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Leone XIII
Augustum sanctissimumque


Roma, 1 ottobre 1888

L’eccelso e santissimo ufficio esercitato dai Romani Pontefici sembrava richiedere da loro, in sommo grado, che essi raccogliessero, quanto più numerose possibile, le opere letterarie nelle quali fossero come descritti i vari cammini delle menti, e dalle quali si potessero attingere, come da fonte perenne, la sapienza dei tempi passati e i documenti di molte culture. Perciò, in modo assai opportuno e provvido, i Nostri Predecessori curarono con grande impegno e ingente spesa che fosse arricchita con scelti volumi di tutte le discipline la Biblioteca preparata per uso loro e della Sede Apostolica negli stessi palazzi pontifici. Con identico proposito, naturalmente per ricavare frutti ancora maggiori al servizio della Chiesa da così grande quantità di libri, anche Noi, fin dagli inizi stessi del Pontificato, abbiamo rivolto i Nostri pensieri e le Nostre cure alla Biblioteca Vaticana.

Essendo a Noi noto che parecchie disposizioni per la protezione e l’abbellimento della stessa erano state impartite con sapienza e serietà dai Nostri Predecessori di venerata memoria Sisto V, Clemente XII, Benedetto XIV, Clemente XIII e Pio IX, seguendo le loro orme, abbiamo provveduto che esse fossero osservate, e con la Nostra Costituzione edita motu proprio il 9 settembre 1878, prescrivemmo delle norme con cui si provvide più compiutamente alla custodia e al decoro della Biblioteca. Fu aumentato il numero degli uffici e fu fornita agli studiosi una più ampia possibilità di accedere ad essa e di utilizzarla. Nondimeno, rimase nell’animo il desiderio di offrire qualcosa di più, che tornasse ad onore della Chiesa e ad utilità ed incremento della sana dottrina. Certamente non ignoravamo che dappertutto ai nostri tempi gli uomini sono spinti da uno studio appassionato alle dispute storiche e a ricercare le cause più profonde degli avvenimenti, e che i nemici della religione si servono di quello studio per diffondere le tenebre sulla luce della storia e guastarla con la menzogna, per aggiungere alla fede favole ingannatrici, e infine per raccontare calunnie agli innocenti e far disprezzare e odiare uomini meritevoli di ogni lode da parte dei posteri. Davvero, niente è più adatto e più valido – al fine di distruggere queste falsità – della verità dei fatti esposta al sole, testimoniata da inoppugnabili documenti letterari e artistici. Trovandosene una grande quantità nella Biblioteca Vaticana, abbiamo pensato bene che si possa chiedere ad essa una luce tanto più viva e un aiuto tanto più valido per illustrare la verità, per difendere il Cattolicesimo, per sconfiggere gli errori, quanto più abbondantemente sia fornita di tutti i sussidi e dei servizi, con i quali si fa in modo che in essa non ci sia nulla di confuso e di disordinato, e si offrono agli eruditi le maggiori opportunità perché sia più facile l’esame di tesori di tal genere.

Perciò, mirando a questo, decidemmo di disporre nuove leggi sull’ordinamento della Biblioteca e sui compiti di coloro che la presiedono o la servono, e avendole comprese nella Nostra Costituzione edita motu proprio il 21 marzo 1885, comandammo che fossero osservate per un certo tempo a titolo di esperimento. Fattane la prova ormai da oltre tre anni, l’esperienza ha convalidato molte di quelle norme; per contro ha convinto che alcune debbano essere mutate. Emendate queste ultime come era necessario, confermiamo e sanzioniamo le ricordate leggi con la Nostra autorità Pontificia, e comandiamo che abbiano valore di legge perpetua dal giorno stesso segnato in questo Nostro documento.

Deliberiamo poi ed espressamente dichiariamo che il presente documento sia sempre, ora e in futuro, stabile, valido ed efficace, e che ottenga i suoi effetti completi ed integri, anche nel caso in cui non fosse stato esibito o registrato negli atti della Camera o di altro Dicastero Apostolico; nonostante la Costituzione De registrandis di Pio IV e qualunque altra disposizione contraria. Vogliamo poi che di questo documento si facciano tre copie, delle quali comandiamo che una sia custodita nel Registro del Nostro Abbreviatore di Curia, la seconda nell’archivio della Prefettura della Casa Pontificia, la terza nell’archivio particolare della Biblioteca Vaticana.

Affidiamo poi al Cardinale Bibliotecario di Santa Romana Chiesa, e comandiamo a tutti coloro che esercitano uffici nella Biblioteca Vaticana, che obbediscano fedelmente, ciascuno per la propria parte, alle leggi predette, e si adoperino diligentemente perché esse siano osservate.

Per il resto, riserviamo solo a Noi e ai Nostri Successori pro tempore, in modo speciale e diretto, la facoltà di sostituire e di derogare a queste leggi, se richiederanno qualcosa del genere la diversa situazione dei tempi e le circostanze; come pure la facoltà di dirimere tutti i dubbie le difficoltà che potessero nascere riguardo all’interpretazione e all’uso delle stesse, quando si applicheranno concretamente.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 1° ottobre 1888, nell’anno undicesimo del Nostro Pontificato.

