Firmato
il contratto sulla retribuzione di risultato
Fonte:
sito web Cgil Scuola – 24 luglio 2003
Il giorno 24 7 2003 al Miur si
è conclusa la trattativa per l’assegnazione
della retribuzione di risultato.
I contenuti del Contratto,
firmato dall’Amministrazione e da CGIL CISL UIL
Scuola SNALS e ANP sono i seguenti:
- l’Accordo, stipulato, ai
sensi dell’articolo 7 comma 1 del CCNL 1 3 2002,
è riferito esclusivamente agli anni scolastici
2002-2003 e 2003-2004;
- per l’anno scolastico 2002-2003, non essendosi
svolta alcuna valutazione, la retribuzione di
risultato viene erogata a tutti i Dirigenti
Scolastici “salvo casi di acclarata
responsabilità formalizzata in atti”: in altri
termini non viene corrisposta la retribuzione per
il 2002-2003 solo in quei casi in cui esistono
atti formali che integrano una responsabilità a
carico del Dirigente Scolastico (è la stessa
formula utilizzata per l’erogazione della
retribuzione di risultato per l’anno scolastico
2001-2002 nel Contratto Integrativo Nazionale del
23 9 2002 all’articolo 15);
- per l’anno scolastico 2003-2004, anno di prima
applicazione in via sperimentale del sistema di
valutazione dei Dirigenti Scolastici, la
retribuzione di risultato viene erogata a tutti i
Dirigenti Scolastici che non abbiano ricevuto una
valutazione negativa ai sensi dell’articolo 27
commi 8 e seguenti del CCNL 1 3 2002;
- si intende come negativa la valutazione che
risulti tale in seguito all’attivazione delle
procedure di garanzia previste dal citato articolo
27 e non, per intenderci, una valutazione che, ad
esempio, attribuisca molti elementi “da
migliorare”;
- la retribuzione, sia per l’a.s. 2002-2003 sia
per l’a.s. 2003-2004, viene erogata in misura
non inferiore al 20% della retribuzione di
posizione individuale (secondo la clausola
contenuta nell’articolo 44 del Contratto
Nazionale del 1 3 2002). In caso di insufficienza
delle risorse per corrispondere il 20%, si riduce
l’emolumento;
- la trattativa regionale determina l’ammontare
dei compensi della retribuzione di risultato.
La CGIL Scuola, che aveva
chiesto il rinvio della firma per una più attenta
valutazione di merito, ha sottoscritto l’
Accordo, insieme con gli altri Sindacati
firmatari, in quanto, rispetto alla proposta
precedente avanzata dal MIUR:
- è stata fatta chiarezza sul fatto che
l’Accordo è limitato ai soli due anni
scolastici 2002-2003 e 2003-2004, non potendosi
accettare che, a partire dall’anno scolastico
2004-2005, in assenza di una verifica della
sperimentazione, si potesse erogare, come lasciava
intendere ambiguamente la proposta ministeriale,
una retribuzione di risultato ancorata ai livelli
di giudizi (esclusi come giudizi sommativi ma
ricavabili dalla somma dei giudizi analitici
riferiti ai singoli obiettivi classificati dal
sistema valutativo con “da migliorare, da
apprezzare, eccellente”);
- per l’erogazione della retribuzione di
risultato del 2004-2005 si tornerà in trattativa
a seguito della valutazione della sperimentazione;
- la misura della retribuzione di risultato è
disancorata dai giudizi soggettivi differenziati
del valutatore: ciò perché l’attribuzione di
salario in conseguenza di un sistema non validato
costituisce fonte di inevitabile iniquità e
contenzioso;
- la retribuzione di risultato è attribuita a
tutti salvo i casi di acclarata responsabilità
per l’a.s. 2002-2003 e di giudizio negativo per
l’a.s.2003-2004 scaturente dalla procedura di
garanzia di cui all’articolo 27 commi 7 e
seguenti del CCNL 1 3 2002;
- la retribuzione è ancorata ad un parametro
oggettivo, quale è quello della retribuzione di
posizione individuale, e non ad un parametro
soggettivo (i livelli della valutazione)
Rimane fermo il nostro giudizio
negativo sul sistema valutativo varato
unilateralmente (non essendo oggetto di
trattativa) dal MIUR, perché esso non ha i
caratteri della descrittività delle prestazioni
del Dirigente Scolastico che ne promuova per
questa via la professionalità, ma rischia di
configurarsi come un sistema classificatorio che
non si giustifica oggi: sia per la fase
sperimentale in cui i valutatori non sono ancora
preparati ed esprimeranno giudizi la cui
definitività aveva bisogno di un lungo periodo di
validazione; sia per la natura stessa del
valutatore il quale, essendo con la Legge Frattini
nominato non per professionalità ma per fedeltà
politica, inficia alla radice il carattere
imparziale e professionale della valutazione
stessa.
