oltre 3.000 dsga si sono
organizzati ed hanno chiesto una propria
autonoma area di contrattazione, comune a tutti
i quadri di tutti i comparti delle
amministrazioni pubbliche, e stanno
rivendicando, anche per via giudiziale, il
riconoscimento della qualifica di “quadro”.
l’anquap, per questo tornata
del contratto scuola ha chiesto, in via
subordinata, almeno una distinta disciplina per
i dsga.
la banda dei quattro (cgil-cisl-uil-snals)
ha rigettato con furore questa proposta,
richiamandosi al feticcio della unita’ del
comparto scuola.
ma al momento di concludere ha pensato
bene di “accontentare” la richiesta dei dsga
di una distinta disciplina:
·
cia – secondo l’art. 80 c. 5
dell’ipotesi di accordo:
«5. nei confronti del direttore dei servizi generali ed
amministrativi detto compenso viene corrisposto
nell’ambito delle indennità di
amministrazione di cui all’art. 54.»
la
cia, nella preintesa del ccnl, aumenta (in modo anomalo
per gli ata rispetto ai docenti, vedi grafici)
per le aree a e b, ma non per l’area d (ooss -
sono dsga:
differenziamoli !).
l’area
c non c’e’ proprio, e che fa ! (ooss - forse
la lasciamo priva di applicazione, ma intanto ci
tiene buoni gli assistenti).
i docenti non hanno avuto gli stipendi “europei”, ma sono stati
gonfiati gli arretrati del 2002; per gli ata,
invece, e’ invertito l’andamento (piu’
soldi nel 2003 e meno nel 2002), (ooss - cosi’
si risparmia qualcosa sul pregresso: non sono
dsga, che non sono proprio considerati in questa
tipologia di aumenti, ma sono pur sempre ata …).
·
assenze – sempre l’art. 80
dell’ipotesi di accordo prevede al c. 4:
«4. nei
casi di assenza per malattia si applica l’art.
18, comma 8, lettera a).»,
dove si legge:
«8. il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di
assenza per malattia nel triennio di cui al
comma 1, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale
accessorio, con esclusione di ogni altro
compenso accessorio, comunque denominato, per i
primi nove mesi di assenza.
nell'ambito di tale periodo per le malattie
superiori a 15 gg lavorativi o in caso di
ricovero ospedaliero e per il successivo periodo
di convalescenza post-ricovero, al dipendente
compete anche ogni trattamento economico
accessorio a carattere fisso e continuativo»
mi sembra di aver capito, ma non sono proprio sicuro, ma ecco che
l’art. 15 – permessi retribuiti - mi
illumina:
«4. i permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti
cumulativamente nel corso di ciascun anno
scolastico, non riducono le ferie e sono
valutati agli effetti dell'anzianità di
servizio.
5. durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera
retribuzione, esclusi i compensi per attività
aggiuntive e le indennità
di amministrazione, di lavoro
notturno/festivo, di
bilinguismo e di trilinguismo».
i “predetti periodi” sono:
- gg. 8 per partecipazione a concorsi od esami
- gg. 3 per ogni lutto
- gg. 3 per motivi personali o familiari
- gg. 15 consecutivi in occasione del matrimonio
insomma, dato che prevedo di sposarmi, dovro’ mettere in conto che
perdero’ ½ indennita’ di amministrazione di
quel mese !
che faccio ? ci ripenso ?
ma questa bella pre-intesa contempla qualcosa anche per i precari, come
e’ giusto: infatti, l’art. 19 (o 20, secondo
le versioni) - ferie, permessi ed assenze del personale
assunto a tempo determinato –
stabilisce che:
«9. il dipendente di cui al presente articolo ha diritto a
tre giorni di permesso retribuito per lutti …
12. il personale docente ed ata assunto a tempo determinato ha diritto
entro i limiti di durata del rapporto, ad un
permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in
occasione del matrimonio.
13. i permessi di cui ai commi 9 e 12 sono computati nell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti.».