 

 

Regolamento della Biblioteca Vaticana

 

Prima parte

Ordinamento organico

1. La Biblioteca Vaticana, creata ampliata ed arricchita dalla munificenza dei Papi per uso della Santa Sede entro il recinto del Palazzo Vaticano, è una sacra proprietà della medesima.

2. Il Sommo Pontefice ne commette l’alta direzione, col titolo e qualità di protettore, al Cardinale Bibliotecario di S.R. Chiesa.

3. La Prefettura de’ sacri Palazzi Apostolici provvede alla dotazione e alle spese pel suo materiale assetto e per la sua conservazione.

4. Per l’immediata direzione, per l’andamento e servizio della medesima sono stabilite e retribuite tre classi di offici.

1ª Sotto-bibliotecari - Prefetti - Segretario; i quali sotto la presidenza del Cardinale Bibliotecario ed in unione ad altri membri speciali formano il Congresso direttivo;

2ª Scrittori filologi - ed Assistenti;

3ª Inservienti.

5. La nomina a tutti i sopra enunciati offici dipende dal Sommo Pontefice, il quale per quelli di 1.a e 2.a classe la comunica per l’organo della Segreteria di Stato, e per quelli di 3.a classe per mezzo della Prefettura Palatina.

Del Cardinale bibliotecario

6. È attribuita al Cardinale Bibliotecario l’alta superiorità e sorveglianza sui vari rami di questo pontificio istituto e su tutto il personale che vi appartiene.

Sua cura principale è che da tutti sieno esattamente osservati i decreti e le ordinazioni emanate dai Romani Pontefici sulla biblioteca e che sieno acconciamente disposti e accuratamente custoditi i ricchi tesori e monumenti che vi si racchiudono.

A quest’effetto ha un gabinetto particolare nel recinto dell’edificio, ove può accedere e trattenersi a suo beneplacito.

7. Esercita le prime parti di onore e corrisponde con gli alti dignitari nelle cose riguardanti l’istituto; s’informa circa le regolari ammissioni degli estranei allo studio; partecipa ai subalterni le nomine e gli ordini pontifici, dà il possesso ai nuovi Officiali, si accerta che ciascuno adempia al proprio officio e richiama a dovere i negligenti.

8. Prende parte, quando lo crede, alle adunanze periodiche del Congresso direttivo e vi presiede, e nei casi di urgenza straordinariamente lo fa convocare; esamina e fa esaminare dal medesimo le domande e i progetti su cui per ordine del Sommo Pontefice è richiesto il parere del Congresso; esamina parimenti l’annuo bilancio della biblioteca, le proposte di spese straordinarie per riparazioni ed acquisti, i progetti dei lavori d’illustrazione e di complemento alle collezioni, ed appone il visto ai relativi atti con quelle avvertenze che reputa del caso.

9. Tratta in udienza col Sommo Pontefice le cose riguardanti la biblioteca, informa il medesimo sull’andamento e servizio degl’impiegati, riferisce i miglioramenti proposti e giudicati dal Congresso direttivo confacevoli al buon indirizzo e incremento dell’istituto.

10. In caso di assenza viene egli rappresentato nelle sue funzioni dai due Sotto-bibliotecari, ciascuno per la parte che rispettivamente gli è assegnata.

Dei Sotto-bibliotecari

11. Le attinenze dei due Sotto-bibliotecari, finché non piaccia al Pontefice di riunirle in un solo soggetto, sono così partite. Ad uno è commessa la direzione dell’economia e della disciplina; all’altro quella dei lavori che concernono la parte scientifica e monumentale. A tale uopo accedono alla biblioteca nei giorni di apertura, per l’opportuna vigilanza e per compiere le loro parti.

12. Il Sotto-bibliotecario, a cui spetta l’economia, s’occupa della amministrazione dei fondi destinati a dote della biblioteca. A tale effetto fa compilare il ruolo di tutti gl’impiegati e la tabella preventiva delle spese, e li sottopone ogni anno alla Prefettura Palatina col consuntivo. Prende cura dei lavori materiali occorrenti per la biblioteca, come pure degli acquisti deliberati ad incremento del patrimonio scientifico o a decorazione dell’edificio.

13. In quanto alla disciplina egli ha lo speciale incarico di vigilare acciò che ogni impiegato faccia accuratamente il suo officio; di richiamare al dovere i morosi e gl’indisciplinati, e di adottare verso i medesimi, con intesa del Cardinale Bibliotecario, gli opportuni provvedimenti.

14. È commesso al Sotto-bibliotecario cui riguarda la direzione dei lavori che concernono la parte scientifica e monumentale di curare la compilazione regolare e completa degl’inventarî, e cataloghi, e la sistemazione dell’archivio; di dar mano e presiedere ai lavori di concetto; rispondere alle consultazioni; fare annotare i doni e nuovi acquisti, e ringraziare i donatori.

Dei prefetti

15. Dei due Prefetti o Custodi, il primo risiede nel luogo, ritiene le chiavi degl’ingressi, è responsabile delle consegne e compie le prime parti verso tutti quelli che hanno accesso alla biblioteca.

Il secondo lo coadiuva ed assente lo supplisce, specialmente nella sopraintendenza allo studio.

16. Ambedue sono tenuti alla quotidiana e continuata presenza nelle ore di studio, ed in caso di legittimo impedimento hanno cura che la loro assenza non sia simultanea e che l’officio non rimanga senza assistenza.

