto disposto all'art. 9, Disciplina

  speciale, parte III, CCNL 14.12.90.

 

 

 

Art. 10 - Indennità maneggio denaro. Cauzione.

 

Il  lavoratore  di  cui alla presente parte III, la cui  normale  mansione

consista  nel  maneggio  di  denaro  per  riscossioni  e  pagamenti,   con

responsabilità per errore anche finanziaria, ha diritto a una  particolare

indennità  mensile  pari  al 6% del minimo tabellare  della  categoria  di

appartenenza.

 

Le  somme eventualmente richieste a detto lavoratore a titolo di cauzione,

dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito,

presso un Istituto di credito di comune gradimento.

 

I relativi interessi matureranno a favore di detto lavoratore.

 

 

 

Art. 11 - Corresponsione della retribuzione.

 

La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore di cui alla presente

parte III non oltre la fine di ogni mese.

 

All'atto  del pagamento della retribuzione verrà consegnata al  lavoratore

di  cui  alla presente parte III una busta o prospetto equivalente in  cui

dovranno   essere   distintamente   specificate:   la   ragione    sociale

dell'azienda,  il  nome  del  lavoratore,  il  periodo  di  paga  cui   la

retribuzione  si  riferisce, nonché le singole voci e  rispettivi  importi

costituenti la retribuzione (stipendio, incentivo di produzione,  ecc.)  e

l'elencazione delle trattenute.

 

Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso

di  contestazione  su  uno o più elementi costitutivi della  retribuzione,

dovrà  essere intanto corrisposta al lavoratore di cui alla presente parte

III  la  parte  della retribuzione non contestata, contro il  rilascio  da

parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.

 

Nel  caso  in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze  di  cui

sopra dovute al lavoratore di cui alla presente parte III oltre 15 giorni,

decorreranno  di  pieno  diritto a favore del  suindicato  lavoratore  gli

interessi  nella misura del 5% in più del tasso ufficiale di  sconto,  con

decorrenza  dalla  data  della rispettiva scadenza.  In  tale  caso  detto

lavoratore  potrà  risolvere  il rapporto  di  lavoro  con  diritto  anche

all'indennità  di  mancato  preavviso. In  casi  particolari  il  predetto

termine  di  15  giorni potrà essere prolungato mediante  accordo  tra  le

OO.SS. interessate.

 

 

 

Art. 12 - Ferie.

 

I  lavoratori  maturano  per ogni anno di servizio  un  periodo  di  ferie

retribuito pari a 4 settimane.

 

Peraltro - salvo sempre quanto previsto dalla successiva Norma transitoria

n.  1  -  i  lavoratori  di  cui  alla presente  parte  III  che  maturano

un'anzianità  di  servizio  oltre  10 anni  e  fino  a  18  anni  compiuti

continueranno ad avere diritto ad un giorno in più rispetto alla misura di

cui  al  comma  precedente  e i lavoratori che  maturano  un'anzianità  di

servizio  oltre  i  18 anni compiuti continueranno ad avere  diritto  a  6

giorni in più, sempre rispetto alla misura di cui al comma precedente.

 

Ogni  settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni  lavorativi.

Tuttavia,  in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su 5  giorni,  i

giorni  lavorativi  di  cui ai precedenti commi  fruiti  come  ferie  sono

computati per 1,2 ciascuno.

 

Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione globale di fatto.

 

I  giorni festivi di cui all'art. 6 che ricorrono nel periodo di godimento

delle  ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo  ad  un

corrispondente  prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento  può

essere  sostituito dalla relativa indennità per mancate  ferie,  calcolata

come indicato al comma 12 del presente articolo.

 

Le  ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento,  per

reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive  non

potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali.

 

L'epoca  delle  ferie  collettive sarà stabilita dalla  Direzione,  previo

esame  congiunto  in  sede  aziendale, tenendo  conto  del  desiderio  dei

lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda.

 

Al  lavoratore  che  all'epoca delle ferie  non  ha  maturato  il  diritto

all'intero  periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio  prestato

1/12  del periodo feriale di cui al comma 1. La frazione di mese superiore

ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

 

In  caso  di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà  il

pagamento  delle ferie in proporzione dei 12simi maturati. La frazione  di

mese  superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese

intero.

 

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

 

Non  è  ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento  annuale

delle  ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro

dell'azienda  e  in via del tutto eccezionale, il lavoratore  non  fruisca

delle  giornate  di ferie oltre le 3 settimane, è ammessa la  sostituzione

del godimento delle ferie con un'indennità sostitutiva corrispondente alla

retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.

 

L'indennità  dovuta al lavoratore di cui alla presente parte  III  per  le

giornate  di  ferie non godute è costituita dalla retribuzione giornaliera

globale di fatto.

 

In  caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali, nel corso  del

periodo  di  ferie,  sarà  corrisposto al  lavoratore  il  trattamento  di

trasferta per il solo periodo di viaggio.

 

L'anzianità  per il servizio prestato nella categoria cui  si  applica  la

Disciplina speciale, parte I - nell'ipotesi prevista dall'art.  2  -  sarà

considerata utile nella misura del 50% agli effetti del presente articolo.

 

L'anzianità  per il servizio prestato nella categoria cui  si  applica  la

Disciplina speciale, parte II - nell'ipotesi prevista dall'art. 3  -  sarà

considerata  utile  nella  misura  del  100%  agli  effetti  del  presente

articolo.

 

 

Norme transitorie.

 

1)    I  lavoratori che hanno maturato un'anzianità di servizio oltre i 10

  anni  e  fino  a  18  anni compiuti conservano il diritto,  oltre  le  4

  settimane,  a  un  giorno di ferie, fermi restando i citati  criteri  di

  computo di cui al comma 3 del presente articolo.

  I lavoratori che hanno maturato un'anzianità di servizio oltre i 18 anni

  compiuti  conservano il diritto, oltre le 4 settimane,  a  6  giorni  di

  ferie, fermi restando i già citati criteri di computo di cui al comma  3

  del presente articolo.

 

2)    Soltanto  per i lavoratori di cui al presente articolo  che  abbiano

  maturato,  nel  periodo  di  vigenza del CCNL 19.4.73,  un'anzianità  di

  servizio  oltre i 10 anni od oltre i 18 anni, nel caso di  distribuzione

  dell'orario  settimanale  di  lavoro su 5 giorni,  l'applicazione  della

  normativa di cui al comma 3 del presente articolo avverrà senza  perdite

  rispetto ai criteri di computo e di godimento in atto a livello aziendale.

 

 

Note a verbale.

 

1)    Gli  scaglioni  di ferie di cui al presente articolo  devono  essere

  goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto,

  nel corso del 1° anno d'anzianità di servizio, le frazioni di ferie del 1°

  scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo  feriale

  dello  scaglione  successivo, unitamente alle frazioni  dello  scaglione

  medesimo.  La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali  scaglioni

  successivi.

2)    Dalla  normativa di cui al presente articolo non dovranno conseguire

  ai lavoratori né perdite né vantaggi, rispetto ad eventuali condizioni più

  favorevoli vigenti, salvi i vantaggi previsti dalla normativa suddetta.

 

 

 

Art. 12-bis - Aspettativa.

 

I   lavoratori  con  oltre  10  anni  d'anzianità  di  servizio   potranno

richiedere,  per  una sola volta in costanza del rapporto  di  lavoro,  un

periodo  di aspettativa della durata minima di 1 mese e massima di  6  non

frazionabili,  durante  il quale non decorrerà  retribuzione    si  avrà

decorrenza dell'anzianità per nessun istituto.

 

Nel  caso  di  richiesta motivata dall'esigenza di  svolgere  attività  di

volontariato, lavori di cura o studio, la suddetta anzianità di servizio è

ridotta  a 7 anni, mentre nel caso di cura dei figli fino a 7 anni  d'età,

l'anzianità di servizio è ridotta a 4 anni.

 

I   lavoratori  dovranno  avanzare  richiesta  scritta  del   periodo   di

aspettativa  al  datore  di  lavoro  specificandone  le  motivazioni.   La

Direzione  potrà  concedere il beneficio, tenendo  conto  delle  necessità

tecnico-organizzative dell'azienda e comunque per un numero di  dipendenti

contemporaneamente  non eccedente l'1% del totale della  forza  dell'unità

produttiva di cui il richiedente fa parte. Gli eventuali valori frazionari

risultanti   dall'applicazione   della   suddetta   percentuale    saranno

arrotondati all'unità superiore.

 

In  tali casi è consentita, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87,  n.  56,

l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per sostituire

i lavoratori assenti.

 

Durante  il periodo di aspettativa è vietata qualsiasi attività a fine  di

lucro.

 

 

 

Art. 13 - Tredicesima mensilità.

 

L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore  di  cui

alla presente parte III, in occasione della ricorrenza natalizia, una  13a

mensilità   d'importo  ragguagliato  all'intera  retribuzione   di   fatto

percepita.

 

La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.

 

Nel  caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso

dell'anno,  il lavoratore di cui alla presente parte III non in  prova  ha

diritto  a tanti 12simi dell'ammontare della 13a mensilità quanti  sono  i

mesi  d'anzianità  di  servizio  presso l'azienda.  La  frazione  di  mese

superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.

 

Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo

dei 12simi di cui sopra.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Ai  soli  fini dei rapporti con gli Enti previdenziali e senza pregiudizio

per  la  retribuzione  contrattualmente dovuta  ai  lavoratori,  le  parti

dichiarano che la quota di 13a mensilità e di eventuali altre retribuzioni

differite,  corrisposta al lavoratore per i periodi di  sospensione  della

prestazione  di  lavoro relativi a malattia, infortunio  non  sul  lavoro,

gravidanza  e  puerperio,  è  a  carico  dell'azienda  esclusivamente   ad

integrazione  della  parte  di  tale  quota  indennizzata  in   forza   di

disposizioni legislative.

 

 

 

Art. 14 - Trattamento di malattia e infortunio.

 

In  caso  di  malattia il lavoratore di cui alla presente parte  III  deve

avvertire  l'azienda  entro il 1° giorno di assenza e inviare  all'azienda

stessa  entro  2  giorni  dall'inizio dell'assenza il  certificato  medico

attestante la malattia.

 

L'eventuale  prosecuzione dello stato d'incapacità al lavoro  deve  essere

comunicata  all'azienda entro il 1° giorno in cui  il  lavoratore  avrebbe

dovuto   riprendere  servizio  e  deve  essere  attestata  da   successivi

certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il 

giorno  dalla  scadenza  del periodo d'assenza  indicata  nel  certificato

medico precedente.

 

In  mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo  il  caso  di

giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.

 

L'azienda ha facoltà di fare controllare la malattia del lavoratore di cui

alla  presente  parte  III nel rispetto dell'art.  5,  legge  n.  300  del

20.5.70.

 

Fermo  restando  quanto  previsto  dalle  vigenti  leggi  in  materia,  il

lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal 1° giorno di assenza dal

lavoro,  e  per tutta la durata della malattia, a trovarsi a  disposizione

nel  domicilio  comunicato al datore di lavoro, dalle ore 10.00  alle  ore

12.00  e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ovvero nelle diverse fasce orarie

stabilite   per  disposizioni  legislative  o  amministrative   locali   o

nazionali,  di  tutti  i  giorni compresi  i  domenicali  o  festivi,  per

consentire l'accertamento del suo stato di salute.

 

Sono  fatte  salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato  per

motivi  inerenti  la  malattia o per gravi, eccezionali  motivi  familiari

comunicati  preventivamente, salvo casi di forza maggiore,  all'azienda  e

successivamente documentati.

 

Nel  corso  del periodo di assenza per malattia il lavoratore ha l'obbligo

di  comunicare  all'azienda contestualmente i  mutamenti  di  domicilio  o

dimora, anche se temporanei.

 

Le assenze e le inosservanze di cui al comma 5 comporteranno l'irrogazione

a  carico  del  lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente

previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma,  legge

20.5.70 n. 300, con proporzionalità relativa all'infrazione riscontrata  e

alla sua gravità.

 

In  caso d'interruzione del servizio, dovuta a malattia, il lavoratore  di

cui alla presente parte III non in prova ha diritto alla conservazione del

posto per un periodo, definito comporto breve, di:

 

a)   6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;

b)    9  mesi  per  anzianità di servizio oltre 3 anni e  fino  a  6  anni

  compiuti;

c)   12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni.

 

Il  lavoratore  di  cui  alla presente parte III  ha  inoltre  diritto  al

seguente trattamento:

 

per le anzianità di cui al punto a):

 

-    intera retribuzione globale per i primi 2 mesi;

-    metà retribuzione globale per i 4 mesi successivi;

 

per le anzianità di cui al punto b):

 

-    intera retribuzione globale per i primi 3 mesi;

-    metà retribuzione globale per i 6 mesi successivi;

 

per le anzianità di cui al punto c):

 

-    intera retribuzione globale per i primi 4 mesi;

-    metà retribuzione globale per gli 8 mesi successivi.

 

Nell'ipotesi  in  cui  il  superamento  dei  sopra  indicati  periodi   di

conservazione   del   posto  fosse  determinato  da  un   evento   morboso

continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del

lavoro  per un periodo non superiore a 2 mesi, il lavoratore di  cui  alla

presente  parte  III,  ha  diritto alla conservazione  del  posto  per  un

ulteriore  periodo, oltre quelli previsti al comma 9, pari alla  metà  dei

periodi stessi. Di conseguenza il periodo complessivo di conservazione del

posto, definito comporto prolungato, e il relativo trattamento saranno:

 

a)    per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9  di

  cui  3  mesi ad intera retribuzione globale e mesi 6 a metà retribuzione

  globale;

b)    per  anzianità  di servizio oltre 3 anni e fino a 6  anni  compiuti:

  mesi 9 + 41/2 = 131/2 di cui mesi 41/2 ad intera retribuzione globale  e

  mesi 9 a metà retribuzione globale;

c)    per anzianità di servizio oltre 6 anni: mesi 12 + 6 = 18 di cui mesi

  6 ad intera retribuzione globale e mesi 12 a metà retribuzione globale.

 

Il   periodo  complessivo  di  conservazione  del  posto  e  il   relativo

trattamento economico di cui al comma precedente si applica anche nel caso

in  cui  si  siano  verificate, nei 3 anni precedenti  ogni  nuovo  ultimo

episodio  morboso,  almeno  2 malattie comportanti,  ciascuna,  un'assenza

continuativa pari o superiore a 3 mesi.

 

A  decorrere  dall'1.10.99 il suddetto periodo di  comporto  prolungato  e

relativo  trattamento  economico  viene  riconosciuto  automaticamente  al

lavoratore che alla scadenza del periodo di comporto breve abbia in  corso

una malattia con prognosi pari o superiore a 3 mesi.

 

Nel  caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini

dei suddetti periodi di conservazione del posto, definiti comporto breve e

comporto  prolungato,  e dei conseguenti trattamenti  economici,  si  deve

tener  conto  dei periodi di assenza complessivamente verificatisi  nei  3

anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.

 

Nel  caso in cui durante il suddetto triennio si siano verificate  assenze

per  malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero  di  eventi

pari  o  superiore  a 7, l'ottava e le successive assenze  di  durata  non

superiore  a  5  giorni verranno computate in misura doppia  ai  fini  del

calcolo  dei limiti di trattamento economico; a tali effetti non  verranno

considerate  le  assenze  dovute a ricovero ospedaliero  e  a  trattamenti

terapeutici  ricorrenti connessi alle fattispecie di cui alla  1a  nota  a

verbale del presente articolo, fruiti presso enti ospedalieri e risultanti

da  apposita  certificazione. Ai soli fini del presente comma  il  periodo

utile  per  il computo del triennio decorre successivamente alla  data  di

sottoscrizione  del  presente contratto e, quindi,  non  sono  considerate

utili le assenze verificatesi prima del 5.7.94.

 

Fatti  salvi  i  periodi di conservazione del posto  sopra  definiti,  nel

computo  dei  limiti  di trattamento economico non saranno  conteggiati  e

quindi saranno retribuiti ad intera retribuzione globale:

 

a)    i  periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a  10  giorni

  continuativi, fino ad un massimo di:

 

-     60  giorni  complessivi, per anzianità di servizio  fino  a  3  anni

  compiuti;

-     75  giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 3  anni  e

  fino a 6 compiuti;

-    90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;

 

b)    i  periodi di malattia di durata superiore a 21 giorni continuativi,

  fino ad un massimo di:

 

-     60  giorni  complessivi, per anzianità di servizio  fino  a  3  anni

  compiuti;

-     75  giorni complessivi, per anzianità dì servizio oltre i 3  anni  e

  fino a 6 compiuti;

-    90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;

 

e  comunque  fino  ad un tetto massimo di 120 giorni complessivi  per  gli

eventi di cui ai punti a) e b) unitariamente considerati.

