Istruzioni per la raccolta firme

Vidimazione

I moduli formato protocollo devono essere preventivante presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore che, per legge (352/70), devono eseguirla entro 48 ore, presso:

La vidimazione consiste nell’apporre sulla facciata 1 di ciascun modulo, in alto a destra:

·                     LUOGO

·                     DATA

·                     FIRMA LEGGIBILE

·                     TIMBRO PERSONALE CON LA QUALIFICA (specificare se delegato e da chi)

·                    TIMBRO TONDO DELL’UFFICIO

 

Raccolta delle firme

Al tavolo occorre la presenza di un autenticatore che al termine dovrà autenticare le firme dei sottoscrittori. Gli autenticatori abilitati, in base alla legge 28 aprile 1998, n. 130 e alla legge 30 aprile 1999, n. 120 sono:

·        consigliere provinciale e comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (legge 120 del 1999).

 

(Altri riferimenti legislativi sull’autenticazione delle firme)

Al riguardo, si rammenta che il Ministero di Grazia e Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i predetti Pubblici Ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell’Ufficio di cui sono titolari. Si ricorda, inoltre, che i segretari comunali od i loro delegati appartenenti all’Ufficio di segreteria debbono svolgere le loro prestazioni all’interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari ed, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge. Si ritiene che rientri nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei comuni autorizzare l’espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno della presidenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purché all’interno del territorio comunale. Inoltre, il Ministero di Grazia e Giustizia dopo un più approfondito e   same della norma, ha di recente espresso l’avviso che, a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina introdotta in materia dalle leggi n: 130/1998 alla 120/1999 tutti i soggetti di cui all’art. 14 della legge n. 53/1990, possono, purché nell’ambito territoriale della propria attività, autenticare la firma di qualsivoglia cittadino, indipendentemente dal Comune di iscrizione elettorale del cittadino stesso. I cancellieri di tribunale e di Corte d’appello, invece, possono solo autenticare firme di sottoscrittori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni compresi nella relativa circoscrizione.

 

Durante la raccolta delle firme bisogna tenere in considerazione che non tutti i sottoscrittori sono residenti nel comune dove si stanno raccogliendo le firme. È allora utile farli firmare su moduli a parte. Questo faciliterà la richiesta dei certificati elettorali (anche collettivi) per quanto riguarda i residenti, mentre  i moduli con i sottoscrittori non residenti dovranno essere inviati presso la sede del Comitato Regionale di appartenenza.

 

Sui moduli andranno scritti, ricopiandoli direttamente dai documenti dei sottoscrittori, i seguenti dati:

·        COGNOME E NOME

·        LUOGO E DATA DI NASCITA

·        COMUNE DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI

 

Le firme possono essere raccolte ovunque, purché alla presenza dell’autenticatore. Si possono depositare i moduli presso le segreterie comunali ove in orario di apertura al pubblico i cittadini potranno apporre la loro firma che il segretario comunale o un funzionario incaricato dal sindaco provvederà ad autenticare.

Per allestire un tavolo in una piazza o in una strada occorre chiedere al Comune l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico, tenendo presente che in base alla legge n.549 del 28/12/95, se lo spazio occupato è inferiore a 10 metri quadrati, non si paga la tassa relativa. L’autorizzazione deve essere portata al tavolo perché può essere chiesta dai Vigili Urbani.

 

Certificazione elettorale

 Una volta raccolte e autenticate le firme, i moduli vanno portati all’Ufficio elettorale del Comune di residenza dei firmatari. I moduli sono predisposti per la certificazione collettiva che però può essere fatta solo se il gruppo di firmatari è residente nello stesso Comune. Per gli altri firmatari non residenti nel comune è necessario procurarsi a parte i singoli certificati (da allegare ai moduli) richiedendoli presso il Comune di residenza dei firmatari. Attenzione! In ogni caso i certificati elettorali devono essere tanti quanti sono i referendum sottoscritti.

 

Nota bene