17. Vengono immessi al possesso della loro carica dal Cardinale Bibliotecario e dai Sotto-bibliotecari con atto regolare di consegna, previa verifica di quanto si contiene nella biblioteca. Tale atto deve stendersi in doppio originale, l’uno de’ quali si conserva dalla Prefettura Palatina e l’altro rimane nell’archivio della biblioteca.

18. Hanno pure le chiavi di tutti gli armadi ove si custodiscono le rare edizioni, i manoscritti, i codici e le collezioni artistiche e archeologiche. Eglino sono garanti che queste chiavi restino sempre sotto la loro custodia e niuno ne possa fare uso senza di loro. Parimenti hanno in consegna tutti i corrispondenti indici ed inventarî: di quelli manoscritti e non ancora pubblicati non daranno comunicazione se non a persone debitamente autorizzate.

19. Essi presiedono alla sala di studio; danno esecuzione ai rescritti di ammissione degli estranei rendendone informato il Cardinale Bibliotecario; ordinano l’estrazione e il trasporto dei volumi richiesti mediante assistenza di uno degl’impiegati; mantengono l’ordine, il silenzio, e l’osservanza del Regolamento.

20. Invigilano acciò nelle ore di studio gli Scrittori ed Assistenti compiano le parti loro assegnate, e gli studiosi non abusino del ricevuto permesso, e non rechino alcuna alterazione o nocumento ai codici e ai volumi sopra cui s’aggirano i loro studi.

21. Sopravvegliano alla mondezza e al buon assetto di tutte le aule, alla conservazione e integrità materiale di tutte le collezioni e suppellettili, curando che gl’inservienti facciano puntualmente i loro uffici di pulizia e di rassettamento, e che qualunque guasto e deperimento sia prontamente riparato.

22. Ai Sotto-bibliotecari ed ai Prefetti per l’esercizio del loro impiego vien data speciale facoltà di leggere libri e codici proibiti. Saranno poi muniti di speciali istruzioni circa il poterlo permettere agl’inferiori impiegati ed agli estranei ammessi allo studio.

Del segretario

23. Il Segretario sta agli ordini dei Superiori, attende a quanto spetta alla corrispondenza ed amministrazione. Stende i processi verbali del Congresso leggendoli nelle successive sessioni; partecipa a chi si appartiene le deliberazioni del medesimo. Compila il diario ove si notano le vicende dell’Istituto, tanto nel materiale, che nel personale, non che il registro dei doni e degli acquisti. Conserva in officio i documenti finché non siano collocati in archivio, del quale prende cura dietro consegna fattagli dai Sotto-bibliotecari col relativo inventario.

Degli scrittori

24. Il corpo degli Scrittori filologi è di tre classi; ordinar, emeriti, onorari.

Gli ordinari sono destinati ai lavori bibliografici e ad opere illustrative e letterarie a servigio della biblioteca secondo le varie lingue dei codici che ivi esistono, cioè greca, latina, ebraica, siriaca, araba, slava; e secondo la qualità dei pregevoli monumenti che in fatto di storia e belle arti ivi si conservano.

Gli emeriti sono quelli Scrittori ordinar che dopo lodevole corso del loro officio sono dichiarati tali dal Sommo Pontefice. Questi vengono esonerati dal servizio ordinario, ma prendono parte ai lavori ed alle consultazioni quando siano addimandati del loro concorso per volere del Santo Padre, o per deliberazione del Congresso.

Gli onorari sono coloro che per insigni meriti sono decorati dal Sommo Pontefice di tale titolo senza obblighi particolari.

25. Gli Scrittori ordinar sono tenuti alla presenza quotidiana per ore quattro nei giorni assegnati dal calendario. Il loro servizio sia ad esclusivo profitto della biblioteca, segnatamente per la compilazione degl’indici e cataloghi; per la trascrizione o versione dei codici; per le occorrenti storiche e paleografiche illustrazioni; come anche per preparare i materiali delle deliberate edizioni e curarne la pubblicazione, secondo che verrà loro determinato dal Congresso direttivo.

Del congresso

26. Il Congresso direttivo sotto l’alta presidenza del Cardinale protettore discute e risolve gli affari più rilevanti dell’istituto; ha cura della conservazione dei monumenti; sopraintende alla compilazione dei lavori letterarii e alla loro pubblicazione, consentita che sia dal Sommo Pontefice. Quando per ordine del medesimo viene consultato sopra domande e requisiti di concorrenti, o sopra proposte di opere, di acquisti e provvedimenti per la biblioteca, emette i suoi pareri ragionati e li rassegna al Superiore per cui mezzo furono richiesti.

27. Fanno parte del Congresso i Sotto-bibliotecari, i Prefetti e due altri membri nominati dal Sommo Pontefice fra gli Scrittori ordinar ed emeriti, ed il Segretario. Dovendosi trattare cose relative ai Musei cristiano e numismatico, vi sarà invitato il rispettivo Prefetto.

28. Il Congresso ordinariamente si aduna una volta al mese, il primo Lunedì non impedito, senza bisogno di speciale convocazione. Il Segretario ne compila gli atti e li registra. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di suffragi, previa matura e libera discussione: è riservata al Cardinale Bibliotecario la prerogativa del magis in caso di parità. Devono essere comunicate alla Prefettura dei SS. Palazzi le deliberazioni che riguardano provvedimenti straordinari, spese ed altro di pertinenza della medesima, la quale ne fa relazione al Sommo Pontefice per le sovrane risoluzioni.