 

Resta   salvo  quanto  previsto  dalla  legge  6.8.75  n.  419,   per   la

conservazione del posto dei lavoratori affetti da TBC.

 

La  malattia  insorta durante il periodo di ferie consecutive  di  cui  al

comma 6, art. 12, Disciplina speciale, parte III, ne sospende la fruizione

nelle seguenti ipotesi:

 

a)    malattia  che  comporta ricovero ospedaliero  per  la  durata  dello

  stesso;

b)   malattia la cui prognosi sia superiore a 7 giorni di calendario.

 

L'effetto  sospensivo si determina a condizione che il dipendente  assolva

agli  obblighi  di  comunicazione,  di  certificazione  e  di  ogni  altro

adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo  dello

stato  d'infermità  previsti  dalle norme di legge  e  dalle  disposizioni

contrattuali vigenti.

 

Resta  espressamente convenuto che superati i limiti di conservazione  del

posto  di  cui  sopra,  il  lavoratore potrà usufruire,  previa  richiesta

scritta,  di un periodo di aspettativa della durata di mesi 4, durante  il

quale  non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità  per

nessun  istituto. A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di  malattia

grave  e  continuativa, periodicamente documentata,  il  lavoratore  potrà

usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo d'aspettativa

fino  alla  guarigione clinica, debitamente comprovata,  che  consenta  al

lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata  non

superiore a complessivi 18 mesi continuativi.

 

A  decorrere dall'1.10.99, le assenze determinate da patologie  gravi  che

richiedono  terapie  salvavita,  che comportano  una  discontinuità  nella

prestazione  lavorativa, che comunque non fanno venir meno la capacità  di

prestazione  lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno  al

lavoratore all'atto del superamento del periodo di conservazione del posto

di  lavoro  di poter fruire dell'aspettativa prolungata, anche in  maniera

frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari.  Ai  fini

di  cui sopra il lavoratore fornirà all'azienda le dovute informazioni che

l'azienda medesima tratterà nel rispetto della legge 31.12.96 n. 675 sulla

tutela della privacy.

 

Decorso  anche  il  periodo di aspettativa senza che il  lavoratore  abbia

ripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto.

 

A  decorrere dall'1.1.00, su richiesta del lavoratore, l'azienda,  per  un

massimo  di  2  volte  nell'anno solare, fornisce entro  20  giorni  dalla

richiesta   le   informazioni  necessarie  all'esatta   conoscenza   della

situazione del cumulo di eventuali assenze per malattia, in relazione alla

conservazione del posto di lavoro e al trattamento economico  dei  periodi

di assenza per malattia.

 

Il  lavoratore  di  cui alla presente parte III soggetto all'assicurazione

obbligatoria  per  gli infortuni sul lavoro e malattie professionali  avrà

diritto alla conservazione del posto:

 

1)    in  caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per

  il  quale  egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista

  dalla legge;

2)    in  caso  d'infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata  col

  rilascio  del  certificato  medico  definitivo  da  parte  dell'Istituto

  assicuratore.

 

In  tali  fattispecie  il  suddetto lavoratore  avrà  inoltre  diritto  al

trattamento  economico previsto ai precedenti commi 10 e  11  non  tenendo

conto   dei  periodi  d'assenza  per  infortunio  sul  lavoro  e  malattia

professionale verificatisi precedentemente.

 

Per l'eventuale periodo d'infortunio e di malattia professionale eccedenti

quelli di cui al comma precedente il lavoratore di cui alla presente parte

III percepirà il normale trattamento assicurativo.

 

Per  gli  infortuni  sul  lavoro verificatisi in  azienda  successivamente

all'1.10.99, fatto salvo quanto previsto al successivo quintultimo comma e

secondo  le  procedure  previste dall'Ente assicurativo  competente,  sarà

garantita al lavoratore l'erogazione delle spettanze come avviene  per  le

assenze per malattia. A compensazione delle anticipazioni così effettuate,

gli importi delle prestazioni di competenza dell'Ente assicurativo vengono

liquidate  direttamente  all'azienda. Per  le  imprese  con  meno  di  100

dipendenti la previsione di cui al presente comma decorre dall'1.1.00.

 

La  malattia  ovvero l'infortunio sospendono il decorso del preavviso  nel

caso  di  licenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa  sulla

conservazione  del posto e sul trattamento economico di  cui  al  presente

articolo.

 

Superato  il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva  il

rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore di cui alla presente parte

III il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di

licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

 

Qualora  la  prosecuzione  della malattia oltre  i  termini  suddetti  non

consenta  al  lavoratore di riprendere servizio, questi può  risolvere  il

rapporto di lavoro con diritto al solo TFR.

 

Ove  ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto

rimane  sospeso  salvo  la  decorrenza  dell'anzianità  agli  effetti  del

preavviso.

 

Per  l'assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio per  i

lavoratori  di cui alla presente parte III valgono le norme  regolanti  la

materia.

 

Per  i  lavoratori di cui alla presente parte III coperti da assicurazione

obbligatoria   o   da   eventuali  previdenze   assicurative   predisposte

dall'azienda, in caso d'infortunio o di malattia professionale non si farà

luogo  al  cumulo  tra  il trattamento previsto dal presente  contratto  e

quello  assicurativo,  riconoscendo in ogni  caso  a  tali  lavoratori  il

trattamento più favorevole.

 

Agli   effetti   del  presente  articolo  è  considerata  malattia   anche

l'infermità   derivante  da  infortunio  non  coperto   da   assicurazione

obbligatoria.

 

Salvo  quanto  previsto  per  i  periodi di  aspettativa  sopra  indicati,

l'assenza per malattia o infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la

conservazione  del  posto, è utile ai fini del TFR  e  non  interrompe  la

maturazione  dell'anzianità di servizio a tutti gli  effetti  (ferie,  13a

mensilità, ecc.).

 

L'anzianítà  per il servizio prestato nella categoria cui  si  applica  la

Disciplina speciale, parte I - nell'ipotesi prevista dall'art.  2  -  sarà

considerata utile nella misura del 50% agli effetti del presente articolo.

 

L'anzianità  per il servizio prestato nella categoria cui  si  applica  la

Disciplina speciale, parte II - nell'ipotesi prevista dall'art. 3  -  sarà

considerata  utile  nella  misura  del 100%,  agli  effetti  del  presente

articolo.

 

 

Norma transitoria.

 

Sono fatti salvi i trattamenti economici di malattia o infortunio non  sul

lavoro riconosciuti dalle aziende nel periodo 1.7.94-31.10.94.

 

 

Note a verbale.

 

1)    La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi,

  o affetti da morbo di Cooley nonché dei lavoratori affetti da neoplasie,

  sarà  considerata  dalle  aziende  con  la  massima  attenzione  facendo

  riferimento alle disposizioni assistenziali vigenti.

2)    I  due  gruppi di sindacati stipulanti (FEDERMECCANICA e ASSISTAL  e

  FIM-FIOM-UILM) convengono di studiare entro 6 mesi dalla stipulazione del

  presente contratto una proposta da sottoporre congiuntamente al Consiglio

  di amministrazione INPS, che definisca una specifica assistenza economico-

  sanitaria  nei  confronti  dei  soggetti tossicodipendenti  anche  nelle

  situazioni in cui la dipendenza da sostanze tossiche non costituisca una

  condizione equiparabile a malattia, ma determini comunque uno stato  che

  richieda interventi di cura e di assistenza.

3)    I  due  gruppi di sindacati stipulanti (FEDERMECCANICA e ASSISTAL  e

  FIM-FIOM-UILM) convengono altresì di adoperarsi congiuntamente  in  sede

  legislativa affinché la disciplina attualmente in vigore per i donatori di

  sangue (legge 13.7.67 n. 584 e relative norme di attuazione e legge 4.5.90

  n.  107)  venga  estesa ai donatori di midollo osseo, con gli  opportuni

  adattamenti in ragione delle diverse e specifiche caratteristiche  delle

  due fattispecie.

 

 

 

Art. 15 - Congedo matrimoniale.

 

In caso di matrimonio compete ai lavoratori e alle lavoratrici di cui alla

presente  parte  III  non  in prova un periodo di  congedo  di  15  giorni

consecutivi durante il quale detti lavoratori sono considerati a tutti gli

effetti in attività di servizio.

 

Il  congedo  non  potrà essere computato sul periodo di ferie  annuali 

potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.

 

La  richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con un

preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.

 

Il  congedo  matrimoniale è altresì dovuto alla lavoratrice  di  cui  alla

presente parte III che si dimetta per contrarre matrimonio.

 

Il  congedo  matrimoniale  spetta ad entrambi i  coniugi  quando  l'uno  e

l'altro ne abbiano diritto.

 

 

 

Art. 16 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.

 

In  caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tale

caso, alla lavoratrice di cui alla presente parte III, assente, nei 2 mesi

prima del parto e nei 3 mesi ad esso successivi, sarà corrisposta l'intera

retribuzione globale.

 

In  caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo

di assenza obbligatoria, si applicherà il trattamento complessivamente più

favorevole  tra quello previsto dal presente contratto e quello  stabilito

dalla legge.

 

Le  aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali

con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà  di

assorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello  previsto

dal presente articolo.

 

Ove  durante  il  periodo  d'interruzione del servizio  per  gravidanza  e

puerperio  intervenga malattia, si applicheranno le  disposizioni  di  cui

all'art. 14 a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa  e

sempre che dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice di

cui alla presente parte III.

 

 

 

Art. 17 - Servizio militare, servizio di volontariato civile e di cooperazione allo sviluppo.

 

La  chiamata  di leva o il richiamo alle armi non risolve il  rapporto  di

lavoro.

 

Il  lavoratore di cui alla presente parte III chiamato alle  armi  per  il

servizio di leva o richiamato alle armi ha diritto alla conservazione  del

posto fino a 1 mese dopo la cessazione del servizio militare.

 

Ai fini dell'anzianità utile per raggiungere i maggiori scaglioni previsti

dal  presente  contratto per la misura delle ferie e  del  trattamento  di

malattia, il periodo di tempo trascorso sotto le armi sarà computato  come

anzianità  di servizio, sempreché il lavoratore chiamato alle anni  presti

almeno 6 mesi di servizio dopo il rientro nell'azienda senza dimettersi.

 

Se il lavoratore di cui alla presente parte III chiamato o richiamato alle

armi  risolve  il  rapporto  di lavoro ha diritto  a  tutte  le  indennità

competentigli, a norma delle disposizioni vigenti all'atto della chiamata,

ma  in  tal  caso non ricorre l'obbligo del preavviso, né il diritto  alla

relativa indennità sostitutiva.

 

Le norme stabilite dal presente articolo s'intendono completate con quelle

previste  dalla legge vigente in caso di chiamata o di richiamo alle  armi

al  momento  della  chiamata  o  del richiamo  stesso,  nonché  da  quanto

contenuto  nella legge 26.2.87 n. 49, "Nuova disciplina della cooperazione

dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".

 

 

Note a verbale.

 

1)     FEDERMECCANICA  e  ASSISTAL  s'impegnano  affinché   le   Direzioni

  aziendali, compatibilmente con le esigenze aziendali, applichino i diritti

  di  cui  al  presente articolo ai lavoratori cooperanti o volontari  che

  lavorino   all'estero   nell'ambito   di   programmi   di   cooperazione

  internazionale approvati dal Governo italiano.

2)    I  lavoratori  che facciano parte di organizzazioni di  volontariato

  iscritte nei registri di cui all'art. 6, legge 11.8.91 n. 266, per poter

  espletare attività di volontariato, hanno diritto, ai sensi dell'art. 17

  della stessa legge, di usufruire delle forme di flessibilità d'orario di

  lavoro  o  delle  turnazioni  previste dal  contratto  e  dagli  accordi

  collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

 

 

 

Art. 18 - Assenze e permessi.

 

Le  assenze  debbono  essere giustificate al più  tardi  entro  il  giorno

successivo  a  quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo  il  caso  di

impedimento giustificato.

 

Sempreché ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le  esigenze

del  servizio,  l'azienda consentirà al lavoratore di  cui  alla  presente

parte  III  che  ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro  per  breve

permesso.

 

 

Dichiarazione a verbale

 

La  formulazione di cui al comma 2 non esclude per l'azienda la facoltà di

non  corrispondere la retribuzione. Tale facoltà è data  soprattutto  allo

scopo di costituire una remora contro eventuali abusi.

 

 

 

Art. 19 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.

 

Il  rapporto  di  lavoro a tempo indeterminato non può essere  risolto  da

nessuna  delle  due parti senza un preavviso i cui termini sono  stabiliti

come  segue  a seconda dell'anzianità e della categoria professionale  cui

appartiene il lavoratore di cui alla presente parte III.

 

                           6a e 7a     5a categoria    2a, 3a e 4a

   anni di servizio       categoria   professionale     categoria

                        professionale                 professionale

                             

fino a 5 anni              2 mesi      1 mese e 1/2       1 mese

oltre 5                                                     

e fino a 10 anni           3 mesi         2 mesi       1 mese e 1/2

oltre i 10 anni            4 mesi      2 mesi e 1/2       2 mesi

 

I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

 

La  parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti  termini

di  preavviso  deve corrispondere all'altra un'indennità pari  all'importo

della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

 

Durante  il  compimento del periodo di preavviso in caso di  licenziamento

l'azienda  concederà al lavoratore dei permessi per la  ricerca  di  nuova

occupazione;  la  distribuzione e la durata dei  permessi  stessi  saranno

stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda.

 

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate

per iscritto.

 

L'anzianità  per il servizio prestato nella categoria cui  si  applica  la

Disciplina speciale, parte I - nell'ipotesi prevista dall'art.  2  -  sarà

considerata utile nella misura del 50% agli effetti del presente articolo.

 

L'anzianità  per il servizio prestato nella categoria cui  si  applica  la

Disciplina speciale, parte II - nell'ipotesi prevista dall'art. 3  -  sarà

considerata  utile  nella  misura  del  100%  agli  effetti  del  presente

articolo.

 

 

 

Art. 20 - Trattamento di fine rapporto.

 

All'atto  della  risoluzione  del  rapporto  l'azienda  corrisponderà   al

lavoratore  un  TFR da calcolarsi secondo quanto disposto  dall'art.  2120

C.C.  e dalla legge 29.5.82 n. 297; il pagamento del TFR avverrà entro  30

giorni dalla data di pubblicazione dell'indice ISTAT da utilizzare ai fini

della rivalutazione del fondo TFR.

 

Per il computo dell'indennità d'anzianità maturata fino al 31.5.82 valgono

le norme di cui all'art. 20, Disciplina speciale, parte III, CCNL 16.7.79.

 

Per  il  calcolo  del  TFR  per  il periodo  1.2.87-31.12.89,  valgono  le

disposizioni  di cui alla Nota a verbale in calce all'art. 20,  Disciplina

speciale, parte III, CCNL 18.1.87.

 

E'  in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre

dal  TFR  quanto il lavoratore percepisca in conseguenza della risoluzione

del  rapporto di lavoro per eventuali atti di previdenza (Cassa  pensione,

previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti,  in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120  C.C.,

convengono  che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni,

afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di

lavoro è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

 

Quanto  sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie  giudiziarie

attualmente in corso.

 

 

Norma transitoria.

 

Le  parti,  in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120  C.C.,

convengono che a decorrere dall'1.1.98 e fino al 31.12.99 la 13a mensilità

è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

 

 

 

Art. 21 - Trasferte.

 

Al  lavoratore di cui alla presente parte III in missione per esigenze  di

servizio   spetterà   il  rimborso  delle  spese  effettive   di   viaggio

corrispondenti  ai  mezzi normali di trasporto e delle  altre  spese  vive

necessarie per l'espletamento della missione.

 

Spetterà inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, quando la

durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese, o  una

diaria giornaliera.

 

Gli  importi  del  suddetto rimborso spese o diarie  saranno  riferiti  ai

trattamenti aziendali in atto.

