Anp
Associazione nazionale dei dirigenti e delle alte
professionalità della scuola
STATUTO
Approvato dal VI Congresso Nazionale dell'Anp
Montecatini Terme (PT) 7
dicembre 2002
TITOLO
I
Art. 1 – Costituzione
1. È costituita l'Associazione
nazionale dei dirigenti e delle alte
professionalità della scuola, sinteticamente
denominata Anp. All'Anp possono aderire:
a.
i dirigenti delle scuole pubbliche e delle
istituzioni formative;
b.
i presidi incaricati e gli ex-presidi
incaricati, fino all'abolizione dell'incarico di
presidenza;
c.
le alte professionalità docenti della
scuola.
2. All'Anp possono aderire
altresì le categorie di cui al comma precedente
anche successivamente alla cessazione dal
servizio.
Art. 2 - Finalità
1. L'Anp, quale organizzazione professionale e
sindacale, si prefigge i seguenti scopi:
a.
rappresentare sindacalmente i dirigenti e
le altre categorie di cui al precedente art. 1 in
ogni sede e ad ogni livello;
b.
tutelare gli interessi e il prestigio
professionale dei dirigenti e delle altre
categorie di cui al precedente art. 1;
c.
costituire sede di incontro e di studio fra
gli orientamenti culturali e politici per la
migliore qualificazione del sistema
dell'istruzione e della formazione;
d.
promuovere iniziative atte a migliorare la
professionalità dei dirigenti e delle altre
categorie di cui al precedente art. 1 e la
funzionalità del servizio;
e.
promuovere, progettare ed organizzare la
formazione dei dirigenti e delle altre categorie
di cui al precedente art. 1; porsi come
interlocutrice delle proposte di politica
scolastica e formativa; costituire, nelle sue
articolazioni organizzative, punto di riferimento
per le Regioni, gli Enti locali, le realtà
economiche e sociali e le amministrazioni;
f.
presentare ad ogni livello di
rappresentanza elettiva proprie liste di
candidati; favorire lo scambio di esperienze e di
idee tra realtà territoriali diverse;
g.
individuare forme di finanziamento che le
consentano di realizzare in piena autonomia le
proprie finalità statutarie;
h.
aderire a similari realtà associative
internazionali;
i.
garantire l'elaborazione e la diffusione
con ogni mezzo, compresa la pubblicazione di
periodici a carattere politico-culturale-sindacale,
della cultura professionale e delle iniziative
dell'Anp;
j.
promuovere interventi atti a sostenere i
soci in difficoltà.
Art.
3 - Convenzioni
1. L'Anp può sottoscrivere convenzioni di
carattere nazionale, che forniscano ai propri
associati tutela assicurativa, previdenziale e
legale.
Art. 4 - Patrimonio
1. Il patrimonio dell'Anp è costituito
dalle quote associative dei soci aderenti, dai
beni immobili di proprietà dell'associazione e da
eventuali legati e donazioni. È vietato
distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'associazione salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
TITOLO
II – Dei soci
Art. 5 -
Modalità di iscrizione
1. L'adesione all'Anp si perfeziona solo in
presenza delle seguenti condizioni:
a.
accettazione dello Statuto;
b.
versamento per delega all'amministrazione
di appartenenza della quota associativa stabilita
dal Consiglio Nazionale. La quota associativa non
è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti
per causa di morte e non è soggetta a
rivalutazione.
Art. 6 - Diritti e obblighi sociali
1. I soci dell'Anp, in regola con il
versamento delle quote, fruiscono del diritto
all'elettorato attivo e passivo in qualsiasi sede,
secondo i relativi regolamenti. Essi hanno diritto
alla fruizione di tutti i servizi deliberati dagli
organi statutari.
2. Tutti i soci sono tenuti ad assumere
comportamenti in sintonia con la politica e con
gli orientamenti espressi dall'Anp, a non svolgere
attività contraria ai fini dell'Anp e ad
impegnarsi in ogni circostanza per la migliore
riuscita delle iniziative deliberate dagli organi
statutari.
Art. 7 - Sanzioni disciplinari
1. Il socio che si renda responsabile di
attività contrarie ai fini ed agli interessi
dell'Anp o che assuma comunque atteggiamenti
lesivi dell'immagine dell'Anp è sottoposto al
giudizio del Collegio dei Probiviri, su proposta
motivata degli organi statutari centrali o
periferici.