29. Gli Officiali superiori si adunano e si concertano fra di loro ogni qualvolta occorre, pel disbrigo degli affari correnti che riguardano i loro speciali offici ed il generale andamento dell’Istituto.

Degli assistenti

30. Gli Assistenti sono in genere tenuti a prestare l’opera loro in qualsiasi lavoro e incombenza riguardante l’istituto. Il Congresso direttivo deputa ciascuno di essi, secondo la rispettiva capacità, a materie speciali sotto la dipendenza dell’Officiale all’uopo designato. Le loro incombenze si riferiscono principalmente; 1° all’assetto delle collezioni e compimento de’ cataloghi; 2° all’ordinamento ed alla custodia degli stampati; 3° alla segreteria per i servizi di scritturazione e di amministrazione; 4° ai lavori paleografici; 5° all’estrazione, consegna, registrazione e al ritiro dei codici e libri occorrenti per lo studio; 6° all’accompagnamento di persone ragguardevoli che visitano la biblioteca.

31. Gli Assistenti oltr’essere provati per integrità di principi religiosi e politici e per civiltà e onoratezza, devono essere forniti d’una relativa cultura letteraria e paleografica, ed altresì conoscere alcuna fra le lingue straniere che sono maggiormente in uso.

Degl’inservienti

32. Per il servizio materiale dell’Istituto e degli annessi Musei, e per la custodia di tutto il vasto edificio, il numero degl’inservienti viene accresciuto e stabilito in cinque Bidelli ed un Portiere. Uno fra questi eletto dal Congresso col titolo di Decano è responsabile della esattezza di tutti i servizi, compreso quello di guardia.

33. Nel tempo di servizio essi indossano un vestiario uniforme fornito dalla Prefettura Palatina. Devono stare agli ordini dei Superiori e sotto l’immediata dipendenza dei Prefetti e Segretario, ed eseguire le proprie incombenze con tutta fedeltà, diligenza e cortesia, distinguendosi pel loro tratto rispettoso e civile, tanto verso i Superiori, che verso le persone che accedono alla biblioteca.

34. È loro vietato di contrarre impegni sotto qualunque forma e per qualunque titolo con le persone, che si recano per lo studio o per le visite alla biblioteca, e di pretenderne gratificazioni. Le regalìe spontanee che venissero loro offerte andranno in comune, e saranno partite in eguali porzioni con la doppia in favore del Decano.

35. Sono riguardati come inservienti straordinari i legatori di libri, che provvisoriamente prestano l’opera loro nella biblioteca. Essi stanno sotto l’immediata dipendenza del Sotto-bibliotecario per la economia e dei Prefetti. Per le legature di codici antichi stampati, si useranno le seguenti cautele: che tali lavori vengano eseguiti in luogo appartato entro il recinto della biblioteca; che niuna legatura si muti se può essere ristaurata; che la vecchia legatura sia conservata quando vi si riconosca interesse o pregio qualunque; che ai legatori si consegnino pochi volumi per volta prendendone nota in apposito registro; che le carte di risguardo recanti qualche scritto o qualsiasi artistico segno e vestigio sieno conservate nei loro luoghi; che la deliberazione delle legature sia prima approvata dal Congresso direttivo.

36. Per tutti i lavori occorrenti nella biblioteca s’impiegano d’ordinario i soli artisti dipendenti dalla Prefettura Palatina. Il Sotto-bibliotecario dell’economia ad essa si rivolge nei casi di bisogno.

37. L’orario di apertura, presenza e studio, da osservarsi in avvenire, viene ampliato e stabilito secondo il nuovo Calendario annesso al presente regolamento.

38. Nelle vacanze estive dal 1° Luglio al 30 Settembre, quantunque s’intermettano i lavori ordinar, non deve mancare un servizio ristretto di assistenza all’istituto per le contingenze e per i lavori straordinari.

Un turno di due Assistenti e di un Bidello a cura del Congresso sarà stabilito, acciò faccia il detto servizio regolarmente sotto la direzione dei Prefetti.

 

Seconda parte

Ordinamento interno

39. Edifizio. Tutto il fabbricato e circuito delle sale destinate in vari tempi dai Sommi Pontefici alla biblioteca Vaticana e alle sue collezioni devono rimanere segregati e liberi da altri usi e senza comunicazione e subalterni ingressi di altri offici.

40. Quando le dette collezioni per la loro specifica importanza e pel continuato aumento non potessero coesistere nello stesso recinto senza scapitare del loro pregio artistico e senza recare impedimento alla disciplina e sicurezza della biblioteca, spetterà al Congresso direttivo di riferirne per mezzo della Prefettura Palatina al Sommo Pontefice, il quale deciderà se e dove debbano essere ordinate in separati gabinetti e acconciamente disposte.

41. Finché non sia avvenutala detta separazione, i presenti ordinamenti e le norme disciplinari della biblioteca si applicano anche alla custodia, conservazione e mostra delle collezioni sopraddette.

42. È interdetto d’introdurre in Biblioteca fuoco e sostanze infiammabili e di visitarla notte tempo.

