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Sito telematico dedicato all'informazione, al confronto, al dibattito sui problemi connessi con il primo CONTRATTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – a cura del D.S. Paolo Quintavalla  in servizio presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Parma - In Rete dal maggio 2000 –

 

 

 

 

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Riconoscimento qualifica di "quadro"?

Note ed osservazioni a proposito della richiesta di riconoscimento della qualifica di "quadro" ai DSGA e del conseguente tentativo di conciliazione

 Fonte: Cisl Scuola - 7 novembre 2002

Premessa

Il Tribunale Civile di Milano (Sezione Lavoro) in relazione alla causa di lavoro 8313/01 "Brambilla contro MIUR + 2", nella seduta del 24 maggio 2002 ritenne che per la definizione della controversia, basata sulla richiesta della ricorrente di essere inquadrata nella qualifica di "Quadro", le parti firmatarie del CCNL/SCUOLA dovessero esprimersi circa possibili modifiche dello stesso CCNL.

Il Giudice, in sostanza, chiedeva un'interpretazione autentica del CCNL che l'ARAN e le OO.SS. firmatarie dello stesso formalizzarono in data 20 maggio 2002 nei seguenti termini: "Le parti convengono che alla sottoscrizione del contratto in questione non è stata prevista la categoria "quadri", che, pertanto, allo stato non esiste".

Nel trasmettere il testo della predetta interpretazione autentica al giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, il Presidente dell'ARAN Guido Fantoni riteneva utile precisare, tra l'altro, che "…pur essendo demandato ai contratti collettivi nazionali di lavoro l'identificazione dei profili e delle categorie di appartenenza, non necessariamente queste devono essere tutte presenti in ogni comparto. Il profilo "quadro", ad esempio, è attualmente assente in tutti i comparti dello stesso pubblico impiego". A tutt'oggi né a noi né all'ARAN risulta la successiva evoluzione della controversia.

In data 24 ottobre 2002 il Tribunale Civile di Lodi - Sezione Lavoro - in accoglimento del ricorso proposto da "Barbagallo Adriana contro il MIUR+2", ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nella categoria di quadro, a decorrere dal 1° settembre 2000 (conosciamo solo il dispositivo della sentenza, non anche le motivazioni che saranno rese note tra qualche settimana).

Da tempo, tuttavia, sta circolando nelle scuole un modello prestampato di richiesta, ovviamente da parte dei DSGA, di tentativo obbligatorio di conciliazione per il riconoscimento della categoria di quadro, ai sensi dell'art. 66 del D.L.vo 165/2001.

Destinatari della richiesta il Collegio di Conciliazione istituito presso la Direzione Provinciale del Lavoro, l'Ufficio Scolastico Regionale e il Dirigente Scolastico.

Dalla CISL SCUOLA di Torino ci viene segnalata la circostanza di una richiesta di conciliazione pervenuta ad un nostro Dirigente Scolastico da parte del suo DSGA per il riconoscimento della qualifica di quadro, con la precisazione che "la Consulta Dirigenti Scolastici Cisl Scuola di Torino ha dato mandato alla collega di respingere la richiesta perché NON DI COMPETENZA".

Sulla vicenda viene richiesto il nostro parere.

* * * * *


Nel merito

Prescindiamo, innanzi tutto, dalla legittimità "sostanziale" (sotto il profilo giuridico-istituzionale e politico-sindacale) della richiesta, se cioè la declaratoria professionale contenuta nell'ultimo CCNL, con il conseguente riconoscimento del profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sia tale da ricomprendere gli elementi caratterizzanti la categoria "quadri", così come indicati dalla relativa legge istitutiva (legge 90/85).

Esaminiamo, invece, la questione specifica se sussiste o meno la competenza del Dirigente Scolastico, sia in sede di conciliazione ovvero nell'esercizio autonomo del proprio ruolo istituzionale, a riconoscere al DSGA la categoria di "quadro", avendo a riferimento l'art. 14 del dPR 275/99, che a decorrere dal 1° settembre 2002 ha attribuito alle istituzioni scolastiche le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative, tra l'altro, allo stato giuridico ed economico del personale (sempreché non riservate, in base all'art. 15 del dPR stesso o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica).

A nostro parere, la portata della disposizione sopra richiamata, in ordine "allo stato giuridico ed economico del personale", non può che limitarsi all'adozione dei provvedimenti amministrativi direttamente legati all'esecuzione e all'attuazione dell'ordinamento vigente, sia di fonte unilaterale che contrattuale.

In tal senso condividiamo il "mandato" a non conciliare espresso dalla Consulta torinese.

Maggior prudenza suggeriremmo, invece, nel caso di specifica richiesta di esecuzione del giudicato, che riguarda però esclusivamente il destinatario della sentenza (che fa stato tra le parti, ed esclusivamente tra esse) che potrebbe ragionevolmente rientrare tra le competenze del dirigente scolastico interessato.

Qui rientrerebbero, tuttavia, in ballo sia la questione dell'attuale inesistenza - nell'assetto contrattuale che disciplina la collocazione professionale dei DSGA - della categoria dei "quadri" e, soprattutto, di un corrispettivo trattamento economico, ambedue di esclusiva fonte pattizia.

In tale ultima ipotesi, estranea alla fattispecie propostaci, sarebbe opportuno coinvolgere l'Ufficio Scolastico Regionale ovvero richiedere un parere di merito alla locale Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Tutto ciò, ovviamente, nelle more di una generalizzata soluzione della vicenda, destinata inevitabilmente a dilatarsi, nella sua naturale sede contrattuale.  

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