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Sito telematico dedicato all'informazione, al confronto, al dibattito sui problemi connessi con il CONTRATTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – a cura del D.S. Paolo Quintavalla  in servizio presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Parma - In Rete dal maggio 2000 –

 

 

 

 

NEWS 

 

DirScol: su sicurezza e responsabilità
Sono solo i Dirigenti Scolastici a pagare le omissioni e le inadempienze altrui

Fonte: sito web Cisl Scuola - 9 gennaio 2003

Attraverso un comunicato del Coordinamento dei Dirigenti Scolastici CGIL e CISL della Provincia di Milano, siamo venuti a conoscenza della pesantissima sentenza del Giudice del Tribunale di Milano contro una Dirigente Scolastica, condannata a trenta giorni di carcere (pena commutabile in una sanzione pecuniaria di 1200 euro) in quanto ritenuta responsabile di un incidente occorso ad un Collaboratore scolastico all'interno della scuola.

Vogliamo, innanzitutto, esprimere alla nostra Collega di Milano sentimenti di profonda solidarietà professionale, unitamente allo sconcerto per le circostanze di fatto che hanno determinato l'imputazione e per le modalità processuali che hanno prodotto la sentenza di primo grado.

Sia le une che le altre, stando alla pur sintetica ma essenziale ricostruzione dei fatti contenuta nel comunicato predetto, hanno dell'incredibile e ripropongono - con tutta la crudezza e il peso delle effettive esperienze personalmente vissute (e in quanto tali estensibili all'intera categoria) - l'insostenibilità di una situazione istituzionale e ordinamentale che inchioda il Dirigente Scolastico a responsabilità amministrative e penali di fronte alle quali egli è sostanzialmente inerme e di fatto privo di qualsiasi efficace e definitivo strumento di difesa, sia preventiva che successiva.

Negli anni 1994/96 notevoli sono stati gli sforzi delle Organizzazioni Sindacali della scuola affinché - nella pur doverosa e inderogabile normativa concernente la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro (peraltro resa cogente anche da specifiche Direttive Comunitarie) - la posizione della scuola venisse diversificata rispetto alla altre tipologie di aziende, cantieri, supermercati, ecc. e conseguentemente venissero posti i necessari vincoli e gli ovvi limiti all'esercizio delle responsabilità in materia di sicurezza derivanti dall'individuazione dell'allora Capo d'Istituto come "datore di lavoro".

Le nostre battaglie produssero, è vero, i correttivi al Decreto Legislativo 626/94, introdotti dal successivo D.L.vo 242/96, tra i quali, importantissimo, l'enunciazione esplicita che gli interventi di carattere strutturale e di manutenzione degli edifici restano di competenza degli Enti Locali e che le responsabilità dei Capi d'Istituto si considerano assolte con la richiesta d'intervento (ma di questo, in verità, non c'è mai stato dato atto, come se si fosse trattato di un insperato e provvidenziale intervento del Cielo!); ma il livello delle acquisizioni si è arrestato irrimediabilmente di fronte all'ostinata volontà politica e amministrativa (indotta dalla Direttiva CEE) di avere - comunque - in ogni scuola un "referente" chiaramente individuato in una "persona fisica", che non poteva non coincidere con il Capo d'Istituto (e, a maggior ragione oggi Dirigente Scolastico) cui porre in capo il regime delle responsabilità che la normativa generale sulla sicurezza affida al "datore di lavoro”.

Con ciò non vogliamo annaspare nell'affannata e tardiva ricerca di improbabili alibi assolutori, trattandosi di materia la cui disciplina è di fonte unilaterale e non pattizia.

Abbiamo cercato in tutte le sedi concertative di interloquire con l'Amministrazione perché a livello di gestione venissero assicurate alle scuole tutte le condizioni di contesto che rendessero effettive la sicurezza degli edifici e la salubrità dei locali scolastici, rendendo al tempo stesso meno "esposta" la figura del Capo d'Istituto impropriamente assimilato al "datore di lavoro".

Ci sono state nel passato "intese" ufficiose tra i Ministeri interessati e, per quanto ci risulta, in alcune grandi aree metropolitane addirittura tra i soppressi Provveditorati agli Studi e le Procure Generali della Repubblica per l'archiviazione di denunce il cui seguito avrebbe portato di fatto alla paralisi pressoché totale del sistema scolastico statale.