 

Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle ferie collettive e

continuative  di  cui  all'art.  12 della  presente  parte  III,  verranno

rimborsate le spese di viaggio qualora egli rientri nella sede normale 

lavoro  oppure,  ma  sempre con il limite di spese di cui  sopra,  qualora

rientri  nella  propria abitazione. Per quanto riguarda i trattamenti  per

malattia e infortunio, permessi, condizioni di miglior favore, vale quanto

previsto ai punti V), VIII), XVI) di cui all'art. 27, Disciplina speciale,

parte  I,  fermo  restando  che gli importi dei rimborsi  spese  o  diarie

saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto.

 

 

 

Art. 22 - Minimi  tabellari  e  determinazione  della  quota   di retribuzione  oraria.

 

I  minimi tabellari mensili della classificazione unica dei lavoratori  di

cui  alla presente parte IIII sono quelli riportati nelle tabelle allegate

con le rispettive date di decorrenza.

 

A  decorrere dall'1.7.99 nei minimi tabellari sono conglobati gli  importi

dell'ex indennità di contingenza secondo i valori riportati nella seguente

tabella:

 

    categorie            importi mensili

                   ex indennità di contingenza

                                 

2a                            995.300

3a                            999.245

4a                          1.002.652

5a                          1.008.957

livello superiore           1.013.533

6a                          1.020.386

7a                          1.027.976

 

La suddetta operazione di conglobamento non deve comportare né benefici né

perdite per le parti anche ai fini legali e contributivi.

 

La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.

 

 

Dichiarazione comune.

 

Il  presente testo contrattuale non contiene i seguenti allegati, i  quali

fanno  comunque  parte del CCNL 8.6.99 e sono riscontrabili  nell'edizione

del CCNL 5.7.94:

 

-     allegato  n.  4  -  Lettera inviata alle  parti  dal  Ministro  'pro

  tempore'  del  lavoro  e  della previdenza sociale  in  occasione  della

  stipulazione del CCNL 8.1.70;

-    allegato n. 5 - Lettera tra le parti;

-    allegato n. 6;

-     allegato n. 7 - Dichiarazione congiunta in relazione al "Sistema 

  informazioni sulla situazione dell'industria metalmeccanica";

-     allegato  n. 9 - Protocollo d'intesa per l'attuazione del  comma  7,

  art. 29, Disciplina generale, sezione III;

-     dichiarazione comune - Regolamentazione contrattuale  viaggiatori  e

  piazzisti.

 

 

DISPOSIZIONE FINALE

 

Qualora le sottoscritte organizzazioni dei lavoratori dovessero, con altre

associazioni  di  datori di lavoro o di artigiani,  concordare  condizioni

meno  onerose di quelle previste dal presente contratto, tali  condizioni,

dopo  che  siano  state  accertate nella loro sfera  di  applicazione  con

verbale redatto fra le organizzazioni interessate, s'intendono estese alle

aziende  che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate

da FEDERMECCANICA o ASSISTAL.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

 

 

ALLEGATI

 

Allegato 1. DICHIARAZIONE FRA LE PARTI

 

Le parti si danno reciprocamente atto che la suddivisione del CCNL 19.4.73

per  l'industria metalmeccanica e l'installazione di impianti non modifica

oltre  i  limiti stabiliti dal presente contratto la normativa in atto  in

materia  di  lavoro  degli  operai,  delle  categorie  speciali  e   degli

impiegati.

 

Pertanto,  in  relazione  alla "classificazione  dei  lavoratori"  di  cui

all'art.  4,  Disciplina generale, sezione II, e ai fini  della  normativa

contenuta nelle Parti della "Disciplina speciale" resta confermato  che  a

tutti  coloro  che  avrebbero  diritto  al  trattamento  contrattuale  già

previsto  dalla Parte operai del CCNL 8.1.70, sarà applicata la  normativa

contenuta  nella  parte I, Disciplina speciale, che  a  tutti  coloro  che

avrebbero  diritto  al  trattamento già  previsto  dalla  Parte  categorie

speciali  del  CCNL  8.1.70, sarà applicata la normativa  contenuta  nella

parte  II,  che  a  tutti  coloro  che avrebbero  diritto  al  trattamento

contrattuale  già  previsto dalla Parte impiegati  del  CCNL  8.1.70  sarà

applicata la normativa contenuta nella parte III.

 

Tale  riferimento  sarà altresì adottato come elemento di  identificazione

dei lavoratori ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi.

 

 

 

Allegato 2. ACCORDO 31 ott. 1973

 

Addì 31 ottobre 1973, in Roma

 

tra

 

-    Federazione Sindacale dell'Industria Metalmeccanica Italiana;

 

-    ASSISTAL;

 

e

 

-      Federazione   Lavoratori  Metalmeccanici  che  riunisce   FIM-CISL,

  FIOM-CGIL e UILM-UIL;

 

è stato stipulato il seguente accordo.

 

Viene  disciplinato dalla parte II, Disciplina speciale, CCNL  19.4.73  il

rapporto  di  lavoro di quei lavoratori che, senza essere in possesso  dei

requisiti stabiliti dalla legge 18.3.26 n. 562 sull'impiego privato, né di

quelli  propri  dei lavoratori il cui rapporto è regolato dalla  parte  I,

Disciplina speciale del suddetto contratto:

 

a)    svolgono  mansioni particolari di fiducia o responsabilità  che  non

  siano  normalmente  attribuite  ai lavoratori  di  cui  alla  Disciplina

  speciale, parte I, CCNL 19.4.73;

b)    guidino  e controllino il lavoro di un gruppo di lavoratori  di  cui

  alla Disciplina speciale, parte I, CCNL 19.4.73 con apporto di competenza

  tecnico-pratica.

 

I  lavoratori  di cui si tratta sono distinti in 2 categorie. Appartengono

alla  1a categoria coloro per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti

specificate   importi  il  necessario  esercizio  di   un   certo   potere

d'iniziativa  in rapporto alla condotta e ai risultati della  lavorazione,

nonché  coloro  i  quali  esplichino mansioni  di  particolare  rilievo  e

complessità  rispetto  a  quelle  che  sono  comuni  alla  generalità  dei

lavoratori appartenenti alle categorie indicate sotto le lett. a) e b)  di

cui  sopra e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la  loro

attribuzione alle categorie stesse.

 

In via esemplificativa appartengono alla 1a categoria:

 

il  capotreno di laminazione, il contromaestro, il maestro di più forni di

riscaldo,  il  caposquadra con apporto di competenza  tecnico-pratica  con

iniziativa per la condotta e i risultati alla lavorazione, ecc.;

 

appartengono alla 2a categoria:

 

il  caposquadra  con  apporto  di  competenza  tecnico-pratica,  ma  senza

iniziativa   per   la  condotta  e  i  risultati  della  lavorazione,   il

sollecitatore semplice, il marcatempo, il capo-usciere, il capo-fattorino,

ecc..

 

La  presente regolamentazione non modifica il trattamento in atto di  tali

lavoratori agli effetti fiscali, previdenziali e assicurativi.

 

Il  presente accordo decorre dal 1° novembre 1973 per le aziende superiori

a  200  dipendenti  e  dal  1° gennaio 1974 per  le  aziende  fino  a  200

dipendenti.

 

 

Norme transitorie.

 

-     La disciplina prevista nel presente accordo si applica ai lavoratori

  il cui rapporto era già regolato dalle disposizioni contenute nella parte

  II - regolamentazione per gli appartenenti alla categoria speciale - del

  CCNL 8.1.70.

-     I  lavoratori  che,  al  31.10.73, per le aziende  superiori  a  200

  dipendenti e del 31.12.73 per le aziende fino a 200 dipendenti, risultino

  classificati come CS2, in base al CCNL 8.1.70 saranno inquadrati, in ogni

  caso, nella 5a categoria professionale, di cui al rinnovato CCNL per  le

  aziende  metalmeccaniche  private, purché gli  stessi  provengano  dalle

  categorie operaie 1a e 1a superiore del predetto CCNL 8.1.70.

 

 

 

Allegato 3. QUOTA CONTRIBUZIONE UNA TANTUM

 

Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal 13

settembre  e  fino  al  5 novembre, comunicheranno che  in  occasione  del

rinnovo  del  CCNL  i  sindacati stipulanti FIM, FIOM,  UILM  chiedono  ai

lavoratori non iscritti alle organizzazioni medesime una quota associativa

straordinaria  di £. 35.000 da trattenere sulla retribuzione  relativa  al

mese di novembre 1999.

 

Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga dei mesi di settembre  e

ottobre  l'apposito  modulo  che consente al  lavoratore  di  accettare  o

rifiutare  la  richiesta  del sindacato e che  dovrà  essere  riconsegnato

all'azienda entro il 5.11.99.

 

Le  aziende daranno tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali

e  tramite le associazioni imprenditoriali, alle OO.SS. FIM, FIOM  e  UILM

territoriali, del numero delle trattenute effettuate.

 

Le  quote trattenute verranno versate dalle aziende sul C/C BANCARIO 45109

intestato  a  FIM-FIOM-UILM - CONTRATTI AZIENDE PRIVATE  presso  BNL,  via

Bissolati 2 - Roma CAB 3200 ABI 1005.

 

 

 

Allegato 4. ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

 

Ad   integrazione   e  specificazione  di  quanto  previsto   dall'Accordo

interconfederale   per   la  costituzione  delle   RSU   sottoscritto   da

CONFINDUSTRIA  e  CGIL, CISL e UIL il 20.12.93, FEDERMECCANICA-ASSISTAL  e

FIM, FIOM, UILM, concordano quanto segue.

 

1.   Elettorato passivo.

 

Ferma  restando l'eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in  prova

in  forza  all'unità produttiva alla data delle elezioni,  possono  essere

candidati   nelle   liste  di  cui  al  punto   4,   parte   II,   Accordo

interconfederale 20.12.93, anche i lavoratori non a tempo indeterminato il

cui contratto di assunzione consente, alla data delle elezioni, una durata

residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi.

 

 

2.   Durata e sostituzione nell'incarico.

 

Al  termine  del  contratto  non  a  tempo  indeterminato  e  in  caso  di

risoluzione   del   rapporto  di  lavoro,  il  mandato   conferito   scade

automaticamente. I membri decaduti potranno essere sostituiti  secondo  le

regole stabilite al punto 6, parte I,  Accordo interconfederale 20.12.93.

 

 

3.   Modalità della votazione.

 

Secondo  quanto  stabilito al punto 12, parte II, Accordo interconfederale

20.12.93,  il  luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti  dalla

Commissione elettorale previo accordo con la Direzione aziendale, in  modo

tale  da  permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto,  nel

rispetto delle esigenze della produzione.

 

I  lavoratori  potranno  compiere  le  operazioni  di  voto  al  di  fuori

dell'orario  di  lavoro, nonché durante l'orario di lavoro utilizzando  le

ore di assemblea di cui all'art. 20, legge 20.5.70 n. 300.

 

 

4.   Diritti sindacali.

 

Con riferimento al punto 4, parte I, Accordo interconfederale 20.12.93, le

OO.SS.  firmatarie  del  CCNL  per l'industria  metalmeccanica  privata  e

dell'installazione  di  impianti, restano titolari  dei  diritti  previsti

dall'art.  4, Disciplina generale, sezione II del vigente CCNL, in  ordine

alle ore di permesso retribuite nelle unità produttive che occupano fino a

200  dipendenti aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'art. 23,  legge

20.5.70  n. 300, pari al monte ore derivante dalla porzione di  30  minuti

all'anno  per ciascun dipendente, e in ordine alla titolarità dei permessi

per  i  dirigenti  provinciali e nazionali prevista in  termini  più  ampi

rispetto a quanto stabilito dall'art. 30, legge 20.5.70 n. 300.

 

 

5.   Modalità di utilizzo dei permessi sindacali.

 

Le  OO.SS. titolari dei permessi sindacali retribuiti aggiuntivi a  quelli

previsti  dall'art. 23, legge 20.5.70 n. 300 di cui al precedente  art.  4

del  presente  accordo, trasferiscono alle RSU una quota di tali  permessi

pari al 70%.

 

Il  monte  ore complessivo riservato alla RSU é ripartito in parti  uguali

fra ciascuno dei suoi componenti.

 

La  RSU  provvederà a nominare al proprio interno un responsabile  per  la

gestione amministrativa del monte ore ad essa riservato, il cui nominativo

sarà comunicato all'azienda.

 

Il  monte ore riservato alle OO.SS., come regolato al comma 1, art. 5  del

presente  accordo, è ripartito fra le stesse in misura paritetica  e,  nel

rispetto del principio dell'invarianza dei costi, dovrà essere fruito  per

il  tramite  dei  rispettivi componenti la RSU. Le OO.SS. provvederanno  a

comunicare  all'azienda un proprio responsabile designato all'interno  dei

rispettivi componenti la RSU per la gestione di tale monte ore.

 

Per  quanto non disciplinato agli artt. 4 e 5 del presente accordo  si  fa

riferimento   ai   principi  di  cui  al  punto  4,   parte   I,   Accordo

interconfederale 20.12.93.

 

 

6.   Commissione elettorale, scrutatori, componenti del seggio elettorale

  e del Comitato dei garanti.

 

I  membri  della Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti  del

seggio  elettorale, i componenti sindacali del Comitato di garanti qualora

in forza all'unità produttiva, disciplinati rispettivamente ai punti 5, 8,

13  e  20, parte II, Accordo interconfederale 20.12.93, dovranno espletare

il  loro  incarico  al  di  fuori dell'orario di  lavoro,  nonché  durante

l'orario  di  lavoro utilizzando in via eccezionale, previa  richiesta,  i

permessi retribuiti di cui all'art. 23, legge 20.5.70 n. 300, nei limiti e

secondo le modalità di cui al punto 12, parte II, Accordo interconfederale

20.12.93.

 

Resta  inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti,  i

poteri  e  le  tutele già previste dalla legge e dal  CCNL  a  favore  dei

dirigenti  della  RSA,  e ora trasferite ai componenti  le  RSU  in  forza

dell'Accordo interconfederale 20.12.93.

 

Per  la composizione della Commissione elettorale di cui al punto 5, parte

II,  Accordo interconfederale 20.12.93, nelle unità produttive con più  di

500  dipendenti,  ogni O.S. abilitata alla presentazione  di  liste  potrà

designare 2 lavoratori dipendenti dall'unità produttiva, non candidati.

 

 

7.   Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati.

 

Fermo  restando  il  numero  dei  seggi  complessivamente  spettanti,   la

ripartizione  dei  seggi  tra gli operai e gli impiegati  e  quadri  verrà

effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli

addetti.

 

Nella  RSU  di  ciascuna unità produttiva sarà in ogni caso  riservato  un

seggio agli operai o agli impiegati e quadri quando il numero degli uni  o

degli altri sia superiore a 15 addetti.

 

Qualora,  per  gli  operai o per gli impiegati  e  quadri,  non  ci  siano

candidati  disponibili  a  presentarsi, i  seggi  loro  spettanti  saranno

assegnati all'altra categoria giuridica fino ad un numero non superiore al

50%  arrotondato  all'unità superiore. I rimanenti seggi rimarranno  vuoti

fino a decadenza della RSU.

 

 

8.   Numero dei candidati.

 

Il  numero  dei candidati per ciascuna lista di cui al punto 4, parte  II,

Accordo interconfederale 20.12.93, non può superare di oltre 1/3 il numero

dei componenti la RSU.

 

 

9.   Revoca.

 

La  RSU  decade dal mandato ricevuto: alla scadenza dei 3 anni dalla  data

delle  elezioni;  qualora  si  verifichi il  superamento  della  quota  di

sostituzioni  prevista dall'Accordo interconfederale  20.12.93  (punto  6,

parte I); in presenza di raccolta di firme tra i lavoratori aventi diritto

al voto, superiore al 50%; tali firme, perché abbiano valore ai fini della

richiesta di revoca, dovranno essere opportunamente certificate.

 

 

10.  Clausola di salvaguardia.

 

Il   presente   accordo,   nell'integrare  quanto  previsto   dall'Accordo

interconfederale 20.12.93, recepisce a tutti gli effetti la disciplina  in

esso contenuta.

 

Le  OO.SS., dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20.5.70 n. 300,

che  siano  firmatarie del presente accordo o, comunque,  aderiscano  alla

disciplina  in  esso  contenuta, partecipando alla procedura  di  elezione

della  RSU,  rinunciano formalmente ed espressamente a costituire  RSA  ai

sensi della norma sopra menzionata.

 

 

11.  Clausola finale.

 

Il  presente  accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera  delle

parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.

