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Sito telematico dedicato all'informazione, al confronto, al dibattito sui problemi connessi con il primo CONTRATTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – a cura del D.S. Paolo Quintavalla  in servizio presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Parma - In Rete dal maggio 2000 –

 

 

 

 

 

Alzati e cammina! 

(ovvero: il sindacato dei miracoli 

e l'indennità resuscitata)

 

Fonte: sito web ANP – 20 giugno 2003

Siamo lieti di apprendere che l'indennità di funzioni superiori, creduta defunta, non era in realtà mai passata a miglior vita. Dobbiamo però, per obbligo di doverosa modestia, declinare il riconoscimento di "sindacato miracoloso", che ci viene contestualmente assegnato per averla "resuscitata".
Il potere taumaturgico appartiene solo al Maestro: e da lui viene anche la parola che illumina il sentiero dei discepoli. E quante sue parole sono scolpite nella nostra memoria!

16 maggio 2003
In tutto il testo dell'accordo – compreso quello "revisionato" qualche giorno dopo e presentato come "ufficiale" – non c'è traccia dell'indennità di funzioni superiori; né come istituto contrattuale, né attraverso il richiamo in vita dell'art. 69 del CCNL 1995, che l'aveva introdotta. Quel CCNL, anzi, è dichiarato completamente decaduto ed assorbito dal nuovo testo contrattuale a partire dalla data della firma definitiva (art. 1 dell'accordo).
Ancora oggi, 20 giugno, il testo "ufficiale" pubblicato sul sito Internet del Maestro registra questa situazione.

10 giugno 2003
[dal sito del Maestro]
"Per quanto riguarda le indennità di funzioni superiori, esse sono normate dal D.L.vo 165/2001 all'articolo 52. Chi svolge le funzioni di Dirigente Scolastico, per poco o tanto tempo, ha diritto ad essere retribuito come un Dirigente scolastico. E' ovvio che, svolgendo un lavoro per conto dell'Amministrazione, tale retribuzione è a carico della stessa Amministrazione. I vecchi istituti contrattuali (indennità di direzione, ecc.) non hanno ragione di essere dentro un comparto che non inquadra personale Direttivo."
"Il discorso vale anche per i Presidi Incaricati. Il differenziale retributivo che essi percepiscono sullo stipendio base, normato dal vecchio articolo 69 del CCNL del Comparto scuola 1995 […] è oggi a carico dell'Amministrazione: non è certamente a carico del Contratto dei Dirigenti Scolastici o del Contratto Scuola. […] In realtà il MIUR e qualche Sindacato, che confonde il proprio ruolo con quello dell'Amministrazione [parlerà di noi? – NdR] vorrebbero che le funzioni superiori […] fossero pagate dal Contratto Scuola. […] Tutto si risolve invece limpidamente con il citato articolo 52 del D.L.vo 165/2001 che pone a carico dell'Amministrazione le indennità di funzioni superiori per chiunque le svolga […].
La CGIL Scuola solleciterà il MIUR e l'ARAN ad agire in questa direzione.
In caso contrario la parola passerà al Giudice del lavoro."

17 giugno 2003
[sempre dalla parola del Maestro]
"Si susseguono iniziative a dir poco stravaganti, certamente propagandistiche e demagogiche [parlerà di noi? – NdR], destinate a creare confusione per lucrare qualche risultato di bottega [come è buono, Lei! – NdR].
Abbiamo avuto modo di spiegare (vedi nota del 10 giugno 2003 sul nostro sito) che il CCNL del Comparto Scuola non può farsi carico di istituti contrattuali ormai privi di ubi consistam […] A normare tutto ciò vi è l'articolo 52 del D.L.vo 165/2001. […]"

Fermiamoci un attimo a riflettere:

  1. si dice: poiché svolgono un lavoro per conto dell'Amministrazione, la retribuzione è a carico dell'Amministrazione. Perché, gli stipendi non sono forse a carico dell'Amministrazione? E i docenti non lavorano forse per conto dell'Amministrazione? [Maestro, la tua parola è per noi oscura … - NdR]
  2. si dice: lo stesso discorso vale per i Presidi incaricati. Il differenziale retributivo "normato dal vecchio articolo 69 del CCNL 1995 … [che quindi non esiste più: vero, Maestro? – NdR] non è certamente a carico del Contratto Scuola". E a carico di chi, allora? a carico dell'Amministrazione, che notoriamente non è quella che paga gli stipendi della scuola [qui ci avviciniamo alla dogmatica pura … - NdR]
  3. si dice: la CGIL Scuola solleciterà il MIUR e l'Aran ad agire in questa direzione. In caso contrario la parola passerà al Giudice del Lavoro. Oh, bella! E perché non li ha sollecitati al tavolo negoziale da cui si è appena alzata? E perché ha firmato un contratto che non prevede alcun compenso che essa stessa riconosce come dovuto? E perché ritiene che il ruolo del Sindacato non sia quello di garantire per via negoziale i lavoratori, ma quello di indicare loro rimedi giudiziari ex post, per ottenere dal Giudice (dopo anni e spese) quel che avrebbero dovuto pacificamente ottenere dal contratto? [beati coloro che senza vedere avranno creduto! Ma noi, poveri Tommasi? – NdR]
  4. ammettiamo pure [la fede muove le montagne … - NdR] che la via giudiziaria sia quella giusta: l'art. 52 del D.L.vo 165/2001 – così autorevolmente e perentoriamente richiamato – regola l'indennità di funzioni superiori attribuita ai dipendenti che sostituiscono altro dipendente legittimamente assente, appartenente alla qualifica immediatamente superiore. E' comunque esclusa l'ipotesi di assenza per ferie. Nel caso di vacanza di posto in organico (è il caso dei Presidi incaricati) la sostituzione può protrarsi per un massimo di sei mesi, rinnovabili una sola volta, solo se sono in corso le procedure di copertura dei posti vacanti. Il richiamo alla qualifica "immediatamente superiore" rende già di per sé problematica l'applicabilità della norma: non è evidente, infatti, che la qualifica di "dirigente scolastico" sia tale rispetto a quella di "docente", in quanto appartengono a due diversi profili;
  5. ma, e più grave: l'art. 2 comma 3 dello stesso decreto legislativo – che fa parte dei "principi generali" dello stesso, e nel cui contesto va quindi letta la norma specifica dell'art. 52 – prevede esplicitamente che "l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale."[qui veramente il nostro intelletto si smarrisce. Maestro, resta con noi, perché si fa sera … - NdR]


