Accoglienza
alunni e mensa scolastica
Organizzazione dei
servizi di accoglienza degli alunni e di mensa
scolastica: un contributo di orientamento
Fonte:
sito web Cisl Scuola – 24 luglio 2003
Segnaliamo, a
mo’ di utile contributo di orientamento, il
protocollo redatto tra Associazione Comuni
Bresciani e Associazione Scuole Autonome della
provincia di Brescia che contiene indirizzi comuni
in materia di organizzazione dei servizi di
accoglienza degli alunni e di mensa.
PROTOCOLLO
La CISL SCUOLA, con CGIL e UIL locali, ha già
richiesto un tavolo di confronto con la
Associazione Comuni Bresciani.
A nostro giudizio, il documento congiunto affronta
il problema della organizzazione dei servizi
cogliendo con precisione le novità introdotte dal
nuovo CCNL circa profilo e funzioni dei
collaboratori scolastici, l’articolazione delle
competenze rispettive di scuole ed EE.LL. che le
nuove disposizioni legislative e contrattuali non
hanno modificato, la necessità di intese in sede
locale tra le diverse istituzioni per l’offerta
di un servizio adeguato nel rispetto delle norme
contrattuali e legislative.
La nostra organizzazione, unitariamente con CGIL
Scuola, UIL Scuola e SNALS, sta predisponendo una
serie di schede di illustrazione e di
approfondimento utili per la lettura integrata e
la gestione delle nuove disposizioni contrattuali
che riguardano il personale ATA.
Documento
congiunto ACB – ASAB
Organizzazione
dei servizi di accoglienza degli alunni e di mensa
scolastica
Premessa
La
legge 27/12/2002 n. 289 (legge finanziaria) ha
introdotto alcune disposizioni in materia di
servizi connessi alla frequenza scolastica che
possono ingenerare dubbi interpretativi,
incertezze o contrasti nel rapporto tra Enti
Locali e Istituzioni scolastiche;
l’art.
35 comma 3 recita: “Rientrano tra le funzioni
dei collaboratori scolastici l’accoglienza e la
sorveglianza degli alunni e l’ordinaria
vigilanza e assistenza agli alunni durante la
consumazione del pasto nelle mense
scolastiche.”;
Per contro
il comma 2 dispone una riduzione degli organici
del 6% dei collaboratori scolastici nel triennio
(2% per il prossimo anno per un totale di n. 3200
unità);
il
Contratto nazionale del comparto
Scuola,recentemente sottoscritto,definisce compiti
e mansioni dei collaboratori scolastici, con
ampliamento rispetto al passato, comprendendo i
“…compiti di accoglienza e sorveglianza nei
confronti degli alunni, nei periodi immediatamente
antecedenti e successivi all’orario delle
attività didattiche e durante la ricreazione…di
vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria
vigilanza e l’assistenza necessaria durante il
pasto nelle mense scolastiche…” (Tabella A
allegata al contratto).
ACB
e ASAB concordano sulla necessità di fornire ai
Comuni e alle Scuole un indirizzo condiviso per
affrontare la problematica secondo linee comuni e
al fine di prevenire possibili contrasti o
conflitti in merito all’individuazione di
competenze, al fine di garantire il miglior
servizio possibile alle rispettive comunità; si
propongono inoltre di offrire un tavolo congiunto
per affrontare eventuali situazioni oggettivamente
più complesse e di difficile soluzione.
Servizio di accoglienza
degli alunni
- Il regolamento della Scuola,
deliberato dal Consiglio di Circolo/Istituto,
previa intesa con le Amministrazioni comunali,
definisce l’orario delle lezioni e di
conseguenza l’orario di apertura della
Scuola per l’accoglienza degli alunni, in
relazione ai servizi di trasporto scolastico,
ma compatibilmente con la disponibilità del
personale in organico per far fronte a tutte
le necessità della Scuola definite dal Piano
dell’Offerta Formativa. (non vi è una
puntuale disposizione normativa sulla fascia
oraria di accoglienza).