 

Le  parti  stipulanti  il  presente accordo  s'incontreranno  subito  dopo

l'effettuazione delle elezioni delle RSU nelle aziende e comunque entro il

30.6.94 per una verifica dei risultati delle elezioni stesse.

 

Roma, 2 febbraio 1994.

 

 

 

CONTRATTO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO NELL'INDUSTRIA METALMECCANICA E NELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

 

Roma, 8 giugno 1999

 

Premessa.

 

Le   parti  stipulanti  si  danno  reciprocamente  atto  che  la  seguente

disciplina  dell'apprendistato dà concreta attuazione a quanto  concordato

nella  Nota  di  Intenti di cui al contratto nazionale per  la  disciplina

dell'apprendistato  nell'industria metalmeccanica e nell'installazione  di

impianti  del  5.7.94, e trova fondamento in quanto definito  dall'Accordo

sul  lavoro del 24.9.96, recepito dalla legge 24.6.97, n. 196,  "Norme  in

materia  di  promozione  dell'occupazione",  e  che  il  presupposto   per

l'attuazione  di  tale  disciplina è costituito dalla  definizione  di  un

quadro  normativo  che  garantisca il finanziamento degli  oneri  relativi

all'attività di formazione.

 

 

 

Art. 1 - Norme generali.

 

L'apprendistato  è  uno  speciale  rapporto  di  lavoro  a  causa   mista,

finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale.

 

Le  qualifiche conseguibili sono articolate in 2 livelli in  funzione  del

loro contenuto professionale:

 

-      il      livello  comprende  le  professionalità  definite   dalla

  declaratoria  relativa alla 3a categoria, di cui all'art. 4,  Disciplina

  generale, sezione III, CCNL 5.7.94;

-      il      livello  comprende  le  professionalità  definite   dalla

  declaratoria relativa alla 4a categoria di cui al medesimo articolo.

 

Al  fine  dell'assunzione dell'apprendista per le professionalità  di  cui

alla   Disciplina  speciale,  parte  III,  si  terrà  conto  dei   criteri

d'inserimento stabiliti alle lett. a) e b), punto IV, lett.  C)  dell'art.

4, citato.

 

La  qualifica  professionale  oggetto  dell'apprendistato  e  il  relativo

livello  di  professionalità  devono essere espressamente  indicati  nella

lettera di assunzione.

 

Possono essere assunti come apprendisti giovani di età non inferiore ai 16

anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai 24  anni

ovvero  ai  26  nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE

n.  2081/93  del 20.7.93 e successive modificazioni. I limiti  d'età  sono

elevati di 2 anni qualora l'apprendista sia portatore di handicap.

 

L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a  cottimo

o  ad incentivo, né a lavori di manovalanza o di produzioni in serie anche

se  svolte  su linee a catena o di montaggio semplice quando  le  mansioni

siano  caratterizzate  da  attività  brevi,  semplici  e  ripetitive   per

abilitarsi alle quali occorra un breve periodo di pratica e conoscenze  di

tipo  elementare  e comunque non siano ricomprendibili nella  declaratoria

relativa alla 3a categoria.

 

Per  quanto  non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal  presente

contratto, valgono per gli apprendisti le norme del vigente CCNL.

 

 

Dichiarazioni a verbale.

 

1)    La  presente disciplina dell'apprendistato decorre dall'1.9.97 e  si

  applica ai contratti stipulati successivamente a tale data, ferma restando

  l'immediata   operatività  della  Commissione  nazionale  e  l'immediata

  attivazione delle Commissioni paritetiche territoriali di cui al seguente

  art.  5, per lo svolgimento dell'attività propedeutica all'avvio di tale

  nuova disciplina.

2)    Le  parti  s'impegnano a incontrarsi entro 2 mesi  dall'approvazione

  della legge sul riordino della formazione professionale, per armonizzare

  la disciplina contrattuale con le nuove norme legislative.

 

 

 

Art. 2 - Durata del tirocinio.

 

La durata del tirocinio è fissata in:

 

-    30 mesi per il 1° livello di professionalità;

-    4 anni per il 2° livello di professionalità.

 

Per  gli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso

un  istituto  professionale,  ovvero  di  scuola  media  superiore,  o  di

attestato  di  qualifica  professionale inerenti alla  professionalità  da

acquisire le suddette durate sono ridotte a:

 

-    24 mesi per il 1° livello di professionalità;

-    36 mesi per il 2° livello di professionalità.

 

 

 

Art. 3 - Tirocinio presso diverse aziende.

 

I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori

di lavoro si cumulano ai fini del computo delle durate massime del periodo

di  apprendistato,  di cui al precedente art. 2, purché  non  separati  da

interruzioni  superiori  a  1  anno e purché si  riferiscano  alle  stesse

attività.

 

A  tal  fine  nel  caso di risoluzione del rapporto prima  della  scadenza

naturale  di  cui  all'art. 2, il datore di lavoro è tenuto  a  rilasciare

all'apprendista  un'apposita certificazione  che  attesti  il  periodo  di

tirocinio  compiuto,  le  ore e le modalità di formazione  teorico-pratica

effettuata  e  la  qualifica  professionale  e  il  relativo  livello   di

professionalità oggetto dell'apprendistato.

 

Tale  documentazione  deve  essere  presentata  dall'apprendista  all'atto

dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi  di

tirocinio precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso

altre  aziende  indipendentemente dai relativi livelli di professionalità,

purché riferiti alla stessa qualifica professionale.

 

La  retribuzione  iniziale dell'apprendista che abbia già  prestato  altri

periodi di tirocinio è quella relativa al semestre nel quale il precedente

periodo di tirocinio è stato interrotto.

 

 

 

Art. 4 - Formazione teorico-pratica e insegnamento pratico.

 

Per  completare  l'addestramento dell'apprendista sono  previste  160  ore

retribuite in ragione di anno destinate alla formazione teorico-pratica  e

40  ore  retribuite in ragione di anno destinate all'insegnamento pratico,

computate nell'orario di lavoro.

 

Le  ore  complessive di formazione e insegnamento pratico  possono  essere

distribuite   diversamente  nell'arco  della  durata  del   contratto   di

apprendistato.

 

Le  imprese effettueranno la formazione teorico-pratica, in conformità  ai

programmi  elaborati secondo quanto previsto all'art. 5, lett.  b)  e  c),

presso  la  sede aziendale, o nella sede prescelta in caso di costituzione

di  consorzi  di  imprese,  ovvero presso strutture  esterne  pubbliche  o

private  individuate dalle Commissioni paritetiche ai sensi del successivo

art.  5. Nella impossibilità di effettuare la formazione in sede aziendale

o  attraverso  l'attività consortile e in assenza di  strutture  idonee  a

garantire  una  formazione  conforme  al  presente  quadro  formativo,  la

Commissione   paritetica  territoriale,  di  cui  all'art.  5,   elaborerà

congiuntamente   all'azienda  piani  alternativi  di   addestramento.   La

formazione  teorico-pratica effettuata nella sede aziendale  dovrà  essere

realizzata al di fuori dei locali destinati all'attività produttiva.

 

L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i  corsi

di formazione teorico-pratica.

 

Le  ore  dedicate  all'insegnamento pratico sono  svolte  in  azienda  con

l'obiettivo di stabilire un collegamento tra la formazione teorico-pratica

e l'addestramento al lavoro per affiancamento.

 

Al  fine  di  seguire  l'apprendista durante tale  periodo  d'insegnamento

pratico,  il  datore di lavoro incarica un tutor scelto tra  i  dipendenti

dell'impresa.

 

La  scelta del tutor deve tener conto della sua qualificazione e  del  suo

livello  d'inquadramento  che sarà normalmente  di  un  livello  superiore

rispetto a quello in cui il giovane potrà essere inquadrato al termine del

contratto di apprendistato.

 

Il tutor può essere lo stesso imprenditore.

 

Di  norma annualmente l'azienda farà pervenire alla Commissione paritetica

un   rapporto  completo,  che  sarà  consegnato  anche  alle  RSU  laddove

esistenti,  riferito  agli apprendisti assunti e alla relativa  formazione

effettuata.

 

 

 

Art. 5 - Organismi paritetici.

 

La  Commissione nazionale per la formazione professionale di cui  all'art.

4,  punto  4.1.,  Disciplina generale, sezione  I  del  CCNL,  svolgerà  i

seguenti compiti con riferimento all'apprendistato:

 

-     elaborare  schemi  esemplificativi di  programmi  di  formazione  da

  allegare al presente contratto;

-     monitorare  le  esperienze svolte nel territorio  sulla  base  della

  documentazione pervenuta;

-    divulgare nel territorio le esperienze più significative;

-     assolvere ai compiti delle Commissioni paritetiche territoriali,  di

  seguito definite, laddove queste non vengano costituite;

-    predisporre il modulo di documentazione di cui all'art. 3.

 

Nei territori nei quali non sia prevista la costituzione delle Commissioni

territoriali  per  la formazione professionale di cui  all'art.  4,  punto

4.2.,   Disciplina   generale,  sezione  I  del  CCNL,   le   Associazioni

territoriali  imprenditoriali  promuoveranno,  d'intesa  con  le  analoghe

istanze  territoriali delle OO.SS. stipulanti, la costituzione di apposite

Commissioni paritetiche.

 

Le suddette strutture paritetiche territoriali avranno il compito di:

 

a)    individuare  i  centri di formazione professionale  e  le  strutture

  formative  anche aziendali presso cui si svolgono i corsi di  formazione

  teorico-pratica,  secondo  i  requisiti indispensabili,  indicati  nella

  successiva  Dichiarazione a verbale, riferiti sia  alle  caratteristiche

  organizzative  che alle risorse impiegate che ai livelli qualitativi  di

  formazione erogata, e anche in relazione alle professionalità  richieste

  nel territorio;

b)    predisporre,  sulla  base  dei fabbisogni rilevati  nel  territorio,

  moduli  formativi  standard  coerenti  con  gli  schemi  esemplificativi

  elaborati dalla Commissione nazionale;

c)    verificare  che i programmi di formazione predisposti dalle  aziende

  per  qualifiche  professionali per le quali  la  Commissione  non  abbia

  elaborato   il   modulo  formativo,  siano  coerenti  con   gli   schemi

  esemplificativi allegati al presente contratto;

d)    verificare  sulla base della documentazione ricevuta che  l'attività

  formativa si sia svolta secondo i criteri definiti dal precedente art. 4 e

  conformemente ai programmi di formazione di cui alle precedenti lett. b) e

  c);

e)     trasmettere   alla   Commissione  nazionale   per   la   formazione

  professionale  tutta  la documentazione riguardante  l'applicazione  del

  contratto di apprendistato nel territorio;

f)    svolgere  compiti  di  certificazione anche in  relazione  a  quanto

  previsto dalla legge.

 

Le  decisioni delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale

verranno assunte con la maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti.

 

Gli  Organismi  paritetici  di  cui  al presente  articolo  opereranno  in

sintonia  con gli Organismi bilaterali di cui all'Accordo interconfederale

31.1.95, utilizzando anche le elaborazioni da essi prodotte.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

I  centri di formazione esterni all'azienda, individuati dalle Commissioni

paritetiche  territoriali  secondo  quanto  previsto  alla  lett.  a)  del

presente articolo dovranno avere i seguenti requisiti:

 

-     svolgere attività con finalità di formazione professionale da almeno

  3  anni.  Nel  caso  di  strutture di più recente costituzione,  saranno

  opportunamente valutate tutte le precedenti esperienze professionali  di

  dipendenti, collaboratori, purché adeguatamente documentate;

-     possedere  i  requisiti  previsti per  le  strutture  formative  che

  possono convenzionarsi con la Regione dalla legge n. 845/78, e successive

  modificazioni;

-     svolgere  un'attività formativa che sia in diretta correlazione  con

  la specificità delle qualificazioni professionali richieste dalle imprese;

-      prevedere  un'articolazione  dell'attività  didattica  in  modo  da

  assicurare lo svolgimento di più corsi nella stessa giornata;

-     disporre di personale docente qualificato in relazione alle  materie

  d'insegnamento;

-     disporre di un'idonea e aggiornata attrezzatura tecnico-didattica in

  relazione alla specificità degli interventi formativi previsti.

 

Le  strutture formative aziendali di cui alla lett. a) devono possedere  i

requisiti   previsti  dalla  legge  n.  845/78  per  l'ottenimento   delle

convenzioni regionali.

 

 

 

Art. 6 - Assunzione.

 

Nella  lettera  di assunzione oltre alle indicazioni di  cui  all'art.  1,

Disciplina generale, sezione III del CCNL, saranno precisate:

 

-     la  qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo

  livello professionale da acquisire;

-    il programma di formazione e le relative modalità di attuazione.

 

 

 

Art. 7 - Periodo di prova.

 

Per l'assunzione in prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto.  Il

periodo  di  prova non dovrà superare 20 giorni di effettivo servizio  nel

caso di contratto finalizzato all'acquisizione di qualifiche professionali

relative  ai  lavoratori di cui alla Disciplina speciale, parte  I,  e  30

giorni   di   effettivo   servizio  nel  caso  di  contratto   finalizzato

all'acquisizione di qualifiche professionali relative ai lavoratori di cui

alla  Disciplina speciale, parte III. Durante tale periodo ciascuna  delle

parti contraenti potrà recedere dal contratto senza l'obbligo di preavviso

o  della  relativa indennità sostitutiva, e saranno retribuite  le  ore  o

giornate di lavoro effettivamente prestate.

 

Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia

o  d'infortunio,  il lavoratore sarà ammesso a completare  il  periodo  di

prova  stesso  qualora  sia in grado di riprendere il  servizio  entro  un

numero di giorni pari alla metà della durata della prova.

 

 

 

Art. 8 - Orario di lavoro.

 

L'orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.

 

 

 

Art. 9 - Ferie.

 

A  norma  dell'art. 14, legge 19.1.55 n. 25, gli apprendisti  di  età  non

superiore  ai  16  anni matureranno per ogni anno di servizio  un  periodo

feriale retribuito di 30 giorni di calendario.

 

Gli  apprendisti d'età superiore a 16 anni compiuti matureranno un periodo

di  ferie  pari  a quelle dei lavoratori di cui alla Disciplina  speciale,

parti I e III.

 

All'apprendista  che all'epoca delle ferie non abbia maturato  il  diritto

all'intero  periodo di ferie spetterà per ogni mese di  servizio  prestato

1/12  dei  suddetti periodi feriali. La frazione di mese superiore  ai  15

giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

 

In caso di risoluzione del rapporto, all'apprendista spetterà il pagamento

delle  ferie  in  proporzione dei 12simi maturati.  La  frazione  di  mese

superiore  ai  15  giorni sarà considerata, a questi  effetti,  come  mese

intero.

 

 

 

Art. 10 - Determinazione della retribuzione.

 

La  retribuzione  dell'apprendista per il 1° livello di professionalità  e

per  i  primi 30 mesi del 2° livello di professionalità, viene determinata

applicando  le percentuali di seguito riportate, al minimo tabellare,  EDR

di cui al Protocollo 31.7.92 del lavoratore inquadrato nella 3a categoria.

 

Per  i  restanti  mesi  previsti per il 2° livello di  professionalità  le

percentuali  di  riferimento sono applicate al minimo tabellare,  EDR  del

lavoratore inquadrato in 4a categoria.

 

La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.

 

 

PROGRESSIONE DELLA RETRIBUZIONE

 

           durata             1° sem. 2° sem.  3° sem.

 

1° livello                                     

di professionalità (30 mesi)    67%     72%      77%

2° livello                                     

di professionalità (4 anni)     67%     72%      77%

 

(segue)

 

           durata             4° sem. 5° sem.  6° sem.  4° anno

             

1° livello                                                 

di professionalità (30 mesi)    82%     90%       -        -

2° livello                                                 

di professionalità (4 anni)     82%     90%      95%      95%

 

Per  gli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso

un istituto professionale ovvero di scuola media superiore, l'applicazione

delle percentuali previste nella precedente tabella sono anticipate di  un

semestre.

 

 

 

Art. 11 - Gratifica natalizia.

 

L'azienda  corrisponderà  all'apprendista, in occasione  della  ricorrenza

natalizia, una gratifica ragguagliata a 173 ore di retribuzione globale di

fatto.

 

Nel  caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso

dell'anno,  l'apprendista ha diritto a tanti 12simi  dell'ammontare  della

gratifica  natalizia  quanti  sono  i mesi  di  servizio  prestato  presso

l'azienda.