Una cosa, comunque, sembrerebbe fin qui chiara. Ci sono degli istituti contrattuali – relativi all'esercizio delle funzioni dirigenziali da parte dei non dirigenti (vicari, presidi incaricati, ..) che non potrebbero più esistere perché privi di ubi consistam, cioè delle figure di riferimento. Le persone fisiche dei lavoratori, se proprio insistono a voler lavorare, dovranno andarsi a cercare i compensi in tribunale, a carico di un'Amministrazione che, evidentemente, non ha niente a che vedere con quella che paga gli stipendi della scuola. Fra queste norme obsolete, non vi è dubbio che il Maestro includa – perché esplicitamente lo richiama – il "vecchio art. 69 del CCNL 1995". Almeno questo, dunque, è un punto fermo del dogma. A meno che …

17 giugno 2003
[stesso giorno, stesso sito: non è un errore, almeno non nostro …]
"E' totalmente privo di ogni fondamento che nel contratto del comparto scuola, attualmente all'esame del Consiglio dei Ministri, non siano più previste le modalità per retribuire i presidi incaricati."
Nel contratto? Ma non erano nell'art. 52? E dove sono? Vuoi vedere che …?

[stesso giorno, altro sito: quello dell'Aran …]
L'art. 142 del testo di accordo (punto A, lettera f), che prima elencava solo 6 norme legislative preesistenti richiamate in vigore nel contratto, si compone adesso di 8 punti: sono stati aggiunti l'art. 66 e l'art. 69 [toh, chi si rivede!] del CCNL 1995.

Ma allora: non era morto, o è risorto? E chi ha avuto il potere di richiamarlo in vita?

Vuoi vedere che il sindacato miracoloso, anzi il "sindacato dei miracoli", non siamo noi?

Ad ogni buon conto, nei siti Internet "ufficiali" dei sindacati firmatari dell'accordo, alla data di oggi figura ancora la versione "inespurgata" (quella senza art. 69) dell'art. 142. Si sarà sbagliata l'Aran?

Ma c'è ancora un piccolo mistero su cui riflettere:

19 giugno 2003
[stesso sito: e come ti sbagli? – NdR]
"…indennità di funzione superiore […] che non era stata mai cancellata [ah, no? e il "vecchio articolo 69", allora?] e che semmai, essendo coperta dalla norma generale (art. 52 del D.L.vo 165/2001) [arieccolo … - NdR] è potenziata."
"Il sindacato dei miracoli, insistendo sulla validità solo della norma contrattuale [noi credevamo che ad insistere fosse proprio il D.L.vo 165/2001 … santa semplicità dei discepoli! – NdR] vorrebbe retribuire Presidi Incaricati e Collaboratori che sostituiscono il Dirigente Scolastico con la vecchia e decaduta indennità di direzione." [vecchia e decaduta? come l'art. 69? Vuoi vedere che qui si sta preparando un'altra resurrezione? – NdR]

Vediamo se abbiamo capito le parole del Maestro: non c'era bisogno dell'art. 69 del CCNL 1995 perché c'è l'art. 52 del D.L.vo 165; e, per la stessa ragione, non c'è bisogno dell'art. 33 del CCNI 1999 (quello che prevede l'indennità di direzione – quella vecchia e decaduta).
E allora, perché è stato reinserito nel testo dell'accordo – e quindi richiamato in vita – il vecchio art. 69? Delle due l'una: o era sufficiente l'art. 52 ed allora è stato inutile recuperare il 69; o non era sufficiente e quindi il recupero del 69 era necessario.
Ma se l'art. 52 non era sufficiente a "coprire" il vecchio art. 69, ancor meno può coprire la vecchia e decaduta indennità di direzione di cui all'art. 33, che fa parte di un CCNI e quindi è di rango normativo inferiore rispetto al CCNL. E allora, come la mettiamo?

Il Maestro ci ha ripetutamente assicurato che "vigilerà", e questo ci riempie il cuore di fiducia. Ma non sarà che la sua logica è un po' vacillante?

Pecca fortiter, sed crede fortius …

   

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