2. Il socio di cui al precedente comma va soggetto
ad una delle seguenti sanzioni disciplinari,
secondo la gravità dell'atto di cui si è reso
responsabile:
a.
censura;
b.
sospensione fino a sei mesi;
c.
espulsione.
3. Il socio sottoposto a
procedimento disciplinare è sospeso
temporaneamente da qualunque incarico interno o di
rappresentanza, sino a quando il caso non sarà
stato definito.
4. Le sanzioni vengono inflitte dal Collegio dei
Probiviri, dopo aver acquisito le controdeduzioni
dell'interessato. Contro le decisioni di tale
collegio, nei trenta giorni successivi
all'adozione del provvedimento, si può ricorrere
al Consiglio Nazionale che delibera
definitivamente in merito.
5. Il socio nei confronti del quale si applica la
sanzione di cui al precedente comma 2, lettera b),
decade immediatamente da ogni incarico, centrale o
periferico, interno o di rappresentanza dell'Anp e
potrà tornare a ricoprire incarichi solo col
successivo congresso nazionale, sempre che sia
stata scontata la sanzione ricevuta.
Art. 8 - Perdita della qualità di socio
1. La qualità di socio si perde per:
- dimissioni;
- interruzione
o sospensione del pagamento della quota
associativa;
- espulsione.
TITOLO
III – Organi nazionali
Art. 9 - Organi nazionali
1. Organi nazionali
dell'Anp sono:
- il Congresso
Nazionale;
- il
Presidente Nazionale;
- il Consiglio
Nazionale;
- il Collegio
dei Probiviri;
- il Collegio
dei Revisori dei conti.
Art. 10 –
Il Congresso Nazionale
1. Il Congresso Nazionale è l'organo che
determina le linee generali della politica dell'Anp,
ne elabora ed approva lo Statuto e le eventuali
integrazioni e modificazioni, elegge il Presidente
Nazionale, il Collegio dei Probiviri e quello dei
Revisori dei conti.
2. Il Congresso si celebra, di norma, ogni tre
anni con le modalità fissate nel regolamento
deliberato dal Consiglio Nazionale.
Art. 11 – Il Consiglio Nazionale
1. Il Consiglio Nazionale è costituito dal
Presidente Nazionale dell'Anp e dai Presidenti
regionali di cui al successivo art. 19. In caso di
assenza o di impedimento del Presidente regionale
può partecipare ai lavori il vicepresidente
vicario o un consigliere regionale da lui
delegato.
2. Partecipano ai lavori con voto consultivo,
oltre ai componenti dello staff del Presidente
Nazionale, i Presidenti del Collegio dei
Probiviri, del Collegio dei Revisori dei conti,
della cooperativa Dirscuola, dell'Associazione
ESHA Italy. Partecipano altresì ai lavori, con
voto consultivo e qualora siano soci dell'Anp, il
Presidente della Federazione Nazionale delle
Associazioni delle Scuole Autonome FNASA e di
eventuali altre associazioni o enti collegati.
3. Il Consiglio ha funzioni di indirizzo e di
controllo della politica associativa, nel rispetto
dei deliberati congressuali.
4. Il Consiglio, nella prima seduta, convocata dal
Presidente Nazionale dell'Anp entro centoventi
giorni dalla conclusione del Congresso, elegge,
tra i propri componenti, un Presidente e un vice
Presidente. Il Presidente Nazionale dell'Anp non
è eleggibile.
5. Il Consiglio delibera il proprio regolamento.
6. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria
almeno tre volte all'anno, su convocazione del suo
Presidente; l'ordine del giorno dei lavori dovrà
comprendere eventuali argomenti proposti dal
Presidente Nazionale dell'Anp.
7. Il Consiglio è convocato in seduta
straordinaria, entro trenta giorni, su richiesta
del Presidente Nazionale dell'Anp o di almeno un
terzo dei componenti.
8. l Consiglio:
a.
sviluppa le linee programmatiche
dell'attività dell'Anp approvate dal Congresso;
b.
approva eventuali intese strategiche con
altri organismi associativi;
c.
esercita, a scrutinio segreto, l'ultimo
grado di appello contro le decisioni assunte dal
Collegio dei Probiviri in relazione alle sanzioni
disciplinari previste alle lettere b) e c) del
secondo comma dell'art. 7;
d.
determina l'ammontare della quota
associativa;
e.
stabilisce annualmente la percentuale della
quota associativa spettante alle strutture
regionali di cui al successivo art. 17;
f.
approva il bilancio di previsione annuale
ed il conto consuntivo, predisposti dal Presidente
Nazionale e corredati dalla relazione tecnica del
Collegio dei Revisori dei conti. Il bilancio di
previsione è accompagnato da una relazione
previsionale e programmatica del Presidente
Nazionale;
g.
stabilisce le modalità per gli interventi
di cui all'art. 2, comma 1, lettera j); determina
le somme destinate annualmente a tal fine; designa
i componenti dell'eventuale organismo incaricato
della gestione.