 

La  frazione  di  mese superiore ai 15 giorni viene considerata  a  questi

effetti come mese intero.

 

 

 

Art. 12 - Trattamento di malattia e infortunio.

 

Per  quanto  riguarda il trattamento economico per infortunio  e  malattia

degli  apprendisti  non  in  prova le aziende  dovranno  sopportare  oneri

corrispondenti a quelli derivanti dal trattamento previsto dagli artt.  18

e 19, Disciplina speciale, parte I.

 

 

 

Art. 13 - Attribuzione della qualifica professionale.

 

All'apprendista che, terminato il periodo di tirocinio, venga mantenuto in

servizio  senza  essere  ammesso, entro 1 mese dalla  fine  del  tirocinio

stesso, per motivi a lui non imputabili, alla prova d'idoneità - che  deve

essere  effettuata  solamente  in relazione allo  specifico  addestramento

praticato   dall'apprendista  -  s'intenderà   attribuita   la   qualifica

professionale che ha formato oggetto del contratto di apprendistato.

 

Circa  i  termini e le modalità di certificazione della formazione,  anche

per quanto riguarda il credito formativo, le parti s'incontreranno entro i

termini  di  cui  al  punto  2,  Dichiarazione  a  verbale,  art.  1,  per

armonizzare  la  presente  disciplina con  quanto  stabilito  dalla  nuova

normativa legale.

 

Il  periodo  di apprendistato verrà computato nell'anzianità di  servizio,

oltre  che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini  di  tutti

gli  istituti  introdotti  e disciplinati dal CCNL,  ad  esclusione  degli

aumenti periodici d'anzianità. Per l'apprendista in possesso di diploma di

scuola  media  superiore inerente alla professionalità da  acquisire,  che

venga  mantenuto in servizio, ai fini della mobilità professionale di  cui

all'art.  4,  lett.  C), punto IV, lett. b), Disciplina generale,  sezione

III, il periodo di apprendistato relativo al 2° livello di professionalità

sarà considerato utile in misura pari a 12 mesi.

 

 

 

Art. 14 - Decorrenza.

 

Il presente contratto forma parte integrante del vigente CCNL di cui segue

le sorti.

 

 

 

COMETA - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE STATUTO DI COMETA

 

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA

METALMECCANICA, DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DEI SETTORI AFFINI

 

Approvato dall'Assemblea straordinaria

 

Milano, 27 ottobre 1998

 

Titolo I - COSTITUZIONE E SCOPO

 

Art. 1 - Costituzione, denominazione, durata e sede.

 

1.    In  attuazione  dell'Accordo  sindacale  stipulato  il  10.3.97  tra

  FEDERMECCANICA-ASSISTAL, INTERSIND e FIM, FIOM, UILM, FISMIC è costituito

  il "Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell'industria

  metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini, in

  forma abbreviata - COMETA" di seguito denominato "Fondo".

 

2.    Il Fondo è costituito quale associazione ai sensi dell'art. 12 e ss.

  C.C.  e  del  D.lgs.  21.4.93  n.  124  e  successive  modificazioni   e

  integrazioni, di seguito denominato "Decreto".

 

3.    Il  Fondo  ha  durata  indeterminata,  fatte  salve  le  ipotesi  di

  scioglimento di cui al successivo art. 36.

 

4.   Il Fondo ha sede in Milano, via Cornalia n. 19.

 

 

 

Art. 2 - Scopo.

 

1.     Scopo   esclusivo   del   Fondo  è  l'erogazione   di   trattamenti

  pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico al fine di

  assicurare ai beneficiari di cui al successivo art. 21 più elevati livelli

  di copertura previdenziale, ai sensi e per gli effetti del Decreto.

 

2.   Il Fondo non ha fini di lucro.

 

 

 

Art. 3 - Sistema di gestione e contribuzione.

 

1.    Il  finanziamento del Fondo avviene mediante contribuzione definita,

  e  la  gestione finanziaria delle risorse è basata sul meccanismo  della

  capitalizzazione individuale.

 

 

 

Titolo II - ASSOCIATI

 

Art. 4 - Associati.

 

1.   Sono associati al Fondo:

 

a)    i  lavoratori dipendenti non in prova, il cui rapporto di  lavoro  è

  disciplinato  dai  CCNL di lavoro per l'industria metalmeccanica  e  per

  l'installazione  di  impianti  - 5.7.94  e  9.7.94,  e  loro  successive

  modificazioni  - i quali vi abbiano volontariamente aderito  secondo  le

  modalità e con gli effetti di cui al successivo art. 5;

b)    le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati  al

  Fondo; il rapporto associativo dell'impresa che rimane priva di lavoratori

  associati resta integro fino alla scadenza del mandato dell'assemblea dei

  delegati  per il triennio in corso, e cessa alla scadenza del  triennio,

  salva   la  costituzione  di  un  nuovo  rapporto  associativo  all'atto

  dell'adesione di nuovi lavoratori dalla stessa dipendenti.

 

2.    Al  Fondo  possono  essere associati i lavoratori  e  le  rispettive

  imprese  dei  settori industriali che applicano CCNL sottoscritti  dalle

  stesse  OO.SS.  dei  lavoratori che stipulano il CCNL  per  gli  addetti

  all'industria metalmeccanica e all'installazione di impianti, di seguito

  denominati  affini  e individuati nell'ambito delle seguenti  categorie:

  odontotecnici,  orafi  e argentieri. L'associazione  al  Fondo  di  tali

  lavoratori e imprese, ferma restando l'adesione volontaria del lavoratore,

  deve essere preventivamente concordata, per ciascun settore, tra le citate

  OO.SS. dei lavoratori e le rispettive organizzazioni imprenditoriali  di

  settore, che stabiliscono anche i relativi tempi di adesione.

  L'associazione   al   Fondo   deve  essere  deliberata   dal   Consiglio

  d'amministrazione e portata a conoscenza della Commissione di vigilanza,

  insieme con l'indicazione del CCNL che ha disposto l'estensione.

 

3.     Possono   restare  altresì  associati  al  Fondo,  previo   accordo

  sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda, operato

  ai  sensi dell'art. 47, legge n. 428/90, ovvero per effetto di mutamento

  dell'attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al  precedente

  punto  1), lett. a) e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata

  non  operi  analogo fondo di previdenza complementare, con l'effetto  di

  conseguimento  o  conservazione della qualità  di  associato  anche  per

  l'impresa cessionaria o trasformata.

 

4.    Nei casi indicati ai precedenti commi 2 e 3 l'adesione al Fondo o la

  permanenza   in  esso  richiedono  nell'accordo  sindacale   l'integrale

  accettazione del presente Statuto e atti correlati e delle clausole per la

  previdenza  complementare definite dalle fonti istitutive,  ivi  incluse

  quelle relative alla contribuzione.

 

 

 

Art. 5 - Adesione e permanenza nel Fondo.

 

1.    I  lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale  nel

  rispetto  della normativa vigente e secondo la procedura prevista  dalle

  norme operative interne.

 

2.     L'adesione  deve  comunque  essere  preceduta  dalla  consegna   al

  lavoratore  della  scheda  informativa approvata  dalla  Commissione  di

  vigilanza.

 

3.    Il  lavoratore,  per il tramite del datore di lavoro,  manifesta  la

  propria  volontà  di adesione al Fondo con atto scritto  il  quale  deve

  contenere,  altresì, l'impegno a contribuire nei termini previsti  dalla

  fonte  istitutiva e successive modifiche nonché la delega al  datore  di

  lavoro ad operare le trattenute corrispondenti.

 

4.    Il  datore  di  lavoro è tenuto a trasmettere al Fondo  le  adesioni

  raccolte entro il 15° giorno dei mesi di luglio e gennaio di ciascun anno,

  termini dai quali decorre la contribuzione, rispettivamente a carico del

  lavoratore  e  del datore di lavoro, secondo le modalità  di  versamento

  stabilite dalla fonte istitutiva.

 

5.    L'adesione  al Fondo da parte del datore di lavoro si  realizza  con

  l'adempimento dell'obbligo previsto a suo carico dal precedente comma 4.

 

6.    I  diritti  associativi  sorgono in capo ai lavoratori  aderenti  al

  Fondo  successivamente  al    versamento  dei  contributi  effettuato,

  contestualmente alla quota d'iscrizione, dal datore di lavoro.

 

7.    In  caso  di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi  causa

  permane  la  condizione di associato e l'obbligo contributivo  a  carico

  dell'impresa  e  del lavoratore è rapportato al trattamento  retributivo

  spettante al lavoratore.

 

8.    Salvo  quanto previsto al successivo art. 25, comma 4,    periodo,

  l'adesione del lavoratore comporta la permanenza minima di almeno 5 anni

  nel  Fondo,  sempre  che non si determini la perdita  dei  requisiti  di

  appartenenza al Fondo di cui al precedente art. 4.

 

9.      I   lavoratori   associati   che   percepiscono   le   prestazioni

  pensionistiche previste dal presente Statuto mantengono la condizione di

  associati al Fondo.

 

 

 

Titolo III - ORGANI SOCIALI

 

Art. 6 - Organi del Fondo.

 

1.   Sono organi del Fondo:

 

-    l'Assemblea dei delegati;

-    il Consiglio d'amministrazione;

-    il Presidente e il Vice Presidente;

-    il Collegio dei Revisori contabili.

 

 

 

Art. 7 - Assemblea dei delegati.

 

1.    I lavoratori e le aziende aderenti al Fondo sono rappresentati da un

  numero  predefinito  di soggetti i quali costituiscono  l'Assemblea  dei

  delegati di seguito denominata Assemblea.

 

2.    L'Assemblea  è costituita inizialmente da 60 associati delegati,  30

  eletti  dalle  imprese e 30 eletti dai lavoratori.  Al  verificarsi  del

  superamento della soglia numerica di lavoratori associati oltre le 200.000

  unità,  il  numero  dei delegati componenti l'Assemblea  è  direttamente

  elevato a 90, di cui 45 eletti dalle imprese e 45 eletti dai lavoratori,

  in  occasione del 1° rinnovo triennale dell'Assemblea successivo a  tale

  superamento,  secondo  le modalità stabilite nel Regolamento  elettorale

  definito dalle fonti istitutive. Al raggiungimento delle 200.000 adesioni

  e  della  relativa  modifica nella composizione  dell'Assemblea  è  data

  opportuna   informazione  agli  iscritti  in   occasione   della   prima

  comunicazione periodica utile.

 

3.    I  delegati rimangono in carica 3 anni e possono essere rieletti per

  non più di 2 volte consecutive.

 

4.    L'Assemblea  è  presieduta dal Presidente, in sua assenza  dal  Vice

  Presidente o, in assenza di entrambi, dal delegato con maggiore età.

 

5.    Il  Presidente nomina un Segretario il quale redige  il  verbale  di

  riunione.

 

6.    L'Assemblea si svolge presso la sede del Fondo ovvero in altro luogo

  indicato nella convocazione.

 

 

 

Art. 8 - Attribuzioni dell'Assemblea.

 

1.   L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

 

2.   L'Assemblea in seduta ordinaria:

 

a)   approva il bilancio;

b)    elegge  i  Consiglieri d'amministrazione e i componenti il  Collegio

  dei  Revisori  contabili  secondo quanto stabilito  rispettivamente  dai

  successivi artt. 14 e 20;

c)    delibera,  su proposta del Consiglio d'amministrazione, il  compenso

  dei Revisori e quello eventuale degli Amministratori;

d)    delibera  stilla responsabilità degli Amministratori e dei  Revisori

  contabili e sulla loro eventuale revoca;

e)    delibera l'entità della quota associativa di cui al successivo  art.

  29, su proposta del Consiglio d'amministrazione;

f)    delibera su proposta del Consiglio d'amministrazione in merito  alla

  scelta della società di revisione;

g)    delibera  su  ogni  altra  questione sottoposta  al  suo  esame  dal

  Consiglio d'amministrazione.

 

3.   L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:

 

a)   modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio d'amministrazione;

b)     scioglimento  e  procedure  di  liquidazione  del  Fondo,  relative

  modalità e nomina dei liquidatori.

 

 

 

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea.

 

1.     La   convocazione  dell'Assemblea,  con  contestuale   trasmissione

  dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata dal

  Presidente a mezzo raccomandata a.r., da inviare almeno 15 giorni  prima

  della data della riunione.

 

2.    In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione per telefax

  o telegramma contenente in ogni caso l'ordine del giorno da spedire almeno

  7 giorni prima della riunione.

 

3.    L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno 1 volta all'anno,

  entro i tempi previsti dalle disposizioni della Commissione di Vigilanza

  in  tema  di contabilità, per l'adempimento di cui all'art. 8, comma  2,

  lett. a).

 

4.    L'Assemblea deve altresì essere convocata quando lo richiedano,  con

  tassativa  indicazione  degli argomenti da  trattare,  almeno  1/10  dei

  delegati, ovvero 5 componenti il Consiglio d'amministrazione.

 

 

 

Art. 10 - Rappresentanza nell'Assemblea.

 

1.    Ciascun  delegato può farsi rappresentare in Assemblea da  un  altro

  delegato.

 

2.    La  rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i  documenti

  relativi devono essere conservati dal Consiglio d'amministrazione.

 

3.    La  delega  di rappresentanza può essere rilasciata anche  in  calce

  all'avviso di convocazione.

 

4.    La  delega  di  rappresentanza  può essere  conferita  soltanto  per

  assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti.

 

5.    La  delega di rappresentanza non può essere rilasciata con  il  nome

  del   rappresentante  in  bianco  e  non  può  essere   conferita   agli

  Amministratori.

 

6.    Ciascun  delegato non può essere portatore di più di  2  deleghe  di

  rappresentanza.

 

 

 

Art. 11 - Deliberazioni dell'Assemblea.

 

1.    L'Assemblea  in  seduta ordinaria è validamente  costituita  con  la

  presenza di almeno i 7/10 dei delegati e delibera con il voto favorevole

  dei 6/10 dei delegati.

 

2.    L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita con  la

  presenza  di almeno 8/10 dei delegati. Quando sia convocata per decidere

  modifiche statutarie, essa delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3

  dei delegati; quando sia convocata per decidere lo scioglimento del Fondo,

  delibera con il voto favorevole dì almeno i 3/4 dei delegati.

 

 

 

Art. 12 - Verbale delle deliberazioni assembleari.

 

1.     Le   deliberazioni  dell'Assemblea  devono  risultare  da   verbale

  sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

2.    Le  deliberazioni  dell'Assemblea straordinaria  sono  assunte  alla

  presenza di un notaio che redige il verbale relativo.

 

 

 

Art. 13 - Cessazione e decadenza dei delegati - Loro sostituzione.

 

1.    Costituisce motivo di decadenza dalla carica di delegato la  perdita

  dei requisiti di eleggibilità indicati dal Regolamento elettorale.

 

2.    Qualora nel corso del triennio venga a cessare dalla carica uno  dei

  delegati dei lavoratori, sia per decadenza ai sensi del precedente comma

  sia  per  morte o impedimento fisico, subentra nella carica il  soggetto

  risultante dalle procedure indicate dal Regolamento elettorale.

 

3.    Qualora  nel  corso del triennio venga a cessare  uno  dei  delegati

  delle  imprese  il  subentrante viene individuato secondo  le  procedure

  previste dal Regolamento elettorale.

 

4.   I subentranti restano in carica fino al completamento del triennio.

 

Qualora  per  effetto dei subentri di cui ai precedenti commi  2  e  3  la

composizione  originaria dell'Assemblea sia modificata per oltre  1/3  dei

delegati  dei  lavoratori e per oltre 1/3 dei delegati delle  imprese,  si

indice anticipatamente l'elezione per il rinnovo dell'intera Assemblea dei

delegati.

 

 

 

Art. 14 - Il Consiglio di Amministrazione.

 

1.   Il Consiglio d'amministrazione è costituito da 12 componenti.

 

2.     In   attuazione  del  principio  di  pariteticità  i  delegati  dai

  lavoratori  e i delegati dalle imprese in seno all'Assemblea  provvedono

  disgiuntamente all'elezione dei rispettivi 6 consiglieri, sulla base  di

  liste  di  candidati  -  in  possesso dei  requisiti  di  onorabilità  e

  professionalità previsti dalle norme di legge e dai decreti ministeriali e

  in assenza di cause di ineleggibilità e decadenza indicate dall'art. 2382

  C.C.   -   predisposte  da  ciascuna  parte  istitutiva  o  da  delegati

  dell'Assemblea e sottoscritte da almeno 1/3 dei delegati rispettivamente

  dei lavoratori e delle imprese. Nella compilazione delle liste i promotori

  tengono adeguatamente conto della candidatura di delegati.

