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Pio VIII
Inter multiplices


1. Fra le molteplici, gravissime cure del Nostro apostolato occupa un posto non secondario quella che riguarda lo stato delle Diocesi distribuite sull’intero globo, giacché è prerogativa della Nostra suprema potestà e del Nostro giudizio stabilire per esse nuovi confini, o mutare quelli stabiliti, quando per considerazioni di tempo e di circostanze veniamo a conoscere che ciò gioverebbe ai fedeli.

2. Poiché con lettera apostolica del Nostro Predecessore Leone XII di felice memoria, in data 26 agosto 1825 è stato decretato che si costituiscano in Vicariato apostolico gli Stati di Alabama e Florida, nelle regioni dell’America Settentrionale, fino a quando, dopo attenta valutazione gli stessi Stati non vengano definitivamente eretti in una sola propria Diocesi; e poiché il Venerabile Fratello Michael Portior Vescovo di Olena, in partibus infidelium, cui è stato affidato il governo di quel Vicariato apostolico in forza della ricordata lettera del Predecessore, venuto a Roma ha fornito un’accurata descrizione di quegli Stati, ed un fedele rapporto sulla condizione di essi per quanto attiene alla Religione, rapporto dal quale si può facilmente desumere un’idea esatta delle misure opportune e necessarie per rafforzare colà la Religione, Noi, su consiglio dei Nostri Venerabili Fratelli Cardinali di Santa Romana Chiesa preposti agli affari di Propaganda Fide erigiamo tali Stati in una vera e propria Diocesi, i cui confini siano quelli degli stessi Stati, e la cui sede sia la città di Mobile, nello Stato dell’Alabama, e che infine, per quanto si riferisce al diritto metropolitano, sia soggetta all’Arcivescovo di Baltimora.

3. Noi dunque, per la gloria di Dio Onnipotente e per l’utilità spirituale dei fedeli, motu proprio, con certa scienza e Nostra matura deliberazione, nella pienezza dell’apostolica potestà, in forza della presente lettera apostolica, erigiamo in una vera e propriamente detta Diocesi gli Stati di Alabama e Florida nelle regioni dell’America Settentrionale, i cui confini siano quelli degli stessi Stati, la cui sede debba essere la città di Mobile nello Stato dell’Alabama, e che quanto al diritto metropolitano debba essere soggetta all’Arcivescovo pro tempore di Baltimora; a tale Diocesi così da Noi eretta attribuiamo i consueti diritti. Ordiniamo pertanto a tutti e a ciascuno cui competa e competerà in futuro di ubbidire alle predette disposizioni, e di osservare che esse siano accuratamente eseguite.

4. Decretiamo che la presente lettera sia e resti in futuro sempre ferma, valida ed efficace; che sortisca e consegua pieni ed integri i suoi effetti; che da coloro cui spetta, e in qualsivoglia tempo spetterà, sia compiutamente ed in tutto applicata, e con scrupolo e inviolabilmente osservata; così, secondo quanto premesso, dovranno giudicare e definire tutti i giudici ordinari ed anche quelli delegati a giudicare le cause del Nostro palazzo apostolico, e resti vano e nullo il giudizio di chiunque, con qualsivoglia autorità, scientemente o per ignoranza, oserà altrimenti giudicare.

5. Nonostante le Costituzioni apostoliche, e le disposizioni generali e speciali promulgate in Concilii generali, provinciali e sinodali, e qualsiasi eccezione contraria.

Dato a Roma, presso San Pietro, sotto l’anello del Pescatore, il 15 maggio 1829, anno primo del Nostro Pontificato.


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