COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 21/03/2001


CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA

RISULTATI GARE


Gare del 11/03/01 Gare del 18/03/01


Belsito Casole Calcio 2 - 3 Belsito Marano Pr. 2 - 0 dgs
Roges Celico Calcio 2 - 3 Cerzet K 91 Sillanum 2 - 0
Zumpano Cerzeto K 91 0 - 0 N. Tessanese Roges 0 - 2 dgs
R. Piane Crati Scalo Torano 2 - 1
C. Torano Sts Zumpano rnp
Casole Calcio Grimaldi rnp
Celico Calcio Maione rnp


PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A CARICO DI ALLENATORI

MANCINO FIORENTINO ROGES gara del 10/03/01

squalifica fino al 21/05/2001 per comportamento offensivo e minaccioso verso l'arbitro a fine gara.

A CARICO DI GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER 4^ AMMONIZIONE

PALMIERI GABRIELE ROGES gara del 10/03/01
PERSIANO FRANCESCO CERZETO K 91 gara del 10/03/01


AMMONIZIONE CON DIIFFIDA 3^ INFRAZIONE


CAMPANARO VINCENZO CASOLE CALCIO gara del 10/03/01
CALABRESE CLAUDIO ZUMPANO gara del 10/03/01
SGANGA EMILIO CERZETO K 91 gara del 18/03/01


GARA : BELSITO - MARANO PRINCIPATO del 17/03/2001



Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società MARANO PRINCIPATO,
visto l'art. 53 delle N.O.I.F., 7, punto 3 del C.G.S.,

delibera

1. di infliggere alla società MARANO PRINCIPATO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2;
2. penalizzare la società MARANO PRINCIPATO di un punto in classifica;

3. infliggere alla società MARANO PRINCIPATO l'ammenda di £. 100.000 per PRIMA rinuncia.


GARA : NUOVA TESSANESE - ROGES del 18/03/2001



Il G.S., letti gli atti ufficiali, letto il referto dell'arbitro, dal quale risulta che :
la N. TESSANESE non si è presentata;

RILEVATO

- che la suddetta società è giunta alla quarta rinuncia; in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 delle N.O.I.F., ha così

DECISO

1. di escludere la N. TESSANESE dal Campionato di Terza Categoria stagione 2000/2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 5, delle N.O.I.F.;
2. di comminare alla N. TESANESE l'ammenda di £. 1.000.000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 5, delle N.O.I.F.

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