 

3.    Le  liste saranno composte da un numero di candidati pari al  numero

  dei consiglieri effettivi eleggibili più 4 supplenti che dovranno essere

  specificatamente indicati. La lista che otterrà un numero di voti pari o

  superiore  ai 2/3 dei votanti di ciascuna parte otterrà la totalità  dei

  consiglieri.  Nel caso in cui nessuna lista ottenga il  suddetto  quorum

  l'elezione  verrà  ripetuta.  Alle  terze  votazioni  si  procederà   al

  ballottaggio tra le 2 liste che avranno riportato il maggior  numero  di

  voti.

 

4.    I  Consiglieri d'amministrazione durano in carica 3 anni  e  possono

  essere  eletti  per non più di 3 volte consecutive. I  Consiglieri  che,

  all'atto  della  elezione,  si  trovino  in  una  delle  situazioni   di

  incompatibilità previste dal D.M. Tesoro n. 703/96 hanno facoltà di optare

  fra l'una o l'altra delle posizioni incompatibili, subentrando, nel caso

  di  opzione  negativa,  il supplente secondo  la  procedura  di  cui  al

  successivo art. 18, comma 2. Tale facoltà va esercitata entro 15  giorni

  dalla elezione e comunque prima dell'insediamento del Consiglio.

 

5.    Il  candidato  a Consigliere d'amministrazione che  rivesta  già  la

  carica  di delegato in Assemblea, decade da questa funzione in  caso  di

  elezione.

 

6.    Le  riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso

  di  assenza  o  impedimento, dal Vice Presidente o dal  Consigliere  più

  anziano in carica.

 

 

 

Art. 15. - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

 

1.   Il Consiglio ha il compito di amministrare il Fondo. Esso, pertanto:

 

a)    elegge, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, il Presidente

  e  il  Vice  Presidente  tra i componenti il  Consiglio,  ai  sensi  del

  successivo art. 19;

b)     provvede   alla  gestione  del  Fondo  e  alla  sua  organizzazione

  funzionale, amministrativa e contabile;

c)    predispone  e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il  bilancio

  annuale del Fondo;

d)    definisce i prospetti della composizione e del valore del patrimonio

  del Fondo, in conformità alle disposizioni emanate dalla Commissione  di

  vigilanza ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. g) del Decreto;

e)    decide,  con  il voto favorevole dei 2/3 dei componenti,  i  criteri

  generali  per  la ripartizione del rischio in materia di investimenti  e

  partecipazioni  nonché le politiche d'investimento, in  conformità  alla

  normativa vigente e a quanto stabilito nel successivo art. 30;

f)    sceglie,  con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, i  soggetti

  gestori  e  individua la banca depositaria delle risorse del  Fondo,  in

  conformità  alla normativa vigente e a quanto stabilito  nei  successivi

  artt. 30 e 32 e definisce i contenuti delle convenzioni;

g)    decide  con  la  maggioranza  dei  2/3  dei  componenti,  in  merito

  all'organizzazione dell'attività amministrativa e, in materia di rapporti

  con   gli  iscritti,  in  conformità  alle  disposizioni  fornite  dalla

  Commissione  di vigilanza ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett.  h)  del

  Decreto e successive modificazioni e integrazioni;

h)    svolge  attività  di proposta, con il voto favorevole  dei  2/3  dei

  componenti, riguardo alle modifiche dello Statuto; in particolare vige in

  capo  al Consiglio l'obbligo di promuovere l'adeguamento della normativa

  statutaria del Fondo in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni

  di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive nell'ambito delle

  competenze  ad esse attribuite dal Decreto e successive modificazioni  e

  integrazioni, nonché l'obbligo di invio delle modifiche dello Statuto alla

  Commissione di vigilanza ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 17,

  comma 2, lett. b) del Decreto;

i)    propone  all'Assemblea  la  nomina della  società  incaricata  della

  revisione del bilancio del Fondo;

l)    decide,  con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, in ordine  a

  questioni inerenti l'adesione al Fondo nell'ipotesi di cui al precedente

  art. 4, punto 2 e la permanenza nel Fondo nell'ipotesi di cui al punto 3

  del medesimo articolo;

m)    predispone  e  invia alle parti istitutive del Fondo e  al  Comitato

  paritetico, quale previsto dal punto 16, Accordo istitutivo 10.3.97,  un

  resoconto particolareggiato sull'andamento della gestione almeno 15 giorni

  prima della convocazione dell'Assemblea annuale e in tutti quei casi  in

  cui si verifichino avvenimenti che il Consiglio d'amministrazione valuti

  opportuno segnalare;

n)    adotta  iniziative per il corretto svolgimento del rapporto con  gli

  associati;

o)    attribuisce  deleghe  a singoli consiglieri per  la  trattazione  di

  particolari argomenti;

p)   propone all'Assemblea l'entità della quota associativa;

q)    riferisce  alla  Commissione di Vigilanza  sui  Fondi  pensione,  in

  presenza  di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del  Fondo,  i

  provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di

  equilibrio ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Decreto;

r)    fornisce  istruzioni specifiche al Presidente o ad  eventuale  altro

  Consigliere all'uopo delegato per l'esercizio dei diritti di voto connessi

  ai  valori mobiliari di proprietà del Fondo conferiti in gestione, anche

  mediante delega, secondo le modalità stabilite con delibera assunta con il

  voto favorevole dei 2/3 dei componenti.

 

 

 

Art. 16 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione.

 

1.    Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno

  e della documentazione relativa, sono effettuate a mezzo raccomandata a.r.

  da  inviare ai componenti del Consiglio e ai componenti del Collegio dei

  Revisori almeno 15 giorni prima della data della riunione.

 

2.    In  casi  di particolare urgenza è ammessa la convocazione  a  mezzo

  telefax  o  telegramma contenente in ogni caso l'ordine  del  giorno  da

  inviare almeno 5 giorni prima della riunione.

 

3.    Il  Consiglio  si  riunisce almeno 2 volte l'anno e,  inoltre,  ogni

  qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano

  almeno 3 suoi componenti.

 

 

 

Art. 17 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

 

1.    Il  Consiglio  d'amministrazione è  validamente  costituito  con  la

  presenza  della  metà  più uno dei Consiglieri e  decide  a  maggioranza

  semplice, ove lo Statuto non richieda una diversa maggioranza.

 

2.    Per  la validità delle deliberazioni di cui ai successivi artt.  30,

  31  e  32  si richiede la presenza di almeno 2 componenti del  Consiglio

  d'amministrazione dotati dei requisiti di professionalità di cui all'art.

  4,  comma  2,  lett. a) o b) del D.M. Lavoro n. 211/97,  rispettivamente

  eletti 1 dalle imprese e 1 dai lavoratori.

 

3.    In  caso  di  parità al Presidente è attribuito un doppio  voto.  Le

  deliberazioni del Consiglio devono risultare da apposito verbale.

 

 

 

Art. 18 - Cessazione e decadenza degli Amministratori - Loro sostituzione.

 

1.     Costituisce   causa  di  decadenza  dalla  carica  di   Consigliere

  d'amministrazione la perdita dei requisiti legali o statutari, e comunque

  al  sopraggiungere di una delle situazioni di incompatibilità di cui  al

  D.M. Tesoro n. 703/96.

 

2.    Qualora durante il mandato uno degli Amministratori venga a cessare,

  per decadenza come al precedente comma ovvero per dimissioni, per morte o

  impedimento  fisico,  subentra quello fra i  supplenti  designato  dagli

  Amministratori  eletti  nella lista alla quale apparteneva  il  cessato,

  tenuto  conto dei requisiti di cui all'art. 4, Decreto del Ministro  del

  Lavoro  14.1.97  n.  211;  qualora  questi  risulti  in  condizioni   di

  incompatibilità,  egli  può optare fra l'una o l'altra  delle  posizioni

  incompatibili   entro   15  giorni  dal  subentro   e   comunque   prima

  dell'assunzione  delle  funzioni. L'Assemblea,  in  occasione  della  1a

  riunione  utile,  provvederà all'elezione  di  nuovi  supplenti  per  la

  sostituzione di eventuali supplenti cessati per il motivo di  cui  sopra

  ovvero per qualunque altra causa sopravvenuta. L'elezione avverrà secondo

  la  procedura  prevista dal precedente art. 14. Gli Amministratori  e  i

  supplenti   subentrati   ai   sensi  del   presente   articolo   scadono

  contestualmente a quelli in carica all'atto della loro nomina.

 

3.    Se  per  effetto  dei  subentri di cui al precedente  comma  risulti

  sostituita  oltre  la  metà dei componenti l'originario  Consiglio,  gli

  Amministratori  in  carica  devono senza indugio  convocare  l'Assemblea

  affinché provveda a nuove elezioni.

 

4.    Qualora  vengano  a  cessare  tutti gli Amministratori  deve  essere

  convocata d'urgenza l'Assemblea dal Collegio dei Revisori contabili,  il

  quale   può   compiere  nel  frattempo  tutti  gli  atti  di   ordinaria

  amministrazione.

 

5.    Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo  a

  3  riunioni  consecutive  del Consiglio sono  da  considerarsi  decaduti

  dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del

  comma 2 del presente articolo.

 

 

 

Art. 19 - Presidente e Vice Presidente.

 

1.    Il  Presidente  e  il  Vice Presidente del  Fondo  sono  eletti  dal

  Consiglio  d'amministrazione, rispettivamente e a turno,  tra  i  propri

  componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.

 

2.    Il  Presidente  ha la legale rappresentanza e la firma  sociale  del

  Fondo e sta per esso in giudizio.

 

3.    Sovrintende  al  funzionamento del Fondo;  indice  le  elezioni  dei

  delegati  per la composizione dell'Assemblea secondo le procedure  e  le

  modalità temporali previste nel Regolamento elettorale; convoca e presiede

  le  sedute  dell'Assemblea; convoca e presiede le sedute  del  Consiglio

  d'amministrazione; provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da

  tali Organi; salvo diversa delega del Consiglio, tiene i rapporti con gli

  Organismi  esterni  e  di  vigilanza;  in  particolare  trasmette   alla

  Commissione  di  vigilanza  ogni variazione o  innovazione  della  fonte

  istitutiva corredata da nota descrittiva del relativo contenuto;  svolge

  ogni  altro  compito  previsto dal presente  Statuto  o  che  gli  venga

  attribuito dal Consiglio.

 

4.    In  caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri

  e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

 

5.    Il  Presidente e il Vice Presidente durano in carica come gli  altri

  componenti  il  Consiglio e devono essere in possesso dei  requisiti  di

  professionalità di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) o b) del Decreto del

  Ministro del Lavoro 14.1.97 n. 211.

 

 

 

Art. 20 - Collegio dei Revisori contabili.

 

1.    Il  Collegio  dei  Revisori contabili è  composto  da  4  componenti

  effettivi e 2 supplenti eletti per metà in rappresentanza delle imprese e

  per l'altra metà in rappresentanza dei lavoratori associati.

 

2.    Per  l'elezione si procede mediante liste presentate  disgiuntamente

  da ciascuna parte istitutiva o da delegati dell'Assemblea e sottoscritte

  da almeno 1/3 dei delegati rispettivamente dei lavoratori e delle imprese;

  ciascuna  lista contiene i nomi di 2 Revisori effettivi e di 1  Revisore

  supplente;  risultano  eletti per ciascuna parte istitutiva  i  Revisori

  appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

  I  componenti  del Collegio devono essere in possesso dei  requisiti  di

  onorabilità  e  professionalità  previsti  dalla  legge  e  dai  decreti

  ministeriali, in assenza di cause di ineleggibilità e decadenza indicate

  dall'art.  2399  C.C. nonché in assenza di situazioni di incompatibilità

  ai sensi dell'art. 8, comma 8, D.M. Tesoro n. 703/96.

 

3.    Il  candidato  a  Revisore contabile che rivesta già  la  carica  di

  delegato in Assemblea, decade da questa funzione in caso di elezione.

 

4.    Il  Collegio  nomina nel proprio ambito il Presidente che,  all'atto

  della nomina, deve risultare appartenente alla rappresentanza che non ha

  espresso il Presidente del Fondo.

  Al  Collegio spettano i compiti e i doveri previsti dall'art. 2403 e ss.

  C.C.  I componenti del Collegio devono inoltre ottemperare agli obblighi

  previsti dal Decreto e dalla normativa vigente.

 

5.    Il Collegio è convocato dal Presidente del Collegio mediante lettera

  raccomandata a.r. o fax con periodicità almeno trimestrale e delibera  a

  maggioranza con la partecipazione di almeno 3 componenti.

 

6.    Il  Collegio partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del  Consiglio

  d'amministrazione.

 

7.    Spetta  in  particolare  al  Collegio:  vigilare  sulla  coerenza  e

  compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo previdenziale e le

  relative  disposizioni di legge; segnalare alla Commissione di vigilanza

  eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, ai sensi

  dell'art.  11, comma 4 del Decreto e comunicare alla stessa  Commissione

  eventuali irregolarità rilevanti, capaci di incidere negativamente sulla

  corretta  amministrazione  e  gestione del Fondo  allegando  i  relativi

  verbali,  ancorché sia stata esclusa la sussistenza di irregolarità,  ma

  sussista un dissenso sul punto in seno al Collegio.

 

8.    I componenti del Collegio dei Revisori contabili durano in carica  3

  anni e possono essere riconfermati.

 

9.    Il Revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito

  per  il  periodo residuo dal supplente eletto nella rispettiva lista  di

  appartenenza.

 

10.   La  1a  Assemblea  successiva  provvederà  alla  elezione  di  altro

   supplente, in sostituzione del supplente venuto a mancare per il motivo di

   cui al precedente punto 9 ovvero per qualunque altra causa, secondo  le

   medesime norme prescritte dal presente articolo.

 

 

 

Titolo IV - PRESTAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCATTI

 

Art. 21 - Beneficiari.

 

1.    Beneficiari  delle  prestazioni  pensionistiche  del  Fondo  sono  i

  lavoratori associati ovvero, in caso di decesso del lavoratore prima del

  pensionamento,  i  soggetti  aventi  diritto  ai  sensi  delle   vigenti

  disposizioni di legge.

 

 

 

Art. 22 - Prestazioni.

 

1.    Al  verificarsi  delle  condizioni appresso indicate  il  lavoratore

  associato  ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica

  per vecchiaia o per anzianità.

 

2.    Il  diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue

  al  compimento  dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico

  obbligatorio, avendo maturato almeno 10 anni d'iscrizione al Fondo.

 

3.    Il  diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue

  al compimento di un'età di non più di 10 anni inferiore a quella stabilita

  per  la  pensione di vecchiaia nel regime pensionistico  obbligatorio  e

  avendo maturato almeno 15 anni d'iscrizione al Fondo.

 

4.    La  presente  norma  troverà applicazione anche  nei  confronti  dei

  lavoratori associati la cui posizione viene acquisita per trasferimento da

  altro  Fondo  pensione complementare, computando anche il  numero  delle

  annualità di contribuzione versate al Fondo di provenienza.

 

5.     Il   lavoratore   associato,  avente  diritto,  può   chiedere   la

  liquidazione  in capitale della prestazione pensionistica  nella  misura

  massima prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

 

6.    Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma  di

  rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative.

 

7.    In  ogni  caso  il  diritto alle prestazioni indicate  nel  presente

  articolo  può essere esercitato a condizione che i lavoratori  associati

  abbiano cessato il rapporto di lavoro.

 

 

 

Art. 23 - Deroghe al regime delle prestazioni.

 

1.    Agli associati che provengano da altri Fondi pensione, ai quali  sia

  stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica

  di "vecchi iscritti" ex art. 18, comma 7 del Decreto, non si applicano le

  disposizioni di cui al precedente art. 22.

  Essi  hanno  diritto  alla liquidazione della prestazione  pensionistica

  indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle

  richiamate  disposizioni statutarie e possono optare per la liquidazione

  in  forma  capitale  dell'intero importo maturato sulla  loro  posizione

  pensionistica.

 

 

 

Art. 24 - Anticipazioni.

