Accordo
successivo ai sensi dell’art. 45 del CCNL
1\3\2002 per il personale dell’Area V della
Dirigenza Scolastica da destinarsi all’estero
Fonte:
sito web Ministero Affari Esteri – 6 giugno 2003
Il giorno 6 giugno 2003 alle ore , presso la sede
dell’ARAN, ha avuto luogo l’incontro per la
sottoscrizione definitiva dell’Accordo
successivo ai sensi dell’art. 45 del CCNL
1\3\2002 per il personale dell’Area V della
Dirigenza Scolastica da destinarsi all’estero
tra
L’ARAN:
nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni…………………………
e per i rappresentanti sindacali:
Confederazioni
CGIL……………………..
CISL………………………
CONFSAL……………….
CIDA………………………
Organizzazioni Sindacali
CGIL/SNS………………………..
CISL/Scuola………………………
CONFSAL/SNALS……………….
CIDA/ANP…………………………
Al termine dell’incontro le parti sottoscrivono
l’allegato Accordo.
SEQUENZA CONTRATTUALE PER I DIRIGENTI SCOLASTICI
ALL’ESTERO
ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA SEQUENZA
CONTRATTUALE
La presente sequenza contrattuale, in attuazione
dell’art.45 del CCNL 1-3-2002 del personale
dell’area V, riguarda i dirigenti scolastici che
vengono inviati presso istituzioni scolastiche o
consolari italiane all’estero.
ART.2 - LA FUNZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALL’ESTERO.
1.Il dirigente, assegnato a dirigere all’estero
una istituzione scolastica, svolge i compiti
previsti nel CCNL 1-3-2002, nello specifico quadro
ordinamentale che attualmente regola le scuole
italiane all’estero, in coerenza con i principi
dell’autonomia.
2. Lo stesso, se assegnato alle sedi consolari,
svolge le proprie funzioni, con riferimento alle
iniziative scolastiche e al personale della scuola
presente nella circoscrizione consolare (corsi,
scuole non statali, scuole internazionali, scuole
straniere etc.etc.), avendo presenti gli obiettivi
indicati dall’autorità consolare.
In tale contesto, predispone il piano complessivo
dell’offerta formativa a livello
circoscrizionale, con l’apporto dei soggetti che
vi concorrono; promuove e coordina le iniziative
volte alla diffusione della lingua e della cultura
italiana col supporto delle istituzioni
scolastiche.
Ancora promuove e coordina le opportune iniziative
per il conseguimento degli obiettivi, in presenza
di accordi in materia scolastica o di progetti di
diffusione della lingua e cultura italiana
all’estero, che prevedano l’integrazione dei
corsi scolastici ordinari o di progetti di lingua
viva o di bilinguismo da realizzare nelle scuole
straniere e/o internazionali.
ART.3 - DESTINAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
ALL’ESTERO
Il Ministero degli Affari Esteri –attivate le
relazioni sindacali di cui al CCNL- provvede
tempestivamente e comunque entro il 31 marzo di
ogni anno a pubblicizzare, con apposito
avviso -anche telematico e che indichi altresì i
criteri di massima che saranno adottati nella
valutazione dei curricula- i posti di dirigenza
disponibili per l’anno scolastico
successivo presso le istituzioni scolastiche
italiane all’estero e presso gli uffici
scolastici delle rappresentanze diplomatiche e
degli uffici consolari italiani.
Per l’anno scolastico 2002-2003 la pubblicazione
dei posti disponibili avrà luogo entro 10 giorni
dalla firma definitiva del presente accordo. Entro
i successivi quindici giorni i dirigenti che
aspirino ai predetti posti potranno presentare
dichiarazione di disponibilità, corredata di
dettagliato curriculum e con l’indicazione delle
lingue straniere conosciute, al Ministero degli
Affari Esteri, al fine di ricoprire le funzioni
presso le sedi appartenenti alle aree linguistiche
francese, inglese, tedesca e spagnola.
La Direzione Generale per la Promozione e la
Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari
Esteri, vagliate le domande e i relativi curricula,
convocherà i dirigenti, le cui note professionali
corrispondano ai criteri di valutazione adottati,
per un colloquio finalizzato ad una verifica
dell’adeguata conoscenza della lingua o delle
lingue straniere e della particolare idoneità
relativa al servizio all’estero, che
garantisca lo svolgimento dell'incarico in uno
specifico contesto educativo e plurilingue.
In caso di valutazione favorevole, il Direttore
generale per la Promozione e Cooperazione
Culturale conferirà ai candidati prescelti,
attraverso la stipula di un atto bilaterale
di natura privatistica, secondo quanto previsto
dall’art. 23 del CCNL per la dirigenza
scolastica, un incarico per
l’espletamento delle funzioni dirigenziali. Per
i dirigenti in servizio all’estero
dall’1-9-2000 in poi verrà adottato un atto
bilaterale di natura ricognitiva.
Per i dirigenti che ottengano dal Consiglio
Superiore delle Scuole Europee la nomina ad un
posto di direttore di scuola europea, si provvederà,
qualora si renda necessario, alla stipula di un
nuovo atto bilaterale, di natura privatistica, per
l’espletamento dell’incarico dirigenziale in
uno dei posti disponibili che, considerato quanto
previsto dallo Statuto delle predette Scuole, avrà,
eccezionalmente, la durata di nove anni.
ART.4 – SEDI DI DESTINAZIONE ALL’ESTERO.