9. Il Consiglio, di norma una
volta l'anno, si riunisce in forma allargata, con
la partecipazione a pieno titolo anche dei
presidenti delle strutture subregionali dell'Anp
di cui al successivo art. 22, al fine di
provvedere all'attualizzazione degli orientamenti
e degli indirizzi generali espressi dal Congresso.
Il Consiglio in forma allargata è convocato in
seduta straordinaria su richiesta del Presidente
Nazionale dell'Anp o di almeno un terzo dei
componenti aventi titolo a partecipare alle sedute
in forma allargata.
10. Il Consiglio, nella forma allargata di cui al
precedente comma 9°, esercita il potere di
destituzione del Presidente Nazionale e nomina tra
i suoi componenti un presidente pro-tempore il
quale, entro novanta giorni, provvede ad indire un
Congresso straordinario. Tale potere può essere
esercitato alle seguenti condizioni:
a.
richiesta di convocazione straordinaria del
Consiglio da parte di almeno la metà più uno dei
componenti della forma allargata di cui al
precedente comma 9°;
b.
deliberazione assunta da almeno i due terzi
dei componenti del Consiglio con votazione palese
e personale.
Art. 12 –
Il Presidente Nazionale
1. Il Presidente Nazionale:
a.
ha la rappresentanza legale dell'Anp e la
firma sociale, avendone anche la legittimazione
processuale attiva e passiva;
b.
esercita la capacità negoziale nei
confronti di persone fisiche e giuridiche;
c.
attua le deliberazioni del Congresso e del
Consiglio Nazionale;
d.
nomina i componenti del suo staff.
e.
In caso di assenza o di impedimento, ne
esercita le funzioni il vicepresidente vicario da
lui nominato.
Art. 13 - Il Collegio dei
Probiviri e il Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Collegio dei
Probiviri e il Collegio dei Revisori dei conti
sono costituiti rispettivamente da cinque e tre
componenti eletti dal Congresso.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti predispone e
rende pubblico, in sede di Consiglio Nazionale, un
resoconto analitico delle sue verifiche che
effettua, di norma, due volte l'anno.
3. I Presidenti di entrambi i collegi partecipano
alle riunioni del Consiglio Nazionale.
Art. 14 - Rimborso spese
1. Il Presidente Nazionale, i componenti del
suo staff, i componenti del Consiglio Nazionale,
del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei
Revisori dei conti hanno diritto al rimborso delle
spese sostenute per l'assolvimento del loro
mandato.
Art. 15 - Divieto di deleghe
1. Fra i componenti degli organi nazionali non
sono ammesse deleghe, con l'esclusione del
Congresso.
TITOLO
IV – Organizzazione territoriale
Art. 16 -
Organizzazione territoriale
1. L'organizzazione territoriale dell'Anp è
costituita da strutture regionali e strutture
subregionali.
Art. 17 - Strutture regionali
1. Le strutture regionali sono costituite dai
seguenti organi:
- il Congresso
regionale;
- il
Presidente regionale;
- il Consiglio
regionale;
- il Collegio
regionale dei Revisori dei conti.
2. La struttura regionale
rappresenta e tutela i soci in tutte le sedi
istituzionali del territorio di competenza. In
particolare:
a.
tiene i rapporti con le istituzioni;
b.
è titolare delle relazioni sindacali;
c.
progetta ed organizza la formazione in
servizio;
d.
è titolare della gestione delle risorse di
cui all'art. 11, comma 8°, lett. e).
Art. 18 –
Il Congresso regionale
1. Al Congresso regionale partecipano i
delegati dei soci iscritti nell'ambito del
territorio regionale. Nelle regioni costituite da
non più di due province, al Congresso regionale
partecipano i soci iscritti.
2. Il Congresso è convocato dal Presidente
regionale uscente entro sessanta giorni dalla
conclusione del Congresso nazionale e deve essere
tenuto entro i successivi trenta giorni.
3. Il Congresso si svolge secondo un regolamento
approvato dal Consiglio regionale. In prima
applicazione le norme regolamentari sono
determinate, per tutte le regioni, dal Congresso
Nazionale.