Pubblichiamo di seguito il testo
dell’Accordo
Roma, 24 luglio 2003
Testo Accordo
L’anno 2003, il giorno 24 del
mese di luglio, in Roma presso il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, in sede di negoziazione integrativa a
livello nazionale
TRA
LA DELEGAZIONE DI PARTE
DATORIALE TRATTANTE PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO NAZIONALE
E
I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
RISULTANTI DALL’ALLEGATO 1) AL PRESENTE
CONTRATTO
PREMESSO CHE
- l’art. 37, comma 1, lett. e)
del C.C.N.L. 1°.3.2002 - area V - della dirigenza
scolastica - indica tra le voci che compongono la
struttura della retribuzione dei dirigenti
scolastici la retribuzione di risultato;
- l’art. 27 del C.C.N.L, al 1° e 2° comma,
prevede rispettivamente che i dirigenti scolastici
rispondano in ordine ai risultati e che le
prestazioni, le competenze organizzative e il
livello di conseguimento degli obiettivi assegnati
siano valutati con i sistemi, le procedure e le
garanzie stabilite dall’art. 1 del d.lgs.
30.7.1999, n. 286;
- i risultati dell’attività dirigenziale sono
accertati con i meccanismi e strumenti di
monitoraggio e di valutazione di cui all’art. 27
del C.C.N.L.;
- l’art. 5, comma 2 del decreto legislativo
30-7-1999 n. 286 prevede i seguenti principi per
il procedimento valutativo delle prestazioni
dirigenziali:
· conoscenza dell’attività del valutato da
parte del valutatore di prima istanza;
· approvazione o verifica della valutazione da
parte del valutatore di seconda istanza;
· partecipazione al procedimento del valutato.
viene sottoscritta l’allegata
sequenza contrattuale relativa al personale
dirigente dell’area V della dirigenza scolastica
per il periodo 1° settembre 2000 - 31 dicembre
2001.
Art. 1 - Campo di applicazione della
sequenza contrattuale
1. La presente sequenza
contrattuale, in attuazione dell’art. 7, comma
2, lett. a) del C.C.N.L. del 1.3.2002 e
dell’art. 7, comma 5, del contratto integrativo
nazionale del 23.9.2002, disciplina i criteri
generali per l’assegnazione della retribuzione
di risultato.
2. Nel testo della presente
sequenza contrattuale il riferimento al C.C.N.L.
del 1.3.2002 è riportato come C.C.N.L. e il
riferimento al contratto integrativo nazionale del
23.9.2002 è riportato come C.I.N.
Art. 2 - Contrattazione integrativa
regionale
1. Ove non siano stati assunti i
provvedimenti contemplati all’art. 27, commi 8 e
seguenti del C.C.N.L., a ciascun dirigente
scolastico è corrisposta, nei limiti delle
risorse disponibili, una retribuzione annua di
risultato nella misura di cui all’art. 44 del
C.C.N.L.
In relazione alla disponibilità di risorse,
l’importo della retribuzione di risultato è
incrementato, in base agli esiti della valutazione
del dirigente, come previsti dal sistema di
valutazione quale si configurerà a seguito della
verifica dei risultati della sperimentazione.
2. Gli importi della retribuzione di risultato
vengono determinati in sede di contrattazione
integrativa regionale.
Art. 3 - Disposizione transitoria
1. In assenza di un sistema di
valutazione per l’anno scolastico 2002/2003 e
considerato il carattere sperimentale del processo
di valutazione per l’anno scolastico 2003/2004,
in prima applicazione per tali anni scolastici, la
retribuzione di risultato viene erogata a ciascun
dirigente scolastico, fermo restando quanto
stabilito dall’art. 4, comma 4 del C.I.N., nella
misura del venti per cento del valore annuo della
retribuzione di posizione in atto percepita, salvo
casi di acclarata responsabilità formalizzata in
atti per il 2002/2003 o, anche, per il 2003/2004,
di assunzione dei provvedimenti contemplati
all’art. 27, commi 8 e seguenti del C.C.N.L.
Allegato
1)
PARTI CHE SOTTOSCRIVONO LA
SEQUENZA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI
CRITERI GENERALI PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
PARTE
DATORIA
|
LE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
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__________________________
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________________________
|
F.to Giuseppe COSENTINO
F.to Francesco PAGLIUSO
|
F.to CGIL-SCUOLA
F.to CISL-SCUOLA
F.to UIL-SCUOLA
F.to SNALS-SCUOLA
F.to CIDA-ANP
|
|