1. La destinazione all'estero viene effettuata in
relazione ai posti istituiti in corrispondenza dei
due seguenti settori formativi:
a)settore formativo comprendente direzioni
didattiche delle scuole/uffici scolastici dei
corsi di livello elementare ex art.636 del D.L.vo
297/94; scuole secondarie di I grado/uffici
scolastici dei corsi di livello secondario di I
grado ex art.636 del D.L.vo 297194; istituti
comprensivi (Scuola elementare e secondaria di I
grado);
b)settore formativo comprendente scuole secondarie
di II grado; istituti comprensivi (scuola
elementare, scuola secondaria di I e lI grado, o
scuola secondaria di I e II grado).
I dirigenti già in servizio in Italia al momento
della stipula del contratto individuale, potranno
chiedere indifferentemente di essere destinati a
posti dell’uno o dell’altro settore formativo
all’estero.
ART.5 – RACCORDO CON LE NORMATIVE CONTRATTUALI
NAZIONALI E RELAZIONI SINDACALI
Ai dirigenti scolastici all’estero si applicano
gli istituti normativi ed economici previsti dal
CCNL 1-3-2002, con particolare riferimento agli
artt. 16 (impegno di lavoro), 25 (revoca
dell’incarico dirigenziale), 26 (incarichi
aggiuntivi), 27 (verifica dei risultati e
valutazione dei dirigenti), 34 (conciliazione ed
arbitrato, la cui sede di riferimento è la
Direzione Generale per la Promozione e la
Cooperazione Culturale presso il MAE), 36
(responsabilità civile e patrocinio legale), 37
(struttura della retribuzione), 42 (finanziamento
della retribuzione di posizione e di risultato),
43 (retribuzione di posizione), 44 (retribuzione
di risultato).
Nel caso di assenze per malattia di durata superiore
ai 60 giorni, il personale dirigente in servizio
all'estero è restituito ai ruoli metropolitani.
Il predetto personale conserva l' intero assegno
di sede per i primi 45 giorni; l'assegno stesso
non è corrisposto per i restanti 15 giorni.
Relativamente a ferie e festività si applicano i
commi 6 e 7 dell’art.27 del d.lgs. n.62/1998.
Per quanto riguarda le assenze retribuite si
applica l’art.19 (fruizione dei permessi)
dell’accordo 24-2-2000 sulla sequenza
contrattuale prevista dall’art. 18 del CCNL
26.05.99 del comparto Scuola. Relativamente agli
infortuni sul lavoro ed alle malattie dovute a
causa di servizio e alle norme sulla tutela e
sostegno della maternità e della paternità al
personale del presente accordo si applica l’art.
35 del d.lgs. n.62/1998, nonché la vigente
disciplina circa i congedi parentali.
Per quanto riguarda la retribuzione di posizione,
questa è corrisposta in misura pari alla parte
fissa della retribuzione di posizione prevista
dall’art. 43, comma 1, del CCNL 1.3.2002 per il
personale dell’area V della dirigenza
scolastica.
Per l’attribuzione e la corresponsione della
retribuzione di risultato, questa, in via
transitoria, è determinata sulla base
dell’attribuzione media effettuata dalle
corrispondenti articolazioni regionali di
provenienza, che provvedono altresì
all’erogazione della stessa, e sulla scorta
delle valutazioni espresse dalla Direzione
Generale per la Promozione e la Cooperazione
Culturale, la quale, in tema di verifica dei
risultati e di valutazione dei dirigenti, nella
circostanza svolge i compiti che il CCNL 1.3.2002
prevede quali attribuzioni della Direzione
Generale Scolastica Regionale. La medesima
Direzione Generale per la Promozione e la
Cooperazione Culturale è titolare delle relazioni
sindacali che l’art. 7, comma 2, del CCNL
1.3.2002 colloca a livello della Direzione
Generale Scolastica Regionale.
Per l’anno scolastico 2001/02, considerato che il
CCNL è stato sottoscritto in corso d’anno, con
conseguente impossibilità di predisporre un
sistema di valutazione ai sensi dell’art. 27 del
medesimo CCNL, la retribuzione di risultato viene
erogata in uguale misura a ciascun dirigente
scolastico, salvo i casi di acclarata
responsabilità formalizzata in atti.
Per la definizione di specifici aspetti del servizio
dei dirigenti legati alla prevista estensione e
attuazione all'estero dell'autonomia scolastica
(tra cui le funzioni di raccordo con le RR.DD
e CC., alla luce delle nuove competenze previste
dalla normativa vigente, e la direzione degli
uffici scolastici consolari) si rinvia alla
contrattazione integrativa decentrata a livello di
Ministero degli Affari Esteri. La delegazione di
parte pubblica per la contrattazione integrativa e
decentrata a livello di Ministero è costituita da
un delegato del Ministro degli Esteri, che la
presiede, da un delegato del MIUR e da una
rappresentanza dei titolari degli Uffici
interessati dell’Amministrazione degli Affari
Esteri e di quella del MIUR.
ART.6 - DURATA DEL SERVIZIO ALL’ESTERO
1. A partire dall'anno scolastico 2002/2003 il
personale destinatario del presente contratto può
prestare servizio all'estero per un massimo
complessivo di nove anni, ivi compreso quello
eventualmente già svolto con qualifica di preside
o direttore didattico, fatta comunque salva la
naturale scadenza degli incarichi in atto.
ART. 7 - DISAPPLICAZIONI E MANTENIMENTO IN VIGORE
1. Sono disapplicate tutte le disposizioni in
materia di destinazione all’estero dei dirigenti
scolastici che siano in contrasto con le norme del
presente contratto.
2. Continua ad applicarsi il decreto legislativo
n.62/1998, anche per le parti non richiamate dal
presente contratto.
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