4. Il Congresso determina le linee generali della
politica associativa a livello regionale, elegge
il Presidente regionale ed i componenti del
Collegio regionale dei revisori dei conti.
5. Il Congresso delibera l'istituzione delle
strutture subregionali di cui al successivo art.
22. Non possono essere costituite strutture
subregionali di livello provinciale o
interprovinciale con meno di quindici iscritti.
Non possono essere costituite strutture
subregionali di livello subprovinciale con meno di
cinquanta iscritti.
Art. 19 – Il Presidente regionale
1. Il Presidente regionale rappresenta l'Anp
nella regione di competenza, attua le
deliberazioni degli organi nazionali, del
Congresso e del Consiglio regionale, nomina i
componenti del suo staff.
2. In caso di assenza o di impedimento, ne
esercita le funzioni il vicepresidente vicario da
lui nominato.
Art. 20 – Il Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale è costituito dal
Presidente regionale, che lo presiede e provvede
alla sua convocazione, e dai Presidenti delle
strutture subregionali di cui al successivo art.
22 o, in caso di documentata indisponibilità, dai
rispettivi vice presidenti vicari.
2. Partecipano ai lavori, con voto consultivo, i
componenti dello staff del Presidente regionale ed
il Presidente del Collegio regionale dei Revisori
dei conti. Partecipano altresì ai lavori, con
voto consultivo e qualora siano soci dell'Anp, il
Presidente dell'Associazione regionale delle
Scuole Autonome e il referente regionale di
eventuali altre associazioni o enti collegati.
3. Il Consiglio:
a.
sviluppa, nel proprio ambito di competenza
territoriale, le linee programmatiche dell'attività
dell'Anp approvate dal Congresso regionale, nel
rispetto delle deliberazioni degli organi
nazionali;
b.
approva il bilancio di previsione ed il
conto consuntivo, predisposti dal Presidente
regionale e corredati dalla relazione tecnica del
Collegio regionale dei Revisori dei conti. Il
bilancio di previsione deve determinare la
ripartizione delle risorse finanziarie di cui
all'art. 11, comma 8°, lett. e), fra la struttura
regionale e le strutture subregionali. Il bilancio
di previsione è accompagnato da una relazione
previsionale e programmatica del Presidente
regionale. Il bilancio di previsione approvato dal
Consiglio è trasmesso al Presidente Nazionale
dell'Anp, unitamente alla relazione del Presidente
regionale ed alla relazione tecnica del Collegio
regionale dei revisori dei conti. Nell'ipotesi in
cui la ripartizione delle risorse comprometta le
possibilità di funzionamento della struttura
regionale o di una delle strutture subregionali,
il Presidente della struttura interessata può
proporre al Presidente Nazionale motivata istanza
di rettifica del bilancio. Il Presidente
Nazionale, acquisito il parere vincolante del
Collegio dei Probiviri, delibera in modo
irrevocabile nel merito;
c.
esercita il potere di destituzione del
Presidente regionale con la medesima procedura
prevista per la destituzione del Presidente
Nazionale.
3. In caso di ingiustificate
inadempienze rispetto alle deliberazioni adottate
dagli organi nazionali, o di iniziative che
compromettano le scelte e l'immagine dell'Anp,
oppure di paralisi delle attività della struttura
regionale, quest'ultima può essere commissariata
dal Presidente Nazionale, con il parere vincolante
del Collegio dei Probiviri, sentito il Consiglio
Nazionale e dopo aver acquisito le controdeduzioni
del Presidente regionale, per un periodo massimo
di sei mesi, entro il quale si dovrà procedere
alla ricostituzione degli organi statutari.
4. Nelle regioni in cui non sono costituite
strutture subregionali le funzioni del Consiglio
regionale sono esercitate dall'assemblea dei soci
iscritti.
5. Alle
province autonome di Trento e Bolzano si applicano
tutte le disposizioni previste per le regioni dal
presente Statuto.
6. Ai fini della partecipazione al Consiglio
Nazionale, i soci di lingua italiana ed i soci di
lingua tedesca e di lingua ladina della provincia
autonoma di Bolzano designano due separati
rappresentanti i quali peraltro esprimono un unico
voto in tutte le circostanze in cui il Consiglio
procede a deliberazione mediante votazione.
Art. 21 – Il Collegio regionale dei Revisori
dei conti
1. Il Collegio regionale dei Revisori dei
conti è costituito da tre componenti eletti dal
Congresso regionale. Il Presidente del Collegio
regionale dei revisori dei conti partecipa, con
voto consultivo, alle riunioni del Consiglio
regionale.
