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Pio VI
Christi Ecclesiae


1. Quantunque la missione di reggere la Chiesa di Cristo sia sempre stata esposta a quotidiani e quasi continui affanni, tuttavia l’intiero corso del Nostro Pontificato fino ad ora è stato turbato da così straordinarie e violente ondate di preoccupazioni che Ci sembra di non poterne uscire con l’ausilio di umano coraggio, di saggezza, di fatica, se non sia operante l’assistenza divina. Non un istante hanno dato tregua nuove procelle, timori e pericoli, né è cessato l’assalto di offese, angustie, calamità, di tanti disagi già sperimentati, per cui non possiamo ancora aver pace, in quanto non sono ancora trascorsi i tempi delle dolorose novità. Occorre continuamente vigilare, cautelarsi, tollerare, piangere. Né soltanto dobbiamo dolerci dei mali presenti ma anche di quelli futuri, incerti e paurosi, cui occorre far fronte con le Nostre preghiere a Dio e con tutti gli sforzi che possiamo compiere. E voglia il cielo che in tali umane vicende e in questa ambigua e incerta avversità dei tempi, Noi possiamo trovare il modo di recare qualche speranza di tregua e di consolazione a coloro che a lungo sono stati perseguitati, alla Chiesa sconvolta nei suoi beni, ai popoli fedeli. Pertanto, insistendo sugli esempi dei Pontefici Nostri predecessori, ora soprattutto rivolgiamo l’animo a quanto occorre fare ogni volta che questa Santa Sede sarà vacante. Proprio per colmare quel vuoto, competerà ai Cardinali di Santa Romana Chiesa indire le assemblee da cui emanano la suprema efficacia delle sacre deliberazioni e il futuro stato di gran parte della Chiesa. Circa questo gravissimo problema di eleggere il nuovo Pontefice, i nostri predecessori escogitarono e presero numerose e sapienti decisioni, adeguate ai tempi loro. Ma di fronte a nuove situazioni si devono aggiungere e adattare ad esse nuove deliberazioni.

2. Anzitutto gli elettori dovranno forse decidere circa il luogo stesso delle assemblee, ossia di un ampio conclave in cui tutti si adunino ed ivi permangano fino all’elezione del nuovo Pontefice: forse che dovranno ritirarsi, pur se esiste già l’antica consuetudine di convenire nel palazzo presso San Pietro (come avvenne talvolta nei secoli precedenti) per evitare l’insalubrità dell’aria? Forse una maggiore sicurezza per la permanenza, nonché la libertà nell’esprimere i voti, o minori spese nel disporre il conclave secondo la tradizione, per le difficoltà di sborsare il denaro da parte dell’erario o degli elettori, e infine la necessità di condurre a termine l’operazione (di cui tra poco parleremo specificamente) possono costringere a scegliere un’altra sede non malagevole e più adatta alle circostanze?

Noi pertanto, volendo che gli stessi Cardinali siano sciolti e liberi da ogni incertezza circa il mutar luogo del conclave, a coloro che saranno presenti attribuiamo il potere in forza del quale se non tutti, almeno la maggior parte di essi potrà scegliere un luogo più adatto e più confacente in cui tutti dovranno trasferirsi; dichiariamo che il trasferimento in altro conclave nulla toglie legalmente ai lavori da svolgere.

