Diritto/dovere
all'istruzione e alla formazione
Approvato l'accordo quadro
Fonte:
sito web ANP – 24 giugno 2003
La Conferenza Unificata
Stato-Regioni-Autonomie Locali ha approvato lo
schema di accordo-quadro sull'offerta formativa
sperimentale di istruzione e formazione
professionale.
Abbiamo dato conto su questo sito della lunga
serie di riunioni svoltesi - sulla questione -
presso il MIUR ed altre sedi, comunicando
contestualmente le nostre posizioni e i nostri
interventi nel merito. Su questo si vedano,
pertanto, i nostri comunicati del 30
maggio, 3
giugno, 9
giugno, 11
giugno e del 19
giugno.
Riteniamo necessario che l'attenzione rimanga
focalizzata sulle questioni che - a nostro
giudizio - sono ancora sostanzialmente aperte, e
cioè:
- la costruzione di offerte formative effettivamente
integrate nei diversi territori, con la valorizzazione
del ruolo delle scuole autonome;
- la certificabilità delle competenze
acquisite e la loro spendibilità su tutto il
territorio nazionale (e quindi, per parte del
MIUR, la necessità di definire standard relativi
alle competenze di base);
- i tempi di realizzazione, che appaiono,
oggettivamente, assai ristretti riguardo alla
necessità di proporre offerte integrate a partire
da settembre 2003.
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER LA
REALIZZAZIONE DALL’ANNO SCOLASTICO 2003/2004 DI
UN’OFFERTA FORMATIVA SPERIMENTALE DI ISTRUZIONE
E FORMAZIONE PROFESSIONALE NELLE MORE
DELL’EMANAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI DI CUI
ALLA LEGGE 28 MARZO 2003, N.53
Visto il Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n.3;
Vista la legge 28 marzo 2003, n.53;
Vista la legge 17 maggio 1999, n.144 e, in
particolare l’art.68 concernente l’obbligo di
frequenza ad attività formative;
Visto il DPR 12 luglio 2000 n.257 contenente il
regolamento di attuazione dell’art.68 della
citata legge n.144/99;
Visto il DPR 8 marzo 1999, n.275 recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
Premesso che,
a seguito dell’abrogazione della legge n.9/99
disposta dalla citata legge n.53/03 e nelle more
dell’emanazione dei decreti delegati previsti
per l’attuazione del diritto-dovere di
istruzione e formazione, si rileva l’esigenza di
predisporre, in via sperimentale, a partire
dall’anno scolastico 2003/2004 e fino
all’entrata in vigore delle norme attuative
previste dalla legge medesima, un’offerta
formativa in grado di soddisfare le esigenze delle
ragazze, dei ragazzi e delle loro famiglie nel
rispetto delle aspettative personali.
La realizzazione di tale offerta formativa
sperimentale di istruzione e formazione
professionale non predetermina l’assetto a
regime dei percorsi del sistema dell’istruzione
e della formazione professionale, da definirsi
attraverso l’adozione delle norme attuative
sopra richiamate.
Le Regioni sono titolari della programmazione delle
attività inerenti l’attuazione del presente
Accordo, secondo le norme vigenti e nel rispetto
delle competenze delle autonomie locali.
IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’
E DELLA RICERCA, IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, LE PROVINCE, I
COMUNI E LE COMUNITA’ MONTANE
1. Convengono che per corrispondere alle esigenze
richiamate in premessa, anche nell’ottica di una
efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto
e recupero degli insuccessi, della dispersione
scolastica e formativa, e degli abbandoni,
occorra:
- individuare modelli di innovazione didattica,
metodologica ed organizzativa che coinvolgano
l’istruzione e la formazione professionale,
rispettando e valorizzando il ruolo delle
istituzioni scolastiche autonome e quello delle
strutture formative accreditate;
- realizzare forme di interazione e/o di
integrazione fra i soggetti operanti nei citati
sistemi;
- promuovere le capacità progettuali dei docenti
della scuola e della formazione professionale, per
motivare l’apprendimento dello studente
attraverso il sapere ed il saper fare.
2. considerano opportuno attivare, in via
sperimentale, percorsi di istruzione e formazione
professionale – rivolti alle ragazze e ai
ragazzi che, concluso il primo ciclo di studi,
manifestino la volontà di accedervi –
caratterizzati da curricoli formativi e da modelli
organizzativi volti a consolidare e ad innalzare
il livello delle competenze di base, a sostenere i
processi di scelta dello studente in ingresso, in
itinere ed in uscita dai percorsi formativi e la
sua conoscenza del mondo del lavoro.
3. stabiliscono – anche al fine di consentire allo
studente, che sceglie la nuova offerta, di
continuare il proprio percorso formativo
attraverso modalità che agevolino i passaggi ed i
rientri fra l’istruzione e la formazione
professionale e viceversa – che tali percorsi
sperimentali debbano essere rispondenti alle
seguenti caratteristiche comuni:
- avere durata almeno triennale;
- contenere, con equivalente valenza formativa,
discipline ed attività attinenti sia alla
formazione culturale generale sia alle aree
professionali interessate;
- consentire il conseguimento di una qualifica
professionale riconosciuta a livello nazionale e
corrispondere almeno al secondo livello europeo
(decisione del Consiglio 85/368/CEE).