 

1.    Il  lavoratore  associato  per  il quale  da  almeno  8  anni  siano

  accumulati  contributi  consistenti  in  quote  di  TFR,  può   chiedere

  un'anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie e  interventi

  straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per

  l'acquisto della 1a casa di abitazione per sé o per i figli, documentato

  con  atto notarile, nei limiti dell'intero ammontare della sua posizione

  pensionistica derivante dalle quote di TFR versato al Fondo.

 

2.    Il  Consiglio d'amministrazione, con delibera adottata con  il  voto

  favorevole  dei 2/3 dei componenti, determina l'ammontare massimo  delle

  anticipazioni  complessivamente  erogabili  nell'anno,  secondo   quanto

  stabilito  dalle  norme operative interne, in relazione all'esigenza  di

  preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo; tale ammontare non potrà

  essere inferiore al 5% del patrimonio esistente al 31 dicembre precedente.

  Della  delibera sarà data comunicazione all'Assemblea in occasione della

  sua 1a riunione successiva all'adozione della delibera medesima.

 

3.   Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.

 

4.   Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.

 

 

 

Art. 25 - Trasferimenti ad altro Fondo.

 

1.     Qualora   il  lavoratore  associato  perda  i  requisiti   per   la

  partecipazione al Fondo, può richiedere il trasferimento  della  propria

  posizione individuale ad altro Fondo pensione, sulla base delle seguenti

  condizioni:

 

a)    la  richiesta di trasferimento può essere effettuata in concomitanza

  della perdita dei requisiti;

b)    il  Fondo  provvede entro 6 mesi dalla richiesta,  al  trasferimento

  dell'intera  posizione individuale con le modalità definite nelle  norme

  operative interne;

c)    l'obbligo  contributivo sia a carico del lavoratore che dell'impresa

  cessa al venir meno dei requisiti di partecipazione.

 

2.    Ancorché  in costanza dei requisiti di partecipazione al  Fondo,  il

  lavoratore  associato può richiedere il trasferimento  ad  altro  Fondo,

  istituito  attraverso accordo collettivo dall'impresa in cui  presta  la

  propria attività lavorativa, sulla base delle seguenti condizioni:

 

a)    il  trasferimento  della posizione non potrà aver  luogo  durante  i

  primi 5 anni dì vita del Fondo e, successivamente a tale limite, non prima

  che siano trascorsi 3 anni di permanenza al Fondo;

b)    il  Fondo  provvede  entro  6  mesi  dalla  cessazione  dell'obbligo

  contributivo, al trasferimento dell'intera posizione individuale con  le

  modalità definite nelle norme operative interne.

 

3.    Ancorché  in costanza dei requisiti di partecipazione al  Fondo,  il

  lavoratore  associato  può richiedere il trasferimento  ad  altro  Fondo

  pensione sulla base delle seguenti condizioni:

 

a)    il  trasferimento  della posizione non potrà aver  luogo  durante  i

  primi 5 anni dì vita del Fondo e, successivamente a tale limite, non prima

  che siano trascorsi 5 anni di permanenza al Fondo;

b)   il Fondo provvede entro 6 mesi dalla cessazione dell'obbligo

contributivo, al trasferimento dell'intera posizione individuale con le

modalità definite nelle norme operative interne.

 

4.    Nei  casi  previsti  ai commi 2 e 3, le richieste  di  trasferimento

  potranno  effettuarsi entro il mese di maggio ovvero entro  il  mese  di

  novembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cesserà a decorrere,

  rispettivamente,  dal  1° luglio del medesimo  anno  e  dal    gennaio

  dell'anno successivo.

 

 

 

Art. 26 - Riscatto.

 

1.    Il  lavoratore associato che al momento della perdita dei  requisiti

  di partecipazione al Fondo non abbia maturato il diritto alle prestazioni

  pensionistiche di cui al precedente art. 22, può riscattare  la  propria

  posizione individuale maturata presso il Fondo.

 

2.    In  caso  di  morte del lavoratore associato prima del pensionamento

  per  vecchiaia  la posizione individuale dello stesso è  riscattata  dai

  beneficiari di cui al precedente art. 21; in mancanza di tali soggetti la

  posizione resta acquisita al Fondo.

 

3.     Il   riscatto   comporta   la  riscossione  dell'intera   posizione

  individuale; la liquidazione dell'importo così definito avviene entro  6

  mesi dalla richiesta di riscatto.

 

 

 

Titolo V - CONTRIBUZIONI E SPESE

 

Art. 27 - Contribuzione.

 

1.    Tenuti  alla  contribuzione  al Fondo  sono  gli  associati  di  cui

  all'art. 4 del presente Statuto, ciascuno secondo la misura, le modalità e

  i  termini stabiliti dall'Accordo istitutivo 10.3.97, dagli accordi  ivi

  richiamati, nonché dalle successive modifiche.

 

2.    Almeno  1  volta  all'anno il Fondo, insieme con il prospetto  della

  posizione individuale, fornisce comunicazione ad ogni lavoratore associato

  dei  versamenti  effettuati dall'impresa, in conformità alle  istruzioni

  emanate dalla Commissione di Vigilanza.

 

3.    Ai  fini  della regolarizzazione dell'obbligo contributivo,  per  il

  caso  di  mancato o tardivo versamento, l'impresa è tenuta a versare  al

  Fondo, con le modalità definite nelle norme operative interne, un importo

  pari   alla   contribuzione   oggetto  di  regolarizzazione   maggiorato

  dell'eventuale incremento percentuale del valore della quota  del  Fondo

  registrato  nel  periodo  di  mancato o tardivo  versamento,  nonché  un

  ulteriore  importo pari agli interessi di mora nella  misura  del  tasso

  legale d'interesse; detto ultimo importo viene direttamente destinato alla

  copertura degli oneri amministrativi del Fondo.

 

 

 

Art. 28 - Vicende della contribuzione e diritti associativi.

 

1.     La  contribuzione  al  Fondo,  a  carico  sia  del  lavoratore  che

  dell'azienda, cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro,

  con o senza riscatto della posizione individuale.

 

2.    Nel  caso  in  cui  il lavoratore faccia richiesta di  trasferimento

  della posizione individuale presso altro Fondo, secondo quanto previsto in

  tema  di mobilità del lavoratore associato, l'obbligo contributivo cessa

  secondo le previsioni di cui al precedente art. 25.

 

3.    In  costanza  del  rapporto  di  lavoro,  il  lavoratore  associato,

  mediante comunicazione scritta all'impresa che la trasmetterà al  Fondo,

  può sospendere l'obbligazione contributiva entro il 30 novembre di ciascun

  anno, con effetto dal 1° gennaio successivo. Tale facoltà, non può essere

  esercitata prima che siano trascorsi 5 anni di permanenza presso il Fondo,

  fermo   restando  che  la  liquidazione  della  posizione   individuale,

  comprensiva del capitale maturato e dei relativi rendimenti, avrà  luogo

  solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle condizioni previste

  dallo Statuto, in conformità a quanto disposto dalla legge. Il ripristino

  dell'obbligazione contributiva è consentito, in qualsiasi momento, per una

  sola volta.

  Durante  il  periodo  di sospensione dell'obbligazione  contributiva  il

  lavoratore resta associato a tutti gli effetti.

 

4.    Il  lavoratore  associato  in  caso  di  perdita  dei  requisiti  di

  partecipazione al Fondo può mantenere la posizione individuale accumulata

  presso il Fondo rimanendovi associato.

 

 

 

Art. 29 - Quota di iscrizione e quota associativa.

 

1.    Il  Fondo  prevede una quota di iscrizione 'una tantum', da  versare

  all'atto dell'iscrizione, e una quota associativa, da versare annualmente

  contestualmente alla contribuzione.

 

2.    La  quota  d'iscrizione e la quota associativa non sono  accreditate

  sulle posizioni individuali degli iscritti, ma destinate direttamente alla

  copertura  degli oneri amministrativi del Fondo comprensivi degli  oneri

  relativi ai servizi resi dalla banca depositaria.

 

3.     L'importo   della   quota  associativa  è   stabilito   annualmente

  dall'Assemblea dei delegati su proposta del Consiglio d'amministrazione e

  indicato  nella scheda informativa per i potenziali aderenti.  L'importo

  della  quota d'iscrizione è fissato in £. 10.000 a carico del lavoratore

  associato e in £. 10.000 a carico dell'impresa.

 

 

 

Titolo VI - GESTIONE DEL PATRIMONIO

 

Art. 30 - Impiego delle risorse.

 

1.    Le  risorse  finanziarie  del Fondo sono integralmente  affidate  in

  gestione  mediante convenzione con soggetti gestori abilitati a svolgere

  l'attività  così come disciplinata dall'art. 6 del Decreto e  successive

  modificazioni e integrazioni.

 

2.    Nella  scelta  del gestore il Consiglio d'amministrazione  segue  la

  procedura di cui all'art. 6, comma 4-bis del Decreto, richiedendo offerte

  contrattuali ad almeno 3 soggetti abilitati ai sensi dell'art. 6, comma 1

  del   Decreto,  selezionati  sulla  base  di  parametri  qualitativi   e

  quantitativi consolidati dallo stato di conoscenza del mercato finanziario

  e  assicurativo, e con esclusione di soggetti appartenenti  ad  identici

  gruppi societari o comunque legati da rapporti, diretti o indiretti,  di

  controllo.  A  tal fine il Consiglio d'amministrazione  si  adegua  alle

  istruzioni della Commissione di vigilanza.

 

3.    Il  Consiglio d'amministrazione definisce altresì i contenuti  della

  convenzione di gestione nel rispetto delle disposizioni di cui alle lett.

  a),  b)  e  c)  del medesimo comma 4-bis dell'art. 6 del Decreto,  e  in

  particolare:

 

a)    predispone, anche in vista delle scelte di cui al penultimo e ultimo

  comma del presente articolo, le linee di indirizzo degli investimenti per

  orientare   l'attività  del  gestore  e  predetermina   i   criteri   di

  individuazione e ripartizione del rischio;

b)    definisce il programma di durata delle convenzioni tra un minimo  di

  2 e un massimo di 5 anni, e prevede termini e modalità di esercizio della

  facoltà di recesso anticipato sia per il caso di inadempimento sia per il

  caso  di  inadeguatezza  dei  risultati finanziari  conseguiti,  con  le

  conseguenze in termini di restituzione delle attività finanziarie di cui

  all'investimento;

c)    indica parametri di mercato, oggettivi e confrontabili, rispetto  ai

  quali valuta la qualità dei risultati ottenuti dal gestore, adottando un

  periodo di misurazione coerente con la ripartizione del patrimonio,  nei

  vari titoli e valori;

d)    dispone  per la conservazione della titolarità dei diritti  di  voto

  inerenti  ai valori mobiliari posseduti e definisce le linee  guida  per

  l'esercizio dei poteri di cui all'art. 15, lett. r) del presente Statuto.

 

4.    Nella  stipulazione e nell'esercizio della convenzione, il Consiglio

  d'amministrazione  persegue  l'obiettivo  della  diversificazione  degli

  investimenti,  della  efficiente  gestione  del  portafoglio   e   della

  diversificazione del rischio, contenendo i costi di transazione, gestione

  e  funzionamento  del  Fondo  e massimizzando  i  rendimenti  netti.  In

  particolare,   il   Consiglio  d'amministrazione   cura   specificamente

  l'utilizzazione bilanciata di investimenti idonei a soddisfare le esigenze

  derivanti dall'utilizzo del TFR e delle relative anticipazioni ai  sensi

  del precedente art. 24.

 

5.    Nella  identificazione degli investimenti il Fondo, avvalendosi  del

  gestore e in collaborazione con la Banca depositaria, rispetta i  limiti

  agli investimenti indicati dall'art. 4, D.M. Tesoro n. 703/96.

 

6.    E'  in facoltà del Consiglio d'amministrazione realizzare un assetto

  di  gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di

  rendimento  (gestione monocomparto), ovvero differenziando i profili  di

  rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti

  (gestione pluricomparto); per i primi 3 esercizi verrà adottata solamente

  la  scelta  della gestione monocomparto, salvo passaggio  alla  gestione

  pluricomparto al termine del 1° triennio, e dopo l'acquisizione del parere

  del Comitato paritetico, previa variazione del presente Statuto.

 

7.    Della  delibera di attivazione della gestione pluricomparto  vengono

  adeguatamente informati gli associati, che potranno optare secondo regole

  e modalità definite dal Consiglio d'amministrazione.

 

 

 

Art. 31 - Gestione amministrativa.

 

1.    Al  Fondo  spetta  curare  ogni attività inerente  la  sua  gestione

  amministrativa e, in particolare:

 

-      tenuta  dei  rapporti  con  i  soggetti  gestori  e  con  la  banca

  depositaria;

-    tenuta della contabilità;

-    raccolta e gestione delle adesioni;

-     verifica  delle  posizioni contributive individuali  dei  lavoratori

  associati;

-    gestione delle prestazioni;

-     predisposizione  della documentazione da inviare  alle  autorità  di

  controllo;

-     predisposizione  della  modulistica, della rendicontazione  e  delle

  comunicazioni periodiche ai lavoratori associati;

-    adempimenti fiscali e civilistici.

 

2.    Le  scritture  contabili  e il prospetto della  composizione  e  del

  valore  del patrimonio del Fondo sono redatti secondo i criteri indicati

  dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione.

 

3.    Le  attività  inerenti  la  gestione amministrativa  possono  essere

  affidate,  in  tutto  o in parte, mediante apposita convenzione  per  la

  fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio

  d'amministrazione  in  base  a  criteri di  affidabilità,  esperienza  e

  professionalità.

 

4.    Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi

  amministrativi,  il  Fondo  adotta  misure  finalizzate  a  tutelare  la

  riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

 

 

 

Art. 32 - Banca depositaria.

 

1.    Le  risorse  finanziarie del Fondo sono affidate  a  un'unica  banca

  depositaria, sottoscrivendo apposita convenzione di custodia, presso  la

  quale  può accendere convenzione per la gestione della tesoreria per  la

  raccolta dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni, nel rispetto

  del criterio di separatezza verso il soggetto gestore.

 

2.    La  Banca depositaria è responsabile nei confronti del Fondo e degli

  associati  per  ogni  pregiudizio arrecato in  conseguenza  del  mancato

  adempimento degli obblighi di cui alla convenzione predetta.

 

3.    Nella  scelta della Banca depositaria il Consiglio d'amministrazione

  segue  la  procedura  di cui al precedente art. 30,  con  gli  opportuni

  adattamenti.

 

4.    La convenzione con la Banca depositaria deve prevedere un termine di

  durata e deve comunque disciplinare il recesso straordinario del Fondo per

  serie ragioni oggettive e soggettive.

 

 

 

Art. 33 - Patrimonio del Fondo.

 

1.   Il patrimonio del Fondo è alimentato dalle seguenti entrate:

 

a)    dai contributi determinati dai contratti collettivi, ivi compresa la

  quota  associativa,  destinati a realizzare la  finalità  di  previdenza

  pensionistica complementare;

b)   dalla quota d'iscrizione;

c)     da   eventuali   contributi  relativi  a  posizioni  pensionistiche

  trasferite da altri Fondi pensioni;

d)    da interessi, frutti, dividendi e qualsiasi altro provento derivante

  dalle disponibilità patrimoniali;

e)   da eventuali donazioni, eredità e legati;

f)   da ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale.

 

2.    Sul  patrimonio del Fondo gravano le uscite destinate all'erogazione

  delle  prestazioni,  ai trasferimenti di posizione,  ai  riscatti,  alle

  anticipazioni e a tutte le spese sostenute.

 

 

 

Titolo VII - SISTEMA DI CONTABILITA' E TRASPARENZA

 

Art. 34 - Conflitto di interessi.

 

1.    Il Presidente, con la collaborazione del Consiglio d'amministrazione

  e del Collegio dei Revisori del Fondo vigila sull'insorgenza di situazioni

  che facciano presumere l'esistenza di un conflitto di interessi rilevante

  ai sensi della normativa vigente.

 

2.    Il  Presidente  del Fondo è tenuto a comunicare alla Commissione  di

  Vigilanza  sui Fondi Pensione le fattispecie di conflitto    interessi

  derivanti da operazioni effettuate dal gestore e rilevanti ai sensi della

  normativa  vigente  quando ne sia stato informato ad opera  del  gestore

  medesimo o quando, comunque, ne sia venuto a conoscenza.

 

3.    Si  considerano  rilevanti, ai fini della  individuazione  di  altre

  situazioni di conflitto di interessi, le fattispecie disciplinate dal D.M.

