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Riconoscimento
qualifica di "quadro"?
Note
ed osservazioni a proposito della richiesta di
riconoscimento della qualifica di "quadro" ai
DSGA e del conseguente tentativo di conciliazione
Fonte:
Cisl Scuola - 7 novembre 2002
Premessa
Il Tribunale Civile di Milano (Sezione Lavoro) in
relazione alla causa di lavoro 8313/01 "Brambilla
contro MIUR + 2", nella seduta del 24 maggio 2002
ritenne che per la definizione della controversia,
basata sulla richiesta della ricorrente di essere
inquadrata nella qualifica di "Quadro", le
parti firmatarie del CCNL/SCUOLA dovessero esprimersi
circa possibili modifiche dello stesso CCNL.
Il Giudice, in sostanza, chiedeva un'interpretazione
autentica del CCNL che l'ARAN e le OO.SS. firmatarie
dello stesso formalizzarono in data 20 maggio 2002 nei
seguenti termini: "Le parti convengono che alla
sottoscrizione del contratto in questione non è stata
prevista la categoria "quadri", che, pertanto,
allo stato non esiste".
Nel trasmettere il testo della predetta interpretazione
autentica al giudice del Lavoro del Tribunale di Milano,
il Presidente dell'ARAN Guido Fantoni riteneva utile
precisare, tra l'altro, che "…pur essendo
demandato ai contratti collettivi nazionali di lavoro
l'identificazione dei profili e delle categorie di
appartenenza, non necessariamente queste devono essere
tutte presenti in ogni comparto. Il profilo
"quadro", ad esempio, è attualmente assente
in tutti i comparti dello stesso pubblico impiego".
A tutt'oggi né a noi né all'ARAN risulta la successiva
evoluzione della controversia.
In data 24 ottobre 2002 il Tribunale Civile di Lodi -
Sezione Lavoro - in accoglimento del ricorso proposto da
"Barbagallo Adriana contro il MIUR+2", ha
accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad
essere inquadrata nella categoria di quadro, a decorrere
dal 1° settembre 2000 (conosciamo solo il dispositivo
della sentenza, non anche le motivazioni che saranno
rese note tra qualche settimana).
Da tempo, tuttavia, sta circolando nelle scuole un
modello prestampato di richiesta, ovviamente da parte
dei DSGA, di tentativo obbligatorio di conciliazione per
il riconoscimento della categoria di quadro, ai sensi
dell'art. 66 del D.L.vo 165/2001.
Destinatari della richiesta il Collegio di Conciliazione
istituito presso la Direzione Provinciale del Lavoro,
l'Ufficio Scolastico Regionale e il Dirigente
Scolastico.
Dalla CISL SCUOLA di Torino ci viene segnalata la
circostanza di una richiesta di conciliazione pervenuta
ad un nostro Dirigente Scolastico da parte del suo DSGA
per il riconoscimento della qualifica di quadro, con la
precisazione che "la Consulta Dirigenti Scolastici
Cisl Scuola di Torino ha dato mandato alla collega di
respingere la richiesta perché NON DI COMPETENZA".
Sulla vicenda viene richiesto il nostro parere.
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Nel merito
Prescindiamo, innanzi tutto, dalla legittimità
"sostanziale" (sotto il profilo
giuridico-istituzionale e politico-sindacale) della
richiesta, se cioè la declaratoria professionale
contenuta nell'ultimo CCNL, con il conseguente
riconoscimento del profilo di Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi, sia tale da ricomprendere gli
elementi caratterizzanti la categoria
"quadri", così come indicati dalla relativa
legge istitutiva (legge 90/85).
Esaminiamo, invece, la questione specifica se sussiste o
meno la competenza del Dirigente Scolastico, sia in sede
di conciliazione ovvero nell'esercizio autonomo del
proprio ruolo istituzionale, a riconoscere al DSGA la
categoria di "quadro", avendo a riferimento
l'art. 14 del dPR 275/99, che a decorrere dal 1°
settembre 2002 ha attribuito alle istituzioni
scolastiche le funzioni già di competenza
dell'amministrazione centrale e periferica relative, tra
l'altro, allo stato giuridico ed economico del personale
(sempreché non riservate, in base all'art. 15 del dPR
stesso o ad altre specifiche disposizioni,
all'amministrazione centrale e periferica).
A nostro parere, la portata della disposizione sopra
richiamata, in ordine "allo stato giuridico ed
economico del personale", non può che limitarsi
all'adozione dei provvedimenti amministrativi
direttamente legati all'esecuzione e all'attuazione
dell'ordinamento vigente, sia di fonte unilaterale che
contrattuale.
In tal senso condividiamo il "mandato" a non
conciliare espresso dalla Consulta torinese.
Maggior prudenza suggeriremmo, invece, nel caso di
specifica richiesta di esecuzione del giudicato, che
riguarda però esclusivamente il destinatario della
sentenza (che fa stato tra le parti, ed esclusivamente
tra esse) che potrebbe ragionevolmente rientrare tra le
competenze del dirigente scolastico interessato.
Qui rientrerebbero, tuttavia, in ballo sia la questione
dell'attuale inesistenza - nell'assetto contrattuale che
disciplina la collocazione professionale dei DSGA -
della categoria dei "quadri" e, soprattutto,
di un corrispettivo trattamento economico, ambedue di
esclusiva fonte pattizia.
In tale ultima ipotesi, estranea alla fattispecie
propostaci, sarebbe opportuno coinvolgere l'Ufficio
Scolastico Regionale ovvero richiedere un parere di
merito alla locale Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Tutto ciò, ovviamente, nelle more di una generalizzata
soluzione della vicenda, destinata inevitabilmente a
dilatarsi, nella sua naturale sede contrattuale.
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