Alzati
e cammina!
(ovvero:
il sindacato dei miracoli
e
l'indennità resuscitata)
Fonte:
sito web ANP – 20 giugno 2003
Siamo
lieti di apprendere che l'indennità di funzioni
superiori, creduta defunta, non era in realtà mai
passata a miglior vita. Dobbiamo però, per
obbligo di doverosa modestia, declinare il
riconoscimento di "sindacato
miracoloso", che ci viene contestualmente
assegnato per averla "resuscitata".
Il potere taumaturgico appartiene solo al Maestro:
e da lui viene anche la parola che illumina il
sentiero dei discepoli. E quante sue parole sono
scolpite nella nostra memoria!
16 maggio 2003
In tutto il
testo dell'accordo – compreso quello
"revisionato" qualche giorno dopo e
presentato come "ufficiale" – non c'è
traccia dell'indennità di funzioni superiori; né
come istituto contrattuale, né attraverso il
richiamo in vita dell'art. 69 del CCNL 1995, che
l'aveva introdotta. Quel CCNL, anzi, è dichiarato
completamente decaduto ed assorbito dal nuovo
testo contrattuale a partire dalla data della
firma definitiva (art. 1 dell'accordo).
Ancora oggi, 20 giugno, il testo
"ufficiale" pubblicato sul sito Internet
del Maestro registra questa situazione.
10 giugno
2003
[dal sito
del Maestro]
"Per
quanto riguarda le indennità di funzioni
superiori, esse sono normate dal D.L.vo 165/2001
all'articolo 52. Chi svolge le funzioni di
Dirigente Scolastico, per poco o tanto tempo, ha
diritto ad essere retribuito come un Dirigente
scolastico. E' ovvio che, svolgendo un lavoro per
conto dell'Amministrazione, tale retribuzione è a
carico della stessa Amministrazione. I vecchi
istituti contrattuali (indennità di direzione,
ecc.) non hanno ragione di essere dentro un
comparto che non inquadra personale
Direttivo."
"Il discorso vale anche per i Presidi
Incaricati. Il differenziale retributivo che essi
percepiscono sullo stipendio base, normato dal
vecchio articolo 69 del CCNL del Comparto scuola
1995 […] è oggi a carico dell'Amministrazione:
non è certamente a carico del Contratto dei
Dirigenti Scolastici o del Contratto Scuola. […]
In realtà il MIUR e qualche Sindacato, che
confonde il proprio ruolo con quello
dell'Amministrazione [parlerà di noi? – NdR]
vorrebbero che le funzioni superiori […] fossero
pagate dal Contratto Scuola. […] Tutto si
risolve invece limpidamente con il citato articolo
52 del D.L.vo 165/2001 che pone a carico
dell'Amministrazione le indennità di funzioni
superiori per chiunque le svolga […].
La CGIL Scuola solleciterà il MIUR e l'ARAN ad
agire in questa direzione.
In caso contrario la parola passerà al Giudice
del lavoro."
17 giugno
2003
[sempre
dalla parola del Maestro]
"Si
susseguono iniziative a dir poco stravaganti,
certamente propagandistiche e demagogiche [parlerà
di noi? – NdR], destinate a creare
confusione per lucrare qualche risultato di
bottega [come è buono, Lei! – NdR].
Abbiamo avuto modo di spiegare (vedi nota del 10
giugno 2003 sul nostro sito) che il CCNL del
Comparto Scuola non può farsi carico di istituti
contrattuali ormai privi di ubi consistam […] A
normare tutto ciò vi è l'articolo 52 del D.L.vo
165/2001. […]"
Fermiamoci
un attimo a riflettere:
- si
dice: poiché svolgono un lavoro per conto
dell'Amministrazione, la retribuzione è a
carico dell'Amministrazione. Perché, gli
stipendi non sono forse a carico
dell'Amministrazione? E i docenti non lavorano
forse per conto dell'Amministrazione? [Maestro,
la tua parola è per noi oscura … - NdR]
- si
dice: lo stesso discorso vale per i Presidi incaricati. Il
differenziale retributivo "normato dal vecchio
articolo 69 del CCNL 1995 … [che quindi
non esiste più: vero, Maestro? – NdR] non
è certamente a carico del Contratto
Scuola". E a carico di chi, allora? a
carico dell'Amministrazione, che notoriamente
non è quella che paga gli stipendi della
scuola [qui ci avviciniamo alla dogmatica
pura … - NdR]
- si
dice: la CGIL Scuola solleciterà il MIUR e l'Aran ad
agire in questa direzione. In caso contrario
la parola passerà al Giudice del Lavoro. Oh,
bella! E perché non li ha sollecitati al
tavolo negoziale da cui si è appena alzata? E
perché ha firmato un contratto che non
prevede alcun compenso che essa stessa
riconosce come dovuto? E perché ritiene che
il ruolo del Sindacato non sia quello di
garantire per via negoziale i lavoratori, ma
quello di indicare loro rimedi giudiziari ex
post, per ottenere dal Giudice (dopo anni
e spese) quel che avrebbero dovuto
pacificamente ottenere dal contratto? [beati
coloro che senza vedere avranno creduto! Ma
noi, poveri Tommasi? – NdR]
- ammettiamo
pure [la fede muove le montagne … - NdR] che
la via giudiziaria sia quella giusta: l'art.