3. Le stesse attuali difficoltà derivanti dalle circostanze e dai tempi, che a stento possiamo sperare si possano tanto facilmente convertire nell’antica regola di pubblica e sicura quiete, in modo che nessun ostacolo si frapponga all’osservanza dell’altra norma circa il giorno dell’entrata in conclave dei Cardinali che saranno presenti e che sono tenuti a riunirsi in un dato giorno dopo la vacanza delle sede pontificia, e ad essere rinchiusi per portare a termine l’elezione, Ci inducono, dopo matura riflessione, ad esprimere ciò che pensiamo e ciò che in avvenire occorre fare, dopo aver eliminato dal cuore ogni dubbio che vi può nascere. Sappiamo che quella consuetudine fu introdotta alcuni secoli or sono e successivamente confermata, e che ancor più si rafforzò dopo le Costituzioni di Gregorio X, Pio IV, Gregorio XV e di altri Pontefici e soprattutto di Clemente XII che nella sua Costituzione Apostolatus officium non fece di essa alcuna esplicita menzione, ma la confermò genericamente insieme con le altre che già erano state stabilite dai precedenti Pontefici, affinché appunto nel decimo giorno dopo la morte del Pontefice i Cardinali abbiano l’obbligo di entrare in conclave e, in esso rinchiusi, di dedicarsi alla elezione. Secondo questa norma molti canonisti affermano che i Cardinali hanno un dovere di coscienza in quanto è giusto e corretto che i Cardinali assenti siano in grado di intervenire nello spazio di dieci giorni, senza che tuttavia tale spazio sia prorogato per l’assenza di alcuni, in quanto si ritiene debba avere maggior peso il fatto che la Chiesa non può restare troppo a lungo senza un capo visibile, senza il suo pastore. Forse che si può imporre una ben definita norma alla indefinita difficoltà di tempi assai agitati? Chi ora potrebbe prevedere, in questi umani frangenti che dubitiamo possano volgere a mutamento, quali sono i tempi prestabiliti per operare in gravissime ed importantissime circostanze, e quali occorre talvolta abbreviare o al contrario protrarre?

Pertanto mitighiamo quella consuetudine e norma dei dieci giorni e consentiamo o concediamo ai Cardinali di Santa Romana Chiesa che saranno presenti la facoltà di non attendere il termine di dieci giorni dalla vacanza della Sede Apostolica, e di prevenire i previsti impedimenti adunandosi in conclave e rompendo ogni indugio; se poi sovrasta qualche grave difficoltà o per l’insorgere tumultuoso del popolo inquieto o per il timore di incursioni o di guerra o per altri e simili e prossime cause di eventi calamitosi; o se al contrario quella stessa gravità degli impedimenti già sia presente e con la sua violenza sembri sconvolgere ogni cosa né conceda spazio alcuno alla tranquillità e alla libertà, allora gli stessi Cardinali dovranno estendere e prorogare quel lasso di tempo finché la tempesta a poco a poco si attenui e rifulga un più sereno ordine di cose. Vogliamo che appartengano ai Cardinali di Santa Romana Chiesa la valutazione e il potere, secondo le circostanze, di decidere l’inizio del conclave in questo o in quel luogo, e anche se non tutti saranno consenzienti, in ogni caso tutti saranno tenuti ad aderire alle decisioni della maggioranza e ad eseguirle.

4. Se poi non saranno calmi quei giorni, né tutta la situazione sarà al sicuro come in un porto e senza alcun fondato sospetto di qualche iattura, allora tutto dovrà procedere secondo la norma prescritta e quindi si rispettino i consueti dieci giorni prima dell’ingresso in conclave, in modo che i non pochi Cardinali che sono particolarmente lontani possano intervenire in tempo e non appaia assolutamente qualsiasi fretta od indugio nel concludere un compito tanto rilevante, né sembri che le azioni si svolgano in modo avventato, ma che la consultazione per una legittima elezione è stata condotta con piena consapevolezza. I giorni non possono trascorrere nell’ozio, poiché i Cardinali devono frattanto adempiere a numerose formalità e naturalmente celebrare ogni giorno le funzioni in suffragio del defunto Pontefice e sostenere l’intero onere (che ricade su di loro) di curare gl’interessi dello Stato, e le altre questioni da gestire secondo le norme delle superiori Costituzioni apostoliche, la cui gravità Noi per nulla intendiamo sminuire con questa Nostra Costituzione, ma anzi confermiamo nel suo integro vigore, fatta eccezione per quei casi che prima abbiamo descritto, cioè la durissima inclemenza dei tempi e la stessa incolumità del corpo cattolico che soprattutto dal suo capo si diffonde nelle altre membra. Non s’impongono a questo punto nuove leggi. Ma vogliamo non abolire, ma piuttosto mitigare, e adeguare ai tempi che possono venire, talune norme poco adatte alla nuova realtà e tuttavia non impedienti la stessa elezione in quel determinato caso. Attribuiamo ai Cardinali di Santa Romana Chiesa, sia presenti che futuri, un potere per il quale – tutte le volte che sarà vacante la Sede Apostolica e interverranno quegli impedimenti alla libera elezione ai quali Ci richiama la presente gravissima situazione politica – i Cardinali stessi non avranno alcun dubbio o timore di estendere il loro potere, se sarà possibile, alle leggi sopra ricordate, che non devono essere mutate ma solo aggiornate col consenso della maggioranza di essi; con questa Nostra lettera introduciamo e autorizziamo questa facoltà.