2. Il Collegio regionale dei Revisori dei conti
predispone e rende pubblico, in sede di Consiglio
regionale, un resoconto analitico delle sue
verifiche, che effettua, di norma, due volte
l'anno.
Art. 22 – Strutture subregionali
1. Le strutture subregionali, come individuate
dall'art. 18, comma 5°, sono costituite dai soci
iscritti del territorio corrispondente.
2. Le strutture subregionali, nel rispetto delle
scelte degli organi statutari ed in conformità al
presente Statuto, svolgono la propria attività
nel territorio e impiegano le proprie risorse per
il conseguimento delle finalità associative. In
particolare, esse tengono i rapporti con gli Enti
Locali del territorio di riferimento, erogano i
servizi agli associati e svolgono attività di
informazione, formazione e supporto.
3. Le strutture subregionali si organizzano
secondo le esigenze locali, ma non possono
prescindere dai seguenti organi interni:
a.
l'assemblea dei soci;
b.
il Presidente, eletto dall'assemblea dei
soci, le cui funzioni, in caso di assenza o
impedimento, sono esercitate dal vicepresidente
vicario da lui nominato.
4.
In caso di ingiustificate inadempienze rispetto
alle deliberazioni adottate dagli organi nazionali
e regionali, o di iniziative che compromettano le
scelte e l'immagine dell'Anp, oppure di paralisi
delle attività della struttura subregionale, la
stessa può essere commissariata dal Presidente
regionale, con il parere vincolante del Collegio
dei Probiviri, sentito il Consiglio regionale e
dopo aver acquisito le controdeduzioni del
Presidente della struttura subregionale, per un
periodo massimo di sei mesi, entro il quale si
dovrà procedere alla sua ricostituzione.
TITOLO
V – Modifiche statutarie e scioglimento dell'Anp
Art. 23 -
Modifiche statutarie
1. Ogni modifica al presente statuto potrà
essere apportata esclusivamente da deliberati del
Congresso Nazionale.
Art. 24 -
Scioglimento dell'Anp
1. L'eventuale scioglimento dell'Anp potrà
essere deliberato soltanto da un Congresso
convocato in sessione straordinaria, il quale
provvederà alla devoluzione degli eventuali beni
ad altra associazione con finalità analoghe o, in
subordine, alla Croce Rossa Italiana o ad altra
associazione con fini di pubblica utilità, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge, con le
modalità all'uopo deliberate.
Regolamento
per lo svolgimento, in prima applicazione, dei
Congressi regionali dell'Anp
ex art. 18, comma 3°, dello Statuto
Art.
1
1.
Il presente regolamento disciplina, in prima
applicazione e per tutte le regioni, lo
svolgimento dei Congressi regionali dell'Anp, a
norma dell'art. 18, comma 3°, dello Statuto.
Art. 2
1. A ciascun Congresso regionale dell'Anp
partecipano, con diritto di voto e di parola, i
delegati eletti nelle assemblee delle sezioni
provinciali o interprovinciali del territorio di
competenza, così come esistenti alla data del
01.12.2002. Al Congresso partecipano inoltre, con
diritto di parola e non di voto, a meno che non
siano delegati o portatori di sub-delega, il
Presidente regionale uscente ed i componenti del
suo staff.
2. Il numero dei delegati per ogni sezione
provinciale o interprovinciale è proporzionale,
in rapporto di uno a quindici o frazione superiore
a sette, a quello delle deleghe di iscrizione all'Anp,
determinato sulla base della consistenza
associativa alla data del 15.12.2002. Le sezioni
con un numero di iscritti inferiore a quindici
potranno eleggere un delegato al Congresso
regionale qualora il numero degli iscritti
rappresenti la maggioranza assoluta rispetto al
totale dei posti dirigenziali previsti
dall'organico della provincia.
3. Il numero dei delegati spettanti ad ogni
sezione provinciale o interprovinciale ed il
numero di voti congressuali spettanti ad ogni
delegato sono quelli risultanti dalla tabella
predisposta, alla data di cui sopra, dalla
Segreteria Amministrativa dell'Anp; entro il
31.12.2002 la tabella è convalidata, in via
definitiva, dal Presidente Nazionale ed è
immediatamente comunicata a tutti i Presidenti
regionali ed ai Presidenti delle sezioni
provinciali o interprovinciali, unitamente agli
elenchi ufficiali degli iscritti alla data del
15.12.2002.