- Nel caso di impossibilità a far
fronte alle necessità derivanti dalle
esigenze organizzative del servizio di
trasporto scolastico, di competenza comunale,
Ente Locale e Scuola se ritenuto necessario
potranno ricercare le possibili
soluzioni mediante intese che dovranno
prevedere:
a)stanziamento
di risorse finanziarie da parte
dell’Amministrazione comunale per
compensare le
prestazioni aggiuntive del personale ausiliario in
servizio nella Scuola,
oggettivamente
preferibile rispetto al ricorso a personale
esterno, previa acquisizione della
disponibilità del
personale scolastico;
b)ricorso
a personale esterno, con gestione in carico al
Comune o alla Scuola, in relazione
alle intese a livello
locale.
- Non rientrano tra le funzioni di
accoglienza eventuali servizi educativi di pre
o post scuola, di durata maggiore, richiesti
dalla Comunità locale per propria scelta o
particolari esigenze, che pertanto non sono di
competenza dell’Istituzione scolastica, fatto
salva la possibilità d
stipulare
puntuali convenzioni (vedi Intesa sulle
“funzioni miste” del 12/9/2000 tra Ministero
P.I.-EE LL-OO SS).
Servizio di mensa scolastica
- Le nuove disposizioni normative non
modificano l’articolazione delle competenze
tra Enti Locali e Istituzioni scolastiche.
Già
l’intesa sulle “funzioni miste” definiva
puntualmente le diverse attribuzioni:
compiti
del Comune:
ricevimento dei pasti; predisposizione del
refettorio;
preparazione dei
tavoli; scodellamento e distribuzione; pulizia e
riordino dei tavoli;
lavaggio e riordino delle stoviglie; gestione dei
rifiuti.
compiti della Scuola:
comunicazione giornaliera del numero e
tipologia dei pasti;
pulizia dei locali
adibiti a refettorio; ordinaria vigilanza e
assistenza degli
alunni durante il pasto.
- L’assistenza educativa durante la
pausa per la mensa è comunque affidata al
personale docente, con la collaborazione del
personale ausiliario durante il pasto.
- Le eventuali contrazioni di organico,
sia del personale docente che ausiliario,
possono determinare una difficoltà oggettiva
dell’istituzione scolastica a far fronte
all’insieme delle attività contenute nel
Piano dell’Offerta Formativa.
- L’intesa complessiva tra Scuola e
Ente Locale, mediante convenzioni o protocolli
d’intesa, recepiti nell’ambito del Piano
per il Diritto allo studio, definiscono il
quadro dei servizi e delle compatibilità.
ACB
e ASAB prendono atto che le disposizioni normative
contenute nella legge finanziaria non
rappresentano un automatico trasferimento di
funzioni da un Ente all’altro, ma unicamente un
ampliamento di compiti che possono essere
attribuiti ai collaboratori scolastici, come poi
recepiti anche dal nuovo Contratto di lavoro.
ACB
e ASAB rimarcano tuttavia la contraddizione tra un
ampliamento delle mansioni concomitante con una
contrazione delle dotazioni organiche (docenti e
ausiliari), in grado di determinare oggettive
difficoltà a far fronte all’insieme dei bisogni
conseguenti ai Piani dell’Offerta Formativa,
che in questi anni si sono arricchiti in
relazione all’autonomia scolastica.
In
tal senso ACB e ASAB invitano i rispettivi Enti
associati ad adottare in sede locale le intese
necessarie, secondo l’indirizzo sopra delineato,
a far fonte ai bisogni della Scuola che opera a
favore della comunità locale.
ACB e
ASAB si rendono disponibili a fornire ogni utile
supporto per affrontare situazioni specifiche di
particolare complessità.
ACB e ASAB
concordano inoltre sull’opportunità di
raccogliere ogni utile elemento di conoscenza al
fine di rappresentare ai responsabili periferici
dell’Amministrazione scolastica, Direzione
Regionale e Centro Servizi Amministrativi, e alla
generalità degli utenti del servizio scolastico,
le difficoltà derivanti dai tagli operati sulle
dotazioni organiche del personale scolastico e
sulle disponibilità finanziarie degli Enti
Locali, laddove abbiano indotto una riduzione dei
servizi offerti, un aggravio ai bilanci comunali o
un appesantimento dei contributi richiesti alle
famiglie per la partecipazione al costo dei
servizi nell’ambito della Scuola dell’obbligo.
Brescia,
28 maggio 2003
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