4. convengono sull’esigenza di attivare un
percorso articolato di partenariato istituzionale,
a livello nazionale, entro il 15 settembre 2003,
in raccordo con il livello regionale, per la
definizione degli standard formativi minimi, a
partire da quelli relativi alle competenze di
base, al fine di consentire il riconoscimento a
livello nazionale dei crediti, delle
certificazioni e dei titoli, compresi i crediti
acquisiti in apprendistato, anche ai fini dei
passaggi dai percorsi formativi ai percorsi
scolastici e viceversa, nonché per la definizione
delle procedure relative alla determinazione e
all’integrazione delle risorse, al monitoraggio
e alla valutazione.
5. valutano importante prevedere, nel rispetto della
disciplina contrattuale vigente, che tali percorsi
siano accompagnati dalla progettazione di azioni
di formazione congiunta dei docenti
dell’istruzione e della formazione professionale
per lo scambio di esperienze tra i sistemi, per
l’acquisizione di competenze utili ai fini
dell’orientamento dei giovani e delle loro
famiglie.
6. concordano che il presente Accordo quadro
costituisce il riferimento per la successiva
assunzione di specifiche intese da sottoscrivere
tra ciascuna Regione, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, recanti le modalità, anche
diffenziate, con le quali sono attivati –
dall’anno scolastico 2003-2004 e fino
all’entrata in vigore delle norme attuative
previste dalla legge 53/2003 e garantendo,
comunque, il compimento delle attività iniziate
– i percorsi di istruzione e formazione
professionale, per corrispondere e valorizzare le
proprie caratteristiche territoriali, nonché per
l’integrazione delle risorse finanziarie e
l’adeguamento degli strumenti operativi.
7. concordano altresì che, per la realizzazione di
tali percorsi sperimentali a livello regionale,
sono sottoscritti, anche nell’ambito delle
intese di cui al punto precedente, formali accordi
tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali
per l’individuazione delle relative modalità
operative, nel rispetto dei principi stabiliti
dalle intese di cui al punto sei.
7 bis. convengono che, nelle materie di cui ai punti
6, 7 in ciascuna Regione si definiscono le modalità
per l’attivazione del partenariato istituzionale
con le Autonomie locali.
8. convengono sull’esigenza di attivare, nei
rispettivi ambiti di competenza, il confronto con
le Parti sociali, sulla sperimentazione di cui al
presente Accordo, con particolare riferimento al
tema della definizione degli standard formativi.
9. si impegnano, a partire dall’esercizio
finanziario 2003 e fino all’entrata in vigore
delle norme attuative della legge 28 marzo 2003,
n.53, garantendo, comunque, il completamento delle
attività iniziate, a stanziare le risorse
finanziarie necessarie per la realizzazione dei
citati percorsi sperimentali, nonché delle
relative misure di accompagnamento e di sistema.
A partire dall’anno 2003 sono stanziate dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca risorse a valere sul Fondo di cui
alla L. 440/97 e dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali a valere sui fondi destinati
all’attuazione dell’obbligo formativo.
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano possono integrare tali finanziamenti con
proprie risorse.
Le risorse messe a disposizione dal MIUR per
l’anno 2003 sono pari ad euro 11.345.263,00, a
valere sul fondo di cui alla legge 440/97; le
risorse messe a disposizione dal Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali per l’anno
2003, pari ad euro 204.709.570,00, a valere sul
capitolo 7022 del Fondo di rotazione per la
formazione professionale e per l’accesso al
Fondo Sociale Europeo di cui all’articolo 9,
comma 5 della legge 19 luglio 1993, n.236.
Per assicurare la prosecuzione e la conclusione
dei percorsi sperimentali e delle predette misure,
il Governo si impegna ad assumere le iniziative
ritenute più utili, anche con apposite previsioni
normative nel bilancio e nella legge finanziaria
del 2004, in modo che vengano determinati, a
partire dall’inizio di ciascun esercizio
finanziario, gli stanziamenti da assegnare alle
Regioni ed alle Province autonome di Trento e
Bolzano.
Le risorse messe a disposizione dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca per l’anno 2003 concorrono alla
programmazione regionale degli interventi di cui
al presente accordo e sono trasferite agli Uffici
scolastici regionali, in attesa delle necessarie
modificazioni legislative che, a partire
dall’esercizio finanziario per l’anno 2004,
consentiranno il diretto trasferimento delle
risorse del citato Dicastero alle Regioni.
Per consentire la piena attuazione del presente
accordo, il Governo si impegna a garantire per la
sua quota parte la piena copertura finanziaria
anche per i successivi due anni della
sperimentazione.
10. convengono che negli accordi territoriali, nel
rispetto dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche e delle strutture formative, siano
contenute le modalità per l’impiego di tutte le
risorse disponibili, ivi comprese quelle
finanziarie, anche prevedendo l’utilizzazione,
nel quadro delle norme contrattuali vigenti, dei
docenti compresi nelle dotazioni organiche del
personale della scuola nonché delle strutture,
senza ulteriori oneri a carico delle Regioni e
degli Enti locali, con particolare riferimento
alle misure di orientamento, di personalizzazione
dei percorsi e di sostegno agli allievi disabili,
nonché alle funzioni di monitoraggio ed alle
azioni di sistema.
11. Le Regioni, le Province Autonome di Trento e
Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità
montane si impegnano, altresì, a predisporre
tutti gli adempimenti necessari a consentire
l’avvio dei percorsi sin dall’inizio del
prossimo anno scolastico.
Roma, 19 giugno 2003
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