52 del D.L.vo 165/2001 – così
autorevolmente e perentoriamente richiamato
– regola l'indennità di funzioni superiori
attribuita ai dipendenti che sostituiscono
altro dipendente legittimamente assente,
appartenente alla qualifica immediatamente
superiore. E' comunque esclusa l'ipotesi di
assenza per ferie. Nel caso di vacanza di
posto in organico (è il caso dei Presidi
incaricati) la sostituzione può protrarsi per
un massimo di sei mesi, rinnovabili una sola
volta, solo se sono in corso le procedure di
copertura dei posti vacanti. Il richiamo alla
qualifica "immediatamente superiore"
rende già di per sé problematica
l'applicabilità della norma: non è evidente,
infatti, che la qualifica di "dirigente
scolastico" sia tale rispetto a quella di
"docente", in quanto appartengono a
due diversi profili;
- ma,
e più grave: l'art. 2 comma 3 dello stesso decreto
legislativo – che fa parte dei
"principi generali" dello stesso, e
nel cui contesto va quindi letta la norma
specifica dell'art. 52 – prevede
esplicitamente che "l'attribuzione
di trattamenti economici può avvenire
esclusivamente mediante contratti collettivi
o, alle condizioni previste, mediante
contratti individuali. Le disposizioni di
legge, regolamenti o atti amministrativi che
attribuiscono incrementi retributivi non
previsti da contratti cessano di avere
efficacia a far data dall'entrata in vigore
del relativo rinnovo contrattuale."[qui
veramente il nostro intelletto si smarrisce.
Maestro, resta con noi, perché si fa sera …
- NdR]
Una cosa, comunque, sembrerebbe fin qui chiara. Ci
sono degli istituti contrattuali – relativi
all'esercizio delle funzioni dirigenziali da parte
dei non dirigenti (vicari, presidi incaricati, ..)
che non potrebbero più esistere perché privi di ubi
consistam, cioè delle figure di riferimento.
Le persone fisiche dei lavoratori, se proprio
insistono a voler lavorare, dovranno andarsi a
cercare i compensi in tribunale, a carico di
un'Amministrazione che, evidentemente, non ha
niente a che vedere con quella che paga gli
stipendi della scuola. Fra queste norme obsolete,
non vi è dubbio che il Maestro includa – perché
esplicitamente lo richiama – il "vecchio
art. 69 del CCNL 1995". Almeno questo,
dunque, è un punto fermo del dogma. A meno che
…
17 giugno 2003
[stesso giorno, stesso sito: non è un errore,
almeno non nostro …]
"E' totalmente privo di ogni fondamento che nel
contratto del comparto scuola, attualmente
all'esame del Consiglio dei Ministri, non siano più
previste le modalità per retribuire i presidi
incaricati."
Nel contratto? Ma non erano nell'art. 52? E
dove sono? Vuoi vedere che …?
[stesso giorno, altro sito: quello dell'Aran
…]
L'art. 142 del testo di accordo (punto A, lettera
f), che prima elencava solo 6 norme legislative
preesistenti richiamate in vigore nel contratto, si
compone adesso di 8 punti: sono stati aggiunti
l'art. 66 e l'art. 69 [toh, chi si rivede!]
del CCNL 1995.
Ma allora: non era morto, o è risorto? E chi ha
avuto il potere di richiamarlo in vita?
Vuoi vedere che il sindacato miracoloso, anzi il
"sindacato dei miracoli", non siamo noi?
Ad ogni buon conto, nei siti Internet
"ufficiali" dei sindacati firmatari
dell'accordo, alla data di oggi figura ancora la
versione "inespurgata" (quella senza
art. 69) dell'art. 142. Si sarà sbagliata l'Aran?
Ma c'è ancora un piccolo mistero su cui
riflettere:
19 giugno 2003
[stesso sito: e come ti sbagli? – NdR]
"…indennità di funzione superiore […]
che non era stata mai cancellata [ah, no? e il
"vecchio articolo 69", allora?] e
che semmai, essendo coperta dalla norma generale
(art. 52 del D.L.vo 165/2001) [arieccolo … -
NdR] è potenziata."
"Il sindacato dei miracoli, insistendo sulla
validità solo della norma contrattuale [noi
credevamo che ad insistere fosse proprio il D.L.vo
165/2001 … santa semplicità dei discepoli! –
NdR] vorrebbe retribuire Presidi Incaricati e
Collaboratori che sostituiscono il Dirigente
Scolastico con la vecchia e decaduta indennità
di direzione." [vecchia e decaduta? come
l'art. 69? Vuoi vedere che qui si sta
preparando un'altra resurrezione? – NdR]
Vediamo se abbiamo capito le parole del Maestro:
non c'era bisogno dell'art. 69 del CCNL 1995 perché
c'è l'art. 52 del D.L.vo 165; e, per la stessa
ragione, non c'è bisogno dell'art. 33 del CCNI
1999 (quello che prevede l'indennità di direzione
– quella vecchia e decaduta).
E allora, perché è stato reinserito nel testo
dell'accordo – e quindi richiamato in vita –
il vecchio art. 69? Delle due l'una: o era
sufficiente l'art. 52 ed allora è stato inutile
recuperare il 69; o non era sufficiente e quindi
il recupero del 69 era necessario.
Ma se l'art. 52 non era sufficiente a
"coprire" il vecchio art. 69,
ancor meno può coprire la vecchia e decaduta
indennità di direzione di cui all'art. 33,
che fa parte di un CCNI e quindi è di rango
normativo inferiore rispetto al CCNL. E
allora, come la mettiamo?
Il Maestro ci ha ripetutamente assicurato che
"vigilerà", e questo ci riempie il
cuore di fiducia. Ma non sarà che la sua logica
è un po' vacillante?
Pecca fortiter, sed crede fortius …
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