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Pio VI
Perpensis circumstantiis


1. Considerate le circostanze e la situazione del regno di Francia, che peggiorano sempre più; tenuto conto della fuga e dell’assenza sia di Arcivescovi, Vescovi, Vicari e di altri Amministratori delle Diocesi, sia di ecclesiastici delle singole diocesi, la Santità di Nostro Signore, avendo visto e riconosciuto vano e senza effetto l’uso delle facoltà di assolvere gli ecclesiastici "giurati" e "intrusi" concesse ai predetti Arcivescovi, Vescovi e Amministratori delle Diocesi della Francia con il duplice indulto del 19 marzo e del 13 giugno 1792; vista la necessità di ricorrere ad una moderazione della precedente legge relativa all’indulto che vietava di usare tale facoltà "fuori dei confini della propria Diocesi e nei luoghi non soggetti al potere del Re cristianissimo", in forza del presente indulto concede ai predetti Arcivescovi, Vescovi e Amministratori delle Diocesi la facoltà di assolvere direttamente essi stessi, o tramite altri da loro delegati, i singoli preti diocesani "giurati" o "intrusi", anche se sono residenti in altre Diocesi non soggette alla giurisdizione del Re cristianissimo.

Sua Santità però intende che nella concessione delle assoluzioni si osservino le condizioni poste negli indulti succitati. Vuole inoltre che la delega per le assoluzioni sia data a un confessore approvato dall’Ordinario del luogo dove risiedono coloro che, pentiti, chiedono l’assoluzione. E siccome questa facoltà in favore dei preti "giurati" o "intrusi", e le altre facoltà che furono concesse ai predetti Arcivescovi, Vescovi e Amministratori di Diocesi, e gli altri indulti pontifici, furono concessi per un anno e stanno per scadere, un po’ prima e un po’ dopo, Sua Santità, sempre in forza del presente indulto, proroga per un anno questa facoltà e tutte quelle comprese nei precedenti indulti, dal giorno della loro scadenza, se continuerà ancora la calamità di questi tempi.

Dato dal Vaticano, il 10 dicembre 1792.


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