43. Il servizio di nettezza per tutto l’edificio si farà dagl’inservienti almeno una volta in ciascuna settimana ed anche straordinariamente se occorre, secondoché verrà loro ordinato dal Sotto-bibliotecario dell’economia e dai Prefetti, ai quali ne è commessa la sorveglianza. Per la sala di studio, per la sala d’ingresso e pei gabinetti speciali dovrà farsi ogni giorno prima che abbia luogo l’apertura dello studio.

44. Ad un bidello per turno è imposto il servizio quotidiano di guardia, che consiste nell’aprire la biblioteca mezz’ora prima, senza ammettervi alcuno sino all’ora dell’ingresso: esso prima di partire dovrà percorrere tutto l’edifizio, ed assicurarsi come ogni cosa si trovi in regola.

45. Gli addetti alla Biblioteca nelle rispettive attinenze di officio sono mallevadori del danno e deperimento che avvenisse per loro malfatto e negligenza.

46. Suppellettile. Rimane fermo il Pontificio divieto, emanato sin dalla fondazione, di estrarre dalla biblioteca e trasferire altrove – non eccettuate le abitazioni entro i Sacri Palazzi – senza la debita licenza del Sommo Pontefice, qualunque volume manoscritto o stampato, qualunque scrittura, capo d’arte ed oggetto qualsiasi della suppellettile letteraria ed artistica ivi esistente.

Resta pure in pieno vigore la pena della scomunica maggiore, riservata in modo espresso al Sommo Pontefice, e confermata in tutti i Motu-proprii finora promulgati oltre le altre pene disciplinari e la riparazione del danno, contro coloro che contravvengono a questo divieto, dal quale non va esente alcuna classe di persone ancorché costituite in alta dignità, e neppure lo stesso Cardinale Bibliotecario.

47. Incorrono nella stessa pena coloro che ardiscono di estrarre pagine, di staccare fogli dai codici, oppure li alterano, li corrompono o ne radono i caratteri e le marche, od anche in qualche modo danneggiano con dolo gli stessi codici, i volumi, e gli altri oggetti sopradetti.

48. Chiunque abbia ottenuto la Pontificia licenza di estrazione deve esibire l’originale rescritto ai Prefetti, e nell’atto della consegna deve loro rilasciare analoga ricevuta da conservarsi insieme al rescritto nell’archivio: nell’atto poi della restituzione deve farsi esatto riscontro degli articoli consegnati, per accertarne la identità e interezza, restituendo od annullando la ricevuta.

I Prefetti terranno un registro di tali estrazioni all’effetto di eccitare i detentori alla riconsegna, qualora decorso un equo spazio di tempo, o cessato il motivo dell’ottenuto permesso venisse ritardata.

49. Per gli Officiali dell’Archivio Vaticano vien confermata la speciale licenza loro concessa con l’articolo 36 del Motu proprio 1° Maggio 1884, di attingere notizie dalla biblioteca e di consultarne anche gl’indici e manoscritti pei loro studi. Ma quando avvenga di dovere estrarre ed asportare dalla medesima libri, codici ed altre scritture, dovranno attenersi alla norma ivi determinata, cioè previa intelligenza dei due Cardinali Bibliotecario e Archivista, e mediante scheda di richiesta e corrispondente ricevuta in iscritto.

50. Tutti i codici e volumi sia manoscritti sia stampati, ed oggetti delle varie collezioni dovranno portare una numerazione inalterabile, e dove si può, una marca indelebile che ne designi la proprietà tassativa della Vaticana.

51. Per l’accurata e più sicura custodia dei codici e delle collezioni, che si conservano in appartati scrigni ed armadî, sono prescritte queste ulteriori cautele: doppio inventario, l’uno da conservarsi nell’archivio, e l’altro da servire per lo studio; doppia chiave, da ritenersi una in luogo cauto dal 1° Prefetto, e l’altra da lasciarsi in deposito presso la Prefettura de’ SS.PP.AA.; oltre la chiudenda esterna, rete di ferro munita da serrame per esporli all’aria e preservarli da tarlo; confronto coll’inventario almeno una volta l’anno in giorni di vacanza alla presenza dei Sotto-bibliotecari e Prefetti; assistenza d’uno dei Prefetti o d’altro impiegato da essi incaricato quando si devono estrarre a richiesta degli studiosi, e pronta chiusura degli armadî fatta che sia la estrazione; vigilanza speciale, rigorosa consegna e custodia quando rimangono fuori di posto per causa di studio o legatura; assistenza assidua di alcuno degli impiegati destinato dal Sotto-bibliotecario dell’economia, quando dai lavoranti si fanno acconcimi con apertura di armadî e con estrazione degli oggetti che vi si contengono.

52. Un’attenzione particolare porteranno i Sotto-bibliotecari ed i Prefetti sopra manoscritti ed oggetti che minacciano deperimento, per ordinarne rispettivamente la trascrizione e il restauro, facendone scrupolosamente conservare i frammenti e le importanti legature, e corredando i residui di opportune note per l’interesse della storia.

53. Nell’acquisto e nella permuta di codici, di stampati e di oggetti d’arte si avrà per norma, che sempre proceda una stima competente che ne faccia rilevare il pregio ed il valore intrinseco; che se ne consideri il vantaggio comparativo in riguardo alle collezioni esistenti nella biblioteca; che in ogni caso debba precedere il giudizio e la deliberazione del Congresso direttivo con l’approvazione del Cardinale Bibliotecario.