Purtuttavia nessun concreto rimedio è stato posto all'esercizio dell'azione ispettiva che le norme hanno posto a carico delle Azienda Sanitarie Locali, degli Ispettorati del Lavoro e dei Comandi Territoriali dei Vigili del Fuoco, solitamente conclusa con la rilevazione di violazione di almeno una delle numerosissime norme di sicurezza e conseguente contestazione del "reato" omissivo e relativa contravvenzione, sanzione amministrativa, non di rado, con implicazione penale, avverso la quale non esiste alcuna forma assicurativa e la cui mancata estinzione comporta il trasferimento automatico della vertenza in sede penale.

Recentemente il MIUR si è interessato al caso di un'altra Collega lombarda, incappata in una "contravvenzione" sempre a causa di una inadempienza dell'Ente Locale, nonostante la reiterata richiesta di intervento della Dirigente Scolastica.

Poteva essere questa l'occasione per un più incisivo intervento in materia di sicurezza nelle scuole, magari promuovendo un'apposita Conferenza di Servizio che vedesse coinvolti tutti i soggetti istituzionali, politici, amministrativi e di vigilanza per la messa a punto di un "piano nazionale" per la sicurezza delle scuole, di cui - a nostro avviso - dovrebbe costituire momento fondamentale la sottoscrizione, in ogni Provincia, di specifici Protocolli d'intesa in materia di sicurezza.

L’”intervento" del MIUR si è risolto, invece, in una stucchevole esercitazione letteraria contenente un vago auspicio rivolto "a tutti i soggetti istituzionali comunque coinvolti nella tematica di riferimento" ad operare "... in un ottica di fattiva collaborazione e di un comune sforzo sinergico, diretti ad assicurare all'utenza interessata una idonea erogazione del servizio scolastico che tenga conto delle molteplici esigenze della stessa, prima fra tutte quelle della sicurezza e della salute dell'utenza medesima".

Temiamo che questi serafici "appelli" lascino il tempo che trovano se non accompagnati da ben più stringenti e produttivi interventi di natura politica e interistituzionale, imponendo ai soggetti investiti di compiti ispettivi e di potestà di polizia giudiziaria, una preventiva azione di consulenza alle scuole nella ricognizione e nella individuazione degli interventi necessari al compiuto adeguamento dei locali alle norme sulla sicurezza, che dovrebbe risultare propedeutica e proceduralmente pregiudiziale a qualsiasi successiva azione sanzionatoria.

Paradossalmente, infatti, nella maggior parte dei casi, la contestazione delle carenze strutturali e/o funzionali da parte degli organi preposti alla vigilanza, è avvenuta proprio a seguito di interventi sollecitati, a titolo consultivo, dagli stessi Dirigenti Scolastici.

Saremmo degli ingenui se ritenessimo facile ed immediato un percorso normativo mirato a differenziare, in materia di sicurezza, la posizione delle scuole e il conseguente regime delle responsabilità del Dirigente Scolastico.

Però è un cammino che intendiamo urgentemente intraprendere, magari cogliendo l'occasione dell'avvio in Parlamento della discussione del disegno di legge, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, di delega al Governo in materia di semplificazione normativa, di cui le Confederazioni CGIL CISL UIL hanno chiesto lo stralcio delle norme concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro.

Per tornare alla vicenda della Collega milanese, condividiamo i vari interventi proposti dal Coordinamento dei Dirigenti Scolastici CGIL CISL e, a testimonianza della solidarietà già manifestata, ci rendiamo personalmente disponibili, naturalmente ove richiesto e previa intesa, ad essere presenti ad una delle iniziative programmate.

Ci permettiamo, tuttavia, di segnalare tra le priorità dell'Agenda sindacale, la sollecitazione dell'avvio della contrattazione integrativa a livello regionale sull'applicazione del decreto legislativo n. 626/1994 (come modificato dal successivo decreto legislativo n. 242/96), così come disposto dall'art. 7, comma 2, seconda alinea, lett. d), del CCNL dei Dirigenti Scolastici 1° marzo 2002.

L'apertura di questo tavolo negoziale, al di là delle scelte di merito, potrebbe fare da cassa di risonanza e contribuire così a dare ulteriore rilievo a quella "mobilitazione di massa fra tutti i colleghi sulla questione della sicurezza nelle scuole" da voi opportunamente proposta.

Roma, 9 gennaio 2003


Il Coordinatore Nazionale Dirigenti Scolastici CISL Scuola
Mario Guglietti

 

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