Dipartimento
per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della Scuola e
dell'Amministrazione
Uff. V
C.M. n. 132
Prot. n. 2638
Roma,
18 dicembre 2002
Oggetto:
corso-concorso selettivo di formazione dei
dirigenti scolastici riservato ai presidi
incaricati
Nell'imminenza
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
bando relativo al corso-concorso riservato agli
incaricati della presidenza, predisposto in
applicazione dell'art. 29 del D. Lgs. 30.3.2001,
n. 165 e dell'art. 22, comma 9 della Legge
28.12.2001, n. 448, si reputa opportuno fornire
alle SS.LL. alcune prime indicazioni sulle attività
da porre in essere per una più sollecita e
uniforme attuazione delle procedure ad esso
connesse.
Il corso-concorso riservato ai presidi incaricati
si articola in quattro fasi:
1.
esame di ammissione;
2.
valutazione dei titoli culturali,
professionali e dell'anzianità di servizio,
maturata quale preside incaricato;
3.
periodo di formazione;
4.
esame finale.
Esame
di ammissione e valutazione titoli
Non appena vengono avviate le operazioni relative
all'acquisizione delle domande dei partecipanti al
concorso, le SS.LL., onde consentire lo
svolgimento della prova colloquio in tempi
ragionevolmente brevi, procederanno alla nomina
delle commissioni esaminatrici, ai sensi dell'art.
2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 20.5.2001 n. 341, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 207 del
6.9.2001.
Una volta stabilito il calendario dell'esame di
ammissione di cui all'art. 10 del bando in esame,
le SS.LL. medesime avvieranno la convocazione dei
candidati che devono sostenere la prova colloquio.
La convocazione sarà effettuata tramite una
comunicazione scritta (raccomandata con avviso di
ricevimento o telegramma), almeno venti giorni
prima della data di svolgimento della prova.
Ultimate da parte delle commissioni esaminatrici
le operazioni relative alla prova colloquio, alla
valutazione dei titoli e alla formazione delle
graduatorie generali di merito per ciascun settore
formativo, sarà cura di ogni Ufficio scolastico
regionale, accertata la regolarità delle
procedure, di predisporre le graduatorie generali
di merito, distinte per settore formativo, nonchè
quelle degli ammessi al corso di formazione (art.
10, commi 6 e seguenti). Il decreto di
approvazione delle suddette graduatorie dovrà
essere pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico
regionale. Di tale pubblicazione sarà data
contemporanea comunicazione tramite la rete
INTRANET del Ministero dell'istruzione, università
e ricerca.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 22, comma 11
della Legge 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria
2002) e dell'art. 1, comma 1 dell'O.M. n. 44 prot.
1124 del 17.4.2002, le graduatorie dei candidati
ammessi al periodo di formazione sono utilizzate
con priorità per il conferimento degli incarichi
di presidenza rispetto alle apposite graduatorie
provinciali di cui all'art. 477 del D.lgs. n.
297/94. Le suddette graduatorie, pertanto,
dovranno essere predisposte con sollecitudine e
comunque in tempo utile per le operazioni di
incarico.
Inoltre, si ritiene opportuno precisare che
dovranno essere ammessi alle attività formative
un numero di candidati corrispondente al
contingente dei posti messi a concorso in ogni
settore formativo, maggiorato del dieci per cento.
Periodo di formazione
In applicazione dell'art. 22, comma 10 della Legge
n. 448/2001, l'organizzazione e lo svolgimento dei
corsi di formazione saranno curati da codesti
Uffici con la collaborazione dell'Istituto
nazionale di documentazione per l'innovazione e la
ricerca educativa (INDIRE) e degli Istituti
regionali di ricerca educativa (IRRE).
I corsi in questione dovranno iniziare dopo la
pubblicazione delle graduatorie dei candidati
ammessi al periodo formativo (art. 15).
A tal riguardo si ritiene utile evidenziare che,
ai sensi dell'appena menzionato art. 22, comma 9,
la durata dei corsi è di quattro mesi. Le attività
formative dovranno svolgersi con modalità che
consentano ai concorrenti l'espletamento del
servizio.
Esame finale
Le modalità di svolgimento dell'esame finale sono
riportate nell'art. 16 del bando, mentre i criteri
per la formazione delle graduatorie generali di
merito sono indicati nell'art. 17. L'esame finale,
nonché l'esame di ammissione di cui all'art. 10
del bando, non possono aver luogo nei giorni
festivi né, ai sensi della Legge 8 marzo 1989, n.
101, nei giorni di festività religiose, ebraiche
e nei giorni di festività religiose valdesi (artt.
5 e seguenti del D.P.R. N. 686/1957 e successive
modificazioni.
Si reputa opportuno sottolineare che ogni Ufficio
scolastico regionale deve aver cura di consegnare
in tempo utile alle commissioni esaminatrici il
progetto predisposto dai candidati che hanno
frequentato le attività formative e che sarà
oggetto della prova orale (art. 15, comma 8 e art.
16, comma 3 lett. a) del bando).
Le istruzioni di natura tecnica relative
all'acquisizione delle domande al sistema
informativo, alla trasmissione dei risultati delle
prove e al monitoraggio dell'andamento delle
procedure concorsuali saranno successivamente
fornite con nota del gestore del sistema
informativo.
Si fa riserva di fornire eventuali ulteriori
istruzioni.
IL
DIRETTORE GENERALE
F.to A. Zucaro
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