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Sito telematico dedicato all'informazione, al confronto, al dibattito sui problemi connessi con il primo CONTRATTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – a cura del D.S. Paolo Quintavalla  in servizio presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Parma - In Rete dal maggio 2000 –

 

 

 

 

 

Chiarimenti sul calcolo delle pensioni dei dirigenti

 Fonte: sito web ANP - 24 aprile 2003  

 

Come preannunciato si è svolto ieri, 23 aprile 2003, l' incontro di chiarimento sulle questioni sollevate da una nota tecnica dell'EDS relativa alle modalità di conguaglio e di calcolo delle pensioni dei dirigenti, richiesto dall'Anp lo scorso 31 marzo 2003.
In apertura di riunione abbiamo fatto presente che:

  1. stipendio tabellare e RIA vanno calcolati per il servizio prestato fino al 1992 in quota A e per quello successivo in quota B, in ogni caso con la maggiorazione del 18%. Ciò vale non solo per i pensionati dal 1.1.2002, ma anche per tutti i pensionati o comunque cessati dal servizio con diritto alla pensione a decorrere dalla vigenza contrattuale (art.2 CCNL/02);
  2. analogamente la retribuzione di posizione rientra nella quota A per il servizio prestato fino al 1992 e nella quota B per il servizio successivo, in quanto elemento fisso e continuativo della retribuzione ai sensi del DPR 29.12.73, n.92, e L.29.4.76, n.177. Anche su tale voce si applica la maggiorazione del 18%;
  3. l'I.I.S. non esiste più, essendo stata conglobata nella retribuzione tabellare, di cui segue il trattamento compresa la maggiorazione del 18%, esattamente come indicato al punto 1;
  4. la retribuzione di risultato e quella derivante dagli incarichi aggiuntivi rientra nella quota B;
  5. per il calcolo della pensione, e relativi conguagli, non possono essere prese in considerazione ipotesi di scaglionamento, di transizione o di diversificazione per chi è stato collocato in pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Quindi non esistono differenze tra i pensionati del 2001 rispetto a quelli del 2002 o degli anni successivi.

Tutte le osservazioni da 1 a 5 sono recepite integralmente dalla nota informativa dell'INPDAP n.74 del 17.10.2002 ed ignorate completamente dalla nota dell'EDS.
Tute le OO.SS., inoltre, hanno manifestato forti perplessità sulla nuova nota informativa INPDAP, n.21 del 14/04/2003, che recepisce l'informazione errata dell'EDS circa lo scorporo dell'indennità integrativa speciale dal trattamento tabellare ai fini della maggiorazione del 18%.
Il dott. Corvasce dell'Ispettorato pensioni del MIUR, ha precisato che:

  1. anche per i dirigenti dei ministeri la retribuzione di posizione, pur entrando in quota A, non è soggetta alla maggiorazione del 18%; sulla questione la Corte dei conti ha confermato la correttezza di tale determinazione. Noi, comunque, riteniamo che il giudice del lavoro potrebbe decidere diversamente, trattandosi di elemento continuativo e ricorrente della retribuzione sul quale i colleghi (dirigenti della scuola o ministeriali) hanno versato i contributi previsti per la retribuzione fondamentale;
  2. a seguito delle osservazioni della Corte dei conti sull'ipotesi di accordo dei ministeriali in merito al coglobamento dell'I.I.S., l'INPDAP ha cautelarmente proposto un quesito all'Aran circa l'applicabilità ai dirigenti ministeriali delle suddette osservazioni. Al riguardo sia il dott. Corvasce, sia il dott. Zucaro, dirigente generale del personale, hanno espresso l'opinione, da noi condivisa, che sia del tutto illegittimo continuare a computare separatamente una voce stipendiale che non esiste più in quanto cancellata dai Contratti collettivi nazionali delle aree 1 e 5 della dirigenza, senza che a suo tempo la Corte abbia eccepito alcunché;
  3. non esistono pensionati d'annata tra i collegi cessati nell'arco di vigenza contrattuale, dal momento che la nuova struttura retributiva decorre dal 31 dicembre 2001 e quindi si applica a tutti i colleghi in servizio il 1° settembre 2000, indifferentemente dal momento di collocazione in quiescenza.
Il dott. Zucaro, infine, dal momento che in materia di pensione il CCNL dell'Area I è identico a quello dell'Area V, ha assunto l'impegno di apportare alla nota dell'EDS tutte le modifiche atte a ripristinare uniformità di comportamento nel calcolo della base pensionabile tra dirigenti del ministero e dirigenti delle istituzioni scolastiche informando delle modifiche anche l'INPDAP.
L'anp è impegnata a seguire da vicino gli ulteriori sviluppi.

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