In casi di acquisto urgente e di non notabile spesa, potranno i rispettivi Prefetti prendere gli opportuni concerti col Sotto-bibliotecario della economia.

54. È per massima proibito di dilucidare i codici, di copiare le miniature, le lettere iniziali, gli ornati, e di cavarne eliotipie, fotografie o facsimili.

Le domande per ritrarre disegni o fotografie, e per fare altri lavori simili, che non rechino nocumento agli originali, dovranno essere dirette al Cardinale Bibliotecario il quale, ottenuto il voto del rispettivo Prefetto, potrà secondarle, rimettendo al Sotto-bibliotecario della disciplina di determinare le norme e condizioni compatibili coll’interno regolamento, e di approvare l’artista che dovrà eseguirli.

55. Dopo il compimento degl’inventarî e dei cataloghi di ciascuna collezione, sarà cura del Sotto-bibliotecario per gli studi e dei Prefetti, che vengano compilati indici speciali con illustrazioni delle pergamene, degli autografi, dei codici miniati, delle rarità bibliografiche, delle raccolte archeologiche ed artistiche, dei disegni e delle incisioni, delle carte idrografiche e geografiche e delle altre pregevoli specialità che si conservano nella Biblioteca.

56. I Sotto-bibliotecari ed i Prefetti volgeranno pure la loro sollecitudine all’ordinamento ed alla manutenzione delle numerose collezioni di libri stampati.

A questa importante sezione verranno addetti, a giudizio del Congresso direttivo, Scrittori ed Assistenti, i quali debbano recare a termine gl’indici della medesima, e tener dietro al suo movimento.

La disposizione delle predette collezioni acconciamente collocate nelle rispettive sale non potrà essere dipoi variata senza una grave necessità e senza superiore approvazione, mantenendo in ogni caso l’unità e integrità di esse e la loro corrispondenza con i cataloghi e inventarî.

57. Impiegati. Per gl’impiegati a servigio della biblioteca, oltre incensurabili qualità religiose e civili, si esige speciale cultura e fisica attitudine, secondo la qualità dell’officio.

58. Quante volte la proposta ai vari offici sia rimessa al Congresso direttivo, avrà luogo il sistema del concorso per requisiti, o per esame, secondo la natura dei medesimi.

Lo scrutinio ed esame devono in peculiar modo aggirarsi sul merito e sulla capacità intorno alla lingua, letteratura e disciplina a cui devono essere specialmente destinati. In tal caso, se per ordine del Sommo Pontefice il concorrente debba essere sottoposto ad esperimento, il Congresso direttivo presieduto dal Cardinale Bibliotecario vi assiste, invitandovi, se occorre, da reputati collegi e istituti altri professori o persone di provata perizia in quella lingua e dottrina; e previa discussione e segreta votazione di tutti gli esaminatori, fa relazione dell’esperimento col mezzo dello stesso Cardinale al Sommo Pontefice a cui è riservata la scelta.

59. Fuori di quelli di ruolo, non possono essere ammessi nella biblioteca altri impiegati senza speciale facoltà pontificia.

60. Nelle ore di chiusura della biblioteca è vietato anche agli addetti alla medesima di trattenervisi senza permesso del Sotto-bibliotecario della disciplina e del primo Prefetto.

61. È obbligo di tutti gl’impiegati di prestar l’opera loro per pubblicazioni e lavori a vantaggio e decoro dell’istituto, e per incarichi che d’ordine del Sommo Pontefice venissero loro commessi.

I lavori da pubblicarsi con autorizzazione del Pontefice a nome della biblioteca, prima di essere messi a stampa, debbono approvarsi da persona a ciò deputata dal Congresso.

62. È ingiunto a tutti di mantenere il segreto in ordine ad atti e documenti riservati che si custodiscono in biblioteca, ed a lavori che vi si eseguiscono a servizio della Santa Sede. La violazione di tale segreto verrà riguardata come una mancanza grave di fedeltà in officio.

63. Gli addetti alla biblioteca non possono senza speciale permesso ritenere l’officio di bibliotecari, di archivisti e di custodi in altri istituti, ed è loro interdetto di fare traffico di manoscritti, di libri e stampe.

64. La loro condotta nell’interno della biblioteca dovrà essere al tutto corretta e conformata ai regolamenti, ed anche al di fuori dovrà essere onorata e incensurabile, qual si addice ad impiegati del Pontefice e alla qualità dell’istituto a cui appartengono.

65. Quelli che si rendono biasimevoli coi loro portamenti anderanno soggetti a misure anche di rigore secondo la gravità dei casi.

66. La retribuzione assegnata agli Officiali ed inservienti della biblioteca viene stabilita dalla tabella esistente presso la Prefettura dei SS. Palazzi.

67. Per ottenere che il quotidiano servizio di tutti gli impiegati riesca assiduo e diligente, viene ingiunto un registro di presenza, nel quale a cura dei Prefetti devono giornalmente notarsi i nomi degl’intervenuti e le ore del prestato servizio.

I permessi di assenza per legittime cause non eccedenti il periodo di giorni 15 si concedono dal Sotto-bibliotecario della disciplina: se per maggiore durata, occorre l’autorizzazione del Congresso ed il beneplacito del Cardinale Bibliotecario.

