COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 21/03/2001 |
CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA |
RISULTATI GARE |
Gare del 11/03/01 | Gare del 18/03/01 |
Belsito | Casole Calcio | 2 - 3 | Belsito | Marano Pr. | 2 - 0 dgs |
Roges | Celico Calcio | 2 - 3 | Cerzet K 91 | Sillanum | 2 - 0 | |
Zumpano | Cerzeto K 91 | 0 - 0 | N. Tessanese | Roges | 0 - 2 dgs | |
R. Piane Crati | Scalo Torano | 2 - 1 | ||||
C. Torano Sts | Zumpano | rnp | ||||
Casole Calcio | Grimaldi | rnp | ||||
Celico Calcio | Maione | rnp |
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI |
A CARICO DI ALLENATORI
MANCINO FIORENTINO | ROGES | gara del 10/03/01 |
squalifica fino al 21/05/2001 per comportamento offensivo e
minaccioso verso l'arbitro a fine gara.
A CARICO DI GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER 4^ AMMONIZIONE
PALMIERI GABRIELE | ROGES | gara del 10/03/01 |
PERSIANO FRANCESCO | CERZETO K 91 | gara del 10/03/01 |
AMMONIZIONE CON DIIFFIDA 3^ INFRAZIONE |
CAMPANARO VINCENZO | CASOLE CALCIO | gara del 10/03/01 |
CALABRESE CLAUDIO | ZUMPANO | gara del 10/03/01 |
SGANGA EMILIO | CERZETO K 91 | gara del 18/03/01 |
GARA : BELSITO - MARANO PRINCIPATO del 17/03/2001 |
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara
non ha avuto luogo per mancata presentazione nei termini regolamentari da parte
della società MARANO PRINCIPATO,
visto l'art. 53 delle N.O.I.F., 7, punto 3 del C.G.S.,
delibera |
1. di infliggere alla società MARANO PRINCIPATO la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2;
2. penalizzare la società MARANO PRINCIPATO di un punto in classifica;
3. infliggere alla società MARANO PRINCIPATO l'ammenda di £.
100.000 per PRIMA rinuncia.
GARA : NUOVA TESSANESE - ROGES del 18/03/2001 |
Il G.S., letti gli atti ufficiali, letto il referto dell'arbitro, dal quale
risulta che :
la N. TESSANESE non si è presentata;
RILEVATO |
- che la suddetta società è giunta alla quarta rinuncia; in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 delle N.O.I.F., ha così
DECISO |
1. di escludere la N. TESSANESE dal Campionato di Terza Categoria stagione
2000/2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 5, delle N.O.I.F.;
2. di comminare alla N. TESANESE l'ammenda di £. 1.000.000, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 53, comma 5, delle N.O.I.F.