La legge truffa sui mutui bancari

emanata nell’esclusivo interesse degli istituti bancari.

Il decreto Legge emanato dal Governo in data 29\12\2000 è stato convertito dal Parlamento nella legge 28 febbraio 2001 n0 24, al fine di vanificare gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione n0 14899\2000 la quale ha stabilito l’applicazione della legge anti-usura anche ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 17 aprile 1997.

Nella sostanza la detta legge così come convertita stabilisce, ai fini dell’applicazione della legge antiusura: -che i mutui bancari stipulati a tasso fisso prima dell’entrata in vigore della legge antiusura devono adeguarsi solo dal 2\3 gennaio 2001 al tasso di sostituzione; - che il tasso di sostituzione è fissato in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1986 - ottobre 2000 dei rendimenti lordi poliennali del Tesoro con vita residua superiore ad un anno e per i mutui stipulati per acquisto casa per importi inferiore ai 150 milioni esso è fissato nel 8%. Tutto ciò in danno del consumatore e del cittadino che, ovemai non fosse intervenuta la deprecata legge salva banche, avrebbe avuto la possibilità di richiedere tutti gli interessi percepiti illegittimamente dalle banche sulle singole rate di mutuo con scadenza successiva al aprile 1997 (entrata in vigore della legge anti usura) e con un tasso di sostituzione ben più basso di quello attualmente fissato (tasso soglia determinato con decreto trimestrale del Ministero Tesoro).

Ma non tutte le speranze sono ancora perse!

Infatti numerosi Tribunali stanno proponendo questioni di costituzionalità sulla normativa dettata dalla legge salva banche ed una auspicata dichiarazione di incostituzionalità delle dette disposizioni rimetterebbe in gioco il diritto del consumatore a richiedere tutti gli arretrati delle singole scadenze a decorrere dall’aprile 1997 con riferimento al tasso d’interesse soglia stabilito dai decreti trimestrali del Ministero del Tesoro.

Nel frattempo che cosa occorre fare?

Nell’attesa che la Corte Costituzionale decida sulla legittimità della legge salva banche è opportuno richiedere ugualmente alle banche oltre l’adeguamento del mutuo alla normativa vigente, anche la restituzione di tutti gli interessi percepiti sulle singole rate di mutuo a tasso fisso con scadenza successiva all’aprile 1997 allorquando il tasso d’interesse applicato superi il tasso soglia fissato, di volta in volta, dai decreti trimestrali del Ministero del Tesoro e ciò al fine di non far prescrivere il proprio diritto.

La sede è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Si ricorda che rimane operativa la sentenza della Corte Costituzionale n0 425\2000 la quale ha sancito la illegittimità costituzionale della normativa che permetteva la illecita pratica bancaria dell’anatocismo trimestrale (capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi su c\c bancari) e pertanto è possibile chiedere alle banche il ricalcolo di tutte le competenze dall’inizio del rapporto ad oggi fatta salva la prescrizione decennale.