68. Per le illegittime assenze e per le abituali negligenze in ufficio, verranno applicate misure disciplinari di ammonizione, o, secondo il caso, di ritenute sullo stipendio.

69. Il Congresso deve tenersi informato dei lavori che si vanno eseguendo da ciascuno Scrittore ed Assistente, e nel Novembre deve da ognuno di essi esigere una relazione scritta di ciò che ha fatto durante l’anno.

Con questi ed altri elementi il Congresso forma la relazione, da rassegnarsi annualmente al Sommo Pontefice, sullo stato e andamento della biblioteca e servizio degli impiegati.

 

Terza parte

Ordinamento per lo studio e per le visite

70. Studio. La nuova sala attigua alla biblioteca, testé attuata e fornita di tutto il necessario, è destinata allo studio per gli scrittori e per gli estranei.

71. Nei giorni e nelle ore di apertura designati dal nuovo calendario, la sala di studio sarà accessibile a tutti coloro che vi sono debitamente ammessi.

72. In quanto all’accesso di estranei ed alle comunicazioni di materie di studio, i Prefetti abbiano presente, ed all’opportunità facciano palese quale è la mente dei sommi Pontefici nell’aprire ai privatila loro biblioteca; cioè: 1° che scopo unico è di favorire la ricerca della verità, l’incremento della religione e della sana scienza; 2° che le comunicazioni sono limitate ai monumenti, ai codici ed agli oggetti di arte, i quali formano la suppellettile più ricca e più pregevole della Biblioteca; gli stampati, facili a trovarsi nelle pubbliche librerie, non si apprestano ordinariamente agli studiosi se non in quanto abbisognano per lo esame e confronto dei testi a penna; 3° che non si comunicano atti e documenti d’indole riservata per ragione di pubblico interesse religioso e sociale, o riferentisi a persone viventi, o a fatti di recente data; 4° che sta sempre in arbitrio del Pontefice di moderare, e secondo le contingenze anche sospendere e revocare il permesso di accesso e comunicazione a questo suo interno istituto.

73. L’ammissione degli studiosi alla biblioteca si concede dal Sommo Pontefice con particolare rescritto, o immediatamente, o per organo della Segreteria di Stato. Le domande devono essere dirette allo stesso Sommo Pontefice e presentate per mezzo della detta Segreteria, alla quale per cura del Sotto-bibliotecario della disciplina saranno tosto trasmesse quelle, che i postulanti credessero di depositare negli offici stessi della biblioteca.

74. Nelle relative suppliche dovrà designarsi la qualità dello studio ed accennarsi lo scopo ed uso delle ricerche.

Le persone straniere o sconosciute dovranno inoltre presentare i titoli comprovanti le loro personali qualità.

75. Ottenuta la licenza pontificia, i Prefetti ammettono i postulanti nella sala di studio, assegnano ad essi un posto, fanno porgere loro la scheda di domanda, nella quale ciascuno indica il codice o volume domandato, e mette la propria firma.

76. Dei codici o volumi domandati i Prefetti ordinano la estrazione nel modo detto all’art. 19, e fattili col mezzo dei Bidelli trasportare alla sala di studio, li consegnano ai richiedenti dietro ricevuta per ciascun codice distaccata dalla matrice con indicazione dei connotati distintivi del medesimo.

77. I codici, i volumi ed altri manoscritti ad un medesimo richiedente non si consegnano che uno per volta. Per consultarne contemporaneamente più insieme occorre un permesso speciale dei Prefetti, i quali prescriveranno le cautele nei singoli casi opportune.

78. È ingiunto agli studiosi di usare la più scrupolosa diligenza nel trattare e svolgere i documenti che ricevono, badando di non sovrapporvi oggetti e materie da insudiciarli o da nuocere la loro integrità e conservazione, ed astenendosi dal farvi annotazioni, segni o cancellature.

79. Per lavori anche innocui di disegno, facsimile, fotografia e simili dovrà starsi al disposto dell’art. 54, in virtù del quale devono in ciascun caso aver luogo domanda e autorizzazione speciale, ed opportune cautele secondo la qualità del lavoro.

80. Quelli che osassero commettere sottrazioni a danno della biblioteca, ovvero che osassero staccar fogli, radere o adulterare i caratteri e le marche, o contraffare dolosamente o corrompere i testi, oltre l’azione penale e l’immediata espulsione ed interdizione di accesso, incorrono nella sanzione espressa negli art. 46 e 47 del presente regolamento, cioè nella scomunica maggiore riservata al Sommo Pontefice.

81. Presiedono alla sala di studio i Prefetti; hanno sotto di sé un Assistente e due Bidelli per esercitare la debita vigilanza e l’occorrente servizio, e mantenere l’ordine ed il silenzio. Ad ognuno incombe di contenersi con tutti i riguardi di civile rispetto e urbanità: è vietata qualunque discussione, contesa, e qualsiasi molesto rumore.

82. Non potranno i Prefetti permettere agli estranei di trattenersi nella sala di studio e nei locali della biblioteca fuori dei giorni e delle ore di apertura stabiliti dal calendario.