  Tesoro  n.  703/96 emanato ai sensi dell'art. 6, comma 4 quinquies,  del

  Decreto  nonché  ogni  altra  situazione individuata  da  sopravvenienti

  disposizioni  di  legge  o di decreti ministeriali  di  volta  in  volta

  competenti.

 

4.    Il  Presidente  del Fondo informa la Commissione  di  Vigilanza  sui

  Fondi  Pensione dell'esistenza delle fattispecie di conflitto di cui  al

  comma  precedente comunicando la insussistenza di condizioni che possano

  determinare distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del Fondo

  ovvero  una  gestione delle risorse del Fondo non conforme all'esclusivo

  interesse degli iscritti.

 

 

 

Art. 35 - Esercizio sociale.

 

1.    L'esercizio  sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno  e  sotto

  questa  data  vengono chiusi i conti per la redazione del  bilancio  del

  Fondo.

 

2.     Entro   i   termini  previsti  dalle  disposizioni  emanate   dalla

  Commissione   di  Vigilanza  in  tema  di  contabilità,   il   Consiglio

  d'amministrazione  predispone  il progetto  di  bilancio  da  sottoporre

  all'approvazione dell'Assemblea.

 

 

 

Titolo VIII - NORME FINALI

 

Art 36 - Scioglimento del Fondo.

 

1.    Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge,

  il  Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria  in

  caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibili

  gli scopi ovvero il funzionamento del Fondo.

 

2.    L'Assemblea  straordinaria può deliberare, altresì, lo  scioglimento

  del  Fondo  a  seguito  di conforme accordo tra  le  parti  indicate  al

  precedente art. 1.

 

3.    Il  Consiglio d'amministrazione e il Collegio dei Revisori contabili

  hanno  l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Assemblea, al Comitato

  paritetico  nonché alla Commissione di Vigilanza tutti gli elementi  che

  possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

 

4.     L'Assemblea  chiamata  a  decidere  lo  scioglimento  del  Fondo  è

  validamente costituita con la presenza di almeno 8/10 dei delegati.

 

5.    La delibera relativa è valida se adottata con il voto favorevole  di

  almeno 3/4 dei delegati.

 

In  caso  di  liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria  procederà

alla  nomina  di  uno  o  più  liquidatori,  determinandone  i  poteri  in

conformità  alle iniziative e intese che al riguardo siano  assunte  dalle

parti  indicate  nel  precedente art. 1 e comunque  in  adempimento  delle

disposizioni  di  legge  in  materia e in  particolare  dell'art.  11  del

Decreto.

 

 

 

Art. 37 - Clausola di rinvio.

 

Per  tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto,  si  fa

rinvio alla normativa vigente in materia di Fondi pensione.

 

 

 

ACCORDO TRA LE PARTI

 

In  data  8.5.98  FEDERMECCANICA, ASSISTAL, INTERSIND e FIM,  FIOM,  UILM,

FISMIC,  quali  parti  istitutive  del  Fondo  Pensione  COMETA,  si  sono

incontrate  per valutare l'andamento della fase di avvio del Fondo  e  per

una necessaria ridefinizione delle prossime scadenze.

 

1)    Le  parti, nell'esprimere una valutazione positiva circa l'andamento

  delle adesioni a COMETA che al 7 maggio contano oltre 70.000 lavoratori e

  circa 2.000 imprese, hanno preso atto del protrarsi dei tempi tecnici per

  l'ottenimento della necessaria autorizzazione all'esercizio da parte del

  Ministero   del   lavoro  che  dovrà  essere  richiesta  dal   Consiglio

  d'amministrazione eletto e che, a norma dell'art. 4, D.lgs.  n.  124/93,

  sarà concessa sentita la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

  In  conseguenza  di ciò, in deroga a quanto precedentemente  previsto  e

  relativamente al solo 1998, hanno convenuto quanto segue:

 

a)    il  1° contributo mensile a carico del lavoratore associato a COMETA

  decorrerà dal mese successivo alla data di ottenimento dell'autorizzazione

  all'esercizio;

b)    il    contributo mensile a carico azienda e la  1a  quota  di  TFR

  destinata  al  Fondo  pensioni  decorreranno  dall'1.7.98  per  tutti  i

  lavoratori che avranno aderito a COMETA entro il 30 giugno e dal 1° giorno

  del  mese  successivo alla data di adesione per tutti i  lavoratori  che

  avranno aderito dopo il 30 giugno e fino alla data di ottenimento  della

  autorizzazione. Per i lavoratori che aderiranno successivamente valgono le

  norme  dello  Statuto. La data di adesione del lavoratore  è  quella  di

  ricevimento della domanda da parte dell'impresa che, pertanto, sarà tenuta

  ad  apporre data e timbro, negli appositi spazi previsti nel modulo,  al

  momento della consegna della domanda da parte del lavoratore;

c)   il versamento dei contributi così come definiti ai precedenti punti

a) e b) avverrà entro il 20.1.99.

 

  Quanto  previsto al presente punto 1) si applica, fatte salve  eventuali

  osservazioni da parte della competente Commissione di Vigilanza, qualora

  l'autorizzazione  all'esercizio venga concessa entro  il  20.11.98;  nel

  caso  in  cui tale termine non dovesse essere rispettato quanto previsto

  al  presente  punto  1)  s'intende privo di  efficacia  e  le  parti  si

  reincontreranno per le decisioni necessarie.

 

2)    Ferme  restando le misure della contribuzione previste  nell'Accordo

  4.2.97  e  nei  successivi  Accordi 10.3.97 e 20.10.97,  allo  scopo  di

  disciplinare  più puntualmente ed organicamente tale materia,  le  parti

  convengono quanto segue.

  Il contributo dell'1% a carico dell'azienda e del lavoratore è calcolato

  su un imponibile ottenuto moltiplicando per il numero delle ore mensili,

  come appresso definite, un importo orario determinato dividendo per  173

  la  retribuzione  convenzionale prevista dall'Accordo 4.2.97  costituita

  dal  minimo  tabellare  di  categoria, indennità  di  contingenza,  EDR,

  indennità  di  funzione  Quadri  ed  elemento  retributivo  per  la   7a

  categoria.

  Sono  considerate  utili  le  ore  ordinarie  di  effettiva  prestazione

  - ovvero 173 ore al netto di eventuali ore non lavorate e non retribuite

  per  i  lavoratori di cui alla Disciplina speciale, parte III  del  CCNL

  (parte  speciale  A  per il contratto INTERSIND)  -  nonché  quelle  non

  lavorate  ma  retribuite  in riferimento agli istituti  per  i  quali  è

  contrattualmente previsto tale trattamento ad esclusione  di:  festività

  retribuite cadenti in giornate non lavorative; ex festività del 2 giugno

  e  4  novembre;  indennità sostitutiva di ferie, permessi per  riduzione

  d'orario ed ex festività non goduti; indennità di mancato preavviso.

  Sono   altresì  considerate  utili  le  ore  di  assenza  o  di  mancata

  prestazione   a  fronte  delle  quali  l'azienda  anticipa   trattamenti

  economici dovuti dagli enti ordinariamente preposti, con l'eccezione dei

  periodi  di:  CIG;  maternità facoltativa; malattie  non  professionali,

  infortuni sul lavoro e malattie professionali non ricompresi nelle fasce

  di trattamento economico secondo quanto disposto dal CCNL.

  Fermo  restando  il contributo a carico dell'impresa  calcolato  con  le

  modalità  di  cui  ai  commi  precedenti, il  contributo  a  carico  dei

  lavoratori  che  abbiano  optato per la maggior  contribuzione  prevista

  dall'Accordo  10.3.97  (1,24% oppure 2%) sarà  determinato  prendendo  a

  riferimento la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

  Tale contributo non subirà riduzioni in caso di mancata prestazione fino

  a  capienza degli importi percepiti nel mese dal lavoratore a titolo  di

  retribuzione.

  Ferma  restando  l'integrale  destinazione  per  i  lavoratori  con   1a

  occupazione  successiva al 28.4.93, per gli altri  lavoratori  la  quota

  prelevata  dal  TFR maturando e destinata al Fondo sarà  pari  all'1,24%

  della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

 

 

3)    Fermo  restando che durante tutta la fase di avvio, e comunque  fino

  alla  data di ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio, le  aziende

  dovranno inviare a COMETA ogni 15 giorni le domande di adesione in  loro

  possesso, al fine di consentire la più ampia partecipazione al voto degli

  associati,  le parti sottolineano la necessità che tutte le  domande  di

  adesione giacenti presso le imprese siano inviate al Fondo in tempo utile

  per essere ricevute dallo stesso entro il 27 maggio c.a..

  Le  parti  altresì  -  nel  prendere atto  e  condividere  le  modifiche

  apportate  dal  CdA di COMETA al Regolamento elettorale  -  al  fine  di

  rendere possibile la verifica delle iscrizioni nelle liste elettorali da

  parte  dei  singoli associati, convengono che entro il  27  giugno  p.v.

  venga  inviato ad ogni azienda associata l'elenco dei lavoratori  aventi

  diritto  al  voto;  tale  elenco sarà consultabile  dalla  RSU,  qualora

  presente,  e  verificabile  dal  singolo lavoratore  relativamente  alla

  propria posizione individuale.

 

 

 

ACCORDO TRA LE PARTI ISTITUTIVE DI COMETA

 

A decorrere dall'1.1.00 la contribuzione a COMETA sarà adeguata secondo le

percentuali stabilite dall'accordo di rinnovo del contratto collettivo  di

categoria 8.6.99.

 

La  contribuzione  a  carico dell'azienda sarà  innalzata  all'1,2%  della

retribuzione convenzionale.

 

Per  le  modalità  di  calcolo  del  contributo  rimangono  in  vigore  le

disposizioni contenute nell'Accordo 8.5.98.

 

Il  TFR  da  versare a COMETA, per i lavoratori già occupati  al  28.4.93,

varierà  dal  18% al 40% (in percentuale sulla retribuzione utile  per  il

calcolo  del  TFR  si  passerà  dall'1,24% al  2,76%);  per  i  lavoratori

neo-occupati  al  28.4.93  che  aderiscono  a  COMETA  rimane   confermata

l'integrale destinazione del TFR maturando.

 

Dall'1.1.00  la  contribuzione  a carico  del  lavoratore  sarà  innalzata

secondo le seguenti modalità:

 

-     lavoratore  che  ha  scelto il contributo minimo:  dall'1%  all'1,2%

  della retribuzione convenzionale;

-     lavoratore  che ha scelto il contributo massimo: dall'1,24%  al  2%,

  della retribuzione utile al TFR.

 

Il  lavoratore  che intende mantenere il proprio contributo  nella  misura

dell'1,24% dovrà darne comunicazione scritta all'azienda entro il 30.11.99

con effetto dall'1.1.00 ovvero entro il 28.2.00 con effetto dall'1.4.00. A

cura dell'azienda dovrà essere data comunicazione a COMETA con le modalità

che il Fondo indicherà in apposita circolare.

 

Il   lavoratore  che  aveva,  in  precedenza,  scelto  a  suo  carico   la

contribuzione  minima  potrà  chiedere di  variare  la  stessa  portandola

alternativamente  all'1,24% o al 2%; tale variazione  di  contribuzione  a

carico  del lavoratore sarà consentita annualmente e si effettuerà con  la

manifestazione della propria volontà all'azienda da effettuarsi  entro  il

30  di  novembre con decorrenza dal 1° gennaio successivo. Allo  scopo  di

introdurre ulteriori elementi di flessibilità nel rapporto tra iscritti  e

Fondo,  le  parti istitutive, in occasione della prossima  emanazione  del

nuovo regime fiscale relativo alla previdenza complementare valuteranno la

possibilità  di variare, anche in diminuzione, l'aliquota contributiva  su

scelta volontaria del lavoratore.

 

A  partire dal gennaio 2000 le aziende esporranno in luogo accessibile  ai

lavoratori fotocopia del bonifico trimestrale effettuato a COMETA entro  i

15 giorni successivi all'avvenuto versamento.

 

Roma, 4 ottobre 1999.

 

 

 

UNA TANTUM E TABELLE DEI MINIMI CONTRATTUALI

 

Ai   lavoratori   in  forza  all'8.6.99,  ovvero  ai  lavoratori   assunti

successivamente a tale data ed entro il 14.6.99, è corrisposto un  importo

forfettario  di  £.  120.000  lorde  suddivisibili  in  quote  mensili  in

relazione  alla  durata del rapporto di lavoro nel periodo 1.1.99-30.6.99.

La  frazione  di  mese  superiore a 15 giorni sarà considerata,  a  questi

effetti, come mese intero.

 

L'importo   dell'una   tantum,   già   comprensivo   della   quota   parte

dell'indennità di vacanza contrattuale relativa al periodo 1 - 8 giugno, è

stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di

retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale,  ed  è

quindi comprensivo degli stessi.

 

Inoltre,  in  attuazione di quanto previsto dal comma 2, art.  2120  C.C.,

l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

 

Il  suddetto  importo  verrà erogato nel corso del mese  di  luglio  1999,

ovvero,  nel  caso di risoluzione del rapporto di lavoro,  all'atto  della

liquidazione delle competenze.

 

Le  giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza  e

puerperio  e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1.1.99-30.6.99,

con   pagamento   d'indennità   a  carico   dell'istituto   competente   e

d'integrazione a carico delle aziende saranno considerate  utili  ai  fini

dell'importo di cui sopra.

 

Ai  lavoratori che nel periodo 1.1.99-30.6.99 fruiscano di trattamenti  di

CIG,  di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà  e/o

di  altre  prestazioni economiche previdenziali l'importo dell'una  tantum

sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

 

 

 

MINIMI TABELLARI - LIVELLI RETRIBUTIVI MENSILI

 

TABELLA A

 

                            livelli retributivi mensili

                                   in vigore dal

                                 1.7.99 al 31.3.00

     categorie               lire                 euro

                              

1a                        1.711.500               883,92

2a                        1.839.000               949,76

3a                        1.977.000             1.021,04

4a                        2.048.000             1.057,70

5a                        2.166.000             1.118,65

livello superiore         2.280.000             1.177,52

6a                        2.441.500             1.260,93

7a                        2.627.000             1.356,73

 

 

TABELLA B

 

                            livelli retributivi mensili

                                   in vigore dal

                                      1.4.00

                                        

     categorie               lire                 euro

         

1a                        1.737.500               897,34

2a                        1.870.000               965,77

3a                        2.013.500             1.039,89

4a                        2.086.000             1.077,33

5a                        2.208.000             1.140,34

livello superiore         2.326.500             1.201,54

6a                        2.492.500             1.287,27

7a                        2.684.000             1.386,17

 

Ai  lavoratori  inquadrati nella 7a categoria è  corrisposto  un  elemento

retributivo  pari  a  £.  115.000  lire mensili  lorde  (59,39  euro)  già

riconosciute dal CCNL 14.12.90.

 

 

 

. OMISSIS . APPENDICE da pag. 243 a pag. 324

 

SONO RIPORTATI:

 

-    Accordo aziende ex Intersind, 7.7.99;

-     Legge  20.5.70 n. 300 - "Norme sulla tutela della libertà e  dignità

  dei  lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività  sindacale  nei

  luoghi di lavoro e norme sul collocamento";

-     Legge  29.5.82  n. 297 (art. 1) - "Disciplina del  TFR  e  norme  in

  materia pensionistica";

-    Legge 11.5.90 n. 108 - "Disciplina dei licenziamenti individuali";

-     Legge 12.6.90 n. 146 - "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero

  nei  servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti  della

  persona  costituzionalmente tutelati. Istituzione della  Commissione  di

  garanzia dell'attuazione della legge";

-     Accordo  per  la  definizione  del  codice  di  autoregolamentazione

  sindacale  dell'esercizio del diritto di sciopero  nei  sevizi  pubblici

  essenziali, 5.7.94;

-     Legge 29.12.90 n. 428 (art. 47) - "Disposizioni per l'adempimento di

  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità  europee

  (legge comunitaria per il 1990);

-       Legge 10.4.91 n. 125 - "Azioni positive per la realizzazione della

  parità uomo-donna nel lavoro";

-     Legge  24.6.97  n.  196  (Artt. 1 -  11)  -  "Norme  in  materia  di

  promozione dell'occupazione";

-     Protocollo  sulla  politica dei redditi  e  dell'occupazione,  sugli

  assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema

  produttivo del 23.7.93.

 

 

 

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