Interrogazione
deputati DS:
NO
Frattini alla Dirigenza Scolastica
Fonte:
sito web Cgil Scuola – 4 giugno 2003
Pubblichiamo
di seguito il testo dell’interrogazione
parlamentare presentata da un gruppo di deputati
dei Democratici di Sinistra con cui si chiede al
Ministro dell’Istruzione di rivedere le
disposizioni date alle Direzioni regionali
scolastiche circa l’applicazione della Legge
Frattini anche alla Dirigenza Scolastica.
L’interrogazione
ricorda che, all’atto dell’approvazione della
Legge 145/2002, un ordine del giorno, fatto
proprio autorevolmente dall’allora Ministro
Frattini e dal Sottosegretario Saporito, escludeva
la Dirigenza Scolastica dall’applicazione delle
misure contenute nell’articolo 3 della stessa
Legge.
Pertanto, la
145/2002 non riguarda la Dirigenza Scolastica né
per quanto concerne la durata dell’incarico da
uno a cinque anni, né la unilateralità dello
stesso: cose che invece vengono riprese ed estese
anche alla Dirigenza Scolastica con serie
conseguenze sul piano della funzionalità
e dell’autonomia delle scuole.
E’
il primo risultato della lettera unitaria CGIL
CISL UIL Scuola e Snals inviata alle Commissioni
Istruzione e Lavoro della Camera e del Senato il
30 maggio ultimo scorso.
Il
testo dell’interrogazione, sottoscritta peraltro
in modo significativo da alcuni deputati che
presentarono l’ordine del giorno, richiama il
Ministro al rispetto della Legge e ai contenuti
dell’ordine del giorno che è chiarissimo
nell’escludere gli effetti dell’articolo 3
della 145/2002 dalla Dirigenza scolastica.
Ecco il testo
dell’interrogazione parlamentare che riprende
molti spunti della lettera unitariamente inviata
alle Commissioni Istruzione e Lavoro di Camera e
Senato
Interrogazione a risposta
orale in Commissione
Capitelli, Sasso,
Grignaffini, Martella, Tocci, Chiaromonte, Lolli,
Carli
Al ministro
dell’Istruzione , dell’Università e della
Ricerca, premesso:
che in occasione
dell’approvazione alla Camera della legge 15.7.2002,
n. 145 venne approvato un ordine del giorno
riguardante le modalità di applicazione della
medesima alla dirigenza scolastica;
che il suddetto ordine del giorno:
considerando che
l'autonomia delle istituzioni scolastiche è ormai
principio costituzionalmente garantito dall’
articolo 117, comma 3, della legge n. 3 del 18
ottobre 2001;
considerando che l'esercizio delle funzioni
amministrative ai sensi dello stesso articolo 118,
comma 1, nel settore dell'istruzione attiene
soprattutto al livello delle singole scuole,
intese come autonomie funzionali che agiscono
insieme alle autonomie territoriali anche ai fini
della predisposizione del documento di
programmazione dell'offerta formativa;
considerando che l'autonomia della scuola
è sancita a tutela dell'insieme di competenze
tecniche da esercitare nel rispetto della libertà
d'insegnamento sancita dall'articolo 33, comma 1,
della Costituzione;
considerando che l'autonomia della scuola
sotto il profilo del coordinamento tecnico e della
relativa gestione amministrativa è affidata al
dirigente scolastico che ne è il legale
rappresentante;
visto che la dirigenza scolastica per le sue
peculiari funzioni è stata oggetto di specifica
disciplina nel decreto legislativo n. 165 del
2001(25) rispetto alla disciplina della dirigenza
statale, che tale specificità è stata confermata
anche in sede contrattuale con l'istituzione di
una specifica area dirigenziale nell'ambito del
comparto scuola, in cui rimane inserita;
considerando che il contratto dell'area V
definitivamente sottoscritto nel marzo 2002 ha
previsto che l'incarico di dirigente della singola
istituzione scolastica sia conferito attraverso
contratti individuali; impegnava il
Governo, che sottoscriveva quell’impegno nelle
persone del Ministro On. Franco Farttini e del
Sottosegretario On. Learco Saporito,
in sede di applicazione della disciplina riguardante
le modifiche all’articolo 19 della legge
165/2001 ad interpretare tali disposizioni nel
senso della loro non applicabilità ai dirigenti scolastici in servizio alla data di entrata in
vigore della legge;
che il Dipartimento per i servizi nel territorio Direzione Generale del
Personale della Scuola e dell'Amministrazione -
Uff. V ha diramato la Circolare Ministeriale 16 maggio 2003, n. 49 recante ad Oggetto: Conferimento e mutamento
incarichi dirigenziali per l'anno scolastico
2003/2004;
che la suddetta circolare contravvenendo totalmente il sopracitato Ordine del
giorno e l’impegno del Governo prevede una piena
attuazione alla dirigenza scolastica del disposto
dell’articolo 19 della legge 165/2001,
stabilendo che:
“…..
con la legge 15.7.2002, n. 145, recante
disposizioni per il riordino della dirigenza
statale e per favorire lo scambio di esperienze e
l'interazione tra pubblico e privato, sono state
apportate significative innovazioni al d.lgs.
30.3.2001, n. 165 in tema di incarichi
dirigenziali;
….Nel
rinnovato sistema normativo l'atto di conferimento
dell'incarico, ferma restando la natura del
rapporto di lavoro disciplinato dalle disposizioni
di diritto comune e dal contratto collettivo,
assume connotazione provvedimentale, ponendosi
pertanto come determinazione conclusiva di un
apposito procedimento amministrativo che comporta,
perciò, la piena applicazione delle regole
partecipative di cui alla legge 8 agosto 1990, n.
241, artt. 7 e seguenti;
per
il conferimento degli incarichi, dopo il novellato
art. 19 del d.lgs. 165, vanno pertanto considerati
oltre alla natura e alle caratteristiche dei
compiti assegnati, alle attitudini e alle capacità
professionali del singolo dirigente, i risultati
precedentemente conseguiti dall'interessato in
relazione agli obiettivi fissati;
con
il provvedimento d'incarico vanno definiti
l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi
da conseguire, con riferimento alle priorità, ai
piani e ai programmi definiti dall'organo di
vertice nei propri atti d'indirizzo e alle
eventuali modifiche degli stessi che intervengono
nel corso del rapporto;
la
durata dell'incarico non può eccedere il termine
di cinque anni”;
che le suddette disposizioni
risultano in contrasto con le norme contrattuali
vigenti oltre che con le indicazioni del
sopracitato ordine del giorno, talché ne possono
conseguire incarichi unilateralmente stabiliti
dall’Amministrazione senza l’apporto del
Dirigente Scolastico come portatore di esigenze
specifiche contenute nel Piano dell’Offerta
Formativa, come anche incarichi della durata di un
anno con
pregiudizio della funzionalità delle istituzioni
scolastiche;
per sapere se
non voglia
disporre l’adeguamento immediato della C.M.
49/2003 del MIUR alla normativa vigente e
all’ordine del giorno parlamentare
al fine di evitare effetti anche a partire
dall’anno scolastico 2003-2004, lasciando alla
libera dialettica contrattuale la definizione
della materia nell’imminenza dell’avvio del
confronto sul Contratto dell’Area V della
Dirigenza Scolastica quadriennio 2002-2005
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