Mobilità
inidonei per motivi di salute
Tecnica
della scuola – 31 gennaio 2003
di
Sebastiano Calogero
Istruzioni
e indicazioni ai Direttori generali regionali in
merito al personale docente e non docente inidoneo
alle proprie funzioni per motivi di salute dettate
con nota ministeriale prot. n. 239/Dip/U02 del 24
gennaio 2003.
Nella nostra rivista n. 12 del 5 febbraio 2003, in
tipografia in data 27 gennaio 2003, abbiamo
pubblicato a pag. 19 la seguente indicazione:
"In ordine alle procedure connesse al rientro
nel ruolo di provenienza previste dall'art. 5 del
C.C.D.N. sulla mobilità e riguardanti il
personale docente e Ata di cui all'art. 35, commi
5 e 6 della legge n. 289/2002, finanziaria 2003,
precisiamo che sono in corso, al momento in cui
andiamo in stampa, trattative tra le OO.SS. e il
Ministero al fine di integrare con opportuni
chiarimenti e/o con eventuali accordi contrattuali
le norme già emanate in merito. Pertanto,
consigliamo agli interessati che, ai sensi
dell'art. 3, comma 3, dell'O.M. n. 5/2003, devono
presentare, entro il 10 febbraio 2003, domanda al
Csa della provincia scelta per ottenere la sede,
di accertare prima dell'inoltro della predetta
istanza, presso il sito internet del Ministero
presso gli Uffici del competente Csa, se siano
state emanate ulteriori disposizioni al riguardo,
con particolare riferimento all'individuazione dei
soggetti interessati al rientro ovvero alla
mobilità ed all'eventuale proroga dei
termini".
Nella tarda serata del medesimo giorno ci è
pervenuta la nota ministeriale prot. n. 239/Dip/U02
del 24 gennaio 2003 che ha emanato alcune
istruzioni e indicazioni ai Direttori generali
regionali in merito al personale docente e non
docente inidoneo alle proprie funzioni per motivi
di salute.
La sintetizziamo:
Personale docente
In ottemperanza dell'art. 35, comma 5, della legge
n. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003)
saranno prorogate, tempestivamente, accertamenti
presso le apposite Commissioni mediche operanti
nei Dipartimenti provinciali del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, per il personale
docente che chiede di essere collocato fuori ruolo
o utilizzato in altri compiti.
Una
volta effettuate le visite collegiali, qualora il
docente sia dichiarato idoneo all'insegnamento,
dovrà disporsi l'immediata cessazione dal
collocamento fuori ruolo assegnandogli una sede
provvisoria di servizio e, con decorrenza dal 1°
settembre dell'anno scolastico successivo, la sede
di titolarità secondo le norme del C.C.D.N. sulla
mobilità.
Se, invece, la commissione medica dovesse
confermare l'inidoneità alla funzione docente e
l'inidoneità ai compiti attualmente svolti, non
dovrà essere adottato alcun provvedimento,
rimanendo valido il contratto di utilizzazione già
stipulato.
Confermiamo, per quanto precede, che
l'applicazione dell'art. 5 del C.C.D.N. sulla
mobilità del 15/1/2003 nella parte comprende
anche il personale docente di cui sopra, attuato
dall'art. 3, comma 3, dell' O.M. n. 5/2003, cioè
domanda da presentare al CSA entro il 10 febbraio
2003, riguarda il personale che cessa dal
collocamento fuori ruolo e non quello
permanentemente inidoneo alle proprie funzioni per
motivi di salute da utilizzare in altri compiti.
Coloro che saranno ritenuti inidonei alla funzione
docente saranno sottoposti a periodiche visite di
controllo (con scansioni annuali).
Analoghe procedure si applicano anche ai docenti
dichiarati temporaneamente inidonei che chiedono
di essere utilizzati in altri compiti.
Non viene escluso ai docenti, che ritengono di
aver recuperato le proprie condizioni di salute,
di inoltrare volontariamente domanda al competente
CSA per essere sottoposti, presso le rispettive
ASL, a visita medica al fine di essere dichiarati
nuovamente idonei al servizio di istituto ed
essere assegnati alla funzione docente.
Personale ATA
Per il disposto dell'art. 35, comma 6, della
Finanziaria 2003, il personale ATA dichiarato
inidoneo a svolgere le mansioni, anche parziali,
previste dal profilo di appartenenza, non sarà più
collocato fuori ruolo e i collocamenti già
disposti cesseranno con il 31 agosto 2003.
Tale norma comporta la riattribuzione della sede
di titolarità dal prossimo 1° settembre 2003 al
personale già collocato fuori ruolo con le
modalità stabilite in sede di contrattazione
collettiva sulla mobilità. Quindi, detto
personale dovrà presentare, entro il 10 febbraio
2003, la domanda per essere assegnato in una sede
disponibile di una provincia di sua scelta.
I
criteri per l'assegnazione della nuova sede,
operazione che precede quella dei trasferimenti a
domanda, sono in corso di definizione presso il
Ministero, sentite le Organizzazioni sindacali. Ne
daremo notizia appena saranno resi noti.
Anche il personale ATA dichiarato inidoneo a
svolgere le mansioni previste dal profilo di
appartenenza, ma idoneo a compiti parziali dello
stesso profilo di appartenenza o di altro profilo,
deve essere sottoposto a visite periodiche di
controllo per verificare se perdurino, o meno, le
condizioni che determinano lo stato di inidoneità.
Infine, il Ministero, assicurando che interesserà
il Dicastero dell'Economia e delle Finanze per
accelerare i lavori delle competenti Commissioni
mediche provinciali, fa riserva di ulteriori
istruzioni e indicazioni in merito alle tematiche
sopra specificate.
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