Art. 3
1. Il delegato eletto è tenuto a partecipare
personalmente al Congresso. In caso di impedimento
la delega è trasferita, nell'ordine, ai primi dei
non eletti. Qualora l'elezione sia avvenuta sulla
base di liste contrapposte, la delega è
trasferita ai primi dei non eletti delle
rispettive liste.
2. Il trasferimento della delega è formalizzato
per iscritto ed è controfirmato dal Presidente
della sezione.
3. Durante lo svolgimento dei lavori congressuali,
per tutte le operazioni di voto, il delegato potrà
rilasciare sub-delega ad altro delegato o
congressista non delegato. Nessuno può essere
portatore di più di una sub-delega.
4. I delegati partecipano al Congresso con spese
di viaggio a carico della Sezione provinciale di
appartenenza.
Art. 4
1. L'assemblea congressuale elegge al proprio
interno il Presidente del Congresso, che ha il
compito di disciplinare i lavori nel rispetto del
presente regolamento. Il Presidente nomina un
segretario verbalizzatore dei lavori.
2. L'assemblea elegge altresì una Commissione
elettorale composta di due membri, i quali
attribuiscono a ciascun delegato i voti
congressuali secondo la tabella di cui al
precedente art. 2, comma 3°, verificano eventuali
trasferimenti di deleghe, ricevono le candidature
per l'elezione del Presidente regionale e dei
componenti il Collegio regionale dei Revisori dei
conti e conducono tutte le operazioni di voto
durante i lavori congressuali. La Commissione
elettorale, integrata dal segretario
verbalizzatore di cui al precedente comma 1,
funziona come seggio elettorale per l'elezione del
Presidente regionale e dei componenti il Collegio
regionale dei Revisori dei conti.
3. Possono essere candidati all'elezione del
Presidente regionale e dei componenti il Collegio
regionale dei Revisori dei conti tutti gli
iscritti all'Anp nella regione di riferimento,
anche se non congressisti. Le candidature devono
essere comunque presentate in forma scritta alla
Commissione elettorale durante lo svolgimento del
Congresso.
Art. 5
1. I lavori congressuali iniziano con la
relazione del Presidente regionale uscente e
proseguono con il dibattito su detta relazione. I
congressisti che intendono intervenire nel
dibattito, prenderanno la parola nell'ordine
cronologico di iscrizione a parlare.
2. Coloro
che intendono parlare per «mozione d'ordine»
hanno diritto di parola al termine dell'intervento
in corso, sempre che il loro intervento riguardi
la procedura. Ogni congressista può prendere la
parola una volta sola sullo stesso argomento.
Sulla «mozione d'ordine» hanno diritto di parola
un congressista a favore ed uno contro. La durata
degli interventi non può superare il tempo
stabilito dal Presidente del Congresso. Gli
interventi per la presentazione della «mozione
d'ordine» non possono superare la durata di tre
minuti; quelli sulla mozione, limitati ad uno che
parla a favore ed uno che parla contro, non
possono superare i cinque minuti l'uno.
Art. 6
1. Nel Congresso le votazioni avvengono, di
regola, per alzata di mano. Il conteggio dei voti
è effettuato dalla Commissione elettorale, che
tiene conto del numero di voti congressuali
attribuiti ad ogni votante.
2. Le votazioni si possono svolgere per appello
nominale o a scrutinio segreto su richiesta
scritta dei delegati che rappresentino almeno un
terzo dei voti congressuali.
3. Quando le votazioni si riferiscono a persone si
svolgono su scheda a scrutinio segreto. Ad ogni
delegato vengono date schede in rapporto al numero
dei voti che rappresenta ed in modo da garantire
la segretezza del voto.
4. Il Congresso stabilisce gli orari per le
votazioni. Tali orari sono portati verbalmente a
conoscenza dei delegati almeno un'ora prima
dell'inizio delle operazioni di voto. Negli orari
stabiliti e comunicati ai delegati nella forma
dianzi indicata, le operazioni di voto sono valide
qualunque sia il numero dei votanti.
5. Ogni elettore può esprimere una sola
preferenza per ogni carica da eleggere. È
dichiarato eletto il candidato che ha riportato il
maggior numero di voti di preferenza; in caso di
parità di voti, precede il più anziano per età.
6. La proclamazione degli eletti è fatta dalla
Commissione elettorale al termine delle operazioni
di scrutinio.
Art. 7
1. Per tutto quanto non previsto nel presente
Regolamento, valgono le norme del Regolamento per
il Congresso Nazionale, in quanto applicabili.
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