… la distinta disciplina ha colpito ancora i
dsga !
·
sostituzioni
– vado a leggere l’art. 54 (o 55) –
indennita’ di amministrazione, per vedere se
ho capito proprio bene e trovo un comma 3, che
dice:
«3. in caso di assenza del dgsa dall’inizio dell’anno
scolastico, su posto vacante e disponibile, il
relativo incarico a tempo determinato verrà
conferito sulla base delle graduatorie
permanenti.»
direbbe un certo politico: ma che c’azzecca !
e poi, di quale graduatoria permanente parlano ?
un’altra distinta disciplina ?
o forse l’unica possibilita’ di
annoverare qualche dsga, sia pure precario, fra
gli iscritti dei quattro moschettieri (cgil-cisl-uil-snals)
?
·
inquadramento
-
l’art.
87 (o
88), dedicato specificamente al direttore dei
servizi generali e amministrativi, afferma:
«2. a decorrere dal 1.1.2003
ai direttori dei servizi generali ed
amministrativi, destinatari dell’incremento
retributivo previsto dell’art. 8 c.1 del ccnl
15 marzo 2001 è attribuito un incremento
retributivo pari al 30% del differenziale tra la
posizione stipendiale iniziale del direttore
amministrativo delle accademie e conservatori e
la corrispondente posizione iniziale del
responsabile amministrativo alla data del 1.9.2000.»
ma gli aumenti non erano dal 2002 ?
si, per tutti, ma non per il dsga, che
“gode” di una distinta disciplina.
insomma, ricapitolando: dal 1/9/2000 sono tenuto a svolgere
le mansioni di dsga, nel ccnl ii biennio
2000-2001 mi hanno dato il 70% del differenziale
con i direttori amministrativi (non c’erano
abbastanza soldi, si sa), poi mi hanno fatto
pagare un biglietto salatissimo con la
temporizzazione, adesso mi dicono che il
restante 30% mi spetta dal 2003.
ma che “distinta” disciplina !
·
accesso al fondo di
istituto – visti i favolosi aumenti dei compensi per il fondo di
istituto vado a cercare di consolarmi con la
nuova normativa prevista e leggo al comma 3
dell’art. 87
(o 88), dedicato specificamente al
direttore dei servizi generali e amministrativi:
«3. al personale dsga possono essere corrisposti,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 86,
comma 2, lettera i), esclusivamente
i seguenti compensi a carico del fondo d'istituto:
- per compensi
per lavoro straordinario
per un massimo di
100 ore annue;
- per attività e prestazioni aggiuntive connesse a
progetti finanziati con risorse dell’ue, da
enti pubblici e da soggetti privati..»
se 100 ore vi sembrano il massimo, provate voi a
fare il dsga !
mi preoccupo anche del « fatto salvo quanto
previsto dall’art. 86, comma 2, lettera i)»; corro a controllare: e’ la
quota variabile dell’indennita’ di
amministrazione. evviva, la possiamo continuare a percepire !
·
restituzione alla
qualifica di provenienza – se poi, alla fine, qualche collega, scoraggiato
e avvilito meditase di farsi restituire alla
qualifica di provenienza sappia che, unico in
tutta la p.a., rischia di non vedersi
riconosciuto neanche lo stipendio in godimento;
infatti, l’art. 60 (o 61) recita:
«1. il personale
appartenente ad una qualifica ata può, a
domanda, essere restituito alla qualifica ata di
provenienza con effetto dall’anno scolastico
successivo alla data del provvedimento di
restituzione. il provvedimento è disposto dal
direttore regionale scolastico della sede di
titolarità.
2. il personale restituito alla qualifica di
provenienza assume in essa il trattamento
giuridico ed economico che gli sarebbe spettato
in caso di permanenza nella qualifica stessa.».
e quale sara’ la nostra qualifica di
provenienza !?
e
sempre sia lodata
… la distinta disciplina !
lì 26/05/03
homo furentis