5. Pertanto, in seguito al parere e all’approvazione dei Nostri Venerabili Fratelli Cardinali di Santa Romana Chiesa e nella pienezza del potere apostolico vogliamo e ordiniamo che, dopo la morte dei Sommi Pontefici, tosto si adunino i Nostri Venerabili Fratelli Cardinali di Santa Romana Chiesa che saranno presenti e che si consultino tra loro valutando la situazione del momento, e decidano se conservare o se scegliere una nuova sede del conclave, se anticipare o prorogare il giorno dell’entrata in esso. Ciò che la maggioranza avrà deciso sia un obbligo per tutti, e senza alcuna esitazione, facendo uso delle già concesse facoltà, procedano, con l’aiuto di Dio, alla elezione del nuovo Pontefice.

6. Coloro che avversano la presente lettera e le cose in essa contenute, ed hanno qualche diritto o interesse su quanto premesso, o ritengono di non consentire in qualche modo su alcuni punti, e non siano stati convocati o ascoltati, sappiano tuttavia che la presente lettera dovrà essere sempre considerata ferma, valida ed efficace in perpetuo, e dovrà esplicare ed ottenere appieno tutti i propri effetti, e coloro cui spetta e spetterà, per il tempo in cui saranno responsabili, saranno inviolabilmente e rispettivamente tenuti ad osservarla. Irrito e vano sarà da considerare quanto operato in materia, in modo diverso, da chicchessia e con qualsiasi autorità, scientemente o irresponsabilmente.

7. Poiché le norme Nostre e della Cancelleria Apostolica non contrastano con il diritto acquisito (che non va soppresso finché non sia necessario) e con le Costituzioni e le disposizioni finora promulgate da Alessandro III, Gregorio X, Clemente V e dal citato Pio IV e dagli altri Romani Pontefici Nostri predecessori a proposito della elezione del Sommo Pontefice, vogliamo che i disposti di quelle lettere siano pienamente e sufficientemente espressi nella presente, come se fossero inseriti parola per parola, e comandiamo a chiunque sia contrario che tutti e i singoli contenuti rimangano validi in tutta la loro forza.

8. Vogliamo inoltre, e con l’autorità apostolica lo disponiamo, che questa Nostra lettera sia riprodotta in un opuscolo e sia integrata dalle altre Costituzioni dei Nostri predecessori; vogliamo altresì che alle copie della presente lettera, sia pure a stampa, firmate per mano di un notaio pubblico e munite del sigillo di persona costituita in dignità ecclesiastica, si presti la stessa credibilità, sia in giudizio, sia in altra sede, che si presterebbe alla presente se fosse esibita o mostrata.

9. A nessuno dunque sia assolutamente lecito strappare questa pagina delle Nostre concessioni, agevolazioni, dispense, indulti, facoltà, ordinazioni, decreti, mandati, volontà e deroghe od opporsi ad essa con gesto temerario; se poi qualcuno avrà osato tanto, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio onnipotente e dei beati Apostoli Pietro e Paolo.

Dato a Roma, presso San Pietro, nell’anno dell’Incarnazione del Signore 1797, il 30 dicembre, nell’anno ventesimo terzo del Nostro Pontificato.


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