83. È bensì in potere dei Prefetti di congedare dalla sala e interdire l’accesso a coloro che abusassero del ricevuto permesso, o contravvenissero alla disciplina ed ai regolamenti.

84. Non è permessa la trascrizione di testi e documenti manoscritti per mezzo di estranei amanuensi. Quando gli studiosi intendano di farla di propria mano, ne domanderanno il permesso ai Prefetti, i quali sono in facoltà di esaminare il testo prima di annuire, e di esigere la revisione della copia, prima che sia estratta dalla biblioteca.

Se la trascrizione venga domandata direttamente alla biblioteca, i Prefetti vedranno se sia il caso di darne l’incarico ad alcuno degli addetti all’istituto per eseguirla, ovvero di provvedere altrimenti. Il lavoro sarà equamente retribuito.

85. I Prefetti faranno notare in apposito registro le copie estratte, e raccomanderanno agli studiosi di esibire in dono alla biblioteca un esemplare della pubblicazione che essi faranno con notizie e documenti desunti dalla medesima.

86. Al termine dell’apertura devonsi in ciascun giorno riprendere i volumi e codici dalla mani degli studiosi, ai quali non si rende l’atto di ricevuta, se non previa restituzione e verifica della interezza ed identità di ciò che era stato loro consegnato.

87. Nella sala di studio è stabilito uno o più armadi guarniti, ove i Prefetti giornalmente fanno riporre dai Bidelli e provvisoriamente custodire i codici, e tutto ciò che serve allo studio. Le chiavi di questi armadi e la chiave duplicata degli scanni degli Scrittori devono custodirsi dal primo Prefetto.

88. L’apparato telefonico testé messo in opera nell’ampio perimetro della biblioteca, è destinato esclusivamente ad agevolare l’interno servizio della medesima.

89. Visite. I Superiori stabiliranno di concerto per i visitatori un orario consentaneo alla qualità del luogo, subordinato ai bisogni del servizio ed alla generale disciplina dei SS. Palazzi. Non sono ammesse visite nei giorni festivi e nelle ore in cui la biblioteca è chiusa per lavori straordinari.

90. Nelle ore destinate alla visita sono chiusi gli armadi, gli scrigni e le scansie a vetro, ove si custodiscono le varie collezioni, né potranno aprirsi senza i Prefetti che ne conservano le chiavi.

91. L’accesso dei visitatori deve a cura dei Prefetti essere ordinato in maniera che non avvenga mai senza loro intesa, e che il Portiere od un Bidello rimanga sempre alla porta per introdurli e per ricevere la consegna de’ bastoni, ombrelli ed oggetti che ai visitatori non è permesso di portare entro le aule, e che altri due Bidelli, e non meno, sieno destinati ad associarli, non dovendo per regola permettersi visite senza accompagnamento, ed in soverchia moltitudine da ingenerare confusione, ma a separati drappelli, evitando sempre inutili colloqui e prolungati trattenimenti. Ai visitatori di riguardo i Superiori stessi fanno cortese officio di compagnia, o deputano una guida erudita fra gli Scrittori od Assistenti.

92. È obbligo degli accompagnatori d’invigilare attentamente che non si commettano sconci od abusi, che non si tocchino e non si estraggano oggetti dai loro posti, e che non si rechi alcun danno alla suppellettile, ai monumenti, ai mobili ed alle sale della biblioteca. In caso che ciò avvenisse, ne devono prontamente informare i Prefetti, i quali hanno pieno potere di fare espellere gli autori e adottare le opportune misure contro di essi.

Non sono ammessi i così detti ciceroni, o servitori di piazza a fare da guida ai visitatori.

93. Tutti gli addetti alla biblioteca, essendone avvisati, sono tenuti ad intervenirvi anche fuori delle ore di servizio, quando ufficialmente accede il Sommo Pontefice, e quando per suo invito visitano la biblioteca sovrani, principi e personaggi ragguardevoli.

94. Ciascuno dei Superiori, per la parte che lo riguarda, curerà la esatta osservanza del presente regolamento, essendo riservata al Sommo Pontefice la facoltà di derogarvi.

Resta abrogata ogni anteriore disposizione che non fosse in conformità del medesimo.

 

Calendario per l’apertura e per lo studio e servizio della biblioteca vaticana

Ore. Ore quattro in ogni giorno; cioè, dal 1° ottobre a Pasqua di Risurrezione, dalle 9 ant. all’1 pom.; da Pasqua al 30 giugno, dalle ore 8 ant. al mezzodì.

Giorni. Lo studio ed il servizio è quotidiano, meno i giorni qui appresso notati.

Vacanze. In tutte le domeniche e giorni festivi di precetto.

In tutti i giovedì dell’anno.

Nelle feste natalizie, dal 24 al 28 Dicembre.

Nella festa della Cattedra di S. Pietro, 18 Gennaio.

Dal giovedì avanti quinquagesima a tutto il mercoledì delle Ceneri.

Dal mercoledì santo sino al mercoledì dopo Pasqua inclusivo.

Nella stagione estiva, dal 1° Luglio al 30 Settembre.

Nei giorni anniversari dell’elezione e incoronazione del Sommo Pontefice.

Nel giorno anniversario della morte dell’ultimo Pontefice.

Nei giorni di Concistoro pubblico o semipubblico.

Dal giorno della morte del Sommo Pontefice sino all’incoronazione del Successore.


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